ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE - PowerPoint PPT Presentation

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ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

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Title: ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE


1
ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINEReg. CE
1760/00 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo alletichettatura delle carni bovine e
dei prodoti a base di carni bovine, e che abroga
il Reg. CE 1820/97 del Consiglio
  • CSQA Certificazioni srl
  • Stefania Pinton

2
Reg. CE 1760/00 I Considerando
  • Considerando n. 4 Come conseguenza
    dellinstabilità del mercato delle carni bovine
    causata dalla crisi dellencefalopatia
    spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in
    merito alle condizioni di produzione e
    commercializzazione di tali prodotti, in
    particolare per quanto attiene alla
    rintracciabilità, ha esercitato uninfluenza
    positiva sul consumo di carni bovine. Per
    mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore
    nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato,
    è necessario sviluppare il quadro nellambito del
    quale si forniscono informazioni al consumatore
    mediante unetichetta adeguata e chiara del
    prodotto continua..

3
  • Considerando n. 5 a tal fine è indispensabile
    istituire, da un lato, un sistema efficace di
    identificazione e di registrazione dei bovini
    nella fase della produzione e, dallaltro, un
    sistema comunitario specifico di etichettatura
    nel settore delle carni bovine fondato su criteri
    oggettivi nella fase di commercializzazione.
  • Considerando n. 6 Grazie alle garanzie fornite
    da tale miglioramento, saranno parimenti
    soddisfatte talune esigenze di interesse
    generale, in particolare la tutela della sanità
    pubblica e della salute degli animali.
  • Considerando n. 7 Di conseguenza la fiducia dei
    consumatori nella qualità delle carni bovine e
    dei prodotti a base di carni sarà migliorata,
    sarà preservato un livello elevato di tutela
    della salute pubblica, e la stabilità duratura
    del mercato delle carni bovine sarà
    rafforzata. continua..

4
  • Considerando n. 15 è importante che ogni stato
    membro adotti tutte le misure eventualmente
    ancora necessarie affinché la banca dati
    informatizzata nazionale sia completamente
    operativa il più rapidamente possibile
  • Considerando n. 16 Occorre adottare
    provvedimenti affinché siano messe in atto le
    condizioni tecniche idonee a garantire una
    comunicazione ottimale tra il produttore e la
    base di dati, nonché una completa utilizzazione
    delle basi stesse
  • Considerando n. 17 Per poter ricostruire i loro
    movimenti, i bovini dovrebbero essere
    identificati con un marchio apposto su ciascun
    orecchio e accompagnati di norma da un passaporto
    nel corso dei vari movimenti. Dovrebbe essere
    rilasciato un passaporto per ciascun animale cui
    sono stati assegnati marchi auricolari co
    ntinua..

5
  • Considerando n. 30 Lobiettivo
    delletichettatura è di procurare la massima
    trasparenza nella commercializzazione delle carni
    bovine
  • Considerando n. 32 Per tutte le indicazioni
    diverse da quelle obbligatorie è necessario
    prevedere un quadro normativo comunitario
    relativo alletichettatura. Data la diversità
    delle descrizioni delle carni bovine
    commercializzate nella Comunità, appare indicato
    istituire un sistema di etichettatura
    facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura
    facoltativo presuppone la possibilità di risalire
    dalle carni bovine etichettate allanimale o agli
    animali di origine. Le modalità di etichettatura
    decise da un operatore o da una organizzazione
    dovrebbero essere contenute in un disciplinare da
    trasmettere, per lautorizzazione, allautorità
    competente. continua..

