Title:
1Messa alla prova
- a cura di Luca Gessaroli,
- Tirocinante presso il Tribunale di Rimini
- Rimini
- 23 febbraio 2015
2Art. 27, co. 3, CostituzioneLe pene non
possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato
3Art. 3 C.E.D.U.
- Nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti - inumani o degradanti
4- La politica sociale è la migliore politica
criminale e il diritto penale è l'extrema ratio
della politica sociale
5Funzione special-preventiva della pena1)
favorire il reinserimento del reo nella
società2) evitare che il reo ricada nel reato
6Criticità della pena detentiva
- Sovraffollamento carcerario Italia condannata
nel 2013 dalla Corte europea dei diritti e
delluomo con la sentenza Torreggiani per
sovraffollamento carcerario - Non comprovata finalità rieducativa per reati
bagatellari e micro-criminalità
7Soluzione deflazione carceraria.
- Misure alternative o sostitutive alla detenzione
- Misure di detenzione domiciliare o extracarceraria
8Messa alla prova (cd. probation)
- Antecedenti
- artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988
- Messa alla prova dei minorenni
- Ottimi risultati conseguiti
9Legge n. 67 del 2014
- Introduzione dellistituto della messa alla prova
anche per gli adulti con finalità deflattive - del procedimento
- del sistema carcerario
10La disciplina normativa
- I presupposti per quali reati?
- Reati puniti con pena edittale, escluse le
aggravanti - Pecuniaria
- Detentiva non superiore nel massimo a 4 anni ( ad
esempio spaccio di lieve entità, furto semplice,
lesioni gravi e gravissime, falsi in bilancio,
evasione fiscale etc.) - Congiunte o disgiunte
- Reati indicati allart. 550 c.p.p.
- Ad esempio violenza o minaccia ad un pubblico
ufficiale, resistenza ad un pubblico ufficiale,
furto aggravato, ricettazione
11Termini quando si può chiedere?
- Nel corso delle indagini preliminari
- Nelludienza preliminare, prima delle conclusioni
- Fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado - Nel giudizio direttissimo
- Nel procedimento a citazione diretta a giudizio
- Con latto di opposizione
- Nel procedimento per decreto
- Con deposito della richiesta entro 15 giorni
dalla notificazione del decreto che dispone il
giudizio - Nel giudizio immediato
12Gli effetti che cosa comporta la messa alla
prova?
- Sospensione del processo
- Sospensione della prescrizione (art. 168 bis
c.p.) - Estinzione del reato per cui si procede in caso
di esito positivo (art. 168 ter c.p.) - Salve le sanzioni amministrative accessorie
13La concessione della messa alla prova cosa deve
verificare il giudice?
- Assenza dei presupposti di cui allart. 129
c.p.p. - Ascolto della persona offesa
- Verifica della volontarietà della richiesta
- Verifica ai sensi dellart. 133 c.p. che deve
portare ad una valutazione di - Idoneità del programma in chiave riparatoria del
danno ed in chiave di risocializzazione - Prognosi favorevole, non ricaduta nel reato
- Acquisizione, anche dufficio, informazioni sulle
condizioni di vita, personale o familiare,
sociale ed economica dellimputato
14Tempi quanto dura la sospensione del
procedimento con messa alla prova?
- Non più di 2 anni
- Reati per cui è prevista pena detentiva sola o
congiunta a quella pecuniaria - Non più di 1 anno
- Reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria
- Art. 464 quinques, c.p.p. proroga del termine
entro cui devono essere adempiute le prescrizioni
relative ai soli obblighi riparatori per non più
di una volta
15La richiesta cosa deve presentare?
- (Art. 464 bis, co. 4, c.p.p.) istanza
presentata personalmente dallimputato (o
indagato) o per tramite del suo procuratore
speciale - All'istanza è allegato un programma di
trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di
esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in
cui non sia stata possibile l'elaborazione, la
richiesta di elaborazione del predetto programma.
