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Pianificazione Programmazione e Controllo premessa di carattere generale

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Title: BUDGET e DIREZIONE Author: mm Last modified by: masullo Created Date: 1/7/2003 6:38:55 PM Document presentation format: Presentazione su schermo (4:3) – PowerPoint PPT presentation

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Title: Pianificazione Programmazione e Controllo premessa di carattere generale


1
PianificazioneProgrammazioneeControllopremess
a di carattere generale
2
SistemaProgrammazione e Controllo
  • Pianificazione (strategie)
  • Programmazione (tattiche)
  • GESTIONE (azione)
  • Controllo strategico (org.ne/processi/tempi/modi
    )
  • Controllo direzionale (org.ne/processi/tempi/modi)
  • Controllo di gestione (org.ne/processi/tempi/modi)
  • Controllo operativo (org.ne/processi/tempi/modi)
  • Valutazione strategica / direzionale / gestionale

3
Pianificazione e Programmazione
  • Pianificazione (nella letteratura anglosassone
    planning) processo di determinazione degli
    obiettivi-fini. Tale processo individua la
    strategia attraverso cui rendere coerenti gli
    obiettivi di medio-lungo periodo e quelli di
    breve periodo facendo discendere questi ultimi
    dai primi (nellEnte locale la logica che governa
    questo processo è quella politica).
  • segue

4
Pianificazione e Programmazione
  • Programmazione (nella letteratura anglosassone
    programming) attività di determinazione e di
    coordinamento dei mezzi per conseguire gli
    obiettivi strategici. Tale attività rappresenta
    la tattica attraverso la quale vengono
    individuati e formalizzati i piani di azione
    concreta che si inseriscono allinterno di un
    quadro sistematico di individuazione,
    reperimento, allocazione e impiego di risorse
    umane, strumentali e finanziarie (nellEnte
    locale la logica che governa tale attività è
    quella economica oltreché quella politica).
    segue

5
Pianificazione e Programmazione
  • Il programma è una serie di attività da
    intraprendere/intraprese per conseguire degli
    obiettivi-fini (D. Novick), mentre il progetto
    è una serie di attività volte a conseguire uno
    specifico obiettivo-prodotto finale (Anthony,
    Dearden, Vacil).
  • segue

6
Pianificazione e Programmazione
  • Nellambito della gestione dimpresa il budget è
    quel documento complesso che specifica, per aree
    e settori di gestione, il programma desercizio
    (budget generale).
  • Il budget generale è formato da un insieme di
    budget settoriali (vendite, produzioni,
    approvvigionamenti, scorte, risorse umane, costi
    generali, costi di produzione, costi di
    distribuzione, investimenti, tesoreria, del
    reddito e del patrimonio).
  • I budget generale e settoriali possono essere
    sviluppato per sub periodi e per centro di
    responsabilità.

7
Definizioni di BUDGET
  • Programma degli obiettivi aziendali
  • Sistema di programmazione e di assegnazione delle
    responsabilità e delle risorse gestionali
  • Strumento della gestione programmata
  • Strumento operativo di gestione che tende a
    fornire mediante previsioni del futuro, le
    informazioni necessarie a sviluppare le azioni da
    intraprendere per conseguire gli obiettivi
    prefissati
  • segue

8
Definizioni di BUDGET
  • Processo di pianificazione temporale di un
    progetto
  • Previsione del futuro basata su assunzioni di
    tendenze e andamenti socio-economici-finanziari
  • Bilancio di previsione consolidato di tutti i
    settori/servizi aziendali o di partecipazioni e
    collegamenti societari
  • Somma stanziata nel bilancio di previsione
  • segue

9
Definizioni di BUDGET
  • Sistema organizzato e programmato di obiettivi
    tendenti al raggiungimento di un risultato
    prefissato e determinato, coinvolgente ogni
    attività e funzione aziendale, basato su
    previsioni del futuro
  • Modello dinamico della futura attività realizzato
    in forma organica a scadenze prefissate, al fine
    di ottenere un controllo reale dellandamento
    dellintero sistema.

10
Finalità Programmazione e Controllo
  • Il sistema di programmazione e controllo ha lo
    scopo di permettere alla direzione il
    raggiungimento degli obiettivi nei modi più
    efficienti ed efficaci, cercando di influenzare i
    comportamenti delle persone rendendoli coerenti
    agli obiettivi prefissati.
  • Guidare/influenzare il comportamento del
    management e formare il clima organizzativo
    (responsabilizzare/motivare/valutare/premiare)
    coerentemente agli obiettivi aziendali.
    segue

11
Finalità Programmazione e Controllo
  • Organizzare per processi
  • Gestire per obiettivi
  • Attenzione ai risultati di gestione
  • Attenzione alla dimensione economica della
    gestione
  • Razionalizzare, ottimizzare, perseguire
    lefficacia, lefficienza e leconomicità
  • Per la Pubblica amministrazione, Buon andamento
    e trasparenza dellazione amministrativa.

12
Controllo strategico
  • Verifica costante/periodica della validità delle
    scelte strategiche (posizionamento dellazienda
    nellambiente, mercato, verso gli stockholders)

13
Controllo direzionale
  • Processo attraverso cui i manager si assicurano
    che le risorse siano reperite e impiegate
    efficientemente ed efficacemente per il
    raggiungimento degli obiettivi dimpresa.

14
Controllo operativo
  • Verifica dellefficacia, efficienza ed
    economicità nellespletamento di attività
    specifiche e circoscritte.

