SOCIOLOGIA DEL DIRITTO - PowerPoint PPT Presentation

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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

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... forme determinate essenzialmente dal costume - ...e riceve la sua consacrazione ... di decisione e di giudizio) e altre regole (morale, religione, costume, moda) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: SOCIOLOGIA DEL DIRITTO


1
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • Oggetto di studio I RAPPORTI TRA DIRITTO E
    SOCIETÀ
  • Diversi termini anglosassoni
  • ? LAW AND SOCIETY
  • ? LAW AND SOCIOLOGY
  • ? LAW AND SOCIAL SCIENCES
  • ? ECONOMY AND LAW

2
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • Due problemi specifici
  • il problema della società nel diritto analisi
    dei comportamenti sociali conformi o difformi
    rispetto alle norme (realtà giuridica
    effettuale, indicatore di diritto libero,
    latente, vivente o in formazione)
  • il problema del diritto nella società analisi
    della posizione, della funzione e del fine del
    diritto nella società complessiva.

3
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, DIRITTO NATURALE E
DIRITTO POSITIVO
  • Dottrina del diritto positivo
  • studio del diritto che ha quale fondamento le
    norme promulgate dal legislatore e le sentenze
    emanate dal giudice.
  • Dottrina del diritto naturale
  • analisi speculativa che ha per oggetto il diritto
    assoluto e immutabile che, nei vari autori e
    tempi storici, trova fondamento nella natura, in
    Dio o nelluomo.
  • Sociologia del diritto
  • analisi empirica per lo studio di un diritto
    relativo e variabile, legato al contesto sociale.

4
I PRECURSORIMAESTRI DEL GIUSNATURALISMO
  • Thomas HOBBES
  • stato di natura inteso come uno stato di guerra
    e non di guerra semplicemente, ma di guerra di
    ciascuno contro tutti gli altri (De Cive, 1642).

5
HOBBES
  • Postulato fisiologico
  • Uomini come macchine appetitive, semoventi e
    autocontrollate (Leviatano).
  • Tendenza generale degli uomini a perseguire
    potere sugli altri (alcuni per il desiderio
    innato di potere e piacere sempre maggiori altri
    per mantenere il livello attuale).
  • Postulato sociale
  • Tendenza degli uomini a vivere comodamente. Ma
    obbligo a entrare in competizione società
    instabile e frammentaria perché il comportamento
    di chi ha desideri smodati costringe i rimanenti
    ad entrare in lotta per il potere sugli altri.

6
I PRECURSORIMAESTRI DEL GIUSNATURALISMO
  • John LOCKE
  • stato di natura inteso come uno stato di
    perfetta libertà di regolare le proprie azioni e
    di disporre dei propri possessi e delle proprie
    persone come si crede meglio entro i limiti della
    legge di natura
  • (Two Treatises of Government, 1680)

7
John LOCKE
  • Diritto naturale dellindividuo alla proprietà
  • The great and chief end, therefore, of men
    uniting into commonwealths, and putting
    themselves under government, is the preservation
    of their property. To which in the state of
    nature there are many things wanting (ST, sez.
    124).

8
John LOCKE
  • Concetto di proprietà
  • Manhath by nature a powerto preserve his
    property that is, his life, liberty, and
    estate, against the injuries and attempts of
    other men (ST, sez. 87).

9
John LOCKE
  • Concetto di stato di natura
  • a state of perfect freedom to order their
    actions, and dispose of their possessions and
    persons as they think fit, within the bounds of
    the law of Nature, without asking leave or
    depending upon the will of any other man (ST,
    sez. 4).

10
John LOCKE
  • 1) In origine, in base sia alla ragione naturale
    sia alla Bibbia, la terra e i suoi frutti
    sono stati dati in comune a tutti gli uomini
  • God, as King David says (Psalm 115.16), has
    given the earth to the children of men, given it
    to mankind in common (ST, sez. 25).

