Normativa scolastica e Disturbi Specifici di Apprendimento - PowerPoint PPT Presentation

1 / 49
About This Presentation
Title:

Normativa scolastica e Disturbi Specifici di Apprendimento

Description:

Normativa scolastica e Disturbi Specifici di Apprendimento La scuola per gli alunni con DSA: Attenzione ai bisogni di tutti (personalizzazione degli interventi ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:155
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 50
Provided by: FF69
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Normativa scolastica e Disturbi Specifici di Apprendimento


1
  • Normativa scolastica e Disturbi Specifici di
    Apprendimento

2
Normativa Scolastica e DSA
  • La scuola per gli alunni con DSA
  • Attenzione ai bisogni di tutti (personalizzazione
    degli interventi)?
  • Misure compensative/dispensative (anche negli
    esami) in caso di diagnosi
  • Tutte le tutele e i servizi della 104 in caso di
    certificazione di disabilità

3
Normativa Scolastica e DSA
  • Attualmente nessuna legge in vigore prevede
    specifiche tutele per gli alunni con dislessia o
    altri DSA.
  • Abbiamo però importanti riconoscimenti in norme
    di tipo generale confermati da esplicite
    interpretazioni ministeriali.

4
Normativa Scolastica e DSA
La dislessia può essere
  • Certificata formalmente come disabilità

Diagnosticata da uno specialista
Tutele previste dalla L.104/92, compreso
insegnante di sostegno
Personalizzazione degli interventistrum.
compensativimisure dispensative
5
Provincia di VicenzaAlunni certificati con
dislessia o altri DSA
  • Dal 2002 a oggi
  • aumento assoluto 165 Aumento percentuale
    1031
  • Aumento annuo medio 45 Aumento annuo perc.
    medio 121

6
Da notare che
  • La situazione della provincia di Vicenza è
    anomala rispetto al quadro nazionale.
  • In molte regioni la dislessia non viene mai
    certificata come disabilità.
  • Il DdL approvato al senato esclude dai benefici
    della 104 gli alunni con dislessia.

7
  • Testo approvato al Senato (20 giugno 2007)
  • Art. 1, comma 2.
  • 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova
    applicazione nei confronti degli alunni affetti
    da DSA.
  • Testo modificato in commissione alla Camera
  • Art. 1, comma 2.
  • 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova
    applicazione nei confronti degli alunni affetti
    da DSA, eccetto che nei casi di particolare
    gravità.

8
Normativa Scolastica e DSA
La dislessia può essere
  • Certificata formalmente come disabilità

Diagnosticata da uno specialista
Tutele previste dalla L.104/92, compreso
insegnante di sostegno
Personalizzazione degli interventistrum.
compensativimisure dispensative
9
Legge Quadro 104
  • art. 12
  • è garantito il diritto alleducazione e
    allistruzione in ogni ordine e grado della
    scuola, negli asili nido e nelluniversità.

10
Legge Quadro 104
  • art. 12
  • Si precisa che lintegrazione deve tendere alla
    crescita della personalità dellalunno disabile e
    dei suoi compagni nella sua complessità e
    globalità (comunicazione, apprendimenti, scambi
    relazionali,).

11
Legge Quadro 104
  • art. 12
  • Enuncia, ancora, che nessuna disabilità può
    essere motivo di esclusione dalla frequenza
    scolastica.

12
Legge Quadro 104
  • art. 12
  • Stabilisce, infine, le fasi in cui si articola la
    programmazione dellintegrazione sino a giungere
    alla redazione di un piano educativo individuale,
    che non indica il semplice percorso didattico, ma
    individua il progetto globale di vita scolastica
    e extrascolastica dellalunno.

13
Legge Quadro 104
  • art. 13
  • indica le modalità organizzative
    dellintegrazione
  • sono previsti finanziamenti per lacquisto di
    ausili e sussidi didattici,
  • debbono esser garantiti assistenti per
    lautonomia e la comunicazione dagli Enti locali,

14
Legge Quadro 104
  • art. 13
  • debbono essere assicurati insegnanti
    specializzati di sostegno anche nelle scuole
    superiori. Gli insegnanti per attività di
    sostegno diventano contitolari della classe e
    partecipano, a pari titolo, con gli insegnanti
    curricolari alla programmazione e realizzazione
    di tutte le attività didattiche..

15
Legge Quadro 104
  • art. 14
  • enuncia norme in merito alla specializzazione
    dei docenti per attività di sostegno.

16
Legge Quadro 104
  • art. 15
  • prevede strutture di supporto amministrativo e
    di consulenza allintegrazione (GLIP e Gruppi H
    d'Istituto)?