15
Controllo di gestione
  • Definizione (in teoria aziendale) sistema
    organizzato di misurazioni finalizzato alla
    verifica e alla valutazione del rapporto tra
    obiettivi programmati e risultati ottenuti.
    Quindi il controllo di gestione è un processo di
    analisi e di verifica dei budget.
  • Il controllo di gestione non è un fatto
    contabile, ma un processo direzionale il cui
    scopo ultimo consiste nellinfluenzare il
    comportamento decisionale del management e si
    estende pertanto su quasi tutti gli aspetti
    dellattività di chi governa unimpresa.

    segue

16
Controllo di gestione
  • Definizione (nel T.U. EE.LL. - art. 196, co. 2,
    D.lgs. N. 267/2000) il controllo di gestione è
    la procedura diretta a verificare lo stato di
    attuazione degli obiettivi programmati e,
    attraverso lanalisi delle risorse acquisite e
    della comparazione tra i costi e la quantità e
    qualità dei servizi offerti, la funzionalità
    dellorganizzazione dellente, lefficacia,
    lefficienza ed il livello di economicità
    nellattività di realizzazione dei predetti
    obiettivi.
    segue

17
Controllo di gestione
  • Si può quindi concludere che il Controllo di
    gestione è un sistema di principi e logiche
    gestionali, di strumenti, di procedure e di
    azioni la cui adozione e osservanza deve
    consentire di conseguire e perseguire, con la
    massima efficacia, efficienza ed economicità
    possibile, i propri obiettivi operativi che
    esplicitano e concretizzano le linee
    programmatiche dellEnte.

18
Presupposti
  • Individuazione del modello organizzativo interno
    che si ritiene più razionale e più appropriato
    alle esigenze e ai fabbisogni dellattività di
    gestione attraverso la quale si concretizza la
    pianificazione e programmazione
  • Individuazione degli obiettivi operativi
    compatibilmente sia alle risorse
    strumentali/umane/finanziarie di cui si dispone,
    sia al modello/struttura di organizzazione
    interna che si è adottato segue

19
Presupposti
  • Attribuzione degli obiettivi operativi e
    contestuale allocazione delle risorse
    strumentali/umane/finanziarie ai responsabili a
    cui è demandata la gestione
  • Individuazione dei centri di responsabilità (di
    costo, di ricavo, di profitto, di investimento,
    di spesa, etc. )
  • Individuazione degli indicatori
    quali-quantitativi da assumere quali oggetto
    dellattività di misurazione e di analisi della
    gestione
    segue

20
Presupposti
  • Determinazione e individuazione dei
    metodi/tecniche/tempi di misurazione delle
    attività svolte
  • Determinazione e individuazione dei criteri e
    metodi di imputazione dei costi, dei ricavi, dei
    fattori produttivi e, in generale, dei dati
    quali-quantitativi e in generale dei valori
    monetari e fisici da rilevare
  • segue

21
Presupposti
  • Individuazione del nucleo a cui affidare il
    controllo di gestione
  • Individuazione dei compiti e dei poteri di
    coordinamento che spettano al nucleo a cui si
    demanda lattività di controllo della gestione
    interna

22
Finalità
  • Penetrare nella propria gestione per conoscerla,
    comprenderla, correggerla e migliorarla
  • Elevare i livelli di efficacia, di efficienza e
    di economicità delle attività aziendali
  • Supportare lattività di programmazione.

23
Contenuti
  • Analizzare la misura e le cause degli scostamenti
    dellazione amministrativa rispetto agli
    obiettivi operativi affidati in gestione
  • Analizzare e verificare, mediante lutilizzo di
    appositi indicatori quali-quantitativi di
    performance, leconomicità della gestione e la
    soddisfazione dei cittadini-utenti-contribuenti
    nei confronti delle attività ad essi rese e dei
    servizi ad essi erogati
  • segue

24
Contenuti
  • Verificare il conseguimento-perseguimento degli
    obiettivi operativi affidati in gestione ai
    responsabili
  • Fornire dati, tradotti in informazioni, utili sia
    ai responsabili per correggere e indirizzare la
    propria condotta nella gestione delle attività ad
    essi demandate per il conseguimento di
    determinati obiettivi operativi, sia agli
    amministratori per orientare le proprie decisioni
    e per poter, tempestivamente, scegliere percorsi
    dazione alternativi più congrui.

25
Strumenti
  • Budget
  • Contabilità analitica-direzionale (contabilità
    industriale/contabilità dei costi)
  • Indicatori di qualità, di quantità, fisici,
    economici, finanziari, patrimoniali, di attività,
    di efficacia, di efficienza, di economicità, di
    redditività
  • Reporting, Analisi degli scostamenti, Verifica
    dello stato attuazione di obiettivi/programmi
  • Benchmark interno ed esterno.

26
Facciamo il punto suEfficacia/Efficienza/Economic
ità
  • Efficacia raggiungimento degli obiettivi (nel
    caso di un Ente locale, capacità di offrire alla
    comunità servizi in grado di assecondare, per
    qualità e quantità, la dinamica dei bisogni)
  • Efficienza rapporto ottimale INPUT/OUTPUT (ossia
    capacità di impiegare in modo ottimale le risorse
    disponibili)
  • Economicità sintesi di efficienza e di efficacia.

27
Facciamo il punto sudefinizione OBIETTIVI
  • Gli obiettivi per essere tali devono essere
  • precisi
  • ufficiali
  • condivisi
  • comprensibili
  • vantaggiosi
  • raggiungibili
  • misurabili
  • morali.

28
Vantaggi del Controllo di gestione
  • 1) rende i responsabili (ai vari livelli
    dellorganizzazione aziendale i costi vengono
    attribuiti non solo a oggetti, ma anche a
    soggetti) partecipi alla fissazione degli
    obiettivi di gestione
  • 2) richiede la collaborazione del personale a
    tutti i livelli dellorganizzazione aziendale
  • 3) obbliga tutti ad agire razionalmente,
    ottimizzando limpiego delle risorse e, quindi,
    lefficienza e la redditività
  • 4) consente lindividuazione degli scostamenti
    dei risultati effettivi rispetto a quelli attesi.

