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Diapositiva 1

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Segnali di crescente attenzione delle banche: Banca Etica, apertura di Banca Prossima di Intesa; L ABI ha varato la Commissione Tecnica sulla CSR. – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


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BONVS ARGENTARIVS è un sito-community di
informazione giuridica per giuristi e consulenti
d'impresa pubblicato in rete da Maurizio Fedele.
Per la community sono da rimarcare i contributi
e le esperienze espresse da Riccardo Ricciardi,
Consigliere del Cons. Nazionale del Notariato,
Antonio Petraglia, avvocato in Roma, Giorgio
Mantovano, fondatore della banca dati
bibliografica IUSIMPRESA , Ermanno Cappa, Pres.
Ass. Italiana Giuristi dImpresa - Banca
Regionale Europea, Alessandro Cervini del
Servizio Legale MPS, Fabio Fiorucci, addetto
legale del FONSPA, autore del volume I
finanziamenti di credito fondiario, Ed. Giuffrè,
2004. Questa relazione e la documentazione
collegata saranno resi disponibili ai
partecipanti del seminario che lo richiedano
allindirizzo infoargentarius_at_gmail.com .
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RIFORMA SOCIETARIA E NUOVE NORME DI VIGILANZA
ADEGUAMENTI OPERATIVI E PROCEDURALI
NELL'ISTRUTTORIA LEGALE DEI FINANZIAMENTI di
Maurizio Fedele Servizio Legale e Compliance
Credito Fondiario - FONSPA di Roma
1 . La verifica dei poteri di rappresentanza
2 . Controllo di merito sullo statuto
sociale 3 . La verifica dei poteri di
amministrazione 4 . Il conflitto di interessi 5
. Governance il sistema dualistico e
monistico 6 . Lunico azionista 7 . Il recesso
del socio 8 . Finanziamenti ed attività di
direzione e coordinamento 9 . Forme innovative
di finanziamento alle società

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Premessa
  • Obiettivo di questa relazione individuare linee
    guida e prassi aziendali idonee ad assicurare la
    certezza giudica e per lattuazione dei requisiti
    organizzativi, prescritti dalle nuove
    Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (1), in
    materia di istruttoria legale societaria .
  • Le guidelines allo stato disponibili (regole
    dellistruttoria di seguito visibili in testo blu
    corsivo) sono Circolari ABI(2) , già elaborate
    nel 2004 dal Gruppo di Lavoro Società a seguito
    della riforma del diritto societario, tuttora da
    consolidare nella prassi mediante
  • condivisione delle esperienze operative nel
    sistema bancario
  • monitoraggio di giurisprudenza e dottrina sulla
    materia
  • raccolta delle prassi professionali coinvolte
    (notariato in primis).
  • ----------------------------
  • (1) Circolare Banca dItalia 27.12.2006, n. 263
    (G.U. 6.5.2008 n. 108, suppl. ord. N. 113)?
  • (2) Circolari ABI 28.1.2004 Prot. OF/00296 su
    Riforma del diritto societario e istruttoria per
    l'erogazione del credito e 12.2.2004 Prot.
    OF/00552 su Gruppo societario


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Premessa (segue)?
La certezza giuridica è il requisito della
garanzia giuridicamente valida, efficace,
vincolante e opponibile ai terzi anche in sede
giudiziaria e concorsuale. I requisiti
organizzativi sono tecniche, presidi
organizzativi e linee guida che le Banche debbono
adottare sempre a tali fini. Nella Circolare
263/2006, Banca dItalia impone ciò come forma di
CRM metodiche obbligatorie di protezione del
credito (1). Alla base di tale normativa di
vigilanza c'è l'art. 47 Cost., la responsabilità
del bonus argentarius, dovere primario di
corretta erogazione del credito qualificata
attività di pubblico interesse (... raccolta del
pubblico risparmio) sottoposta al controllo della
Banca d'Italia ... in capo al banchiere, che è
soggetto specializzato, lobbligo di osservare le
norme comportamentali proprie della sua
professione (ai sensi dell art. 1176, comma 2,
c.c.) e le regole della correttezza (a norma
dell art. 1175 c.c.)". ------------------------
------------------ (1) V. Requisiti generali, in
Titolo II, Cap. 2, Sez. II delle Disposizioni di
Vigilanza Prudenziale per le Banche, per
l'attuazione di Basilea 2. (2) v. infra la
Circolare ABI Serie Legale n. 9 8.9.2008 su
Cass. SS.UU. 28.3. 2006 (nn. 7029, 7030 e 7031)?