6
. Loperatore e lorganizzazione dovrebbero
essere autorizzati ad etichettare le carni bovine
soltanto se letichetta reca il nome o il
logotipo didentificazione rispettivo. Le
autorità competenti degli stati membri dovrebbero
essere autorizzate a revocare lapprovazione di
un disciplinare qualora siano riscontrate
irregolarità.
7
Reg. CE 1760/00Titolo 1 identificazione e
registrazione dei bovini.
  • Art. 1 Ogni Stato membro istituisce un sistema
    di identificazione e registrazione dei bovini

8
Reg. CE 1760/00
  • Art. 3 Il sistema di identificazione e di
    registrazione dei bovini comprende i seguenti
    elementi
  • Marchi auricolari
  • Basi di dati informatizzate
  • Passaporti per animali
  • Registri di stalla

9
Reg. CE 1760/00
  • Art. 4 Tutti gli animali di unazienda sono
    identificati mediante un marchio auricolare
    apposto su ciascun orecchio e approvato
    dallautorità competente

10
Reg. CE 1760/00
  • Art. 5 Le autorità competenti degli stati
    membri istituiscono una banca dati informatizzata

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Via Campo
Boario - 64100 TERAMO www.anagrafe.izs.it
11
Reg. CE 1760/00
  • Art. 6 A decorrere dal 1 gennaio 1998 per
    ciascun animale lautorità competente
    rilascia un passaporto. Ogni qualvolta un
    animale è spostato deve essere accompagnato dal
    suo passaporto

12
Reg. CE 1760/00
13
  • Art. 7 Ogni detentore di animali (eccetto i
    trasportatori)
  • Tiene un registro aggiornato (manuale o su
    supporto informatico)
  • Comunica allautorità competente tutti i
    movimenti a destinazione e a partire dallazienda
    nonché le nascite e tutti i decessi di animali
    avvenuti nellazienda, specificandone la data
  • Completa il passaporto allarrivo di ciascun
    animale nellazienda e prima della sua partenza
    da questa e provvede affinché il passaporto
    accompagni lanimale
  • Il detentore fornisce allautorità competente (a
    richiesta) tutte le informazioni relative
    allorigine, allidentificazione e alla
    destinazione degli animali

14
Reg. CE 1760/00Titolo 2 Etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
  • Art. 12
  • Etichettatura lapposizione di unetichetta sul
    singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul
    relativo materiale dimballaggio o, per i
    prodotti non preimballati, le informazioni
    appropriate scritte e visibili al consumatore nel
    punto vendita
  • Organizzazione gruppo di operatori del medesimo
    settore o di settori diversi negli scambi delle
    carni bovine

15
Etichettatura delle carni bovine
Etichettatura facoltativa
Etichettatura obbligatoria
16
Sezione I Sistema OBBLIGATORIO
Art. 13 Quali informazioni?
Chiunque etichetti carne bovina deve indicare in
etichetta
?
Nesso fra la carne e lanimale di provenienza
Macellato in Paese Bollo CEE del macello
Sezionato in Paese Bollo CEE del lab. Sez.
Stato membro o paese terzo di nascita
Stati membri o paesi terzi in cui ha luogo la
fase di ingrasso
17
Sezione II Sistema FACOLTATIVO
Art. 16
Chiunque intenda etichettare le carni bovine con
indicazioni aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie deve essere autorizzato dal MIPAAF
Disciplinare etichettatura carni al MIPAAF
continua..
18
Art. 16 Contenuti del disciplinare
  • Indicazioni da apporre in etichetta
  • Modalità atte a garantire la veridicità delle
    indicazioni da apporre in etichetta
  • Descrizione dellOrganizzazione
  • Descrizione della Banca Dati e delle modalità
    operative
  • Provvedimenti verso chi non rispetti il
    Disciplinare Etichettatura autorizzato

