Title: Pena di morte e diritti umani
1Pena di morte e diritti umani
- Master Diritti Umani
- Sergio Marchisio
2Dichiarazione universale diritti umani 10/12/1948
- Articolo 3Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona
3Patto internazionale sui diritti civili e
politici 16 Dicembre 1966
- Art. 6. 1. Il diritto alla vita è inerente alla
persona umana. Questo diritto deve esser
protetto dalla legge. Nessuno può essere
arbitrariamente privato della vita. - 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata
abolita, una sentenza capitale può essere
pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in
conformità alle leggi vigenti al momento in cui
il delitto fu commesso e purché ciò non sia in
contrasto né con le disposizioni del presente
Patto né con la Convenzione per la prevenzione e
la punizione del delitto di genocidio. Tale pena
può essere eseguita soltanto in base ad una
sentenza definitiva resa da un tribunale
competente.
4Patto internazionale sui diritti civili e
politici 16 Dicembre 1966
- 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di
chiedere la grazia o la commutazione della pena.
L'amnistia, la grazia o la commutazione della
pena di morte possono essere accordate in tutti i
casi. - 5. Una sentenza capitale non può essere
pronunciata per delitti commessi dai minori di
18 anni e non può essere eseguita nei confronti
di donne incinte. - 6. Nessuna disposizione di questo articolo può
essere invocata per ritardare o impedire
l'abolizione della pena di morte ad opera di uno
Stato parte del presente Patto.
5II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e
politici 1989
- Second Optional Protocol to the International
Covenant on Civil and Political Rights, aiming at
the abolition of the death penal - Adottato AGNU Risoluzione 44/128 15/12/1989
- Article 1
- 1. No one within the jurisdiction of a State
Party to the present Protocol shall be executed. - 2. Each State Party shall take all necessary
measures to abolish the death penalty within its - jurisdiction.
6II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e
politici 1989
- Article 2
- 1. Riserve non ammesse, salvo riserva
applicazione pena morte tempo guerra a seguito di
una condanna per un crimine grave di natura
militare commesso in tempo di guerra
7Articolo 2 CEDU Diritto alla vita
- 1. Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in
esecuzione di una sentenza capitale pronunciata
da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia
punito dalla legge con tale pena. - Tuttavia cè stata da allora unevoluzione nel
diritto internazionale e nel diritto interno
verso labolizione della pena di morte, in
generale, e, più in specifico, per atti commessi
in tempo di guerra.
8CEDU Protocollo n. 6
- Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
della pena di morte - Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983
- Entrata in vigore Condizioni 5 Ratifiche.Data
1/3/1985 - Emendato dal Prot. n. 11 dell11 mag. 1994
9Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
della pena di morte
- Art. 1 Abolizione della pena di morte
- La pena di morte è abolita. Nessuno può essere
condannato a tale pena, né giustiziato - Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra
- Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la
pena di morte per atti commessi in tempo di
guerra o di pericolo imminente di guerra una
tale pena sarà applicata solo nei casi previsti
dalla detta legislazione e conformemente alle sue
disposizioni. Questo Stato comunicherà al
Segretario Generale del Consiglio dEuropa le
disposizioni in materia della suddetta
legislazione.
10Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
della pena di morte
- Art. 3 Divieto di deroghe
- Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni
del presente Protocollo ai sensi dellarticolo 15
della Convenzione. - Art. 4 Divieto di riserve
- Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni
del presente Protocollo ai sensi dellarticolo 57
della Convenzione. - Art. 6 Rapporti con la Convenzione
- Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5
del presente Protocollo come articoli addizionali
alla Convenzione e si applicano di conseguenza
tutte le disposizioni della Convenzione.
11Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
della pena di morte
- Situazione 26/11/2012
- Numero totale di ratifiche/adesioni 46
- Numero totale di firme non seguite da ratifiche
1 (Russia) - Questo Protocollo è stato il primo strumento
giuridico obbligatorio in Europa e nel mondo che
ha sancito labolizione della pena di morte in
tempo di pace, non essendo permesse deroghe in
situazioni di emergenza né riserve.
12Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
- Gli Stati membri del Consiglio dEuropa,
firmatari del presente Protocollo, - Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla
vita è un valore fondamentale in una società
democratica, e che labolizione della pena di
morte è essenziale per la protezione di questo
diritto ed il pieno riconoscimento della dignità
inerente a tutti gli esseri umani - Desiderosi di rafforzare la protezione del
diritto alla vita garantito dalla Convenzione
13Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
- Rilevando che il Protocollo n 6 alla Convenzione
concernente labolizione della pena di morte,
firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non
esclude la pena di morte per atti commessi in
tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra - Determinati a compiere il passo definitivo al
fine di abolire la pena di morte in qualsiasi
circostanza - Articolo 1 Abolizione della pena di morte
- La pena di morte è abolita. Nessuno può essere
condannato a tale pena né giustiziato.
14Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
- Articolo 2 Divieto di deroghe
- Nessuna deroga è autorizzata alle norme del
presente Protocollo ai sensi dellarticolo 15
della Convenzione - Articolo 3 Divieto di riserve
- Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente
Protocollo ai sensi dellarticolo 57 della
Convenzione - Entrata in vigore 10 Ratifiche. Data 1/7/2003
- Situazione in data del 26/11/2012
15Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
- Numero di firme non seguite da ratifiche
Armenia, Polonia, - Russiae Azerbajan non hanno firmato
- Numero totale di ratifiche/adesioni 43
- Rapporto esplicativo
- Il diritto alla vita un inalienabile attributo
degli esseri umani, e valore supremo nella
gerarchia internazionale dei diritti umani è
unanimemente garantito da standard obbligatori a
livello universale e regionale.
16Unione europea Guidelines del 1998
- Nel giugno 1998, lUE ha adottato "Guidelines to
EU Policy Toward Third Countries on the Death
Penalty" che fra laltro statuiscono la sua
opposizione alla pena di morte in ogni caso. - The EU considers that abolition of the death
penalty contributes to the enhancement of human
dignity and the progressive development of human
rights. - The EU's objective, where possible, is to
persuade third countries to abolish the death
penalty.
17Unione europea Guidelines del 1998
- Where states insist on maintaining the death
penalty, the EU considers it important that a
minimum standards should be met -
18UE La Carta dei diritti fondamentali
- proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (oggi parte
integrante del TUE) prevede che nessuno possa
essere condannato alla pena di morte né
giustiziato (articolo 2), e che nessuno possa
essere allontanato, espulso o estradato verso
uno Stato in cui esista il rischio di essere
sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad
altre pene o trattamenti inumani o degradanti
(art. 19)
19UE
- 14 maggio 2007, a Bruxelles, i ministri degli
Esteri dell'UE hanno conferito all'Italia e alla
presidenza di turno dell'UE, affidata alla
Germania, il compito di preparare il testo della
risoluzione per una moratoria universale della
pena di morte da presentare all'Assemblea
generale dell'Onu. - Moratoria
- The adoption of a resolution on this issue by the
UN General Assembly in 2007 was a major
breakthrough, while growing support for
subsequent resolutions adopted in 2008 and 2010
has served to illustrate the worldwide trend in
this direction.
20Commissione ONU diritti umani
- Ha adottato per anni risoluzioni che chiedevano
una moratoria delle esecuzioni, in vista di una
abolizione completa della pena di morte. - 3/4/1997 27 si, 11 no, 14 astensioni (Italia con
47 Paesi) -
21Statuti Tribunali penali internazionali
- Ris. 827/93 Consiglio di Sicurezza N.U. Tribunale
ex Jugoslavia 25 maggio 1993 - Ris. 955 (1994) Tribunale Ruanda Consiglio di
Sicurezza N.U. 8 novembre 1994 - La pena di morte è stata esclusa dalle pene che i
tribunali sono autorizzati a comminare.
22Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI,
1998)
- adottato il 17 luglio 1998 a Romaentrato in
vigore il 1 luglio 2002 - Lo Statuto prevede (art.77) che la Corte, a
carico di una persona dichiarata colpevole dei
reati di cui all'art.5, può irrogare una delle
seguenti pene a) reclusione a termine, per un
massimo di 30 anni (non è fissato un minimo) b)
ergastolo, se l'estrema gravità del reato e la
situazione personale del condannato lo
giustificano.Resta, ovviamente, esclusa la pena
di morte.
