D.LGS. 286/2005 ART. 6 : FORMA DEI CONTRATTI - PowerPoint PPT Presentation

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D.LGS. 286/2005 ART. 6 : FORMA DEI CONTRATTI

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Title: IL CONTRATTO DI AUTOTRASPORTO SCRITTO Elementi essenziali Author: v.masi Last modified by: v.masi Created Date: 6/28/2006 2:17:43 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: D.LGS. 286/2005 ART. 6 : FORMA DEI CONTRATTI


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D.LGS. 286/2005ART. 6 FORMA DEI CONTRATTI
  • Per il contratto di trasporto di merci su strada
    non è imposta alcuna forma obbligatoria
  • Il contratto è, quindi, valido anche se concluso
    oralmente
  • Tuttavia, uno dei principali scopi della riforma
    è lincentivazione delluso della forma scritta
    per la disciplina dei contratti di trasporto con
    losservanza dei requisiti di legge

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  • La mancata stipula di un valido contratto scritto
    determina rilevanti conseguenze in materia di
    responsabilità, a carico di committente e vettore

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IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU
STRADA SCRITTOElementi essenziali
4
  • Nome e sede del vettore e del committente e, se
    diverso, del caricatore
  • numero di iscrizione del vettore allAlbo
    Nazionale degli autotrasportatori di cose per
    conto di terzi
  • tipologia e quantità della merce oggetto del
    trasporto, nel rispetto delle indicazioni
    contenute nella carta di circolazione dei veicoli
    adibiti al trasporto stesso
  • corrispettivo del servizio di trasporto e
    modalità di pagamento
  • luoghi di presa in consegna della merce da parte
    del vettore e di riconsegna della stessa al
    destinatario

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  • In mancanza di uno solo degli elementi essenziali
    sopra indicati
  • il contratto di trasporto si considera non
    stipulato in forma scritta.

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  • PER I TRASPORTI ESEGUITI IN REGIME DI CABOTAGGIO
    STRADALE(trasporto affidato a vettore
    comunitario che opera in territorio italiano)
  • ULTERIORI ELEMENTI ESSENZIALI
  • Termini temporali per la riconsegna della merce
  • Istruzioni aggiuntive del committente, del
    vettore o, se diverso dal committente, del
    caricatore

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IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
SCRITTOElementi eventuali
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  • Termini temporali per la riconsegna della merce
  • Istruzioni aggiuntive di committente, vettore o
    caricatore (se diverso dal committente)

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CONTRATTAZIONE DEI PREZZI(ARTT. 3 E 4)
  • ABROGATO IL SISTEMA DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE A
    FORCELLA INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 298/74
  • CON IL D.LGS. 286/2005 I CORRISPETTIVI PER I
    SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SONO
    DETERMINATI DALLA LIBERA CONTRATTAZIONE DELLE
    PARTI

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IL CORRISPETTIVO
  • Se il contratto è scritto, il corrispettivo deve
    essere indicato obbligatoriamente allinterno del
    contratto
  • Se il contratto non è scritto, si applicano gli
    usi e le consuetudini raccolti in appositi
    bollettini predisposti dalle camere di commercio

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ART. 5. D.LGS. 286/2005 ACCORDI VOLONTARI
  • Lart. 5 stabilisce che le organizzazioni
    associative di vettori e di utenti dei servizi di
    trasporto possono stipulare accordi di diritto
    privato, nellinteresse delle imprese
    rispettivamente associate, al fine di regolare i
    relativi rapporti contrattuali sulla base della
    normativa in materia di sicurezza della
    circolazione e di sicurezza sociale

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ACCORDI VOLONTARIElementi essenziali
  • Indicazione della categoria merceologica alla
    quale sono applicabili
  • previsione della obbligatorietà della forma
    scritta dei contratti di trasporto stipulati in
    conformità degli accordi stessi
  • previsione dellobbligo di subordinare la stipula
    dei contratti alla condizione del regolare
    esercizio, da parte del vettore, dellattività di
    autotrasporto

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  • previsione della responsabilità soggettiva del
    vettore e, se accertata, del committente, del
    caricatore e del proprietario della merce, nei
    casi di violazione della normativa in materia di
    sicurezza della circolazione, con particolare
    riguardo a quelle relative al carico dei veicoli,
    ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e
    alla velocità massima consentita