continua..
19
Art. 16 Contenuti del disciplinare
Deve essere designato lOrganismo Indipendente
conforme alla UNI EN 45011 che effettuerà
lattività di controllo sullOrganizzazione in
merito allapplicazione del disciplinare
etichettatura carni
20
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 7
  • E istituita presso il MIPAAF una apposita
    Commissione con il compito di esprimere pareri in
    merito
  • Allapprovazione dei disciplinari degli operatori
    e delle organizzazioni, anche nel caso di
    segmenti produttivi della filiera
  • Alla conformità degli organismi indipendenti
    designati ai controlli
  • Alla revoca dellapplicazione dei disciplinari
  • Alla revoca dellautorizzazione allorganismo
    indipendente
  • Allapprovazione dei disciplinari presentati, nel
    caso che la produzione e/o la vendita di carni
    bovine si effettuino in due o più Stati UE,
    esclusivamente per gli elementi che riguardano
    operazioni che hanno luogo nel territorio
    nazionale

continua..
21
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 7
  • Alle modalità e ai criteri per i controlli per la
    verifica della corretta applicazione dei
    disciplinari
  • Alle modalità di controllo della banca dati
  • Allattività di monitoraggio sulla corretta
    applicazione del disciplinare
  • Alla modalità, alla frequenza ed ai volumi dei
    controlli nellambito dellattività di vigilanza

22
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 8
  • Della Commissione fanno parte
  • 2 funzionari del MIPAAF di cui uno con funzioni
    di preside
  • 1 funzionario del Ministero della Sanità
  • 1 funzionario del Ministero dellIndustria
  • 4 rappresentanti delle Regioni e delle Provincie
    Autonome di Trento e Bolzano, nominati dai
    componenti della Conferenza Permanente tra Stato
    e Regioni

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Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 10
  • Il Disciplinare deve indicare, in particolare
  • Le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che
    si intendono fornire in etichetta
  • Le misure atte a garantire la veridicità delle
    informazioni riportate in etichetta ed il sistema
    di controllo adottato
  • i criteri e le modalità per garantire il nesso
    tra lidentificazione della carcassa, del quarto
    o dei tagli di carni, da un lato, e il singolo
    animale o il lotto degli animali interessati,
    dallaltro
  • gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le
    fasi della produzione e della vendita da parte
    dellorganizzazione

continua..
24
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 10
  • I controlli da effettuarsi ad opera di un
    organismo indipendente riconosciuto rispondente
    ai criteri stabiliti nella norma europea UNI EN
    45011
  • le caratteristiche del logo e le modalità di
    apposizione di un eventuale marchio
    dellorganizzazione sulle carcasse, mezzene,
    quarti
  • Il funzionamento del sistema di etichettatura
    con particolare riguardo alle modalità di
    controllo
  • i provvedimenti disciplinari (sanzione
    pecuniaria, sospensione ed espulsione) da
    adottare nei confronti di qualsiasi membro
    dellorganizzazione di filiera che non dovesse
    rispettare il disciplinare
  • lorganismo indipendente designato per i
    controlli

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Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 14
  • Ciascun operatore ed organizzazione responsabile
    di etichettare le carni deve assicurare su base
    informatica
  • lelenco delle aziende agrarie interessate
  • Lelenco degli animali interessati con
    rispettivo numero di identificazione
  • Lelenco dei macelli con codice univoco di
    identificazione
  • Identificazione dei lotti commerciali
  • Lelenco degli esercizi di vendita
  • Lo scarico dei singoli animali e dei lotti

26
Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 15
La vigilanza sulla corretta applicazione della
normativa relativa alletichettatura delle carni
bovine viene svolta dal MIPAF quale autorità
competente in collaborazione con le regioni e
province autonome.
27
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
  • Informazioni in etichetta
  • Dicitura Razza il termine può essere usato solo
    per animali iscritti al libro genealogico (o
    registro anagrafico) o se figlio di genitori
    entrambi iscritti
  • Dicitura Tipo genetico il termine viene
    utilizzato quando linformazione si desume dal
    passaporto bovino
  • Dicitura alimentazione vegetale vietata. E
    consentita la dicitura Alimentazione priva di
    grassi animali aggiunti
  • Dicitura alimentazione senza additivi
    antibiotici vietata
  • Dicitura razione bilanciata, razione controllata
    da vietate
  • Dicitura alimentazione non OGM consentita ma con
    molte limitazioni
  • Categoria della carcassa (A, B, C, D, E)
    consentita solo se indicata nel disciplinare

