Title: D.LGS. 286/2005 ART. 6 : FORMA DEI CONTRATTI
1D.LGS. 286/2005ART. 6 FORMA DEI CONTRATTI
- Per il contratto di trasporto di merci su strada
non è imposta alcuna forma obbligatoria - Il contratto è, quindi, valido anche se concluso
oralmente - Tuttavia, uno dei principali scopi della riforma
è lincentivazione delluso della forma scritta
per la disciplina dei contratti di trasporto con
losservanza dei requisiti di legge
2- La mancata stipula di un valido contratto scritto
determina rilevanti conseguenze in materia di
responsabilità, a carico di committente e vettore
3IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU
STRADA SCRITTOElementi essenziali
4- Nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore - numero di iscrizione del vettore allAlbo
Nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi - tipologia e quantità della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni
contenute nella carta di circolazione dei veicoli
adibiti al trasporto stesso - corrispettivo del servizio di trasporto e
modalità di pagamento - luoghi di presa in consegna della merce da parte
del vettore e di riconsegna della stessa al
destinatario
5- In mancanza di uno solo degli elementi essenziali
sopra indicati - il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.
6- PER I TRASPORTI ESEGUITI IN REGIME DI CABOTAGGIO
STRADALE(trasporto affidato a vettore
comunitario che opera in territorio italiano) - ULTERIORI ELEMENTI ESSENZIALI
- Termini temporali per la riconsegna della merce
- Istruzioni aggiuntive del committente, del
vettore o, se diverso dal committente, del
caricatore
7IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
SCRITTOElementi eventuali
8- Termini temporali per la riconsegna della merce
- Istruzioni aggiuntive di committente, vettore o
caricatore (se diverso dal committente)
9CONTRATTAZIONE DEI PREZZI(ARTT. 3 E 4)
- ABROGATO IL SISTEMA DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE A
FORCELLA INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 298/74 - CON IL D.LGS. 286/2005 I CORRISPETTIVI PER I
SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA SONO
DETERMINATI DALLA LIBERA CONTRATTAZIONE DELLE
PARTI
10IL CORRISPETTIVO
- Se il contratto è scritto, il corrispettivo deve
essere indicato obbligatoriamente allinterno del
contratto - Se il contratto non è scritto, si applicano gli
usi e le consuetudini raccolti in appositi
bollettini predisposti dalle camere di commercio
11ART. 5. D.LGS. 286/2005 ACCORDI VOLONTARI
- Lart. 5 stabilisce che le organizzazioni
associative di vettori e di utenti dei servizi di
trasporto possono stipulare accordi di diritto
privato, nellinteresse delle imprese
rispettivamente associate, al fine di regolare i
relativi rapporti contrattuali sulla base della
normativa in materia di sicurezza della
circolazione e di sicurezza sociale
12ACCORDI VOLONTARIElementi essenziali
- Indicazione della categoria merceologica alla
quale sono applicabili - previsione della obbligatorietà della forma
scritta dei contratti di trasporto stipulati in
conformità degli accordi stessi - previsione dellobbligo di subordinare la stipula
dei contratti alla condizione del regolare
esercizio, da parte del vettore, dellattività di
autotrasporto
13- previsione della responsabilità soggettiva del
vettore e, se accertata, del committente, del
caricatore e del proprietario della merce, nei
casi di violazione della normativa in materia di
sicurezza della circolazione, con particolare
riguardo a quelle relative al carico dei veicoli,
ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e
alla velocità massima consentita
14- previsione della dichiarazione, da parte
dellimpresa di autotrasporto, con riferimento
alloperato dei suoi conducenti, dellosservanza
dei contratti collettivi ed individuali di
lavoro, della normativa in materia previdenziale
ed assistenziale, e di quella in materia di
autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché
per la perdita, i danni o lavaria delle merci
trasportate - durata predeterminata, comunque non superiore al
triennio, con possibilità di proroga tacita,
salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo
periodo di tempo anteriore alla scadenza
15- individuazione di organismi, composti da
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e
di quelle degli utenti, per la verifica sulla
corretta applicazione degli accordi - ricorso, in caso di controversie relative agli
accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima
di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un
soggetto nominato dalle competenti strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporto.