6
Premessa (segue)?
Prima di affrontare lo specifico della riforma
ex D.Lgs. 6/2003, si evidenzia lopportunità che
listruttoria valuti anche i profili della
responsabilità para-penale delle società ex.
D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento al
diritto penale societario (art. 25-ter),
allantiriciclaggio e contrasto del terrorismo
(art. 25-octies), allo scopo di mitigare anche il
rischio creditizio di eventuali sanzioni
interdittive e pecuniarie che possano colpire la
società affidata. Listruttoria sulla società
richiedente o garante dovrebbe quindi contemplare
anche accertamenti sulladozione di modelli
organizzativi di prevenzione dei reati .(1)
------------------------------------------ (1)
V. sullargomento il c.d. Decalogo 231 del
Tribunale di Milano Ord. GIP 9.11.2004 che
indica dieci requisiti di un modello aziendale di
prevenzione ritenuto idoneo dai giudici. Per le
PMI laccertamento può limitarsi ad un semplice
questionario.

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La verifica dei poteri di rappresentanza
  • Oggi gli artt. 2384 (spa) e 2475 bis (srl)
    attribuiscono agli amministratori un potere di
    rappresentanza generale i cui limiti, derivanti
    dallo statuto o da delibere interne, non sono
    opponibili ai terzi, anche se da questi
    conoscibili, a patto che non si provi che questi
    hanno agito intenzionalmente a danno della
    società.
  • Per la banca la carenza di poteri degli
    amministratori o lestraneità dei loro atti
    alloggetto sociale è certamente opponibile
    perché esiste giurisprudenza sfavorevole che le
    attribuisce una presunzione assoluta di diligenza
    professionale (1) quindi, in attesa di indirizzi
    giurisprudenziali sulla nuova disciplina
    civilistica sopra descritta, è opportuno che le
    banche continuino ad accertare che loperazione
    conclusa rientri nei poteri dellamministratore .
  • ---------------------------------
  • (1) La diligenza della banca, nell'adempimento
    dei suoi doveri di mandataria, è determinata non
    in base al parametro dell'osservatore medio, ma
    secondo il maggior grado di attenzione e prudenza
    richiesto dalla professionalità del servizio
    espletato al bonus argentarius (Cass. civ. Sez.
    I, sent. n. 4642 del 07-11-1989).

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Controlli di merito sullo statuto sociale
  • Per quanto riguarda gli statuti, listruttoria
    deve accertare la sussistenza delle seguenti
    condizioni
  • a) la società datrice dipoteca deve produrre
    statuto da cui risulti espressamente la
    possibilità di prestare garanzie reali o
    personali anche a favore di terzi e, in mancanza,
    assumere apposita delibera consiliare per variare
    lo statuto con la clausola La società potrà
    prestare garanzie personali e reali anche per
    debito altrui
  • b) tanto per la società mutuataria che per quella
    datrice dipoteca, secondo quanto disposto dagli
    artt. 2384-2475 bis per SPA ed SRL, la stipula
    del mutuo e il rilascio della garanzia ipotecaria
    devono corrispondere ad un interesse effettivo
    delle società stesse che si considera rientrante
    nelloggetto sociale se e in quanto in concreto
    finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali
    o comunque preordinata ad un interesse economico
    della società (1)?
  • ---------------------------
  • (1) Applicazione del criterio di c.d. normalità
    - Cass. 9572/2000. in Guida Norm. 170/2000, 43?