continua..
28
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
  • Etichetta In etichetta deve comparire unicamente
    la denominazione e/o logo dellOrganizzazione
    responsabile delletichettatura in quanto
    lapposizione di loghi di aziende agrarie,
    macelli, laboratori di sezionamento, organismo
    indipendente designato ai controlli, pur facenti
    parte della filiera, può ingenerare confusione
    tra i consumatori nellidentificare
    lorganizzazione diretta responsabile
    nelletichettatura delle carni.
  • Sulletichetta sono da escludersi i marchi
    commerciali privati, dichiarazioni di
    certificazione volontaria di processo o prodotto
    (vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008)

29
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
  • Chiarimenti in merito a
  • Etichetta
  • La presenza di indicazioni adesivi o altri
    simboli o diciture accanto alletichetta
    riportanti informazioni facoltative di tipo
    generico sullorigine ed alimentazione degli
    animali, sulle proprietà qualitative del processo
    produttivo o del prodotto (es. carni italiane,
    produzione controllata, allevamenti selezionati
    ecc.) non è conforme allattuale normativa
  • Non è ammissibile luso di immagini che
    richiamino lorigine nazionale o suggeriscano
    particolari ambienti di allevamento (es. montagne
    innevate con animali al pascolo ecc.)

continua..
30
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Alle stesse regole soggiace anche linformazione
pubblicitaria, comunque diffusa, che non può fare
riferimento ad indicazioni diverse da quelle
contenute nelletichetta e non rientranti in
disciplinari approvati dal MIPAF Può essere
consentito luso di marchi aziendali o
consortili, sotto la responsabilità
delloperatore, purché non miranti a sostituirsi
alle indicazioni che devono comparire in
etichetta, traendo così in inganno il consumatore.
continua..
31
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
E ammesso lutilizzo di informazioni relative
alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001
(tipo di certificazione, estremi della
certificazione e organismo certificatore)
allorché loperatore voglia organizzare un
sistema qualità e dare dimostrazione ai propri
clienti delle capacità organizzative e funzionali
impiegate per soddisfare le loro esigenze. Può
esser consentito in questo caso luso di marchi
aziendali o consortili, sotto la responsabilità
delloperatore, purché non miranti a sostituirsi
formalmente e sostanzialmente alle indicazioni
che devono comparire in etichetta traendo in
inganno il consumatore.
continua..
32
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
  • Dicitura alimentazione non OGM
  • OGM-FREE concetto assoluto. In termini
    analitici, può essere definito OGM FREE un
    prodotto nel quale il contenuto di OGM sia
    inferiore al limite di rilevazione strumentale.
    Dicitura NON CONSENTITA
  • NON OGM presenza accidentale di OGM lt 0,9
    Dicitura CONSENTITA

33
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Diciture relative alle modalità di allevamento
allevamento allo stato brado, semibrado, al
pascolo, con ricorso al pascolo, in stabulazione
libera allaperto, in stabulazione libera
parzialmente allaperto, in stabulazione libera
stallina su lettiera, in stabulazione libera
stallina su pavimento continuo, in stabulazione
libera stallina su pavimento fessurato, in
stabulazione fissa
34
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 2 Alimentazione zootecnica priva di grassi
animali aggiunti questione UNIFEED
  • Per garantire lassenza di grassi animali
    aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici
    di accettabilità di colesterolo nel controllo dei
    prodotti destinati alla alimentazione zootecnica
    sottoforma di unifeed
  • Percentuale relativa di colesterolo nella
    frazione sterolica lt 1.5
  • Contenuto assoluto di colesterolo nel grasso
    estratto lt 600 mg/kg