16- Gli accordi volontari tra le associazioni dei
vettori e quelle degli utenti dei servizi di
trasporto sostituiranno i vecchi accordi
collettivi di settore che rimarranno, però, in
vigore fino al 31 dicembre 2006.
17MODELLI MINISTERIALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
DI MERCI SU STRADA SCRITTO
- Il decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, in
attuazione dellart. 6, comma 2, del d.lgs. n.
286/2005, ha determinato quattro modelli
contrattuali tipo di contratto di trasporto di
merci su strada al fine di facilitare luso
della forma scritta - Per prestazione singola
- Per pluralità di prestazioni
- Con rinvio ad accordi volontari
- Per prestazione singola o pluralità di
prestazioni da parte di sub-vettori
18- Tali modelli ministeriali tipo hanno solo valore
indicativo - Le parti rimangono libere di scegliere altre
formulazioni contrattuali, purchè contengano gli
elementi essenziali di cui allart. 6, comma 3,
d.lgs. 286/2005 suddetti
19MODELLI MINISTERIALI CLAUSOLE COMUNI AI QUATTRO
TIPI CONTRATTUALI
- Identificazione delle parti vettore e
committente - identificazione delle merci trasportate (e, per
prestazioni continuative, durata del contratto) - elementi identificativi del/i veicolo/i adibito/i
al trasporto - luogo di consegna e riconsegna delle merci
20- data e ora di consegna e riconsegna delle merci
(eventuale) - corrispettivo
- istruzioni aggiuntive del committente (eventuale)
- utilizzo di sub vettori (eventuale)
- patti modificativi
- adempimento da parte del vettore degli obblighi
connessi alloperato dei conducenti - disciplina applicabile
21ANALISI DI ALCUNE CLAUSOLE INDICATE NEI MODELLI
TIPO
- IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI prevista per ogni
modello - Vettore ragione sociale (ovvero nome o cognome),
sede e numero di iscrizione allAlbo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi del vettore ed eventuali relative
limitazioni, ovvero estremi della licenza
comunitaria e di ogni
22- altra eventuale documentazione prevista dalle
vigenti disposizioni in materia di autotrasporto
internazionale o di trasporti eseguiti in regime
di cabotaggio stradale - Committente ragione sociale (ovvero nome e
cognome) e sede del committente
23 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
- Nel modello che rinvia ad accordi volontari, vi è
laggiunta dellindicazione delliscrizione delle
parti ad unassociazione di categoria
24IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
- Nel modello tipo per prestazioni da parte di
sub-vettori, le parti sono il vettore-committente
ed il sub-vettore (per entrambe, quindi, dovrà
essere indicato il numero di iscrizione allAlbo
nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto terzi ed eventuali relative limitazioni,
ovvero gli estremi della licenza comunitaria e di
ogni altra eventuale documentazione prevista
dalle vigenti disposizioni in materia di
autotrasporto internazionale o di trasporti
eseguiti in regime di cabotaggio stradale)
25ACCORDO VOLONTARIO DI RIFERIMENTO
- Nel modello che rinvia ad accordi volontari, le
parti si danno reciprocamente atto dellesistenza
di un accordo volontario tra le organizzazioni
rappresentative di vettori e quelle degli utenti,
che viene recepito nel contratto quale parte
integrante dello stesso
26IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE
- I modelli contrattuali tipo prevedono
- - la clausola il trasporto di dette merci
avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute
nella carta di circolazione del/i veicolo/i
adibito/i al trasporto delle stesse - - per i contratti per prestazioni continuative,
in caso di mancata individuazione delle merci da
trasportare al momento della stipula del
contratto, il vettore si impegna a trasportare i
quantitativi di merci rispetto ai quali il
committente gli farà pervenire, con adeguato
anticipo, la richiesta di trasporto
27- - per i contratti per prestazioni continuative,
linserimento nel contratto dellindicazione dei
