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Diapositiva 1

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Reparto Ambientale Marino Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
Reparto Ambientale Marino Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera Ministero
dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL DANNO
AMBIENTALE S.T.V. (CP) Debora FERIOLI
2
DANNO AMBIENTALE conseguenze negative indotte
sui beni ambientali
BENI AMBIENTALI risorse naturali, unitarie
(flora e fauna selvatica aria suolo corpo
idrico) o integrate (ecosistema, habitat,
territorio, biodiversità), e i servizi
ecologici/antropici da queste assicurate
(paesaggistico, salubrità, ricreativo,
depurativo, trofico, ecc.).
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Danno ambientale risarcibile
  • Non comprende i danni causati dai fenomeni
    naturali (desertificazione, erosione delle coste,
    alluvioni, terremoti, ecc.) o a carattere diffuso
    (come linquinamento causato dagli autoveicoli) o
    non riconducibili ad una attività antropica.
  • Molte sono le attività antropiche che determinano
    danni ambientali e in accordo ai principi dello
    sviluppo sostenibile tali attività vanno
  • evitate
  • sottoposte ad un regime autorizzativo.

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Danno ambientale risarcibile
Quando le conseguenze negative indotte da
attività antropiche riconducibili a singoli
soggetti causano una compromissione
significativa dei beni ambientali esplicitamente
tutelati da norme specifiche o sono causate da
attività illecite, i responsabili possono essere
sottoposti a un regime di responsabilità civile
finalizzato al risarcimento di tali conseguenze
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ovvero, quando le conseguenze sono tali da
compromettere gli usi legittimi o lo stato di
conservazione di un bene ambientale protetto,
come la potabilità delle acque sotterranee, la
salubrità di un sito, lo stato di conservazione
di una specie/habitat protetto, ecc., o sono
causate da attività non conformi al regime
autorizzativo, i responsabili possono essere
interessati da un procedimento civile finalizzato
al risarcimento delle conseguenze dannose
procurate alle risorse naturali.
Danno ambientale risarcibile
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Il risarcimento del danno ambientale costituisce
un obbligo per i responsabili a 1. sostenere le
misure/spese necessarie per il ripristino
dellambiente allo stato originario (RISARCIMENTO
IN FORMA SPECIFICA) 2. sostenere il pagamento nei
confronti dello Stato di una somma pari al valore
economico del danno ambientale (RISARCIMENTO PER
EQUIVALENTE PATRIMONIALE)
In alcune circostanze lo Stato può risolvere i
contenziosi mediante un accordo transattivo con i
responsabili del danno ambientale. Tali accordi
possono essere di natura puramente economica o
prevedere anche impegni a realizzare interventi
di ripristino ambientale e/o compensatori.
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Legislazione
Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno
ambientale è stato regolamentato da varie
normative specifiche siti inquinati (art. 17
D.L.vo 22/97), acque (art. 58 D.L.vo 152/99),
aree protette (art. 30 L. 394/91), beni culturali
e ambientali (art. 164 D.L.vo 490/99) e
dallart. 18 della L. 349/86, in buona parte
riformato dal D.Lgs 152/06, vigente per tutti i
danni ambientali verificatisi a partire dal 29
APRILE 2006.
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Legislazione
In materia di danno ambientale, il D.Lgs.
152/2006 - Recepisce quanto stabilito dalla
Direttiva comunitaria 2004/35/CE sulla
responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale
- Considera quanto previsto nellambito di varie
Convenzioni internazionali sottoscritte dal
nostro paese in materia di danno causato da
installazioni transfrontaliere.
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A livello comunitario il risarcimento del danno
ambientale è regolamentato dalla Direttiva
2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno
ambientale. La Direttiva è finalizzata ad attuare
ed armonizzare tra i paesi dellUnione il
principio chi inquina paga (art. 174 del
Trattato istitutivo della CE - Roma, 1957)
attraverso la definizione di un livello minimo e
comune di protezione contro i danni ambientali.
