Title: I diritti sociali dei cittadini stranieri e l
1I diritti sociali dei cittadini stranieri e
laccesso alle prestazioni sociali
- A cura di Walter Citti, consulente ASGI
(Associazione per gli Studi Giuridici
sullImmigrazione) - Roma, 6-9 febbraio 2012
2Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
- Discrasia tra un principio di parità di
trattamento tra migranti e nazionali in materia
di assistenza sociale nel diritto internazionale
ed europeo e limiti ad un pieno riconoscimento
nel diritto interno. - Ragioni di tale discrasia
- Tradizionale distinzione concettuale nel nostro
ordinamento tra prestazioni di sicurezza sociale
di tipo contributivo e prestazioni di assistenza
sociale non contributive (lettura costituzionale
di detta distinzione art. 38 1 e 2 comma)
3Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
- Principio costituzionale di uguaglianza e
universalità dei diritti umani fondamentali - Art. 2 Cost. fonda un principio personalistico
- Il sistema internazionale dei diritti umani entra
con valenza costituzionale nel nostro ordinamento
per il tramite dellart. 10 c. 1 e 2 e
dellart. 117 c. 1 Cost.
4Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
- Principio costituzionale di uguaglianza e
universalità dei diritti umani fondamentali. - Art. 10 c. 1 adattamento automatico
dellordinamento giuridico interno alle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute
(norme imperative di diritto internazionale) ?
sent. Corte Cost. n. 306/2008 indennità di
accompagnamento di cui allart. 11 legge 2.2.80,
n.11) quale prestazione assistenziale riferita al
diritto alla salute quale diritto umano
fondamentale?principio di non discriminazione su
basi di nazionalità immediatamente applicabile
nellordinamento nazionale?diritto dello
straniero regolarmente soggiornante alla
prestazione (disapplicazione dellart. 80 c. 19
l. n. 388/2000), cfr. Tribunale di Ravenna,
ordinanza 1 ottobre 2008, causa n. 140/2008)
5Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
- Principio costituzionale di uguaglianza e
universalità dei diritti umani fondamentali. - Art. 10 c. 2 (principio di riserva di legge
rafforzata) norme di diritto internazionale
pattizio sulla condizione giuridica dello
straniero entrano a far parte dellordinamento
interno per il tramite della legge di ratifica ed
esecuzione, ed hanno un grado di resistenza
maggiore rispetto alla legge ordinaria anche
successiva (art. 117 c. 1 Cost.)?sent. Corte
Cost. n. 348 e 349/2007) - Ma.
6Principio costituzionale di uguaglianza e
universalità dei diritti umani fondamentali.
- Norme di diritto internazionale pattizio,
inclusa la CEDU, vincolano lo Stato, ma non
producono effetti diretti nellordinamento
interno?in caso di contrasto tra norme interne e
norme di diritto internazionale pattizio, spetta
alla Corte Costituzionale il giudizio di
legittimità.
7Il diritto allassistenza sociale nel diritto
comunitario
- Rapporto tra diritto comunitario e diritto
interno - Efficacia diretta del diritto comunitario
- Primato del diritto comunitario sul diritto
interno
8Efficacia diretta del diritto comunitario
- Per quanto concerne
- I Regolamenti comunitari
- Le direttive comunitarie (se le norme sono
sufficientemente incondizionate, precise e chiare
da poter essere richiamate e fatte valere dai
singoli nei confronti dello Stato) - La giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea - ? obbligo di interpretazione conforme o di
disapplicazione della normativa interna
incompatibile (CGE , 19 gennaio 2010, C-555/07,
Seda Kucukdeveci c. Swedex GmbH Co. KG, Cort.
Cost., sent. 170/1984 Corte Cost., sent. n.
113/85 Corte Cost. , sent. n. 389/1989, anche
Cass. SS.UU. N. 9653/99) disapplicazione è un
obbligo anche per le autorità amministrative e
non solo giurisdizionali, incluso gli enti
locali?Sullobbligo di disapplicazione anche da
parte degli enti locali, si veda CGE, Fratelli
Costanzo spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989,
C-103/88, paragrafi 31 e 32, nella giurisprudenza
interna Tribunale di Udine, ord. 615/2010 dd.
17.11.2010 e n. 530/2010 dd. 30.06.2010
Tribunale di Gorizia, n. ord. 1.10.2010
9Il diritto comunitario e le prestazioni di
assistenza sociale
- Norma primaria
- Per quanto concerne i cittadini dellUnione
Europea, vale il divieto di ogni discriminazione
su basi di nazionalità (art. 18 Trattato sul
funzionamento dellUE- TFUE) - (perfetta parità di trattamento, negli Stati
membri, tra cittadini di un paese dellUE e
cittadini nazionali in una posizione disciplinata
dal diritto europeo (CGE, Data Delecta C -
43/95)).
10Il diritto comunitario e le prestazioni di
assistenza sociale
- La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario - Regolamento n. 1408/1971 (sostituito a partire
dal 1 maggio 2010 dal Regolamento EU n. 883/2004,
dopo lentrata in vigore dei regolamenti
applicativi n. 987 e 988/2009) coordinamento
legislazioni in materia previdenziale (parità di
trattamento, principio della totalizzazione dei
periodi contributivi e dellerogazione sulla base
della residenza, esportabilità delle prestazioni) - Regolamento n. 647/2005 inclusione nella
nozione di sicurezza sociale anche delle
prestazioni speciali a carattere non
contributivo (Allegato n. II bis) - Regolamento n. 859/2003 (ora sostituito dal
Regolamento UE n. 1231/2010 del 24 novembre 2010)
ha esteso ai lavoratori di paesi terzi che
possono dimostrare la loro provenienza da un
altro paese membro dellUE la disciplina
comunitaria di cui al Regolamento n. 1408/71 e
successive modifiche, circolare INPS n. 118
dd.1.7.2003).
11La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario. Ambito di applicazione
del regolamento n. 883/2004 ratione personae
- Cittadini di uno Stato membro, nonché familiari e
superstiti - Apolidi e rifugiati residenti in uno Stato
membro, nonché familiari e superstiti e
lavoratori di paesi terzi che possono dimostrare
la loro provenienza da un altro paese membro
dellUE, nonché loro familiari e superstiti - Cittadini di paesi terzi titolari del pds di cui
allart. 9 bis d.lgs. n. 286/98 (direttiva n.
109/2003/CE soggiornanti di lungo periodo) - Cittadini di paesi terzi che hanno
precedentemente soggiornato regolarmente in un
altro Stato membro in qualità di lavoratori o
studenti - MA NON SIC ET SIMPLICITER I CITTADINI DI PAESI
TERZI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA CHE
HANNO UNICAMENTE UN LEGAME CON LITALIA
(SITUAZIONE PURAMENTE INTERNE, cfr. CGE, Khalil,
11.10.2001, cause C-95, 98, 180/99.), cfr.
considerando n. 12 Regolamento n. 859/03 ora Reg.