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Controlli di merito sullo statuto sociale
  • Lincompatibilità delloperazione o della
    garanzia con loggetto sociale si verifica quando
    non cè un rapporto di mezzo a fine con
    lattività, facilmente riscontrabile perché la
    nuova normativa societaria impone che lattività
    sia indicata nelloggetto sociale (artt. 2463,
    co. 2, n. 3 e 2328. co. 2, n. 3 per SRL e SPA).
  • La strumentalità dellatto al perseguimento
    dellattività nelloggetto sociale deve essere
    valutata in concreto. L oggetto sociale e
    linclusa attività non sono un limite alla
    capacità delle società, ma piuttosto un
    presupposto di efficacia degli atti degli
    amministratori.

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La verifica dei poteri di amministrazione
  • Con la riforma delle società, il potere gestorio
    spetta esclusivamente agli amministratori (nuovo
    art. 2380 bis) , gli amministratori sono liberi
    di seguire o meno eventuali autorizzazioni
    assembleari che, anche ai fini istruttori,
    debbono essere intese come meri pareri
    assolutamente non vincolanti. Eliminata la
    nozione di atti di ordinaria e straordinaria
    amministrazione.
  • Il nuovo art. 2381 esalta il ruolo delle funzioni
    del presidente, attribuisce potere di delega al
    consiglio di amministrazione, e riconosce a
    livello legislativo poteri-doveri tipici del CdA
    (valutare ladeguatezza dellassetto
    organizzativo, amministrativo, contabile della
    società, elaborare i piani strategici, valutare
    in generale landamento della gestione),
    stabilisce il principio per cui gli
    amministratori devono agire in maniera informata.
    (1)?
  • --------------------------------
  • (1) Sullargomento, v. Amministrazione e
    controllo nelle società per azioni non quotate ,
    e Lamministrazione delle società a
    responsabilità limitata, in Doc. nn. 13 del
    26.6.2006 e 21 dell11.12.2006, a cura della
    Fondazione Luca Pacioli

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La verifica dei poteri di amministrazione
  • Nonostante le principali innovazioni dellart
    2381 riguardino la vita interna societaria, le
    stesse hanno rilievo ai fini dellistruttoria
    soprattutto nei casi in cui si debbano finanziare
    piani industriali il cui esame deve essere
    effettuato dal CdA.
  • Nelle SPA, la normativa rafforza il ruolo e i
    poteri del consiglio nella gestione societaria,
    individuando materie di specifica competenza
    dello stesso. In funzione di tali materie, le
    banche debbono fare più frequente riferimento al
    consiglio della società, nellistruttoria dei
    finanziamenti.

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La verifica dei poteri di amministrazione
  • Per le SRL , in materia di amministrazione, vige
    unampia autonomia demandata dalla legge allo
    statuto, quindi si possono verificare poteri
    gestori attribuiti ad un amministratore unico, ad
    un CdA, o a più amministratori in via congiunta o
    disgiunta.
  • Nelle SRL va verificato attentamente se il
    criterio di gestione sia congiunto o disgiunto,
    al fine di accertare la riconducibilita
    dellatto alla società.
  • occorre in particolare verificare se lo statuto
    prevede il sistema di votazione del consiglio di
    amministrazione mediante consultazione scritta o
    sulla base del consenso espresso per iscritto
    in caso positivo, è consigliabile pretendere le
    manifestazioni di volontà di tutti i consiglieri
    e non soltanto di quelli sufficienti a formare la
    maggioranza, ovvero la prova della convocazione
    di tutti gli amministratori.

