PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSANTE VENDITE I SOLUZIONE - PowerPoint PPT Presentation

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PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSANTE VENDITE I SOLUZIONE

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Title: PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSANTE VENDITE I SOLUZIONE Author: ebagarotto Created Date: 1/20/2003 8:42:52 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSANTE VENDITE I SOLUZIONE


1

Dott. Ernesto-Marco Bagarotto Dottore
Commercialista Revisore Contabile Gli
istituti deflattivi del contenzioso
tributario Vicenza, 9 aprile 2011 Venezia
Mestre - Via Torino n. 151/a tel. 041 5322799
e-mail ernestobagarotto_at_studiotosi.com
2
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
  • A partire dagli anni 90 il legislatore, al fine
    di porre rimedio agli effetti negativi derivanti
    dalla storica conflittualità che caratterizzava
    il rapporto Fisco contribuente, ha introdotto
    vari istituti volti a valorizzare un approccio di
    reciproca collaborazione e cooperazione.
  • Tali strumenti hanno trovato un amplio riscontro
    da parte dei contribuenti, affermandosi sempre
    più nel nostro ordinamento.

3
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
  • La normativa che disciplina gli istituti
    deflattivi del contenzioso è estremamente
    disorganica.
  • Linasprimento delle sanzioni per la quasi
    totalità degli istituti deflattivi contemplati
    nel nostro ordinamento da ultimo operato dalla
    legge di stabilità 2011, sembrerebbe dimostrare
    uninversione di tendenza rispetto al predetto
    orientamento. A ben vedere, tale intervento
    normativo non ha alcuna aspirazione di revisione
    integrale del quadro normativo in esame, bensì è
    meramente finalizzato alla percezione di un
    maggior gettito erariale.

4
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
  • Lordinamento prevede vari strumenti deflattivi
    del contenzioso, mediante i quali, con diverse
    modalità e al ricorrere di determinati
    presupposti, il contribuente può definire la
    contestazione evitando defatiganti contenziosi, o
    evitando lemissione dellavviso di accertamento.
  • Procediamo con lanalisi dei principali istituti
    deflattivi.

5
Ravvedimento operoso Quadro normativo
  • Listituto del ravvedimento operoso consente
    allautore di una violazione di una disposizione
    tributaria di rimediarvi, beneficiando di un
    trattamento sanzionatorio premiale.
  • Tale istituto è disciplinato dallart. 13 del
    D.Lgs. 472/1997 e trova applicazione laddove il
    contribuente si adoperi spontaneamente per la
    regolarizzazione degli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti.

6
Ravvedimento operoso Cause ostative
  • Il co. 1 dellart. 13 del D.Lgs. 472/97 dispone
    che la sanzione è ridotta, sempreché la
    violazione non sia constatata e comunque non
    siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
    altre attività amministrative di accertamento
    delle quali lautore o i soggetti solidalmente
    obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
  •   La disposizione si riferisce alle constatazioni
    già portate a conoscenza del contribuente ne
    deriva che il ravvedimento è ancora possibile in
    caso di violazioni constatate dallUfficio o
    dallAgente della Riscossione, ma non ancora
    notificate allautore della violazione.

7
Ravvedimento operoso Profili procedimentali
  • Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni il
    contribuente
  • effettuare il versamento delle imposte o ritenute
    dovute
  • procedere al contestuale versamento delle
    sanzioni ridotte e degli interessi legali dovuti
    sulle eventuali imposte o ritenute.
  • presentare uneventuale dichiarazione
    sostitutiva
  • Il pagamento delle somme dovute per il del
    ravvedimento non è suscettibile di rateizzazione.

8
Ravvedimento operoso Diverse fattispecie
  • Alla luce di quanto disposto dallart. 13 del D.
    Lgs. 472/97, come modificato dallart. 1, co. 20,
    lettera a) della L. 220/2010
  • qualora la regolarizzazione di omesso o parziale
    pagamento dellimposta venga eseguita entro 30
    giorni dalla commissione della violazione, la
    sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (in
    luogo del precedente un dodicesimo del minimo)

9
Ravvedimento operoso
  1. se il ravvedimento, sia per gli omessi versamenti
    che per le altre violazioni, viene eseguito entro
    il termine di presentazione della dichiarazione
    relativa allanno in cui la violazione è stata
    commessa, è prevista una sanzione pari ad un
    ottavo del minimo (in luogo della precedente
    previsione ad un decimo del minimo)
  2. se la regolarizzazione riguarda la presentazione
    di una dichiarazione e questa avviene entro 90
    giorni dal termine previsto (entro 30 giorni con
    riferimento alla dichiarazione in materia di
    imposta sul valore aggiunto), la sanzione è pari
    a un decimo del minimo.

