Title: PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSANTE VENDITE I SOLUZIONE
1 Dott. Ernesto-Marco Bagarotto Dottore
Commercialista Revisore Contabile Gli
istituti deflattivi del contenzioso
tributario Vicenza, 9 aprile 2011 Venezia
Mestre - Via Torino n. 151/a tel. 041 5322799
e-mail ernestobagarotto_at_studiotosi.com
2Gli strumenti deflattivi del contenzioso
- A partire dagli anni 90 il legislatore, al fine
di porre rimedio agli effetti negativi derivanti
dalla storica conflittualità che caratterizzava
il rapporto Fisco contribuente, ha introdotto
vari istituti volti a valorizzare un approccio di
reciproca collaborazione e cooperazione. - Tali strumenti hanno trovato un amplio riscontro
da parte dei contribuenti, affermandosi sempre
più nel nostro ordinamento.
3Gli strumenti deflattivi del contenzioso
- La normativa che disciplina gli istituti
deflattivi del contenzioso è estremamente
disorganica. - Linasprimento delle sanzioni per la quasi
totalità degli istituti deflattivi contemplati
nel nostro ordinamento da ultimo operato dalla
legge di stabilità 2011, sembrerebbe dimostrare
uninversione di tendenza rispetto al predetto
orientamento. A ben vedere, tale intervento
normativo non ha alcuna aspirazione di revisione
integrale del quadro normativo in esame, bensì è
meramente finalizzato alla percezione di un
maggior gettito erariale.
4Gli strumenti deflattivi del contenzioso
- Lordinamento prevede vari strumenti deflattivi
del contenzioso, mediante i quali, con diverse
modalità e al ricorrere di determinati
presupposti, il contribuente può definire la
contestazione evitando defatiganti contenziosi, o
evitando lemissione dellavviso di accertamento. - Procediamo con lanalisi dei principali istituti
deflattivi.
5Ravvedimento operoso Quadro normativo
- Listituto del ravvedimento operoso consente
allautore di una violazione di una disposizione
tributaria di rimediarvi, beneficiando di un
trattamento sanzionatorio premiale. - Tale istituto è disciplinato dallart. 13 del
D.Lgs. 472/1997 e trova applicazione laddove il
contribuente si adoperi spontaneamente per la
regolarizzazione degli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti.
6Ravvedimento operoso Cause ostative
- Il co. 1 dellart. 13 del D.Lgs. 472/97 dispone
che la sanzione è ridotta, sempreché la
violazione non sia constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento
delle quali lautore o i soggetti solidalmente
obbligati abbiano avuto formale conoscenza. - La disposizione si riferisce alle constatazioni
già portate a conoscenza del contribuente ne
deriva che il ravvedimento è ancora possibile in
caso di violazioni constatate dallUfficio o
dallAgente della Riscossione, ma non ancora
notificate allautore della violazione. -
7Ravvedimento operoso Profili procedimentali
- Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni il
contribuente - effettuare il versamento delle imposte o ritenute
dovute - procedere al contestuale versamento delle
sanzioni ridotte e degli interessi legali dovuti
sulle eventuali imposte o ritenute. - presentare uneventuale dichiarazione
sostitutiva - Il pagamento delle somme dovute per il del
ravvedimento non è suscettibile di rateizzazione.
8Ravvedimento operoso Diverse fattispecie
- Alla luce di quanto disposto dallart. 13 del D.
Lgs. 472/97, come modificato dallart. 1, co. 20,
lettera a) della L. 220/2010 - qualora la regolarizzazione di omesso o parziale
pagamento dellimposta venga eseguita entro 30
giorni dalla commissione della violazione, la
sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (in
luogo del precedente un dodicesimo del minimo)
9Ravvedimento operoso
- se il ravvedimento, sia per gli omessi versamenti
che per le altre violazioni, viene eseguito entro
il termine di presentazione della dichiarazione
relativa allanno in cui la violazione è stata
commessa, è prevista una sanzione pari ad un
ottavo del minimo (in luogo della precedente
previsione ad un decimo del minimo) - se la regolarizzazione riguarda la presentazione
di una dichiarazione e questa avviene entro 90
giorni dal termine previsto (entro 30 giorni con
riferimento alla dichiarazione in materia di
imposta sul valore aggiunto), la sanzione è pari
a un decimo del minimo.
