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NORMATIVA IN MATERIA DI.TUTELA DELL AMBIENTE definizione di modelli operativi attraverso l analisi di casi di studio. NORMATIVA SUI RIFIUTI – PowerPoint PPT presentation

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Title: Nessun titolo diapositiva


1
  • NORMATIVA IN MATERIA
  • DI
  • .TUTELA DELLAMBIENTE
  • definizione di modelli operativi
  • attraverso lanalisi di casi di studio
  • . NORMATIVA SUI RIFIUTI
  • appunti e riferimenti normativi


a cura di Ten. Alberto Casoni
Carpegna li 1 dicembre 2006
2
ELEMENTI DI ECOLOGIA E SICUREZZA AMBIENTALE
  • ECOLOGIA Scienza che ha per oggetto di studio i
    rapporti
  • intercorrenti tra gli
    esseri viventi e lambiente
  • umano
  • animale
  • vegetale
  • urbano
  • marino.
  • AMBIENTE Spazio e complesso delle condizioni
    fisico-biologiche che
  • consentono la vita di un
    ecosistema.
  • (tutela, salvaguardia
    dellambiente, la protezione di un
  • territorio da ogni tipo
    di inquinamento e manomissione)
  • ECOSISTEMA Unità ecologica costituita dalla
    condizione di equilibrio
  • delle relazioni
    viventi e lambiente chimico-fisico in cui
  • si trovano.

3
ELEMENTI DI ECOLOGIA E SICUREZZA AMBIENTALE
  • RIFIUTO Eliminazione di qualcosa perché
    inutilizzabile o dannoso (ciò che
  • viene scartato) o si presenta
    come residuo inutilizzabile di lavorazioni
  • di processi organici.
    (rifiuti industriali, organici, tossici,
    radioattivi)
  • RACCOLTA DI RIFIUTI
  • Raccolta di
  • materiali di scarto
  • sostanze di scarto
  • merce di scarto
  • acque di rifiuto (percolato)
  • acque di processo
  • acque di scolo
  • ecc..
  • RICICLABILE Che si può riutilizzare. (riciclare
    carta, vetro, ferro, ecc.).
  • RICICLARE Sottoporre una sostanza a trattamento
    che ne consente lutilizzo in
  • un nuovo ciclo
    produttivo.
  • RICICLAGGIO Riutilizzazione dei prodotti
    (materiali di scarto, rifiuti, ecc.).
  • Reimpiego di
    risorse provenienti da altre attività o
    destinazioni.

4
ELEMENTI DI ECOLOGIA E SICUREZZA AMBIENTALE
  • SICUREZZA AMBIENTALE
  • Prevenzione, eliminazione parziale o totale di
    danni, pericoli,
  • rischi (condizione di essere al sicuro) (dare
    garanzie).
  • INQUINAMENTO
  • Alterazione, contaminazione di un ambiente di
    una sostanza,
  • indotte da cause esterne, dallopera delluomo.
  • INQUINARE
  • Guastare corrompere un ambiente naturale con
    sostanze nocive
  • o con sporcizia alterandone lequilibrio.

5
ELEMENTI DI ECOLOGIA E SICUREZZA
AMBIENTALE SMALTIMENTO Eliminazione,
evacuazione. SMALTIRE Eliminare
sostanze. RECUPERO Riutilizzazione,
rivalorizzazione (recupero di
materiali che possono essere riutilizzati in
un nuovo ciclo
produttivo).
6
ELEMENTI DI ECOLOGIA E SICUREZZA AMBIENTALE -
ACQUE -
TERRA (Pianeta) il 70 del territorio
terrestre è coperto da
acque ACQUE SALATE l80 delle acque della
terra sono salate ACQUE DOLCI (Fiumi, laghi,
sorgenti) il 20 delle
acque della terra sono dolci (utilizzabili
dalluomo per
gli usi domestici).
7
  • ELEMENTI DI ECOLOGIA E SICUREZZA AMBIENTALE
  • - ACQUE -
  • Le acque di scarico si dividono in
  • ACQUE DI SCARICHI DOMESTICI Quelle derivanti dai
    nuclei abitativi, meteoriche,

  • urbane, ecc..
  • ACQUE PROVENIENTI DA SCARICHI ASSIMILATI
  • Quelle che presentano caratteristiche qualitative
    equivalenti, nonché le acque reflue provenienti
    da
  • imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
    del fondo e della silvicoltura
  • imprese dedite ad allevamento di bestiame che
    dispongono di almeno un ettaro di terreno
    agricolo funzionalmente connesso con le attività
    di allevamento e di coltivazione del fondo, per
    ogni 340 Kg di azoto presenti negli effluenti di
    a allevamento al netto delle perdite di
    stoccaggio e distribuzione
  • imprese dedite alle attività di cui alle lett. a)
    e b) che esercitano anche attività di
  • trasformazione o di valorizzazione della
    produzione agricola
  • impianti di acquicoltura e di piscicoltura che
    diano luogo a scarico e si caratterizzino per una
    densità di allevamento pari o inferiore ad un Kg
    per m2 di specchio dacqua (sanzione
    amministrativa)
  • ACQUE DI SCARICO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO
    PRODUTTIVO
  • Quelle derivanti da attività produttive
    (industria, artigiani, ecc.) che contengono
    sostanze diverse da quelle del ciclo abitativo.
    (sanzione penale)