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Il conflitto di interessi
  • Secondo la precedente disciplina,
    lamministratore di una SPA in conflitto di
    interessi aveva lobbligo di comunicare il
    conflitto agli altri amministratori e doveva
    astenersi dal partecipare alle decisioni assunte
    sulle materie oggetto di conflitto.
  • Il nuovo art. 2391 impone soltanto
    allamministratore in conflitto di darne notizia
    ad amministratori e sindaci precisando la natura,
    i termini e la portata dellinteresse. La
    successiva delibera deve motivare le ragioni e la
    convenienza per la società nelloperazione, e non
    è opponibile ai terzi in buona fede anche se
    assunta con il voto determinante
    dellamministratore portatore dellinteresse.
    (1)?
  • ------------------------
  • (1) V. sul punto C. Tedeschi, Conflitti di
    interesse sotto controllo, Italia Oggi,
    28.5.2003. Con il c.d. Decreto Correttivo-bis
    D.Lgs. 310/2004 il comma 1 art. 2391 è stato
    integrato disponendo che se cè un amministratore
    unico, egli deve dare notizia del suo stato alla
    prima assemblea utile v. par. 10 (Segue), il
    conflitto di interessi, in Doc. n. 21
    11.12.2006 a cura della Fondazione Luca Pacioli

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Il conflitto di interessi
  • Per le SPA, ferma restando linopponibilità
    dellinvalidità della delibera, assunta col voto
    determinante dellamministratore portatore di
    interesse proprio, ai terzi che in base ad essa
    abbiano acquistato diritti in buona fede, le
    banche debbono verificare che la delibera sia
    assunta secondo il nuovo procedimento che prevede
    il coinvolgimento dei sindaci e del consiglio
    nella valutazione della conflittualità
    dellinteresse proprio manifestato dal
    consigliere.
  • In caso di amministratore unico portatore di
    interessi in una determinata operazione, la banca
    deve verificare che la comunicazione di tale
    interesse sia stata effettuata senza indugio al
    CdA ed al collegio sindacale.

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Il conflitto di interessi
  • Per le SRL lart. 2475 ter non indica alcun
    procedimento teso a prevenire o depotenziare il
    conflitto di interessi (nessun dovere di
    informazione preventiva al CdA, né di motivazione
    della decisione o di astensione dellA.D.) ma si
    limita ad affermare che i contratti conclusi
    dagli amministratori in conflitto di interessi
    possono essere annullati su domanda della
    società se il conflitto era conosciuto o
    riconoscibile dal terzo.
  • Per le SRL, ove vi sia un amministratore
    portatore di un interesse in conflitto, al fine
    di prevenire le conseguenza di una delibera
    assunta col voto favorevole di costui, è
    opportuno che la banca verifichi, nel silenzio
    della legge, che il consigliere in parola informi
    del conflitto il consiglio e si astenga dalla
    discussione e dal voto.

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Governance il sistema dualistico e monistico
  • La nuova disciplina prevede che la società possa
    scegliere, in alternativa al sistema classico, un
    sistema di governance basato sul modello tedesco
    (dualistico), ovvero basato sul modello
    anglosassone (monistico). In entrambi i casi la
    scelta è lasciata allo statuto.
  • Occorre che le banche verifichino, dallanalisi
    dello statuto, se la società abbia o meno
    adottato i sistemi alternativi di governance in
    caso positivo, le indagini circa i poteri degli
    organi debbono essere effettuate alla luce delle
    norme che disciplinano il sistema prescelto.
  • -----------------------------
  • Sullargomento, v. parr. 1-2-3 del Doc. n. 13
    26.6.2006 della Fondazione Luca Pacioli, cit.
    Peraltro, visti i dati di Infocamere (in Sole 24
    Ore, 10.2.2007) i sistemi alternativi a quello
    tradizionale hanno avuto unapplicazione
    irrilevante tradizionale 98, monistico 1,2,
    dualistico 0,6.

