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1. Standard internazionali e norme comunitarie

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Title: Il ruolo della Banca d Italia nell attivit di prevenzione del riciclaggio Author: Carriero Annamaria Last modified by: b687220 Created Date – PowerPoint PPT presentation

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Title: 1. Standard internazionali e norme comunitarie


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1. Standard internazionali e norme comunitarie
  • FATF-GAFI raccomandazioni
  • direttiva 91/308/CEE sistema bancario e
    finanziario
  • direttiva 2001/97/CE attivitร  non finanziarie e
    professionisti
  • nuove raccomandazioni del GAFI (2/2012) e
    prevenzione del finanziamento del terrorismo
  • direttiva consolidata 2005/60/CE

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Percorso disciplinare nazionale
  • impianto originario della legge 197/91
  • novitร  del d.lgs. 153/1997 (nuove SOS)
  • le attivitร  non finanziarie il d.lgs. 374/1999
  • i professionisti il d.lgs. 56/2004
  • decreto legislativo n. 231 del 2007
  • la quarta direttiva

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2. Autoritร 
  • Comitato di Sicurezza Finanziaria
  • Ministero delleconomia e delle finanze
  • Unitร  di informazione finanziaria
  • autoritร  di vigilanza di settore
  • amministrazioni interessate
  • ordini professionali
  • forze di polizia (DIA e NSPV)

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Unitร  di informazione finanziaria
  • Financial Intelligence Units (natura
    amministrativa, investigativa, giudiziaria o
    mista)
  • soppressione dellUIC e nascita della UIF
  • rapporti con BI autonomia e indipendenza
  • il Direttore della UIF e il Comitato di esperti
  • la UIF nellapparato antiriciclaggio

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I compiti della UIF
  • approfondimento finanziario delle SOS e delle
    ipotesi di omesse SOS
  • analisi e studio
  • analisi statistica dei dati aggregati
  • predisposizione indicatori di anomalia e modelli
    o schemi operativi
  • collaborazione internazionale e con lAG
  • verifica anche ispettiva di SOS

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3. Destinatari
  • intermediari finanziari (art. 11, co. 1 e 2)
  • altri esercenti attivitร  finanziaria (11, 3)
  • professionisti (12)
  • revisori contabili (13)
  • altri soggetti (14)
  • altri destinatari (10, 2) (solo SOS)

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professionisti (art. 12)
  • iscritti albo dottori commercialisti ed esperti
    contabili
  • iscritti albo dei consulenti del lavoro
  • ogni altro soggetto che rende i servizi forniti
    da periti, consulenti ed altri soggetti che
    svolgono in maniera professionale, anche nei
    confronti dei propri associati o iscritti,
    attivitร  in materia di contabilitร  e tributi ivi
    compresi associazioni di categoria di
    imprenditori e commercianti, CAF e patronati
  • notai e avvocati
  • prestatori di servizi relativi a societร  e trust
    ad esclusione dei soggetti indicati
    precedentemente

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professionisti
  • limite oggettivo per notai e avvocati
  • in nome o per conto dei clienti compiono
    operazioni finanziarie o immobiliari
  • assistono i clienti nella predisposizione o
    realizzazione delle seguenti operazioni
  • trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali
    su immobili o attivitร  economiche
  • gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
    beni
  • apertura o gestione di conti bancari, libretti
    di deposito e conti titoli
  • organizzazione degli apporti per la costituzione,
    gestione o amministrazione di societร 
  • costituzione, gestione o amministrazione di
    societร , enti o trust

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professionisti
  • limite per SOS
  • lobbligo non si applica per le informazioni
    ricevute dal cliente o ottenute nel corso
    dell'esame della posizione giuridica o
    nellesercizio dei compiti di difesa o di
    rappresentanza del medesimo in un procedimento
    giudiziario o in relazione a tale procedimento,
    compresa la consulenza sull'eventualitร  di
    intentare o evitare un procedimento, ove tali
    informazioni siano ricevute o ottenute prima,
    durante o dopo il procedimento stesso

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professionisti una comparazione
  • analisi di un campione di 8 ordinamenti europei
    (eterogenei per natura della FIU)
  • omogeneitร  delle categorie professionali
    considerate
  • in molti Paesi, ruolo di filtro degli organi
    professionali con partecipazione a emanazione
    indicatori e controlli
  • attribuzione di un certo grado di valutazione
    soggettiva e discrezionale per la rilevazione di
    SOS
  • scarsa quantitร  delle segnalazioni
  • in generale, ricopiare piรน che recepire direttiva

