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Pena di morte e diritti umani

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Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio the Texas Court of Criminal Appeals On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal Appeals ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Pena di morte e diritti umani


1
Pena di morte e diritti umani
  • Master Diritti Umani
  • Sergio Marchisio

2
Dichiarazione universale diritti umani 10/12/1948
  • Articolo 3Ogni individuo ha diritto alla vita,
    alla libertà ed alla sicurezza della propria
    persona

3
Patto internazionale sui diritti civili e
politici 16 Dicembre 1966
  • Art. 6. 1. Il diritto alla vita è inerente alla
    persona umana. Questo diritto deve esser
    protetto dalla legge. Nessuno può essere
    arbitrariamente privato della vita.
  • 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata
    abolita, una sentenza capitale può essere
    pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in
    conformità alle leggi vigenti al momento in cui
    il delitto fu commesso e purché ciò non sia in
    contrasto né con le disposizioni del presente
    Patto né con la Convenzione per la prevenzione e
    la punizione del delitto di genocidio. Tale pena
    può essere eseguita soltanto in base ad una
    sentenza definitiva resa da un tribunale
    competente.

4
Patto internazionale sui diritti civili e
politici 16 Dicembre 1966
  • 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di
    chiedere la grazia o la commutazione della pena.
    L'amnistia, la grazia o la commutazione della
    pena di morte possono essere accordate in tutti i
    casi.
  • 5. Una sentenza capitale non può essere
    pronunciata per delitti commessi dai minori di
    18 anni e non può essere eseguita nei confronti
    di donne incinte.
  • 6. Nessuna disposizione di questo articolo può
    essere invocata per ritardare o impedire
    l'abolizione della pena di morte ad opera di uno
    Stato parte del presente Patto.

5
II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e
politici 1989
  • Second Optional Protocol to the International
    Covenant on Civil and Political Rights, aiming at
    the abolition of the death penal
  • Adottato AGNU Risoluzione 44/128 15/12/1989
  • Article 1
  • 1. No one within the jurisdiction of a State
    Party to the present Protocol shall be executed.
  • 2. Each State Party shall take all necessary
    measures to abolish the death penalty within its
  • jurisdiction.

6
II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e
politici 1989
  • Article 2
  • 1. Riserve non ammesse, salvo riserva
    applicazione pena morte tempo guerra a seguito di
    una condanna per un crimine grave di natura
    militare commesso in tempo di guerra

7
Articolo 2 CEDU Diritto alla vita
  • 1. Il diritto alla vita di ogni persona è
    protetto dalla legge. Nessuno può essere
    intenzionalmente privato della vita, salvo che in
    esecuzione di una sentenza capitale pronunciata
    da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia
    punito dalla legge con tale pena.
  • Tuttavia cè stata da allora unevoluzione nel
    diritto internazionale e nel diritto interno
    verso labolizione della pena di morte, in
    generale, e, più in specifico, per atti commessi
    in tempo di guerra.

8
CEDU Protocollo n. 6
  • Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
    della pena di morte
  • Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983
  • Entrata in vigore Condizioni  5 Ratifiche.Data
     1/3/1985
  • Emendato dal Prot. n. 11 dell11 mag. 1994

9
Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
della pena di morte
  • Art. 1 Abolizione della pena di morte
  • La pena di morte è abolita. Nessuno può essere
    condannato a tale pena, né giustiziato
  • Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra
  • Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la
    pena di morte per atti commessi in tempo di
    guerra o di pericolo imminente di guerra una
    tale pena sarà applicata solo nei casi previsti
    dalla detta legislazione e conformemente alle sue
    disposizioni. Questo Stato comunicherà al
    Segretario Generale del Consiglio dEuropa le
    disposizioni in materia della suddetta
    legislazione.

10
Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
della pena di morte
  • Art. 3 Divieto di deroghe
  • Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni
    del presente Protocollo ai sensi dellarticolo 15
    della Convenzione.
  • Art. 4 Divieto di riserve
  • Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni
    del presente Protocollo ai sensi dellarticolo 57
    della Convenzione.
  • Art. 6 Rapporti con la Convenzione
  • Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5
    del presente Protocollo come articoli addizionali
    alla Convenzione e si applicano di conseguenza
    tutte le disposizioni della Convenzione.

11
Protocollo n. 6 alla CEDU relativo allabolizione
della pena di morte
  • Situazione 26/11/2012
  • Numero totale di ratifiche/adesioni 46
  • Numero totale di firme non seguite da ratifiche
    1 (Russia)
  • Questo Protocollo è stato il primo strumento
    giuridico obbligatorio in Europa e nel mondo che
    ha sancito labolizione della pena di morte in
    tempo di pace, non essendo permesse deroghe in
    situazioni di emergenza né riserve.