11
John LOCKE
  • 2) Come si giunge quindi alla appropriazione
    individuale?
  • Postulato I gli uomini hanno diritto a
    conservare la propria vita
  • Menhave a right to their presevation, and
    consequently to meat and drink and such other
    things as nature affords for their preservation
    (ST, sez. 25).
  • The earth and all is therein is given to men for
    the support and comfort of their being. And
    though all the fruits it naturally produces, and
    beasts it feeds, belong to mankind in common, as
    they are produced by the spontaneous hand of
    nature and nobody has originally a private
    dominion exclusive of the rest of mankind in any
    of them, as they are thus in their natural state
    yet being given for the use of men, there must of
    necessity be a means to appropriate them some way
    or other before they can be of any use, or at all
    beneficial, to any particular men (ST, sez. 26).

12
John LOCKE
  • Postulato II il lavoro delluomo come
    proprietà personale, mezzo e diritto individuale
    di appropriazione del prodotto della terra
  • Though the earth and all inferior creatures be
    common to all men, yet every man has a property
    in his own person. This nobody has any right to
    but himself. The labour of his body and the work
    of his hands, we may say, are properly his.
    Whatsoever, then, he removes out of the state
    that nature hath provided and left it in, he hath
    mixed his labour with it, and joined to it
    something that is his own, and thereby makes it
    his property. It being by him removed from the
    common state Nature placed it in, it hath by this
    labour something annexed to it that excludes the
    common right of other men (ST, sez. 27).

13
John LOCKE
  • 3) Questo diritto naturale di proprietà
    individuale è giustificato, se rispetta almeno
    tre limiti
  • a) Se si lasciano beni sufficienti, e
    altrettanto buoni in comune per gli altri
  • For this labour being the unquestionable
    property of the labourer, no man but he can have
    a right to what that is once joined to, at least
    where there is enough, and so good left in common
    for others (ST, sez. 27)

14
John LOCKE
  • b) Che niente vada sciupato o distrutto
  • As much as any one can make use of to any
    advantage of life before it spoils, so much he
    may by his labour fix a property in. Whatever is
    beyond this is more than his share, and belongs
    to others. Nothing was made by God for man to
    spoil or destroy (ST, sez. 31.).
  • c) appropriazione limitata alla misura che un
    uomo può procurarsi col proprio lavoro
  • And, indeed, it was a foolish thing, as well as
    dishonest, to hoard up more than he could make
    use of (ST, sez. 46).

15
John LOCKE
  • 4) Lo stesso diritto, o mezzo, di appropriazione
    vale per la terra, oltre che per i suoi frutti
  • But the chief matter of property being now not
    the fruits of the earth and the beasts that
    subsist on it, but the earth itself, as that
    which takes in and carries with it all the rest.
    I think it is plain that property in that too is
    acquired as the former. As much land as a man
    tills, plants, improves, cultivates, and can use
    the product of, so much is his property. He by
    his labour does, as it were, enclose it from the
    common (ST, sez. 32).

16
John LOCKE
  • 5) Lintroduzione della moneta elimina i limiti
    naturali precedenti
  • A) il limite del deperimento
  • Men have agreed to disproportionate and unequal
    possession of the earth, they having by a tacit
    and voluntary consent found out a way, how a man
    may fairly possess more land than he himself can
    use the product of, by receiving in exchange for
    the overplus, gold and silver, which may be
    hoarded up without injury to any one, these
    metals not spoiling or decayuing in the hands of
    possessor (ST, sez. 50).

17
John LOCKE
  • B) il limite della sufficienza
  • Lintroduzione della moneta consente lo sviluppo
    di uneconomia commerciale, con la creazione di
    mercati per i prodotti della terra, prima senza
    valore. Lappropriazione individuale della terra
    anche quando non ne resta abbastanza e
    altrettanto buona per gli altri è giustificata
    dalla produttività maggiore della terra
    appropriata in eccesso a king of a large and
    fruitful territory there in America feeds,
    lodges, and is clad worse than a day labourer in
    England (ST, sez. 41).