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professionisti una comparazione
  • contenzioso sulla compatibilitร  tra applicazione
    della normativa e diritto alla difesa e al
    processo giusti (professionisti legali)
  • ricorsi nazionali ed europei (Corte di Giustizia
    CE, 26 giugno 2007 Consiglio di Stato francese)
  • in generale, compatibilitร  tra obbligo di
    segnalazione e diritto di difesa in direttiva per
    esclusione di attivitร  giudiziaria
  • in Francia, filtro degli Ordini nei rapporti con
    la FIU

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4. Adeguata verifica
  • CDD procedure in caso di instaurazione rapporto,
    esecuzione operazioni, sospetto o dubbio
  • identificazione e verifica di identitร  del
    cliente e del titolare effettivo (presenza,
    documento valido, richiesta al cliente o in altro
    modo)
  • informazioni sullo scopo e la natura del rapporto
    o della prestazione
  • controllo costante del rapporto o della
    prestazione (analisi compatibilitร  di operazioni)
  • adeguata verifica rafforzata e semplificata

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Adeguata verifica
  • approccio basato sul rischio
  • cliente, operazione, rapporto, prestazione
  • criteri generali (20) e autoritร  di vigilanza
  • obbligo del cliente di fornire informazioni
  • obbligo di astensione o di porre fine al rapporto
    se manca adeguata verifica o sospetto di
    riciclaggio o terrorismo

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Obbligo di astensione
  • obbligo di astensione (artt. 23 e 41)
  • per carenze nelladeguata verifica gt valutare SOS
  • per sospetto riciclaggio gt obbligo SOS
  • prima di invio di SOS
  • obbligo di astensione e sanzioni

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astensione
  • art. 23, comma 1 bis
  • Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli
    obblighi di adeguata verifica relativamente a
    rapporti continuativi giร  in essere, operazioni o
    prestazioni professionali in corso di
    realizzazione, gli enti o le persone soggetti al
    presente decreto restituiscono al cliente i
    fondi, gli strumenti e le altre disponibilitร 
    finanziarie di spettanza, liquidandone il
    relativo importo tramite bonifico su un conto
    corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il
    trasferimento dei fondi รจ accompagnato da un
    messaggio che indica alla controparte bancaria
    che le somme sono restituite al cliente per
    l'impossibilitร  di rispettare gli obblighi di
    adeguata verifica della clientela.

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5. Registrazione
  • conservazione e registrazione dati
  • archivio unico informatico
  • archivio formato e gestito a mezzo di strumenti
    informatici
  • registro della clientela (cartaceo)
  • sistemi informatici per propria attivitร 
  • trasmissione dati aggregati alla UIF

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6. Segnalazione operazioni sospette
  • art. 3 della 197/91 ogni operazione che
    induca a ritenere provenienza delittuosa del
    denaro o dei beni
  • art. 41 della 231/07 sanno, sospettano o hanno
    motivi ragionevoli per sospettare in corso,
    compiute o tentate operazioni di riciclaggio
  • nozione amministrativa di riciclaggio
    (provenienza criminosa e autoriciclaggio)
  • ampliamento dellobbligo

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Procedura di segnalazione
  • mantenuto il doppio vaglio di valutazione (locale
    e centrale)
  • maggiore durata sospensione (48 ore gt 5 gg.)
  • ribadito obbligo di segnalare senza ritardo, ove
    possibile prima di eseguire loperazione
    ritardo significativo equivale a omissione
  • adeguamento della procedura di segnalazione dal
    maggio 2011 (RADAR) gt dal floppy a internet

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Analisi finanziaria delle SOS
  • aumento di dati e informazioni gt collocazione in
    Banca dItalia e protocollo dintesa
  • accesso allanagrafe dei conti e depositi (e
    allanagrafe tributaria)
  • prossimo adeguamento di procedure di segnalazione
  • approfondimenti ispettivi delle SOS e delle
    ipotesi di omesse SOS
  • procedura per archiviazione delle SOS infondate