quantitativi massimi e minimi di merce da
trasportare
28ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO
- Non è necessario indicare il mezzo utilizzato per
il trasporto al momento della stipula del
contratto, purchè il vettore si impegni a
comunicare per iscritto al committente gli
elementi identificativi del veicolo, prima
dellinizio delloperazione di trasporto (in caso
di eventi impeditivi imprevisti, anche a
trasporto iniziato)
29LUOGO DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DELLA MERCE
- Il luogo di consegna e di riconsegna della merce
può variare rispetto al momento della stipula del
contratto in tal caso, il committente lo
comunicherà per iscritto al vettore in tempo
utile prima del completamento delloperazione di
trasporto - Se la diversa destinazione è allinterno della
stessa provincia, è sufficiente una indicazione
orale
30CORRISPETTIVO
- I modelli contrattuali tipo per prestazioni
continuative prevedono la clausola di adeguamento
della tariffa di trasporto alle variazioni del
prezzo del carburante - Le parti potranno prevedere che ladeguamento sia
anche in relazione alla variazione di altre voci
di costi oltre a quella del carburante
31CORRISPETTIVO
- Il modello tipo per prestazioni da parte di
sub-vettori suggerisce di calcolarlo sulla base
degli elementi relativi ai costi del sub-vettore
comunicati al vettore-committente durante la
negoziazione e di inserire una clausola di
adeguamento della tariffa di trasporto in
relazione ad eventuali variazioni significative
dei costi operativi del sub-vettore e a costi
esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo
del carburante
32OBBLIGHI DEL VETTORE-COMMITTENTE E DEL SUB-VETTORE
- Il modello per prestazioni da parte di
sub-vettori prevede, in relazione agli obblighi
reciproci delle parti, quanto segue - Il vettore-committente deve verificare che il
sub-vettore sia abilitato al trasporto che i
suoi veicoli siano idonei a svolgerlo che la sua
posizione relativa agli obblighi previdenziali
sia regolare, chiedendo dichiarazione sostitutiva
di atto notorio - Il sub-vettore si impegna ad eseguire
direttamente, con la propria organizzazione
imprenditoriale, le prestazioni oggetto del
contratto di trasporto e le altre obbligazioni
assunte con il preventivo consenso scritto del
vettore-committente, può, però, affidarsi a sua
volta ad un terzo per lesecuzione delle
operazioni di trasporto
33- In tal caso, il sub-vettore rimane responsabile
nei confronti del vettore-committente del
corretto adempimento da parte del terzo delle
prestazioni allo stesso affidate
34ART. 7 D.LGS. 286/2005
- se il contratto di trasporto di merci su strada è
stipulato in forma scritta, il vettore, il
committente, il caricatore ed il proprietario
della merce devono assicurarsi che le modalità di
esecuzione del trasporto pattuite siano
compatibili con il rispetto da parte del
conducente delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale di cui al d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
relative a
35- Sagoma limite (art. 61)
- massa limite (art. 62)
- limiti di velocità (art. 142)
- sistemazione del carico sui veicoli (art. 164)
- trasporto di cose sui veicoli a motore e sui
rimorchi, anche in casi diversi da quelli di cui
al comma 9 dello stesso articolo (art. 167) - durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone e cose (art. 174)
36- Se le modalità di esecuzione del trasporto
previste dalla documentazione contrattuale sono
incompatibili con il rispetto della suddetta
normativa sulla sicurezza ed il conducente
l'abbia effettivamente violata, oltre che il
conducente, anche il soggetto (vettore,
committente, caricatore e proprietario della
merce) che ha fornito le istruzioni incompatibili
con il rispetto delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, sarà sottoposto,
in concorso con il conducente, alla sanzione per
la violazione prevista.
37-
- si tratta, dunque, di concorso
di persone nella violazione, ai sensi dellart.
