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I diritti sociali dei cittadini stranieri e l

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I diritti sociali dei cittadini stranieri e l accesso alle prestazioni sociali A cura di Walter Citti, consulente ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: I diritti sociali dei cittadini stranieri e l


1
I diritti sociali dei cittadini stranieri e
laccesso alle prestazioni sociali
  • A cura di Walter Citti, consulente ASGI
    (Associazione per gli Studi Giuridici
    sullImmigrazione)
  • Roma, 6-9 febbraio 2012

2
Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
  • Discrasia tra un principio di parità di
    trattamento tra migranti e nazionali in materia
    di assistenza sociale nel diritto internazionale
    ed europeo e limiti ad un pieno riconoscimento
    nel diritto interno.
  • Ragioni di tale discrasia
  • Tradizionale distinzione concettuale nel nostro
    ordinamento tra prestazioni di sicurezza sociale
    di tipo contributivo e prestazioni di assistenza
    sociale non contributive (lettura costituzionale
    di detta distinzione art. 38 1 e 2 comma)

3
Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
  • Principio costituzionale di uguaglianza e
    universalità dei diritti umani fondamentali
  • Art. 2 Cost. fonda un principio personalistico
  • Il sistema internazionale dei diritti umani entra
    con valenza costituzionale nel nostro ordinamento
    per il tramite dellart. 10 c. 1 e 2 e
    dellart. 117 c. 1 Cost.

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Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
  • Principio costituzionale di uguaglianza e
    universalità dei diritti umani fondamentali.
  • Art. 10 c. 1 adattamento automatico
    dellordinamento giuridico interno alle norme di
    diritto internazionale generalmente riconosciute
    (norme imperative di diritto internazionale) ?
    sent. Corte Cost. n. 306/2008 indennità di
    accompagnamento di cui allart. 11 legge 2.2.80,
    n.11) quale prestazione assistenziale riferita al
    diritto alla salute quale diritto umano
    fondamentale?principio di non discriminazione su
    basi di nazionalità immediatamente applicabile
    nellordinamento nazionale?diritto dello
    straniero regolarmente soggiornante alla
    prestazione (disapplicazione dellart. 80 c. 19
    l. n. 388/2000), cfr. Tribunale di Ravenna,
    ordinanza 1 ottobre 2008, causa n. 140/2008)

5
Lo straniero ed il diritto allassistenza sociale
  • Principio costituzionale di uguaglianza e
    universalità dei diritti umani fondamentali.
  • Art. 10 c. 2 (principio di riserva di legge
    rafforzata) norme di diritto internazionale
    pattizio sulla condizione giuridica dello
    straniero entrano a far parte dellordinamento
    interno per il tramite della legge di ratifica ed
    esecuzione, ed hanno un grado di resistenza
    maggiore rispetto alla legge ordinaria anche
    successiva (art. 117 c. 1 Cost.)?sent. Corte
    Cost. n. 348 e 349/2007)
  • Ma.

6
Principio costituzionale di uguaglianza e
universalità dei diritti umani fondamentali.
  • Norme di diritto internazionale pattizio,
    inclusa la CEDU, vincolano lo Stato, ma non
    producono effetti diretti nellordinamento
    interno?in caso di contrasto tra norme interne e
    norme di diritto internazionale pattizio, spetta
    alla Corte Costituzionale il giudizio di
    legittimità.

7
Il diritto allassistenza sociale nel diritto
comunitario
  • Rapporto tra diritto comunitario e diritto
    interno
  • Efficacia diretta del diritto comunitario
  • Primato del diritto comunitario sul diritto
    interno

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Efficacia diretta del diritto comunitario
  • Per quanto concerne
  • I Regolamenti comunitari
  • Le direttive comunitarie (se le norme sono
    sufficientemente incondizionate, precise e chiare
    da poter essere richiamate e fatte valere dai
    singoli nei confronti dello Stato)
  • La giurisprudenza della Corte di Giustizia
    europea
  • ? obbligo di interpretazione conforme o di
    disapplicazione della normativa interna
    incompatibile (CGE , 19 gennaio 2010, C-555/07,
    Seda Kucukdeveci c. Swedex GmbH Co. KG, Cort.
    Cost., sent. 170/1984 Corte Cost., sent. n.
    113/85 Corte Cost. , sent. n. 389/1989, anche
    Cass. SS.UU. N. 9653/99) disapplicazione è un
    obbligo anche per le autorità amministrative e
    non solo giurisdizionali, incluso gli enti
    locali?Sullobbligo di disapplicazione anche da
    parte degli enti locali, si veda CGE, Fratelli
    Costanzo spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989,
    C-103/88, paragrafi 31 e 32, nella giurisprudenza
    interna Tribunale di Udine, ord. 615/2010 dd.
    17.11.2010 e n. 530/2010 dd. 30.06.2010
    Tribunale di Gorizia, n. ord. 1.10.2010

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Il diritto comunitario e le prestazioni di
assistenza sociale
  • Norma primaria
  • Per quanto concerne i cittadini dellUnione
    Europea, vale il divieto di ogni discriminazione
    su basi di nazionalità (art. 18 Trattato sul
    funzionamento dellUE- TFUE)
  • (perfetta parità di trattamento, negli Stati
    membri, tra cittadini di un paese dellUE e
    cittadini nazionali in una posizione disciplinata
    dal diritto europeo (CGE, Data Delecta C -
    43/95)).

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Il diritto comunitario e le prestazioni di
assistenza sociale
  • La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
    dal diritto comunitario
  • Regolamento n. 1408/1971 (sostituito a partire
    dal 1 maggio 2010 dal Regolamento EU n. 883/2004,
    dopo lentrata in vigore dei regolamenti
    applicativi n. 987 e 988/2009) coordinamento
    legislazioni in materia previdenziale (parità di
    trattamento, principio della totalizzazione dei
    periodi contributivi e dellerogazione sulla base
    della residenza, esportabilità delle prestazioni)
  • Regolamento n. 647/2005 inclusione nella
    nozione di sicurezza sociale anche delle
    prestazioni speciali a carattere non
    contributivo (Allegato n. II bis)
  • Regolamento n. 859/2003 (ora sostituito dal
    Regolamento UE n. 1231/2010 del 24 novembre 2010)
    ha esteso ai lavoratori di paesi terzi che
    possono dimostrare la loro provenienza da un
    altro paese membro dellUE la disciplina
    comunitaria di cui al Regolamento n. 1408/71 e
    successive modifiche, circolare INPS n. 118
    dd.1.7.2003).