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Lunico azionista
  • Con la riforma del diritto societario la
    possibilità di costituire una società
    unipersonale per atto unilaterale è estesa sia
    alle SPA che alle SRL.
  • Ai sensi della precedente disciplina lunico
    azionista rispondeva illimitatamente con il
    patrimonio personale delle obbligazioni sociali.
  • Oggi la responsabilità dellunico azionista è
    limitata al periodo in cui non sia stato ancora
    effettuato il conferimento, ovvero non sia stata
    attuata liscrizione al registro imprese (artt.
    2325, comma 2 e 2462, comma 2 ).
  • La responsabilità illimitata dellunico azionista
    rimane per gli atti antecedenti il 31.12.2003 e
    per quelli successivi fino al compimento degli
    adempimenti richiesti dagli artt. 2325 e 1462.

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Lunico azionista
  • In sede di istruttoria, constatando che la
    riforma ha decretato la fine della garanzia ex
    lege dellunico socio
  • La responsabilità illimitata dellunico azionista
    di cui al previgente art. 2362 c.c. permane
    comunque fino al 31 dicembre 2003 e fino al
    perfezionamento degli adempimenti posti in essere
    dopo quella data per eliminarla solo per le
    obbligazioni sorte successivamente al compimento
    degli adempimenti stessi non sarà più imputabile
    allazionista unico una responsabilità
    illimitata.
  • In caso di unico azionista di spa illimitatamente
    responsabile, qualora la banca voglia coprirsi
    dal rischio di veder ristretto nel tempo tale
    regime di responsabilità, essa potrà farsi
    rilasciare da costui, allatto della erogazione
    del fido, una garanzia fideiussoria, in modo da
    rendersi insensibile, sotto il profilo della
    garanzia patrimoniale, alleventuale venir meno
    della responsabilità illimitata dellunico socio.

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Il recesso del socio
  • Sono numerose le cause di recesso del socio dalla
    SPA, foriere di significativi rischi nel merito
    creditizio inderogabili (art 2437 ult. comma),
    derogabili (art 2437 co. 2)?, per la durata
    indeterminata delle non quotate (art 2437 co.
    3)?, per i soci di società facenti capo a gruppi
    (art. 2497- quater), e ciò anche per le SRL (art.
    2473).
  • Al fine di minimizzare i rischi di un recesso del
    socio sulla tenuta del finanziamento effettuato
    alla società, sia spa sia srl, occorre anzitutto
    esaminare attentamente lo statuto anche nella
    fase di revisione periodica del fido per
    verificare se sono state inserite cause di
    recesso ulteriori rispetto a quelle
    legislativamente stabilite. Ciò premesso, può
    essere utile chiedere alle società affidate di
    segnalare il verificarsi di un evento integrante
    unipotesi di recesso il verificarsi del recesso
    da parte di uno o più soci.
  • ---------------------
  • Sul punto, v. Massime Cons. Notarile di Milano,
    n. 74 22.11.2005, Il diritto di recesso nella
    società per azioni e Circolare ASSONIME n. 68
    22.12.2005 Vedasi, ulteriori buone prassi
    dellistruttoria infra Circolare ABI 28.1.2004,
    cit.

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Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
  • Nellistruttoria, le modalità di esercizio
    dellattività di direzione e coordinamento devono
    essere valutate anche al fine di prevenire il
    rischio che, ai sensi dellart. 2497, la Banca
    possa essere coinvolta solidalmente nella
    responsabilità per i danni commessi
    nellinteresse imprenditoriale altrui, violando
    i principi di corretta gestione societaria e
    imprenditoriale.
  • Infatti, è in ogni caso responsabile in solido
    chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e
    chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
    La lettura del comma 2 dellart. 2497, non
    consente quindi di escludere la responsabilità
    della banca finanziatrice.
  • La S. C., già prima della riforma, statuiva che
    lappartenenza della società ad un gruppo non
    legittima lesercizio di qualunque attività
    estranea alloggetto sociale solo perché a favore
    del gruppo (Cass. 8159/2000)?
  • ----------------------
  • Sul tema, V. Circolare Assonime n. 44
    23.10.2006, Direzione e coordinamento di società.
    Profili di organizzazione e responsabilità del
    fenomeno di gruppo