18
John LOCKE
  • C) il limite del lavoro
  • Se il lavoro è una proprietà personale, è
    alienabile (a differenza però della persona)
  • Thus, the grass my horse has bit, the turfs my
    servant has cut, and the ore I have digged in any
    place, where I have a right to them in common
    with others, become my property without the
    assignation or consent of anybody. The labour
    that was mine, removing them out of that common
    state they were in, hath fixed my property in
    them (ST, sez. 28).

19
John LOCKE
  • I tre stadi della società
  • Stato di natura 1
  • origine della proprietà comune della terra e dei
    suoi frutti.
  • Stato di natura 2
  • primo livello di consenso tra uomini liberi,
    uguali e ragionevoli riguardo al denaro e al
    possesso disuguale.
  • Società civile
  • secondo livello di consenso per rimettere tutto
    il potere alla maggioranza (classe dei
    possidenti, con diritti politici e con vita
    pienamente razionale derivante dalla
    appropriazione), per le difficoltà di imporre le
    istituzioni di proprietà, pur già moralmente
    valide, nello stato di natura.

20
I PRECURSORIMAESTRI DEL GIUSNATURALISMO
  • Dallo stato di natura allo stato civile (nascita
    del diritto nella società)
  • Jean-Jacques ROUSSEAU
  • il diritto ha la funzione di costituire
    unassociazione che difenda e protegga con tutta
    la forza comune la persona e i beni di ogni
    associato e per via della quale ciascuno,
    nellunirsi a tutti, non ubbidisca pertanto che a
    se stesso e resti libero come prima (Du contrat
    social, ou principes du droit politique, 1762).

21
ROUSSEAU
  • contratto sociale (pactum unionis)
  • contratto tra singoli individui che si obbligano
    reciprocamente con norme precise
  • contratto politico (pactum subjectionis)
  • contratto tra coloro che si sottomettono a colui
    o a coloro ai quali viene deferito il potere.

22
I PRECURSORIMAESTRI DELLA STORIA DEL DIRITTO
NATURALE
  • Gianbattista VICO
  • Il diritto naturale nato coi comuni costumi
    delle genti, spontaneo assetto di ogni
    consociazione umana, diverso dallastratto
    diritto ragionato della setta dei morali
    filosofi.
  • Tre epoche e tre specie di natura (dèi, eroi,
    uomini) alle quali corrispondono tre specie di
    diritto naturale (divino primitivo, eroico della
    forza e della religione, umano della ragione) e
    tre specie di governi (teocratici, aristocratici,
    fondati sulluguaglianza) (La scienza nuova,
    1725-44).

23
I PRECURSORIMAESTRI DELLA STORIA DEL DIRITTO
NATURALE
  • Charles de Secondat barone di MONTESQUIEU
  • Le leggi devono aderire allo spirito, alle
    condizioni reali dei paesi a cui si applicano.
    Considerare le leggi politiche e civili in
    rapporto col carattere fisico del paese, col
    clima gelato, ardente o temperato, con la qualità
    del terreno, con la sua situazione, con la sua
    estensione, con il genere di vita dei popoli che
    vi abitano, siano essi coltivatori, cacciatori o
    pastori armonia delle leggi col grado di
    libertà che la costituzione è in grado di
    sopportare, con la religione degli abitanti, le
    loro disposizioni, la loro ricchezza, il loro
    numero, i loro commerci, costumi e maniere
    relazioni reciproche delle leggi con la loro
    origine, col fine del legislatore, con lordine
    delle cose sulle quali esse sono state
    costituite (Lesprit des lois, 1748).

24
I PRECURSORIDIRITTO E SOCIETA NELLE CONCEZIONI
DELLA SCUOLA STORICA E DELLA SCUOLA NON STORICA
DELLOTTOCENTO
  • Friederich Karl von SAVIGNY
  • Il diritto come un sistema dipendente rispetto
    alla società, un complesso di regole che sorgono
    spontaneamente dalla società (come la lingua, i
    costumi, la costituzione) e non sono in alcun
    modo imposte ad essa dallarbitrio di un
    legislatore. Duplice principio di vitalità del
    diritto da un lato, vive come parte integrante
    di tutta la vita del popolo (elemento politico)
    e, dallaltro, pur non cessando di vivere nella
    vita del popolo, vive anche nellambito di una
    scienza speciale affidata alle mani dei giuristi
    (elemento tecnico) (1814).