29
Svantaggi Controllo di gestione
  • 1) Burocratizzazione amministrativa
  • 2) Appesantimento e irrigidimento della struttura
    aziendale
  • 3) Necessità di disporre di unapposita unità
    deputata allattività di budget
  • 4) COSTA.

30
Facciamo il punto suCentro di Responsabilità
  • Centro di Responsabilità insieme di operazioni
    e/o processi, con riferimento ai quali si
    individuano precise responsabilità di ordine
    economico e qualitativo, legate al rispetto di
    predefinite condizioni fisico-tecniche di
    trasformazione che legano input di volumi di
    fattori produttivi ad output di risultato. Quindi
    è ununità organizzativa dotata di proprie
    risorse attività e di un responsabile.
    segue

31
Facciamo il punto suCentro di Responsabilità
  • I Centri di responsabilità sono chiamati a
    concordare i risultati che il singolo centro deve
    ottenere, devono decidere le azioni più opportune
    da intraprendere, devono rispondere per gli
    eventuali scostamenti tra i risultati
    desiderati/previsti/programmati e quelli
    conseguiti effettivamente.

32
Facciamo il punto su Centro di Costo
  • E quel centro di responsabilità che ha
    lobiettivo di un livello di costo, funzione di
    un prestabilito livello di efficienza. Quindi il
    centro di costo è tipicamente orientato
    allefficienza.
  • Le variabili/leve operative a disposizione del
    responsabile del singolo centro di costo possono
    essere il volume di impiego, il mix di input dei
    fattori produttivi, il livello dei prezzi si
    costo.

33
Facciamo il punto su Centro di Spesa
  • E quel centro di responsabilità che ha come
    obiettivo il costo di unattività non misurabile
    in termini di efficienza.
  • I centri di spesa sono focalizzati sul
    perseguimento dellefficacia.

34
Facciamo il punto su Centro di Ricavo
  • E quel centro di responsabilità che ha
    lobiettivo di conseguire un certo livello di
    fatturato in funzione di prezzi di listino,
    sconti e condizioni e mix di vendita (queste sono
    anche le variabili/leve operative a disposizione
    del responsabile del singolo centro di ricavo).

35
Facciamo il punto su Centro di Profitto
  • E quel centro di responsabilità che ha
    lobiettivo di conseguire un certo livello di
    margine economico ottenuto come differenza tra
    alcune classi di ricavi e alcune classi di costi.
  • I centri di profitto possono manovrare variabili
    che rappresentano determinanti sia di ricavo, sia
    di costo.

36
Contabilità AnaliticaCost accounting
  • La Contabilità analitica nasce allinterno delle
    aziende industriali per calcolare il costo di
    prodotto (contabilità industriale)
  • Oggi giorno, con laffermarsi di nuovi e più
    complessi sistemi direzionali (come ad es. il
    sistema di pianificazione e controllo) la
    contabilità analitica tende ad assumere connotati
    nuovi, rivolgendo la sua attenzione verso le
    attività, al fine di un migliore monitoraggio
    della gestione e di un più corretto calcolo del
    costo di prodotto.

37
Classificazione dei costi nella Contabilità
Analitica
  • Costi speciali e costi comuni
  • Costi diretti e costi indiretti
  • Costi variabili e costi fissi
  • Costi controllabili e costi non controllabili
  • Costi parametrici, discrezionali e vincolati
  • Costi effettivi e costi ipotetici
  • Costi industriali, amministrativi, commerciali,
    ...
  • Costi di breve, medio e lungo periodo.

38
Macro tipologie diContabilità Analitica
  • Direct costing (contabilità analitica a costi
    variabili. Non sempre è chiaro se tale tipologia
    di contabilità analitica indaga solo sui costi
    variabili o in generale sui costi diretti)
  • Full costing (contabilità analitica a costi
    pieni. Non sempre è chiaro se tale tipologia di
    contabilità analitica indaga unicamente sui costi
    pieni).

39
Direct costing
  • Nellaccezione più stretta tale tipologia di
    analisi dei costi concerne solo i costi variabili
    e, pertanto, è tesa a quantificare il margine
    lordo di contribuzione del prodotto (ricavi di
    vendita prodotto X - costi variabili prodotto X)
    e, quindi, il risultato economico con cui un
    prodotto contribuisce alla copertura dei costi
    fissi e alla produzione del profitto aziendale.
  • segue

40
Direct costing
  • Nellaccezione più ampia tale tipologia di
    analisi dei costi concerne i costi variabili i
    costi fissi diretti e, pertanto, è tesa a
    quantificare il margine semi lordo di
    contribuzione del prodotto (margine lordo di
    contribuzione del prodotto - costi fissi diretti
    prodotto X) e, quindi, il reddito di un prodotto
    conseguito impiegando risorse specificamente
    finalizzate, senza considerare limpiego di
    risorse generali o comuni.

41
Full costing
  • Tale tipologia di analisi dei costi è finalizzata
    a determinare un risultato economico noto come
    utile lordo industriale (o gross margin)
    corrispondente ai ricavi di vendita prodotto X -
    costi industriali prodotto X. Pertanto non si
    tiene conto dei costi non industriali
    (amministrativi, commerciali ). Quindi è
    importante indagare sulla struttura economica
    aziendale.

42
Evoluzione storica delCost accounting
  • Dalla Contabilità analitica per Centro di Costo
  • Alla Contabilità analitica per Attività (activity
    based costing - ABC)

43
Cost accountingtradizionale
  • Contabilità analitica per Centro di Costo. Tale
    metodologia di determinazione del costo pieno di
    prodotto è quella più diffusa ed è caratterizzata
    da un processo di calcolo a due stadi (nel 1 i
    costi sono imputati ai centri di costo, mentre
    nel 2 ai prodotti). Il centro di costo è il
    perno su cui ruota tale metodologia di cost
    accounting.