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  • previsione della dichiarazione, da parte
    dellimpresa di autotrasporto, con riferimento
    alloperato dei suoi conducenti, dellosservanza
    dei contratti collettivi ed individuali di
    lavoro, della normativa in materia previdenziale
    ed assistenziale, e di quella in materia di
    autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché
    per la perdita, i danni o lavaria delle merci
    trasportate
  • durata predeterminata, comunque non superiore al
    triennio, con possibilità di proroga tacita,
    salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo
    periodo di tempo anteriore alla scadenza

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  • individuazione di organismi, composti da
    rappresentanti del Ministero delle infrastrutture
    e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e
    di quelle degli utenti, per la verifica sulla
    corretta applicazione degli accordi
  • ricorso, in caso di controversie relative agli
    accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima
    di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un
    soggetto nominato dalle competenti strutture del
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporto.

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  • Gli accordi volontari tra le associazioni dei
    vettori e quelle degli utenti dei servizi di
    trasporto sostituiranno i vecchi accordi
    collettivi di settore che rimarranno, però, in
    vigore fino al 31 dicembre 2006.

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MODELLI MINISTERIALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
DI MERCI SU STRADA SCRITTO
  • Il decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, in
    attuazione dellart. 6, comma 2, del d.lgs. n.
    286/2005, ha determinato quattro modelli
    contrattuali tipo di contratto di trasporto di
    merci su strada al fine di facilitare luso
    della forma scritta
  • Per prestazione singola
  • Per pluralità di prestazioni
  • Con rinvio ad accordi volontari
  • Per prestazione singola o pluralità di
    prestazioni da parte di sub-vettori

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  • Tali modelli ministeriali tipo hanno solo valore
    indicativo
  • Le parti rimangono libere di scegliere altre
    formulazioni contrattuali, purchè contengano gli
    elementi essenziali di cui allart. 6, comma 3,
    d.lgs. 286/2005 suddetti

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MODELLI MINISTERIALI CLAUSOLE COMUNI AI QUATTRO
TIPI CONTRATTUALI
  • Identificazione delle parti vettore e
    committente
  • identificazione delle merci trasportate (e, per
    prestazioni continuative, durata del contratto)
  • elementi identificativi del/i veicolo/i adibito/i
    al trasporto
  • luogo di consegna e riconsegna delle merci

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  • data e ora di consegna e riconsegna delle merci
    (eventuale)
  • corrispettivo
  • istruzioni aggiuntive del committente (eventuale)
  • utilizzo di sub vettori (eventuale)
  • patti modificativi
  • adempimento da parte del vettore degli obblighi
    connessi alloperato dei conducenti
  • disciplina applicabile

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ANALISI DI ALCUNE CLAUSOLE INDICATE NEI MODELLI
TIPO
  • IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI prevista per ogni
    modello
  • Vettore ragione sociale (ovvero nome o cognome),
    sede e numero di iscrizione allAlbo nazionale
    degli autotrasportatori di cose per conto di
    terzi del vettore ed eventuali relative
    limitazioni, ovvero estremi della licenza
    comunitaria e di ogni

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  • altra eventuale documentazione prevista dalle
    vigenti disposizioni in materia di autotrasporto
    internazionale o di trasporti eseguiti in regime
    di cabotaggio stradale
  • Committente ragione sociale (ovvero nome e
    cognome) e sede del committente

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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
  • Nel modello che rinvia ad accordi volontari, vi è
    laggiunta dellindicazione delliscrizione delle
    parti ad unassociazione di categoria

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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
  • Nel modello tipo per prestazioni da parte di
    sub-vettori, le parti sono il vettore-committente
    ed il sub-vettore (per entrambe, quindi, dovrà
    essere indicato il numero di iscrizione allAlbo
    nazionale degli autotrasportatori di cose per
    conto terzi ed eventuali relative limitazioni,
    ovvero gli estremi della licenza comunitaria e di
    ogni altra eventuale documentazione prevista
    dalle vigenti disposizioni in materia di
    autotrasporto internazionale o di trasporti
    eseguiti in regime di cabotaggio stradale)

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ACCORDO VOLONTARIO DI RIFERIMENTO
  • Nel modello che rinvia ad accordi volontari, le
    parti si danno reciprocamente atto dellesistenza
    di un accordo volontario tra le organizzazioni
    rappresentative di vettori e quelle degli utenti,
    che viene recepito nel contratto quale parte
    integrante dello stesso