25
I PRECURSORIDIRITTO E SOCIETA NELLE CONCEZIONI
DELLA SCUOLA STORICA E DELLA SCUOLA NON STORICA
DELLOTTOCENTO
  • Jeremy BENTHAM
  • Il diritto come un sistema indipendente rispetto
    al sistema sociale, uno strumento di cui si serve
    il potere sovrano dello Stato per conservare o
    trasformare lassetto sociale esistente. Secondo
    il principio di utilità scopo della legge è di
    procurare la massima felicità al maggior numero
    possibile di individui. Il diritto come comando e
    non fenomeno di formazione spontanea e naturale.
    Possibilità di codificazione universale diritto
    civile, penale, costituzionale (1811).
    Panopticon.

26
LE TEORIE SOCIOLOGICHEPOSITIVISTE ED
EVOLUZIONISTE (Saint-Simon, Comte, Spencer, ecc.)
  • Henry SUMNER MAINE
  • Ancient Law (1861)
  • Nellinfanzia dellumanità non si contempla né
    si concepisce alcuna specie di legislazione.
  • Il movimento della società sarebbe il movimento
    dallo status al contratto. Tale passaggio segna
    anche levoluzione del diritto.

27
Henry SUMNER MAINE
  • STATUS
  • la condizione delle società primitive nelle
    quali tutti i rapporti personali si riducono a
    rapporti di famiglia. Gli individui non sono
    liberi, poiché la loro posizione è definita dalla
    loro nascita e non può essere modificata con
    lazione volontaria.
  • CONTRATTO
  • la condizione delle società moderne e complesse
    nelle quali gli individui indipendenti e staccati
    dal proprio gruppo entrano a far parte di
    associazioni volontarie nelle quali possono
    occupare liberamente la propria posizione e
    determinare i propri rapporti giuridici.

28
LE TEORIE SOCIOLOGICHE
  • Ferdinand TONNIES
  • Gemeinschaft und Gesellschaft (1887)
  • Il problema dellinsufficienza
    dellindividualismo e dellesigenza della
    solidarietà sociale ovvero il problema
    dellantagonismo tra le dottrine di tipo
    individualistico e di tipo sociale.

29
Ferdinand TONNIES
  • Soluzione attraverso la distinzione di due
    diversi tipi di relazioni sociali a cui
    corrispondono due diversi tipi di diritto
    relazioni sociali che danno luogo a
  • Comunità (Gemeinschaft) vita reale e
    organica
  • Società (Gesellschaft) formazione ideale e
    meccanica.

30
Ferdinand TONNIES
  • La teoria della comunità,
  • perfetta unità delle volontà umane come stato
    originario o naturale che si è conservato
    nonostante e attraverso la separazione empirica,
    atteggiandosi in forme molteplici a seconda della
    natura necessaria e data dai rapporti tra
    individui diversamente condizionati (51)
    rapporti derivanti da discendenza, sesso,
    famiglia comunità di sangue (parentela), di
    luogo (vicinato) e di spirito (amicizia).
    Consensus come modo di sentire comune e
    reciproco associativo, che costituisce la volontà
    propria di una comunità.

31
Ferdinand TONNIES
  • La teoria della società
  • muove dalla costruzione di una cerchia di
    uomini che, come nella comunità, vivono e abitano
    pacificamente uno accanto allaltro, ma che sono
    non già essenzialmente legati, bensì
    essenzialmente separati (83) rapporti di
    scambio che trovano la loro espressione tipica
    nel contratto (pacta sunt servanda).

