Title: ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003
1ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAVicenza, 3
aprile 2003
- La normativa in materia di
- emissioni atmosferiche i controlli e le sanzioni
- avv. Angelo Merlin
- Mantovani Merlin Tonellotto Studio Legale
Associato - C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza
2I CONTROLLI
- Il controllo delle emissioni rappresenta un
momento essenziale per la difesa del patrimonio
atmosferico è dallefficacia di questo che
dipende, in larga misura, leffettività della
tutela ambientale perseguita dal legislatore
3I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO
- I soggetti tenuti al controllo delle emissioni
vengono menzionati dallart.9 del D.P.R. 203/1988
il quale si limita a prevedere che lautorità
competente per il controllo è autorizzata ad
effettuare allinterno degli impianti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per
laccertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione delle emissioni
4Nel quadro del D.P.R. 203/1988 i soggetti tenuti
al controllo devono essere intesi
- Sia con riferimento alle funzioni di tipo
PREVENTIVO espletate in ambito procedimentale,
prodromiche al rilascio dellautorizzazione
(attività istruttoria) - Sia con riferimento agli ACCESSI e ISPEZIONI
periodiche dirette a monitorare le emissioni.
5I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO
- Province
- Agenzie Regionali per lAmbiente (ARPA)
- Tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia
Giudiziaria (N.A.S., N.O.E., Vigili Urbani, Corpo
Forestale, ecc..) che possono avvalersi di
personale idoneo nella qualità di ausiliari
6Lattività di controllo può essere legittimamente
diretta a procedere alle seguenti verifiche
- Accertamento del rispetto dei valori limite di
emissione - Accertamento del rispetto delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari - Accertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione delle emissioni
7ATTIVITA DI CONTROLLO E PROCEDIMENTO PENALE
- Accade spesso che lattività amministrativa di
controllo rilevi potenziali elementi di reato in
capo ai soggetti controllati, e che gli elementi
raccolti in sede amministrativa siano poi
destinati a confluire come materiale probatorio
nel procedimento penale che segue allispezione,
e che comunque si innesta sullaccertamento
amministrativo
8Le garanzie proprie del procedimento penale
dovranno essere assicurate quando
- Lorgano di P.G. agisce fin dallinizio
dellispezione in tale veste ciò accade quando
latto di accertamento prende le mosse proprio
dalla necessità di assicurare fonti di prova
relative ad una ipotesi di reato già delineatasi,
o comunque seriamente prospettata - Gli atti di accertamento seguono
alleffettuazione di campionamenti i cui
risultati hanno già evidenziato con chiarezza un
superamento di valori limite di emissione di
rilevanza penale
9LE METODICHE ANALITICHE
- Lart.3, comma secondo lett.b), del D.P.R.
n.203/1988, stabilisce che i metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti debbano essere stabiliti, ed
aggiornati, con Decreto del Ministero
dellAmbiente, di concerto con i Ministri di
sanità e dellindustria, del commercio e
dellartigianato
10D.M. 25 AGOSTO 2000
- Con D.M. 25.8.2000 sono stati aggiornati i metodi
di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni inquinanti, sostituendo integralmente i
metodi riportati nellAllegato 4 del D.M.
12.7.1990.
11IL SISTEMA SANZIONATORIO PER GLI IMPIANTI
INDUSTRIALI
- Il D.P.R. 203/1988 prevede
- Sanzioni amministrative
- Sanzioni penali
12SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Le sanzioni amministrative puniscono
linosservanza delle prescrizioni autorizzatorie
in materia di impianti industriali, secondo una
gradazione connessa alla gravità delle infrazioni - Sono sanzioni potenzialmente concorrenti con
quelle penali, laddove linosservanza delle
prescrizioni contenute nellautorizzazione o
impartite dallautorità amministrativa è
qualificata come reato (es.art.25, comma secondo)
13GRADAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- DIFFIDA ad eliminare le irregolarità entro un
termine (art.10, lett.a) - DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLATTIVITA
AUTORIZZATA PER UN TEMPO DETERMINATO, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute
e/o lambiente - REVOCA DELLAUTORIZZAZIONE E CHIUSURA
DELLIMPIANTO, in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per la salute
e/o per lambiente.