8
DEFINIZIONE DI RIFIUTO D.P.R. 915/82 Per
rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto
derivante da attività umane o da cicli naturali,
abbandonato o destinato allabbandono. DEFIN
IZIONE DI RIFIUTO D.Lgs. 22/97 Qualsiasi
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nellallegato A e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia lobbligo di
disfarsi. DEFINIZIONE DI RIFIUTO D.Lgs
152/2006 Qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nellallegato
A alla parte quarta del presente decreto e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
lobbligo di disfarsi.
9
IL CONCETTO DEL DISFARSI NELLE TRE DIVERSE
PREVISIONI In base alla definizione sopra
esposta, abbiamo dunque che lappartenenza di una
sostanza alla categoria dei rifiuti deriva dal
fatto che essa rispetti, in primo luogo, la
condizione prevista nella definizione
stessa si disfi il fatto appare
sostanzialmente oggettivo. Il soggetto, infatti,
si disfa materialmente della sostanza e dunque
lazione e la conseguenza sono chiare nella loro
oggettività storica e dinamica abbia deciso di
disfarsi Quando sussiste lipotesi dimostrata
che il detentore ha realmente deciso di disfarsi
del rifiuto? Linterpretazione del relativo
principio appare rilevante soprattutto in sede di
controllo, giacché, soprattutto nelle violazioni
penalmente sanzionate, lonere della prova
incombe sullorgano di vigilanza e dunque deve
essere questultimo a dimostrare che quel
soggetto aveva deciso di disfarsi del
rifiuto. abbia lobbligo di disfarsi Atteso
che lobbligo del disfarsi non può che derivare
da una fonte normativa e/o regolamentare oppure
da un provedimento specifico e selettivo della
pubblica amministrazione. Lindividuazione
dellobbligo e del bene materiale oggetto dello
stesso sembra rivestire anche in questa ipotesi
caratteri sostanzialmente oggettivi e
predeterminati.
10
  • DEFINIZIONE DI RIFIUTO
  • art. 183
  • Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
    categorie riportate nellallegato A e di cui il
    detentore si disfi o abbia deciso o abbia
    lobbligo di disfarsi.
  • ...omissis...
  • SOTTOPRODOTTO
  • I prodotti dellattività dellimpresa che, pur
    non costituendo loggetto dellattività
    principale, scaturiscono in via continuativa dal
    processo industriale dellimpresa stessa e sono
    destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
    Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla
    parte IV del presente decreto i sottoprodotti di
    cui limpresa non si disfi, non sia obbligata a
    disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in
    particolare i sottoprodotti impiegati
    direttamente dallimpresa che li produce o
    commercializzati a condizioni economicamente
    favorevoli per limpresa stessa direttamente per
    il consumo o per limpiego, senza la necessità di
    operare trasformazioni preliminari in un
    successivo processo produttivo per
    trasformazione preliminare si intende qualsiasi
    operazione che faccia perdere al sottoprodotto la
    sua identità, ossia le caratteristiche
    merceologiche di qualità e le proprietà che esso
    già possiede, e che si rende necessaria per il
    successivo impiego in un processo produttivo o
    per il consumo.

11
CIRCOLARE MINISTRO DELLAMBIENTE
28/06/1999 Lobbligo di conformare alla
disciplina del Decreto Lgs. 5/02/1997, le
attività che in base alle leggi statali e
regionali risultano escluse dal regime dei
rifiuti, ivi compreso lutilizzo dei materiali e
delle sostanze individuate nellallegato 1 al
D.M. 5/09/1994, riguarda solo quei materiali
compresi nel suddetto allegato che soddisfano la
definizione di rifiuto. I materiali, le sostanze
e gli oggetti originate dai cicli produttivi o di
preconsumo, dei quali il detentore non si disfi,
non abbia lobbligo o lintenzione di disfarsi e
che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o
trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai
fini del recupero o dello smaltimento, purché
abbiano le caratteristiche delle materie prime
secondarie indicate dal D.M. 5/02/1998 e siano
direttamente destinate in modo oggettivo ed
effettivo allimpiego in un ciclo produttivo,
sono sottoposti al regime delle materie prime e
non a quello dei rifiuti.
12
DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152 Parte
III SCARICO Art. 74 Definizioni omissis ff)
Qualsiasi immissione di acque reflue in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione. Sono esclusi i
rilasci di acque previsti dallart. 114.
(DIGHE) Decreto Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 Parte
IV Art. 183 Definizioni omissis aa) Scarichi
idrici qualsiasi immissione di acque reflue in
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e
in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione.
13
DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152 Parte
III Art. 112 Utilizzazione agronomica Fermo
restando quanto previsto dallart. 92 per le zone
vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio
2005 n. 59, per gli impianti di allevamento
intensivo di cui al punto 6.6. dellallegato 1 al
predetto decreto lutilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari sulla base di
quanto previsto dalla L. 11 novembre 1996 n. 574,
nonché delle acque reflue provenienti dalle
aziende di cui allart. 101, così come
individuate in base al decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali di cui al
comma 2, è soggetta a comunicazione allautorità
competente ai sensi dellart. 75 del presente
decreto. Le regioni disciplinano le attività di
utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla
base dei criteri e delle norme tecniche generali
adottati con decreto del ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con i ministri
dellambiente e della tutela del territorio,
delle attività produttive, della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, dintesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto Ministeriale, garantendo nel contempo la
tutela dei corpi idrici potenzialmente
interessati ed in particolare il raggiungimento o
il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui
alla parte terza del presente decreto.
14
  • DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152
  • CLASSIFICAZIONE
  • art. 184
  • Ai fini dellattuazione del Decreto 3 aprile 2006
    n. 152 i rifiuti sono classificati secondo
    lorigine, in
  • rifiuti urbani

  • non pericolosi
  • rifiuti speciali

  • pericolosi

15
  • RIFIUTI URBANI
  • SONO RIFIUTI URBANI
  • i rifiuti domestici, anche ingombranti,
    provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
    civile abitazione
  • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
    luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
    alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per
    qualità e quantità, ai sensi dellart. 198 comma
    2 lett. g)
  • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
    strade
  • i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
    giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
    strade private comunque soggette ad uso pubblico
    o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive
    dei corsi dacqua
  • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
    quali giardini, parchi e aree cimiteriali
  • i rifiuti provenienti da esumazioni ed
    estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
    provenienti da attività cimiteriale diversi da
    quelli di cui alle lett. b) c) ed e).

