Title: SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
1SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- Oggetto di studio I RAPPORTI TRA DIRITTO E
SOCIETÀ - Diversi termini anglosassoni
- ? LAW AND SOCIETY
- ? LAW AND SOCIOLOGY
- ? LAW AND SOCIAL SCIENCES
- ? ECONOMY AND LAW
2SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- Due problemi specifici
- il problema della società nel diritto analisi
dei comportamenti sociali conformi o difformi
rispetto alle norme (realtà giuridica
effettuale, indicatore di diritto libero,
latente, vivente o in formazione) - il problema del diritto nella società analisi
della posizione, della funzione e del fine del
diritto nella società complessiva.
3SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, DIRITTO NATURALE E
DIRITTO POSITIVO
- Dottrina del diritto positivo
- studio del diritto che ha quale fondamento le
norme promulgate dal legislatore e le sentenze
emanate dal giudice. - Dottrina del diritto naturale
- analisi speculativa che ha per oggetto il diritto
assoluto e immutabile che, nei vari autori e
tempi storici, trova fondamento nella natura, in
Dio o nelluomo. - Sociologia del diritto
- analisi empirica per lo studio di un diritto
relativo e variabile, legato al contesto sociale.
4I PRECURSORIMAESTRI DEL GIUSNATURALISMO
- Thomas HOBBES
- stato di natura inteso come uno stato di guerra
e non di guerra semplicemente, ma di guerra di
ciascuno contro tutti gli altri (De Cive, 1642).
5HOBBES
- Postulato fisiologico
- Uomini come macchine appetitive, semoventi e
autocontrollate (Leviatano). - Tendenza generale degli uomini a perseguire
potere sugli altri (alcuni per il desiderio
innato di potere e piacere sempre maggiori altri
per mantenere il livello attuale). - Postulato sociale
- Tendenza degli uomini a vivere comodamente. Ma
obbligo a entrare in competizione societÃ
instabile e frammentaria perché il comportamento
di chi ha desideri smodati costringe i rimanenti
ad entrare in lotta per il potere sugli altri.
6I PRECURSORIMAESTRI DEL GIUSNATURALISMO
- John LOCKE
- stato di natura inteso come uno stato di
perfetta libertà di regolare le proprie azioni e
di disporre dei propri possessi e delle proprie
persone come si crede meglio entro i limiti della
legge di natura - (Two Treatises of Government, 1680)
7John LOCKE
- Diritto naturale dellindividuo alla proprietÃ
- The great and chief end, therefore, of men
uniting into commonwealths, and putting
themselves under government, is the preservation
of their property. To which in the state of
nature there are many things wanting (ST, sez.
124).
8John LOCKE
- Concetto di proprietÃ
- Manhath by nature a powerto preserve his
property that is, his life, liberty, and
estate, against the injuries and attempts of
other men (ST, sez. 87).
9John LOCKE
- Concetto di stato di natura
- a state of perfect freedom to order their
actions, and dispose of their possessions and
persons as they think fit, within the bounds of
the law of Nature, without asking leave or
depending upon the will of any other man (ST,
sez. 4).
10John LOCKE
- 1) In origine, in base sia alla ragione naturale
sia alla Bibbia, la terra e i suoi frutti
sono stati dati in comune a tutti gli uomini - God, as King David says (Psalm 115.16), has
given the earth to the children of men, given it
to mankind in common (ST, sez. 25).
11John LOCKE
- 2) Come si giunge quindi alla appropriazione
individuale? - Postulato I gli uomini hanno diritto a
conservare la propria vita - Menhave a right to their presevation, and
consequently to meat and drink and such other
things as nature affords for their preservation
(ST, sez. 25). - The earth and all is therein is given to men for
the support and comfort of their being. And
though all the fruits it naturally produces, and
beasts it feeds, belong to mankind in common, as
they are produced by the spontaneous hand of
nature and nobody has originally a private
dominion exclusive of the rest of mankind in any
of them, as they are thus in their natural state
yet being given for the use of men, there must of
necessity be a means to appropriate them some way
or other before they can be of any use, or at all
beneficial, to any particular men (ST, sez. 26).
