Title: Convivenza o concorrenza?
1Convivenza o concorrenza?
2Art. 670 c.p.p.
- Questioni sul titolo esecutivo.
- 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che
il provvedimento manca o non è divenuto
esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza
delle garanzie previste nel caso di
irreperibilità del condannato, lo dichiara con
ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se
occorre, la liberazione dell'interessato e la
rinnovazione della notificazione non validamente
eseguita. In tal caso decorre nuovamente il
termine per l'impugnazione. - 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione,
il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto
sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli
atti al giudice di cognizione competente. La
decisione del giudice dell'esecuzione non
pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o
dell'opposizione, il quale, se ritiene
ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
l'esecuzione che non sia già stata sospesa. - 3. Se l'interessato, nel proporre richiesta
perché sia dichiarata la non esecutività del
provvedimento, eccepisce che comunque sussistono
i presupposti e le condizioni per la restituzione
nel termine a norma dell'articolo 175, e la
relativa richiesta non è già stata proposta al
giudice dell'impugnazione, il giudice
dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non
esecutività del provvedimento, decide sulla
restituzione. In tal caso, la richiesta di
restituzione nel termine non può essere
riproposta al giudice dell'impugnazione. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi
7 e 8.
3Poteri del GI e del GE
- GI valuta se limpugnazione è inammissibile
perché è sceso il giudicato o se è solo
apparentemente tardiva perché il giudicato in
realtà non è sceso. Poi si occupa del merito
dellimpugnazione. Ha comunque il potere di
sospendere lesecuzione in corso - Il GE si occupa solo della questione esecutività
o no del titolo se è davvero sceso il giudicato
non si occupa del merito dellimpugnazione. Può
sospendere lesecuzione in corso. In certi casi,
può restituire nel termine per impugnare.
sospesa
sospesa
nuovo termine
4- Proposizione consecutiva o non simultanea dei due
rimedi - Il condannato potrebbe rivolgersi subito al
giudice dellesecuzione e - solo successivamente
alla decisione di questultimo - rivolgersi al
giudice dellimpugnazione. - Proposizione cumulativa o simultanea dei due
rimedi - il condannato potrebbe proporre una duplice
domanda al giudice dellesecuzione e al giudice
dellimpugnazione. - Le due iniziative potrebbero essere prese
contestualmente (le 2 domande si presentano
insieme, contemporaneamente) o comunque si
attiva un rimedio prima che il procedimento
relativo allaltro sia definito.
5- E se le due decisioni contrastano?
- Quale prevale?
- Sono regolati dalla legge tutti i possibili casi?
6Art. 670 co. 1Proposizione consecutiva o non
simultanea
- 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che
il provvedimento manca o non è divenuto
esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza
delle garanzie previste nel caso di
irreperibilità del condannato, lo dichiara con
ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se
occorre, la liberazione dell'interessato e la
rinnovazione della notificazione non validamente
eseguita. In tal caso decorre nuovamente il
termine per l'impugnazione.
7- Manca di regolare il caso inverso il GE ritiene
infondata listanza e la rigetta
8Art. 670 co. 2Proposizione cumulativa o
simultanea
- 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione,
il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto
sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli
atti al giudice di cognizione competente. La
decisione del giudice dell'esecuzione non
pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o
dell'opposizione, il quale, se ritiene
ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
9Manca di regolare vari casi
- Decide prima il GI
- Linteressato si rivolge prima e direttamente al
GI e, ottenuta una risposta negativa, prova ad
interpellare, sulla medesima questione, il GE - Nel caso regolato, si sancisce espressamente un
principio di prevalenza della decisione del GI
solamente nel caso in cui il GE abbia deciso a
sfavore dellinteressato e il GI sia di opinione
diversa. E nel caso contrario?
10A) linteressato propone direttamente (e
soltanto) impugnazione tardiva.
- A1) il GI ritiene limpugnazione tardiva
ammissibile. - Se vi fosse unesecuzione in corso, questo stesso
organo la potrebbe certamente sospendere (in
applicazione analogica dellart. 670.2 ult. parte
c.p.p. nonché dellart. 175.7 c.p.p.) - A2) il GI ritiene invece limpugnazione tardiva
inammissibile. - Linteressato non può rivolgersi al GE per
ottenere una decisione di segno contrario? - Si ritiene di no.
11A) Solo impugnazione tardiva
12B) linteressato propone i due rimedi
consecutivamente (o non simultaneamente)
- B1) il GE ritiene non passata in giudicato la
sentenza riscontra un errore di notificazione. - Art. 670 co. 1 pacifico che tale giudizio
vincoli quello del giudice dellimpugnazione.
Decorre un nuovo termine per impugnare, che è il
solo cui fare riferimento.
13Se il GE, interpellato, rende una decisione
favorevole allistante
sospesa
nuovo termine
nuovo termine
SU Fragomeli 2005
14- B2) il GE ritiene invece che la sentenza sia
passata in giudicato rigetta la questione
sullesecutività del titolo. - Il caso non è regolato e le opinioni divergono
sulle possibilità lasciate allinteressato - Ci si può rivolgere ugualmente al GI, non
vincolato alla decisione del GE? - O la decisione del GE è vincolante e non può
essere rimessa in discussione?
15B) Proposizione consecutiva dei rimedi
GI
SU Mainente 2003
16Art. 670 co. 2Proposizione cumulativa o
simultanea
- 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione,
il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto
sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli
atti al giudice di cognizione competente. La
decisione del giudice dell'esecuzione non
pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o
dell'opposizione, il quale, se ritiene
ammissibile il gravame, sospende con ordinanza
l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
17C) linteressato propone i due rimedi
cumulativamente (simultaneamente)
- Se decide prima il GI la sua decisione prevale
comunque (v. sub A) - Se decide prima il GE
- GE ritiene che la sentenza è irrevocabile
(sfavore per listante) - No effetti vincolanti per il GI potrà dichiarare
ugualmente ammissibile il gravame (caso regolato
art. 670 co. 2) - GE ritiene la sentenza non esecutiva (favore per
listante) - Caso non regolato
- SU Mainente 2003 GI non è vincolato
- Cass. Costantino 2007 GI è vincolato
18Proposizione cumulativa dei rimedi
Cass. Costantino 2007
SU Mainente 2003
19SU Mainente 2003
SU Mainente 2003
Cass. Costantino 2007