32
Ferdinand TONNIES
  • Cap. 3 I presupposti sociologici del diritto
    naturale
  • Le connessioni delle forme della vita (sociale)
    e della volontà (individuale) conducono alla loro
    unità nella specie del diritto. Il diritto non
    scaturisce da pensieri o da opinioni intorno alla
    giustizia è piuttosto la vita che crea a un
    tempo entrambe queste espressioni della realtà,
    le quali stanno poi spesso tra loro in rapporto
    di causalità reciproca (212).
  • La sociologia generale sbocca e si risolve nella
    sociologia del diritto e questa dipende dalla
    sociologia generale e si risolve in essa.

33
Ferdinand TONNIES
  • La distinzione tra comunità e società dà luogo a
    due serie di concetti giuridici opposti
  • 1) il soggetto individuale, il possesso
    immobiliare, il suolo, il diritto di
    famiglia
  • 2) la persona, il patrimonio, il denaro, il
    diritto delle obbligazioni.
  • Ad essi corrispondono due diversi ordini di
    fenomeni e di istituzioni fondati rispettivamente
    sulla volontà essenziale e comune che risponde
    alle esigenze della vita vegetativa e sulla
    volontà arbitraria comune che tende a realizzare
    lo scambio di beni e di valori tra i singoli
    individui.

34
Ferdinand TONNIES
  • Quindi due diversi ordinamenti sociali fondati
    rispettivamente sul consenso e sulla convenzione
    e due diverse forme di diritto naturale
  • A) il diritto comunitario che, essendo radicato
    nella vita familiare e attingendo il suo
    contenuto più significativo dai fatti del
    possesso fondiario, ha le proprie forme
    determinate essenzialmente dal costume - e
    riceve la sua consacrazione e la sua
    trasfigurazione dalla religione
  • B) il diritto societario che ha i propri
    presupposti naturali nellordinamento
    convenzionale del commercio e diventa valido e
    regolarmente efficace soltanto in virtù della
    volontà arbitraria sovrana e della potenza dello
    Stato.

35
LE TEORIE SOCIOLOGICHE
  • Emile DURKHEIM
  • La division du travail social (1893)
  • Il diritto come simbolo visibile della
    solidarietà sociale
  • La vita sociale dovunque ha una esistenza
    duratura tende inevitabilmente a prendere una
    forma definita e a organizzarsi il diritto non è
    altro che questa medesima organizzazione in ciò
    che ha di più stabile e di più preciso. La vita
    generale della società non può estendersi in
    nessun campo senza che la vita giuridica la segua
    nel medesimo tempo e nei medesimi rapporti (86).

36
Emile DURKHEIM
  • Due tipi di solidarietà sociale e due diversi
    tipi di struttura della società
  • A) Solidarietà meccanica
  • implica una somiglianza tra gli individui ed è
    possibile soltanto nella misura in cui la
    personalità individuale è assorbita dalla
    personalità collettiva
  • nellambito della struttura della società
    primitiva costituita da una ripetizione di
    sentimenti simili e omogenei.

37
Emile DURKHEIM
  • B) Solidarietà organica
  • implica una differenza tra gli individui, che
    deriva dalla divisione del lavoro, ed è
    possibile soltanto se ognuno ha un proprio campo
    di azione e, di conseguenza, una personalità
  • nellambito della struttura delle società evolute
    fondate sulla divisione del lavoro e costituite
    da un sistema di organi differenti ognuno dei
    quali ha un compito specifico e che sono forniti
    essi stessi da parti differenti (143).

38
Emile DURKHEIM
  • La division du travail social (1893)
  • Due corrispondenti diverse forme del diritto
  • A) Regole con sanzioni repressive
  • implicano il biasimo della società nel suo
    complesso ed esigono quindi lespiazione.

39
Emile DURKHEIM
  • Diritto penale
  • Reato, atto che offende gli strati forti e
    definiti della coscienza collettiva
  • Pena, una reazione passionale, di intensità
    graduale che la società esercita mediante un
    corpo costituito su quelli dei suoi membri che
    hanno violato certe regole di condotta (116).