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La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario. Ambito di applicazione
del regolamento n. 883/2004 ratione personae
  • Cittadini di uno Stato membro, nonché familiari e
    superstiti
  • Apolidi e rifugiati residenti in uno Stato
    membro, nonché familiari e superstiti e
    lavoratori di paesi terzi che possono dimostrare
    la loro provenienza da un altro paese membro
    dellUE, nonché loro familiari e superstiti
  • Cittadini di paesi terzi titolari del pds di cui
    allart. 9 bis d.lgs. n. 286/98 (direttiva n.
    109/2003/CE soggiornanti di lungo periodo)
  • Cittadini di paesi terzi che hanno
    precedentemente soggiornato regolarmente in un
    altro Stato membro in qualità di lavoratori o
    studenti
  • MA NON SIC ET SIMPLICITER I CITTADINI DI PAESI
    TERZI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA CHE
    HANNO UNICAMENTE UN LEGAME CON LITALIA
    (SITUAZIONE PURAMENTE INTERNE, cfr. CGE, Khalil,
    11.10.2001, cause C-95, 98, 180/99.), cfr.
    considerando n. 12 Regolamento n. 859/03 ora Reg.
    1231/2010 ?erronea tesi Tribunale Trento,
    ordinanza 29.10.2004 e Trib. Firenze, ord. dd.
    09.08.2011 n. 2940/2011 e delibera Giunta prov.
    Bolzano 27.06.2005)

12
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • DINAMICA ESPANSIVA DELLA NOZIONE DI SICUREZZA
    SOCIALE
  • Nozione autonoma di sicurezza sociale nel
    diritto comunitario ? mancata distinzione tra
    prestazioni contributive e prestazioni
    assistenziali ? Tra le prestazioni assistenziali
    che ricadono nella sfera applicativa del
    Regolamento n. 1408/71 (ora Reg. 883/04) debbono
    esservi incluse anche quelle i cui criteri e
    requisiti soggettivi sono fissati dalla
    legislazione e non derivano da valutazione
    individualizzata lasciata alla discrezionalità
    degli enti locali, anche se non incluse
    nellelenco di cui allallegato II bis
    (giurisprudenza CGE) purchè possano essere
    collocate in uno di quei settori di sicurezza
    sociale previsti dallart. 3 comma 1 del
    regolamento.

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La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Regolamento n. 883/04 . Settori di sicurezza
    sociale di cui allart. 3 c. 1
  • Prestazioni di malattia e maternità
  • Prestazioni di invalidità
  • Prestazioni di vecchiaia
  • Prestazioni ai superstiti
  • Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie
    professionali
  • Assegni in caso di morte
  • Prestazioni di disoccupazione
  • Pensionamento anticipato
  • Prestazioni familiari

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Regolamento n. 883/04 . Settori di sicurezza
sociale di cui allart. 3 c. 1
  • Definizione di prestazioni familiari (prestazioni
    in natura o in denaro destinate a compensare i
    carichi familiari, ad esclusione degli assegni
    speciali di nascita o adozione menzionati
    nellallegato I)
  • N.B. Lallegato I per quanto concerne lItalia
    non menziona nessun assegno speciale di nascita.

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Regolamento n. 883/04 . Settori di sicurezza
sociale di cui allart. 3 c. 1
  • Prestazioni speciali in denaro non contributive
    previste dalla legislazione vigente
  • Intese a garantire un reddito minimo di
    sussistenza ovvero alla protezione dei portatori
    di handicap
  • E il cui finanziamento deriva dalla tassazione
    obbligatoria e non da contributi del beneficiario
  • E sono elencate nellallegato X (contenuto ora
    nel regolamento UE n. 988/2009)
  • Assegno sociale
  • Assegni e indennità per mutilati e invalidi
    civili
  • Pensioni e indennità per sordomuti
  • Pensioni e indennità per ciechi
  • Integrazione pensioni al minimo
  • Integrazione assegno di invalidità
  • Maggiorazione sociale

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La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Art. 45 TFUE principio di non discriminazione
    su basi di nazionalità fra i lavoratori degli
    Stati membri per quanto riguarda limpiego, la
    retribuzione e le altre condizioni di lavoro (per
    i lavoratori autonomi libertà di stabilimento,
    art. 49 TFUE)
  • Regolamento n. 1612/68/CEE (ora Regolamento (UE)
    n. 492/2011) ha attuato tale principio con
    riferimento anche ai vantaggi sociali (art. 7 c.
    2). Nozione di vantaggio sociale ha un autonomo
    significato comunitario ? estende alle
    prestazioni di assistenza sociale atte a
    facilitare la mobilità dei cittadini comunitari
    allinterno dello spazio comune europeo
    (casistica CGE diritto alla riduzione tariffe
    ferroviarie per le famiglie numerose, assegno di
    natalità)
  • - Principio di parità di trattamento in materia
    di accesso allalloggio (incluso laccesso alla
    proprietà) (art. 9 Regolamento n. 492/2011)
    (CGE, Commissione c. Grecia, 30.05.1989 n. 305/87)

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La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Con lintroduzione della cittadinanza dellUnione
    europea, il principio di parità di trattamento in
    materia di prestazioni sociali di cui al
    Regolamento n. 1612/68 trova applicazione nei
    confronti dei cittadini dellUE che esercitano il
    diritto alla libertà di circolazione,
    indipendentemente dallo status di lavoratori,
    fatte salve le limitazioni e le condizioni
    previste dal Trattato e dalle disposizioni
    adottate in applicazione ad esso (Grzelczyk,
    20.09.2001)

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La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Direttiva n. 2004/38/CE diritto alla libera
    circolazione dei cittadini dellUnione e dei loro
    familiari
  • Art. 24 parità di trattamento in materia di
    assistenza sociale
  • Deroghe
  • Per i primi tre mesi di soggiorno e per i periodi
    più lunghi in cui il lavoratore rimane nel
    territorio del paese membro per cercarvi un
    lavoro (CGE, Antonissen, Collins). N.B. Deroga
    NON valida in relazione ad una prestazione
    finanziaria destinata a facilitare laccesso
    alloccupazione sul mercato del lavoro di uno
    Stato membro, qualora possa essere dimostrata
    lesistenza di un nesso reale tra la persona ed
    il mercato del lavoro (iscrizione liste
    collocamento) (CGE, Collins, Ioannidis (2005))
    rif. Normativa nazionale art. 13 c. 3 d.lgs. n.
    30/2007
  • - Concernente la formazione professionale, le
    borse di studio e i prestiti per gli studenti che
    non siano lavoratori autonomi o subordinati
    ovvero familiari di essi.

19
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Gli studenti comunitari allora possono essere sic
    et simpliciter esclusi legittimamente da
    prestazioni assistenziali ?
  • No se tali prestazioni non sono strettamente
    qualificabili quali aiuti al mantenimento agli
    studi nel senso indicato dallart. 24 c. 2 della
    direttiva (borse di studio, prestiti per
    studenti?per le altre prestazioni vali il
    principio di non discriminazione
    (Grzelczyk,C-184/99)
  • No se sono stati precedentemente occupati,
    ovvero uno dei genitori o dei tutori legali ha
    percepito dei redditi nel paese, ovvero possono
    dimostrare un certo grado di integrazione nel
    paese (se ha già soggiornato nel paese da un
    certo periodo di tempo, sentenza CGE Bidar
    termine di tre anni)

20
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Interpretazione sistemica del principio di parità
    di trattamento in materia di assistenza sociale
    (Art. 24) con il diritto al mantenimento del
    soggiorno vincolato al criterio dellassenza
    dellonere eccessivo per il sistema di assistenza
    sociale dello Stato ospitante (Art. 14 direttiva
    n. 2004/38).