23Interamerican Convention on Human Rights San José
22/11/1969
- Article 4. Right to Life
- 1. Every person has the right to have his life
respected. This right shall be protected by law
and, in general, from the moment of conception.
No one shall be arbitrarily deprived of his life. - 2. In countries that have not abolished the
death penalty, it may be imposed only for the
most serious crimes and pursuant to a final
judgment rendered by a competent court and in
accordance with a law establishing such
punishment, enacted prior to the commission of
the crime.
24Interamerican Convention on Human Rights San José
22/11/1969
- The application of such punishment shall not be
extended to crimes to which it does not presently
apply. - 3. The death penalty shall not be
reestablished in states that have abolished it. - 4. In no case shall capital punishment be
inflicted for political offenses or related
common crimes.
25Interamerican Convention on Human Rights San José
22/11/1969
- 5. Capital punishment shall not be imposed
upon persons who, at the time the crime was
committed, were under 18 years of age or over 70
years of age nor shall it be applied to pregnant
women. - 6. Every person condemned to death shall have
the right to apply for amnesty, pardon, or
commutation of sentence, which may be granted in
all cases. Capital punishment shall not be
imposed while such a petition is pending decision
by the competent authority
26PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY
- Adottato Asunción, 8 giugno, 1990
- 13 Stati ratifiche
- the tendency among the American States is to be
in favor of abolition of the death penalty - Article 1
- The States Parties to this Protocol shall not
apply the death penalty in their territory to any
person subject to their jurisdiction.
27PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY
- Article 2
- 1. No reservations may be made to this Protocol.
However, at the time of ratification or
accession, the States Parties to this instrument
may declare that they reserve the right to apply
the death penalty in wartime in accordance with
international law, for extremely serious crimes
of a military nature. - Caso Brasile Brazil
- "In ratifying the Protocol to Abolish the Death
Penalty, adopted in Asunción on June 8, 1990, I
make hereby, in compliance with constitutional
requirements, a reservation under the terms of
Article 2 of the said Protocol, which guarantees
states parties the right to apply the death
penalty in wartime in accordance with
international law, for extremely serious crimes
of a military nature."
28Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di
guerra
- 12 Agosto 1949
- Article 68
- The penal provisions promulgated by the Occupying
Power in accordance with Articles 64 and 65 may
impose the death penalty on a protected person
only in cases where the person is guilty of
espionage, of serious acts of sabotage against
the military installations of the Occupying Power
or of intentional offences which have caused the
death of one or more persons, provided that such
offences were punishable by death under the law
of the occupied territory in force before the
occupation began.
29Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di
guerra
- The death penalty may not be pronounced against a
protected person unless the attention of the
court has been particularly called to the fact
that, since the accused is not a national of the
Occupying Power, he is not bound to it by any
duty of allegiance. - In any case, the death penalty may not be
pronounced against a protected person who was
under eighteen years of age at the time of the
offence
30Corte internazionale di giustizia
- Sentenza 31 marzo 2004
- Avena and altri Cittadini Messicani (Messico v.
United States of America) - The Court finds that the United States of America
has breached its obligationsto Mr. Avena and 50
other Mexican nationals and to Mexico under the
Vienna Convention on Consular Relations
31Corte internazionale di giustizia
- Sentenza 27 giugno 2001
- LaGrand Case (Germania v. United States of
America) - The Court finds that the United States has
breached its obligations to Germany andto the
LaGrand brothers under the Vienna Convention on
Consular Relations - The Court finds, for the first time in its
history, that orders indicating provisional
measures are legally binding
32Corte internazionale di giustizia
- Case concerning the Vienna Convention on Consular
Relations(Paraguay v. United States of America) - Case removed from the Court's List at the request
of Paraguay 11 November 1998 - The dispute brought by Paraguay to the Court
concerned alleged violations of the Vienna
Convention on Consular Relations of 24 April 1963
with respect to the case of Mr. Angel Francisco
Breard, a Paraguayan national convicted of murder
in Virginia (United States), whose execution had
been scheduled for 14 April 1998 and who was
eventually executed on that date.