21

Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento

Adempimenti di pubblicità legale ex art.
2497-bis Adempimenti come lindicazione in atti
e corrispondenza e liscrizione in apposita
sezione del Registro Imprese dei dati sulla
controllante non sono obbligatori, ma in mancanza
la legge stabilisce la responsabilità degli
amministratori per danni arrecati a soci e terzi
conseguenti a mancata conoscenza (art.2497-bis,
comma 3). Listruttoria, onde evitare gli effetti
pregiudizievoli di tale regime, si deve accertare
lavvenuto assolvimento di tutti gli oneri di
pubblicità relativi all'attività di direzione e
coordinamento.
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Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
  • Il problema è che nellistruttoria, lesercizio
    dellattività di direzione e coordinamento può
    non risultare dai documenti o può essere arduo
    accertarla. Esso infatti talvolta non è
    manifesto, né positivamente esercitato, anche per
    la mancata osservanza degli adempimenti
    pubblicitari di legge (art. 2407-bis).
  • Ove la banca affidi lente che esercita attività
    di direzione e coordinamento di società, deve
    porre attenzione alle modalità di esercizio di
    tale attività, atteso il rischio di essere
    coinvolta solidalmente con la società capogruppo
    per i danni da questa prodotti verso le società
    controllate, agendo nellinteresse
    imprenditoriale proprio o altrui e violando i
    principi di corretta gestione societaria e
    imprenditoriale. (1)?
  • ------------------------
  • V. 2 co., art. 2497 Risponde in solido chi
    abbia comunque preso parte al fatto lesivo

23

Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
  • La banca creditrice di società sottoposta
    allaltrui direzione e coordinamento, ove si
    verifichino i presupposti dellart. 2497 e si
    registri un comportamento non corretto della
    capogruppo, può attivare la responsabilità di
    questa e della controllata affidata a tutela
    delle proprie ragioni creditorie.
  • Anche in questo campo quindi si incorre nei
    severi principi giurisprudenziali sull'abusiva
    concessione del credito . (1)?
  • --------------------------------
  • (1) Sull'argomento, v. ancora la Cass. SS.UU.
    28.3. 2006 commentata nella Circolare ABI cit.,
    per cui è abusivo il finanziamento se
    caratterizzato dalla irregolarità
    dellaffidamento sotto il profilo delle
    condizioni patrimoniali dellimpresa finanziata -
    che avrebbero dovuto indurre il buon banchiere
    (bonus argentarius) a non accogliere la richiesta
    di fido ... sia a fronte del comportamento
    colposo della banca, che concede finanziamenti a
    coloro che non avrebbero dovuto ottenerli in base
    ad un istruttoria adeguata e veritiera

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Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
  • Unico temperamento la responsabilità e esclusa
    se dal risultato complessivo dellattività di
    direzione e coordinamento
  • non risulta alcun danno
  • il danno viene eliminato con operazioni a ciò
    dirette (art. 2497. co. 1).
  • Il legislatore ha così recepito nella normativa
    societaria gli orientamenti giurisprudenziali e
    la dottrina che avevano da tempo elaborato il
    principio dei c. d. vantaggi compensativi . (1)?
  • ----------------------------
  • (1) Sullargomento, oltre alla Circolare ABI già
    citata, v. anche parr. 3.4.1 2 3.5 della
    Circolare ABI, Prot. TR/OF 003882/2004 e P.
    Bonazza, Gruppi societari e vantaggi
    compensativi, in Riv. Dir. Società, n. 24 del
    10.1.2005