12
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
  • Gli Stati membri del Consiglio dEuropa,
    firmatari del presente Protocollo,
  • Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla
    vita è un valore fondamentale in una società
    democratica, e che labolizione della pena di
    morte è essenziale per la protezione di questo
    diritto ed il pieno riconoscimento della dignità
    inerente a tutti gli esseri umani
  • Desiderosi di rafforzare la protezione del
    diritto alla vita garantito dalla Convenzione

13
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
  • Rilevando che il Protocollo n 6 alla Convenzione
    concernente labolizione della pena di morte,
    firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non
    esclude la pena di morte per atti commessi in
    tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra
  • Determinati a compiere il passo definitivo al
    fine di abolire la pena di morte in qualsiasi
    circostanza
  • Articolo 1 Abolizione della pena di morte
  • La pena di morte è abolita. Nessuno può essere
    condannato a tale pena né giustiziato.

14
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
  • Articolo 2 Divieto di deroghe
  • Nessuna deroga è autorizzata alle norme del
    presente Protocollo ai sensi dellarticolo 15
    della Convenzione
  • Articolo 3 Divieto di riserve
  • Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente
    Protocollo ai sensi dellarticolo 57 della
    Convenzione
  • Entrata in vigore 10 Ratifiche. Data  1/7/2003
  • Situazione in data del  26/11/2012

15
Protocollo n. 13 alla CEDU relativo
allabolizione della pena di morte in qualsiasi
circostanzaVilnius, 3 maggio 2002
  • Numero di firme non seguite da ratifiche
     Armenia, Polonia,
  • Russiae Azerbajan non hanno firmato
  • Numero totale di ratifiche/adesioni   43
  • Rapporto esplicativo
  • Il diritto alla vita un inalienabile attributo
    degli esseri umani, e valore supremo nella
    gerarchia internazionale dei diritti umani è
    unanimemente garantito da standard obbligatori a
    livello universale e regionale.

16
Unione europea Guidelines del 1998
  • Nel giugno 1998, lUE ha adottato "Guidelines to
    EU Policy Toward Third Countries on the Death
    Penalty" che fra laltro statuiscono la sua
    opposizione alla pena di morte in ogni caso.
  • The EU considers that abolition of the death
    penalty contributes to the enhancement of human
    dignity and the progressive development of human
    rights.
  • The EU's objective, where possible, is to
    persuade third countries to abolish the death
    penalty.

17
Unione europea Guidelines del 1998
  • Where states insist on maintaining the death
    penalty, the EU considers it important that a
    minimum standards should be met

18
UE La Carta dei diritti fondamentali
  • proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (oggi parte
    integrante del TUE) prevede che nessuno possa
    essere condannato alla pena di morte né
    giustiziato (articolo 2), e che nessuno possa
    essere  allontanato, espulso o estradato verso
    uno Stato in cui esista il rischio di essere
    sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad
    altre pene o trattamenti inumani o degradanti
    (art. 19)

19
UE
  • 14 maggio 2007, a Bruxelles, i ministri degli
    Esteri dell'UE hanno  conferito all'Italia e alla
    presidenza di turno dell'UE, affidata alla
    Germania, il compito di preparare il testo della
    risoluzione per una moratoria universale della
    pena di morte da presentare all'Assemblea
    generale dell'Onu.
  • Moratoria
  • The adoption of a resolution on this issue by the
    UN General Assembly in 2007 was a major
    breakthrough, while growing support for
    subsequent resolutions adopted in 2008 and 2010
    has served to illustrate the worldwide trend in
    this direction.  

20
Commissione ONU diritti umani
  • Ha adottato per anni risoluzioni che chiedevano
    una moratoria delle esecuzioni, in vista di una
    abolizione completa della pena di morte.
  • 3/4/1997 27 si, 11 no, 14 astensioni (Italia con
    47 Paesi)

21
Statuti Tribunali penali internazionali
  • Ris. 827/93 Consiglio di Sicurezza N.U. Tribunale
    ex Jugoslavia 25 maggio 1993
  • Ris. 955 (1994) Tribunale Ruanda Consiglio di
    Sicurezza N.U. 8 novembre 1994
  • La pena di morte è stata esclusa dalle pene che i
    tribunali sono autorizzati a comminare.

