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IN CASO DI INFORTUNIO

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IN CASO DI INFORTUNIO Il lavoratore deve immediatamente recarsi al PS, una volta in possesso del referto deve inviarlo al datore di lavoro con fax,con r/r,ecc. – PowerPoint PPT presentation

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Title: IN CASO DI INFORTUNIO


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IN CASO DI INFORTUNIO
  • Il lavoratore deve immediatamente recarsi al PS,
    una volta in possesso del referto deve inviarlo
    al datore di lavoro con fax,con r/r,ecc.
  • Il datore di lavoro ha tempo 48 ore dall' evento
    per denunciare il caso all' Inail inviando il
    certificato medico.

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COSA INDENNIZZA INAIL ?
  • Primi 3 giorni
  • (compreso quello dell' evento) sono a carico
    dell' azienda

  • INDENNITA' TEMPORANEA ASSOLUTA
  • Dal 4 giorno al 90giorno
    Inail paga il 60 della
    retribuzione

  • (l' azienda integra
    il restante 40 )
  • Dal 91 giorno in poi
    Inail paga il 75 della
    retribuzione

  • (l'azienda integra il
    restante 25)
  • fatta eccezione per i co.co.pro.

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COSA FACCIAMO NOI ?
  • Nel caso in cui il lavoratore si presenti da noi
    subito dopo aver subito un infortunio, noi
    possiamo inviare il modulo 1P unitamente alla
    lettera ' Pagamento Temporanea' e i certificati
    medici con la prognosi da infortunio.
  • In base a questo l'Inail invierà a noi il
    provvedimento finale ( mod. 20 I) con il
    dettaglio finale dei giorni pagati e l' eventuale
    punteggio attribuitogli ( DANNO BIOLOGICO ).
  • Le modalità di pagamento variano a seconda della
    convenzione che l' azienda ha con Inail.Se
    l'azienda è in regime di art. 70, il lavoratore
    riceverà la temporanea in busta paga,
    diversamente riceverà il 60 ( o 75 ) tramite
    assegno circolare dall'Inail e l' integrazione in
    busta paga

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DANNO BIOLOGICOd.lgs 38/2000
  • Per gli eventi occorsi prima del 25/07/2000
  • Da 0 a 11
    rendita mensile
  • Per gli eventi occorsi dopo il 25/07/2000
  • Da 0 a 5 franchigia
    (nessuna indennizzabilità)
  • Dal 6 al 15
    indennizzo in capitale
  • Dal 16 in poi
    rendita mensile

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Nel caso in cui il lavoratore si rechi da noi con
un provvedimento Inail e voglia contestarlo ( o
perché non riconosce il caso o perché riconosce
un danno ritenuto incongruo) noi dobbiamo
  • fotocopiare l' accesso al PS (nel caso in cui il
    lavoratore non si sia recato da noi per la
    temporanea),referti di visite specialistiche,dimis
    sioni dall' ospedale se il lavoratore è stato
    ricoverato o ha subito un intervento.
  • Può succedere che Inail non voglia riconoscere l'
    infortunio perchè l'evento non dipende da 'causa
    violenta ma da malattia comune'. Anche in questo
    caso dobbiamo fotocopiare la documentazione
    medica ( come nel caso prec)
  • ......... e inviare il tutto al Centro per il
    ricorso medico legale.















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RICADUTA INFORTUNIO
  • Può succedere che il lavoratore,che ha subito un
    infortunio in passato,abbia la necessità di
    riaprire l' infortunio per il riacutizzarsi della
    patologia. E' importante evidenziare che l'Inail
    riconosce la ricaduta solo per intervento
    chirurgico o per terapia resasi necessaria
    successivamente alla prima chiusura. Nel caso in
    cui il lavoratore non sia indennizzato durante la
    ricaduta nonostante l' intervento chirurgico o le
    terapie effettuate è possibile il ricorso medico
    legale. A tal fine è necessario fotocopiare la
    documentazione del primo periodo indennizzato e
    della ricaduta.

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INFORTUNIO IN ITINERE (art. 12 d. lgs. 38 /2000 )
  • L infortunio in itinere viene riconosciuto se il
    lavoratore utilizza il mezzo privato per
    andare/tornare dal lavoro, laddove l utilizzo
    del mezzo pubblico fosse eccessivamente
    difficoltoso
  • (utilizzo di 2 o più mezzi, tragitto superiore ai
    60 minuti con i mezzi).Non è indennizzato l
    infortunio che si verifica in seguito a soste o
    deviazioni che alterano o modificano il
    percorso.La giurisprudenza è intervenuta con
    varie sentenze che hanno riconosciuto infortuni
    in itinere nei quali il mezzo proprio veniva
    utilizzato per esigenze di vita familiare (
    accompagnare i figli a scuola, ecc).