16
  • RIFIUTI SPECIALI
  • Sono rifiuti speciali
  • i rifiuti da attività agricole e
    agro-industriali
  • i rifiuti derivanti dalle attività di
    demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
    pericolosi che derivano dallattività di scavo
  • i rifiuti da lavorazioni industriali
  • i rifiuti da lavorazioni artigianali
  • i rifiuti da attività commerciali
  • i rifiuti da attività di servizio
  • i rifiuti derivanti dallattività di recupero e
    smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
    potabilizzazione e da altri trattamenti delle
    acque e della depurazione delle acque reflue e da
    abbattimento dei fumi

17
  • DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152
  • RIFIUTI PERICOLOSI
  • Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati
    espressamente come tali, con un asterisco (),
    nellelenco di cui allallegato D alla parte
    quarta del presente decreto, sulla base degli
    allegati G H e I alla medesima parte
    quarta.
  • legenda H1, H2, H3 ...... H14 (classi di
    pericolosità di cui allallegato H D.lvo. 22/97)

18
MODALITA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Un
rifiuto viene classificato con un gruppo di sei
numeri divisi per coppie di due cifre es.
01.03.06. Oppure 010307 (pericoloso) Come si
procede alla classificazione? Le prime due cifre
identificano la fonte che genera il rifiuto Es.
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione
da miniera o cava, ecc. 03 Rifiuti
prodotti da trattamenti chimici e fisici dei
minerali metalliferi 06 Sterili diversi
da quelli di cui alla voce 010304 e 010305.
oppure nel caso di rifiuto pericoloso
avremo 010307 altri rifiuti contenenti
sostanze pericolose prodotti da trattamenti
chimici e fisici di minerali
metalliferi.
19
  • Limiti al campo di applicazione
  • art. 185
  • Non rientrano nel campo di applicazione della
    parte IV del presente decreto
  • Le emissioni costituite da effluenti gassosi
    emersi nellatmosfera di cui allart.183, comma
    1, lett. g)
  • Gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi
    costituiti da acque reflue
  • i rifiuti radioattivi
  • i rifiuti risultanti dalla prospezione,
    dallestrazione, dal trattamento, dallammasso di
    risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave
  • le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli
    materie fecali ed altre sostanze naturali non
    pericolose utilizzate nellattività agricola ed
    in particolare i materiali litoidi o vegetali
    riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
    conduzione dei fondi rustici e le terre da
    coltivazione provenienti dalla pulizia dei
    prodotti vegetali eduli
  • le eccedenze derivanti dalla preparazione nelle
    cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e
    crudi, non entrati nel circuito distributivo di
    somministrazione, destinati alle strutture di
    ricovero di animali di affezione di cui alla
    legge 14 agosto 1991 n. 281, nel rispetto della
    vigente normativa
  • i materiali esplosivi in disuso


  • segue gt

20
  • DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152
  • i materiali vegetali non contaminati da
    inquinanti provenienti da alvei di scolo ed
    irrigui, utilizzati tal quale come prodotto, in
    misura superiore ai limiti stabiliti con decreto
    dal Ministro dellambiente e della tutela del
    territorio entro 90 giorni dallentrata in vigore
    del presente decreto.
  • Il coke da petrolio utilizzato come combustibile
    per uso produttivo
  • Materiale litoide estratto da corsi dacqua,
    bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione
    disposta dallautorità competenti
  • I sistemi darma, i mezzi, i materiali e le
    infrastrutture direttamente destinati alla difesa
    militare ed alla sicurezza nazionale individuati
    con decreto del Ministero della difesa, nonché la
    gestione dei materiali e dei rifiuti di bonifica
    dei siti ove vengono immagazzinati i citati
    materiali che rimangono disciplinati dalle
    speciali norme di settore nel rispetto dei
    principi di tutela dellambiente previsti dalla
    parte IV del presente decreto

21
  • DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152
  • Terre e rocce di scavo
  • Art. 189
  • Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed
    i residui della lavorazione della pietra
    destinate alleffettivo utilizzo per reinterri,
    riempimenti, rilevati e macinati non
    costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi
    dallambito di applicazione della parte IV del
    presente decreto solo nel caso in cui, anche
    quando contaminati, durante il ciclo produttivo,
    perforazione e costruzione sono utilizzati, senza
    trasformazioni preliminari, secondo le modalità
    previste nel progetto sottoposto a valutazione di
    impatto ambientale, ovvero, qualora il progetto
    sia sottoposto a valutazione di impatto
    ambientale, secondo le modalità previste nel
    progetto approvato dallautorità amministrativa
    competente, ove ciò sia espressamente previsto
    previo parere delle Agenzie regionali e delle
    province autonome per la protezione
    dellambiente, semprechè la composizione media
    dellintera massa non presenti una concentrazione
    di inquinanti superiore ai limiti massimi
    previsti dalle norme vigenti a dal decreto di cui
    al comma 3.


  • segue gt

22
omissis 3. Per i materiali di cui al comma 1
si intende per effettivo riutilizzo per
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche
la destinazione progettualmente prevista a
differenti cicli di produzione industriale,
nonché il riempimento delle cave coltivate,
oppure, la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dallautorità
amministrativa competente, qualora ciò sia
espressamente previsto previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, parere delle Agenzie
regionali e delle province autonome per la
protezione dellambiente, a condizione che siano
rispettati i limiti di cui al comma 3 e la
ricollocazione sia effettuata secondo modalità
progettuali di rimodellazione ambientale del
territorio interessato.
23
  • DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152
  • SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
  • art. 182
  • Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in
    condizioni di sicurezza e costituisce la fase
    residuale della gestione dei rifiuti, previa
    verifica, da parte della competente autorità,
    della impossibilità tecnica ed economica di
    esperire le operazioni di recupero di cui
    allart. 181
  • I rifiuti da avviare allo smaltimento finale
    dovranno essere il più possibile ridotti sia in
    massa che in volume, potenziando la prevenzione e
    le attività di riutilizzo di riciclaggio e di
    recupero.

