Title: Fondazione Emanuele Casale
1Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della
Campania Diritto Commerciale anno 2011/2012
Lezione XXI Mario Campobasso
Obbligazioni societarie
2Le obbligazioni sono titoli di credito
(nominativi o al portatore) che rappresentano
frazioni di uguale valore nominale e con uguali
diritti di un'unitaria operazione di
finanziamento a titolo di mutuo.
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3Caratteristiche delle obbligazioni societarie
- Sono titoli di massa
- Sono emesse a fronte di unoperazione di
finanziamento - Non prevedono lattribuzione di diritti
amministrativi propri dei soci
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4Società legittimate allemissione
Società per azioni artt. 2410-2420-bis Società
in accomandita per azioni (richiamo art. 2454 )
Società cooperative per azioni legge 488/1998. I
limiti e i criteri di emissione sono fissati dal
CICR (art. 11, comma 4-bis, Tub). Attualmente
valgono i medesimi limiti allemissione previsti
per le società per azioni dallart. 2412 (art. 4,
delibera Cicr 19-7-2005, n. 1058).
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5Art. 2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI. Il
diritto degli obbligazionisti alla restituzione
del capitale ed agli interessi può essere in
tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione
dei diritti di altri creditori della società. I
tempi e lentità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri
oggettivi anche relativi allandamento economico
della società. La disciplina della presente
sezione si applica inoltre agli strumenti
finanziari, comunque denominati, che condizionano
i tempi e lentità del rimborso del capitale
allandamento economico della società
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6Sospensive postergazione Compatibili col tipo
Condizioni del rimborso del capitale nel prestito
obbligazionario
Risolutive andamento economico della società Non
compatibili col tipo
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7Tipi speciali di obbligazioni a) obbligazioni a
premio b) obbligazioni partecipanti c)
obbligazioni indicizzate d) obbligazioni in
valuta estera e) obbligazioni convertibili in
azioni f) obbligazioni con warrant g)
obbligazioni subordinate
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8Emissione delle obbligazioni
Art.2410. Emissione Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, lemissione di
obbligazioni è deliberata dagli
amministratori. In ogni caso le deliberazione di
emissione deve risultare da verbale redatto da
notaio ed è depositata ed iscritta a norma
dellart. 2436.
Art. 2436. Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto, entro
trenta giorni, verificato ladempimento delle
condizioni richieste dalla legge, ne richiede
liscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni.
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9Limite generale allemissione di obbligazioni
Prima del 2003. Art. 2410. La società può
emettere obbligazioni al portatore o nominative
per somma non eccedente il capitale versato ed
esistente secondo lultimo bilancio
approvato. Tale limite è elevato sino
allammontare del capitale versato e delle
riserve risultanti dallultimo bilancio approvato
per le società con titoli negoziati in un mercato
regolamentato. (del. CICR 2.2.1994)
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10Limite generale allemissione di obbligazioni
Dopo la riforma del 2003. Art. 2412. Limiti
allemissione. La società può emettere
obbligazioni nominative o al portatore per somma
complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dallultimo
bilancio approvato. I sindaci attestano il
rispetto del suddetto limite.
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11- RISERVE NON DISPONIBILI
- Art. 2431 soprapprezzo non disponibile nella
misura in cui la riserva legale non è satura. - Art. 2426, n. 4 Plusvalenze di partecipazioni
valutate al patrimonio netto. - Art. 2426, n.8 Rivalutazione delle attività e
passività in valuta non disponibile fino al
realizzo. - Art. 2423, 4 comma. Plusvalenze per deroghe ai
criteri di valutazione codicistici. Non
disponibile fino a realizzo. - Art. 6 d.lgs. 38/2005
- Utili determinati dalluso del criterio del fair
value o del patrimonio netto secondo i principi
IAS/IFRS. - Plusvalenze determinate dalluso del criterio del
fair value o del patrimonio netto secondo i
principi IAS/IFRS. - Riserve non distribuibili fino a realizzo.
Possono essere impiegate a copertura di perdite
solo dopo che siano state utilizzate la riserve
disponibili e la riserva legale. Non se ne tiene
conto ai fini dei limiti dellemissione di azioni
proprie e dellemissione di obbligazioni (4
comma). - Art. 5 d.lgs. 38/2005 Plusvalenze derivanti da
deroghe ai criteri di valutazione dei principi
IAS/IFRS. Non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato. - Art. 2357-quater, 2 comma, Azioni proprie in
portafoglio. - Art. 2359-bis, 4 comma, Azioni della
controllante in portafoglio della controllata.