1231/2010 ?erronea tesi Tribunale Trento,
ordinanza 29.10.2004 e Trib. Firenze, ord. dd.
09.08.2011 n. 2940/2011 e delibera Giunta prov.
Bolzano 27.06.2005)
12La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- DINAMICA ESPANSIVA DELLA NOZIONE DI SICUREZZA
SOCIALE - Nozione autonoma di sicurezza sociale nel
diritto comunitario ? mancata distinzione tra
prestazioni contributive e prestazioni
assistenziali ? Tra le prestazioni assistenziali
che ricadono nella sfera applicativa del
Regolamento n. 1408/71 (ora Reg. 883/04) debbono
esservi incluse anche quelle i cui criteri e
requisiti soggettivi sono fissati dalla
legislazione e non derivano da valutazione
individualizzata lasciata alla discrezionalità
degli enti locali, anche se non incluse
nellelenco di cui allallegato II bis
(giurisprudenza CGE) purchè possano essere
collocate in uno di quei settori di sicurezza
sociale previsti dallart. 3 comma 1 del
regolamento.
13La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Regolamento n. 883/04 . Settori di sicurezza
sociale di cui allart. 3 c. 1 - Prestazioni di malattia e maternità
- Prestazioni di invalidità
- Prestazioni di vecchiaia
- Prestazioni ai superstiti
- Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie
professionali - Assegni in caso di morte
- Prestazioni di disoccupazione
- Pensionamento anticipato
- Prestazioni familiari
14Regolamento n. 883/04 . Settori di sicurezza
sociale di cui allart. 3 c. 1
- Definizione di prestazioni familiari (prestazioni
in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli assegni
speciali di nascita o adozione menzionati
nellallegato I) - N.B. Lallegato I per quanto concerne lItalia
non menziona nessun assegno speciale di nascita.
15Regolamento n. 883/04 . Settori di sicurezza
sociale di cui allart. 3 c. 1
- Prestazioni speciali in denaro non contributive
previste dalla legislazione vigente - Intese a garantire un reddito minimo di
sussistenza ovvero alla protezione dei portatori
di handicap - E il cui finanziamento deriva dalla tassazione
obbligatoria e non da contributi del beneficiario - E sono elencate nellallegato X (contenuto ora
nel regolamento UE n. 988/2009) - Assegno sociale
- Assegni e indennità per mutilati e invalidi
civili - Pensioni e indennità per sordomuti
- Pensioni e indennità per ciechi
- Integrazione pensioni al minimo
- Integrazione assegno di invalidità
- Maggiorazione sociale
16La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Art. 45 TFUE principio di non discriminazione
su basi di nazionalità fra i lavoratori degli
Stati membri per quanto riguarda limpiego, la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro (per
i lavoratori autonomi libertà di stabilimento,
art. 49 TFUE) - Regolamento n. 1612/68/CEE (ora Regolamento (UE)
n. 492/2011) ha attuato tale principio con
riferimento anche ai vantaggi sociali (art. 7 c.
2). Nozione di vantaggio sociale ha un autonomo
significato comunitario ? estende alle
prestazioni di assistenza sociale atte a
facilitare la mobilità dei cittadini comunitari
allinterno dello spazio comune europeo
(casistica CGE diritto alla riduzione tariffe
ferroviarie per le famiglie numerose, assegno di
natalità) - - Principio di parità di trattamento in materia
di accesso allalloggio (incluso laccesso alla
proprietà) (art. 9 Regolamento n. 492/2011)
(CGE, Commissione c. Grecia, 30.05.1989 n. 305/87)
17La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Con lintroduzione della cittadinanza dellUnione
europea, il principio di parità di trattamento in
materia di prestazioni sociali di cui al
Regolamento n. 1612/68 trova applicazione nei
confronti dei cittadini dellUE che esercitano il
diritto alla libertà di circolazione,
indipendentemente dallo status di lavoratori,
fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal Trattato e dalle disposizioni
adottate in applicazione ad esso (Grzelczyk,
20.09.2001)
18La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Direttiva n. 2004/38/CE diritto alla libera
circolazione dei cittadini dellUnione e dei loro
familiari - Art. 24 parità di trattamento in materia di
assistenza sociale - Deroghe
- Per i primi tre mesi di soggiorno e per i periodi
più lunghi in cui il lavoratore rimane nel
territorio del paese membro per cercarvi un
lavoro (CGE, Antonissen, Collins). N.B. Deroga
NON valida in relazione ad una prestazione
finanziaria destinata a facilitare laccesso
alloccupazione sul mercato del lavoro di uno
Stato membro, qualora possa essere dimostrata
lesistenza di un nesso reale tra la persona ed
il mercato del lavoro (iscrizione liste
collocamento) (CGE, Collins, Ioannidis (2005))
rif. Normativa nazionale art. 13 c. 3 d.lgs. n.
30/2007 - - Concernente la formazione professionale, le
borse di studio e i prestiti per gli studenti che
non siano lavoratori autonomi o subordinati
ovvero familiari di essi.
19La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Gli studenti comunitari allora possono essere sic
et simpliciter esclusi legittimamente da
prestazioni assistenziali ? - No se tali prestazioni non sono strettamente
qualificabili quali aiuti al mantenimento agli
studi nel senso indicato dallart. 24 c. 2 della
direttiva (borse di studio, prestiti per
studenti?per le altre prestazioni vali il
principio di non discriminazione
(Grzelczyk,C-184/99) - No se sono stati precedentemente occupati,
ovvero uno dei genitori o dei tutori legali ha
percepito dei redditi nel paese, ovvero possono
dimostrare un certo grado di integrazione nel
paese (se ha già soggiornato nel paese da un
certo periodo di tempo, sentenza CGE Bidar
termine di tre anni)
20La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Interpretazione sistemica del principio di parità
di trattamento in materia di assistenza sociale
(Art. 24) con il diritto al mantenimento del
soggiorno vincolato al criterio dellassenza
dellonere eccessivo per il sistema di assistenza
sociale dello Stato ospitante (Art. 14 direttiva
n. 2004/38).
21La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Giurisprudenza della CGE
- Se un cittadino dellEU o un familiare possiede
un titolo di soggiorno ha diritto alle
prestazioni di assistenza sociale in regime di
parità con i lavoratori nazionali - (Martinez Sala, 1996 Trojani, 2002 fino a
quanto il soggetto soggiorni legalmente, egli ha
diritto alla parità di trattamento, salvo poi
decidere se procedere o meno alla revoca del
titolo di soggiorno e allallontanamento) - Se il cittadino dellUE conserva la qualifica di
lavoratore subordinato o autonomo (art. 7
direttiva e d.lgs. n. 30/2007) ovvero ha
acquisito il diritto di soggiorno permanente - Se il familiare del cittadino dellUE mantiene il
diritto di soggiorno (art. 14 direttiva art.