21
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Giurisprudenza della CGE
  • Se un cittadino dellEU o un familiare possiede
    un titolo di soggiorno ha diritto alle
    prestazioni di assistenza sociale in regime di
    parità con i lavoratori nazionali
  • (Martinez Sala, 1996 Trojani, 2002 fino a
    quanto il soggetto soggiorni legalmente, egli ha
    diritto alla parità di trattamento, salvo poi
    decidere se procedere o meno alla revoca del
    titolo di soggiorno e allallontanamento)
  • Se il cittadino dellUE conserva la qualifica di
    lavoratore subordinato o autonomo (art. 7
    direttiva e d.lgs. n. 30/2007) ovvero ha
    acquisito il diritto di soggiorno permanente
  • Se il familiare del cittadino dellUE mantiene il
    diritto di soggiorno (art. 14 direttiva art.
    11-12 d.lgs. n. 30/2007) Casi Baumbast C-413/99,
    Texeira v. UK, 23.02.2010, C- 480/08 e Ibrahim v.
    UK, C- 310/08, 23.02.2010, relativi allautonomo
    diritto al soggiorno del genitore del minore
    titolare del diritto di istruzione)
    dallautonomo diritto di soggiorno del genitore
    extracee di minore a carico con cittadinanza
    dellUnione discende il diritto alla parità di
    trattamento in materia di assistenza sociale
    (causa Zambrano c. Belgio, C- 34/09) sentenza
    08.3.2011
  • Esclusione di una lettura restrittiva delle
    norme, che legherebbe strettamente il diritto al
    soggiorno alla permanenza delle condizioni per
    la sua acquisizione criterio dellonere
    irragionevole o eccessivo richiama ad un
    principio di proporzionalità.

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La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Valutazione del principio di proporzionalità
    (considerando 16 direttiva n. 2004/38)
  • Ricorso sistematico al sistema dellassistenza
    sociale (esclusione di ogni automatismo)
  • Esclusione del carattere eccessivo del ricorso
    allassistenza sociale quando linteressato vi
    fa richiesta per superare difficoltà dordine
    temporaneo (sentenza Grzelczyk gli Stati membri
    sono chiamati a dare prova di una certa
    solidarietà finanziaria con i cittadini degli
    altri Stati membri)
  • Necessità di valutare la durata del soggiorno
    legale precedente dellinteressato nel paese di
    accoglienza, il suo grado di integrazione nella
    società di accoglienza e di origine, la sua
    situazione personale (età, stato di salute,
    situazione familiare e sociale, ad es. se la
    situazione di difficoltà è dovuta a avversità
    indipendenti dalla volontà dellinteressato (es.
    stato di salute, incidenti e infortuni, divorzi e
    separazioni, )?Corte di Appello di Milano, n.
    396-397/2010 dd. 10.12.2010)
  • Bilanciamento rispetto allammontare dellaiuto
    assistenziale richiesto

23
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Principio di parità di trattamento e di non
    discriminazione per motivi di nazionalità (art.
    18 TFUE)
  • Divieto di discriminazioni dirette
  • Divieto di discriminazioni indirette o
    dissimulate.

24
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Concetto di discriminazione indiretta
  • Quando una disposizione, un criterio, una prassi
    apparentemente neutri possono mettere le persone
    di diversa nazionalità protette dalle norme del
    diritto europeo in una posizione di particolare e
    sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini
    nazionali.
  • Cioè discriminazioni fondate su altri criteri
    diversi dalla nazionalità, ma che comunque
    permangono al medesimo risultato (sentenza
    Scholz)
  • Fonte giurisprudenza della CGE, direttive
    europee anti-discriminazione (n. 2000/43 e
    2000/78), 6 considerando al Regolamento n.
    492/2011 parità di trattamento deve essere
    considerata di diritto e di fatto).

25
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Criterio della residenza fondante una
    discriminazione indiretta
  • In quanto può essere più facilmente soddisfatto
    dai cittadini piuttosto che dai lavoratori
    migranti e dunque privilegiare in misura
    sproporzionata i primi a danno dei secondi
    (Meints, Meussen, Commissione c. Lussemburgo,
    Commissione c. Italia 2003)

26
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Esempi di discriminazioni indirette fondate sulla
    residenza nella giurisprudenza della CGE
  • Commissione c. Lussemburgo (20.06.2002) accesso
    al reddito minimo garantito subordinato al
    requisito della residenza quinquennale nel paese,
    in precedenza su questione analoga, Commissione
    c. Belgio (10.11.1992)
  • Commissione c. Lussemburgo (10.03.1993) assegno
    di natalità subordinato al requisito di residenza
    durante lanno precedente alla nascita
  • OFlyinn indennità funerarie in relazione al
    luogo di inumazione o di cremazione
  • Commissione c. Belgio (12.09.1996) indennità
    per lavoratori in cerca di prima occupazione che
    hanno terminato gli studi in un istituto
    secondario riconosciuto o sovvenzionato dallo
    Stato
  • Commissione c. Belgio (7.10.2004) indennità di
    carriera per i lavoratori in congedo parentale
    subordinata al domicilio o residenza in Belgio
    (discriminazione indiretta a danno dei lavoratori
    comunitari frontalieri)

27
Il welfare regionale del FVG e la discriminazione
indiretta fondata sullanzianità di residenza
  • Abbattimento rette servizi per la prima
    infanzia 1 anno in regione (l.r.20/2005 modif.
    da l.r. 18/2009)
  • Assegni allo studio per liscrizione scuole
    private parificate 5 anni in Italia, 1 anno in
    regione (l. r. 6/2006 modif. l.r. 18/2009)
  • Contributi in materia di edilizia convenzionata,
    agevolata e sostegno alle locazioni (mutui prima
    casa, fondo accesso locazioni l. 431/98) dieci
    anni in Italia
  • Fondo povertà 3 anni in regione (l.r. 9/2008)
  • Assegnazione alloggi ATER dieci anni in Italia,
    di cui 5 in regione (l.r. 16/2008)
  • Assegno di natalità dieci anni in Italia, di cui
    5 in regione
  • Benefici carta famiglia otto anni in Italia, di
    cui 1 in regione (l.r. 12/2009)
  • Accesso sistema integrato servizi sociali 3 anni
    in regione (l.r. 24/2009) (cancellato dalla
    sentenza Corte Costituzionale n. 40/2011)..
  • ma anche

28
La discriminazione indiretta fondata
sullanzianità di residenza
  • .. Regolamento del Comune di Ciampino sugli
    asili nido comunali (delibera n. 101 dd.
    07.06.2010)Meccanismo premiale per i lungo
    residenti nel Comune per la formazione delle
    graduatorie di accesso, cfr. punto 1. 7 "se
    almeno uno dei genitori è residente nel Comune di
    Ciampino 1 punto  per ogni anno di residenza
    calcolato con riferimento al genitore residente
    da più tempo".
  • (parere negativo UNAR dd. 03.11.2010).

29
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Giudizio sullesistenza di una discriminazione
    indiretta fondato su tre livelli
  • Comparabilità delle fattispecie
  • La constatazione di uno svantaggio
  • La negazione dellesistenza di una legittima
    causa di giustificazione della disparità di
    trattamento.

30
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • 1) giudizio di comparabilità
  • E discriminatorio il trattamento diseguale che
    si applica a situazione analoghe o comparabili
  • 2) Constatazione dello svantaggio
  • Rilevanza dei dati statistici
  • Allué Coonan durata dei contratti lettori
    universitari di lingua stranieri. Discriminazione
    indiretta perché in base ai dati statistici
    soltanto il 25 dei lettori ha la cittadinanza
    italiana
  • Tuttavia.