10
Ravvedimento operoso Novità della L. n. 220/2010
  • Con lart. 1, co. 22, della L. 220/2010, il
    legislatore ha rideterminato in aumento la misura
    delle sanzioni applicabili.
  • Tali modifiche si applicano alle violazioni
    commesse a decorrere dall1.2.2011.
  • Per le violazioni commesse fino al 31.1.2011,
    pertanto, rimangono applicabili le sanzioni
    ridotte vigenti prima delle modifiche apportate
    dalla suddetta legge, anche se il ravvedimento
    viene posto in essere dopo tale data.

11
Autotutela Quadro normativo
  • Lart. 2 quater, del D.L. 564/1994, conv. dalla
    L. 656/1994, conferisce agli organi
    dell'Amministrazione finanziaria il potere di
    autotutela, ovvero il potere di annullare o
    revocare dufficio i propri provvedimenti.
  • Le norme recanti la disciplina dellesercizio del
    potere di autotutela sono contenute, per espresso
    rinvio del pretto art. 2 quater a fonti di rango
    secondario, nel D.M. n. 37 dell11.2.1997.

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Autotutela Atti annullabili
  • È ormai pacifico che tutti i provvedimenti emessi
    dallAmministrazione finanziaria possano essere
    annullati e che tale possibilità sussiste anche
    in pendenza di giudizio o in caso di non
    impugnabilità.
  • Lannullamento o la rinuncia sono impediti
    solamente per motivi sui quali sia intervenuta
    sentenza passata in giudicato favorevole
    all'Amministrazione finanziaria.

13
Autotutela Profili procedimentali
  • Lannullamento del provvedimento illegittimo può
    avvenire su iniziativa
  • dell'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o,
    in via sostitutiva, dalla Direzione Regionale
    delle Entrate da cui dipende lUfficio
  • del contribuente, con istanza semplice non
    soggetta al rispetto di forme particolari
  • del Garante del contribuente, in relazione ad
    atti di accertamento o di riscossione notificati
    contribuente (art. 13, co. 6, della L. 212/2000).

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Autotutela Competenza degli uffici
  • Ai sensi dellart. 1 del D.M. n. 37
    dell11.2.1997, lUfficio competente
    allesercizio dellautotutela è quello che ha
    emanato l'atto illegittimo o che è competente per
    gli accertamenti d'ufficio ovvero in via
    sostitutiva, in caso di grave inerzia, la
    Direzione regionale o compartimentale dalla quale
    l'ufficio stesso dipende.
  • Nel caso in cui le somme oggetto di annullamento
    siano superiori a 516.456,89 , l'annullamento è
    sottoposto al preventivo parere della Direzione
    Regionale o compartimentale da cui l'ufficio
    dipende.

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Autotutela Impugnabilità
  • Nonostante lelencazione di cui allart. 19 del
    D.Lgs. 546/1992, non contenga il diniego
    espresso di autotutela, è ormai assodato che le
    relative liti sono devolute alla giurisdizione
    tributaria (C. Cass. SS.UU. n. 7388 del 27 marzo
    2007).

16
Adesione al p.v.c. Quadro normativo
  • Lart. 83, co. 18 18 quater, del D.L. 112/2008,
    convertito nella L. 113/2008 (c.d. manovra
    destate), ha introdotto un nuovo strumento
    deflattivo, denominato adesione ai processi
    verbali di constatazione.

17
Adesione al p.v.c. Ambito oggettivo
  • Ladesione ai processi verbali di constatazione
    trova applicazione per le imposte sui redditi e
    per lIVA. LAgenzia delle Entrate ha specificato
    che possono essere oggetto di adesione anche
    lIRAP, le addizionali regionali e comunali
    allIRPEF, le imposte sostitutive e i contributi
    previdenziali che sono determinati nella
    dichiarazione dei redditi (Circ. 17.9.2008 n. 55).

18
Adesione al p.v.c.
  • Ladesione ai processi verbali di constatazione
  • deve avere ad oggetto il contenuto integrale
    del processo verbale
  • è circoscritta ai verbali che consentono
    lemissione di avvisi di accertamento parziale
    pertanto non possono formare oggetto di adesione
    i rilievi che necessitano di ulteriori attività
    istruttorie.