11-12 d.lgs. n. 30/2007) Casi Baumbast C-413/99,
Texeira v. UK, 23.02.2010, C- 480/08 e Ibrahim v.
UK, C- 310/08, 23.02.2010, relativi allautonomo
diritto al soggiorno del genitore del minore
titolare del diritto di istruzione)
dallautonomo diritto di soggiorno del genitore
extracee di minore a carico con cittadinanza
dellUnione discende il diritto alla parità di
trattamento in materia di assistenza sociale
(causa Zambrano c. Belgio, C- 34/09) sentenza
08.3.2011 - Esclusione di una lettura restrittiva delle
norme, che legherebbe strettamente il diritto al
soggiorno alla permanenza delle condizioni per
la sua acquisizione criterio dellonere
irragionevole o eccessivo richiama ad un
principio di proporzionalità.
22La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Valutazione del principio di proporzionalità
(considerando 16 direttiva n. 2004/38) - Ricorso sistematico al sistema dellassistenza
sociale (esclusione di ogni automatismo) - Esclusione del carattere eccessivo del ricorso
allassistenza sociale quando linteressato vi
fa richiesta per superare difficoltà dordine
temporaneo (sentenza Grzelczyk gli Stati membri
sono chiamati a dare prova di una certa
solidarietà finanziaria con i cittadini degli
altri Stati membri) - Necessità di valutare la durata del soggiorno
legale precedente dellinteressato nel paese di
accoglienza, il suo grado di integrazione nella
società di accoglienza e di origine, la sua
situazione personale (età, stato di salute,
situazione familiare e sociale, ad es. se la
situazione di difficoltà è dovuta a avversità
indipendenti dalla volontà dellinteressato (es.
stato di salute, incidenti e infortuni, divorzi e
separazioni, )?Corte di Appello di Milano, n.
396-397/2010 dd. 10.12.2010) - Bilanciamento rispetto allammontare dellaiuto
assistenziale richiesto
23La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Principio di parità di trattamento e di non
discriminazione per motivi di nazionalità (art.
18 TFUE) - Divieto di discriminazioni dirette
- Divieto di discriminazioni indirette o
dissimulate.
24La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Concetto di discriminazione indiretta
- Quando una disposizione, un criterio, una prassi
apparentemente neutri possono mettere le persone
di diversa nazionalità protette dalle norme del
diritto europeo in una posizione di particolare e
sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini
nazionali. - Cioè discriminazioni fondate su altri criteri
diversi dalla nazionalità, ma che comunque
permangono al medesimo risultato (sentenza
Scholz) - Fonte giurisprudenza della CGE, direttive
europee anti-discriminazione (n. 2000/43 e
2000/78), 6 considerando al Regolamento n.
492/2011 parità di trattamento deve essere
considerata di diritto e di fatto).
25La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Criterio della residenza fondante una
discriminazione indiretta - In quanto può essere più facilmente soddisfatto
dai cittadini piuttosto che dai lavoratori
migranti e dunque privilegiare in misura
sproporzionata i primi a danno dei secondi
(Meints, Meussen, Commissione c. Lussemburgo,
Commissione c. Italia 2003)
26La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Esempi di discriminazioni indirette fondate sulla
residenza nella giurisprudenza della CGE - Commissione c. Lussemburgo (20.06.2002) accesso
al reddito minimo garantito subordinato al
requisito della residenza quinquennale nel paese,
in precedenza su questione analoga, Commissione
c. Belgio (10.11.1992) - Commissione c. Lussemburgo (10.03.1993) assegno
di natalità subordinato al requisito di residenza
durante lanno precedente alla nascita - OFlyinn indennità funerarie in relazione al
luogo di inumazione o di cremazione - Commissione c. Belgio (12.09.1996) indennità
per lavoratori in cerca di prima occupazione che
hanno terminato gli studi in un istituto
secondario riconosciuto o sovvenzionato dallo
Stato - Commissione c. Belgio (7.10.2004) indennità di
carriera per i lavoratori in congedo parentale
subordinata al domicilio o residenza in Belgio
(discriminazione indiretta a danno dei lavoratori
comunitari frontalieri)
27Il welfare regionale del FVG e la discriminazione
indiretta fondata sullanzianità di residenza
- Abbattimento rette servizi per la prima
infanzia 1 anno in regione (l.r.20/2005 modif.
da l.r. 18/2009) - Assegni allo studio per liscrizione scuole
private parificate 5 anni in Italia, 1 anno in
regione (l. r. 6/2006 modif. l.r. 18/2009) - Contributi in materia di edilizia convenzionata,
agevolata e sostegno alle locazioni (mutui prima
casa, fondo accesso locazioni l. 431/98) dieci
anni in Italia - Fondo povertà 3 anni in regione (l.r. 9/2008)
- Assegnazione alloggi ATER dieci anni in Italia,
di cui 5 in regione (l.r. 16/2008) - Assegno di natalità dieci anni in Italia, di cui
5 in regione - Benefici carta famiglia otto anni in Italia, di
cui 1 in regione (l.r. 12/2009) - Accesso sistema integrato servizi sociali 3 anni
in regione (l.r. 24/2009) (cancellato dalla
sentenza Corte Costituzionale n. 40/2011).. - ma anche
28La discriminazione indiretta fondata
sullanzianità di residenza
- .. Regolamento del Comune di Ciampino sugli
asili nido comunali (delibera n. 101 dd.
07.06.2010)Meccanismo premiale per i lungo
residenti nel Comune per la formazione delle
graduatorie di accesso, cfr. punto 1. 7 "se
almeno uno dei genitori è residente nel Comune di
Ciampino 1 punto per ogni anno di residenza
calcolato con riferimento al genitore residente
da più tempo". - (parere negativo UNAR dd. 03.11.2010).
29La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Giudizio sullesistenza di una discriminazione
indiretta fondato su tre livelli - Comparabilità delle fattispecie
- La constatazione di uno svantaggio
- La negazione dellesistenza di una legittima
causa di giustificazione della disparità di
trattamento.
30La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- 1) giudizio di comparabilità
- E discriminatorio il trattamento diseguale che
si applica a situazione analoghe o comparabili - 2) Constatazione dello svantaggio
- Rilevanza dei dati statistici
- Allué Coonan durata dei contratti lettori
universitari di lingua stranieri. Discriminazione
indiretta perché in base ai dati statistici
soltanto il 25 dei lettori ha la cittadinanza
italiana - Tuttavia.