197 d.lgs. n. 285 del 1992, e, quindi, ciascun
concorrente soggiace allintera sanzione ed il
pagamento da parte di uno non estingue
lobbligazione degli altri.
38- Sono, in ogni caso, nulli e privi di effetti gli
atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul
vettore le conseguenze economiche delle sanzioni
applicate al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce in conseguenza della
violazione delle norme sulla sicurezza della
circolazione.
39ART. 7 D.LGS. 286/2005
- se il contratto di trasporto è stipulato in forma
non scritta, il vettore ed il committente devono
comunque dare al conducente del veicolo precise
istruzioni relative all'esecuzione del trasporto
che siano compatibili con il rispetto delle norme
sulla sicurezza della circolazione stradale, in
materia di limiti di velocità (art. 142 d.lgs.
285/1992) e tempi di guida e di riposo (art. 174
d.lgs. 285/1992).
40- In caso di accertato superamento, da parte del
conducente del veicolo con cui è stato effettuato
il trasporto, dei limiti di velocità di cui
allart. 142 d.lgs. 285/1992 o di mancata
osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui
allart. 174 del citato decreto, a richiesta
degli organi di polizia stradale che hanno
accertato le violazioni, il committente o, in
mancanza, il vettore sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la
compatibilità delle istruzioni trasmesse al
vettore medesimo, in merito alla esecuzione della
specifica prestazione di trasporto, con il
rispetto della disposizione di cui è stata
accertata la violazione.
41- Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità
oppure qualora non venga fornita la suddetta
documentazione, il vettore ed il committente
saranno soggetti alle sanzioni in concorso con il
conducente, autore materiale della violazione.
42- Se il contratto di trasporto è stipulato in forma
non scritta, il committente è tenuto ad acquisire
la fotocopia della carta di circolazione del
veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione,
sottoscritta dal vettore, circa la regolarità
dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, nonché dell'esercizio
dell'attività di autotrasporto e degli eventuali
servizi accessori. - Qualora non sia stata acquisita tale
documentazione, il committente è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
1.549,37 ad Euro 9.296,22.
43IMPORTANTE
- Nei contratti in forma non scritta spetta,
quindi, al committente ed al vettore dare la
prova positiva di aver fornito per iscritto al
conducente del veicolo istruzioni compatibili con
le norme del codice della strada, relativamente
alle disposizioni sopra descritte.
44SUGGERIMENTI OPERATIVI
- IL COMMITTENTE,se il contratto è scritto, deve
- ottenere dal vettore un certificato dal quale
risulti liscrizione allAlbo (anche
delleventuale sub-vettore) e lelenco dei
veicoli utilizzati con relativa fotocopia carta
di circolazione - inviare con congruo anticipo una comunicazione al
vettore con dati relativi a tipo, quantità,
luoghi di carico e scarico della merce, chiedendo
allo stesso riscontro in ordine alla correttezza
delle modalità di esecuzione, mediante utilizzo
di un veicolo compatibile con il carico - fornire istruzioni scritte al conducente,
affinchè le modalità di esecuzione del trasporto
siano compatibili con le norme sulla sicurezza
della circolazione ex art. 7, comma 6, d.lgs.
286/05 - far acquisire data certa al contratto
45SUGGERIMENTI OPERATIVI
- IL COMMITTENTE, se il contratto non è scritto,
deve - chiedere al legale rappresentante dellimpresa
vettrice di rilasciare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in cui lo stesso
dichiari che limpresa è regolarmente iscritta
allAlbo nazionale degli autotrasportatori e che
al riguardo non sussistono limitazioni che
impediscano alla medesima di esercitare
legittimamente il servizio in relazione al quale
la merce le viene affidata e gli eventuali
servizi accessori, con impegno a far pervenire
quanto prima il certificato
46SUGGERIMENTI OPERATIVI
- IL COMMITTENTE ED IL VETTORE
- È opportuno che diano, comunque, istruzioni
scritte al conducente del veicolo di procedere
allesecuzione della specifica prestazione di
trasporto secondo modalità che siano compatibili
con il rispetto di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
sicurezza della circolazione stradale e, qualora
si avvalgano di sub-vettori, accertino
preventivamente lesercizio legittimo da parte
degli stessi dellattività di autotrasporto in
relazione alla tipologia di servizio oltre che
merceologica
47IL CARICATORE
- Ai sensi dellart. 7, comma 7, del d.lgs.