40
Emile DURKHEIM
  • B) Regole con sanzioni restitutive esprimono
    lesigenza di ristabilire le cose nella loro
    condizione originaria ed esigono una semplice
    riparazione.
  • Diritti riferiti ai rapporti della persona con la
    cosa proprietà, pegno, ipoteca, servitù,
    usufrutto.
  • Diritti riferiti ai rapporti tra le persone il
    diritto domestico, il diritto contrattuale, il
    diritto commerciale, il diritto delle procedure,
    il diritto amministrativo e costituzionale
    (138).

41
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • LA RIVOLTA CONTRO IL FORMALISMO
  • (fine 1800 e inizi 1900)
  • contro il formalismo concettuale
  • contro il formalismo legale
  • contro il formalismo giurisprudenziale

42
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • a) Il pensiero giuridico contro il formalismo
    concettuale
  • Rudolf von Jhering
  • illusione dei concetti giuridici (il mondo
    irreale del cielo dei concetti giuridici)
  • il diritto si forma nella battaglia per la
    difesa del diritto violato contro larbitrio e
    lillegalità e non come la lingua, senza scontri
    sociali (critica della concezione della scuola
    storica)

43
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • Julius H. von Kirchmann
  • La mancanza di valore della giurisprudenza come
    scienza (1848) contrasto tra la legge positiva
    rigida e schematica, oggetto della scienza e il
    diritto così come vive nel popolo e viene
    attuato da ciascuno nella propria cerchia.

44
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • Hermann Kantorowicz
  • La lotta per la scienza del diritto (1906) il
    diritto libero come il diritto che vive
    indipendentemente dal diritto dello Stato ed è
    anzi il terreno da cui nasce il diritto dello
    Stato. Gli stessi tribunali dello Stato si
    riportano sempre più alla buona fede, ai buoni
    costumi, al concetto della vita, allequità e
    agli altri surrogati della legge.

45
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • Eugen Ehrlich
  • il diritto vivente non formulato in
    proposizioni giuridiche regola tutta la vita
    sociale.
  • Anche nel tempo presente, come in ogni altra
    epoca, il centro di gravità dello sviluppo del
    diritto non si trova nella legislazione, né nella
    scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma
    nella società stessa.

46
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • Eugen Ehrlich
  • La norma giuridica è condizionata dalla società.
    Essa non può sorgere se già nella società non
    siano sorti gli istituti ai quali essa si
    riconnettein tanto e fin tanto applicabile in
    quanto e fino a che permanga il suo presupposto
    sociale.
  • Le forze motrici del diritto sono i fatti
    giuridici (norme di organizzazione
    consuetudine dominio delluomo sulluomo
    dominio delluomo sulla cosa dichiarazione di
    volontà contratto e testamento norme di
    decisione e di giudizio) e altre regole (morale,
    religione, costume, moda).

47
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • b) Il pensiero giuridico contro il formalismo
    legale
  • Rivolta contro la scuola dellesegesi
    sviluppatasi in Francia dopo la codificazione
    napoleonica.
  • F. Geny, Méthode dinterpretation et sources en
    droit privé positif (1899) esigenza della
    libera ricerca scientifica, di svolgere, al di
    fuori e al di sotto dei testi legislativi lo
    studio dei fenomeni sociali considerati in se
    stessi, soprattutto quando le fonti formali del
    diritto positivo, cioè la legge e la
    consuetudine, risultano insufficienti per
    scoprire gli elementi obbiettivi che determinano
    tutte le soluzioni richieste dal diritto
    positivo (invito alla ricerca sociologica).

48
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • F. Geny
  • Méthode dinterpretation et sources en droit
    privé positif (1899)
  • esigenza della libera ricerca scientifica, di
    svolgere, al di fuori e al di sotto dei testi
    legislativi lo studio dei fenomeni sociali
    considerati in se stessi, soprattutto quando le
    fonti formali del diritto positivo, cioè la legge
    e la consuetudine, risultano insufficienti per
    scoprire gli elementi obbiettivi che determinano
    tutte le soluzioni richieste dal diritto
    positivo (invito alla ricerca sociologica).