31La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- .Il ricorrente deve provare lo svantaggio?
- .e tale onere deve essere soddisfatto attraverso
dati statistici? - La risposta è NO!
- Sono indirettamente discriminatorie le
condizioni poste dallordinamento nazionale le
quali, benchè indistintamente applicabili a
tutti, a prescindere dalla nazionalità,
riguardano - Essenzialmente o in gran parte i lavoratori
migranti ovvero - Per la loro stessa natura, possono essere
soddisfatte più agevolmente dai lavoratori
nazionali che dai lavoratori migranti ovvero - Rischiano di essere sfavorevoli in modo
particolare ai lavoratori migranti. - Dunque non è necessario accertare che la
disposizioni di cui trattasi si applichi in
concreto ad una percentuale notevolmente più
elevata di lavoratori migranti. Basta rilevare
che detta disposizione è in grado di produrre un
effetto del genere (OFlynn) - NON VI E DUNQUE PER LE DISCRIMINAZIONI SU BASE
DI NAZIONALITA UNO STRETTO ONERE PROBATORIO
32La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Terzo livello di giudizio lassenza di una causa
giustificatrice legittima - Per essere legittima ed oggettiva la causa
giustificatrice deve - essere indipendente dalla cittadinanza (Schöning)
- Perseguire un interesse generale
- Essere proporzionale al sacrificio imposto in
termini di disparità di trattamento (criterio di
idoneità e necessità rispetto allobiettivo
perseguito e di assenza di valide alternative)
33La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Considerazioni di bilancio non possono costituire
di per sé obiettivi di politica sociale e dunque
giustificare una discriminazione altrimenti norme
e principi fondamentali dellUnione europea
verrebbero condizionati dalla situazione delle
finanze degli Stati membri (Helga Kutz-Bauer,
Hill, Teuling).
34La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario. Casi di giurisprudenza
in Italia
- Tribunale di Udine, ordinanza 30.06.2010 n.
530/2010 - Lente locale deve disapplicare la normativa
regionale che impone un requisito di anzianità di
residenza ai fini dellaccesso ad un assegno di
natalità in quanto incompatibile con il diritto
dellUE - Tribunale di Udine, ordinanza 17.11.2010 n.
615/2010 - Lente locale deve disapplicare la normativa
regionale che impone un requisito di anzianità di
residenza ai fini dellaccesso al fondo locazioni
in quanto incompatibile con il diritto dellUE - Tribunale di Bolzano, ordinanza n. 666/2010 dd.
24.11.2010 - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
europea della normativa della Prov. autonoma di
Bolzano che nel ripartire il finanziamento per l
accesso alle locazioni, suddivide i fondi a
seconda della nazionalità comunitaria o meno dei
richiedenti e, per quanto concerne il primo
gruppo, sulla base dei criteri della consistenza
dei tre gruppi etnici autoctoni e del fabbisogno
abitativo. - Richiesta di parere alla CGE se tale normativa
viola il principio di non-discriminazione di cui
al diritto UE ed il principio di parità di
trattamento nellaccesso allalloggio e
allassistenza sociale a favore dei cittadini di
paesi terzi lungo soggiornanti (conclusioni
dellAvvocato generale della Corte dd.
03.12.2011, causa C-571/10).
35La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario. Casi di giurisprudenza
in Italia
- Tribunale di Gorizia, ordinanze n. 271/2011 dd.
30.06.2011 e n. 212/2011 dd. 26.05.2011 Viola la
parità di trattamento in materia di accesso alle
prestazioni di assistenza sociale prevista
dallart. 11 della direttiva n. 109/2003, la
normativa regionale che impone un requisito di
anzianità di residenza ai fini dellaccesso al
fondo locazioni e allassegno di natalità. - Tribunale di Trieste, ordinanza n. 479 dd.
05.08.2011,Viola la parità di trattamento in
materia di accesso alle prestazioni di assistenza
sociale prevista dallart. 11 della direttiva n.
109/2003, la normativa regionale che impone un
requisito di anzianità di residenza ai fini
dellaccesso al fondo locazioni
36La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Norme e principi fondamentali dellUnione
europea - Non discriminazione quale diritto fondamentale
dellUE (art. 21 Carta dei diritti fondamentali
dellUE)
37La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
- Effetto orizzontale del principio di non
discriminazione per motivi di nazionalità,
quindi non solo nei rapporti tra individui e/o
società da un lato e istituzioni statuali
dallaltro, ma anche nei rapporti tra privati - (Art. 18 TFUE, Art. 45 TFUE, Art. 49 TFUE)?norme
formulate in termini generali e dunque non
rivolte in modo particolare agli Stati
membri?norme imperative attributive di diritti
ai singoli ed enuncianti libertà fondamentali,
ora riconosciute dalla Carta europea dei diritti
fondamentali. - (CGUE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa
di Risparmio di Bolzano)
38La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario Effetto orizzontale
del principio di non discriminazione per
motivi di nazionalità
- Caso di studio
- Fondazione filantropica privata (ex IPAB) che
eroga borse di studio e prestazioni sociali a
sostegno della famiglia unicamente a cittadini
italiani sulla base di unattribuzione
testamentaria. - Bilanciamento valori costituzionali
- Da un lato principio di uguaglianza e pari
dignità sociale delle persone (artt. 2 e 3
Cost.) - Dallaltro libertà ed autonomia contrattuale
(art. 41 Cost.) - Artt. 1343 e 1418 c.c. contratto nullo quando
contrario a norme imperative, allordine pubblico
e al buon costume. Il principio di uguaglianza è
norma imperativa e di ordine pubblico. - Riferimenti giurisprudenziali
- Corte Cassazione, II, 15 aprile 2009, n. 8941.
- TAR Campania, sentenza n. 4978/2011 dd.
26.10.2011 - Fino a che punto può valere il principio di
non-discriminazione nellambito della prestazioni
offerte in regime di gratuità ? - Tesi della giustificabilità della distinzione o
restrizione operata nella sfera dei beneficiari
quando il donante abbia un apprezzabile interesse
economico o morale ad operare la distinzione o
restrizione in stretta correlazione o dipendenza
dalla propria natura costitutiva o dellazione
che intenda premiare (Maffeis, offerta al
pubblico e divieto di discriminazione, giuffrè
2007)
39La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario Effetto orizzontale
del principio di non discriminazione per
motivi di nazionalità
- Tariffe differenziate a seconda della nazionalità
nelle polizze assicurative RCA auto
(penalizzazione di cittadini UE appartenenti a
determinate nazionalità primis romeni) - Violazione dellart. 18 del TFUE dellart. 21 c.