31
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • .Il ricorrente deve provare lo svantaggio?
  • .e tale onere deve essere soddisfatto attraverso
    dati statistici?
  • La risposta è NO!
  • Sono indirettamente discriminatorie le
    condizioni poste dallordinamento nazionale le
    quali, benchè indistintamente applicabili a
    tutti, a prescindere dalla nazionalità,
    riguardano
  • Essenzialmente o in gran parte i lavoratori
    migranti ovvero
  • Per la loro stessa natura, possono essere
    soddisfatte più agevolmente dai lavoratori
    nazionali che dai lavoratori migranti ovvero
  • Rischiano di essere sfavorevoli in modo
    particolare ai lavoratori migranti.
  • Dunque non è necessario accertare che la
    disposizioni di cui trattasi si applichi in
    concreto ad una percentuale notevolmente più
    elevata di lavoratori migranti. Basta rilevare
    che detta disposizione è in grado di produrre un
    effetto del genere (OFlynn)
  • NON VI E DUNQUE PER LE DISCRIMINAZIONI SU BASE
    DI NAZIONALITA UNO STRETTO ONERE PROBATORIO

32
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Terzo livello di giudizio lassenza di una causa
    giustificatrice legittima
  • Per essere legittima ed oggettiva la causa
    giustificatrice deve
  • essere indipendente dalla cittadinanza (Schöning)
  • Perseguire un interesse generale
  • Essere proporzionale al sacrificio imposto in
    termini di disparità di trattamento (criterio di
    idoneità e necessità rispetto allobiettivo
    perseguito e di assenza di valide alternative)

33
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Considerazioni di bilancio non possono costituire
    di per sé obiettivi di politica sociale e dunque
    giustificare una discriminazione altrimenti norme
    e principi fondamentali dellUnione europea
    verrebbero condizionati dalla situazione delle
    finanze degli Stati membri (Helga Kutz-Bauer,
    Hill, Teuling).

34
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario. Casi di giurisprudenza
in Italia
  • Tribunale di Udine, ordinanza 30.06.2010 n.
    530/2010
  • Lente locale deve disapplicare la normativa
    regionale che impone un requisito di anzianità di
    residenza ai fini dellaccesso ad un assegno di
    natalità in quanto incompatibile con il diritto
    dellUE
  • Tribunale di Udine, ordinanza 17.11.2010 n.
    615/2010
  • Lente locale deve disapplicare la normativa
    regionale che impone un requisito di anzianità di
    residenza ai fini dellaccesso al fondo locazioni
    in quanto incompatibile con il diritto dellUE
  • Tribunale di Bolzano, ordinanza n. 666/2010 dd.
    24.11.2010
  • Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
    europea della normativa della Prov. autonoma di
    Bolzano che nel ripartire il finanziamento per l
    accesso alle locazioni, suddivide i fondi a
    seconda della nazionalità comunitaria o meno dei
    richiedenti e, per quanto concerne il primo
    gruppo, sulla base dei criteri della consistenza
    dei tre gruppi etnici autoctoni e del fabbisogno
    abitativo.
  • Richiesta di parere alla CGE se tale normativa
    viola il principio di non-discriminazione di cui
    al diritto UE ed il principio di parità di
    trattamento nellaccesso allalloggio e
    allassistenza sociale a favore dei cittadini di
    paesi terzi lungo soggiornanti (conclusioni
    dellAvvocato generale della Corte dd.
    03.12.2011, causa C-571/10).

35
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario. Casi di giurisprudenza
in Italia
  • Tribunale di Gorizia, ordinanze n. 271/2011 dd.
    30.06.2011 e n. 212/2011 dd. 26.05.2011 Viola la
    parità di trattamento in materia di accesso alle
    prestazioni di assistenza sociale prevista
    dallart. 11 della direttiva n. 109/2003, la
    normativa regionale che impone un requisito di
    anzianità di residenza ai fini dellaccesso al
    fondo locazioni e allassegno di natalità.
  • Tribunale di Trieste, ordinanza n. 479 dd.
    05.08.2011,Viola la parità di trattamento in
    materia di accesso alle prestazioni di assistenza
    sociale prevista dallart. 11 della direttiva n.
    109/2003, la normativa regionale che impone un
    requisito di anzianità di residenza ai fini
    dellaccesso al fondo locazioni

36
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Norme e principi fondamentali dellUnione
    europea
  • Non discriminazione quale diritto fondamentale
    dellUE (art. 21 Carta dei diritti fondamentali
    dellUE)

37
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario
  • Effetto orizzontale del principio di non
    discriminazione per motivi di nazionalità,
    quindi non solo nei rapporti tra individui e/o
    società da un lato e istituzioni statuali
    dallaltro, ma anche nei rapporti tra privati
  • (Art. 18 TFUE, Art. 45 TFUE, Art. 49 TFUE)?norme
    formulate in termini generali e dunque non
    rivolte in modo particolare agli Stati
    membri?norme imperative attributive di diritti
    ai singoli ed enuncianti libertà fondamentali,
    ora riconosciute dalla Carta europea dei diritti
    fondamentali.
  • (CGUE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa
    di Risparmio di Bolzano)

38
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario Effetto orizzontale
del principio di non discriminazione per
motivi di nazionalità
  • Caso di studio
  • Fondazione filantropica privata (ex IPAB) che
    eroga borse di studio e prestazioni sociali a
    sostegno della famiglia unicamente a cittadini
    italiani sulla base di unattribuzione
    testamentaria.
  • Bilanciamento valori costituzionali
  • Da un lato principio di uguaglianza e pari
    dignità sociale delle persone (artt. 2 e 3
    Cost.)
  • Dallaltro libertà ed autonomia contrattuale
    (art. 41 Cost.)
  • Artt. 1343 e 1418 c.c. contratto nullo quando
    contrario a norme imperative, allordine pubblico
    e al buon costume. Il principio di uguaglianza è
    norma imperativa e di ordine pubblico.
  • Riferimenti giurisprudenziali
  • Corte Cassazione, II, 15 aprile 2009, n. 8941.
  • TAR Campania, sentenza n. 4978/2011 dd.
    26.10.2011
  • Fino a che punto può valere il principio di
    non-discriminazione nellambito della prestazioni
    offerte in regime di gratuità ?
  • Tesi della giustificabilità della distinzione o
    restrizione operata nella sfera dei beneficiari
    quando il donante abbia un apprezzabile interesse
    economico o morale ad operare la distinzione o
    restrizione in stretta correlazione o dipendenza
    dalla propria natura costitutiva o dellazione
    che intenda premiare (Maffeis, offerta al
    pubblico e divieto di discriminazione, giuffrè
    2007)

39
La sicurezza sociale quale ambito disciplinato
dal diritto comunitario Effetto orizzontale
del principio di non discriminazione per
motivi di nazionalità
  • Tariffe differenziate a seconda della nazionalità
    nelle polizze assicurative RCA auto
    (penalizzazione di cittadini UE appartenenti a
    determinate nazionalità primis romeni)
  • Violazione dellart. 18 del TFUE dellart. 21 c.
    2 CDFUE in quanto norme applicabili anche ai
    rapporti tra privati (limite di diritto europeo
    al principio di autonomia delliniziativa
    economica privata

40
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi
  • Parità di trattamento in materia di accesso alle
    prestazioni di assistenza sociale tra cittadini
    nazionali e cittadini stranieri titolari del
    permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti
    (direttiva n. 109/2003, art. 11 c. 1 lett. f,
    attuata in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, artt.
    9 e 9 bis d.lgs. n.286/98)

41
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi
  • Ambiguo recepimento in Italia clausola
    generalizzata di esenzione in caso di previsione
    normativa difforme (comma 12 lett. c) art. 9
    d.lgs. n. 286/98)
  • Criterio interpretativo la norma interna di
    recepimento o che comunque si situi nellambito
    del diritto comunitario deve essere interpretata
    in maniera conforme alla norma comunitaria.
    Quando linterpretazione conforme non sia
    possibile per una radicale difformità della norma
    interna rispetto a quella comunitaria, la prima
    deve essere disapplicata a vantaggio della
    seconda.