49
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • L. Duguit
  • Létat, le droit positif et la loi positive
    (1901)
  • la regola della morale diventa regola del
    diritto solo quando giunge ad essere più
    nettamente compresa da un più gran numero di
    individui (socialmente sanzionata).
  • La regola del diritto è la condizione necessaria
    per lesistenza della società ed è allo stesso
    tempo un prodotto continuo e spontaneo della
    società.

50
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • L. Duguit
  • La legge positiva non è sostanzialmente altro che
    la constatazione da parte dei governanti di una
    regola di diritto oggettivo già esistente, che
    la applicano e la rendono obbligatoria (parte
    normativa della legislazione), e provvedono anche
    a costruire un sistema per assicurare nella
    misura del possibile lobbedienza della legge
    stessa (parte costruttiva).

51
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • M. Hauriou, Aux sources du droit le pouvoir,
    lordre et la liberté (1933)
  • il vero elemento oggettivo del sistema
    giuridico è listituzione sono le istituzioni
    a fare le regole di diritto e non sono tali
    regole a fare le istituzioni.

52
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • c) Il pensiero giuridico contro il formalismo
    giurisprudenziale
  • Negli Stati Uniti come rivolta contro il case
    method (studio del diritto sulla base non dei
    precedenti, ma di una selezione predisposta di
    casi particolarmente importanti con un
    attribuito carattere normativo).
  • O. W. Holmes (1881) la via del diritto non è la
    logica, ma lesperienza giurisprudenziale (invito
    alla economia e alla sociologia).

53
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • R. Pound (1923). 6 compiti del lavoro del
    giurista della nuova generazione
  • 1. studio dei concreti effetti sociali degli
    istituti e delle dottrine giuridiche,
  • 2. studio dei mezzi per rendere effettivamente
    operanti le norme giuridiche,
  • 3. studio sociologico come attività preparatoria
    della legiferazione,
  • 4. studio della metodologia giuridica,
  • 5. elaborazione di una storia sociologica del
    diritto,
  • 6. riconoscimento dellimportanza della soluzione
    ragionevole ed equa dei casi singoli mentre la
    generazione precedente si contentava
    dellastratta giustizia delle norme considerate
    in astratto.

54
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • Il movimento del realismo giuridico americano
    (anni 30 N. Frank, K. Llewellin)
  • concezione del diritto e della società come
    processi in continuo movimento, ma la seconda più
    veloce del primo.

55
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
  • Listituzionalismo americano di John R. Commons,
    Legal Foundation of Capitalism (1924)
  • Le transactions
  • azioni collettive, istituzioni a cui partecipano
    più persone e i cui obbiettivi proiettati nel
    futuro si esprimono nelle regole di condotta che
    guidano tutte le transazioni da cui traggono
    origine i diritti, i doveri, le libertà, la
    proprietà privata, gli ordinamenti statali e le
    varie associazioni (46)

56
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons)
  • Bargaining transactions
  • in cui le parti sono giuridicamente uguali
    anche se possono essere in posizione diversa dal
    punto di vista economico
  • Managerial transactions
  • rapporto ordine-obbedienza, tra parti non
    giuridicamente uguali
  • Rationing transactions
  • negoziazioni tra persone giuridicamente
  • ineguali, ma con previsto accordo tra le
    parti per ripartire carichi
  • o benefici di vario genere.

57
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons)
  • I going concerns (organismi in funzione)
  • strutture organizzate e complesse di gruppi o di
    individui in cui si canalizza lazione
    collettiva e in cui si esprimono attraverso una
    lenta evoluzione, le norme che ne regolano il
    funzionamento esistono prima del diritto. Di
    tre tipi, in base al potere (fisico, economico e
    morale)

58
IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons)
  • a. lo Stato che si fonda sulla paura della
    coercizione o della violenza fisica
  • b. le attività economiche, che sono basate sulla
    paura delle conseguenze dellesercizio di qualche
    tipo di potere economico (ossia la povertà)
  • c. infine la grande varietà di organizzazioni
    culturali, religiose, morali del mondo moderno,
    tutte fondate sulla paura di qualche giudizio
    negativo senza che a questo si accompagni la
    minaccia della violenza o della povertà (124).

