Title: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003
1ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAVicenza, 3
aprile 2003
- La normativa in materia di
- emissioni atmosferiche
- avv. Angelo Merlin
- Mantovani Merlin Tonellotto Studio Legale
Associato - C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza
- avv. Luciano Butti
- Butti Peres Partner avvocati
- Via Leoncino, 10 Verona
2I tre settori della disciplina sullinquinamento
atmosferico
- Inquinamento atmosferico provocato da
- impianti termici di uso civile ? legge n.
615/1966 D.P.R n. 1391/1970 - impianti industriali ? D.P.R. n. 203/1988
D.P.C.M. 21 luglio 1989 - 3) veicoli a motore ? Codice della strada
decreti ministeriali
3La disciplina di cui alla legge n. 615/1966 in
sintesi
- criterio della zonizzazione
- ai fini della prevenzione dellinquinamento
atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso
in due zone di controllo, denominate
rispettivamente zona A e zona B - inquinamento atmosferico emissione in
atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di
qualsiasi tipo atti ad alterare le normali
condizioni di salubrità dellaria e di costituire
pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla
salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o
privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla
presente legge
4D.P.R. n. 203/1988 campo si applicazione
- Sono sottoposti alla disciplina del decreto
- a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad
emissioni nellatmosfera - b) le caratteristiche merceologiche dei
combustibili ed il loro impiego - c) i valori limite ed i valori guida per gli
inquinanti dellaria nellambiente esterno ed i
relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione (allegati I e II) - d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i
relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione (allegato III).
5D.P.R. n. 203/1988 le definizioni dellart. 2
- Inquinamento atmosferico ogni modificazione
della normale composizione o stato fisico
dellaria atmosferica, dovuta alla presenza
nella stessa di uno o più sostanze in quantità e
con caratteristiche tali da alterare le normali
condizioni ambientali e di salubrità dellaria
da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto
o indiretto per la salute delluomo da
compromettere le attività ricreative e gli altri
usi legittimi dellambiente alterare le risorse
biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali
pubblici e privati
6(segue) D.P.R. n. 203/1988 le definizioni
dellart. 2
- Impianto lo stabilimento o altro impianto
fisso che serva per usi industriali o di pubblica
utilità e possa provocare inquinamento
atmosferico, ad esclusione di quelli destinati
alla difesa nazionale (art. 2, n. 9) - duplice criterio di individuazione dellimpianto
- - finalistico ? che serva a
- - della potenzialità inquinante ? che possa
provocare
7(segue) concetto di impianto
- D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 2)
- si intende per impianto lo stabilimento o altro
impianto fisso che serva per usi industriali o di
pubblica utilità e possa provocare inquinamento
atmosferico, ad esclusione di quelli destinati
alla difesa nazionale. - Uno stabilimento può essere costituito da più
impianti. - Il singolo impianto all'interno di uno
stabilimento è l'insieme delle linee produttive
finalizzate ad una specifica produzione. - Le linee produttive possono comprendere a loro
volta più punti di emissione derivanti da una o
più apparecchiature e/o da operazioni funzionali
al ciclo produttivo
8(segue) concetto di impianto
- Secondo la Corte di Cassazione il concetto di
impianto non implica necessariamente una
struttura di notevoli dimensioni e neppure una
struttura complessa dellinsediamento, essendo
sufficiente anche una postazione parziale che
abbia attitudine concreta a cagionare
linquinamento dellatmosfera (III sez. penale
26.05.1998 n. 6153 udienza del 01.04.1998).
9D.P.C.M. 21 luglio 1989, 3)
- Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria
di cui agli articoli 7, 12 e 13 del DPR n. 203
gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché
i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti
pilota per prove, ricerche, sperimentazioni,
individuazioni di prototipi. La presente
disposizione non si applica per quanto riguarda
le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene
e/o mutagene e le sostanze di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevate
10- Valori di accettabilità
- valori limite valori guida
11(segue) le definizioni dellart. 2 del D.P.R. n.
203/1988
- Valori limite di qualità dellaria limiti
massimi di accettabilità delle concentrazioni e
limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinanti nell'ambiente esterno
12(segue) le definizioni dellart. 2 del D.P.R. n.