10Ravvedimento operoso Novità della L. n. 220/2010
- Con lart. 1, co. 22, della L. 220/2010, il
legislatore ha rideterminato in aumento la misura
delle sanzioni applicabili. - Tali modifiche si applicano alle violazioni
commesse a decorrere dall1.2.2011. - Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011,
pertanto, rimangono applicabili le sanzioni
ridotte vigenti prima delle modifiche apportate
dalla suddetta legge, anche se il ravvedimento
viene posto in essere dopo tale data.
11Autotutela Quadro normativo
- Lart. 2 quater, del D.L. 564/1994, conv. dalla
L. 656/1994, conferisce agli organi
dell'Amministrazione finanziaria il potere di
autotutela, ovvero il potere di annullare o
revocare dufficio i propri provvedimenti. - Le norme recanti la disciplina dellesercizio del
potere di autotutela sono contenute, per espresso
rinvio del pretto art. 2 quater a fonti di rango
secondario, nel D.M. n. 37 dell11.2.1997.
12Autotutela Atti annullabili
- È ormai pacifico che tutti i provvedimenti emessi
dallAmministrazione finanziaria possano essere
annullati e che tale possibilità sussiste anche
in pendenza di giudizio o in caso di non
impugnabilità. - Lannullamento o la rinuncia sono impediti
solamente per motivi sui quali sia intervenuta
sentenza passata in giudicato favorevole
all'Amministrazione finanziaria.
13Autotutela Profili procedimentali
- Lannullamento del provvedimento illegittimo può
avvenire su iniziativa - dell'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o,
in via sostitutiva, dalla Direzione Regionale
delle Entrate da cui dipende lUfficio - del contribuente, con istanza semplice non
soggetta al rispetto di forme particolari - del Garante del contribuente, in relazione ad
atti di accertamento o di riscossione notificati
contribuente (art. 13, co. 6, della L. 212/2000).
14Autotutela Competenza degli uffici
- Ai sensi dellart. 1 del D.M. n. 37
dell11.2.1997, lUfficio competente
allesercizio dellautotutela è quello che ha
emanato l'atto illegittimo o che è competente per
gli accertamenti d'ufficio ovvero in via
sostitutiva, in caso di grave inerzia, la
Direzione regionale o compartimentale dalla quale
l'ufficio stesso dipende. - Nel caso in cui le somme oggetto di annullamento
siano superiori a 516.456,89 , l'annullamento è
sottoposto al preventivo parere della Direzione
Regionale o compartimentale da cui l'ufficio
dipende.
15Autotutela Impugnabilità
- Nonostante lelencazione di cui allart. 19 del
D.Lgs. 546/1992, non contenga il diniego
espresso di autotutela, è ormai assodato che le
relative liti sono devolute alla giurisdizione
tributaria (C. Cass. SS.UU. n. 7388 del 27 marzo
2007).
16Adesione al p.v.c. Quadro normativo
- Lart. 83, co. 18 18 quater, del D.L. 112/2008,
convertito nella L. 113/2008 (c.d. manovra
destate), ha introdotto un nuovo strumento
deflattivo, denominato adesione ai processi
verbali di constatazione.
17Adesione al p.v.c. Ambito oggettivo
- Ladesione ai processi verbali di constatazione
trova applicazione per le imposte sui redditi e
per lIVA. LAgenzia delle Entrate ha specificato
che possono essere oggetto di adesione anche
lIRAP, le addizionali regionali e comunali
allIRPEF, le imposte sostitutive e i contributi
previdenziali che sono determinati nella
dichiarazione dei redditi (Circ. 17.9.2008 n. 55).
18Adesione al p.v.c.
- Ladesione ai processi verbali di constatazione
- deve avere ad oggetto il contenuto integrale
del processo verbale - è circoscritta ai verbali che consentono
lemissione di avvisi di accertamento parziale
pertanto non possono formare oggetto di adesione
i rilievi che necessitano di ulteriori attività
istruttorie.