24
SMALTIMENTO le operazioni previste nellallegato
B NB. Il presente allegato intende elencare le
operazioni di smaltimento come avvengono nella
pratica. Ai sensi dellart. 2, i rifiuti devono
essere smaltiti senza pericolo per la salute
delluomo e senza usare procedimenti o metodi che
possono recare pregiudizio allambiente. D1 Depos
ito sul o nel suolo (ad es. discarica) D2 Trattam
ento in ambiente terrestre (ad es. ex
biodegrazione di rifiuti liquidi o fanghi nei
suoli) D3 Iniezioni in profondità (ad es.
iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in
cupole saline o faglie
geologiche naturali) D4 Lagunaggio (ad es.
scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi,
stagni o lagune, ecc) D5 Messa in discarica
specialmente allestita (ad es. sistematizzazione
in alveoli stagni separati,
ricoperti e isolati gli uni dagli altri e
dallambiente) D6 Scarico di rifiuti solidi
nellambiente idrico eccetto limmersione D7 Imme
rsione compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino D8 Trattamento biologico non specificato
altrove nel presente allegato, che da origine a
composti o a miscugli che
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti
elencati nei punti D1 e D12 D9 Trattamento
fisico-chimico non specificato altrove nel
presente allegato che dia origine a composti
o miscugli eliminati secondo uno
dei procedimenti elencati nei punti D1 e D12 (ad
es. evaporazione,
essiccazione, calcinazione, ecc) D10 Inceneriment
o a terra D11 Incenerimento in
mare D12 Deposito permanente (ad es.
sistemazione di contenitori in una miniera,
ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di
una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima di
una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D13 D15 Deposito preliminare prima delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso
il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti
25
DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n.
152 Definizioni Art. 183 Ai fini della parte
IV del presente decreto e fatte salve le
ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per RIFIUTO
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nellallegato A alla parte
IV del presente decreto e di cui il detentore si
disfi, abbia l deciso o abbia lobbligo di
disfarsi PRODUTTORE La persona la cui attività
ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e
la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni
che hanno mutato la natura o la composizione dei
rifiuti DETENTORE il produttore di rifiuti o
il soggetto che li detiene RACCOLTA
Loperazione di prelievo, di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto


segue gt
26
GESTIONE la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti compreso il
controllo di queste operazioni, nonché, il
controllo delle discariche dopo la
chiusura RACCOLTA DIFFERENZIATA La raccolta
idonea secondo criteri di economicità, efficacia,
trasparenza ed efficienza, a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee, al momento della raccolta o, per la
frazione umida, anche al momento del
trattamento , nonché a raggruppare i rifiuti di
imballaggio separatamente da altri rifiuti
urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra
indicati siano effettivamente destinati al
recupero SMALTIMENTO ogni operazione
finalizzata a sottrarre definitivamente una
sostanza, un materiale o un oggetto da circuito
economico e/o di raccolta e, in particolare, le
operazioni previste dallallegato B alla parte
IV del presente decreto RECUPERO le
operazioni che utilizzano i rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o
prodotti, attraverso trattamenti meccanici,
termici, chimici o biologici, incluse la cernita
o la selezione, e, in particolare, le operazioni
previste nellallegato C alla parte IV del
presente decreto LUOGO DI PRODUZIONE DEI
RIFIUTI Uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro allinterno
di unarea delimitata in cui si svolgono le
attività di produzione dalle quali originano i
rifiuti STOCCAGGIO le attività di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dellallegato B alla parte IV del presente
decreto, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di materiali di cui al punto R13 allallegato
C alla medesima parte IV
27
DEPOSITO TEMPORANEO (rifiuti pericolosi e non,
nel luogo di produzione) (art. 183 lett. m.) il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
alle seguenti condizioni I rifiuti non
pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo
le seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore 2.1) con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in
deposito oppure 2.2.) quando il quantitativo di
rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20
m3. In ogni caso, allorché il quantitativo di
rifiuti non non superi i 20 m3 entro lanno, il
deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno oppure 2.3.) limitatamente
al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori, entro il termine
di durata massima di un anno, indipendentemente
dalle quantità

segue gt
28
I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo le seguenti modalità
alternative, a scelta del produttore 2.1) con
cadenza almeno bimestrale, indipendentemente
dalle quantità in deposito oppure 2.2.) quando
il quantitativo di rifiuti non pericolosi in
deposito raggiunge i 10 m3. In ogni caso,
allorché il quantitativo di rifiuti non non
superi i 10 m3 entro lanno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno oppure 2.3.) limitatamente al deposito
temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori, entro il termine di durata
massima di un anno, indipendentemente dalle
quantità
29
  • ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
  • art. 188
  • ...omissis...
  • Il produttore dei rifiuti speciali assolve i
    propri obblighi con le seguenti priorità
  • autosmaltimento dei rifiuti
  • conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai
    sensi delle disposizioni vigenti
  • conferimento dei rifiuti ai soggetti che
    gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
    rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
    apposita convenzione
  • Utilizzazione del trasporto ferroviario di
    rifiuti pericolosi per distanze superiori a
    trecentocinquanta (350) Km e quantità eccedenti
    le 25 tonnellate
  • esportazione dei rifiuti con le modalità previste
    dallart. 194 del presente decreto
  • La responsabilità del detentore per il corretto
    recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa
  • in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
    pubblico di raccolta

30
  • DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152
  • CATASTO DEI RIFIUTI
  • art. 189
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività
    di raccolta e di trasporto di rifiuti,
  • compresi i commercianti e gli intermediari di
    rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
  • recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché
    le imprese e gli enti che producono rifiuti
  • pericolosi ed i consorzi istituiti con le
    finalità di recuperare particolari tipologie di
  • rifiuti comunicano annualmente alle C. C.
    I.A.A. territorialmente competenti le
  • quantità e le caratteristiche qualitative dei
    rifiuti oggetto della predetta attività.
  • Sono esonerati da tale obbligo, gli imprenditori
    agricoli di cui allart. 2135 del Codice
  • Civile con un volume di affari annuo non
    superiore a euro ottomila.
  • Nel caso in cui i produttori di rifiuti
    pericolosi conferiscono i medesimi al servizio
  • pubblico di raccolta competente per territorio
    e previa apposita convenzione, la
  • comunicazione è effettuata dal gestore del
    servizio limitatamente alla quantità
  • conferita.