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IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE
  • I modelli contrattuali tipo prevedono
  • - la clausola il trasporto di dette merci
    avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute
    nella carta di circolazione del/i veicolo/i
    adibito/i al trasporto delle stesse
  • - per i contratti per prestazioni continuative,
    in caso di mancata individuazione delle merci da
    trasportare al momento della stipula del
    contratto, il vettore si impegna a trasportare i
    quantitativi di merci rispetto ai quali il
    committente gli farà pervenire, con adeguato
    anticipo, la richiesta di trasporto

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  • - per i contratti per prestazioni continuative,
    linserimento nel contratto dellindicazione dei
    quantitativi massimi e minimi di merce da
    trasportare

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ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO
  • Non è necessario indicare il mezzo utilizzato per
    il trasporto al momento della stipula del
    contratto, purchè il vettore si impegni a
    comunicare per iscritto al committente gli
    elementi identificativi del veicolo, prima
    dellinizio delloperazione di trasporto (in caso
    di eventi impeditivi imprevisti, anche a
    trasporto iniziato)

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LUOGO DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DELLA MERCE
  • Il luogo di consegna e di riconsegna della merce
    può variare rispetto al momento della stipula del
    contratto in tal caso, il committente lo
    comunicherà per iscritto al vettore in tempo
    utile prima del completamento delloperazione di
    trasporto
  • Se la diversa destinazione è allinterno della
    stessa provincia, è sufficiente una indicazione
    orale

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CORRISPETTIVO
  • I modelli contrattuali tipo per prestazioni
    continuative prevedono la clausola di adeguamento
    della tariffa di trasporto alle variazioni del
    prezzo del carburante
  • Le parti potranno prevedere che ladeguamento sia
    anche in relazione alla variazione di altre voci
    di costi oltre a quella del carburante

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CORRISPETTIVO
  • Il modello tipo per prestazioni da parte di
    sub-vettori suggerisce di calcolarlo sulla base
    degli elementi relativi ai costi del sub-vettore
    comunicati al vettore-committente durante la
    negoziazione e di inserire una clausola di
    adeguamento della tariffa di trasporto in
    relazione ad eventuali variazioni significative
    dei costi operativi del sub-vettore e a costi
    esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo
    del carburante

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OBBLIGHI DEL VETTORE-COMMITTENTE E DEL SUB-VETTORE
  • Il modello per prestazioni da parte di
    sub-vettori prevede, in relazione agli obblighi
    reciproci delle parti, quanto segue
  • Il vettore-committente deve verificare che il
    sub-vettore sia abilitato al trasporto che i
    suoi veicoli siano idonei a svolgerlo che la sua
    posizione relativa agli obblighi previdenziali
    sia regolare, chiedendo dichiarazione sostitutiva
    di atto notorio
  • Il sub-vettore si impegna ad eseguire
    direttamente, con la propria organizzazione
    imprenditoriale, le prestazioni oggetto del
    contratto di trasporto e le altre obbligazioni
    assunte con il preventivo consenso scritto del
    vettore-committente, può, però, affidarsi a sua
    volta ad un terzo per lesecuzione delle
    operazioni di trasporto

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  • In tal caso, il sub-vettore rimane responsabile
    nei confronti del vettore-committente del
    corretto adempimento da parte del terzo delle
    prestazioni allo stesso affidate

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ART. 7 D.LGS. 286/2005
  • se il contratto di trasporto di merci su strada è
    stipulato in forma scritta, il vettore, il
    committente, il caricatore ed il proprietario
    della merce devono assicurarsi che le modalità di
    esecuzione del trasporto pattuite siano
    compatibili con il rispetto da parte del
    conducente delle norme sulla sicurezza della
    circolazione stradale di cui al d.lgs. 30 aprile
    1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
    relative a

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  • Sagoma limite (art. 61)
  • massa limite (art. 62)
  • limiti di velocità (art. 142)
  • sistemazione del carico sui veicoli (art. 164)
  • trasporto di cose sui veicoli a motore e sui
    rimorchi, anche in casi diversi da quelli di cui
    al comma 9 dello stesso articolo (art. 167)
  • durata della guida degli autoveicoli adibiti al
    trasporto di persone e cose (art. 174)

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  • Se le modalità di esecuzione del trasporto
    previste dalla documentazione contrattuale sono
    incompatibili con il rispetto della suddetta
    normativa sulla sicurezza ed il conducente
    l'abbia effettivamente violata, oltre che il
    conducente, anche il soggetto (vettore,
    committente, caricatore e proprietario della
    merce) che ha fornito le istruzioni incompatibili
    con il rispetto delle norme sulla sicurezza della
    circolazione stradale violate, sarà sottoposto,
    in concorso con il conducente, alla sanzione per
    la violazione prevista.