44
Cost accountingdi nuova generazione
  • Contabilità analitica per Attività. Tale
    metodologia di determinazione del costo pieno di
    prodotto è recente e poco diffusa, in quanto
    richiede sofisticati strumenti di controllo
    gestionale. Lesigenza di disporre dellactivity
    based costing (ABC) compare a partire dalla metà
    degli anni 80 per le nuove esigenze informative
    di aziende operanti in un contesto nuovo e
    caratterizzate da orientamenti strategici e
    organizzativi nuovi.
    segue

45
Cost accountingdi nuova generazione
  • I fenomeni che hanno condotto allactivity based
    costing (ABC)
  • differenziazione vantaggio competitivo
  • qualità totale nelle logiche gestionali e
    organizzative
  • evoluzione tecnologica e organizzativa
  • decentramento produttivo
  • esternalizzazione di attività e processi
  • gestione e organizzazione aziendale per processi
    e progetti
  • interfunzionalità.

46
Finalità della contabilità analitica dei costi
  • Valutare le rimanenze del magazzino e le altre
    voci contabili necessarie per la redazione del
    bilancio di esercizio (valutazione poste di
    bilancio)
  • Orientare le decisioni aziendali, secondo criteri
    di convenienza economica (decidere secondo
    economicità)
  • Effettuare un controllo economico della gestione
    (verificare e valutare lefficienza economica).

47
Sistemi contabili di Cost accounting
  • Sia nel caso di Contabilità analitica per centri
    di costo, sia nel caso Contabilità analitica per
    attività (activity based costing) si possono
    utilizzare sistemi contabili sia in partita
    semplice, sia in partita doppia, con o senza
    collegamenti formali con la contabilità generale.

48
Roma, 18 febbraio 2013
  • La Programmazione e il Controllo
  • dopo il D.L. 174/2012
  • il caso Piano Esecutivo di Gestione

49
  • Pianificazione
  • Programmazione
  • eControllo
  • Premesse normative di contesto in materia di Enti
    locali

50
Legge n. 142/90 - Ordinamento delle Autonomie Locali
  Art. 51 - Organizzazione degli uffici e del personale
a) Vengono individuati i principi-criteri che devono guidare i Comuni nellattività di organizzazione degli uffici e dei servizi autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità
b) Viene fissato il principio di divisione delle attività di indirizzo, direzione, gestione e controllo e, contestualmente, vengono definite le competenze, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti (e funzionari)
1. spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti
2. spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellente ...
3. i dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
51
Decreto Legislativo n. 29/93 - Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellart. 2 della Legge n. 421/92
art.1 Le disposizioni normative contenute in tale decreto hanno lo scopo di consentire allinterno della P.A
a) di accrescere lefficienza in relazione agli standards europei anche mediante lo sviluppo di sistemi informativi pubblici
b) di razionalizzare del costo del lavoro pubblico
c) di integrare della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato
art.3 gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati
 art.4 lorganizzazione degli uffici della P.A. deve assicurare la economicità, speditezza e rispondenza dellazione amministrativa al pubblico interesse
art.5 larticolazione organizzativa degli uffici della P.A. deve ispirarsi ai seguenti criteri articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo quelle finali, quelle strumentali o di supporto attivazione di collegamenti informativi interni ed esterni trasparenza dellazione omogeneizzazione degli orari dufficio responsabilità e collaborazione di tutti per il conseguimento dei risultati flessibilità organizzativa.
52
Contenuti del nuovo ordinamento finanziario e contabile (D.lgs. n. 77/1995 poi sostituito dal D.lgs. n. 267/2000 T.U. EE.LL.)
nuova visione del bilancio, varia il sistema di valutazione dellazione amministrativa non ci si limiterà più a controllare il solo rispetto delle procedure formali ma si tenderà a privilegiare la più complessa e articolata analisi dei risultati. Il rispetto della legalità e della legittimità dellazione amministrativa continua ad essere un preciso limite alle possibilità di movimento dellapparato pubblico, ma la valutazione della bontà dellazione prodotta si sposta verso il giudizio sui risultati finali. marcata separazione tra potere politico di indirizzo, di direttiva e di controllo e le distinte competenze tecniche di gestione marcato intervento dellorgano politico nella fase iniziale e finale della gestione. Assumono grande importanza la programmazione degli obiettivi operativi da attribuire ai responsabili tecnici e la valutazione dei risultati finali conseguiti. Infatti, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite esigenza di unattenta programmazione delle risorse e fissazione degli obiettivi da parte degli organi di governo e dovere dei responsabili di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Ai responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo
53
Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto legislativo n. 77/95 illustrativa degli intendimenti del legislatore in merito al ridisegnato Ordinamento Contabile-Finanziario
Si vuole uno strumento ufficiale autorizzatorio più agile ed essenziale di quello precedente, liberato da ridondanze inutili
Lorgano conciliare deve discutere sui programmi e sui budgets da assegnare alla gestione
Visione più rispettosa dellattività di indirizzo e di controllo dellorgano deliberante.
54
Legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del
D. L. 174/2012 Disposizioni inmateria di
finanza e di funzionamento degli Enti
territoriali
  • Rafforzamento dei controlli in materia di enti
    locali
  • 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
    e successive modificazioni, recante il testo
    unico delle leggi sullordinamento degli enti
    locali, sono apportate le seguenti modificazioni
  • g -bis ) allarticolo 169, dopo il comma 3 è
    aggiunto il seguente
  • 3 -bis . Il piano esecutivo di gestione è
    deliberato in coerenza con il bilancio di
    previsione e con la relazione previsionale e
    programmatica. Alfine di semplificare i processi
    di pianificazione gestionale dellente, il piano
    dettagliato degli obiettivi di cui allarticolo
    108, comma 1, del presente testo unico e il piano
    della performance di cui allarticolo 10 del
    decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
    unificati organicamente nel piano esecutivo di
    gestione

