Convivenza o concorrenza? - PowerPoint PPT Presentation

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Convivenza o concorrenza?

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Convivenza o concorrenza? Art. 670 c.p.p. Questioni sul titolo esecutivo. 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non divenuto ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Convivenza o concorrenza?


1
Convivenza o concorrenza?
2
Art. 670 c.p.p.
  • Questioni sul titolo esecutivo.
  • 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che
    il provvedimento manca o non è divenuto
    esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza
    delle garanzie previste nel caso di
    irreperibilità del condannato, lo dichiara con
    ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se
    occorre, la liberazione dell'interessato e la
    rinnovazione della notificazione non validamente
    eseguita. In tal caso decorre nuovamente il
    termine per l'impugnazione.
  • 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione,
    il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto
    sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli
    atti al giudice di cognizione competente. La
    decisione del giudice dell'esecuzione non
    pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o
    dell'opposizione, il quale, se ritiene
    ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
    l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
  • 3. Se l'interessato, nel proporre richiesta
    perché sia dichiarata la non esecutività del
    provvedimento, eccepisce che comunque sussistono
    i presupposti e le condizioni per la restituzione
    nel termine a norma dell'articolo 175, e la
    relativa richiesta non è già stata proposta al
    giudice dell'impugnazione, il giudice
    dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non
    esecutività del provvedimento, decide sulla
    restituzione. In tal caso, la richiesta di
    restituzione nel termine non può essere
    riproposta al giudice dell'impugnazione. Si
    applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi
    7 e 8.

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Poteri del GI e del GE
  • GI valuta se limpugnazione è inammissibile
    perché è sceso il giudicato o se è solo
    apparentemente tardiva perché il giudicato in
    realtà non è sceso. Poi si occupa del merito
    dellimpugnazione. Ha comunque il potere di
    sospendere lesecuzione in corso
  • Il GE si occupa solo della questione esecutività
    o no del titolo se è davvero sceso il giudicato
    non si occupa del merito dellimpugnazione. Può
    sospendere lesecuzione in corso. In certi casi,
    può restituire nel termine per impugnare.

sospesa
sospesa
nuovo termine
4
  • Proposizione consecutiva o non simultanea dei due
    rimedi
  • Il condannato potrebbe rivolgersi subito al
    giudice dellesecuzione e - solo successivamente
    alla decisione di questultimo - rivolgersi al
    giudice dellimpugnazione.
  • Proposizione cumulativa o simultanea dei due
    rimedi
  • il condannato potrebbe proporre una duplice
    domanda al giudice dellesecuzione e al giudice
    dellimpugnazione.
  • Le due iniziative potrebbero essere prese
    contestualmente (le 2 domande si presentano
    insieme, contemporaneamente) o comunque si
    attiva un rimedio prima che il procedimento
    relativo allaltro sia definito.

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  • E se le due decisioni contrastano?
  • Quale prevale?
  • Sono regolati dalla legge tutti i possibili casi?

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Art. 670 co. 1Proposizione consecutiva o non
simultanea
  • 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che
    il provvedimento manca o non è divenuto
    esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza
    delle garanzie previste nel caso di
    irreperibilità del condannato, lo dichiara con
    ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se
    occorre, la liberazione dell'interessato e la
    rinnovazione della notificazione non validamente
    eseguita. In tal caso decorre nuovamente il
    termine per l'impugnazione.

7
  • Manca di regolare il caso inverso il GE ritiene
    infondata listanza e la rigetta

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Art. 670 co. 2Proposizione cumulativa o
simultanea
  • 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione,
    il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto
    sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli
    atti al giudice di cognizione competente. La
    decisione del giudice dell'esecuzione non
    pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o
    dell'opposizione, il quale, se ritiene
    ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
    l'esecuzione che non sia già stata sospesa.

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Manca di regolare vari casi
  • Decide prima il GI
  • Linteressato si rivolge prima e direttamente al
    GI e, ottenuta una risposta negativa, prova ad
    interpellare, sulla medesima questione, il GE
  • Nel caso regolato, si sancisce espressamente un
    principio di prevalenza della decisione del GI
    solamente nel caso in cui il GE abbia deciso a
    sfavore dellinteressato e il GI sia di opinione
    diversa. E nel caso contrario?

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A) linteressato propone direttamente (e
soltanto) impugnazione tardiva.
  • A1) il GI ritiene limpugnazione tardiva
    ammissibile.
  • Se vi fosse unesecuzione in corso, questo stesso
    organo la potrebbe certamente sospendere (in
    applicazione analogica dellart. 670.2 ult. parte
    c.p.p. nonché dellart. 175.7 c.p.p.)
  • A2) il GI ritiene invece limpugnazione tardiva
    inammissibile.
  • Linteressato non può rivolgersi al GE per
    ottenere una decisione di segno contrario?
  • Si ritiene di no.

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A) Solo impugnazione tardiva
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B) linteressato propone i due rimedi
consecutivamente (o non simultaneamente)
  • B1) il GE ritiene non passata in giudicato la
    sentenza riscontra un errore di notificazione.
  • Art. 670 co. 1 pacifico che tale giudizio
    vincoli quello del giudice dellimpugnazione.
    Decorre un nuovo termine per impugnare, che è il
    solo cui fare riferimento.

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Se il GE, interpellato, rende una decisione
favorevole allistante
sospesa
nuovo termine
nuovo termine
SU Fragomeli 2005
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  • B2) il GE ritiene invece che la sentenza sia
    passata in giudicato rigetta la questione
    sullesecutività del titolo.
  • Il caso non è regolato e le opinioni divergono
    sulle possibilità lasciate allinteressato
  • Ci si può rivolgere ugualmente al GI, non
    vincolato alla decisione del GE?
  • O la decisione del GE è vincolante e non può
    essere rimessa in discussione?

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B) Proposizione consecutiva dei rimedi
GI
SU Mainente 2003
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Art. 670 co. 2Proposizione cumulativa o
simultanea
  • 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione,
    il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto
    sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli
    atti al giudice di cognizione competente. La
    decisione del giudice dell'esecuzione non
    pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o
    dell'opposizione, il quale, se ritiene
    ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
    l'esecuzione che non sia già stata sospesa.

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C) linteressato propone i due rimedi
cumulativamente (simultaneamente)
  • Se decide prima il GI la sua decisione prevale
    comunque (v. sub A)
  • Se decide prima il GE
  • GE ritiene che la sentenza è irrevocabile
    (sfavore per listante)
  • No effetti vincolanti per il GI potrà dichiarare
    ugualmente ammissibile il gravame (caso regolato
    art. 670 co. 2)
  • GE ritiene la sentenza non esecutiva (favore per
    listante)
  • Caso non regolato
  • SU Mainente 2003 GI non è vincolato
  • Cass. Costantino 2007 GI è vincolato

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Proposizione cumulativa dei rimedi
Cass. Costantino 2007
SU Mainente 2003
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SU Mainente 2003
SU Mainente 2003
Cass. Costantino 2007
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