42
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/permesso di
soggiorno CE per lungo soggiornanti
  • Giurisprudenza
  • Ordinanza Tribunale di Gorizia, n. 351/10 dd.
    01.10.2010
  • Ordinanza Tribunale di Padova, dd. 05.12.2011
  • Ordinanza del Tribunale di Monza dd. 10.06.2011
  • Art. 9 d.lgs. N. 286/98 deve essere interpretato
    in maniera conforme al principio di parità di
    trattamento di cui alla direttiva n. 109/2003
    (diritto allassegno INPS per i nuclei familiari
    numerosi ex art. 65 L. 448/98 spettante anche al
    titolare di permesso di soggiorno CE per lungo
    soggiornanti)
  • Ordinanza tribunale di Bolzano n. 379 dd. 11
    giugno 2009 norma di cui allart. 11 direttiva
    n. 109/2003 avente contenuto immediatamente
    precettivo suscettibile di creare effetti diretti
    nellordinamento italiano

43
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/permesso di
soggiorno CE per lungo soggiornanti
  • Esempi di incompatibilità tra il principio
    comunitario di parità di trattamento a favore dei
    soggiornanti di lungo periodo e la legislazione
    interna italiana
  • Art. 65 L. 448/98 (assegno INPS ai nuclei
    familiari numerosi con almeno tre figli minori)
    (clausola di cittadinanza, italiano o di un paese
    membro dellUE) discriminazione diretta
  • Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge
    n. 133/2008 (c. 32) (carta acquisti riservata
    agli anziani over 65 e bambini under 3
    clausola di cittadinanza italiana )
    discriminazione diretta
  • Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (carta
    bambini rimborso delle spese per pannolini e
    latte artificiale)- clausola di cittadinanza
    italiana) discriminazione diretta
  • Art. 11 comma 13 della  legge n. 133/2008, che
    ha convertito, con modificazioni, il
    decreto-legge n. 112/2008, modificativo dellart.
    11 della legge n. 431/98 prevede ora per i soli
    cittadini stranieri (extraUE) l'accesso al  
    Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni
    in locazione vincolato al requisito del possesso
    del certificato storico di residenza da almeno
    dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
    almeno cinque anni nella medesima regione -
    discriminazione diretta
  • Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con
    legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di
    residenza decennale in Italia ai fini
    dellaccesso allassegno sociale a partire dal 1
    gennaio 2009) discriminazione indiretta o
    dissimulata fondata sulla residenza

44
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/Rifugiati e
titolari della protezione sussidiaria
  • Art. 28 direttiva n. 2004/83 dd. 29 aprile 2004
    parità di trattamento con i cittadini nazionali
    con la finalità di scongiurare il disagio sociale
    (considerando n. 33)- recepimento art. 27 d.lgs.
    n. 251/07
  • Giurisprudenza Tribunale di Milano, ordinanza 31
    gennaio 2008 (indennità di accompagnamento).

45
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/rifugiati e
titolari della protezione sussidiaria
  • Esempi di incompatibilità tra il principio
    comunitario di parità di trattamento a favore dei
    rifugiati e dei titolari di protezione
    sussidiaria e la legislazione interna italiana
  • Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge
    n. 133/2008 (c. 32) (carta acquisti riservata
    agli anziani over 65 e bambini under 3
    clausola di cittadinanza italiana )
    discriminazione diretta
  • Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (carta
    bambini rimborso delle spese per pannolini e
    latte artificiale)- clausola di cittadinanza
    italiana) discriminazione diretta
  • Art. 11 comma 13 della  legge n. 133/2008, che
    ha convertito, con modificazioni, il
    decreto-legge n. 112/2008, modificativo dellart.
    11 della legge n. 431/98 prevede ora per i soli
    cittadini stranieri (extraUE) l'accesso al  
    Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni
    in locazione vincolato al requisito del possesso
    del certificato storico di residenza da almeno
    dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
    almeno cinque anni nella medesima regione -
    discriminazione diretta
  • Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con
    legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di
    residenza decennale in Italia ai fini
    dellaccesso allassegno sociale a partire dal 1
    gennaio 2009) discriminazione indiretta o
    dissimulata fondata sulla residenza
  • N.B. Assegno INPS nuclei numerosicircolare n. 9
    del 22 gennaio 2010 estende tale beneficio anche
    ai rifugiati e titolari di protezione
    sussidiaria.

46
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Accordi di Associazione euromediterranei tra
    Comunità Europea e alcuni Stati terzi
  • Clausola di parità di trattamento e di non
    discriminazione in materia di sicurezza sociale
    negli Accordi con Repubblica di Tunisia, Regno
    del Marocco e Algeria

47
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Es. Art. 68 Accordo euromediterraneo con
    lAlgeria
  • 1....i lavoratori di cittadinanza algerina e i
    loro familiari conviventi godono, in materia di
    sicurezza sociale, di un regime caratterizzato
    dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla
    cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati
    membri nei quali essi sono occupati.
  • 2. Il termine "sicurezza sociale" include i
    settori della sicurezza sociale che concernono le
    prestazioni relative alla malattia e alla
    maternità, all'invalidità, le prestazioni di
    vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi
    agli infortuni sul lavoro, alle malattie
    professionali, al decesso, le prestazioni
    relative alla disoccupazione e quelle familiari".
  • Il successivo art. 69 specifica quali
    destinatari  della previsione sulla parità di
    trattamento "i cittadini delle parti contraenti 
    residenti o legalmente impiegati  nel territorio
    dei rispettivi paesi ospiti", fissando dunque
    l'unico requisito della residenza o dell'attività
    lavorativa legale svolta nel territorio della
    parte contraente .

48
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Art. 3-1 della Decisione n. 3/80 del Consiglio
    dassociazione dellAccordo di associazione
    CEE-Turchia del 1963
  • parità di trattamento in materia di sicurezza
    sociale a favore dei lavoratori turchi
    soggiornanti nellUnione europea e dei loro
    familiari, a prescindere dalla loro nazionalità.
  • - La nozione di lavoratore deve essere
    interpretata con riferimento allart. 1 lett. a )
    del Regolamento n. 1408/71 (persona assicurata,
    sia pure per un solo rischio, in forza di
    unassicurazione obbligatoria o facoltativa
    presso un regime previdenziale generale o
    speciale e indipendentemente dallesistenza di un
    rapporto di lavoro) (CGUE, Sürül c. Germania, 4
    maggio 1999)

49
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Il principio di parità di trattamento deve essere
    interpretato alla stessa stregua di quanto
    previsto per i cittadini UE nellambito
    dellinterpretazione offerta dalla CGE divieto
    di discriminazioni non solo dirette, ma anche
    indirette (CGE, Ozturk c. Austria, sentenza
    28.04.2004, causa C-373/02).