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Infatti, la Direttiva introduce un regime di
risarcimento solo per il danno ambientale
caratterizzato da una compromissione
significativa dei beni ambientali esplicitamente
tutelati da norme specifiche, e prevede che sia
risarcibile il danno ambientale misurabile
causato da specifiche attività pericolose, senza
la necessità di fornire prove sulla colpa o sul
dolo del responsabile (responsabilità oggettiva)

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relativamente a tre tipologie di danno
Danno allo stato di conservazione di specie e
habitat protetti
Danno alla salubrità del suolo
Danno allo stato ecologico, chimico, e/o
quantitativo e/o del potenziale ecologico delle
acque
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Risarcimento
  • La Direttiva 2004/35/CE prevede che il danno
    ambientale venga risarcito attraverso ladozione
    di una serie misure di riparazione del danno
    finalizzate a
  • ripristino dei beni ambientali danneggiati
  • (riparazione primaria)
  • compensazione della parte non ripristinata/ripris
    tinabile
  • (riparazione complementare)
  • compensazione della perdita temporanea dei beni
    ambientali
  • (riparazione compensativa)

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Lo scopo della riparazione complementare è di
ottenere, se opportuno anche in un sito
alternativo, un livello di risorse naturali o di
servizi o di valore economico analogo a quello
che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato
fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove
possibile, il sito alternativo dovrebbe essere
geograficamente collegato al sito danneggiato,
tenuto conto degli interessi della popolazione
colpita.
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La Direttiva non prevede forme di risarcimento
puramente economiche ma solo misure di
riparazione, atte a ripristinare la risorsa
ambientale lesa, ovvero a costituire una risorsa
ambientale o un servizio equivalente a quelli
lesi. Lo Stato può recuperare dal responsabile
del danno solo le spese effettivamente
sostenute per le misure di riparazione da esso
adottate. Per garantire un efficace livello di
protezione, la Direttiva incoraggia gli operatori
al ricorso di apposite coperture assicurative o
ad altre forme di garanzia finanziaria.
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Il nostro ordinamento, in accordo ai principi
comunitari, privilegia il risarcimento in forma
specifica, specialmente nei confronti dei danni
ambientali caratterizzati da una compromissione
significativa Il risarcimento per equivalente
patrimoniale è previsto come strumento residuale
allobbligo di ripristino e viene applicato nei
confronti dei responsabili inadempienti a tale
obbligo o a fronte di un danno ambientale non
ripristinabile in tutto o in parte.
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Il D.L.vo 152/06 recepisce il regime di
responsabilità previsto dalla Direttiva
comunitaria (Parte VI Titolo II) ed estende la
responsabilità oggettiva a tutte le attività
professionali. Inoltre, in caso di attività
illecita, estende la responsabilità
colposa/dolosa per qualunque danno allambiente
indipendentemente dai beni ambientali
compromessi e dallentità degli effetti avversi
(Parte VI Titolo III)
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Definizione di danno ambientale
Il Titolo II (Prevenzione e ripristino
ambientale) della Parte VI del DL.vo 152/06 fa
riferimento a situazioni di danno ambientale
(definito nellArt 300) caratterizzate da un
deterioramento significativo e misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o
dellutilità da essa assicurata, nonché di beni
ambientali esplicitamente tutelati da norme
specifiche, e definisce le norme per la
prevenzione e il ripristino dei beni ambientali
compromessi,
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  • Esclusioni
  • fatti verificatisi prima del 29 aprile 2006
  • (si applica lart. 18 della L. 349/86)
  • inquinamenti per i quali è in corso la procedura
    di bonifica, salvo rimanga un danno permanente.

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1 caso PREVENZIONE E RIPRISTINO
AMBIENTALE Azione di prevenzione Quando un danno
ambientale non si è ancora verificato, ma esiste
una minaccia imminente che si verifichi,
l'operatore interessato adotta, entro
ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie
misure di prevenzione e di messa in
sicurezza. Il Ripristino Ambientale Il
ripristino ambientale è uno strumento di
protezione contro i danni ambientali previsto per
i casi in cui, a causa di una attività
professionale, si verifichi un danno ambientale.
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Il Ripristino Ambientale Il ripristino ambientale
viene attuato attraverso ladozione di tutte le
misure praticabili per prevenire o limitare un
ulteriore danno ambientale ed effetti nocivi per
la salute umana e ladozione delle misure
necessarie per la riparazione del danno
ambientale (Allegato 3). Loperatore deve
altresì informare senza indugio, tramite una
apposita comunicazione avente ad oggetto gli
aspetti pertinenti della situazione, il comune,
la provincia, la regione, o la provincia
autonoma, nonché il Prefetto, che nelle 24 ore
successive informa il Ministero dellAmbiente.