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percorso di analisi SOS
Intermediari e altri soggetti obbligati
GF (Reparti territoriali)
SOS
GF (NSPV)
Esame prioritario Esame ordinario Archiviazione
(10 anni di evidenza)
analisi finanziaria
selezione
UIF (filtro)
DIA
Relazione tecnica
approfondimenti cartolari o ispettivi
AG in ipotesi di reato (ex art. 331 cpp)
Attivitร  investigativa
Archiviazione
AG
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7. Dati sulle SOS
  • prima della nascita della UIF (2007) gt n. 12.554
  • nel 2008 si arriva a n. 14.602, nel 2009 a n.
    21.069 nel 2010 a n. 37.321, nel 2011 a oltre
    49.000, nel 2012 a quasi 65.000 gt trend crescente
  • incremento settore bancario e postale
  • scarsa attenzione da settore finanziario,
    assicurativo, altri operatori e professionisti
  • adeguamento delle procedure di segnalazione dal
    maggio 2011 gt dalla carta a internet

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ripartizione per categoria
Categoria di intermediari 2008 2009 2010 2011 2012
Banche 78,5 65,1 73,1 79,9 74,9
Poste Italiane S.p.A. 11,5 18,4 9,3 7,6 16,1
Intermediari finanziari 8,7 15,1 16,6 11 6,9
Imprese di assicurazione 1,1 1,1 0,4 0,6 0,5
Altri 0,2 0,3 0,6 0,9 1,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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aumento delle SOS
  • normativa piรน ampia nozione dellobbligo
    intervento sul contante incertezze su
    adeguata verifica e astensione
  • maggiore attenzione ai fenomeni criminali
    economici, con indagini della magistratura e
    accertamenti delle autoritร  di controllo
  • sanzioni amministrative pecuniarie carenze di
    feed-back aumento generatori per maggiori
    indici
  • consapevolezza o deresponsabilizzazione?

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8. Indicatori di anomalia
  • indicatori art. 41 d.lgs. 231/07 iter di
    emanazione lungo e complesso (intermediari,
    professionisti, operatori non finanziari)
  • iter gt predisposizione con altre autoritร  esame
    comparato internazionale integrazione
    decalogo con casistica ampia consultazione
    informale delle associazioni di categoria esame
    del CSF
  • contenuti gt parte generale con principi e
    regole e allegato con indicatori e sub-indici

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finalitร  e principi
  • agevolare valutazione, ridurre margini
    incertezza, contenere oneri, corretto e omogeneo
    adempimento (co. 1 e 2)
  • non esaustivitร  (commi 3 e 5)
  • non automaticitร  (commi 4 e 7)
  • concreta applicazione in base allattivitร  (co.
    8)
  • rapporti tra indicatore e sub-indice (co. 6)
  • rapporti tra indicatori generali e specifici (co.
    8)

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estensione dellobbligo
  • non esaustivitร  gt rinvio a schemi di anomalia e a
    proliferazione armi distruzione di massa
  • segnalazione operazioni a prescindere da importo
  • operazioni rifiutate, non concluse, tentate
  • operazioni regolate presso altri intermediari
  • operativitร  con altri intermediari di dubbio
    profilo reputazionale o in territori a rischio
  • valutazione per intera durata dal rapporto

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procedure
  • gt obbligo di procedure interne di valutazione
  • gt possibilitร  di procedure di selezione
    automatica
  • ma obbligo per canali telefonici o telematici
  • per servizi di tramitazione
  • per conti di corrispondenza e assimilabili (att.
    conti di passaggio e assimilabili)
  • per societร  di art. 10, comma 2

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ripartizione indicatori
  • cliente (informazioni, comportamento e profilo
    soggettivo)
  • operazioni (illogiche, inusuali o incoerenti o
    da/per terzi)
  • modalitร  di pagamento (contante, frazionamento,
    monetica, money transfer)
  • specifici (servizi di investimento, assicurazioni
    sulla vita e finanziamento del terrorismo)

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D.M. professionisti
  • definizioni ambito di applicazione principi
    generali norme finali
  • gli indicatori non hanno carattere esaustivo
    assenza di indicatori non esclude il sospetto
    esigenza di prestare attenzione a ulteriori
    comportamenti
  • rinvio a schemi di anomalia
  • indicatori sono articolati in sub-indici, che
    costituiscono una esemplificazione operativa
    (vanno letti congiuntamente)