35
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
MANGIME UNIFEED
Circ. 5 del 15.10.01 Colesterolo lt 1 Colesterolo lt 50mg/kg Colesterolo lt 1 Colesterolo lt 50mg/kg
Circ. 1 del 09.04.03 Colesterolo lt 1,5 Colesterolo lt 200mg/kg Colesterolo lt 1 Colesterolo lt 50mg/kg
Circ. 1 del 15.02.08 Colesterolo lt 1,5 Colesterolo lt 200mg/kg Colesterolo lt 1,5 Colesterolo lt 600 mg/kg
36
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6 Marchi privati e certificazioni volontarie
Ad integrazione di quanto già indicato nella
Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e nella
Circolare n. 1 del 9 aprile 2003, allorchè
lorganizzazione voglia applicare un sistema di
qualità aziendale o di prodotto, è ammesso
lutilizzo, sulle confezioni, di informazioni
relative a certificazioni volontarie
regolamentate attestate da organismi terzi
37
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.1 Certificazioni di prodotto e di processo
  • Relativamente alle certificazioni di prodotto e
    di processo si richiama quanto segue
  • Certificazioni volontarie di prodotto che non
    prevedono requisiti specifici ma prevedono la
    certificazione di aspetti che riguardano
    principalmente limplementazione di un sistema
    organizzativo/gestionale dellorganizzazione che
    si fa carico della gestione/controllo della
    filiera produttiva per uno specifico prodotto
    (es. UNI 1093901, ISO 22005, ecc) sono ammesse
    a condizione di riportare chiaramente sulla
    confezione gli estremi della certificazione
    (ente, tipo di contratto, numero di certificato)
  • Certificazioni volontarie di sistema (es. ISO
    900100, ISO 22000, ecc) possono essere
    comunicate sulla confezione

continua..
38
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.1 Certificazioni di prodotto e di processo
  1. Certificazioni volontarie di prodotto che
    prevedono, da parte dellorganizzazione
    certificata, il controllo centralizzato di
    requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a
    quelli normalmente previsti dalla normativa
    vigente sono ammesse a condizione di riportare
    chiaramente sulla confezione gli estremi della
    certificazione (ente, tipo di certificazione,
    numero di certificato)
  2. Non possono, invece, essere citate in etichetta
    certificazioni volontarie di prodotto relative a
    requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione
    vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza
    di un disciplinare di etichettatura facoltativa
    approvato ai sensi del Regolamento CE 1760/00 e
    dal DM 30 agosto 2000.

39
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.2 Marchi privati e collettivi
Luso di marchi privati o collettivi registrati
sulle confezioni delle carni è ammesso a
condizione che i marchi medesimi non siano tali
da fornire informazioni che dovrebbero essere
invece previste in un disciplinare di
etichettatura facoltativa approvato ai sensi del
Reg. CE 176000 e del DM 30 agosto 2000. Qualora
il marchio in questione sia riferito alla
denominazione/logo dellOrganizzazione
autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire
in etichetta tra le informazioni obbligatorie
40
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 6.3 Ulteriore modalità di comunicazione
marchi privati e certificazioni volontarie
Le suddette certificazioni e marchi privati e/o
collettivi, al fine di facilitare loperatività,
possono essere contenute anche in unica etichetta
con le informazioni previste dal Reg. CE 1760/00
e dal DM 30 agosto 2000, purchè sia evidente una
separazione fisica tra le certificazioni e marchi
e le informazioni medesime. La separazione fisica
può essere realizzata graficamente, raggruppando
le informazioni relative alla etichettatura in un
apposito spazio in etichetta. In ogni caso,
letichetta unica deve essere espressamente
prevista ed approvata nellambito del
disciplinare di etichettatura.
41
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 9 Indicazioni per riportare in etichetta
informazioni riguardanti lallevamento,
lalimentazione e la tecnica di allevamento
I disciplinari di etichettatura che prevedono
informazioni relative alle tecniche di
allevamento, allalimentazione e allindicazione
delle denominazione o sede o Regione
dellallevamento devono sempre prevedere anche
lindicazione del periodo al quale fanno
riferimento e per il quale sono garantite,
periodo che non può essere inferiore ai quattro
mesi
42
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
Art. 10 Indicazioni per riportare in etichetta
informazioni riguardanti razza, tipo genetico
e meticcio
  • Le organizzazioni in possesso di un disciplinare
    di etichettatura autorizzato, che prevedono la
    possibilità di riportare in etichetta, tra le
    informazioni facoltative, le diciture razza,
    tipo genetico o meticcio/incrocio devono
    attenersi alle seguenti indicazioni
  • Tipo genetico in etichetta linformazione dovrà
    essere riportata come tipo genetico incrocio di
    (seguito dalla razza del padre)
  • Razza in etichetta linformazione dovrà essere
    riportata come razza (seguita dal nome della
    razza). Si fa rilevare che per potere indicare
    la razza è necessario che il bovino sia iscritto
    ad un libro genealogico.