17
Legge Quadro 104
  • art. 16
  • fissa i criteri per la valutazione dellalunno
    disabile, in riferimento a tutti gli ordini e
    gradi della scuola

18
Compiti delle ULS
  • Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio
    1994
  • Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai
    compiti delle unità sanitarie locali in materia
    di alunni portatori di handicap

19
Compiti delle ULS
  • Supporto all'integrazione scolastica,
    concretizzato in
  • Individuazione dell'alunno disabile
    (certificazione)?
  • Diagnosi Funzionale
  • Profilo Dinamico Funzionale ()?
  • PEI ()?
  • () con la scuola

20
Certificazione
  • E' compito delle ULSS
  • (di una commissione medica secondo le nuove norme
    - DPCM 185)?
  • Può avere durata annuale o pluriennale.
  • È condizione indispensabile per tutte le altre
    azioni di supporto.

21
Diagnosi funzionale
  • E' compito delle ULSS
  • Validità come la certificazione
  • E' la descrizione analitica della compromissione
    funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in
    situazione di handicap

22
Profilo dinamico funzionale
  • Redatto congiuntamente da ULSS e scuola
    all'inizio del processo di integrazione
  • Prevista la collaborazione dei genitori
  • Aggiornato circa ogni due anni ma
    obbligatoriamente alla conclusione di ciascun
    ciclo

23
Piano Educativo Individualizzato
  • Redatto congiuntamente da ULSS e scuola
    all'inizio di ogni anno scolastico, con la
    collaborazione dei genitori
  • Verificato alla fine dell'anno sc.
  • Aggiornato ogni volta che se ne avverte il
    bisogno
  • Chiamato anche PEP

24
Piano Educativo Individualizzato
  • E' il documento nel quale vengono descritti gli
    interventi integrati ed equilibrati tra di loro,
    predisposti per l'alunno con disabilità, in un
    determinato periodo di tempo, ai fini della
    realizzazione del diritto all'educazione e
    all'istruzione.

25
Piano Educativo Individualizzato
  • La stesura del PEI è il risultato di un'azione
    congiunta, che acquisisce il carattere di
    progetto unitario e integrato di una pluralità di
    interventi espressi da più persone concordi sia
    sull'obiettivo da raggiungere che sulle
    procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli
    interventi stessi che delle verifiche.

26
Piano Educativo Individualizzato
  • Specifica gli interventi che i diversi operatori
    mettono in atto relativamente alle potenzialità
    già rilevate ( nella DF e PDF). Si riferisce,
    integrandoli, alla programmazione della classe e
    al Progetto di Istituto e/o di plesso nel
    rispetto delle specifiche competenze.

27
Piano Educativo Individualizzato
  • Definisce
  • obiettivi educativi/riabilitativi e di
    apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni
  • attività proposte
  • metodi ritenuti più idonei
  • tempi di scansione degli interventi previsti
  • spazi, materiali, sussidi necessari
  • risorse disponibili e utilizzabili, nella scuola
    e nellextra-scuola, in termini di strutture,
    servizi, persone, attività, mezzi.
  • forme e modi di verifica e di valutazione

28
DPCM 185 2006
  • Nuove norme sull'individuazione di alunno in
    situazione di handicap
  • Principali novità
  • Certificazione rilasciata da Commissione Medica
  • Uso classificazioni OMS (ICD10 e ICF)?
  • Scompare la segnalazione delle scuole la
    certificazione viene consegnata alla famiglia
  • Il PEI va redatto entro la fine dell'anno
    precedente ed è documento base per la richiesta
    delle deroghe

29
Valutazione
  • RiferimentiLegge 104 1992OM n. 90 2002
  • Punti principali
  • La valutazione è un diritto
  • La valutazione è effettuata da tutti gli
    insegnanti
  • Gli alunni con disabilità vanno sempre valutati
    in base al loro PEI

30
Valutazionescuola media
  • Esame di Licenza Media e alunni con disabilità
  • La valutazione si basa sul PEI, non sui programmi
    della classe.
  • Si possono quindi sostenere prove diverse
    (differenziate)?
  • Non va mai posta nessuna indicazione aggiuntiva
    sull'attestato
  • Il diploma ha sempre valore legale

31
Valutazionescuola superiore
  • Per le scuole secondarie di 2 grado
  • il PEI può essere
  • normale
  • su obiettivi minimi ma riconducibili ai
    programmi
  • differenziato.

32
Valutazionescuola superiore
  • All'inizio dell'anno ogni PEI va valutato, ossia
    va deciso se è curricolare, su obiettivi minimi o
    differenziato.
  • La decisione spetta al solo Consiglio di Classe
  • La valutazione è sempre globale (unica per tutte
    le discipline)?
  • In seguito, la valutazione dell'alunno si baserà
    solo sul PEI

33
Valutazionescuola superiore
  • La programmazione differenziata
  • deve essere sempre comunicata alla famiglia che
    può rifiutarla (silenzio assenso)?
  • non dà titoli di studio con valore legale
    (notazione sul diploma o attestato, nessuna
    indicazione all'albo)

34
Valutazionescuola superiore
  • Per gli alunni con dislessia e DSA non si
    dovrebbe mai ricorrere alla programmazione
    differenziata.