22
Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI,
1998)
  • adottato il 17 luglio 1998 a Romaentrato in
    vigore il 1 luglio 2002
  • Lo Statuto prevede (art.77) che la Corte, a
    carico di una persona dichiarata colpevole dei
    reati di cui all'art.5, può irrogare una delle
    seguenti pene a) reclusione a termine, per un
    massimo di 30 anni (non è fissato un minimo) b)
    ergastolo, se l'estrema gravità del reato e la
    situazione personale del condannato lo
    giustificano.Resta, ovviamente, esclusa la pena
    di morte.

23
Interamerican Convention on Human Rights San José
22/11/1969
  • Article 4. Right to Life
  • 1.    Every person has the right to have his life
    respected. This right shall be protected by law
    and, in general, from the moment of conception.
    No one shall be arbitrarily deprived of his life.
  • 2.    In countries that have not abolished the
    death penalty, it may be imposed only for the
    most serious crimes and pursuant to a final
    judgment rendered by a competent court and in
    accordance with a law establishing such
    punishment, enacted prior to the commission of
    the crime.

24
Interamerican Convention on Human Rights San José
22/11/1969
  • The application of such punishment shall not be
    extended to crimes to which it does not presently
    apply.
  • 3.    The death penalty shall not be
    reestablished in states that have abolished it.
  • 4.    In no case shall capital punishment be
    inflicted for political offenses or related
    common crimes.

25
Interamerican Convention on Human Rights San José
22/11/1969
  • 5.    Capital punishment shall not be imposed
    upon persons who, at the time the crime was
    committed, were under 18 years of age or over 70
    years of age nor shall it be applied to pregnant
    women.
  • 6.    Every person condemned to death shall have
    the right to apply for amnesty, pardon, or
    commutation of sentence, which may be granted in
    all cases. Capital punishment shall not be
    imposed while such a petition is pending decision
    by the competent authority

26
PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY
  • Adottato Asunción, 8 giugno, 1990
  • 13 Stati ratifiche
  • the tendency among the American States is to be
    in favor of abolition of the death penalty
  • Article 1
  • The States Parties to this Protocol shall not
    apply the death penalty in their territory to any
    person subject to their jurisdiction.

27
PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH PENALTY
  • Article 2
  • 1. No reservations may be made to this Protocol.
    However, at the time of ratification or
    accession, the States Parties to this instrument
    may declare that they reserve the right to apply
    the death penalty in wartime in accordance with
    international law, for extremely serious crimes
    of a military nature.
  • Caso Brasile Brazil
  • "In ratifying the Protocol to Abolish the Death
    Penalty, adopted in Asunción on June 8, 1990, I
    make hereby, in compliance with constitutional
    requirements, a reservation under the terms of
    Article 2 of the said Protocol, which guarantees
    states parties the right to apply the death
    penalty in wartime in accordance with
    international law, for extremely serious crimes
    of a military nature."

28
Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di
guerra
  • 12 Agosto 1949
  • Article 68
  • The penal provisions promulgated by the Occupying
    Power in accordance with Articles 64 and 65 may
    impose the death penalty on a protected person
    only in cases where the person is guilty of
    espionage, of serious acts of sabotage against
    the military installations of the Occupying Power
    or of intentional offences which have caused the
    death of one or more persons, provided that such
    offences were punishable by death under the law
    of the occupied territory in force before the
    occupation began.

29
Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di
guerra
  • The death penalty may not be pronounced against a
    protected person unless the attention of the
    court has been particularly called to the fact
    that, since the accused is not a national of the
    Occupying Power, he is not bound to it by any
    duty of allegiance.
  • In any case, the death penalty may not be
    pronounced against a protected person who was
    under eighteen years of age at the time of the
    offence

30
Corte internazionale di giustizia
  • Sentenza 31 marzo 2004
  • Avena and altri Cittadini Messicani (Messico v.
    United States of America)
  • The Court finds that the United States of America
    has breached its obligationsto Mr. Avena and 50
    other Mexican nationals and to Mexico under the
    Vienna Convention on Consular Relations

31
Corte internazionale di giustizia
  • Sentenza 27 giugno 2001
  • LaGrand Case (Germania v. United States of
    America)
  • The Court finds that the United States has
    breached its obligations to Germany andto the
    LaGrand brothers under the Vienna Convention on
    Consular Relations
  • The Court finds, for the first time in its
    history, that orders indicating provisional
    measures are legally binding

32
Corte internazionale di giustizia
  • Case concerning the Vienna Convention on Consular
    Relations(Paraguay v. United States of America)
  • Case removed from the Court's List at the request
    of Paraguay 11 November 1998
  • The dispute brought by Paraguay to the Court
    concerned alleged violations of the Vienna
    Convention on Consular Relations of 24 April 1963
    with respect to the case of Mr. Angel Francisco
    Breard, a Paraguayan national convicted of murder
    in Virginia (United States), whose execution had
    been scheduled for 14 April 1998 and who was
    eventually executed on that date.