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D.M. professionisti
  • due principi di fondo
  • mera ricorrenza di operazioni o comportamenti
    descritti in uno o piรน indicatori non รจ motivo di
    per sรฉ sufficiente per la segnalazione รจ
    necessario valutare in concreto la rilevanza del
    comportamento della clientela (art. 3, comma 5)
  • selezione degli indicatori rilevanti รจ effettuata
    alla luce della concreta attivitร  prestata (art.
    3, co. 8)

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D.M. professionisti
  • All. 2 gt manuale del buon segnalatore nessun
    contenuto prescrittivo richiamo di principi
    normativi opportunitร  di procedure interne per
    il corretto adempimento degli obblighi
  • assenza di soglie minime per la segnalazione
  • segnalazione di operazioni o prestazioni
    rifiutate
  • sospensione delloperazione con canali informali
  • mantenere traccia delliter valutativo seguito
  • comunicazione dellavvenuta archiviazione
  • ruolo degli ordini professionali nella formazione

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9. schemi o modelli di anomalia
  • schemi di possibili anomalie soggettive e
    oggettive
  • comportamenti specifici, ricorrenti nella prassi,
    caratterizzati da concatenazione logica e/o
    ripetitivitร  nel tempo
  • contenuto piรน tecnico degli indicatori
  • non tutti i comportamenti dello schema necessari
    per SOS
  • no SOS (automaticamente) per singolo comportamento

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gli schemi emanati
  • Imprese in crisi
  • Conti dedicati
  • Frodi informatiche (phishing)
  • Frodi Iva intracomunitaria
  • Frodi fiscali internazionali
  • Frodi nelle fatturazioni
  • Abuso finanziamenti pubblici
  • Frodi nel leasing e nel factoring
  • Attivitร  di gioco (a terra e on line)

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10. Limitazioni contante e titoli
  • divieto di trasferire denaro contante o libretti
    o titoli al portatore di valore superiore a euro
    1.000
  • obbligo di rilasciare moduli o assegni con
    clausola di non trasferibilitร 
  • clausola di non trasferibilitร  e beneficiario per
    assegni e vaglia di importo superiore a euro
    1.000
  • girare solo per lincasso gli assegni m/m
  • divieto di rilasciare assegni circolari di
    importo superiore a euro 1.000
  • divieto di mantenere il saldo dei libretti al
    portatore superiore a euro 1.000

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11. Sanzioni penali
  • fattispecie penali generiche e poco punite
  • incerta applicazione per assenza dolo e veloce
    prescrizione
  • formulazioni errate e incoerenza con approccio al
    rischio
  • definire fattispecie penali con determinatezza e
    tassativitร , applicabili e adeguatamente punite
  • depenalizzare casistica di minore rilievo, da
    punire con efficaci sanzioni amministrative
    pecuniarie
  • introdurre il reato di auto-riciclaggio

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Sanzioni amm per omesse SOS
  • dall1 al 40 dellimporto per persona fisica
  • gt ruolo del responsabile di primo livello con
    inefficacia e conflitti
  • gt contestazione importi sproporzionati con
    verifiche complesse o impossibili
  • responsabilitร  della persona giuridica, con
    obbligo di rivalsa se effettiva carenza
  • importi elevati ma prestabiliti e sanzioni
    alternative

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12. Approfondimento usura
  • operativitร  estremamente frazionata, con
    transazioni di importo unitario contenuto ,
    ripetitiva nel tempo e basata su un intenso
    ricorso al contante e agli assegni
  • movimentazione vorticosa, con operazioni
    contestuali o ravvicinate nel tempo, di segno
    contabile opposto e di importo identico o simile
  • elevati volumi movimentati, notevole frequenza di
    operazioni di importo limitato, modalitร 
    operative inusuali (anche per mezzi di pagamento
    utilizzati)

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divieti e controlli
  • rapporti con famiglie consumatrici (cod. 600) con
    movimentazione non personale
  • rapporti di portafoglio commerciale con clienti
    censiti come famiglie consumatrici
  • pluralitร  deleghe su rapporti intestati a persone
    fisiche o ditte individuali
  • rapporti con andamento irregolare (non utilizzo /
    intensa operativitร )
  • operazioni extra conto o per cassa rilevanti o
    ricorrenti (cd occasionali)