19Adesione al p.v.c. - Procedimento
- Sotto il profilo procedimentale
- il contribuente deve prestare la propria adesione
nel termine di 30 giorni dalla data di consegna
del verbale, mediante comunicazione allUfficio e
alla Guardia di Finanza - entro i 60 giorni successivi alla comunicazione
da parte del contribuente, lUfficio deve
notificare latto di definizione
20Adesione al p.v.c.
- le somme dovute devono essere versate nei termini
e con le modalità previste dallart. 8 del D.Lgs.
218/97 (20 giorni successivi alla notifica
dellatto di definizione) - in caso di mancato pagamento delle suddette
somme, lAgenzia delle Entrate provvede alla loro
iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi
dellart. 14 del D.P.R. 602/73.
21Adesione al p.v.c. - Benefici
- In presenza di adesione ai verbali di
constatazione la misura delle sanzioni applicata
con riferimento allaccertamento con adesione è
ridotta alla metà, per cui, essendo queste ultime
pari a un terzo del minimo, nelladesione ai
verbali la riduzione è pari a un sesto del
minimo. - Qualora il contribuente si avvalga del pagamento
rateale delle somme, non è tenuto a prestare
alcun tipo di garanzia, a prescindere dallentità
degli importi dilazionati. - Ai fini penali, ladesione ai verbali di
constatazione costituisce circostanza attenuante
ai sensi dellart. 13 del D.Lgs. 74/2000.
22Adesione al p.v.c. - Novità della L. n. 220/2010
- Lart. 1, co. 18, della L. 220/2010 ha modificato
gli importi delle sanzioni dovute a seguito di
accertamento con adesione alla luce di tale
intervento legislativo le sanzioni applicabili in
caso di adesione ai verbali non sono più pari a
un ottavo del minimo, bensì pari ad un sesto del
minimo. - Ai sensi dellart. 1, co. 21, della L. 220/2010,
le suddette modifiche si applicano con
riferimento agli atti definibili emessi dagli
uffici dellAgenzia delle Entrate a decorrere
dall1.2.2011.
23Adesione agli inviti al contraddittorio Quadro
normativo
- Lart. 27 del D.L. 185/2008, al fine di
uniformare listituto dellaccertamento con
adesione alladesione ai verbali di
constatazione, con lart. 5, co. 1 bis, del
D.Lgs. 218/97 ha introdotto ladesione agli
inviti al contraddittorio, consentendo al
contribuente di aderire direttamente ai contenuti
dellinvito.
24Adesione agli inviti al contraddittorioAmbito
oggettivo
- A seguito delle modifiche apportate in sede di
conversione del D.L. 185/2008, possono essere
oggetto di definizione mediante adesione agli
inviti al contraddittorio - le imposte sui redditi
- lIRAP
- lIVA
- le altre imposte indirette.
25Adesione agli inviti al contraddittorioProcedimen
to
- il contribuente, ricevuto linvito, deve decidere
se aderire o meno al contenuto dello stesso - in caso affermativo, egli deve
- inviare la comunicazione di adesione
allufficio competente, entro i 15 giorni
antecedenti alla data per la comparizione - a versare le somme o la prima rata sempre entro
il termine di cui sopra, allegando la relativa
quietanza di pagamento - in caso negativo, potrà presentarsi alla data
fissata per il contraddittorio, tentando la
definizione mediante adesione dellaccertamento.
26Adesione agli inviti al contraddittorio
- Lart. 5, co. 1 quater, del D.Lgs. 218/97
stabilisce che, in caso di mancato pagamento
delle somme dovute per ladesione allinvito al
contraddittorio, il competente ufficio
dellAgenzia delle Entrate provvede alla loro
iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi
dellart. 14 del D.P.R. 602/73.
27Adesione agli inviti al contraddittorioBenefici
- Per effetto delladesione agli inviti, le
ordinarie sanzioni previste per laccertamento
con adesione sono ridotte alla metà, per cui,
essendo queste ultime pari a un terzo del minimo,
nelladesione agli inviti la riduzione è pari a
un sesto del minimo. - Il contribuente in caso di pagamento in forma
rateale non è tenuto a prestare alcun tipo di
garanzia a prescindere dallentità degli importi
dilazionati. - Ai fini penali, ladesione agli inviti
costituisce una circostanza attenuante ai sensi
dellart. 13 del D.Lgs. 74/2000.