55
 Art. 169 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Piano
esecutivo di gestione)
  • 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale
    deliberato dal consiglio, lorgano esecutivo
    definisce, prima dellinizio dellesercizio, il
    piano esecutivo di gestione, determinando gli
    obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
    unitamente alle dotazioni necessarie, ai
    responsabili dei servizi.
  • 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una
    ulteriore graduazione delle risorse dellentrata
    in capitoli, dei servizi in centri di costo e
    degli interventi in capitoli.
  • 3. Lapplicazione dei commi 1 e 2 del presente
    articolo è facoltativa per gli enti locali con
    popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le
    comunità montane.
  • 3 -bis . Il piano esecutivo di gestione è
    deliberato in coerenza con il bilancio di
    previsione e con la relazione previsionale e
    programmatica. Al fi ne di semplificare i
    processi di pianificazione gestionale dellente,
    il piano dettagliato degli obiettivi di cui
    allart. 108, comma 1, del presente testo unico e
    il piano della performance di cui allart. 10 del
    decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
    unificati organicamente nel piano esecutivo di
    gestione.

56
Art 197 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Modalità del
controllo di gestione)
  • 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo
    147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera
    attività amministrativa e gestionale delle
    province, dei comuni, delle comunità montane,
    delle unioni dei comuni e delle città
    metropolitane ed è svolto con una cadenza
    periodica definita dal regolamento di contabilità
    dell'ente.
  • 2. Il controllo di gestione si articola almeno in
    tre fasi
  • a) predisposizione di un piano dettagliato di
    obiettivi
  • b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai
    proventi nonché rilevazione dei risultati
    raggiunti
  • c) valutazione dei dati predetti in rapporto al
    piano degli obiettivi al fine di verificare il
    loro stato di attuazione e di misurare
    l'efficacia, l'efficienza ed il grado di
    economicità dell'azione intrapresa.
  • 3. Il controllo di gestione è svolto in
    riferimento ai singoli servizi e centri di costo,
    ove previsti, verificando in maniera complessiva
    e per ciascun servizio i mezzi finanziari
    acquisiti, i costi dei singoli fattori
    produttivi, i risultati qualitativi e
    quantitativi ottenuti e, per i servizi a
    carattere produttivo, i ricavi.
  • 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e
    della economicità dell'azione amministrativa è
    svolta rapportando le risorse acquisite ed i
    costi dei servizi, ove possibile per unità di
    prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale
    sui parametri gestionali dei servizi degli enti
    locali di cui all'articolo 228, comma 7.

57
Referto del Controllo di Gestione
  • Articolo 198
  • Referto del controllo di gestione.
  • 1. La struttura operativa alla quale è assegnata
    la funzione del controllo di gestione fornisce le
    conclusioni del predetto controllo agli
    amministratori ai fini della verifica dello stato
    di attuazione degli obiettivi programmati ed ai
    responsabili dei servizi affinché questi ultimi
    abbiano gli elementi necessari per valutare
    l'andamento della gestione dei servizi di cui
    sono responsabili.
  • Articolo 198-bis
  • Comunicazione del referto.
  • 1. Nell'àmbito dei sistemi di controllo di
    gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la
    struttura operativa alla quale è assegnata la
    funzione del controllo di gestione fornisce la
    conclusione del predetto controllo, oltre che
    agli amministratori ed ai responsabili dei
    servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
    198, anche alla Corte dei conti.

58
Articolo 108 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Direttore
generale)
  • Compete in particolare al direttore generale
    la predisposizione del piano dettagliato di
    obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2,
    lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo
    di gestione previsto dall'articolo 169. A tali
    fini, al direttore generale rispondono,
    nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i
    dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
    del comune e della provincia

59
Art. 10 D.lgs. 150/2009(Piano della performance
e Relazione sulla performance)
  • 1. Al fine di assicurare la qualità,
    comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
    rappresentazione della performance, le
    amministrazioni pubbliche, secondo quanto
    stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d),
    redigono annualmente
  •     a) entro il 31 gennaio, un documento
    programmatico triennale, denominato Piano della
    performance da adottare in coerenza con i
    contenuti e il ciclo della programmazione
    finanziaria e di bilancio, che individua gli
    indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi
    e definisce, con riferimento agli obiettivi
    finali ed intermedi ed alle risorse, gli
    indicatori per la misurazione e la valutazione
    della performance dell'amministrazione, nonche'
    gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale
    ed i relativi indicatori
  •     b) un documento, da adottare entro il 30
    giugno, denominato Relazione sulla performance
    che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
    all'anno precedente, i risultati organizzativi e
    individuali raggiunti rispetto ai singoli
    obiettivi programmati ed alle risorse, con
    rilevazione degli eventuali scostamenti, e il
    bilancio di genere realizzato

60
Art. 15 D.lgs. 150/2009(Responsabilità
dell'organo di indirizzo politico-amministrativo)
  • 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo
    promuove la cultura della responsabilità per il
    miglioramento della performance, del merito,
    della trasparenza e dell'integrità.
  • 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo
    di ciascuna amministrazione
  •     a) emana le direttive generali contenenti gli
    indirizzi strategici
  •    b) definisce in collaborazione con i vertici
    dell'amministrazione il Piano e la Relazione di
    cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)
  •     c) verifica il conseguimento effettivo degli
    obiettivi strategici
  •   d) definisce il Programma triennale per la
    trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11,
    nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali

61
Art. 16 D.lgs. 150/2009 (Norme per gli Enti
territoriali e il Servizio sanitario nazionale )
  • 1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per
    quanto concerne i propri enti e le
    amministrazioni del Servizio sanitario nazionale,
    e degli enti locali trovano diretta applicazione
    le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.
  • 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri
    ordinamenti ai principi contenuti negli articoli
    3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
  • 3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2,
    da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli
    ordinamenti delle regioni e degli enti locali si
    applicano le disposizioni vigenti decorso il
    termine fissato per l'adeguamento si applicano le
    disposizioni previste nel presente Titolo fino
    all'emanazione della disciplina regionale e
    locale.