2 CDFUE in quanto norme applicabili anche ai
rapporti tra privati (limite di diritto europeo
al principio di autonomia delliniziativa
economica privata
40Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi
- Parità di trattamento in materia di accesso alle
prestazioni di assistenza sociale tra cittadini
nazionali e cittadini stranieri titolari del
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti
(direttiva n. 109/2003, art. 11 c. 1 lett. f,
attuata in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, artt.
9 e 9 bis d.lgs. n.286/98)
41Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi
- Ambiguo recepimento in Italia clausola
generalizzata di esenzione in caso di previsione
normativa difforme (comma 12 lett. c) art. 9
d.lgs. n. 286/98) - Criterio interpretativo la norma interna di
recepimento o che comunque si situi nellambito
del diritto comunitario deve essere interpretata
in maniera conforme alla norma comunitaria.
Quando linterpretazione conforme non sia
possibile per una radicale difformità della norma
interna rispetto a quella comunitaria, la prima
deve essere disapplicata a vantaggio della
seconda.
42Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/permesso di
soggiorno CE per lungo soggiornanti
- Giurisprudenza
- Ordinanza Tribunale di Gorizia, n. 351/10 dd.
01.10.2010 - Ordinanza Tribunale di Padova, dd. 05.12.2011
- Ordinanza del Tribunale di Monza dd. 10.06.2011
- Art. 9 d.lgs. N. 286/98 deve essere interpretato
in maniera conforme al principio di parità di
trattamento di cui alla direttiva n. 109/2003
(diritto allassegno INPS per i nuclei familiari
numerosi ex art. 65 L. 448/98 spettante anche al
titolare di permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti) - Ordinanza tribunale di Bolzano n. 379 dd. 11
giugno 2009 norma di cui allart. 11 direttiva
n. 109/2003 avente contenuto immediatamente
precettivo suscettibile di creare effetti diretti
nellordinamento italiano
43Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/permesso di
soggiorno CE per lungo soggiornanti
- Esempi di incompatibilità tra il principio
comunitario di parità di trattamento a favore dei
soggiornanti di lungo periodo e la legislazione
interna italiana - Art. 65 L. 448/98 (assegno INPS ai nuclei
familiari numerosi con almeno tre figli minori)
(clausola di cittadinanza, italiano o di un paese
membro dellUE) discriminazione diretta - Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge
n. 133/2008 (c. 32) (carta acquisti riservata
agli anziani over 65 e bambini under 3
clausola di cittadinanza italiana )
discriminazione diretta - Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (carta
bambini rimborso delle spese per pannolini e
latte artificiale)- clausola di cittadinanza
italiana) discriminazione diretta - Art. 11 comma 13 della legge n. 133/2008, che
ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge n. 112/2008, modificativo dellart.
11 della legge n. 431/98 prevede ora per i soli
cittadini stranieri (extraUE) l'accesso al
Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni
in locazione vincolato al requisito del possesso
del certificato storico di residenza da almeno
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima regione -
discriminazione diretta - Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con
legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di
residenza decennale in Italia ai fini
dellaccesso allassegno sociale a partire dal 1
gennaio 2009) discriminazione indiretta o
dissimulata fondata sulla residenza
44Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/Rifugiati e
titolari della protezione sussidiaria
- Art. 28 direttiva n. 2004/83 dd. 29 aprile 2004
parità di trattamento con i cittadini nazionali
con la finalità di scongiurare il disagio sociale
(considerando n. 33)- recepimento art. 27 d.lgs.
n. 251/07 - Giurisprudenza Tribunale di Milano, ordinanza 31
gennaio 2008 (indennità di accompagnamento).
45Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/rifugiati e
titolari della protezione sussidiaria
- Esempi di incompatibilità tra il principio
comunitario di parità di trattamento a favore dei
rifugiati e dei titolari di protezione
sussidiaria e la legislazione interna italiana - Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge
n. 133/2008 (c. 32) (carta acquisti riservata
agli anziani over 65 e bambini under 3
clausola di cittadinanza italiana )
discriminazione diretta - Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (carta
bambini rimborso delle spese per pannolini e
latte artificiale)- clausola di cittadinanza
italiana) discriminazione diretta - Art. 11 comma 13 della legge n. 133/2008, che
ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge n. 112/2008, modificativo dellart.
11 della legge n. 431/98 prevede ora per i soli
cittadini stranieri (extraUE) l'accesso al
Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni
in locazione vincolato al requisito del possesso
del certificato storico di residenza da almeno
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima regione -
discriminazione diretta - Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con
legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di
residenza decennale in Italia ai fini
dellaccesso allassegno sociale a partire dal 1
gennaio 2009) discriminazione indiretta o
dissimulata fondata sulla residenza - N.B. Assegno INPS nuclei numerosicircolare n. 9
del 22 gennaio 2010 estende tale beneficio anche
ai rifugiati e titolari di protezione
sussidiaria.
46Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Accordi di Associazione euromediterranei tra
Comunità Europea e alcuni Stati terzi - Clausola di parità di trattamento e di non
discriminazione in materia di sicurezza sociale
negli Accordi con Repubblica di Tunisia, Regno
del Marocco e Algeria
47Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Es. Art. 68 Accordo euromediterraneo con
lAlgeria - 1....i lavoratori di cittadinanza algerina e i
loro familiari conviventi godono, in materia di
sicurezza sociale, di un regime caratterizzato
dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla
cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati
membri nei quali essi sono occupati. - 2. Il termine "sicurezza sociale" include i
settori della sicurezza sociale che concernono le
prestazioni relative alla malattia e alla
maternità, all'invalidità, le prestazioni di
vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi
agli infortuni sul lavoro, alle malattie
professionali, al decesso, le prestazioni
relative alla disoccupazione e quelle familiari". - Il successivo art. 69 specifica quali
destinatari della previsione sulla parità di
trattamento "i cittadini delle parti contraenti
residenti o legalmente impiegati nel territorio
dei rispettivi paesi ospiti", fissando dunque
l'unico requisito della residenza o dell'attività
lavorativa legale svolta nel territorio della
parte contraente .
48Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Art. 3-1 della Decisione n. 3/80 del Consiglio
dassociazione dellAccordo di associazione
CEE-Turchia del 1963 - parità di trattamento in materia di sicurezza
sociale a favore dei lavoratori turchi
soggiornanti nellUnione europea e dei loro
familiari, a prescindere dalla loro nazionalità. - - La nozione di lavoratore deve essere
interpretata con riferimento allart. 1 lett. a )
del Regolamento n. 1408/71 (persona assicurata,
sia pure per un solo rischio, in forza di
unassicurazione obbligatoria o facoltativa
presso un regime previdenziale generale o
speciale e indipendentemente dallesistenza di un
rapporto di lavoro) (CGUE, Sürül c. Germania, 4
maggio 1999)
49Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Il principio di parità di trattamento deve essere
interpretato alla stessa stregua di quanto
previsto per i cittadini UE nellambito
dellinterpretazione offerta dalla CGE divieto
di discriminazioni non solo dirette, ma anche
indirette (CGE, Ozturk c. Austria, sentenza
28.04.2004, causa C-373/02).
50Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Interpretazione del concetto di sicurezza
sociale - Trattandosi di una di una norma di diritto
comunitario, il concetto deve essere interpretato
alla luce degli autonomi criteri interpretativi
sviluppati dalla giurisprudenza della CGE. - ? nozione di sicurezza sociale intesa allo
stesso modo dellidentica nozione contenuta nel
Regolamento Ce n. 1408/71 (ora Reg. n. 883/2004)
dunque - Non sono prestazioni contributive, ma anche
assistenziali, di tipo familiare, ovvero
destinate dalla tutela specifica delle persone
con disabilità, comprese nellallegato X, ma
anche quelle che, pur non essendo incluse
nellallegato, corrispondono a diritti
soggettivi in quanto previste dalla legislazione
che ne disciplina i criteri ed i requisiti
soggettivi ed oggettivi, purchè siano riferibili
alle categorie di prestazioni di sicurezza
sociale di cui allart. 3 c. 1 del Regolamento n.
883/04 (dinamica espansiva della nozione di
sicurezza sociale) - (Kziber, Yousfi, Hallouzi-Choho, Krid, Henia
Babahenini, )
51Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Destinatari e beneficiari della norma sono i
lavoratori legalmente residenti e i loro
familiari (indipendentemente dalla loro
cittadinanza). Dunque lo status di lavoratore è
necessario. Per esso si intende non solo il
lavoratore salariato attivo, ma anche colui che
attualmente non è attivo, ma lo è stato in
passato (disoccupato, pensionato, in malattia, o
vittima di un incidente sul lavoro) (Mamate El
Youssfi c. Belgio)
52Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Immediata e diretta applicabilità
nellordinamento interno degli Accordi
euromediterranei, così come interpretati dalla
giurisprudenza in quanto norme di diritto
comunitario (primato del diritto comunitario sul
diritto interno e conseguente disapplicazione
delle norme interne ad esso configgenti)? - Casi di giurisprudenza favorevole in Italia
- Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009,
Ahmed CHAWQUI c. INPS (assegno di invalidità) - Tribunale di Verona, ordinanza 14 gennaio 2010,
n. 745/09 (indennità speciale per i ciechi) - Corte di Appello di Torino, sentenza n. 1273/2007
dd. 14.11.2007 (indennità di accompagnamento) - Tribunale di Tivoli, ordinanza dd. 15.11.2011
(assegno di maternità comunale) - Tribunale di Perugia, sentenza n. 825/2011 dd.
28.10.2011 (pensione di invalidità)
53Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Casi di giurisprudenza sfavorevole
- Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 24278 dd.
29.09.2008 (assegno famiglie numerose art. 65 l.
448/98) erronea interpretazione della nozione di
sicurezza sociale secondo le categorie
dellordinamento interno italiano e non secondo
lautonoma definizione del diritto comunitario - ma revirement
- Cassazione, sentenza n. 17966/20911 dd.01.09.2011
(pensione di invalidità) corretta applicazione
della giurisprudenza CGE non sovrapposizione
tra concetto comunitario di sicurezza sociale e
concetto nazionale di previdenza sociale
54Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Esempi di incompatibilità tra il principio di
parità di trattamento in materia di sicurezza
sociale a favore dei destinatari delle norme di
cui agli accordi euromediterranei e la
legislazione interna italiana - Art. 80 c. 19 L. n. 388/2000 (carta di soggiorno
o permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti
come requisito di accesso allassegno sociale e
alle prestazioni di assistenza sociale che
costituiscono diritti soggettivi ai sensi della
legislazione vigente) - Art. 41 d.lgs. n. 286/98 (accesso alle
prestazioni di assistenza sociale vincolato al
possesso di un permesso di soggiorno della durata
di almeno un anno) qualora tali prestazioni non
abbiano una caratteristica generale, ma possano
ricollegarsi ad una delle categorie della
sicurezza sociale elencate nellart. 4.1 del
Regolamento n. 1408/71 (ad es. prestazioni
familiari) - Art. 74 d.lgs. 151/2001 (assegno di maternità di
base per ogni figlio nato in nuclei familiari in
condizioni di disagio economico) (accesso per
le donne extracomunitarie riservato alle titolari
di permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti) - Art. 65 L. 448/98 (assegno INPS ai nuclei
familiari numerosi con almeno tre figli minori)
(clausola di cittadinanza, italiano o di un paese
membro dellUE) discriminazione diretta - Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge
n. 133/2008 (c. 32) (carta acquisti riservata
agli anziani over 65 e bambini under 3
clausola di cittadinanza italiana )
discriminazione diretta - Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (carta
bambini rimborso delle spese per pannolini e
latte artificiale)- clausola di cittadinanza
italiana) discriminazione diretta - Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con
legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di
residenza decennale in Italia ai fini
dellaccesso allassegno sociale a partire dal 1
gennaio 2009) discriminazione indiretta o
dissimulata fondata sulla residenza
55Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- La clausola di parità di trattamento prescinde
dalla natura del titolo di soggiorno e dal
diverso consolidamento del soggiorno del
lavoratore straniero o del suo familiare nel
Paese membro? - Non sono ammesse distinzioni tra lavoratori
regolarmente residenti con titoli di soggiorno
temporanei e lavoratori con titoli di soggiorno
di lunga durata o permanenti - (CGE, 4 maggio 1999, Sürül c. Germania, C-262/96)
56Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
- Art. 9 della Decisione n. 1/80 del Consiglio
dassociazione dellAccordo di associazione
CEE-Turchia del 1963 - Parità di trattamento in materia di accesso
allistruzione, al tirocinio, alla formazione
professionale e ai vantaggi stabiliti in materia
dalla legislazione nazionale per i figli di
lavoratori turchi regolarmente residenti con i
loro genitori - clausola di residenza interpretata dalla CGUE
come non impeditiva allerogazione di un aiuto
finanziario per gli studi universitari compiuti
allestero dal figlio di un lavoratore turco
residente in Germania, quando il primo già
risiedeva assieme al genitore prima di aver
iniziato linsegnamento superiore, nel momento in
cui tale aiuto può essere concesso in una
situazione analoga allo studente nazionale (Gürol
c. Germania, sentenza 7 luglio 2005, C-374/03).
57Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi
- Il principio di parità di trattamento contenuto
negli strumenti di diritto europeo riferiti a
cittadini di Paesi terzi non membri UE deve
essere interpretato allo stesso modo dellanalogo
principio previsto per i cittadini dellUE,
incluso dunque il divieto di discriminazioni
indirette ? - Giurisprudenza CGE dipende in particolare dallo
scopo perseguito da ciascuna di tale disposizioni
nel suo ambito specifico (ad es. sentenza B.
Pokrzeptowicz-Meyer c. Germania, 29 gennaio 2002,
causa C-162/00, paragrafo 33).quindi. - considerando n. 4 alla direttiva europea n.
109/2003 (lungo soggiornanti), si legge che
finalità della direttiva medesima è
lintegrazione dei cittadini di Paesi terzi
stabilitisi a titolo duraturo, la quale
costituisce un elemento cardine per la promozione
della coesione economica e sociale e dunque un
obiettivo fondamentale dellUnione europea
medesima. - NON VI SONO RAGIONI PER SOSTENERE CHE
NELLINTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA DI
TRATTAMENTO CONTENUTO NELLA DIRETTIVA N. 109/2003
NON SI DEBBA INCLUDERE I DIVIETI DI
DISCRIMINAZIONI INDIRETTE O DISSIMULATE FONDATE
AD ES. SULLANZIANITA DI RESIDENZA.
58Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
- Alcune norme di diritto internazionale
riguardante la protezione sociale si reggono su
un principio di universalità, facendo parte del
sistema internazionale dei diritti umani - Convenzione ONU di New York sui diritti del
fanciullo (artt. 26 e 27 in combinato disposto
con lart. 2 divieto di discriminazione dei
fanciulli in relazione ad uno status dei
genitori) - Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità (sottoscritta dallItalia il 30 marzo
2007 e ratificata con legge 3.3.09) diritto alla
protezione delle persone con disabilità da
qualsiasi discriminazione qualunque ne sia il
fondamento (art. 5), anche in relazione al
diritto a raggiungere adeguati livelli di vita e
di protezione sociale (art. 28).?
59Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio/ principio di
universalità-Convenzione ONU sui diritti persone
con disabilità
- Corte Costituzionale, ordinanza n. 285 dd.
2.11.2009 e ordinanza n. 329 dd. 16.12.2011
l'indennità di frequenza, di cui alla legge n.
289/90, va erogata a tutti i minori stranieri
invalidi regolarmente soggiornanti e non solo a
quelli titolari di carta di soggiorno. - Principio le prestazioni assistenziali che
presuppongono gravi infermità mirano a
realizzare il diritto alla salute quale diritto
umano fondamentale. Tale principio di parità di
trattamento ha una valenza ulteriore
nell'ordinamento italiano dopo l'entrata in
vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, siglata a
New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la
legge 3 marzo 2009, n. 18. La Convenzione infatti
afferma il principio dell'universalità dei
diritti spettanti a tutte le persone con
disabilità, senza discriminazioni, qualunque ne
sia il loro fondamento (art. 5), con particolare
riferimento ed attenzione verso i minori con
disabilità (art. 7). - ? quando venga previsto un intervento o una
misura a favore delle persone disabili, volte a
realizzare gli obiettivi della Convenzione,
questo non potrà avere un carattere
discriminatorio allinterno della popolazione
disabile. - ? lindennità di frequenza è un beneficio sociale
che coinvolge beni e valori di primario risalto
nel quadro dei diritti fondamentali della
persona dalla tutela dellinfanzia e della
salute, alla salvaguardia delle condizioni
accettabili di vita, non solo economiche, per il
contesto familiare in cui il minore disabile si
trova inserito, alle esigenze di agevolare la
futura inclusione sociale e lavorativa del
minore disabile. - Giurisprudenza di merito Corte di Appello di
Torino, sentenza 27 novembre 2009 Tribunale di
Montepulciano, sentenza 17 febbraio 2011 (contro
Corte di Appello di Firenze 27.01.2009 )
60Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
- Una disparità di trattamento in relazione ad una
categoria protetta dal diritto internazionale
costituisce una discriminazione illegittima e
vietata se non è sorretta da una giustificazione
obiettiva e ragionevole. La disparità di
trattamento ha una giustificazione obiettiva e
ragionevole quando persegue uno scopo
legittimo ed è proporzionata e dunque
strettamente necessaria rispetto allo scopo
perseguito. (interpretazione clausola generale di
non discriminazione di cui allart. 26 Patto
internazionale sui diritti civili e politici di
cui allart. 2 c. 2 Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali General
Comment n. 20 allart. 2.2. del Comitato ONU per
i diritti economici, sociali e culturali, 25
maggio 2009 Raccomandazione n. 30 CERD di cui
allart. 14 della CEDU giurisprudenza della
Corte di Strasburgo) - Dunque il principio di non discriminazione
costituirebbe una norma di diritto internazionale
generalmente riconosciuta o norma di diritto
consuetudinario o principio comune alle nazioni
civili (norma di jus cogens)
61Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
- General Comment n. 20 allart. 2.2. del Comitato
ONU per i diritti economici, sociali e culturali,
25 maggio 2009 considerazioni di bilancio e di
risparmio sulla spesa pubblica non costituiscono
una obiettiva e ragionevole giustificazione di
disparità di trattamento basate su uno dei
criteri previsti dalla Convenzione, a meno che
ogni sforzo sia stato compiuto, in via
prioritaria, per usare tutte le risorse a
disposizione dello Stato contraente al fine di
affrontare ed eliminare la discriminazione (punto
13).
62Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
- Parità di trattamento e divieto di
discriminazione in materia di prestazioni di
assistenza sociale nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dellUomo - Art. 14 (divieto di discriminazione nel quadro
dei diritti riconosciuti dalla Convenzione) in
combinato disposto con lart. 1 del Protocollo n.
1 alla Convenzione riguardante la tutela dei
diritti patrimoniali.
63Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio/giurisprudenza CEDU
- In mancanza di una giustificazione obiettiva e
ragionevole una prestazione sociale, anche di
tipo non contributivo, non può essere riservata
unicamente ai cittadini nazionali, discriminando
quelli stranieri. Sebbene venga lasciato agli
Stati contraenti un certo margine di
discrezionalità nel valutare lesistenza di
situazioni di fatto differenti che possano
giustificare una disparità di trattamento, in una
società democratica, solo considerazioni assai
fondate e pregnanti possono far ritenere conformi
alla CEDU differenze di trattamento
esclusivamente fondate sulla nazionalità. - Si vedano le sentenze CEDU, Gaygusuz c. Austria,
sent. 16 settembre 1996 relativa ad un assegno di
urgenza versato ai disoccupati che hanno cessato
lindennizzo ordinario, e finanziato dai fondi
pubblici Petrovic c. Austria, sent. 27 marzo
1998, relativa allassegno per congedo parentale
di cui alla normativa austriaca anteriore al
1989 Wessels-Bergevoet c. Olanda, sent. 4 giugno
2002 relativa al diritto ad una pensione di
vecchiaia in favore delle donne coniugate Willis
c. Regno Unito, sent. 11 giugno 2002,relativa ad
una prestazione forfetaria per vedove e un
assegno alle madri vedove versato per il periodo
di custodia dei figli Azinas c. Cipro, sent. 20
giugno 2002,relativa agli effetti di una misura
sanzionatoria comportante la decadenza dal
diritto alle pensione di vecchiaia e/o altre
prestazioni previdenziali Koua Poirrez c.