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  • si tratta, dunque, di concorso
    di persone nella violazione, ai sensi dellart.
    197 d.lgs. n. 285 del 1992, e, quindi, ciascun
    concorrente soggiace allintera sanzione ed il
    pagamento da parte di uno non estingue
    lobbligazione degli altri.

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  • Sono, in ogni caso, nulli e privi di effetti gli
    atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul
    vettore le conseguenze economiche delle sanzioni
    applicate al committente, al caricatore ed al
    proprietario della merce in conseguenza della
    violazione delle norme sulla sicurezza della
    circolazione.

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ART. 7 D.LGS. 286/2005
  • se il contratto di trasporto è stipulato in forma
    non scritta, il vettore ed il committente devono
    comunque dare al conducente del veicolo precise
    istruzioni relative all'esecuzione del trasporto
    che siano compatibili con il rispetto delle norme
    sulla sicurezza della circolazione stradale, in
    materia di limiti di velocità (art. 142 d.lgs.
    285/1992) e tempi di guida e di riposo (art. 174
    d.lgs. 285/1992).

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  • In caso di accertato superamento, da parte del
    conducente del veicolo con cui è stato effettuato
    il trasporto, dei limiti di velocità di cui
    allart. 142 d.lgs. 285/1992 o di mancata
    osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui
    allart. 174 del citato decreto, a richiesta
    degli organi di polizia stradale che hanno
    accertato le violazioni, il committente o, in
    mancanza, il vettore sono tenuti a produrre la
    documentazione dalla quale risulti la
    compatibilità delle istruzioni trasmesse al
    vettore medesimo, in merito alla esecuzione della
    specifica prestazione di trasporto, con il
    rispetto della disposizione di cui è stata
    accertata la violazione.

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  • Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità
    oppure qualora non venga fornita la suddetta
    documentazione, il vettore ed il committente
    saranno soggetti alle sanzioni in concorso con il
    conducente, autore materiale della violazione.

42
  • Se il contratto di trasporto è stipulato in forma
    non scritta, il committente è tenuto ad acquisire
    la fotocopia della carta di circolazione del
    veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione,
    sottoscritta dal vettore, circa la regolarità
    dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
    autotrasportatori, nonché dell'esercizio
    dell'attività di autotrasporto e degli eventuali
    servizi accessori.
  • Qualora non sia stata acquisita tale
    documentazione, il committente è soggetto ad una
    sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
    1.549,37 ad Euro 9.296,22.

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IMPORTANTE
  • Nei contratti in forma non scritta spetta,
    quindi, al committente ed al vettore dare la
    prova positiva di aver fornito per iscritto al
    conducente del veicolo istruzioni compatibili con
    le norme del codice della strada, relativamente
    alle disposizioni sopra descritte.

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SUGGERIMENTI OPERATIVI
  • IL COMMITTENTE,se il contratto è scritto, deve
  • ottenere dal vettore un certificato dal quale
    risulti liscrizione allAlbo (anche
    delleventuale sub-vettore) e lelenco dei
    veicoli utilizzati con relativa fotocopia carta
    di circolazione
  • inviare con congruo anticipo una comunicazione al
    vettore con dati relativi a tipo, quantità,
    luoghi di carico e scarico della merce, chiedendo
    allo stesso riscontro in ordine alla correttezza
    delle modalità di esecuzione, mediante utilizzo
    di un veicolo compatibile con il carico
  • fornire istruzioni scritte al conducente,
    affinchè le modalità di esecuzione del trasporto
    siano compatibili con le norme sulla sicurezza
    della circolazione ex art. 7, comma 6, d.lgs.
    286/05
  • far acquisire data certa al contratto

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SUGGERIMENTI OPERATIVI
  • IL COMMITTENTE, se il contratto non è scritto,
    deve
  • chiedere al legale rappresentante dellimpresa
    vettrice di rilasciare una dichiarazione
    sostitutiva di atto notorio in cui lo stesso
    dichiari che limpresa è regolarmente iscritta
    allAlbo nazionale degli autotrasportatori e che
    al riguardo non sussistono limitazioni che
    impediscano alla medesima di esercitare
    legittimamente il servizio in relazione al quale
    la merce le viene affidata e gli eventuali
    servizi accessori, con impegno a far pervenire
    quanto prima il certificato