50
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Interpretazione del concetto di sicurezza
    sociale
  • Trattandosi di una di una norma di diritto
    comunitario, il concetto deve essere interpretato
    alla luce degli autonomi criteri interpretativi
    sviluppati dalla giurisprudenza della CGE.
  • ? nozione di sicurezza sociale intesa allo
    stesso modo dellidentica nozione contenuta nel
    Regolamento Ce n. 1408/71 (ora Reg. n. 883/2004)
    dunque
  • Non sono prestazioni contributive, ma anche
    assistenziali, di tipo familiare, ovvero
    destinate dalla tutela specifica delle persone
    con disabilità, comprese nellallegato X, ma
    anche quelle che, pur non essendo incluse
    nellallegato, corrispondono a diritti
    soggettivi in quanto previste dalla legislazione
    che ne disciplina i criteri ed i requisiti
    soggettivi ed oggettivi, purchè siano riferibili
    alle categorie di prestazioni di sicurezza
    sociale di cui allart. 3 c. 1 del Regolamento n.
    883/04 (dinamica espansiva della nozione di
    sicurezza sociale)
  • (Kziber, Yousfi, Hallouzi-Choho, Krid, Henia
    Babahenini, )

51
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Destinatari e beneficiari della norma sono i
    lavoratori legalmente residenti e i loro
    familiari (indipendentemente dalla loro
    cittadinanza). Dunque lo status di lavoratore è
    necessario. Per esso si intende non solo il
    lavoratore salariato attivo, ma anche colui che
    attualmente non è attivo, ma lo è stato in
    passato (disoccupato, pensionato, in malattia, o
    vittima di un incidente sul lavoro) (Mamate El
    Youssfi c. Belgio)

52
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Immediata e diretta applicabilità
    nellordinamento interno degli Accordi
    euromediterranei, così come interpretati dalla
    giurisprudenza in quanto norme di diritto
    comunitario (primato del diritto comunitario sul
    diritto interno e conseguente disapplicazione
    delle norme interne ad esso configgenti)?
  • Casi di giurisprudenza favorevole in Italia
  • Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009,
    Ahmed CHAWQUI c. INPS (assegno di invalidità)
  • Tribunale di Verona, ordinanza 14 gennaio 2010,
    n. 745/09 (indennità speciale per i ciechi)
  • Corte di Appello di Torino, sentenza n. 1273/2007
    dd. 14.11.2007 (indennità di accompagnamento)
  • Tribunale di Tivoli, ordinanza dd. 15.11.2011
    (assegno di maternità comunale)
  • Tribunale di Perugia, sentenza n. 825/2011 dd.
    28.10.2011 (pensione di invalidità)

53
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Casi di giurisprudenza sfavorevole
  • Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 24278 dd.
    29.09.2008 (assegno famiglie numerose art. 65 l.
    448/98) erronea interpretazione della nozione di
    sicurezza sociale secondo le categorie
    dellordinamento interno italiano e non secondo
    lautonoma definizione del diritto comunitario
  • ma revirement
  • Cassazione, sentenza n. 17966/20911 dd.01.09.2011
    (pensione di invalidità) corretta applicazione
    della giurisprudenza CGE non sovrapposizione
    tra concetto comunitario di sicurezza sociale e
    concetto nazionale di previdenza sociale

54
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Esempi di incompatibilità tra il principio di
    parità di trattamento in materia di sicurezza
    sociale a favore dei destinatari delle norme di
    cui agli accordi euromediterranei e la
    legislazione interna italiana
  • Art. 80 c. 19 L. n. 388/2000 (carta di soggiorno
    o permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti
    come requisito di accesso allassegno sociale e
    alle prestazioni di assistenza sociale che
    costituiscono diritti soggettivi ai sensi della
    legislazione vigente)
  • Art. 41 d.lgs. n. 286/98 (accesso alle
    prestazioni di assistenza sociale vincolato al
    possesso di un permesso di soggiorno della durata
    di almeno un anno) qualora tali prestazioni non
    abbiano una caratteristica generale, ma possano
    ricollegarsi ad una delle categorie della
    sicurezza sociale elencate nellart. 4.1 del
    Regolamento n. 1408/71 (ad es. prestazioni
    familiari)
  • Art. 74 d.lgs. 151/2001 (assegno di maternità di
    base per ogni figlio nato in nuclei familiari in
    condizioni di disagio economico) (accesso per
    le donne extracomunitarie riservato alle titolari
    di permesso di soggiorno CE per lungo
    soggiornanti)
  • Art. 65 L. 448/98 (assegno INPS ai nuclei
    familiari numerosi con almeno tre figli minori)
    (clausola di cittadinanza, italiano o di un paese
    membro dellUE) discriminazione diretta
  • Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge
    n. 133/2008 (c. 32) (carta acquisti riservata
    agli anziani over 65 e bambini under 3
    clausola di cittadinanza italiana )
    discriminazione diretta
  • Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (carta
    bambini rimborso delle spese per pannolini e
    latte artificiale)- clausola di cittadinanza
    italiana) discriminazione diretta
  • Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con
    legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di
    residenza decennale in Italia ai fini
    dellaccesso allassegno sociale a partire dal 1
    gennaio 2009) discriminazione indiretta o
    dissimulata fondata sulla residenza

55
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • La clausola di parità di trattamento prescinde
    dalla natura del titolo di soggiorno e dal
    diverso consolidamento del soggiorno del
    lavoratore straniero o del suo familiare nel
    Paese membro?
  • Non sono ammesse distinzioni tra lavoratori
    regolarmente residenti con titoli di soggiorno
    temporanei e lavoratori con titoli di soggiorno
    di lunga durata o permanenti
  • (CGE, 4 maggio 1999, Sürül c. Germania, C-262/96)

56
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di
non discriminazione in taluni Accordi
euro-mediterranei
  • Art. 9 della Decisione n. 1/80 del Consiglio
    dassociazione dellAccordo di associazione
    CEE-Turchia del 1963
  • Parità di trattamento in materia di accesso
    allistruzione, al tirocinio, alla formazione
    professionale e ai vantaggi stabiliti in materia
    dalla legislazione nazionale per i figli di
    lavoratori turchi regolarmente residenti con i
    loro genitori
  • clausola di residenza interpretata dalla CGUE
    come non impeditiva allerogazione di un aiuto
    finanziario per gli studi universitari compiuti
    allestero dal figlio di un lavoratore turco
    residente in Germania, quando il primo già
    risiedeva assieme al genitore prima di aver
    iniziato linsegnamento superiore, nel momento in
    cui tale aiuto può essere concesso in una
    situazione analoga allo studente nazionale (Gürol
    c. Germania, sentenza 7 luglio 2005, C-374/03).