14SANZIONI PENALI
- REATI FORMALI, consistenti cioè in comportamenti
privi del necessario consenso preventivo
dellautorità amministrativa - REATI SOSTANZIALI, consistenti nel superamento
dei limiti di emissioni e nella mancata
realizzazione del piano di adeguamento degli
impianti già esistenti.
15SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
- Art.24, comma 1, D.P.R. n.203/1988
- chi inizia la costruzione di un nuovo impianto
senza lautorizzazione, ovvero ne continua
lesercizio con lautorizzazione sospesa,
rifiutata, revocata ovvero dopo lordine di
chiusura dellimpianto, è punito con la pena
dellarresto da 2 mesi a 2 anni e dellammenda da
258 a 1.032
16Natura della contravvenzione
- La contravvenzione di cui allart.24, primo
comma, è un reato la cui permanenza dura fino al
rilascio della prevista autorizzazione - Il contravventore, a seguito della Sentenza 19
giugno-15 luglio 1997 n.234 della Corte
Costituzionale, che ha dichiarato lillegittimità
costituzionale di questo comma, può essere
ammesso alloblazione speciale prevista
dallart.162-bis c.p.
17SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
- Art.24, comma 2, D.P.R. n.203/1988
- chi attiva lesercizio di un nuovo impianto
senza aver dato, nel termine prescritto,
comunicazione preventiva alle autorità competenti
è punito con larresto sino ad un anno o con
lammenda sino a 1.032
18SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
- Art.24, comma 3, D.P.R. n.203/1988
- chi omette di comunicare alla Regione, nel
termine di riferimento al periodo prescritto, i
dati relativi alle emissioni, effettuate a
partire dalla data di messa a regime degli
impianti, è punito con larresto sino a sei mesi
o con lammenda sino a 1.032
19SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI IMPIANTI
- Art.24, commi 4- 5 e 6, D.P.R. n.203/1988
- chi , nellesercizio di un nuovo impianto, non
osserva le prescrizioni dellautorizzazione o
quelle imposte dallautorità competente
nellambito dei poteri ad essa spettanti, è
punito con larresto sino ad un anno o con
lammenda sino a 1.032 - Alla stessa pena soggiace chi non rispetta i
valori limite di emissione stabiliti dalla
normativa statale e regionale - se, con le sopraindicate condotte si determina
il superamento dei valori limite di qualità
dellaria la pena prevista è dellarresto sino ad
un anno
20SANZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESISTENTI
- Art.25, comma 1, D.P.R. n.203/1988
- chi esercitando un impianto esistente non
presenta alle autorità competenti la domanda di
autorizzazione nel termine prescritto, è punito
con la pena dellarresto da 2 mesi a 2 anni e
dellammenda da 258 a 1.032
21Natura della contravvenzione
- È un reato formale di pericolo che prescinde
dalleffettiva produzione di un evento dannoso,
in quanto mira a realizzare, a scopo di
prevenzione, un controllo anticipato da parte
delle autorità competenti anche per le emissioni
degli impianti esistenti - La contravvenzione di cui allart.24, primo
comma, è un reato omissivo la cui permanenza dura
fino a quando il responsabile dellimpianto
esistente non presenti la domanda di
autorizzazione per le emissioni atmosferiche
prodotte
22Per le attività a ridotto inquinamento atmosferico
- Alla omessa presentazione della domanda di
autorizzazione per gli impianti esistenti va
equiparata la mancata comunicazione prevista dal
punto 18 D.P.C.M. 21 luglio 1989 di avvalersi
dellautorizzazione generale della Regione per le
attività a ridotto inquinamento atmosferico,
prevista dallart.5 D.P.R. 25 luglio 1991 (Cfr.
Cass.pen., sez.III, 21 settembre 2001)
23ALTRE SANZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESISTENTI
PREVISTI DALLART.25
- Risultano altresì punite penalmente le seguenti
condotte - Inosservanza delle prescrizioni
dellautorizzazione o quelle imposte
dallautorità competente (comma secondo,
oblazionabile con il pagamento di 516) - Mancato rispetto dei valori di emissioni
stabiliti dalla normativa statale o regionale
(comma terzo, oblazionabile con 516 a meno che
non vengano superati i valori limite di qualità
dellaria in questo caso la pena è dellarresto
sino ad un anno) - Esercizio dellimpianto con autorizzazione
sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo
lordine di chiusura dellimpianto (comma quinto
oblazionabile con 516).