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12VIOLAZIONE DEL LIMITE DI EMISSIONE Art. 2413.
Riduzione di capitale. () la società che ha
emesso obbligazioni non può ridurre
volontariamente il capitale sociale o distribuire
riserve se rispetto allammontare delle
obbligazioni ancora in circolazione il limite di
cui al primo comma dellarticolo medesimo non
risulta più rispettato. Se la riduzione del
capitale sociale è obbligatoria, o le riserve
diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinché lammontare del
capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili non eguagli la metà
dellammontare delle obbligazioni in circolazione.
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13La deroga dellart. 2412, 2 comma
Il limite di cui al primo comma può essere
superato se le obbligazioni emesse in eccedenza
sono destinate alla sottoscrizione da parte di
investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso
di successiva circolazione delle obbligazioni,
chi le trasferisce risponde della solvenza nei
confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali
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14IL GARANTE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE AI SENSI
DELLART 2412, 2 COMMA.
Art. 11, comma 4-quinquies (introdotto dal d.lgs.
37/2004) A fini di tutela del risparmio, gli
investitori professionali, che ai sensi del
codice civile rispondono della solvenza della
società per le obbligazioni, i titoli di debito e
gli altri strumenti finanziari emessi dalla
stessa, devono rispettare idonei requisiti
patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità
di vigilanza.
Art. 5, 2 comma, del. CICR, 19-7-2005, n. 1058.
Lidentità del garante e lammontare della
garanzia devono essere indicati sugli strumenti
finanziari di raccolta di cui allart. 3 e sui
registri ad essi relativi
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15La deroga dellart. 2412, 3 comma.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e
non rientra nel calcolo al fine del medesimo,
lemissione di obbligazioni garantite da ipoteca
di primo grado su immobili di proprietà della
società, sino ai due terzi del valore degli
immobili medesimi.
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16La deroga dellart. 2412, 5 comma
I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere
quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione ovvero di
obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero sottoscrivere azioni
Modificato dal d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con
legge 134/2012
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17La deroga dellart. 2412, 6 e 7 comma
5. Quando ricorrono particolari ragioni che
interessano leconomia nazionale, la società può
essere autorizzata con provvedimento
dellautorità governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto
previsto nel presente articolo, con losservanza
dei limiti, delle modalità e delle cautele
stabilite nel provvedimento stesso. 6. Restano
salve le disposizioni di leggi speciali relative
a particolari categorie di società e alle riserve
di attività
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18 Art. 4. Del. CICR, 19-7-2005, n. 1058 Limiti
all'emissione degli strumenti finanziari di
raccolta 1. L'importo complessivo delle
emissioni di strumenti finanziari di raccolta di
cui all'art. 3, effettuate da societa' per
azioni e in accomandita per azioni e da
societa' cooperative, comprese quelle indicate
al comma 2, non deve eccedere il limite previsto
dall'art. 2412, primo comma, del codice
civile alle suddette emissioni si applicano le
deroghe previste dallo stesso articolo del
codice civile.
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19 Nuovo quarto comma Al computo del limite di
cui al primo comma concorrono gli importi
relativi a garanzie comunque prestate dalla
società per obbligazioni emesse da altre società,
anche estere
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20Obbligazioni convertibili(art. 2420-bis)
REQUISITI PER LEMISSIONE
a) delibera assemblea straordinaria (delegabile
per statuto agli amministratori art. 2420-ter
durata max delega 5 anni).
b) Contestuale aumento di capitale a servizio
della conversione.
c) integrale liberazione delle azioni esistenti.
d) copertura complessiva del capitale (consentita
distribuzione non proporzionale). Il problema
dellemissione con disaggio.
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21Operazioni in pendenza del termine di conversione
OPERAZIONI SUL CAPITALE
1) Aumento a pagamento è concesso diritto di
opzione agli obbligazionisti 2441 2) Aumento
gratuito Il rapporto di cambio è automaticamente
adeguato 2420-bis 3) Riduzione per perdite Il
rapporto di cambio è adeguato automaticamente 4)
Riduzione volontaria Deve essere dato diritto
di conversione anticipata agli obbligazionisti
(avviso da depositare nel registro almeno novanta
giorni prima dellassemblea, trenta giorni per
lesercizio del diritto di conversione).