203/1988
- Valori guida di qualità dellaria limiti delle
concentrazioni e limiti di esposizione relativi
ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati - - alla prevenzione a lungo termine in materia
di salute e protezione dellambiente - - a costituire parametri di riferimento per
listituzione di zone specifiche di protezione
ambientale per le quali è necessaria una
particolare tutela della qualità dellaria
13(segue) le definizioni dellart. 2 del D.P.R. n.
203/1988
- Emissione qualsiasi sostanza solida, liquida
o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente
da un impianto, che possa produrre inquinamento
atmosferico - Valore limite di emissione la concentrazione
e/o la massa di sostanze inquinanti nella
emissione degli impianti in un dato intervallo di
tempo che non devono essere superate
14Duplice regime
- Impianti Impianti
- nuovi esistenti
15D.P.C.M. 21 luglio 1989, 9) e 10)
- Si considerano esistenti gli impianti che alla
data del 1 luglio 1988 erano in funzione ovvero
quelli che, pur non essendo ancora funzionanti,
erano stati costruiti in tutte le loro parti,
nonché tutti gli impianti per i quali vi era già
stata autorizzazione ai sensi della legge 615/66,
e del D.P.R. n. 322/71 o concessioni e/o
autorizzazioni ai sensi del RDL 1741/33 - Si considerano nuovi impianti quelli diversi da
quelli definiti al punto precedente, inclusi gli
impianti per l'esecuzione dei quali sia stata già
rilasciata concessione edilizia, ma che non siano
stati ancora costruiti.
16Autorizzazioni
- Sono sottoposte a preventiva autorizzazione
- la costruzione di un nuovo impianto (avente le
caratteristiche di cui allart. 2, n. 9) - la modifica sostanziale di un impianto che
comporti variazioni qualitative e/o quantitative
delle emissioni inquinanti - il trasferimento di un impianto in altra località
17Art. 6 D.P.R. n. 203/1988
- per la costruzione di un nuovo impianto deve
essere presentata domanda di autorizzazione alla
regione o alla provincia autonoma competente,
corredata dal progetto nel quale sono comunque
indicati il ciclo produttivo, le tecnologie
adottate per prevenire l'inquinamento, la
quantità e la qualità delle emissioni, nonché il
termine per la messa a regime degli impianti
18Art. 7 D.P.R. n. 203/1988
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la
regione accerta - a) che siano previste tutte le misure
appropriate di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico - b) che l'impianto progettato non comporti
emissioni superiori ai limiti consentiti. - La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il
comune o i comuni ove è localizzato l'impianto,
entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga
di invitare il richiedente ad apportare modifiche
al progetto, entro trenta giorni dalla
presentazione di dette modifiche decorsi
inutilmente tali termini, l'interessato, entro i
successivi sessanta giorni, ha facoltà di
richiedere al Ministro dell'ambiente di
provvedere sulla domanda - L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la
quantità e la qualità delle emissioni misurate
secondo le metodologie prescritte, nonché il
termine per la messa a regime degli impianti. - Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta della
regione.
19Art. 8 D.P.R. n. 203/1988
- L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare
inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne
dà comunicazione alla regione e al sindaco del
comune o dei comuni interessati. - Entro quindici giorni dalla data fissata per la
messa a regime degli impianti, l'impresa comunica
alla regione e ai comuni interessati i dati
relativi alle emissioni effettuate da tale data
per un periodo continuativo di dieci giorni. - Entro centoventi giorni dalla data indicata per
la messa a regime dell'impianto, la regione deve
accertare la regolarità delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento,
nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti
che le emissioni superino i limiti indicati
nell'autorizzazione, prescrive le misure
necessarie per riportare le emissioni, entro un
termine prefissato, nei limiti prescritti.