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Il Ripristino Ambientale Il Ministero, in
qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere
alloperatore informazioni su qualsiasi danno
ambientale e sullazione di ripristino adottata,
e di ordinare, con adeguate motivazioni tramite
notifica trasmessa senza indugio alloperatore
interessato (Art. 307), ladozione di una
specifica azione di ripristino. Il Ministero può
adottare egli stesso tale azione in ogni caso o
in caso di inadempimento o di operatore non
responsabile o di responsabile non individuato,
con diritto di rivalsa, entro cinque anni
dalleffettuato pagamento, nei confronti degli
operatori responsabili (comma 3 Art. 305).
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2 caso Il Titolo III (Risarcimento del danno
ambientale) della Parte VI del DL.vo 152/06 fa
riferimento a situazioni di danno ambientale
(definito nellArt. 311) caratterizzate da
qualsiasi alterazione, deterioramento o
distruzione, in tutto o in parte, dei beni
ambientali causati da fatti dolosi/colposi non
conformi al regime autorizzativo (attività
illecite) e definisce le norme per il risarcimento
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Il Risarcimento (Art. 311)
Lazione di risarcimento viene attuata
attraverso il risarcimento in forma specifica
e, in mancanza, attraverso il risarcimento per
equivalente patrimoniale nei confronti dello
Stato. Tale azione è decisa dal Ministero
dellAmbiente e costituisce un obbligo per il
responsabile.
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il Risarcimento in forma specifica Il
risarcimento in forma specifica viene attuato dal
responsabile attraverso il ripristino della
situazione precedente (Art. 311 c. 2)
Se il responsabile non provvede al ripristino
ambientale, il Ministero, con una ordinanza
immediatamente esecutiva, ingiunge il ripristino
ambientale a titolo risarcitorio in forma
specifica, entro un termine stabilito (Art. 313
c. 1), non inferiore a due mesi e non superiore
a due anni, salvo proroga da definire in
relazione allentità dei lavori necessari (Art.
314 c. 2)
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Il Risarcimento per equivalente patrimoniale Se
il responsabile non provvede in tutto o in parte
al ripristino ambientale (risarcimento in forma
specifica) anche a seguito di una ordinanza
ingiuntiva immediatamente esecutiva, o qualora
il ripristino risulti in tutto o in parte
impossibile oppure eccessivamente oneroso, il
Ministero con successiva ordinanza ingiunge il
pagamento entro sessanta giorni di una somma pari
al valore economico del danno accertato o
residuo, a titolo di risarcimento per equivalente
patrimoniale (Art. 313 c.2).
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la Valutazione economica del danno ambientale La
valutazione economica del danno ambientale deve
essere effettuata tenendo conto dei criteri
riportati negli Allegati 3 e 4 (Art. 311 c. 3
), con particolare riferimento al costo
necessario per il ripristino (c. 3 Art. 314).
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Ove non sia possibile lesatta quantificazione
del danno non risarcibile in forma specifica, o
di una parte di esso, lequivalente patrimoniale
può essere valutato non inferiore al triplo
della sanzione pecuniaria amministrativa, oppure
della sanzione penale, in concreto applicata.
Qualora sia stata erogata una pena detentiva,
lequivalente patrimoniale può essere valutato
pari a quattrocento euro per ciascun giorno di
pena detentiva.
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GLI STRUMENTI OPERATIVI In accordo alle varie
situazioni previste dal Testo Unico, lazione
risarcitoria viene esercitata attraverso i
seguenti strumenti 1. la comunicazione 2. la
notifica 3. la rivalsa 4. lordinanza 5.
listruttoria 6. lazione civile.
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LOrdinanza Lordinanza è un atto immediatamente
esecutivo che viene trasmesso dal Ministero
dellAmbiente al responsabile che ha causato un
danno ambientale per 1. imporre, entro un
termine fissato nella stessa ordinanza e compreso
tra due mesi e due anni salvo ulteriore proroga,
lazione di ripristino, qualora non sia stata
avviata in accordo a quanto previsto dalle
relative procedure 2. ingiungere il pagamento,
entro il termine di 60 giorni, di una somma pari
al valore economico del danno accertato o
residuato a titolo risarcitorio per equivalente
pecuniario, qualora il responsabile non proceda
in tutto o in parte allazione di ripristino.