62
Art. 4 D.lgs. 150/2009(Ciclo di gestione della
performance )
  • 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali
    di cui all'articolo 3, le amministrazioni
    pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i
    contenuti e con il ciclo della programmazione
    finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
    della performance.
  • 2. Il ciclo di gestione della performance si
    articola nelle seguenti fasi
  •    a) definizione e assegnazione degli obiettivi
    che si intendono raggiungere, dei valori attesi
    di risultato e dei rispettivi indicatori
  •     b) collegamento tra gli obiettivi e
    l'allocazione delle risorse
  •   c) monitoraggio in corso di esercizio e
    attivazione di eventuali interventi correttivi
  •     d) misurazione e valutazione della
    performance, organizzativa e individuale
  •     e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo
    criteri di valorizzazione del merito
  •     f) rendicontazione dei risultati agli organi
    di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
    delle amministrazioni, nonche' ai competenti
    organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
    interessati, agli utenti e ai destinatari dei
    servizi.

63
Art. 5 D.lgs. 150/2009(Obiettivi e indicatori )
  • 1. Gli obiettivi sono programmati su base
    triennale e definiti, prima dell'inizio del
    rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
    politico-amministrativo, sentiti i vertici
    dell'amministrazione che a loro volta consultano
    i dirigenti o i responsabili delle unità
    organizzative. Gli obiettivi sono definiti in
    coerenza con quelli di bilancio indicati nei
    documenti programmatici di cui alla legge 5
    agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
    e il loro conseguimento costituisce condizione
    per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
    contrattazione integrativa.
  • 2. Gli obiettivi sono
  •   a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni
    della collettività, alla missione istituzionale,
    alle priorità politiche ed alle strategie
    dell'amministrazione
  •     b) specifici e misurabili in termini concreti
    e chiari
  •    c) tali da determinare un significativo
    miglioramento della qualità dei servizi erogati e
    degli interventi
  •    d) riferibili ad un arco temporale
    determinato, di norma corrispondente ad un anno
  •    e) commisurati ai valori di riferimento
    derivanti da standard definiti a livello
    nazionale e internazionale, nonche' da
    comparazioni con amministrazioni omologhe
  •    f) confrontabili con le tendenze della
    produttività dell'amministrazione con
    riferimento, ove possibile, almeno al triennio
    precedente
  •     g) correlati alla quantità e alla qualità
    delle risorse disponibili.

64
  • TESTO UNICO ENTI LOCALI
  • DLGS 267/2000
  • PARTE II
  • Ordinamento finanziario e contabile
  • TITOLO II
  • Programmazione e Bilanci
  • Capo I
  • Programmazione

65
Articolo 170 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Relazione
previsionale e programmatica)
  • 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale
    di previsione una relazione previsionale e
    programmatica che copra un periodo pari a quello
    del bilancio pluriennale.
  • 2. La relazione previsionale e programmatica ha
    carattere generale. Illustra anzitutto le
    caratteristiche generali della popolazione, del
    territorio, dell'economia insediata e dei servizi
    dell'ente, precisandone risorse umane,
    strumentali e tecnologiche. Comprende, per la
    parte entrata, una valutazione generale sui mezzi
    finanziari, individuando le fonti di
    finanziamento ed evidenziando l'andamento storico
    degli stessi ed i relativi vincoli.
  • 3. Per la parte spesa la relazione è redatta per
    programmi e per eventuali progetti, con espresso
    riferimento ai programmi indicati nel bilancio
    annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando
    l'entità e l'incidenza percentuale della
    previsione con riferimento alla spesa corrente
    consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di
    investimento.
  • 4. Per ciascun programma è data specificazione
    della finalità che si intende conseguire e delle
    risorse umane e strumentali ad esso destinate,
    distintamente per ciascuno degli esercizi in cui
    si articola il programma stesso ed è data
    specifica motivazione delle scelte adottate.
  • 5. La relazione previsionale e programmatica
    fornisce la motivata dimostrazione delle
    variazioni intervenute rispetto all'esercizio
    precedente.
  • 6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale
    la relazione indica anche gli obiettivi che si
    intendono raggiungere, sia in termini di bilancio
    che in termini di efficacia, efficienza ed
    economicità del servizio.
  • 7. La relazione fornisce adeguati elementi che
    dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e
    pluriennali con gli strumenti urbanistici, con
    particolare riferimento alla delibera di cui
    all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi
    piani di attuazione e con i piani
    economico-finanziari di cui all'articolo 201

66
Articolo 171 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Bilancio
pluriennale)
  • 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale
    di previsione un bilancio pluriennale di
    competenza, di durata pari a quello della Regione
    di appartenenza e comunque non inferiore a tre
    anni, con osservanza dei princìpi del bilancio di
    cui all'articolo 162, escluso il principio
    dell'annualità.
  • 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro
    dei mezzi finanziari che si prevede di destinare
    per ciascuno degli anni considerati sia alla
    copertura di spese correnti che al finanziamento
    delle spese di investimento, con indicazione, per
    queste ultime, della capacità di ricorso alle
    fonti di finanziamento.
  • 3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa
    è redatto per programmi, titoli, servizi ed
    interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare
    delle spese correnti di gestione consolidate e di
    sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli
    investimenti, nonché le spese di investimento ad
    esso destinate, distintamente per ognuno degli
    anni considerati.
  • 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio
    pluriennale, che per il primo anno coincidono con
    quelli del bilancio annuale di competenza, hanno
    carattere autorizzatorio, costituendo limite agli
    impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente
    in sede di approvazione del bilancio di
    previsione.