Il programma in ogni caso prevedea) le modalità
di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo
nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel
processo di reinserimento sociale, ove ciò
risulti necessario e possibileb) le
prescrizioni comportamentali e gli altri impegni
specifici che l'imputato assume anche al fine di
elidere o di attenuare le conseguenze del reato,
considerando a tal fine il risarcimento del
danno, le condotte riparatorie e le restituzioni,
nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di
pubblica utilità ovvero all'attività di
volontariato di rilievo socialec) le condotte
volte a promuovere, ove possibile, la mediazione
con la persona offesa
16Forme dellistanza
- Istanza con allegato il trattamento già
predisposto - Istanza con allegata la richiesta di elaborazione
del programma - Rinvio a successiva udienza per acquisire il
programma di trattamento
17Il contenuto del programma, dunque, in che cosa
consiste?
- Riparazione delle conseguenze dannose del reato e
risarcimento del danno - Mediazione con la persona offesa
- Affidamento dellimputato (ed eventualmente del
nucleo famigliare) ai servizi sociali per un
programma che può implicare attività di
volontariato o prescrizioni comportamentali - Lavoro di pubblica utilità presupposto
necessario per la concessione della messa alla
prova.
18Lavoro di pubblica utilità
- Art. 168bis c.p.
- il lavoro di pubblica utilità consiste in una
prestazione non retribuita, affidata tenendo
conto anche delle specifiche professionalità ed
attitudini lavorative dellimputato, di durata
non inferiore a dieci giorni, anche non
continuativi, in favore della collettività, da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, le aziende sanitarie o presso
enti o organizzazioni, anche internazionali, che
operano in Italia, di assistenza sociale,
sanitaria e di volontariato. - La prestazione è svolta con modalità che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dellimputato e la sua
durata giornaliera non può superare le otto ore
19Attenzione
20Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex
art. 54 d.lgs. N. 274/2000
- Art 54 d.lgs. n. 274/2000
- Messa alla prova l. n. 67/2014
- Tempi
- Minimo 10 giorni
- Massimo 6 mesi
- Tempo calcolato convertendo la pena irrogata in
giorni di lavoro (per es. guida in stato di
ebbrezza 250 1 giorno di lavoro di pubblica
utilità) - 6 ore di lavoro settimanale (o superiore se
richiesto dal condannato), massimo 8 ore
giornaliere
- Tempi
- Minimo 10 giorni
- Massimo 1 o 2 anni a seconda del tipo di reato e
delle determinazioni del giudice. - Non cè condanna, ma sospensione del
procedimento, quindi non cè pena da convertire. - Massimo 8 ore giornaliere
21Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex
art. 54 d.lgs. N. 274/2000
- Art 54 d.lgs. n. 274/2000
- Messa alla prova l. n. 67/2014
- Natura
- Pena sostitutiva di pena detentiva o pecuniaria
(in taluni casi estingue il reato es. art. 186
c.d.s.) - Presuppone sentenza di condanna
- Natura
- Causa di sospensione ed estinzione del reato
sospensione del procedimento prima della condanna
con estinzione del reato in caso di esito
positivo - Presuppone lassenza di una sentenza di condanna
22Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex
art. 54 d.lgs. N. 274/2000
- Art 54 d.lgs. n. 274/2000
- Messa alla prova l. n. 67/2014
- Presupposti
- Reati di competenza del giudice di pace
- Ipotesi tassativamente previste dalla legge
- Art. 186 c.d.s.
- Art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990
- Presupposti
- Reati con pene fino a 4 anni
- Reati per cui si procede a citazione diretta a
giudizio
23Modalità operative della Messa alla prova
- Fase 1 Fase preliminare alla ammissione
- Art. 141 ter c.p.p l'imputato rivolge richiesta
all'ufficio locale di esecuzione penale esterna
competente affinché predisponga un programma di
trattamento. L'imputato deposita gli atti
rilevanti del procedimento penale nonché le
osservazioni e le proposte che ritenga di fare. - LUEPE, all'esito di un'apposita indagine
socio-familiare, redige il programma di
trattamento, acquisendo su tale programma il
consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o
del soggetto presso il quale l'imputato è
chiamato a svolgere le proprie prestazioni.