20Art. 12 impianti esistenti
- Per gli impianti esistenti doveva essere
presentata domanda di autorizzazione alla regione
o alla provincia autonoma competente entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del DPR
203/88 , corredata da una relazione tecnica
contenente la descrizione del ciclo produttivo,
le tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento, la quantità e la qualità delle
emissioni, nonché un progetto di adeguamento
delle emissioni
21Art. 13
- La regione, tenuto conto, oltre che dello stato
dell'ambiente atmosferico e dei piani di
risanamento, anche delle caratteristiche tecniche
degli impianti, del tasso di utilizzazione e
della durata della vita residua degli impianti,
della qualità e quantità delle sostanze
inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri
economici derivanti dall'applicazione della
migliore tecnologia disponibile, autorizza in via
provvisoria la continuazione delle emissioni
stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di
adeguamento. - L'autorità competente provvede sulla domanda nel
termine di 120 giorni dalla data di ricevimento
della medesima. - Decorso inutilmente il termine, l'impresa è
comunque tenuta a realizzare il progetto di
adeguamento nei termini e nei modi indicati nella
domanda e a rispettare il più elevato dei valori
di emissione definito nelle linee guida, ovvero i
valori limite fissati dalle regioni. - L'autorizzazione definitiva è concessa previo
accertamento dell'osservanza delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero
previo accertamento della realizzazione del
progetto di adeguamento delle emissioni
presentato dall'impresa a corredo della domanda
di autorizzazione.
22Art. 15
- Sono sottoposte a preventiva autorizzazione
- la modifica sostanziale dell'impianto che
comporti variazioni qualitative e/o quantitative
delle emissioni inquinanti - b) il trasferimento dell'impianto in altra
località.
23- D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 21)
- Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 203 devono
ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione
la realizzazione di strutture, le modifiche
strutturali il ciclo produttivo inerenti al
singolo impianto che comportino variazioni
qualitative delle emissioni inquinanti ovvero
aumento significativo delle emissioni già
prodotte
24Art. 17
- L'art. 6 non si applica alle centrali
termoelettriche e alle raffinerie di olii
minerali - Le autorizzazioni sono di competenza del Ministro
delle attività produttive e sono rilasciate
previo parere favorevole dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e
della salute, sentita la regione interessata.
25Fuori dallambito di operatività del D.P.R. n.
203/88
- 1) attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo (all. I, D.P.R. 25.07.1991) non
richiedono autorizzazione - 2) attività a ridotto inquinamento atmosferico
sono autorizzate dalle Regioni in via generale,
cioè con un provvedimento unico per ciascuna
categoria di attività
26Criteri di individuazione delle attività a
ridotto inquinamento atmosferico (art. 4, D.P.R.
25.07.1991)
- I flussi di massa degli inquinanti, calcolati a
monte di eventuali impianti di abbattimento,
risultano inferiori a quelli previsti dai
regolamenti attuativi dellart. 3 comma 2 lettera
a) del D.P.R. n. 203/88 - nel ciclo di produzione si utilizzano materie
prime ed ausiliarie che non superano le quantità
o i requisiti indicati nellallegato 2.
27Il concetto di migliore tecnologia disponibile
nel D.P.R. n. 203/1988
- Migliore tecnologia disponibile
- sistema tecnologico adeguatamente verificato e
sperimentato che consente il contenimento e/o la
riduzione delle emissioni a livelli accettabili
per la protezione della salute e dellambiente,
sempreché l'applicazione di tali misure non
comporti costi eccessivi (? anticipa la
direttiva c.d. IPPC) - ? art. 11 le prescrizioni dellautorizzazione
possono essere modificate in seguito
allevoluzione della migliore tecnologia
disponibile, nonché alla evoluzione della
situazione ambientale
28D.Lgs. n. 372/1999 Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC)
- Concetto di migliori tecniche disponibili
- la più efficiente e avanzata fase di sviluppo
di attività e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneità pratica di determinate
tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso
29(segue) concetto di migliori tecniche
disponibili ex D.Lgs. n. 372/1999
- In particolare si intende per
- a) tecniche sia le tecniche impiegate sia le
modalità di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto - b) disponibili le tecniche sviluppate su una
scala che ne consenta l'applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale,
prendendo in considerazione i costi e i vantaggi,
indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché
il gestore possa avervi accesso a condizioni