31
  • REGISTRI DI CARICO E SCARICO
  • art. 190
  • I soggetti di cui allart. 189, comma 3, hanno
    lobbligo di tenere un registro di carico e
    scarico, su cui devono annotare le informazioni
    sulle caratteristiche qualitative e quantitative
    dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
    comunicazione annuale al catasto. I soggetti che
    producono rifiuti non pericolosi di cui allart.
    184, comma 3, lett. c), d) e g), hanno lobbligo
    di tenere un registro di carico e scarico su cui
    devono annotare le informazioni sulle
    caratteristiche qualitative e quantitative dei
    rifiuti. L e annotazioni devono essere
    effettuate
  • per i produttori, almeno entro dieci giorni
    lavorativi dalla produzione del rifiuto e
  • dallo scarico del medesimo
  • per i soggetti che effettuano la raccolta, il
    trasporto, almeno entro dieci giorni
  • lavorativi dalleffettuazione del trasporto
  • per i commercianti, gli intermediari e i
    consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi
  • dalla effettuazione della transazione
    relativa
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di
    recupero e di smaltimento entro due
  • giorni lavorativi dalla presa in carico dei
    rifiuti.


  • segue gt

32
  • REGISTRI DI CARICO E SCARICO
  • art. 190
  • I registri sono tenuti presso ogni impianto di
    produzione, di stoccaggio, di
  • recupero e di smaltimento di rifiuti nonché
    presso la sede delle imprese che
  • effettuano attività di raccolta e trasporto,
    e presso la sede dei commercianti e
  • degli intermediari.
  • I registri integrati con i formulari di cui
    allart. 193 relativi al trasporto dei
  • rifiuti sono conservati per cinque anni
    dalla data dellultima registrazione ad
  • eccezione dei registri relativi alle
    operazioni di smaltimento dei rifiuti in
  • discarica, che devono essere conservati a
    tempo indeterminato ed al termine
  • dellattività devono essere consegnati
    allautorità che ha rilasciato
  • lautorizzazione.
  • I soggetti la cui produzione annua di rifiuti
    non eccede le 10 (dieci) tonnellate di
  • rifiuti non pericolosi e le 2 (due)
    tonnellate di rifiuti pericolosi, possono
  • adempiere allobbligo della tenuta dei
    registri di carico e scarico dei rifiuti
  • anche tramite le organizzazioni di categoria
    interessate o loro società di servizi

33
A - 1 Frontespizio del registro di carico e
scarico Ditta ...................................
..................................................
... Residenza o domicilio .......................
..................................... Comune
via
n. Codice fiscale ...........................
.............................................. Ub
icazione dellesercizio ..........................
............................. Comune
via
n. ATTIVITA SVOLTA Produzione Recupero Smaltimen
to Trasporto Intermediazione e commercio con
detenzione Cod....... Cod....... 3. TIPO
DI ATTIVITA .....................................
..........................................


segue gt
34

4. Registrazione n. ......... del
............... e n. ............... del
.............. 5. Caratteristiche del
rifiuto A) Stato Fisico 1. Solido polverulento
2. Solido non polverulento 3. Fangoso palabile
4. Liquido B) Eventuali Classi di
pericolosità H1 esplosivo H2 comburente H3 - A
facilmente infiammabile (incluso estremamente
infiammabile) H3 - B infiammabile H4 irritante H5
nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7
cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10
teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con
lacqua libera gas tossici o molto tossici H13
sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico
35
A2
Luogo di produzione e attività di provenienza
del rifiuto .....................................
..................................................
. Intermediario/ Commerciante Denominazione
................................. ................
................. Sede ...........................
........ ................................... C.F.
.................................. Iscrizione
Albo n. ...................................
ANNOTAZIONI ....................... ...........
............. ........................
Caratteristiche del rifiuto a) CER
................................ b) Descrizione
................................ .................
............... c) Stato fisico
............................... d) Classi di
pericolosità ........... .........................
..... e) Rifiuto destinato ( ) smaltimento cod
............. ( ) recupero cod .............
Scarico Carico del ............ n.
........ Form. n. ...... del .......... Rif. oper
az. di carico n. .......
Quantità Kg ........ Litri ........ m3
........
36
Frontespizio del registro di carico e scarico
intermediari e commercianti non detentori Ditta
..................................................
..................................................
..................................... Residenza
o domicilio ......................................
..................................................
...................... Comune ...................
..... via ................................ n.
... Codice fiscale............................. U
bicazione dellesercizio .........................
..................................................
.......................
Comune
................................... via
............................................
n......... 2. Caratteristiche del rifiuto A)
Stato Fisico 1. Solido polverulento 2. Solido
non polverulento 3. Fangoso palabile 4.Liquido