57
Diritto comunitario, prestazioni di assistenza
sociale e cittadini di Paesi terzi
  • Il principio di parità di trattamento contenuto
    negli strumenti di diritto europeo riferiti a
    cittadini di Paesi terzi non membri UE deve
    essere interpretato allo stesso modo dellanalogo
    principio previsto per i cittadini dellUE,
    incluso dunque il divieto di discriminazioni
    indirette ?
  • Giurisprudenza CGE dipende in particolare dallo
    scopo perseguito da ciascuna di tale disposizioni
    nel suo ambito specifico (ad es. sentenza B.
    Pokrzeptowicz-Meyer c. Germania, 29 gennaio 2002,
    causa C-162/00, paragrafo 33).quindi.
  • considerando n. 4 alla direttiva europea n.
    109/2003 (lungo soggiornanti), si legge che
    finalità della direttiva medesima è
    lintegrazione dei cittadini di Paesi terzi
    stabilitisi a titolo duraturo, la quale
    costituisce un elemento cardine per la promozione
    della coesione economica e sociale e dunque un
    obiettivo fondamentale dellUnione europea
    medesima.
  • NON VI SONO RAGIONI PER SOSTENERE CHE
    NELLINTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA DI
    TRATTAMENTO CONTENUTO NELLA DIRETTIVA N. 109/2003
    NON SI DEBBA INCLUDERE I DIVIETI DI
    DISCRIMINAZIONI INDIRETTE O DISSIMULATE FONDATE
    AD ES. SULLANZIANITA DI RESIDENZA.

58
Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
  • Alcune norme di diritto internazionale
    riguardante la protezione sociale si reggono su
    un principio di universalità, facendo parte del
    sistema internazionale dei diritti umani
  • Convenzione ONU di New York sui diritti del
    fanciullo (artt. 26 e 27 in combinato disposto
    con lart. 2 divieto di discriminazione dei
    fanciulli in relazione ad uno status dei
    genitori)
  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con
    disabilità (sottoscritta dallItalia il 30 marzo
    2007 e ratificata con legge 3.3.09) diritto alla
    protezione delle persone con disabilità da
    qualsiasi discriminazione qualunque ne sia il
    fondamento (art. 5), anche in relazione al
    diritto a raggiungere adeguati livelli di vita e
    di protezione sociale (art. 28).?

59
Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio/ principio di
universalità-Convenzione ONU sui diritti persone
con disabilità
  • Corte Costituzionale, ordinanza n. 285 dd.
    2.11.2009 e ordinanza n. 329 dd. 16.12.2011
    l'indennità di frequenza, di cui alla legge n.
    289/90, va erogata a tutti i minori stranieri
    invalidi regolarmente soggiornanti e non solo a
    quelli titolari di carta di soggiorno.
  • Principio le prestazioni assistenziali che
    presuppongono  gravi infermità mirano a
    realizzare il diritto alla salute quale diritto
    umano fondamentale. Tale principio di parità di
    trattamento ha una valenza ulteriore
    nell'ordinamento italiano  dopo l'entrata in
    vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui
    diritti delle persone con disabilità, siglata a
    New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la
    legge 3 marzo 2009, n. 18. La Convenzione infatti
    afferma il principio dell'universalità dei
    diritti spettanti a tutte le persone con
    disabilità, senza discriminazioni, qualunque ne
    sia il loro fondamento (art. 5),  con particolare
    riferimento ed attenzione verso i minori con
    disabilità (art. 7).
  • ? quando venga previsto un intervento o una
    misura a favore delle persone disabili, volte a
    realizzare gli obiettivi della Convenzione,
    questo non potrà avere un carattere
    discriminatorio allinterno della popolazione
    disabile.
  • ? lindennità di frequenza è un beneficio sociale
    che coinvolge beni e valori  di primario risalto
    nel quadro dei diritti fondamentali della
    persona dalla tutela dellinfanzia e della
    salute, alla salvaguardia delle condizioni
    accettabili di vita, non solo economiche,  per il
    contesto familiare in cui il minore disabile si
    trova inserito, alle esigenze di agevolare la
    futura  inclusione sociale e lavorativa del
    minore disabile.
  • Giurisprudenza di merito Corte di Appello di
    Torino, sentenza 27 novembre 2009 Tribunale di
    Montepulciano, sentenza 17 febbraio 2011 (contro
    Corte di Appello di Firenze 27.01.2009 )

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Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
  • Una disparità di trattamento in relazione ad una
    categoria protetta dal diritto internazionale
    costituisce una discriminazione illegittima e
    vietata se non è sorretta da una giustificazione
    obiettiva e ragionevole. La disparità di
    trattamento ha una giustificazione obiettiva e
    ragionevole quando persegue uno scopo
    legittimo ed è proporzionata e dunque
    strettamente necessaria rispetto allo scopo
    perseguito. (interpretazione clausola generale di
    non discriminazione di cui allart. 26 Patto
    internazionale sui diritti civili e politici di
    cui allart. 2 c. 2 Patto internazionale sui
    diritti economici, sociali e culturali General
    Comment n. 20 allart. 2.2. del Comitato ONU per
    i diritti economici, sociali e culturali, 25
    maggio 2009 Raccomandazione n. 30 CERD di cui
    allart. 14 della CEDU giurisprudenza della
    Corte di Strasburgo)
  • Dunque il principio di non discriminazione
    costituirebbe una norma di diritto internazionale
    generalmente riconosciuta o norma di diritto
    consuetudinario o principio comune alle nazioni
    civili (norma di jus cogens)

61
Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
  • General Comment n. 20 allart. 2.2. del Comitato
    ONU per i diritti economici, sociali e culturali,
    25 maggio 2009 considerazioni di bilancio e di
    risparmio sulla spesa pubblica non costituiscono
    una obiettiva e ragionevole giustificazione di
    disparità di trattamento basate su uno dei
    criteri previsti dalla Convenzione, a meno che
    ogni sforzo sia stato compiuto, in via
    prioritaria, per usare tutte le risorse a
    disposizione dello Stato contraente al fine di
    affrontare ed eliminare la discriminazione (punto
    13).

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Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
  • Parità di trattamento e divieto di
    discriminazione in materia di prestazioni di
    assistenza sociale nella giurisprudenza della
    Corte europea dei diritti dellUomo
  • Art. 14 (divieto di discriminazione nel quadro
    dei diritti riconosciuti dalla Convenzione) in
    combinato disposto con lart. 1 del Protocollo n.
    1 alla Convenzione riguardante la tutela dei
    diritti patrimoniali.

63
Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio/giurisprudenza CEDU
  • In mancanza di una giustificazione obiettiva e
    ragionevole una prestazione sociale, anche di
    tipo non contributivo, non può essere riservata
    unicamente ai cittadini nazionali, discriminando
    quelli stranieri. Sebbene venga lasciato agli
    Stati contraenti un certo margine di
    discrezionalità nel valutare lesistenza di
    situazioni di fatto differenti che possano
    giustificare una disparità di trattamento, in una
    società democratica, solo considerazioni assai
    fondate e pregnanti possono far ritenere conformi
    alla CEDU differenze di trattamento
    esclusivamente fondate sulla nazionalità.
  • Si vedano le sentenze CEDU, Gaygusuz c. Austria,
    sent. 16 settembre 1996 relativa ad un assegno di
    urgenza versato ai disoccupati che hanno cessato
    lindennizzo ordinario, e finanziato dai fondi
    pubblici Petrovic c. Austria, sent. 27 marzo
    1998, relativa allassegno per congedo parentale
    di cui alla normativa austriaca anteriore al
    1989 Wessels-Bergevoet c. Olanda, sent. 4 giugno
    2002 relativa al diritto ad una pensione di
    vecchiaia in favore delle donne coniugate Willis
    c. Regno Unito, sent. 11 giugno 2002,relativa ad
    una prestazione forfetaria per vedove e un
    assegno alle madri vedove versato per il periodo
    di custodia dei figli Azinas c. Cipro, sent. 20
    giugno 2002,relativa agli effetti di una misura
    sanzionatoria comportante la decadenza dal
    diritto alle pensione di vecchiaia e/o altre
    prestazioni previdenziali Koua Poirrez c.
    Francia, sent. 30 settembre 2003, relativa
    allassegno per i minorati adulti.
  • ?