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E possibile presentare opposizione per far
riconoscere il caso
  • L opposizione deve essere presentata con il
    modello 1P corredata da una lettera di
    ricorso/riesame che contenga le motivazioni che
    giustifichino l uso del mezzo privato. Per
    quanto riguarda il danno permanente, verrà fatta
    una valutazione successiva dopo il riconoscimento
    del caso amministrativo.

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Malattie professionali
  • La malattia professionale è la patologia che si
    presume causata o concausata dall attività
    lavorativa. La segnalazione viene fatta in genere
    dal medico dell azienda e inviata all Inail.L
    Istituto acquisisce la documentazione e valuta l
    esistenza del NESSO CAUSALE tra la patologia e
    lattività lavorativa.

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Lavoratori per cui è già stata segnalata la
malattia professionale all Inail
  • In questo caso possiamo acquisire la
    documentazione e inviare il mod. 1P all Inail
    corredato dalla lettera Prima segnalazione MP,
    in modo da ricevere il provvedimento di chiusura
    della pratica da parte dell Inail per poterlo
    eventualmente impugnare.

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Lavoratori per cui non è stata MAI segnalata la
malattia professionale all Inail
  • In questi casi dobbiamo istruire il fascicolo
    chiedendo al lavoratore un anamnesi dettagliata
    del lavoro svolto, dei tempi di lavorazione,
    delle sostanze con cui è venuto a contatto, ecc.
  • Inoltre è necessario acquisire documentazione
    medica e inviare il tutto al centro per il parere
    del medico legale, che deciderà se segnalare il
    caso a Inail.

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Revisione del danno da infortunioEventi ante
25/07/2000
  • Per i titolari di rendita da infortunio la
    revisione può essere richiesta o disposta dopo
    trascorso almeno un anno dalla data dell
    infortunio e almeno sei mesi da quella della
    costituzione della rendita ciascuna delle
    successive revisioni non può essere richiesta o
    disposta a distanza inferiore di un anno dalla
    precedente.
  • Trascorso il 4 anno dalla data di costituzione
    della rendita, la revisione può essere richiesta
    o disposta solo 2 volte, la prima alla fine di un
    triennio e la seconda alla fine del triennio
    successivo.( 10 anni )
  • Può chiedere la revisione anche il lavoratore che
    è guarito senza postumi o con postumi non
    indennizzabili.

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Eventi post 25/07/2000
  • In questi casi è previsto che il lavoratore
    richieda la revisione 1 volta nell arco dei 10
    anni dall infortunio.La revisione è prevista per
    i danni compresi tra 0 e 15.
  • Per i lavoratori con danno superiore al 15 si
    applicano gli stessi criteri per gli eventi
    precedenti al 25/07/2000.

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Revisione del danno per malattia professionale
  • Per i danni da malattia professionale i termini
    revisionali sono di 15 anni anziché di 10 anni (
    come avviene per infortunio ).
  • Esiste una particolare normativa riguardante
    silicosi e asbestosi per cui non c è termine dei
    15 anni e la domanda di aggravamento può essere
    presentata anche oltre ai limiti temporali
    indicati e con scadenza quinquennale rispetto
    alla precedente richiesta.

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Patologie Neoplastiche
  • Le malattie professionali devono essere
    denunciate entro un termine dalla cessazione
    dell attività lavorativa ( es. ipoacusia 4 anni,
    malattie cutanee 6 mesi, ecc.)
  • Non è così per le manifestazioni neoplastiche per
    cui il periodo di indennizzabilità dalla
    cessazione del lavoro è ILLIMITATO ( DM
    27/04/2004 ).

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Rendita ai superstiti
  • Il coniuge del lavoratore che decede per
    infortunio sul lavoro ha diritto ad una rendita
    mensile liquidata nella misura del 50 . Il 20
    spetta ai figli minori di 18 anni o fino ai 26
    anni se studenti universitari,40 agli orfani.
  • In mancanza di coniuge e figli hanno diritto al
    20
  • Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle hanno
    diritto se viene data prova della vivenza a
    carico o della comunanza dei mezzi di
    sostentamento.

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Rendita ai superstiti per m.p.
  • Se levento morte dipende dalla malattia
    professionale, viene erogata una rendita ai
    superstiti con le stesse regole per le rendite da
    infortunio.
  • La domanda di rendita ai superstiti può essere
    fatta sia nel caso in cui il deceduto fosse
    titolare di rendita in vita, sia nel caso in cui
    non fosse stata mai fatta domanda di
    riconoscimento di malattia professionale in vita.

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In entrambe i casi è necessario
  • Inviare mod. 1P all Inail corredato dal
    CERTIFICATO NECROSCOPICO contenente la causa
    iniziale, intermedia e finale di morte.il
    certificato viene rilasciato dallUfficio di
    Medicina legale della Asl.
  • La domanda deve essere presentata dal coniuge
    superstite, in mancanza dagli aventi diritto.
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