L'ufficio trasmette quindi al giudice il
programma accompagnandolo con l'indagine
socio-familiare e con le considerazioni che lo
sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni,
l'ufficio riferisce specificamente sulle
possibilita' economiche dell'imputato, sulla
capacita' e sulla possibilita' di svolgere
attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita'
di svolgimento di attivita' di mediazione, anche
avvalendosi a tal fine di centri o strutture
pubbliche o private presenti sul territorio.
24Modalità operative della Messa alla prova
- Fase 1 Fase preliminare alla ammissione Ruolo
dellEnte. - Lente può avere necessità di conoscere
- 1) natura del reato
- 2) tempi prevedibili di espletamento del
programma - 3) tempi di svolgimento del lavoro
- 4) disponibilità logistiche e tempistiche
dellimputato. - Tale attività conoscitiva può essere stimolata
dallo stesso legale o dallimputato, ma, in ogni
caso, occorre fare riferimento allUEPE poiché è
questultimo che - 1) predispone il programma in base alle
informazioni assunte - 2) si relaziona con il giudice sullo svolgimento
della messa alla prova. -
25Modalità operative della Messa alla prova
- Fase 2 Ammissione alla Messa alla prova
- Il giudice pronuncia lordinanza con cui sospende
il procedimento con messa alla prova. - art. 464 quater, co. 1, c.p.p.
- Lordinanza può essere pronunciata direttamente
in udienza o in una udienza ad hoc ai sensi
dellart. 127 c.p.p., onde sentire la persona
offesa. - Lordinanza va immediatamente trasmessa allUEPE
che deve prendere in carico limputato.
26Modalità operative della Messa alla prova
- Fase 3 Svolgimento della Messa alla prova
ruolo dellUEPE - Art. 141 ter disp.att.c.p.p
- Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla
prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis
del codice penale, sono svolte dagli uffici
locali di esecuzione penale esterna. - LUEPE informa il giudice, con la cadenza
stabilita nel provvedimento di ammissione e
comunque non superiore a tre mesi, dell'attività
svolta e del comportamento dell'imputato,
proponendo, ove necessario, modifiche al
programma di trattamento, eventuali abbreviazioni
di esso ovvero, in caso di grave o reiterata
trasgressione, la revoca del provvedimento di
sospensione.
27Modalità operative della Messa alla prova
- Fase 3 Svolgimento della Messa alla prova
ruolo dellEnte - LEnte svolge il controllo sul rispetto delle
prescrizioni lavorative e informa tempestivamente
lUEPE delle trasgressioni poste in essere
dallimputato. -
- La reiterazione di trasgressioni o la loro
gravità può comportare la revoca della messa alla
prova e la prosecuzione del procedimento penale. -
28Modalità operative della Messa alla prova
- Fase 3 Svolgimento della Messa alla prova
patologia - Art. 464, quinques, c.p.p.
- Il giudice, sulla base delle relazioni dellUEPE,
può modificare con ordinanza le prescrizioni
originarie. - Se lUEPE segnala gravi o reiterate
trasgressioni, può proporre la revoca
dellordinanza. - Art. 464, octies, c.p.p
- Il giudice può revocare anche dufficio
lordinanza di sospensione del procedimento con
messa alla prova, fissando ludienza ai sensi
dellart. 127 c.p.p.. - Art. 464, novies, c.p.p.
- Se lordinanza viene revocata, il processo
riprende il suo corso e listanza di messa alla
prova non può più essere riproposta
29Modalità operative della Messa alla prova
- Fase 4 Conclusione della messa alla prova
esito positivo - Art. 141 ter disp.att.c.p.p.
- Alla scadenza del periodo di prova, lUEPE (anche
sulla base di quanto riferito dallEnte per
quanto riguarda il lavoro di pubblica utilità)
trasmette al giudice una relazione dettagliata
sul decorso e sull'esito della prova medesima non
meno di dieci giorni prima della udienza prevista
per verificare lesito della messa alla prova e
dichiarare lestinzione del reato. - Art. 464 septies, co. 1., c.p.p.
- Il giudice, acquisita la relazione e avvisata
anche la persona offesa della udienza alluopo
prevista, se lesito è stato positivo, dichiara
con sentenza la estinzione del reato
30Rieducare per risocializzare