segue
gt
37
B) Eventuali Classi di pericolosità H1
esplosivo H2 comburente H3 - A facilmente
infiammabile (incluso estremamente
infiammabile) H3 - B infiammabile H4 irritante H5
nocivo H6 tossico (incluso molto tossico) H7
cancerogeno H8 corrosivo H9 infetto H10
teratogeno H11 mutageno H12 a contatto con
lacqua libera gas tossici o molto tossici H13
sorgente di sostanze pericolose H14 ecotossico
38
B-2
Movimento del .................... Formulari
o n. ............. del ........... Annotazioni .
...................... .......................
Codice CER del rifiuto Codice e caratteristiche
del rifiuto ................................... a
) CER ................................... b)descri
zione ................................... c)
Stato fisico ................................... d
) Classi di pericolosità ...................... e)
Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod
.......... ( ) recupero cod
.......... Quantità Kg .................. Litri
................
Produttore/Detentore Denominazione/Ragione
sociale ...................................... ..
.................................... C.F.
..................................... Indirizzo
.................................. ...............
................... Trasportatore ................
...................... Denominazione/Ragione
sociale ......................................
C.F. ...................................... Indiri
zzo ................................. ...........
......................
Destinatario Denominazione/Ragione
sociale ..........................................
............ C.F. ........................... Ind
irizzo ..........................................
............ Eventuali annotazioni ...............
........... ........................... ..........
.................
39
DIVIETO DI ABBANDONO art. 192 Labbandono e il
deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati. E altresì vietata
limmissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali
e sotterranee. Fatta salva lapplicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
procedere alla rimozione, allavvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sulle aree, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o di
colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede
allesecuzione in danno dei soggetti obbligati al
recupero delle somme anticipate.
40
(sanzione per abbandono di rifiuti) Art.255 1)
Fatto salvo quanto disposto dallart. 256, comma
2, chiunque in violazione dei divieti di cui agli
articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2, e 231
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero
li immette nelle acque superficiali o sotterranee
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da centocinque (105) a seicentoventi
(620) . Se labbandono di rifiuti sul suolo
riguarda rifiuti non pericolosi e non
ingombranti si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da venticinque (25) a
centocinquantacinque (155) . 1 - bis) Il
titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice, che viola le
disposizioni di cui allart. 231, comma 5, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da duecentosessanta (260) a millecinquecentocinq
uanta (1.550) . 2) Chiunque non ottempera
allordinanza del Sindaco, di cui allart. 192,
comma 3, o non adempie allobbligo di cui
allart. 187, comma 3, è punito con la pena
dellarresto fino ad un anno. Con la sentenza di
condanna per tali contravvenzioni, o con la
decisione emessa ai sensi dellart. 444 del
codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione di quanto stabilito
nellordinanza o nellobbligo non eseguiti.
41
  • COMPETENZE DELLO STATO
  • Art. 195
  • Spettano allo Stato
  • a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
    necessarie allattuazione della parte IV del
    presente decreto, da esercitare ai sensi
    dellart. 8 della legge 15.03.1997 n. 59
  • b) la definizione dei criteri generali e delle
    metodologie per la gestione integrata dei
    rifiuti, nonché lindividuazione dei fabbisogni
    per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al
    fine di ridurre la movimentazione
  • c) lindividuazione delle iniziative e delle
    misure per prevenire e limitare, anche mediante
    il ricorso a forme di deposito cauzionale sui
    beni immessi al consumo, la produzione dei
    rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli
    stessi
  • d) lindividuazione dei flussi omogenei di
    produzione dei rifiuti con più elevato impatto
    ambientale, che presentano le maggiori difficoltà
    di smaltimento o particolari possibilità di
    recupero sia per le sostanze impiegate nei
    prodotti base sia per la quantità complessiva dei
    rifiuti medesimi
  • ...omissis....
  • la determinazione dei criteri qualitativi e
    quali-quantitativi per lassimilazione, ai fini
    della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
    speciali ai rifiuti urbani

42
  • COMPETENZE DELLE REGIONI
  • Art. 196
  • Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
    dei principi previsti dalla normativa vigente, e
    dalla parte quarta del presente decreto, ivi
    compresi quelli di cui allart. 195
  • la predisposizione, ladozione e laggiornamento,
    sentiti le province, i comuni e le autorità
    dambito, dei piani regionali di gestione dei
    rifiuti di cui allart. 199
  • la regolamentazione delle attività di gestione
    dei rifiuti, ivi compresa la raccolta
    differenziata dei rifiuti urbani, anche
    pericolosi, secondo un criterio generale di
    separazione dei rifiuti di provenienza alimentare
    e degli scarti di prodotti vegetali e animali o
    comunque ad alto tasso di umidità dai restanti
    rifiuti
  • lelaborazione, lapprovazione e laggiornamento
    dei piani per la bonifica di aree inquinate di
    propria competenza
  • lapprovazione dei progetti di nuovi impianti per
    la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
    lautorizzazione alle modifiche degli impianti
    esistenti fatte salve le competenze statali di
    cui allart. 195, comma 1, lett. f)
  • lautorizzazione allesercizio delle operazioni
    di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche
    pericolosi
  • Le attività in materia di spedizioni
    trasfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CE
    259/93 del 1/02/1993 attribuisce alle autorità
    competenti di spedizione e di destinazione
  • lincentivazione alla riduzione della produzione
    dei rifiuti ed al recupero degli stessi
  • .....omissis....

43
  • COMPETENZE DELLE PROVINCE
  • art.197
  • In attuazione dellart. 19 del D.lgs. 18/08/2000
    n. 267, alle province competono
  • il controllo e la verifica degli interventi di
    bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti
  • il controllo periodico su tutte le attività di
    gestione, di intermediazione e di commercio dei
    rifiuti, ivi compreso laccertamento delle
    violazioni delle disposizioni di cui alla parte
    IV del presente decreto
  • la verifica ed il controllo dei requisiti
    previsti per lapplicazione delle procedure
    semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216
  • ...omissis...
  • Nellambito delle competenze di cui al comma 1,
    le Province sottopongono ad adeguati controlli
    periodici gli stabilimenti e le imprese che
    smaltiscono o recuperano i rifiuti, curando, in
    particolare, che vengano effettuati adeguati
    controlli periodici sulle attività sottoposte
    alle procedure semplificate di cui agli artt.
    214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la
    raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
    riguardino, in primo luogo, lorigine e la
    destinazione dei rifiuti.

44
  • COMPETENZE DEI COMUNI
  • art. 198
  • i comuni concorrono, nellambito delle attività
    svolte a livello degli ambiti territoriali
    ottimali di cui allart. 200 e con le modalità
    ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e
    assimilati
  • i comuni concorrono a disciplinare la gestione
    dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che,
    nel rispetto dei principi di trasparenza,
    efficienza, efficacia ed economicità, ed in
    coerenza con i piani dambito adottati ai sensi
    dellart. 201, comma 3, stabiliscono in
    particolare
  • le misure per assicurare la tutela igienico
    sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
    rifiuti urbani
  • le modalità del servizio di raccolta e trasporto
    dei rifiuti urbani
  • le modalità di conferimento della raccolta
    differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani
    ed assimilati al fine di garantire una distinta
    gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
    promuovere il recupero degli stessi
  • le misure necessarie a ottimizzare le forme di
    conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti
    primari dimballaggio in sinergia con altre
    frazioni merceologiche fissando standard minimi
    da rispettare
  • lassimilazione per qualità e quantità dei
    rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
    secondo i criteri di cui allart. 184, comma2,
    lett. c) e d)
  • I Comuni sono altresì tenuti ad esprimere il
    proprio parere in ordine allapprovazione dei
    progetti di bonifica dei siti inquinati
    rilasciata dalle regioni.