19
Adesione al p.v.c. - Procedimento
  • Sotto il profilo procedimentale
  • il contribuente deve prestare la propria adesione
    nel termine di 30 giorni dalla data di consegna
    del verbale, mediante comunicazione allUfficio e
    alla Guardia di Finanza
  • entro i 60 giorni successivi alla comunicazione
    da parte del contribuente, lUfficio deve
    notificare latto di definizione

20
Adesione al p.v.c.
  • le somme dovute devono essere versate nei termini
    e con le modalità previste dallart. 8 del D.Lgs.
    218/97 (20 giorni successivi alla notifica
    dellatto di definizione)
  • in caso di mancato pagamento delle suddette
    somme, lAgenzia delle Entrate provvede alla loro
    iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi
    dellart. 14 del D.P.R. 602/73.

21
Adesione al p.v.c. - Benefici
  • In presenza di adesione ai verbali di
    constatazione la misura delle sanzioni applicata
    con riferimento allaccertamento con adesione è
    ridotta alla metà, per cui, essendo queste ultime
    pari a un terzo del minimo, nelladesione ai
    verbali la riduzione è pari a un sesto del
    minimo.
  • Qualora il contribuente si avvalga del pagamento
    rateale delle somme, non è tenuto a prestare
    alcun tipo di garanzia, a prescindere dallentità
    degli importi dilazionati.
  • Ai fini penali, ladesione ai verbali di
    constatazione costituisce circostanza attenuante
    ai sensi dellart. 13 del D.Lgs. 74/2000.

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Adesione al p.v.c. - Novità della L. n. 220/2010
  • Lart. 1, co. 18, della L. 220/2010 ha modificato
    gli importi delle sanzioni dovute a seguito di
    accertamento con adesione alla luce di tale
    intervento legislativo le sanzioni applicabili in
    caso di adesione ai verbali non sono più pari a
    un ottavo del minimo, bensì pari ad un sesto del
    minimo.
  • Ai sensi dellart. 1, co. 21, della L. 220/2010,
    le suddette modifiche si applicano con
    riferimento agli atti definibili emessi dagli
    uffici dellAgenzia delle Entrate a decorrere
    dall1.2.2011.

23
Adesione agli inviti al contraddittorio Quadro
normativo
  • Lart. 27 del D.L. 185/2008, al fine di
    uniformare listituto dellaccertamento con
    adesione alladesione ai verbali di
    constatazione, con lart. 5, co. 1 bis, del
    D.Lgs. 218/97 ha introdotto ladesione agli
    inviti al contraddittorio, consentendo al
    contribuente di aderire direttamente ai contenuti
    dellinvito.

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Adesione agli inviti al contraddittorioAmbito
oggettivo
  • A seguito delle modifiche apportate in sede di
    conversione del D.L. 185/2008, possono essere
    oggetto di definizione mediante adesione agli
    inviti al contraddittorio
  • le imposte sui redditi
  • lIRAP
  • lIVA
  • le altre imposte indirette.

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Adesione agli inviti al contraddittorioProcedimen
to
  • il contribuente, ricevuto linvito, deve decidere
    se aderire o meno al contenuto dello stesso
  • in caso affermativo, egli deve
  • inviare la comunicazione di adesione
    allufficio competente, entro i 15 giorni
    antecedenti alla data per la comparizione
  • a versare le somme o la prima rata sempre entro
    il termine di cui sopra, allegando la relativa
    quietanza di pagamento
  • in caso negativo, potrà presentarsi alla data
    fissata per il contraddittorio, tentando la
    definizione mediante adesione dellaccertamento.

26
Adesione agli inviti al contraddittorio
  • Lart. 5, co. 1 quater, del D.Lgs. 218/97
    stabilisce che, in caso di mancato pagamento
    delle somme dovute per ladesione allinvito al
    contraddittorio, il competente ufficio
    dellAgenzia delle Entrate provvede alla loro
    iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi
    dellart. 14 del D.P.R. 602/73.

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Adesione agli inviti al contraddittorioBenefici
  • Per effetto delladesione agli inviti, le
    ordinarie sanzioni previste per laccertamento
    con adesione sono ridotte alla metà, per cui,
    essendo queste ultime pari a un terzo del minimo,
    nelladesione agli inviti la riduzione è pari a
    un sesto del minimo.
  • Il contribuente in caso di pagamento in forma
    rateale non è tenuto a prestare alcun tipo di
    garanzia a prescindere dallentità degli importi
    dilazionati.
  • Ai fini penali, ladesione agli inviti
    costituisce una circostanza attenuante ai sensi
    dellart. 13 del D.Lgs. 74/2000.