ragionevoli - c) migliori le tecniche più efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo complesso
30Rimedi di carattere civilistico lazione
inibitoria
- Art. 844 del codice civile (Immissioni)
- il proprietario di un fondo non può impedire
che le immissioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se
non superano la normale tollerabilità, avuto
anche riguardo alla condizione dei luoghi. - Nellapplicare questa norma lautorità
giudiziaria deve contemperare le esigenze della
produzione con le ragioni della proprietà. Può
tener conto della priorità di un determinato uso
31Nuovi strumenti di politica ambientale
- IL SISTEMA DI EMISSIONS TRADING
- (vendita dei permessi di emissione)
- Protocollo di Kyoto del 10.12.1997 gt Libro
Verde della Commissione europea 08.03.2000 - LEuropa ha assunto limpegno di abbattere, tra
il 2008 e il 2012, l8 delle emissioni rispetto
al livello del 1990 - Uno degli strumenti individuati dalla UE è la
creazione, entro il 2005, di un sistema
comunitario di ET
32Lemissions trading
- LET è finalizzato allabbattimento dei gas di
serra (anidride carbonica, metano, protossido di
azoto, fluorocarburi idrati, perfluorocarburi,
esafloruro di zolfo) - Consiste in un sistema in base al quale a
determinati soggetti, come ad esempio le imprese,
vengono assegnate delle quote per le loro
emissioni. Le imprese che ridurranno le loro
emissioni al di là della quota assegnata, hanno
la facoltà di vendere l eccedenza disponibile
ad altri soggetti che hanno maggiori difficoltà a
rispettare i propri impegni
33Lemissions trading
- I settori di intervento prioritari per la
riduzione delle emissioni di gas di serra sono - agricoltura (zootecnia e fermentazione enterica,
combustione di residui agricoli,) - gestione di rifiuti (impianti di incenerimento,
discariche, , impianti di trattamento dei rifiuti
liquidi,) - industria di processo (chimica, metallurgica,
produzione di minerali ed idrocarburi alogenati,
produzione ed utilizzo di solventi,) - industria energetica (produzione e utilizzo di
combustibili fossili carbone, metano, petrolio
e derivati)
34Lemissions trading
- Il beneficio ambientale della istituzione di un
sistema di ET è evidente il totale delle quote
assegnate alle imprese rappresenta il limite
massimo consentito per le emissioni
35Lemissions trading
- Assegnazione delle quote iniziali
- Vendita allasta
- Sistema cd. dei diritti acquisiti
(grandfathering) - Lassegnazione per quote storiche premia le
imprese che inquinano di più ed inoltre inibisce
lingresso di nuovi soggetti nella borsa delle
emissioni. La vendita allasta impedisce il
perfezionamento di accordi ambientali tra impresa
acquirente ed impresa cedente gt necessità di
individuare un sistema misto
36La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte
dellItalia
- Legge 01-06-2002, n. 120 Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997
37Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27.11.2002, n. COM(2002) 680
def.
-
- istituisce una disciplina per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio
38Piano Regionale di Risanamento dellAtmosfera
(Del. Giunta Regione Veneto 15.2.00, n. 452)
- contiene le indicazioni di rilevamento,
prevenzione, conservazione e risanamento del
territorio del Veneto rispetto ai valori limite
della qualità dellaria, il cui apprezzamento è
stato affidato dal D.P.R. 203/88 alla competenza
della Regione
39(segue) Piano Regionale di Risanamento
dellAtmosfera
- pone obiettivi di riduzione delle concentrazioni
nellaria di - - inquinanti primari (quali CO, NOX, NMVOC,
polveri sospese, SO2) - - microinquinanti pericolosi, organici (benzene,
diossine, idrocarburi policiclici aromatici) ed
inorganici (metalli pesanti, come Hg e Pb) - - inquinanti odorigeni (in particolare di H2S nel
polo conciario vicentino)
40- Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell11 marzo
1999 sulla limitazione delle emissioni di
composti organici volatili (COV)
41Campo dapplicazione della Direttiva
1999/13/CE
- riguarda sia gli impianti nuovi, sia quelli
esistenti - è limitato alle attività elencate nellallegato
I, nella misura in cui l'esercizio delle
medesime comporti il superamento delle soglie di
consumo di solvente di cui all'allegato II A -
stabilite per tipologia di attività
42Direttiva 1999/13/CE - gli strumenti
- Stabilisce a carico degli Stati membri lobbligo
di provvedere alla limitazione delle emissioni di
COV, indicando 2 possibili strumenti - 1) lemanazione di norme specifiche che fissino
valori-limite di emissione e di consumo di COV in
conformità allallegato IIA - 2) oppure, la predisposizione ed attuazione di
piani nazionali che siano in grado di ridurre le
emissioni annue di COV prodotte dagli impianti
esistenti entro lo stesso termine e di entità
almeno pari a quella che si sarebbe ottenuta
applicando lo strumento dei limiti di emissione