67
Articolo 172D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Altri
allegati al bilancio di previsione)
  • Al bilancio di previsione sono allegati i
    seguenti documenti
  • d) il programma triennale dei lavori pubblici di
    cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109
  • e) le deliberazioni con le quali sono
    determinati, per l'esercizio successivo, le
    tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
    maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
    reddito per i tributi locali e per i servizi
    locali, nonché, per i servizi a domanda
    individuale, i tassi di copertura in percentuale
    del costo di gestione dei servizi stessi

68
  • Legge 31 dicembre 2009, n. 196
  • "Legge di contabilità e finanza pubblica"
  • Titolo I
  • PRINCIPI
  • DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E
    ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

69
Art. 2.(Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili)
  • 6. Alla legge 5/5/2009, n. 42, sono apportate le
    seguenti modificazioni.
  • b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è
    sostituita dalla seguente
  • h) adozione di regole contabili uniformi e di un
    comune piano dei conti integrato adozione di
    comuni schemi di bilancio articolati in missioni
    e programmi coerenti con la classificazione
    economica e funzionale individuata dagli appositi
    regolamenti comunitari in materia di contabilità
    nazionale e relativi conti satellite adozione di
    un bilancio consolidato con le proprie aziende,
    società o altri organismi controllati, secondo
    uno schema comune affiancamento, a fini
    conoscitivi, al sistema di contabilità
    finanziaria di un sistema e di schemi di
    contabilità economico-patrimoniale ispirati a
    comuni criteri di contabilizzazione
    raccordabilità dei sistemi contabili e degli
    schemi di bilancio degli enti territoriali con
    quelli adottati in ambito europeo ai fini della
    procedura per i disavanzi eccessivi definizione
    di una tassonomia per la riclassificazione dei
    dati contabili e di bilancio per le
    amministrazioni pubbliche di cui alla presente
    legge tenute al regime di contabilità
    civilistica, ai fini del raccordo con le regole
    contabili uniformi definizione di un sistema di
    indicatori di risultato semplici, misurabili e
    riferiti ai programmi del bilancio, costruiti
    secondo criteri e metodologie comuni ai diversi
    enti territoriali al fine di dare attuazione
    agli articoli 9 e 13, individuazione del termine
    entro il quale regioni ed enti locali devono
    comunicare al Governo i propri bilanci preventivi
    e consuntivi, come approvati, e previsione di
    sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
    lettera e), in caso di mancato rispetto di tale
    termine

70
Art. 21.(Bilancio di previsione dello Stato)
  • Co. 10, lett. a)
  • 1) la prima sezione, concernente il piano degli
    obiettivi correlati a ciascun programma ed i
    relativi indicatori di risultato, riporta le
    informazioni relative al quadro di riferimento in
    cui l'amministrazione opera, illustra le priorità
    politiche, espone le attività e indica gli
    obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
    che le amministrazioni intendono conseguire in
    termini di livello dei servizi e di interventi,
    in coerenza con il programma generale dell'azione
    di Governo. A tal fine il documento indica le
    risorse destinate alla realizzazione dei predetti
    obiettivi e riporta gli indicatori di
    realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri
    e i parametri utilizzati per la loro
    quantificazione, evidenziando il collegamento tra
    i predetti indicatori e parametri e il sistema di
    indicatori e obiettivi adottati da ciascuna
    amministrazione per le valutazioni previste dalla
    legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi
    decreti attuativi. Con decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, sono
    individuati i criteri e le metodologie per la
    definizione degli indicatori di realizzazione
    contenuti nella nota integrativa
  • 2) la seconda sezione, relativa ai programmi e
    alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra
    il contenuto di ciascun programma di spesa e i
    criteri di formulazione delle previsioni, con
    riguardo in particolare alle varie tipologie di
    spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con
    indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
    bilancio triennale

71
  • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
  • Disposizioni in materia di armonizzazione dei
    sistemi contabili e degli schemi di bilancio
    delle Regioni, degli enti locali e dei loro
    organismi, a norma degli
  • articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
  • 2009, n. 42.

72
Art. 9 D.lgs. 118/2011 (Il sistema di bilancio)
  • 1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni
    pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo
    strumento essenziale per il processo di
    programmazione, previsione, gestione e
    rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di
    fornire informazioni in merito ai programmi
    futuri, a quelli in corso di realizzazione ed
    all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti
    interessati al processo di decisione politica,
    sociale ed economico-finanziaria.

73
Art. 10 D.lgs. 118/2011(Bilanci di previsione
finanziari)
  • 1. Il bilancio di previsione finanziario annuale
    ed il bilancio di previsione finanziario
    pluriennale hanno carattere autorizzatorio.
  • 2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno
    triennale ed è aggiornato annualmente in sede di
    approvazione del bilancio di previsione.
  • 3. Le amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri
    bilanci di previsione e di rendicontazione,
    l'elenco dei propri enti ed organismi
    strumentali, precisando che i relativi bilanci
    sono consultabili nel proprio sito internet fermo
    restando quanto previsto dall'articolo 172, comma
    1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto
    2000, n. 267.
  • 4. Le predette amministrazioni comunicano
    periodicamente, e comunque in sede di
    rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni
    possedute e il tipo di contabilità adottato dalle
    partecipate stesse.