43
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
110 disciplinari etichettatura volontaria delle
carni bovine approvati dal MIPAAF nel periodo
2000/2008 18 disciplinari cui è stata revocata
lautorizzazione 38 disciplinari controllati da
CSQA FONTE www.politicheagricole.it/SettoriAgroa
limentari/Zootecnico/Carni/EtichettaCarniBovine/de
fault.htm
Dato aggiornato al 07.03.08
continua..
44
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
  • Informazioni facoltative approvate
  • Data di nascita
  • Sesso
  • Tipo genetico
  • Denominazione e sede dellallevamento
  • Periodo di ingrasso in Italia
  • Razza
  • Sistema di allevamento
  • Composizione razione alimentare
  • Alimentazione priva di grassi animali aggiunti
  • Alimentazione NO OGM

45
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale
  • Informazioni facoltative approvate
  • Alimentazione senza additivi antibiotici
  • Esclusione fattori di crescita
  • Sospensione trattamenti terapeutici
  • Denominazione macello
  • Data di macellazione
  • Categoria
  • Denominazione laboratorio di sezionamento
  • Periodo di frollatura

46
Esito delle verifiche
LOrganismo Indipendente, incaricato dei
controlli da parte dellOrganizzazione, segnala,
alla stessa e al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali, eventuali inadempienze al
disciplinare nonché eventuali violazioni alla
normativa vigente Art. 11 del Decreto 30.08.2001
47
LOrganismo Indipendente
1 - valuta gli aspetti definiti e approvati nel
Piano dei controlli e non emette alcun giudizio
sulla qualità del prodotto
2 non certifica ma controlla
48
Reg. CE 1760/00
Assicurare criteri di trasparenza in merito alla
rintracciabilità della carne
I disciplinari approvati non prevedono la
gestione dei requisiti igienico sanitari, i
controlli sullutilizzo e la somministrazione di
sostanze illecite
Non garantisce NULLA in merito alla qualità della
carne
49
Metodiche di analisi ufficiali
Luso di laboratori accreditati per lesecuzione
di prove analitiche ufficiali, è condizione
indispensabile per una corretta interpretazione
dei dati anche sotto il profilo legale.
50
ALCUNE ETICHETTE
51
ALCUNE ETICHETTE
52
ALCUNE ETICHETTE
53
ALCUNE ETICHETTE
54
ALCUNE ETICHETTE
55
ALCUNE ETICHETTE
56
ALCUNE ETICHETTE
57
GRAZIE PER LATTENZIONE!
  • CSQA Certificazioni srl
  • Via San Gaetano,74 THIENE (VI)
  • ? 0445 313011
  • 0445 313070
  • csqa_at_csqa.it
  • s.pinton_at_csqa.it
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