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22Operazioni in pendenza del termine di conversione
ALTRE OPERAZIONI
5) Modificazione delle disposizioni statutarie
sulla ripartizione degli utili Deve essere dato
diritto di conversione anticipata agli
obbligazionisti (avviso da depositare nel
registro delle imprese almeno novanta giorni
prima dellassemblea, trenta giorni per
lesercizio del diritto di conversione).
6) Fusione e scissione (2503-bis). Diritto di
conversione anticipata, avviso da pubblicare in
G.U. almeno 90 gg. prima delliscrizione del
progetto di fusione o di scissione nel registro
delle imprese. Garantiti diritti equivalenti, se
la fusione non è stata autorizzata dallassemblea
degli obbligazionisti.
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23ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415)
COMPETENZA
1) nomina e revoca del rappresentante comune 2)
modificazioni delle condizioni del prestito
3)proposte di amministrazione controllata e di
concordato preventivo e fallimentare 4)
costituzione di un fondo per le spese necessarie
alla tutela dei comuni interessi e sul relativo
rendiconto 5) altri oggetti di interesse comune
degli obbligazionisti (art. 2415).
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24ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415)
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
- Convocazione
- Amministratori
- Rappresentante obbligazionisti
- Su richiesta di un ventesimo delle obbligazioni
in circolazione
- Funzionamento
- Si applicano le disposizioni relative
allassemblea straordinaria. Le deliberazioni
sono iscritte a cura del notaio nel registro
delle imprese. - Per la modifica delle condizioni del prestito
quorum rafforzato (metà delle obbligazioni in
circolazione). - La società non vota per le obbligazioni proprie.
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25RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art.
2417-2420
1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti 2) assiste alle operazioni per
l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni,
operazioni che sono nulle se svolte senza la sua
presenza o, in mancanza, di un notaio (art.
2420) 3) ha diritto di assistere alle assemblee
dei soci 4) ha diritto di esaminare il libro
delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze
e delle deliberazioni dellassemblea dei soci e
di ottenerne estratti (art. 2422, 2 comma) 5)
ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti, anche nelle procedure
concorsuali.
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26AZIONI INDIVIDUALI DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Art. 2419 Le disposizioni degli articoli
precedenti non precludono le azioni individuali
degli obbligazionisti, salvo che queste siano
incompatibili con le deliberazioni dellassemblea
previste dallart. 2415
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27OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge
134 2012
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi
da società non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole
di partecipazione agli utili d'impresa e di
subordinazione, purché con scadenza iniziale
uguale o superiore a trentasei mesi.
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28OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
1. La categoria delle microimprese delle piccole
imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita
da imprese che occupano meno di 250 persone, il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di EUR.
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29OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge
134 2012
20. La clausola di subordinazione definisce
i termini di postergazione del portatore
del titolo ai diritti degli altri creditori
della società e ad eccezione dei sottoscrittori
del solo capitale sociale. Alle società
emittenti titoli subordinati si applicano le
norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
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30OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge
134 2012
20. La clausola di subordinazione definisce
i termini di postergazione del portatore
del titolo ai diritti degli altri creditori
della società e ad eccezione dei sottoscrittori
del solo capitale sociale. Alle società
emittenti titoli subordinati si applicano le
norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate
rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne
rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
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31OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge
134 2012
21. La clausola di partecipazione regola la
parte del corrispettivo spettante al portatore
del titolo obbligazionario, commisurandola al
risultato economico dell'impresa emittente. Il
tasso di interesse riconosciuto al portatore
del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
può essere inferiore al Tasso Ufficiale di
Riferimento pro tempore vigente. La società
emittente titoli partecipativi si obbliga a
versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio, una somma commisurata al risultato
economico dell'esercizio, nella percentuale
indicata all'atto dell'emissione (parte variabile
del corrispettivo).
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32OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge
134 2012
Tale somma è proporzionale al rapporto tra il
valore nominale delle obbligazioni partecipative
e la somma del capitale sociale, aumentato
della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del
medesimo valore delle predette obbligazioni
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33OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge
134 2012
22. Le regole di calcolo della parte variabile
del corrispettivo sono fissate all'atto
dell'emissione, non possono essere modificate
per tutta la durata dell'emissione, sono
dipendenti da elementi oggettivi e non
possono discendere, in tutto o in parte,
da deliberazioni societarie assunte in ciascun
esercizio di competenza. 23. La variabilità
del corrispettivo riguarda la remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di
rimborso in linea capitale dell'emissione.
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