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SUGGERIMENTI OPERATIVI
  • IL COMMITTENTE ED IL VETTORE
  • È opportuno che diano, comunque, istruzioni
    scritte al conducente del veicolo di procedere
    allesecuzione della specifica prestazione di
    trasporto secondo modalità che siano compatibili
    con il rispetto di tutte le disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di
    sicurezza della circolazione stradale e, qualora
    si avvalgano di sub-vettori, accertino
    preventivamente lesercizio legittimo da parte
    degli stessi dellattività di autotrasporto in
    relazione alla tipologia di servizio oltre che
    merceologica

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IL CARICATORE
  • Ai sensi dellart. 7, comma 7, del d.lgs.
    286/2005, il caricatore è in ogni caso
    responsabile laddove venga accertata la
    violazione delle norme in materia di massa limite
    ai sensi degli artt. 61 e 62 del d.lgs. N.
    285/1992 e successive modifiche e di quelle
    relative alla corretta sistemazione del carico
    sui veicoli, ai sensi degli artt. 164 e 167 del
    citato decreto.

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  • Il caricatore, ai sensi dellart. 12, comma 3,
    del d.lgs. 286/2005, oltre al committente ed al
    proprietario della merce, ha lobbligo di
    accertarsi del legittimo esercizio da parte del
    vettore dellattività di autotrasporto, in base a
    quanto disposto dallart. 7, comma 2.

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SUGGERIMENTI OPERATIVI
  • IL CARICATORE è opportuno che
  • in ogni caso, acquisisca dichiarazione del
    conducente che attesti che la prestazione è stata
    resa in conformità alle norme in materia di massa
    limite e corretta sistemazione del carico
  • chieda al conducente la fotocopia della carta di
    circolazione del veicolo nonché lesibizione di
    un certificato da cui risulti liscrizione
    allAlbo
  • fornisca istruzioni al conducente solo qualora le
    stesse siano effettivamente necessarie per la
    corretta esecuzione del trasporto nellinteresse
    del caricatore stesso

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  • IMPORTANTE
  • si consiglia di trasmettere, in ogni caso, gli
    ordini di trasporto in forma scritta e di
    riportare in calce ad ogni ordine di trasporto la
    seguente dicitura
  • il trasporto deve essere effettuato nel
    rispetto delle disposizioni del Codice della
    Strada (d.lgs. 30.4.1992 n. 285) e successive
    modifiche in particolare, nel rispetto dellart.
    61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142
    (limiti di velocità), 164 (sistemazione del
    carico sui veicoli), 167 (superamento della massa
    indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi
    di guida e di sosta).

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ESERCIZIO ABUSIVO DELLAUTOTRASPORTO (ART. 26
l. 298/1974)
  • Chiunque eserciti abusivamente lattività di
    autotrasporto (quindi, senza essere iscritto
    allAlbo, ovvero continuando ad esercitare
    lattività durante il periodo di sospensione o
    dopo la radiazione o la cancellazione dallAlbo),
    è punito con

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  • Sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma da 2.065,82 ad 12.394,96
  • Sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma da 2.582,28 ad 15.493,70 se il
    soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso
    unaltra violazione delle disposizioni di cui
    allart. 26 (esercizio abusivo) o 46 (trasporti
    abusivi) della L. n. 298/74, accertata con
    provvedimento esecutivo
  • Allesercizio abusivo consegue la sanzione
    accessoria del fermo amministrativo del veicolo
    per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di
    reiterazione delle violazioni, la sanzione
    accessoria della confisca amministrativa del
    veicolo

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AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO AD ESERCENTI
ABUSIVI
  • Il committente, il caricatore ed il proprietario
    della merce, per non incorrere in responsabilità
    connesse al trasporto, devono attenersi alle
    seguenti prescrizioni
  • verificare che il vettore sia provvisto del
    necessario titolo abilitativo (e in particolare
    che sia iscritto all'Albo nazionale degli
    autotrasportatori, risultante da apposito
    certificato) e che operi alle condizioni e nei
    limiti da esso previsti.
  • in particolare, se si tratta di un vettore
    straniero, occorre accertarsi che sia in possesso
    di titolo idoneo che lo ammetta ad effettuare nel
    territorio italiano la prestazione di trasporto
    eseguita.

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  • Se il servizio di trasporto è affidato dal
    committente, dal caricatore e dal proprietario
    della merce ad un vettore in violazione delle
    suddette prescrizioni, agli stessi si applicano
    la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
    1.549,37 ad Euro 9.296,22 nonché la sanzione
    accessoria della confisca delle merci
    trasportate.
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