Francia, sent. 30 settembre 2003, relativa
allassegno per i minorati adulti. - ?
64Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio/giurisprudenza CEDU
- In linea di principio, differenze tra cittadini
nazionali e stranieri nella fruizione di
prestazioni di assistenza sociale non devono
essere previste e ogni disparità di trattamento
è, fino a prova contraria, illegittima.
Considerazioni molto fondate e pregnanti fondate
sul conseguimento di un fine legittimo di
pubblica utilità e sulla proporzionalità tra fini
conseguiti e mezzi impiegati sono indispensabili
per legittimare una disparità di trattamento
basata sulla nazionalità. - Non costituisce una giustificazione obiettiva e
ragionevole lasserita necessità di equilibrare
le spese di welfare con le risorse disponibili,
restringendo conseguentemente la platea dei
destinatari in ragione della cittadinanza (Koua
Poirrez), o lasserzione di una speciale
responsabilità dello Stato nei confronti dei
propri cittadini che implicherebbe un principio
di preferenzialità ( in Gaygusuz ).
65Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio / criterio
dellobiettività e ragionevolezza di una
disparità di trattamento
- Riguardo ad un paniere di diritti umani
fondamentali e di prestazioni assistenziali
essenziali e urgenti, la regolarità del soggiorno
dello straniero non è certo un criterio obiettivo
e ragionevole di distinzione ? estensione della
fruizione di tali diritti e delle conseguenti
prestazioni anche ai migranti irregolari (art. 2
comma 1 d.lgs. n. 286/98 general comment n. 20
comitato ONU, punto 30) - Al di fuori di tale paniere di diritti e
prestazioni essenziali, la regolarità del
soggiorno dello straniero può costituire un
criterio legittimo di distinzione
66Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio / criterio
dellobiettività e ragionevolezza di una
disparità di trattamento
- La Corte europea dei diritti dellUomo non sembra
orientata a riconoscere un carattere di
ragionevolezza e obiettività alle differenze di
trattamento nella fruizione di prestazioni
sociali di natura familiare (promosse cioè con
lintento di difendere la vita familiare) fondate
sul diverso grado di consolidamento del soggiorno
regolare dello straniero (Okpisz c. Germany
25.10.2005 Niedzwiecki c. Germany 25.10.2005). - Tale posizione della CEDU è stata influenzata
esplicitamente dal riferimento allo standard
giuridico nazionale tedesco, in quanto la stessa
corte costituzionale federale tedesca si era già
espressa in precedenza per lirragionevolezza
della disparità di trattamento nella fruizione di
prestazioni sociali destinate alla tutela dei
minori e della famiglia a seconda del diverso
grado di consolidamento del permesso di soggiorno
dello straniero. Lo stesso ragionamento ora vale
nel caso italiano dopo le sentenza della Corte
Cost. italiana n. 40/2011 e 61/2011. - La Corte europea dei diritti dellUomo non ha
riconosciuto pertinente il criterio di
nazionalità (cittadinanza) risultante
nellesclusione dei cittadini stranieri da
prestazioni volte a tutelare le famiglie
numerose, nel momento in cui tale esclusione era
motivata da ragioni di politica demografica,
sulla base del ragionamento secondo cui gli
stranieri, sebbene regolarmente soggiornanti,
potrebbero essere in ogni momento costretti a
lasciare il paese, e dunque non potrebbero
contribuire al bilanciamento del deficit
demografico (sentenza Fawsie c. Grecia,
28.10.2010)
67Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio / criterio
dellobiettività e ragionevolezza di una
disparità di trattamento
- Principio di eguaglianza, e criterio di
obiettività e ragionevolezza di un criterio
distintivo di nazionalità nella giurisprudenza
costituzionale italiana - Sentenza n. 432/2005 (illegittimità
costituzionale della legge della Regione
Lombardia sul trasporto pubblico regionale e
locale, circolazione gratuita sui mezzi pubblici
delle persone invalide civili residenti sul
territorio regionale purchè di cittadinanza
italiana o comunitaria) ragionevolezza della
distinzione deve essere coerente con la finalità
della norma. - Sentenza n. 40/2011 (illegittimità costituzionale
della norma della Regione FVG sullaccesso al
sistema integrato dei servizi sociale che aveva
introdotto un requisito di cittadinanza e di
anzianità di residenza)
68Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
- Altre norme di diritto internazionale pattizio
contenenti principi di parità di trattamento in
materia di diritti sociali e sicurezza sociale - Art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975, di cui si fa
espresso riferimento allart. 2 c. 3 d.lgs. n.
286/98 (per cui potrebbe ritenersi che tale norma
sia in grado di fondare situazioni soggettive a
favore dei lavoratori migranti regolarmente
soggiornanti) - Art. 6 Convenzione OIL n. 97/1949 obbligo dello
Stato di garantire agli immigrati legalmente
soggiornanti il trattamento nazionale riguardante
laccesso allalloggio. - Carta Sociale europea proclama il diritto
allassistenza sociale per tutte le persone
sprovviste di mezzi sufficienti (art. 16), così
come lobbligo dello Stato di assicurare
lesercizio effettivo di tutte le persone al
diritto allalloggio (art. 31), senza
discriminazioni (art. E parte V). (ne deriva
unobbligazione degli Stati contraenti a
garantire la parità di trattamento tra lavoratori
migranti e nazionali (Comitato europeo dei
diritti sociali, decisione FEANTSA c. Francia
5.12.2007 in materia di alloggio Conclusione XIV
-1 05.01.1998 in materia di prestazioni di
assistenza sociale)
69La legislazione nazionale in materia di accesso
degli stranieri allabitazione e alle
prestazioni di assistenza sociale
- Laccesso allabitazione
- Art. 40 c. 6 d.lgs. n. 286/98
- Parità di trattamento con i cittadini italiani
nellaccesso agli alloggi di e.r.p., servizi di
intermediazione immobiliare delle agenzie
sociali, credito agevolato in materia di prima
casa - A favore di
- Stranieri titolari di carta di soggiorno
- Stranieri titolari di pds di durata almeno
biennale e che esercitano attività lavorativa
(titolari di contratto di lavoro a tempo
indeterminato) - Titolari dello status di rifug