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contante e assegni
  • ripetuti versamenti o prelevamenti per importi
  • inferiori (prossimi) alle soglie
  • a cifra tonda
  • coincidenti in dare e avere
  • ripetuti nel tempo
  • prelevamenti di contante con carte ricaricate in
    contanti e per importi complessivi vicini al
    plafond
  • prelevamento con assegni m/m
  • assegni versati e tratti per importi coincidenti
    / analoghi

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assegni
  • richiesta carnet di assegni in numero eccessivo
  • ripetuta richiesta assegni liberi
  • elevata incidenza assegni non utilizzati sul
    totale
  • versamento assegni bancari con richiesta di
    assegni circolari, specie se frazionati o con
    resto in contanti
  • versamento assegni con contestuale prelievo in
    contanti
  • ripetuti assegni impagati a prima presentazione,
    specie se di analogo importo

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assegni
  • assegni circolari emessi in data molto
    antecedente
  • assegni con segni di riconoscimento
  • assegni sotto-soglia con pluralitร  di girate poco
    leggibili
  • assegni con beneficiario che appare inserito da
    persona diversa dal traente
  • richiami o ritorni effetti presentati o impagati
  • pagamenti tardivi per evitare iscrizione CAI

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finanziamenti e relazioni
  • numerosi finanziamenti con pagamento della rate
    in contanti
  • erogazione di finanziamenti a terzi rimborsi
    delle rate di finanziamento da terzi
  • attenzione a operativitร  posta in essere da
    collaboratori esterni e in alcuni settori di
    attivitร 
  • rapporti con nominativi ricorrenti
  • rapporti con nominativi in condizioni di
    difficoltร 
  • tenore di vita incoerente con profilo del cliente

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13. Approfondimento carte
  • Sviluppo delle carte riduzione dei costi,
    comoditร  di utilizzo, nuove fasce di clientela
  • Clientela private e corporate
  • Numerositร  delle carte a stesso nominativo
  • Autofinanziamento (c/credito e tabaccai)
  • Rimborso anticipato delle carte
  • Fenomeno del cash in cash out

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comunicazione carte di credito
  • La carta di credito, di norma, ha la funzione di
    consentire il regolamento telematico posticipato
    delle transazioni
  • Il prelevamento di contante tramite carta va
    considerato un servizio accessorio volto a
    ottenere liquiditร  in caso di necessitร 
  • E emerso un fenomeno di utilizzo anomalo di
    carte di credito (anche estere) per prelevamenti
    di denaro contante, ripetuti e di importo
    rilevante, presso gli sportelli ATM della banca
  • La collaborazione con lA.G., gli accertamenti
    ispettivi e la comunicazione UIF del 16.2.2012

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criticitร  organizzative
  • Profilatura della clientela carente o del tutto
    assente
  • Canali distributivi di estrazione commerciale
  • Finestra temporale tra lattivazione della carta
    (immediata) e il perfezionamento delladeguata
    verifica (differito)
  • Debolezza dei controlli volti a verificare la
    diversitร  tra il titolare della carta e
    lesecutore delle ricariche presso punti di
    vendita

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elementi di anomalia
  • Ricariche in contanti prevalenti o esclusive
  • Prelievi di contante come modalitร  assorbente
    degli utilizzi
  • Numerositร  delle carte o elevato turnover di
    carte in capo ad un medesimo titolare
  • A fronte della pluralitร  di intestatari, focus su
    altri elementi aggreganti come punto vendita
    che effettua le ricariche modalitร  di
    concatenazione temporale e geografica delle
    operazioni (piรน raramente) esercente presso il
    quale utilizzata la carta
  • Bonifici in entrata seguiti da bonifici in uscita

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Il reato di usura (base)
  • dazione o promessa di interessi o altri vantaggi
    usurari in corrispettivo della prestazione di
    denaro o di altra utilitร 
  • il tasso usurario รจ fissato nel tasso medio
    praticato dal sistema legale aumentato di un
    quarto, cui si aggiunge un margine di quattro
    punti percentuali (max otto punti percentuali)
    da 2011 prima aumentato della metร 
  • legge 24/2001 soluzione a problematica di
    sopravvenuta usurarietร  dei mutui supero al
    momento della promessa non del pagamento