33
www.asil.org/insights/2006/12/insights061208.html
  • The Texas Court of Criminal Appeals Decides
    Medellins Consular Convention CaseBy Frederic
    L. Kirgis
  • The United States Supreme Court has also
    considered three cases involving U.S. violations
    of the Consular Convention.  Two of those cases,
    Breard v. Greene and Medellin v. Dretke, came as
    a result of two of the ICJs decisions mentioned
    above (in the cases involving Paraguay and
    Mexico, respectively).  The third case,
    Sanchez-Llamas v. Oregon, involved two foreign
    nationals who had not been involved in any of the
    ICJ proceedings.

34
the Texas Court of Criminal Appeals
  • On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal
    Appeals decided not to provide Medellin with the
    review he sought pursuant to the ICJs Avena
    decision and President Bushs determination.
  • the ICJ Avena decision and the Presidential
    memorandum do not constitute binding federal law
  • the ICJs interpretation of the Consular
    Convention in the LaGrand and Avena cases was
    entitled only to respectful consideration.
     Thus it would not be binding on the Texas court.

35
Paesi e pena di morte
  • 91 paesi mantengono la pena di morte
  • Paesi nei quali è stata abolita per legge
  • Paesi nei quali è stata abolita di fatto
    (Turchia, Senegal)

36
Francia gennaio 2007
  • Articolo unico Progetto di legge da inserire
    nella Costituzione
  • Nul ne peut etre condamné à la peine de mort
  • 2000 Legge Badinter ha abolito la pena di morte
  • Art. 421-1 del Codice penale autorizza la
    reintroduzione della pena di morte per gli autori
    di atti di terrorismo

37
Italia
  • La pena di morte in Italia era stata abolita nel
    1948, dallarticolo 27 della Costituzione, per i
    reati comuni e per i reati militari commessi in
    tempo di pace. La legge 589 del 1994 ne aveva
    disposto labolizione anche dal codice militare
    di guerra e dalle leggi militari di guerra.

38
Modifica costituzionale 2007
  • La legge approvata in via definitiva dal Senato
    il 25/09/2007 ha comportato una modifica
    costituzionale, ed è stata quindi esaminata e
    votata per due volte in ogni ramo del Parlamento.
  • NUOVA LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL 2/10/2007

39
Art. 27 Costituzione italiana
  • Larticolo 27 della Costituzione stabilisce ora
    che non è ammessa la pena di morte, dal momento
    che è stata cancellata la frase successiva se
    non nei casi previsti dalle leggi militari di
    guerra.

40
ONU - 18 dicembre 2007,
  • Moratoria sull'uso della pena di morte
  • L'Assemblea Generale,
  • Guidata dagli scopi e dai principi espressi nella
    Carta delle Nazioni Unite,
  • Richiamando la Dichiarazione Universale dei
    Diritti dell'Uomo, la Convenzione Internazionale
    sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione
    sui Diritti del Bambino,
  • Richiamando anche le risoluzioni sulla questione
    della pena di morte adottata nell'ultimo decennio
    dalla Commissione sui Diritti Umani in tutte le
    sessioni consecutive, l'ultima essendo la
    2005/59, con cui la Commissione ha esortato gli
    Stati che ancora mantengono la pena di morte
    affinché la aboliscano completamente e, allo
    stesso tempo, stabiliscono una moratoria delle
    esecuzioni,

41
ONU
  • Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore
    la pena di morte a
  • (a) Rispettare gli standard internazionali per
    fornire clausole che salvaguardino la protezione
    dei diritti di coloro che affrontano la pena di
    morte, in particolare gli standard minimi, come
    previsto nell'allegata risoluzione 1984/50 del 25
    maggio 1984 del Consiglio Sociale ed Economico
  • (b) Fornire al Segretario Generale le
    informazioni relative all'uso della pena capitale
    e l'osservanza delle clausole di salvaguardia
    della protezione dei diritti di coloro che devono
    affrontare la pena di morte
  • (c) Restringere in modo progressivo l'uso della
    pena di morte e ridurre il numero dei reati per i
    quali essa è prevista
  • (d) Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con
    lo scopo di abolire la pena di morte

42
Siti web
  • www.eurunion.org/legislat/DeathPenalty
  • www.icj-cij.org
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