74
Art. 11 D.lgs. 118/2011 (Schemi di bilancio)
  • 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano comuni
    schemi di bilancio finanziari, economici e
    patrimoniali e comuni schemi di bilancio
    consolidato con i propri enti ed organismi
    strumentali, aziende, società controllate e
    partecipate e altri organismi controllati.
  • 2. Le amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 2, commi 1 e 2, redigono un
    rendiconto semplificato per il cittadino, da
    divulgare sul proprio sito internet, recante una
    esposizione sintetica dei dati di bilancio, con
    evidenziazione delle risorse finanziarie umane e
    strumentali utilizzate dall'ente nel
    perseguimento delle diverse finalità
    istituzionali, dei risultati conseguiti con
    riferimento a livello di copertura ed alla
    qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini
    e dell'eventuale relativo scostamento tra costi
    standard e costi effettivi, predisposto sulla
    base di un apposito schema tipo definito con i
    decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma
    7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  • 3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1,
    unitamente alle metodologie comuni ai diversi
    enti per la costruzione di un sistema di
    indicatori di risultato semplici, misurabili e
    riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti
    con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

75
Art. 13 D.lgs. 118/2011(Definizione del
contenuto di missione e programma)
  • 1. La rappresentazione della spesa per missioni e
    programmi costituisce uno dei fondamentali
    principi contabili di cui all'articolo 3. Le
    missioni rappresentano le funzioni principali e
    gli obiettivi strategici perseguiti dalle
    amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e
    2, utilizzando risorse finanziarie, umane e
    strumentali ad esse destinate. I programmi
    rappresentano gli aggregati omogenei di attività
    volte a perseguire gli obiettivi definiti
    nell'ambito delle missioni.
  • 2. L'unità di voto per l'approvazione del
    bilancio di previsione delle amministrazioni di
    cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai
    programmi.

76
Art. 36 D.lgs. 118/2011(Sperimentazione)
  • 5. In considerazione degli esiti della
    sperimentazione, con i decreti legislativi di cui
    all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio
    2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici
    del principio della competenza finanziaria di cui
    al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere
    ridefiniti i principi contabili generali inoltre
    sono definiti i principi contabili applicati di
    cui all'articolo 3, il livello minimo di
    articolazione del piano dei conti integrato
    comune e del piano dei conti integrato di ciascun
    comparto di cui all'articolo 4, la codifica della
    transazione elementare di cui all'articolo 6, gli
    schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12,
    i criteri di individuazione dei Programmi
    sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai
    diversi enti per la costruzione di un sistema di
    indicatori di risultato semplici, misurabili e
    riferiti ai programmi del bilancio, le modalità
    di attuazione della classificazione per missioni
    e programmi di cui all'articolo 17, nonché della
    definizione di spese rimodulabili e non
    rimodulabili di cui all'articolo 16.

77
  • Legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del
    D. L. 174/2012 Disposizioni inmateria di
    finanza e di funzionamento degli Enti
    territoriali

78
  • Il principio della distinzione tra funzioni di
    indirizzo e compiti di gestione
  • Il sistema di controllo deve
  • a) verificare, attraverso il controllo di
    gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità
    dell'azione amministrativa, al fine di
    ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
    correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni
    realizzate nonché tra risorse impiegate e
    risultati
  • b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute
    in sede di attuazione dei piani, programmi ed
    altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
    politico, in termini di congruenza tra risultati
    conseguiti e obiettivi predefiniti
  • c) garantire il costante controllo degli
    equilibri finanziari della gestione di
    competenza, della gestione dei residui e della
    gestione di cassa, anche ai fini della
    realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
    determinati dal patto di stabilità interno,
    mediante lattività di coordinamento e vigilanza
    da parte del responsabile del servizio
    finanziario nonché lattività di controllo da
    parte dei responsabili dei servizi
  • d) verificare, attraverso la redazione del
    bilancio consolidato, lefficienza e
    leconomicità degli organismi gestionali esterni
    dellEnte
  • e) garantire il controllo della qualità dei
    servizi erogati con limpiego di metodologie
    dirette a misurare la soddisfazione degli utenti
    esterni e interni dellEnte

79
  • Il controllo strategico, posto sotto la direzione
    del Direttore Generale, è finalizzato alla
    rilevazione
  • a) dei risultati conseguiti rispetto agli
    obiettivi predefiniti
  • b) dei tempi di realizzazione rispetto alle
    previsioni
  • c) delle procedure operative attuate confrontate
    con i progetti elaborati
  • d) della qualità dei servizi erogati e del grado
    di soddisfazione della domanda espressa
  • e) degli aspetti socio-economici.
  • Vanno predisposti rapporti periodici da
    sottoporre alla Giunta e al Consiglio Provinciale
    secondo modalità da definire con il Regolamento

80
  • Il controllo sulle partecipate
  • Va definito un sistema di controlli sulle società
    partecipate, attraverso la preventiva definizione
    degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la
    società partecipata, secondo standard qualitativi
    e quantitativi e lorganizzazione di un idoneo
    sistema informativo finalizzato a rilevare i
    rapporti finanziari con la società, la situazione
    contabile, gestionale e organizzativa della
    società, i contratti di servizio, la qualità dei
    servizi, il rispetto delle norme di legge sui
    vincoli di finanza pubblica.
  • In caso di scostamenti rispetto agli obiettivi
    assegnati vanno individuate le opportune azioni
    correttive, anche con riferimento a possibili
    squilibri economico-finanziari rilevanti per il
    bilancio dellente.
  • I risultati complessivi della gestione sono
    rilevati mediante bilancio consolidato, secondo
    la competenza economica.

81
  • FINE
  • grazie per la pazienza
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