12John LOCKE
- Postulato II il lavoro delluomo come
proprietà personale, mezzo e diritto individuale
di appropriazione del prodotto della terra - Though the earth and all inferior creatures be
common to all men, yet every man has a property
in his own person. This nobody has any right to
but himself. The labour of his body and the work
of his hands, we may say, are properly his.
Whatsoever, then, he removes out of the state
that nature hath provided and left it in, he hath
mixed his labour with it, and joined to it
something that is his own, and thereby makes it
his property. It being by him removed from the
common state Nature placed it in, it hath by this
labour something annexed to it that excludes the
common right of other men (ST, sez. 27).
13John LOCKE
- 3) Questo diritto naturale di proprietÃ
individuale è giustificato, se rispetta almeno
tre limiti - a) Se si lasciano beni sufficienti, e
altrettanto buoni in comune per gli altri - For this labour being the unquestionable
property of the labourer, no man but he can have
a right to what that is once joined to, at least
where there is enough, and so good left in common
for others (ST, sez. 27)
14John LOCKE
- b) Che niente vada sciupato o distrutto
- As much as any one can make use of to any
advantage of life before it spoils, so much he
may by his labour fix a property in. Whatever is
beyond this is more than his share, and belongs
to others. Nothing was made by God for man to
spoil or destroy (ST, sez. 31.). - c) appropriazione limitata alla misura che un
uomo può procurarsi col proprio lavoro - And, indeed, it was a foolish thing, as well as
dishonest, to hoard up more than he could make
use of (ST, sez. 46).
15John LOCKE
- 4) Lo stesso diritto, o mezzo, di appropriazione
vale per la terra, oltre che per i suoi frutti - But the chief matter of property being now not
the fruits of the earth and the beasts that
subsist on it, but the earth itself, as that
which takes in and carries with it all the rest.
I think it is plain that property in that too is
acquired as the former. As much land as a man
tills, plants, improves, cultivates, and can use
the product of, so much is his property. He by
his labour does, as it were, enclose it from the
common (ST, sez. 32).
16John LOCKE
- 5) Lintroduzione della moneta elimina i limiti
naturali precedenti - A) il limite del deperimento
- Men have agreed to disproportionate and unequal
possession of the earth, they having by a tacit
and voluntary consent found out a way, how a man
may fairly possess more land than he himself can
use the product of, by receiving in exchange for
the overplus, gold and silver, which may be
hoarded up without injury to any one, these
metals not spoiling or decayuing in the hands of
possessor (ST, sez. 50).
17John LOCKE
- B) il limite della sufficienza
- Lintroduzione della moneta consente lo sviluppo
di uneconomia commerciale, con la creazione di
mercati per i prodotti della terra, prima senza
valore. Lappropriazione individuale della terra
anche quando non ne resta abbastanza e
altrettanto buona per gli altri è giustificata
dalla produttività maggiore della terra
appropriata in eccesso a king of a large and
fruitful territory there in America feeds,
lodges, and is clad worse than a day labourer in
England (ST, sez. 41).
18John LOCKE
- C) il limite del lavoro
- Se il lavoro è una proprietà personale, è
alienabile (a differenza però della persona) - Thus, the grass my horse has bit, the turfs my
servant has cut, and the ore I have digged in any
place, where I have a right to them in common
with others, become my property without the
assignation or consent of anybody. The labour
that was mine, removing them out of that common
state they were in, hath fixed my property in
them (ST, sez. 28).
19John LOCKE
- I tre stadi della societÃ
- Stato di natura 1
- origine della proprietà comune della terra e dei
suoi frutti. - Stato di natura 2
- primo livello di consenso tra uomini liberi,
uguali e ragionevoli riguardo al denaro e al
possesso disuguale. - Società civile
- secondo livello di consenso per rimettere tutto
il potere alla maggioranza (classe dei
possidenti, con diritti politici e con vita
pienamente razionale derivante dalla
appropriazione), per le difficoltà di imporre le
istituzioni di proprietà , pur già moralmente
valide, nello stato di natura.