286/2005, il caricatore è in ogni caso
responsabile laddove venga accertata la
violazione delle norme in materia di massa limite
ai sensi degli artt. 61 e 62 del d.lgs. N.
285/1992 e successive modifiche e di quelle
relative alla corretta sistemazione del carico
sui veicoli, ai sensi degli artt. 164 e 167 del
citato decreto.
48- Il caricatore, ai sensi dellart. 12, comma 3,
del d.lgs. 286/2005, oltre al committente ed al
proprietario della merce, ha lobbligo di
accertarsi del legittimo esercizio da parte del
vettore dellattività di autotrasporto, in base a
quanto disposto dallart. 7, comma 2.
49SUGGERIMENTI OPERATIVI
- IL CARICATORE è opportuno che
- in ogni caso, acquisisca dichiarazione del
conducente che attesti che la prestazione è stata
resa in conformità alle norme in materia di massa
limite e corretta sistemazione del carico - chieda al conducente la fotocopia della carta di
circolazione del veicolo nonché lesibizione di
un certificato da cui risulti liscrizione
allAlbo - fornisca istruzioni al conducente solo qualora le
stesse siano effettivamente necessarie per la
corretta esecuzione del trasporto nellinteresse
del caricatore stesso
50- IMPORTANTE
- si consiglia di trasmettere, in ogni caso, gli
ordini di trasporto in forma scritta e di
riportare in calce ad ogni ordine di trasporto la
seguente dicitura - il trasporto deve essere effettuato nel
rispetto delle disposizioni del Codice della
Strada (d.lgs. 30.4.1992 n. 285) e successive
modifiche in particolare, nel rispetto dellart.
61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142
(limiti di velocità), 164 (sistemazione del
carico sui veicoli), 167 (superamento della massa
indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi
di guida e di sosta).
51ESERCIZIO ABUSIVO DELLAUTOTRASPORTO (ART. 26
l. 298/1974)
- Chiunque eserciti abusivamente lattività di
autotrasporto (quindi, senza essere iscritto
allAlbo, ovvero continuando ad esercitare
lattività durante il periodo di sospensione o
dopo la radiazione o la cancellazione dallAlbo),
è punito con
52- Sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2.065,82 ad 12.394,96 - Sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2.582,28 ad 15.493,70 se il
soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso
unaltra violazione delle disposizioni di cui
allart. 26 (esercizio abusivo) o 46 (trasporti
abusivi) della L. n. 298/74, accertata con
provvedimento esecutivo - Allesercizio abusivo consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del
veicolo
53AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO AD ESERCENTI
ABUSIVI
- Il committente, il caricatore ed il proprietario
della merce, per non incorrere in responsabilità
connesse al trasporto, devono attenersi alle
seguenti prescrizioni - verificare che il vettore sia provvisto del
necessario titolo abilitativo (e in particolare
che sia iscritto all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, risultante da apposito
certificato) e che operi alle condizioni e nei
limiti da esso previsti. - in particolare, se si tratta di un vettore
straniero, occorre accertarsi che sia in possesso
di titolo idoneo che lo ammetta ad effettuare nel
territorio italiano la prestazione di trasporto
eseguita.
54- Se il servizio di trasporto è affidato dal
committente, dal caricatore e dal proprietario
della merce ad un vettore in violazione delle
suddette prescrizioni, agli stessi si applicano
la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
1.549,37 ad Euro 9.296,22 nonché la sanzione
accessoria della confisca delle merci
trasportate.