45
  • DECRETO Leg.vo 3 APRILE 2006 n. 152
  • Organizzazione territoriale del servizio di
    gestione integrata dei rifiuti urbani
  • art. 200
  • La gestione dei rifiuti urbani è organizzata
    sulla base di ambiti territoriali ottimali, di
    seguito denominati ATO, delimitati dal piano
    regionale di cui allart. 199, nel rispetto delle
    linee guida di cui allart. 195, comma 1, lett.
    m) n) ed o) e secondo i seguenti criteri
  • Superamento della frammentazione delle gestioni
    attraverso un servizio di gestione integrata dei
    rifiuti
  • Conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
    definite sulla base di parametri fisici,
    demografici, tecnici e sulla base delle
    ripartizioni politico-amministrative
  • Adeguata valutazione del sistema stradale e
    ferroviario di comunicazione al fine di
    ottimizzare i trasporti allinterno dellATO
  • Valorizzazione di esigenze comuni e affinità
    nella produzione e gestione dei rifiuti
  • Ricognizione di impianti di gestione dei rifiuti
    già realizzati e funzionanti
  • Considerazione delle precedenti delimitazioni
    affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti
    solo sulla base di motivate esigenze di
    efficacia, efficienza ed economicità.
  • omissis

46
Affidamento del servizio Art. 202 LAutorità
dambito aggiudica il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani mediante gara
disciplinata dai principi e dalle disposizioni
comunitarie, in conformità ai criteri di cui
allart. 113, comma 7, del D.lgs.18 agosto 2000
n. 267, nonché con riferimento allammontare del
corrispettivo per la gestione svolta, tenuto
conto delle garanzie di carattere tecnico e delle
precedenti esperienze specifiche dei concorrenti,
secondo modalità e termini definiti con decreto
del Ministero dellambiente e della tutela del
territorio nel rispetto delle competenze
regionali in materia. I soggetti partecipanti
alla gara devono formulare, con apposita
relazione tecnico-illustrativa allegata
allofferta, proposta di miglioramento della
gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti
da smaltire e di miglioramento dei fattori
ambientali proponendo un proprio piano di
riduzione dei corrispettivi per la gestione al
raggiungimento di obiettivi autonomamente
definiti Nella valutazione delle proposte si
terrà conto, in particolare, del peso che graverà
sullutente sia in termini economici, sia di
complessità delle operazioni a suo carico Gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di
proprietà degli Enti locali già esistenti al
momento dellassegnazione del servizio sono
conferiti in comodato duso ai soggetti
affidatari del medesimo servizio.
47
  • Misure per incrementare la raccolta differenziata
  • Art. 205
  • In ogni ambito territoriale ottimale deve essere
    assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti
    urbani pari alle seguenti percentuali minime di
    rifiuti prodotti
  • Almeno il 35 entro il 31 dicembre 2006
  • Almeno il 45 entro il 31 dicembre 2008
  • Almeno il 65 entro il 31 dicembre 20012.

48
AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONI Art. 208 I
soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi
impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti,
anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione territorialmente competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dellimpianto e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia di
urbanistica, di tutela ambientale, di salute di
sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
limpianto debba essere sottoposto alla
valutazione di impatto ambientale, ai sensi della
normativa vigente, alla domanda è altresì
allegata la comunicazione del progetto
allautorità competente ai predetti
fini. omissis

segue gt
49
  • Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di
    cui al comma 1, la regione individua il
    responsabile del procedimento e convoca apposita
    conferenza dei servizi a cui partecipano i
    responsabili degli uffici regionali e i
    rappresentanti delle Autorità dambito e degli
    Enti locali interessati.
  • Entro 90 giorni dalla sua convocazione la
    Conferenza dei servizi
  • Procede alla valutazione dei progetti
  • Acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
    alla compatibilità del progetto con le esigenze
    ambientali e territoriali
  • Acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
    la valutazione di compatibilità ambientale
  • Trasmette le proprie conclusioni con i relativi
    atti alla regione.
  • Per listruttoria tecnica della domanda le
    regioni possono avvalersi delle Agenzie Regionali
    per la protezione dellambiente.
  • Entro trenta giorni dal ricevimento delle
    conclusioni della Conferenza dei servizi o sulla
    base delle risultanze della stessa, la regione,
    in caso di valutazione positiva, approva il
    progetto e autorizza la realizzazione e la
    gestione dellimpianto. Lapprovazione
    sostituisce ad ogni effetti visti, pareri,
    autorizzazioni, ove occorra,variante allo
    strumento urbanistico e comporta la dichiarazione
    di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
    dei lavori.


  • segue gt

50
  • Lautorizzazione individua le condizioni e le
    prescrizioni necessarie per garantire
    lattuazione dei principi di cui allart. 178, e
    contiene almeno i seguenti elementi
  • i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
    da recuperare
  • i requisiti tecnici, con particolare riferimento
    alla compatibilità del sito, alle attrezzature
    utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi
    di rifiuti ed alla conformità dellimpianto e del
    progetto approvato
  • La localizzazione dellimpianto da autorizzare
  • il metodo di trattamento e di recupero
  • i limiti di emissione in atmosfera
  • le prescrizioni per le operazioni di messa in
    sicurezza, chiusura dellimpianto e ripristino
    del sito
  • le garanzie finanziarie richieste che devono
    essere prestate solo al momento allavvio
    effettivo dellesercizio dellimpianto
  • La data di scadenza dellautorizzazione in
    conformità con quanto previsto al comma 12
  • I limiti di emissione in atmosfera per i processi
    di trattamento termico dei rifiuti, anche
    accompagnati da recupero energetico.
  • ....omissis.....
  • 5. Fatti salvi lobbligo di tenuta dei registri
    di carico e scarico da parte dei soggetti di cui
    allart. 190 ed il divieto di miscelazione di cui
    allart. 187, le disposizioni del presente
    articolo non si applicano al deposito temporaneo
    effettuato nel rispetto delle condizioni
    stabilite dallart. 183, comma 1, lett. m).