20I PRECURSORIMAESTRI DEL GIUSNATURALISMO
- Dallo stato di natura allo stato civile (nascita
del diritto nella società ) - Jean-Jacques ROUSSEAU
- il diritto ha la funzione di costituire
unassociazione che difenda e protegga con tutta
la forza comune la persona e i beni di ogni
associato e per via della quale ciascuno,
nellunirsi a tutti, non ubbidisca pertanto che a
se stesso e resti libero come prima (Du contrat
social, ou principes du droit politique, 1762).
21ROUSSEAU
- contratto sociale (pactum unionis)
- contratto tra singoli individui che si obbligano
reciprocamente con norme precise - contratto politico (pactum subjectionis)
- contratto tra coloro che si sottomettono a colui
o a coloro ai quali viene deferito il potere.
22I PRECURSORIMAESTRI DELLA STORIA DEL DIRITTO
NATURALE
- Gianbattista VICO
- Il diritto naturale nato coi comuni costumi
delle genti, spontaneo assetto di ogni
consociazione umana, diverso dallastratto
diritto ragionato della setta dei morali
filosofi. - Tre epoche e tre specie di natura (dèi, eroi,
uomini) alle quali corrispondono tre specie di
diritto naturale (divino primitivo, eroico della
forza e della religione, umano della ragione) e
tre specie di governi (teocratici, aristocratici,
fondati sulluguaglianza) (La scienza nuova,
1725-44).
23I PRECURSORIMAESTRI DELLA STORIA DEL DIRITTO
NATURALE
- Charles de Secondat barone di MONTESQUIEU
- Le leggi devono aderire allo spirito, alle
condizioni reali dei paesi a cui si applicano.
Considerare le leggi politiche e civili in
rapporto col carattere fisico del paese, col
clima gelato, ardente o temperato, con la qualitÃ
del terreno, con la sua situazione, con la sua
estensione, con il genere di vita dei popoli che
vi abitano, siano essi coltivatori, cacciatori o
pastori armonia delle leggi col grado di
libertà che la costituzione è in grado di
sopportare, con la religione degli abitanti, le
loro disposizioni, la loro ricchezza, il loro
numero, i loro commerci, costumi e maniere
relazioni reciproche delle leggi con la loro
origine, col fine del legislatore, con lordine
delle cose sulle quali esse sono state
costituite (Lesprit des lois, 1748).
24I PRECURSORIDIRITTO E SOCIETA NELLE CONCEZIONI
DELLA SCUOLA STORICA E DELLA SCUOLA NON STORICA
DELLOTTOCENTO
- Friederich Karl von SAVIGNY
- Il diritto come un sistema dipendente rispetto
alla società , un complesso di regole che sorgono
spontaneamente dalla società (come la lingua, i
costumi, la costituzione) e non sono in alcun
modo imposte ad essa dallarbitrio di un
legislatore. Duplice principio di vitalità del
diritto da un lato, vive come parte integrante
di tutta la vita del popolo (elemento politico)
e, dallaltro, pur non cessando di vivere nella
vita del popolo, vive anche nellambito di una
scienza speciale affidata alle mani dei giuristi
(elemento tecnico) (1814).
25I PRECURSORIDIRITTO E SOCIETA NELLE CONCEZIONI
DELLA SCUOLA STORICA E DELLA SCUOLA NON STORICA
DELLOTTOCENTO
- Jeremy BENTHAM
- Il diritto come un sistema indipendente rispetto
al sistema sociale, uno strumento di cui si serve
il potere sovrano dello Stato per conservare o
trasformare lassetto sociale esistente. Secondo
il principio di utilità scopo della legge è di
procurare la massima felicità al maggior numero
possibile di individui. Il diritto come comando e
non fenomeno di formazione spontanea e naturale.
Possibilità di codificazione universale diritto
civile, penale, costituzionale (1811).
Panopticon.