64
Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio/giurisprudenza CEDU
  • In linea di principio, differenze tra cittadini
    nazionali e stranieri nella fruizione di
    prestazioni di assistenza sociale non devono
    essere previste e ogni disparità di trattamento
    è, fino a prova contraria, illegittima.
    Considerazioni molto fondate e pregnanti fondate
    sul conseguimento di un fine legittimo di
    pubblica utilità e sulla proporzionalità tra fini
    conseguiti e mezzi impiegati sono indispensabili
    per legittimare una disparità di trattamento
    basata sulla nazionalità.
  • Non costituisce una giustificazione obiettiva e
    ragionevole lasserita necessità di equilibrare
    le spese di welfare con le risorse disponibili,
    restringendo conseguentemente la platea dei
    destinatari in ragione della cittadinanza (Koua
    Poirrez), o lasserzione di una speciale
    responsabilità dello Stato nei confronti dei
    propri cittadini che implicherebbe un principio
    di preferenzialità ( in Gaygusuz ).

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Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio / criterio
dellobiettività e ragionevolezza di una
disparità di trattamento
  • Riguardo ad un paniere di diritti umani
    fondamentali e di prestazioni assistenziali
    essenziali e urgenti, la regolarità del soggiorno
    dello straniero non è certo un criterio obiettivo
    e ragionevole di distinzione ? estensione della
    fruizione di tali diritti e delle conseguenti
    prestazioni anche ai migranti irregolari (art. 2
    comma 1 d.lgs. n. 286/98 general comment n. 20
    comitato ONU, punto 30)
  • Al di fuori di tale paniere di diritti e
    prestazioni essenziali, la regolarità del
    soggiorno dello straniero può costituire un
    criterio legittimo di distinzione

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Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio / criterio
dellobiettività e ragionevolezza di una
disparità di trattamento
  • La Corte europea dei diritti dellUomo non sembra
    orientata a riconoscere un carattere di
    ragionevolezza e obiettività alle differenze di
    trattamento nella fruizione di prestazioni
    sociali di natura familiare (promosse cioè con
    lintento di difendere la vita familiare) fondate
    sul diverso grado di consolidamento del soggiorno
    regolare dello straniero (Okpisz c. Germany
    25.10.2005 Niedzwiecki c. Germany 25.10.2005).
  • Tale posizione della CEDU è stata influenzata
    esplicitamente dal riferimento allo standard
    giuridico nazionale tedesco, in quanto la stessa
    corte costituzionale federale tedesca si era già
    espressa in precedenza per lirragionevolezza
    della disparità di trattamento nella fruizione di
    prestazioni sociali destinate alla tutela dei
    minori e della famiglia a seconda del diverso
    grado di consolidamento del permesso di soggiorno
    dello straniero. Lo stesso ragionamento ora vale
    nel caso italiano dopo le sentenza della Corte
    Cost. italiana n. 40/2011 e 61/2011.
  • La Corte europea dei diritti dellUomo non ha
    riconosciuto pertinente il criterio di
    nazionalità (cittadinanza) risultante
    nellesclusione dei cittadini stranieri da
    prestazioni volte a tutelare le famiglie
    numerose, nel momento in cui tale esclusione era
    motivata da ragioni di politica demografica,
    sulla base del ragionamento secondo cui gli
    stranieri, sebbene regolarmente soggiornanti,
    potrebbero essere in ogni momento costretti a
    lasciare il paese, e dunque non potrebbero
    contribuire al bilanciamento del deficit
    demografico (sentenza Fawsie c. Grecia,
    28.10.2010)

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Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio / criterio
dellobiettività e ragionevolezza di una
disparità di trattamento
  • Principio di eguaglianza, e criterio di
    obiettività e ragionevolezza di un criterio
    distintivo di nazionalità nella giurisprudenza
    costituzionale italiana
  • Sentenza n. 432/2005 (illegittimità
    costituzionale della legge della Regione
    Lombardia sul trasporto pubblico regionale e
    locale, circolazione gratuita sui mezzi pubblici
    delle persone invalide civili residenti sul
    territorio regionale purchè di cittadinanza
    italiana o comunitaria) ragionevolezza della
    distinzione deve essere coerente con la finalità
    della norma.
  • Sentenza n. 40/2011 (illegittimità costituzionale
    della norma della Regione FVG sullaccesso al
    sistema integrato dei servizi sociale che aveva
    introdotto un requisito di cittadinanza e di
    anzianità di residenza)

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Il principio di non discriminazione nel diritto
internazionale pattizio
  • Altre norme di diritto internazionale pattizio
    contenenti principi di parità di trattamento in
    materia di diritti sociali e sicurezza sociale
  • Art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975, di cui si fa
    espresso riferimento allart. 2 c. 3 d.lgs. n.
    286/98 (per cui potrebbe ritenersi che tale norma
    sia in grado di fondare situazioni soggettive a
    favore dei lavoratori migranti regolarmente
    soggiornanti)
  • Art. 6 Convenzione OIL n. 97/1949 obbligo dello
    Stato di garantire agli immigrati legalmente
    soggiornanti il trattamento nazionale riguardante
    laccesso allalloggio.
  • Carta Sociale europea proclama il diritto
    allassistenza sociale per tutte le persone
    sprovviste di mezzi sufficienti (art. 16), così
    come lobbligo dello Stato di assicurare
    lesercizio effettivo di tutte le persone al
    diritto allalloggio (art. 31), senza
    discriminazioni (art. E parte V). (ne deriva
    unobbligazione degli Stati contraenti a
    garantire la parità di trattamento tra lavoratori
    migranti e nazionali (Comitato europeo dei
    diritti sociali, decisione FEANTSA c. Francia
    5.12.2007 in materia di alloggio Conclusione XIV
    -1 05.01.1998 in materia di prestazioni di
    assistenza sociale)

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La legislazione nazionale in materia di accesso
degli stranieri allabitazione e alle
prestazioni di assistenza sociale
  • Laccesso allabitazione
  • Art. 40 c. 6 d.lgs. n. 286/98
  • Parità di trattamento con i cittadini italiani
    nellaccesso agli alloggi di e.r.p., servizi di
    intermediazione immobiliare delle agenzie
    sociali, credito agevolato in materia di prima
    casa
  • A favore di
  • Stranieri titolari di carta di soggiorno
  • Stranieri titolari di pds di durata almeno
    biennale e che esercitano attività lavorativa
    (titolari di contratto di lavoro a tempo
    indeterminato)
  • Titolari dello status di rifug
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