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LOrdinanza Lordinanza deve contenere
lindicazione specifica del fatto commissivo od
omissivo contestato, nonché gli elementi di fatto
ritenuti rilevanti per lindividuazione e la
quantificazione del danno e delle fonti di prova
per lidentificazione del responsabile e
lindicazione dei mezzi di ricorso e dei termini
relativi.
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LIstruttoria Listruttoria è una attività di
indagine e di valutazione svolta dal Ministero
dellAmbiente ai sensi della Legge 241/90,
finalizzata a raccogliere, produrre ed elaborare
tutte le informazioni necessarie per accertare
fatti e raccogliere e produrre dati/documenti di
prova relativi al danno ambientale, il cui avvio
deve essere comunicato al soggetto responsabile
(Art. 7 Legge 241/90).
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LIstruttoria Listruttoria rappresenta lo
strumento specifico predisposto dalla presente
normativa, con modalità regolamentate, per
accedere ai luoghi, procedere ad ispezioni, ecc.
per accertare il fatto contestato, nonché gli
elementi ritenuti rilevanti per lindividuazione
e la quantificazione del danno e delle fonti di
prova per lidentificazione del responsabile, e
per lattuazione del risarcimento. in forma
specifica o per equivalente patrimoniale, del
danno ambientale.
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Listruttoria è utilizzata dal Ministero per
lemanazione delle ordinanze o, in alternativa,
per promuovere lazione civile. LAZIONE
CIVILE Lazione civile è una modalità alternativa
allordinanza, che il Ministero dellAmbiente può
utilizzare per lazione di risarcimento e può
essere esercitata, come parte lesa, anche in sede
penale, nel caso sia stato promosso un giudizio
nei riguardi del responsabile dei fatti che hanno
causato il danno allambiente.
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Per i fatti commessi prima del 29 aprile 2006 si
applica ancora lart. 18 della L. 349/86 Lart.
18 L. 349/86 ha introdotto un regime di
responsabilità civile nei confronti di chiunque
comprometta lambiente e ha previsto che lazione
di risarcimento possa essere esercitata dallo
Stato o dagli enti territoriali sui quali
incidono i beni ambientali oggetto del fatto
lesivo, a fianco e separatamente dalle altre
forme di risarcimento puramente civilistiche
(come il danno patrimoniale, dimmagine, di
svalutazione delle funzioni, ecc.), senza
pregiudicare/conferire ai privati il diritto ad
essere risarciti per i danni da loro patiti.
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Il regime di responsabilità civile per il danno
ambientale introdotto con larticolo 18 L. 349/86
prevede che venga applicato quando
  • Il danno sia causato da un fatto doloso o colposo
    in violazione di una disposizione di legge
  • Siano identificati gli autori/responsabili del
    danno
  • Il danno sia determinato e quantificato in
    termini di alterazione, deterioramento o
    distruzione totale o parziale dellambiente
  • Venga dimostrata la relazione causa effetto tra
    fatto doloso e danno ambientale
  • Lo Stato o un Ente territoriale competente
    promuova unazione di risarcimento in forma
    specifica o per equivalente patrimoniale a
    beneficio dello Stato.

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Lart. 18 della L. 349/86 prevede la possibilità
di esercitare lazione di risarcimento in modo
autonomo in un procedimento civile o, se lo
Stato o lente territoriale è riconosciuto parte
offesa (ad es. con linvio del Decreto di
citazione a giudizio), in un procedimento
penale. Nei casi di concorso nello stesso evento
di danno, ciascuno risponde nei limiti della
propria responsabilità.
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Criteri di riferimento parametri equitativi
(costo di ripristino, illecito profitto, gravità
della colpa). Resta comunque impregiudicato il
diritto dello Stato di risolvere i contenziosi
mediante un accordo transattivo con i
responsabili del danno ambientale. Tali accordi
possono essere di natura puramente economica o
prevedere anche impegni a realizzare interventi
di ripristino ambientale e/o compensatori.
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