28Adesione agli inviti al contraddittorio Novità
della L. n. 220/2010
- Lart. 1, co. 18, della L. 220/2010 ha modificato
gli importi delle sanzioni dovute a seguito di
accertamento con adesione pertanto, deve di
conseguenza ritenersi che le sanzioni applicabili
in caso di adesione agli inviti siano pari a un
sesto del minimo edittale (e non più pari a un
ottavo del minimo). - Ai sensi dellart. 1, co. 21, della L. 220/2010,
le suddette modifiche si applicano con
riferimento agli atti definibili dagli uffici
dellAgenzia delle Entrate a decorrere
dall1.2.2011.
29Acquiescenza Quadro normativo
- Ai sensi dellart. 15 del D.Lgs. 218/1997 è
prevista una riduzione delle sanzioni in caso di
acquiescenza del contribuente allavviso di
accertamento o di liquidazione. - In tal caso il contribuente deve rinunciare
- ad impugnare lavviso di accertamento o di
liquidazione - a formulare istanza di accertamento con adesione.
30Acquiescenza Ambito oggettivo
- La disciplina dellacquiescenza si applica con
riferimento alle violazioni concernenti - le imposte sui redditi e lIVA
- linsufficiente dichiarazione di valore agli
effetti dellimposta di registro, riguardante - - gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari - - gli atti che hanno per oggetto aziende o
diritti reali su di esse
31Acquiescenza
- lomessa o tardiva presentazione della
dichiarazione di successione o di quella
sostitutiva o integrativa, nonché lincompletezza
e linfedeltà della dichiarazione di successione
o di quella sostitutiva o integrativa (artt. 50 e
51 del DLgs. 346/90).
32Acquiescenza Procedimento
- Lacquiescenza è un comportamento concludente
che si concretizza nel versamento da parte del
contribuente degli importi indicati nellavviso
di accertamento entro 60 giorni dalla notifica
dellatto. - Ai sensi dellart. 15, co. 2, del D.Lgs. 218/97,
le somme dovute per lacquiescenza possono essere
versate anche ratealmente. - Per il versamento rateale delle somme il
contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia
mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria se le rate successive alla prima
sono di importo superiore a 50.000,00 .
33Acquiescenza - Benefici
- In caso di acquiescenza, la riduzione delle
sanzioni è pari a un terzo dellirrogato (art.
15, co. 1, del D.Lgs. 218/97). - Le sanzioni non possono comunque essere inferiori
ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni più gravi relative a ciascun tributo. - Ai fini penali, lacquiescenza costituisce una
circostanza attenuante ai sensi dellart. 13 del
D.Lgs. 74/2000.
34Acquiescenza - Novità della L. n. 220/2010
- Lart. 1, co. 18, della L. 220/2010 ha modificato
in diminuzione la riduzione delle sanzioni per
effetto dellacquiescenza, portandola da un
quarto a un terzo. - Tale modifica trova applicazione con riferimento
agli atti definibili emessi dallAmministrazione
finanziaria a decorrere dall1.2.2011.
35Acquiescenza Versione rinforzata
- Al fine di uniformare listituto
dellacquiescenza alladesione ai verbali e agli
inviti al contraddittorio, in sede di conversione
del D.L. 185/2008, il legislatore ha introdotto
la c.d. acquiescenza rinforzata, disciplinata
dal nuovo co. 2 bis, dellart. 15, del D. Lgs.
218/97. - In virtù di tale disposizione, qualora il
contribuente non abbia ricevuto né un verbale
definibile né un invito al contraddittorio, può
optare per lacquiescenza beneficiando della
riduzione delle sanzioni a un sesto.
36Definizione agevolata delle sanzioni Quadro
normativo
- Listituto della definizione agevolata delle
sanzioni è disciplinato dagli artt. 16 e 17 del
D.Lgs. 472/1997. - Tali disposizioni prevedono una riduzione delle
sanzioni individuate negli atti di contestazione
o di irrogazione delle stesse, qualora il
contribuente rinunci a proporre ricorso avverso
tali atti.