25

Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
Per quanto riguarda la società controllata, ai
fini dellistruttoria deve anche essere richiesta
una analitica motivazione delle sue decisioni
(art. 2497-ter). Le decisioni della controllata
devono recare puntuale indicazione delle ragioni
e degli interessi la cui valutazione ha inciso
sulla decisione. A ciò si provvede con la
concreta individuazione di tali motivazioni e
interessi, per arrivare ad un giudizio di merito
sulla correttezza delloperazione intrapresa.
Con tali valutazioni, la Banca può verificare, e
se del caso giustificare, che lapparente
diseconomicità di un atto, isolatamente
considerato, trova giustificazione nel quadro
generale dei costi e benefici derivanti
dallintegrazione di un gruppo.
(1)? ----------------- (1) Listruttoria ex art.
2497-ter è uno dei presidi contro molti rischi
della certezza giuridica del contratto e delle
garanzie la sottocapitalizzazione, le
operazioni infragruppo con finanziamenti
indiretti (rilascio garanzie a favore di terzi),
luso distorto del credito fondiario
(consolidamento passività a breve)?
26

Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
Con l'istruttoria e l'analisi delle
motivazioni ex art. 2497 la banca opera una
valutazione economica e operativa della decisione
societaria che tocca la vasta problematica della
sottocapitalizzazione, del reperimento di
capitale mediante operazioni infragruppo e i
finanziamenti indiretti, sotto la forma del
rilascio di garanzie. Ciò per diverse esigenze
di protezione del credito in mancanza, la banca
si espone alle conseguenze dell'uso distorto
del credito fondiario (consolidamento di
passività a breve), alle casistiche
dell'invalidità del contratto e delle garanzie
per simulazione/frode alla legge, e alla
revocatoria fallimentare.
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Forme innovative di finanziamento alle società
  • Con il D.Lgs. 155/2006 e decreti attuativi del
    24.1.2008, è ormai completato il quadro normativo
    dell impresa sociale. Segnali di crescente
    attenzione delle banche Banca Etica, apertura di
    Banca Prossima di Intesa LABI ha varato la
    Commissione Tecnica sulla CSR.
  • Per listruttoria rileva
  • Attività dimpresa sociale vincolata a
    interessanti settori, tra cui si segnalano
    assistenza sociale e sanitaria - educazione,
    istruzione e formazione ambiente ed ecosistema
    patrimonio culturale servizi culturali
    scuola .
  • Forma sociale di SRL, SPA o altra integrata con
    dizione impresa sociale.
  • Utili e avanzi di gestione vanno al
    reinvestimento e al patrimonio.
  • Obbligo liscrizione in apposita sezione del
    Registro Società anche ai fini della limitazione
    di responsabilità patrimoniale .
  • Oltre al bilancio, cè lobbligo del c.d.
    bilancio sociale per il monitoraggio degli
    obiettivi sociali dellattività, che deve essere
    conforme ad apposte linee guida ministeriali

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Forme innovative di finanziamento alle società
  • Problematiche/opportunità del credito allimpresa
    sociale
  • Le criticita' delle linee guida ministeriali sul
    bilancio sociale mancata valutazione su sinergie
    del gruppo controllante, sui rischi finanziari,
    sulla relazione fra spese/investimenti e
    obiettivi sociali, mancanza di un organo di
    vigilanza, carenze dei controlli. (1)?
  • Per l'SRL impresa sociale favorevole l'opzione
    di conferire prestazioni d'opera, servizi
    (lavoro), e beni immateriali (know-how, brevetti,
    ecc.) salvo obbligo di polizza assicurativa o
    fideiussione bancaria (art. 2464).
  • Per la SPA, dal 30 settembre scorso, i
    conferimenti sono possibili anche con perizia di
    un esperto dotato di adeguata e comprovata
    professionalità (nuovo artt. 2343 ter) (2)?
  • Queste norme, col bilancio sociale, hanno un fine
    importante agevolare l'avvio e il credito di
    nuove imprese col conferimento di lavoro, aziende
    e rami d'azienda.
  • ---------------------
  • (1) V. G. Manetti - Univ. Firenze, Il bilancio
    sociale dell'impresa sociale commento alle linee
    guida ministeriali , in revisorietici . net
  • (2) Recentissimo D. Lgs. 142 del 4 agosto 2008
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