51
Albo Nazionale gestori ambientali Art. 212 E
costituito, presso il Ministero dellambiente e
tutela del territorio, lAlbo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo articolato
in un Comitato nazionale, con sede presso il
medesimo Ministero, ed in sezioni regionali e
provinciali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Liscrizione
allAlbo è requisito per lo svolgimento delle
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto,
di commercio e di intermediazione dei rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di
impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi e gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
nei limiti di cui allart. 208, comma 15. Sono
esonerati dallobbligo di cui al presente comma
le organizzazioni di cui agli articoli 221,
comma3, lett. a) e c), 223, 224,228, 233, 234,
235 e 236, a condizione che dispongano di
evidenze documentali contabili che svolgano
funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti
documentali e contabili previsti a carico dei
predetti soggetti, dalle vigenti
normative. Liscrizione deve essere rinnovata
ogni cinque ani e costituisce titolo per
lesercizio delle attività di raccolta, trasporto
di commercio e di intermediazione dei rifiuti.


segue gt
52
Albo Nazionale gestori ambientali Art.
212 omissis Le imprese che esercitano la
raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non
pericolosi come attività ordinaria e regolare
nonché le imprese che trasportano i propri
rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i
trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al
giorno non sono sottoposte alla presentazione
delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e
sono iscritte allalbo nazionale gestori
ambientali a seguito di semplice richiesta
scritta alla sezione dellAlbo regionale
territorialmente competente senza che la
richiesta stessa sia soggetta a valutazione circa
la capacità finanziaria ed alla idoneità tecnica
e senza che vi sia lobbligo di nomina del
responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute
alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione pari a 50 . (euro) rideterminabile ai
sensi dellart. 21 del decreto del Ministero
dellambiente 28 aprile 1998 n. 406.


segue gt


53
  • Albo Nazionale gestori ambientali
  • Art. 212
  • omissis
  • Le imprese che effettuano la gestione di impianti
    fissi di smaltimento e recupero di titolarità di
    terzi, le imprese che effettuano la bonifica dei
    siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
    devono prestare idonee garanzie finanziarie a
    favore della regione territorialmente competente
    nel rispetto dei criteri generali di cui allart.
    195, comma 2, lett. h).
  • le imprese che effettuano lattività di gestione
    di impianti fissi di smaltimento e di recupero di
    titolarità di terzi devono prestare le garanzie
    finanziarie a favore della regione per ogni
    impianto che viene gestito
  • le imprese che effettuano lattività di bonifica
    dei siti e dei beni contenenti amianto devono
    prestare le garanzie finanziarie a favore della
    regione per ogni intervento di bonifica.
  • omissis
  • Le imprese che effettuano attività di raccolta e
    trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
    semplificate ai sensi dellart. 216, ed
    effettivamente avviati al recupero, e le imprese
    che trasportano rifiuti indicati nella lista
    verde di cui al Reg. CEE259/93 non sono
    sottoposte a garanzia finanziaria e sono iscritte
    allAlbo mediante linvio di comunicazione di
    inizio di attività. Detta comunicazione deve
    essere rinnovata ogni 5 anni.

54
  • Autorizzazioni integrate ambientali
  • Art. 213
  • Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
    ai sensi del D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59,
    sostituiscono ad ogni effetto, secondo le
    modalità ivi previste
  • le autorizzazioni di cui al presente capo
  • La comunicazione di cui allart. 216,
    limitatamente alle attività ricadenti nella
    categoria 5 dellallegato 1 del decreto
    legislativo 18/02/2005 n. 59, che, se svolte in
    procedura semplificata, sono escluse
    dallautorizzazione ambientale integrata, ferma
    restando la possibilità di utilizzare
    successivamente le procedure semplificate
    previste dal capo V.
  • Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde
    del Reg. CEE 1 febbraio 1993 n. 259, destinati
    agli impianti di cui al comma 1 del presente
    articolo si applicano le disposizioni di cui agli
    artt. 214 e 216 del presente decreto.

55
MINISTERO DELLAMBIENTE Decreto 28 aprile 1998,
n. 406 Regolamento recante di attuazione di
direttive dellunione europea, avente ad oggetto
la disciplina dellAlbo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti
...omissis....
Art. 8 Attività di gestione dei rifiuti per
le quali è richiesta liscrizione allAlbo 1.
liscrizione allAlbo è richiesta per le seguenti
categorie di attività di gestione dei rifiuti a)
categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti
urbani e assimilati b) categoria 2 raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi individuati
ai sensi dellart. 33
del D.Lgs 22/97, avviati al recupero in modo
effettivo ed oggettivo c) categoria 3 raccolta
e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai
sensi dellart. 33 del
D.lgs 22/97 avviati al recupero in modo effettivo
ed oggettivo d) categoria 4 raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
prodotti da terzi e) categoria 5 raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi f) ...omissis...
56
Art. 9 Categorie e classi delle attività per le
quali è richiesta liscrizione allAlbo
1. LAlbo è suddiviso per categorie
corrispondenti alle attività di cui allart. 8,
comma 1.
2. La categoria 1, di cui allart. 8 , comma 1
lett. a) è suddivisa nelle seguenti classi, a
seconda che la popolazione complessiva servita
sia a) superiore o uguale a 500.000 abitanti b)
inferiore a 500.000 abitanti e superiore a
100.000 abitanti c) inferiore a 100.000 abitanti
e superiore o uguale a 50.000 d) inferiore a
50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000
abitanti e) inferiore a 20.000 abitanti e
superiore o uguale a 5.000 f) inferiore a 5.000
abitanti.

segue gt
57
gt segue art. 9 3. Le categorie da 2 a 8, di cui
allart. 8, comma 1 lett. da b) ad h), sono
suddivise nelle seguenti classi in funzione
delle tonnellate annue di rifiuti trattati a)
quantità annua complessivamente tratt
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