37Definizione agevolata delle sanzioni Ambito
oggettivo
- Restano escluse dalla definizione agevolata le
sanzioni relative - agli omessi versamenti, ove vengano irrogate
mediante diretta iscrizione a ruolo - allutilizzo in compensazione di crediti
dimposta inesistenti.
38Definizione agevolata delle sanzioniProcedimento
- Al pari dellacquiescenza, per avvalersi della
definizione agevolata, il contribuente deve
versare le predette sanzioni in misura ridotta
entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, ossia entro 60 giorni dalla notifica
dellatto di contestazione ex art. 16 o del
provvedimento di irrogazione ex art. 17. - Non è ammesso il versamento in forma rateale.
39Definizione agevolata delle sanzioniBenefici
- In base a quanto stabilito dagli artt. 16 e 17
del D.Lgs. 472/97, la definizione agevolata
comporta una riduzione a un terzo delle sanzioni
comminate. - Le sanzioni non possono comunque essere inferiori
ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni più gravi relative a ciascun tributo. - Inoltre, si evidenzia che la definizione delle
sanzioni non comporta acquiescenza rispetto al
tributo (C.M. n. 180/E del 10.7.98).
40Definizione agevolata delle sanzioni Novità
della L. n. 220/2010
- Lart. 1, co. 20, della L. 220/2010 ha modificato
la riduzione delle sanzioni previste come effetto
della definizione agevolata, portandola da un
quarto della sanzione irrogata a un terzo. - Tale modifica si applica agli atti definibili
emessi a decorrere dall1.2.2011.
41Accertamento con adesione
- Fonte normativa D.Lgs. n. 218 del 1997
- E un istituto grazie al quale si addiviene alla
definizione dellaccertamento concordata in sede
di contraddittorio con il contribuente - Può avvenire sia prima sia dopo la notifica
dellavviso di accertamento
42Accertamento con adesione
- Il procedimento di adesione può essere attivato
(prima o dopo la ricezione dellavviso di
accertamento) dal contribuente mediante apposita
istanza. - Se listanza viene presentata dopo la ricezione
dellavviso di accertamento (entro i 60 gg
successivi) il termine di impugnazione viene
sospeso per 90 gg
43Accertamento con adesione
- L'accertamento definito con adesione non è
soggetto ad impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio - È possibile lulteriore azione accertatrice
- a) se sopravviene la conoscenza di nuovi
elementi, in base ai quali è possibile accertare
un maggior reddito, superiore al cinquanta per
cento del reddito definito e comunque non
inferiore a centocinquanta milioni di lire - b) se la definizione riguarda accertamenti
parziali - c) se la definizione riguarda i redditi
derivanti da partecipazione nelle società o nelle
associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR,
ovvero in aziende coniugali non gestite in forma
societaria - d) se l'azione accertatrice è esercitata nei
confronti delle società o associazioni o
dell'azienda coniugale di cui alla lettera c),
alle quali partecipa il contribuente nei cui
riguardi è intervenuta la definizione.
44Accertamento con adesione
- L'accertamento con adesione è redatto con atto
scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo
delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente
per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda,
nonché la liquidazione delle maggiori imposte,
delle sanzioni e delle altre somme eventualmente
dovute, anche in forma rateale - Le sanzioni vengono ridotte ad un terzo
45Accertamento con adesione
- Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione è eseguito entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di
adesione. - Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i cento milioni di lire. - L'importo della prima rata è versato entro il
termine di venti giorni. - Per il versamento delle rate successive, se
superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto
a prestare idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria.
46Conciliazione Giudiziale
- Fonte normativa art. 48 del D.Lgs. 546 del 1992.
- La conciliazione può aver luogo solo davanti alla
commissione provinciale e non oltre la prima
udienza, nella quale il tentativo di
conciliazione può essere esperito d'ufficio anche
dalla commissione. - Il pagamento deve essere effettuato (con modalità
analoghe al caso dellaccertamento con adesione)
entro - Venti giorni dalludienza, nel caso in cui la
conciliazione avvenga in udienza - Di fatto, anteriormente alludienza, nel caso in
cui la conciliazione non avvenga in udienza. - Le sanzioni amministrative si applicano nella
misura del 40