33www.asil.org/insights/2006/12/insights061208.html
- The Texas Court of Criminal Appeals Decides
Medellins Consular Convention CaseBy Frederic
L. Kirgis - The United States Supreme Court has also
considered three cases involving U.S. violations
of the Consular Convention. Two of those cases,
Breard v. Greene and Medellin v. Dretke, came as
a result of two of the ICJs decisions mentioned
above (in the cases involving Paraguay and
Mexico, respectively). The third case,
Sanchez-Llamas v. Oregon, involved two foreign
nationals who had not been involved in any of the
ICJ proceedings.
34the Texas Court of Criminal Appeals
- On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal
Appeals decided not to provide Medellin with the
review he sought pursuant to the ICJs Avena
decision and President Bushs determination. - the ICJ Avena decision and the Presidential
memorandum do not constitute binding federal law - the ICJs interpretation of the Consular
Convention in the LaGrand and Avena cases was
entitled only to respectful consideration.
Thus it would not be binding on the Texas court.
35Paesi e pena di morte
- 91 paesi mantengono la pena di morte
- Paesi nei quali è stata abolita per legge
- Paesi nei quali è stata abolita di fatto
(Turchia, Senegal)
36Francia gennaio 2007
- Articolo unico Progetto di legge da inserire
nella Costituzione - Nul ne peut etre condamné à la peine de mort
- 2000 Legge Badinter ha abolito la pena di morte
- Art. 421-1 del Codice penale autorizza la
reintroduzione della pena di morte per gli autori
di atti di terrorismo
37Italia
- La pena di morte in Italia era stata abolita nel
1948, dallarticolo 27 della Costituzione, per i
reati comuni e per i reati militari commessi in
tempo di pace. La legge 589 del 1994 ne aveva
disposto labolizione anche dal codice militare
di guerra e dalle leggi militari di guerra.
38Modifica costituzionale 2007
- La legge approvata in via definitiva dal Senato
il 25/09/2007 ha comportato una modifica
costituzionale, ed è stata quindi esaminata e
votata per due volte in ogni ramo del Parlamento. -
- NUOVA LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL 2/10/2007
39Art. 27 Costituzione italiana
- Larticolo 27 della Costituzione stabilisce ora
che non è ammessa la pena di morte, dal momento
che è stata cancellata la frase successiva se
non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
40ONU - 18 dicembre 2007,
- Moratoria sull'uso della pena di morte
- L'Assemblea Generale,
- Guidata dagli scopi e dai principi espressi nella
Carta delle Nazioni Unite, - Richiamando la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, la Convenzione Internazionale
sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione
sui Diritti del Bambino, - Richiamando anche le risoluzioni sulla questione
della pena di morte adottata nell'ultimo decennio
dalla Commissione sui Diritti Umani in tutte le
sessioni consecutive, l'ultima essendo la
2005/59, con cui la Commissione ha esortato gli
Stati che ancora mantengono la pena di morte
affinché la aboliscano completamente e, allo
stesso tempo, stabiliscono una moratoria delle
esecuzioni, -
41ONU
- Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore
la pena di morte a - (a) Rispettare gli standard internazionali per
fornire clausole che salvaguardino la protezione
dei diritti di coloro che affrontano la pena di
morte, in particolare gli standard minimi, come
previsto nell'allegata risoluzione 1984/50 del 25
maggio 1984 del Consiglio Sociale ed Economico - (b) Fornire al Segretario Generale le
informazioni relative all'uso della pena capitale
e l'osservanza delle clausole di salvaguardia
della protezione dei diritti di coloro che devono
affrontare la pena di morte - (c) Restringere in modo progressivo l'uso della
pena di morte e ridurre il numero dei reati per i
quali essa è prevista - (d) Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con
lo scopo di abolire la pena di morte
42Siti web
- www.eurunion.org/legislat/DeathPenalty
- www.icj-cij.org