28
Adesione agli inviti al contraddittorio Novità
della L. n. 220/2010
  • Lart. 1, co. 18, della L. 220/2010 ha modificato
    gli importi delle sanzioni dovute a seguito di
    accertamento con adesione pertanto, deve di
    conseguenza ritenersi che le sanzioni applicabili
    in caso di adesione agli inviti siano pari a un
    sesto del minimo edittale (e non più pari a un
    ottavo del minimo).
  • Ai sensi dellart. 1, co. 21, della L. 220/2010,
    le suddette modifiche si applicano con
    riferimento agli atti definibili dagli uffici
    dellAgenzia delle Entrate a decorrere
    dall1.2.2011.

29
Acquiescenza Quadro normativo
  • Ai sensi dellart. 15 del D.Lgs. 218/1997 è
    prevista una riduzione delle sanzioni in caso di
    acquiescenza del contribuente allavviso di
    accertamento o di liquidazione.
  • In tal caso il contribuente deve rinunciare
  • ad impugnare lavviso di accertamento o di
    liquidazione
  • a formulare istanza di accertamento con adesione.

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Acquiescenza Ambito oggettivo
  • La disciplina dellacquiescenza si applica con
    riferimento alle violazioni concernenti
  • le imposte sui redditi e lIVA
  • linsufficiente dichiarazione di valore agli
    effetti dellimposta di registro, riguardante
  • -  gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
    diritti reali immobiliari
  • -   gli atti che hanno per oggetto aziende o
    diritti reali su di esse

31
Acquiescenza
  • lomessa o tardiva presentazione della
    dichiarazione di successione o di quella
    sostitutiva o integrativa, nonché lincompletezza
    e linfedeltà della dichiarazione di successione
    o di quella sostitutiva o integrativa (artt. 50 e
    51 del DLgs. 346/90).

32
Acquiescenza Procedimento
  • Lacquiescenza è un comportamento concludente
    che si concretizza nel versamento da parte del
    contribuente degli importi indicati nellavviso
    di accertamento entro 60 giorni dalla notifica
    dellatto.
  • Ai sensi dellart. 15, co. 2, del D.Lgs. 218/97,
    le somme dovute per lacquiescenza possono essere
    versate anche ratealmente.
  • Per il versamento rateale delle somme il
    contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia
    mediante fideiussione bancaria o polizza
    fideiussoria se le rate successive alla prima
    sono di importo superiore a 50.000,00 .

33
Acquiescenza - Benefici
  • In caso di acquiescenza, la riduzione delle
    sanzioni è pari a un terzo dellirrogato (art.
    15, co. 1, del D.Lgs. 218/97).
  • Le sanzioni non possono comunque essere inferiori
    ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
    violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
  • Ai fini penali, lacquiescenza costituisce una
    circostanza attenuante ai sensi dellart. 13 del
    D.Lgs. 74/2000.

34
Acquiescenza - Novità della L. n. 220/2010
  • Lart. 1, co. 18, della L. 220/2010 ha modificato
    in diminuzione la riduzione delle sanzioni per
    effetto dellacquiescenza, portandola da un
    quarto a un terzo.
  • Tale modifica trova applicazione con riferimento
    agli atti definibili emessi dallAmministrazione
    finanziaria a decorrere dall1.2.2011.

35
Acquiescenza Versione rinforzata
  • Al fine di uniformare listituto
    dellacquiescenza alladesione ai verbali e agli
    inviti al contraddittorio, in sede di conversione
    del D.L. 185/2008, il legislatore ha introdotto
    la c.d. acquiescenza rinforzata, disciplinata
    dal nuovo co. 2 bis, dellart. 15, del D. Lgs.
    218/97.
  • In virtù di tale disposizione, qualora il
    contribuente non abbia ricevuto né un verbale
    definibile né un invito al contraddittorio, può
    optare per lacquiescenza beneficiando della
    riduzione delle sanzioni a un sesto.

36
Definizione agevolata delle sanzioni Quadro
normativo
  • Listituto della definizione agevolata delle
    sanzioni è disciplinato dagli artt. 16 e 17 del
    D.Lgs. 472/1997.
  • Tali disposizioni prevedono una riduzione delle
    sanzioni individuate negli atti di contestazione
    o di irrogazione delle stesse, qualora il
    contribuente rinunci a proporre ricorso avverso
    tali atti.

37
Definizione agevolata delle sanzioni Ambito
oggettivo
  • Restano escluse dalla definizione agevolata le
    sanzioni relative
  • agli omessi versamenti, ove vengano irrogate
    mediante diretta iscrizione a ruolo
  • allutilizzo in compensazione di crediti
    dimposta inesistenti.