24La violazione prevista dal comma settimo
dellart.25
- La mancata adozione di tutte le misure necessarie
ad evitare un peggioramento anche temporaneo
delle emissioni è punita con la pena dellarresto
sino ad un anno o dellammenda sino a 1.032. - Non può essere invocato il guasto tecnico per
escludere questo obbligo.
25Trasferimento e modifiche di impianti
- ART.25, comma 6 chi esegue la modifica o il
trasferimento dellimpianto senza
lautorizzazione prescritta dallart.15 è punito,
nel primo caso con larresto sino a sei mesi o
con lammenda sino a 1.032, e, nel secondo
caso, con larresto sino a due anni o con
lammenda da 258 a 1.032
26Trasferimento e modifiche di impianti sottoposte
a preventiva autorizzazione in mancanza delle
quali scatta il reato di cui allart.25, comma
sesto
- (1) La modifica sostanziale dellimpianto che
comporti variazioni qualitative e/o quantitative
delle emissioni inquinanti
- (2) il trasferimento, anche parziale,
dellimpianto in altra località
27Trasferimento e modifiche di impianti
- Si tratta di un reato permanente nel quale la
modifica costituisce solo il momento iniziale
della consumazione che si protrae sino alla
conclusione del procedimento di controllo ed al
rilascio dellautorizzazione (con cui si mira ad
accertare la compatibilità di quanto eseguito con
la salvaguardia dellinteresse protetto), ovvero
sino a che lagente non abbia desistito dal
comportamento o ripristinato la situazione
precedente - Solo dopo aver ottenuto il provvedimento
autorizzatorio può affermarsi che sono venute
meno le conseguenze pericolose eliminabili dal
contravventore per cui è possibile richiedere
loblazione speciale.
28La sanzione prevista dal codice penale
- Art.674 c.p.
- Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico
transito o in un luogo privato ma di comune o di
altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o
molestare persone, ovvero, nei casi non
consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas,
di vapori o di fumo, atti a cagionare tali
effetti è punito con larresto fino ad un mese o
con lammenda fino a 206.
29La sanzione prevista dal codice penale
- La previsione normativa della seconda ipotesi
dellart.674 c.p. nel punire determinati
comportamenti molesti (emissioni di gas, di
vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti
dalla legge, tende ad operare un bilanciamento di
opposti interessi, consentendo lesercizio di
attività socialmente utili, purchè ciò avvenga
nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla
legge, superati i quali riacquista prevalenza
lesigenza di tutela dellincolumità pubblica.
30Nei casi non consentiti dalla legge
- Esiste un rilevante contrasto giurisprudenziale
nellinterpretazione della seguente espressione
contenuta nellart.674 c.p. - nei casi non consentiti dalla legge
31Prima interpretazione
- Poiché la legge contiene una sorta di presunzione
di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o
gas che non superino la soglia fissata dalle
leggi speciali in materia (es. D.P.R. 203/1988),
ai fini dellaffermazione di responsabilità per
il reato di cui allart.674 c.p. è indispensabile
la puntuale e specifica dimostrazione che esse
superino gli standard fissati dalla legge, mentre
quando , pur essendo le emissioni contenute nei
limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino
concretamente fastidio alle persone, superando la
normale tollerabilità, si applicheranno le norme
di carattere civilistico contenute nellart.844
c.c.
32Seconda interpretazione
- Lesistenza di una autorizzazione amministrativa
per lesercizio di una industria non esonera
limprenditore dal dovere di adottare tutte le
misure consigliate dallesperienza e dalla
tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la
salute pubblica - Lavvenuta messa in opera dei dispositivi
antinquinamento previsti dalla legge, non
esclude, di per sé, la configurabilità della
contravvenzione prevista dallart.674 c.p.
quando, di fatto, le emissioni di gas, fumi o
vapori superino il limite della normale
tollerabilità, valutato in relazione agli effetti
da esse prodotti in danno dei soggetti che in
concreto le subiscono
33Sequestro preventivo degli impianti
- Sia nei reati formali che nei reati sostanziali
previsti dalla disciplina in materia di
inquinamento atmosferico è possibile che il
Giudice penale emetta un sequestro preventivo
degli impianti per impedire che il reato possa
giungere ad ulteriori conseguenze o si possa
protrarre.