35
Valutazioneagevolazioni per gli esami
  • Tutti gli alunni con disabilità, qualsiasi sia il
    tipo di PEI seguito, possono usufruire durante
    gli esami (e le valutazioni formali in generale)
    di
  • Tempi più lunghi
  • Uso di strumenti tecnologici
  • Assistente alla comunicazione
  • Prove equipollenti (ossia modalità diverse per
    valutare gli stessi obiettivi)?

36
Normativa Scolastica e DSA
La dislessia può essere
  • Certificata formalmente come disabilità

Diagnosticata da uno specialista
Tutele previste dalla L.104/92, compreso
insegnante di sostegno
Personalizzazione degli interventistrum.
compensativimisure dispensative
37
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Pur in assenza di leggi specifiche si fa
    riferimento a autorevoli interpretazioni della
    normativa generale che prevede
  • - personalizzazione degli interventi
  • - promozione del successo formativo per tutti

38
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Documenti ministeriali specifici sulla dislessia
    e i DSA
  • Nota ministeriale n. 4099 del 05.10.2004
  • Nota ministeriale n. 26 del 05.01.2005
  • Nota ministeriale n. 1787 del 01.03.2005
  • Nota ministeriale n. 4674 del 10.05.07
  • Documenti generali sulla valutazione, con
    importantri riferimenti agli alunni con DSA
  • C.M. 15.03.07, n. 28
  • Ordinanza Ministeriale 15.03.2007, n.26

39
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Viene espressamente autorizzato, anche in sede di
    esame, l'uso di strumenti compensativi.

40
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Si autorizza anche l'adozione di misure
    dispensative.

41
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Dalla nota min. del 2004
  • Per gli strumenti dispensativi, valutando
    lentità e il profilo della difficoltà, in ogni
    singolo caso, si ritiene essenziale tener conto
    dei seguenti punti
  • - Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura
    veloce sotto dettatura, uso del vocabolario,
    studio mnemonico delle tabelline.
  • - Dispensa, ove necessario, dallo studio della
    lingua straniera in forma scritta.
  • - Programmazione di tempi più lunghi per prove
    scritte e per lo studio a casa.
  • - Organizzazione di interrogazioni programmate.
  • - Valutazione delle prove scritte e orali con
    modalità che tengano conto del contenuto e non
    della forma.

42
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Riguardo la lingua straniera
  • (nota min. del 2007)?
  • ... in sede di esame di Stato non è possibile
    dispensare gli alunni dalle prove scritte di
    lingua straniera, ma che, più opportunamente, è
    necessario compensare le oggettive difficoltà
    degli studenti mediante assegnazione di tempi
    adeguati per lespletamento delle prove e
    procedere in valutazioni più attente ai contenuti
    che alla forma....
  • In tutti i casi in cui le prove scritte
    interessino lingue diverse da quella materna e
    non si possano dispensare gli studenti dalla loro
    effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare
    maggiore considerazione per le corrispondenti
    prove orali come misura compensativa dovuta.

43
La valutazione(dal documento AID Vicenza)?
  • E' fondamentale che nella valutazione si sappiano
    sempre separare gli obiettivi oggetto della
    singola verifica dalle competenze strumentali di
    tipo generico.

44
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • L'alunno dislessico non ha bisogno di sconti, ma
    di una valutazione formativa che sappia davvero
    verificare le competenze acquisite e far emergere
    gli apprendimenti che, nonostante le difficoltà,
    vengono raggiunti.

45
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Si consiglia di
  • preferire in generale le prove orali al posto di
    quelle scritte
  • nelle prove scritte accertarsi, con un breve
    colloquio iniziale, che tutte le consegne siano
    state davvero comprese. Può essere utile anche un
    analogo colloquio finale per capire se le
    risposte date sono davvero consapevoli
  • predisporre verifiche scalari, con il testo
    chiaro graficamente

46
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • valutare in modo costruttivo, separando lerrore
    dal contenuto. Anche visivamente, segnare in modo
    diverso gli errori effettivamente legati
    all'oggetto della verifica da quelli di tipo
    strumentale (che possono essere ignorati o
    comunque sempre considerati in rapporto
    all'impegno e ai possibili miglioramenti in
    corso)?

47
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Gli strumenti compensativi usati abitualmente
    nelle attività didattiche verranno impiegati
    senza restrizioni anche nelle verifiche e negli
    esami (nota MIUR Prot. N. 1787 del 1 marzo 2005).

48
Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
  • Esami
  • Gli alunni con diagnosi di DSA possono usufruire
    in sede di esame di stato di
  • Tempi più lunghi
  • Uso di strumenti tecnologici
  • Rispetto agli alunni certificati, non è possibile
    avere
  • Assistente alla comunicazione
  • Prove equipollenti (ossia modalità diverse per
    valutare gli stessi obiettivi)?

49
  • Flavio Fogarolo
  • Ufficio Scolastico Provinciale
  • Vicenza Ufficio Interventi Educativi
  • 0444 251106
  • flavio.fogarolo_at_istruzionevicenza.it
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com