59
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • OGGETTO
  • rapporti tra
  • diritto (insieme più o meno strutturato di
    regole, principi, decisioni) e
  • società (azioni individuali, di gruppi e di
    istituzioni, nella sfera di influenza del diritto)

60
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • FONTI TEORICHE ED EMPIRICHE
  • discipline
  • diritto
  • sociologia
  • aree culturali
  • paesi di common law
  • paesi del diritto scritto

61
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • INTERESSE COMUNE PER LA QUESTIONE SOCIALE
    (industrializzazione allorigine dello sviluppo
    del diritto nelle sue diverse forme a metà XIX
    secolo)
  • FRANCIA Durkheim, Geny, Duguit, Lambert, LAnnée
    sociologique
  • GERMANIA Marx, Engels, Lassalle, Menger
  • STATI UNITI giudici O. W. Holmes, R. Pound

62
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • DUE STORIE SEPARATE
  • SOCIOLOGI (Weber, Gurvitch) fondare una
    sociologia del diritto come ramo della
    sociologia
  • GIURISTI preoccupati da un lato
    dellappiattimento di tutto il diritto a norma
    dallaltro lato, denuncia di extérioritè della
    visione sociologica del diritto, condannata a
    vedere del diritto sono lapparence, mentre solo
    il giurista può accedere alla sua conoscenza
    autentica (J. Charbonnier imperialismo
    giuridico?).

63
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • DUE APPROCCI DIVERSI
  • Differenze reali nel porre la questione dei
    rapporti tra diritto e società
  • sociologia del diritto giuridica problemi dei
    professionisti del diritto delle fonti del
    diritto della effettività delle regole
    delladattamento del diritto ai cambiamenti
  • sociologia del diritto sociologica problemi
    relativi al contributo del diritto allordine
    sociale allinfluenza del diritto sullazione
    sociale alle condizioni di produzione delle
    regole

64
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • DIVERSE DOMINANTI DISCIPLINARI
  • teorie sociologiche del diritto sono le prime a
    interrogarsi sui fondamenti sociali del diritto
    (Ehrlich (1913), Lévy-Bruhl, Jorion)
  • studi giuridici affrontano più tardi la
    sociologia del diritto come disciplina
    (Charbonnier (1971), Arnaud (1981) in Francia
    Luhmann (1972) in Germania Treves (1995) in
    Italia Cotterell (1984) in Gran Bretagna, Perrin
    (1997) in Svizzera)
  • studi sociologici Weber (1922) sulla
    razionalizzazione del diritto Gurvitch (1940 e
    1952) per una teoria dellordine sociale.

65
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • CONCEZIONI DIFFERENTI DELLE FONTI DEL DIRITTO
  • DIRITTO ROMANO-GERMANICO le fonti formali del
    diritto, la legislazione soprattutto il diritto
    come sistema di regole di condotta
  • DIRITTO DI COMMON LAW le fonti giurisprudenziali
    del diritto, della case law (il diritto dei
    processi) il diritto come insieme di soluzioni
    relative a conflitti specifici
  • DIRITTO COMUNITARIO verso nuove tendenze?
    Superamento di questa contrapposizione (ipotesi
    sostenuta soprattutto dai teorici del diritto)?

66
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
  • Le differenti famiglie del diritto
  • ROMANO-GERMANICA la scienza del diritto si è
    formata sul modello romano concezione delle
    regole del diritto come regole di condotta
  • COMMON LAW il diritto è forgiato dai giudici per
    risolvere conflitti particolari
  • SOCIALISTA parte preponderante del diritto
    pubblico fonte del diritto esclusivamente
    statale
  • MISTA (ad esempio paesi scandinavi Danimarca,
    Svezia, Norvegia, Finlandia) nella famiglia
    romano-germanica per la precocità della
    codificazione (XVII-XVIII secolo) ma anche
    controllo giudiziario sulla costituzionalità da
    parte dei tribunali
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