38
Definizione agevolata delle sanzioniProcedimento
  • Al pari dellacquiescenza, per avvalersi della
    definizione agevolata, il contribuente deve
    versare le predette sanzioni in misura ridotta
    entro il termine previsto per la proposizione del
    ricorso, ossia entro 60 giorni dalla notifica
    dellatto di contestazione ex art. 16 o del
    provvedimento di irrogazione ex art. 17.
  • Non è ammesso il versamento in forma rateale.

39
Definizione agevolata delle sanzioniBenefici
  • In base a quanto stabilito dagli artt. 16 e 17
    del D.Lgs. 472/97, la definizione agevolata
    comporta una riduzione a un terzo delle sanzioni
    comminate.
  • Le sanzioni non possono comunque essere inferiori
    ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
    violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
  • Inoltre, si evidenzia che la definizione delle
    sanzioni non comporta acquiescenza rispetto al
    tributo (C.M. n. 180/E del 10.7.98).

40
Definizione agevolata delle sanzioni Novità
della L. n. 220/2010
  • Lart. 1, co. 20, della L. 220/2010 ha modificato
    la riduzione delle sanzioni previste come effetto
    della definizione agevolata, portandola da un
    quarto della sanzione irrogata a un terzo.
  • Tale modifica si applica agli atti definibili
    emessi a decorrere dall1.2.2011.

41
Accertamento con adesione
  • Fonte normativa D.Lgs. n. 218 del 1997
  • E un istituto grazie al quale si addiviene alla
    definizione dellaccertamento concordata in sede
    di contraddittorio con il contribuente
  • Può avvenire sia prima sia dopo la notifica
    dellavviso di accertamento

42
Accertamento con adesione
  • Il procedimento di adesione può essere attivato
    (prima o dopo la ricezione dellavviso di
    accertamento) dal contribuente mediante apposita
    istanza.
  • Se listanza viene presentata dopo la ricezione
    dellavviso di accertamento (entro i 60 gg
    successivi) il termine di impugnazione viene
    sospeso per 90 gg

43
Accertamento con adesione
  • L'accertamento definito con adesione non è
    soggetto ad impugnazione, non è integrabile o
    modificabile da parte dell'ufficio
  • È possibile lulteriore azione accertatrice
  • a) se sopravviene la conoscenza di nuovi
    elementi, in base ai quali è possibile accertare
    un maggior reddito, superiore al cinquanta per
    cento del reddito definito e comunque non
    inferiore a centocinquanta milioni di lire
  • b) se la definizione riguarda accertamenti
    parziali
  • c) se la definizione riguarda i redditi
    derivanti da partecipazione nelle società o nelle
    associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR,
    ovvero in aziende coniugali non gestite in forma
    societaria
  • d) se l'azione accertatrice è esercitata nei
    confronti delle società o associazioni o
    dell'azienda coniugale di cui alla lettera c),
    alle quali partecipa il contribuente nei cui
    riguardi è intervenuta la definizione.

44
Accertamento con adesione
  • L'accertamento con adesione è redatto con atto
    scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
    contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo
    delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente
    per ciascun tributo, gli elementi e la
    motivazione su cui la definizione si fonda,
    nonché la liquidazione delle maggiori imposte,
    delle sanzioni e delle altre somme eventualmente
    dovute, anche in forma rateale
  • Le sanzioni vengono ridotte ad un terzo

45
Accertamento con adesione
  • Il versamento delle somme dovute per effetto
    dell'accertamento con adesione è eseguito entro
    venti giorni dalla redazione dell'atto di
    adesione.
  • Le somme dovute possono essere versate anche
    ratealmente in un massimo di otto rate
    trimestrali di pari importo o in un massimo di
    dodici rate trimestrali se le somme dovute
    superano i cento milioni di lire.
  • L'importo della prima rata è versato entro il
    termine di venti giorni.
  • Per il versamento delle rate successive, se
    superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto
    a prestare idonea garanzia mediante polizza
    fideiussoria o fideiussione bancaria.

46
Conciliazione Giudiziale
  • Fonte normativa art. 48 del D.Lgs. 546 del 1992.
  • La conciliazione può aver luogo solo davanti alla
    commissione provinciale e non oltre la prima
    udienza, nella quale il tentativo di
    conciliazione può essere esperito d'ufficio anche
    dalla commissione.
  • Il pagamento deve essere effettuato (con modalità
    analoghe al caso dellaccertamento con adesione)
    entro
  • Venti giorni dalludienza, nel caso in cui la
    conciliazione avvenga in udienza
  • Di fatto, anteriormente alludienza, nel caso in
    cui la conciliazione non avvenga in udienza.
  • Le sanzioni amministrative si applicano nella
    misura del 40
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