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la soglia dusura
  • a favore facilitare laccertamento del reato
    favorire luniformitร  applicativa ridurre
    laleatorietร  del tasso usurario volontร  di
    incidere in senso equitativo sui tassi praticati
    e di ridurre il divario dei tassi tra il Nord e
    il Sud
  • contro effetti distorsivi sul mercato aumento
    dei tassi e razionamento dellaccesso al credito
    usurarietร  non solo da tasso piรน possibilitร  per
    lusuraio di precostituire prove a favore
    vittima รจ costretta a ricostruire con maggior
    precisione le operazioni

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rilevazione dei TEGM
  • rilevazione trimestrale a cura della Banca
    dItalia dati da banche e intermediari
    finanziari
  • apposite istruzioni per la rilevazione
  • due macro categorie di operazioni tutti i
    rapporti in essere / solo i finanziamenti accesi
  • le formule di calcolo del tasso ex post
    interessi rapportati ai saldi liquidi maggiorati
    degli oneri in percentuale sullaccordato / ex
    ante TAEG
  • aggregazioni dei dati trasmessi (25 tassi)
    impossibilitร  del tasso unico

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problematiche applicative
  • calcolo del tasso con metodologie delle
    istruzioni per la rilevazione
  • certezza operativa e trasparenza univocitร  dei
    comportamenti e confrontabilitร  dei tassi
  • decreti ministeriali gli intermediari bancari e
    finanziari, al fine di verificare il rispetto del
    limite si attengono ai criteri di calcolo delle
    istruzioni
  • visti e nota metodologica
  • assenza di punti di riferimento alternativi
  • soprattutto nella valutazione del comportamento
    delle banche

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problematiche applicative
  • i prestiti degli usurai categoria residuale
    vecchia distinzione dei tassi tra banche e
    finanziarie
  • le modifiche delle istruzioni
  • rinnovo del prestito rinegoziazione delle
    condizioni nuovo incontro di volontร 
    rivalutazione dellusurarietร  con nuove soglie
  • esigenza di avere la documentazione copia
    assegni, conto del finanziatore con anagrafe dei
    rapporti, estratti conto
  • durata finanziamento e aumento del tasso

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problematiche usura bancaria
  • oneri inclusi ed esclusi
  • commissione di massimo scoperto (a parte in
    vecchie istruzioni, circolare B.I. 2005, caso
    Palmi)
  • interessi di mora (rilevazione del 2002, decreti
    ministeriali, circolare ABI)
  • esatta qualificazione del rapporto
  • i rapporti esclusi dalla rilevazione
  • modifica istruzioni nel tempo
  • esigenza acquisire estratti conto scalare o
    piano di ammortamento

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problematiche usura bancaria
  • individuazione del soggetto attivo realtร 
    complesse modelli organizzativi delega di
    funzioni
  • principi Corte Appello Reggio Calabria
    responsabilitร  organi apicali (se delega generica
    e senza controlli) e semi-apicali minore
    responsabilitร  di preposti (in assenza di margini
    di autonomia)
  • esigenza di verificare previsioni dello statuto
    ed effettiva organizzazione interna attenzione
    a processi di concentrazione e a continue
    modifiche
  • elemento soggettivo impossibile?

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Usura residuale o in concreto
  • interessi inferiori al limite di legge, altri
    vantaggi o compensi
  • sproporzione rispetto alla prestazione di denaro
    o di altra utilitร  (alla luce delle concrete
    modalitร  del fatto e al tasso medio per
    operazioni similari) tra massimo legale e tasso
    medio
  • condizioni di difficoltร  economica o finanziaria
    della vittima non estremo condizionamento ma
    impegni rilevanti

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usura reale
  • il concetto di altra utilitร  e la punibilitร 
    dellusura reale
  • operazioni con beni immobili, servizi o
    attivitร  professionali
  • รจ applicabile la tabella? il ricorso alla
    fattispecie di usura residuale sproporzione e
    condizioni difficoltร 
  • comincia a esserci casistica

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mediazione usuraria
  • procurare una somma di denaro o altra utilitร 
    facendo dare o promettere, a se o ad altri, un
    compenso usurario
  • si prescinde da finanziamento e da sua liceitร 
  • come si valuta compenso?
  • istruzioni del 2009 rilevazione di compenso di
    mediazione da luglio 2010 indicazione nel
    comunicato stampa trimestrale della Banca
    dItalia (n. 3 compensi)
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