26LE TEORIE SOCIOLOGICHEPOSITIVISTE ED
EVOLUZIONISTE (Saint-Simon, Comte, Spencer, ecc.)
- Henry SUMNER MAINE
- Ancient Law (1861)
- Nellinfanzia dellumanità non si contempla né
si concepisce alcuna specie di legislazione. - Il movimento della società sarebbe il movimento
dallo status al contratto. Tale passaggio segna
anche levoluzione del diritto.
27Henry SUMNER MAINE
- STATUS
- la condizione delle società primitive nelle
quali tutti i rapporti personali si riducono a
rapporti di famiglia. Gli individui non sono
liberi, poiché la loro posizione è definita dalla
loro nascita e non può essere modificata con
lazione volontaria. - CONTRATTO
- la condizione delle società moderne e complesse
nelle quali gli individui indipendenti e staccati
dal proprio gruppo entrano a far parte di
associazioni volontarie nelle quali possono
occupare liberamente la propria posizione e
determinare i propri rapporti giuridici.
28LE TEORIE SOCIOLOGICHE
- Ferdinand TONNIES
-
- Gemeinschaft und Gesellschaft (1887)
- Il problema dellinsufficienza
dellindividualismo e dellesigenza della
solidarietà sociale ovvero il problema
dellantagonismo tra le dottrine di tipo
individualistico e di tipo sociale.
29Ferdinand TONNIES
-
- Soluzione attraverso la distinzione di due
diversi tipi di relazioni sociali a cui
corrispondono due diversi tipi di diritto
relazioni sociali che danno luogo a - Comunità (Gemeinschaft) vita reale e
organica - Società (Gesellschaft) formazione ideale e
meccanica.
30Ferdinand TONNIES
- La teoria della comunità ,
- perfetta unità delle volontà umane come stato
originario o naturale che si è conservato
nonostante e attraverso la separazione empirica,
atteggiandosi in forme molteplici a seconda della
natura necessaria e data dai rapporti tra
individui diversamente condizionati (51)
rapporti derivanti da discendenza, sesso,
famiglia comunità di sangue (parentela), di
luogo (vicinato) e di spirito (amicizia).
Consensus come modo di sentire comune e
reciproco associativo, che costituisce la volontÃ
propria di una comunità .
31Ferdinand TONNIES
- La teoria della societÃ
-
- muove dalla costruzione di una cerchia di
uomini che, come nella comunità , vivono e abitano
pacificamente uno accanto allaltro, ma che sono
non già essenzialmente legati, bensì
essenzialmente separati (83) rapporti di
scambio che trovano la loro espressione tipica
nel contratto (pacta sunt servanda).
32Ferdinand TONNIES
- Cap. 3 I presupposti sociologici del diritto
naturale - Le connessioni delle forme della vita (sociale)
e della volontà (individuale) conducono alla loro
unità nella specie del diritto. Il diritto non
scaturisce da pensieri o da opinioni intorno alla
giustizia è piuttosto la vita che crea a un
tempo entrambe queste espressioni della realtà ,
le quali stanno poi spesso tra loro in rapporto
di causalità reciproca (212). - La sociologia generale sbocca e si risolve nella
sociologia del diritto e questa dipende dalla
sociologia generale e si risolve in essa.
33Ferdinand TONNIES
- La distinzione tra comunità e società dà luogo a
due serie di concetti giuridici opposti - 1) il soggetto individuale, il possesso
immobiliare, il suolo, il diritto di
famiglia - 2) la persona, il patrimonio, il denaro, il
diritto delle obbligazioni. - Ad essi corrispondono due diversi ordini di
fenomeni e di istituzioni fondati rispettivamente
sulla volontà essenziale e comune che risponde
alle esigenze della vita vegetativa e sulla
volontà arbitraria comune che tende a realizzare
lo scambio di beni e di valori tra i singoli
individui.
34Ferdinand TONNIES
- Quindi due diversi ordinamenti sociali fondati
rispettivamente sul consenso e sulla convenzione
e due diverse forme di diritto naturale - A) il diritto comunitario che, essendo radicato
nella vita familiare e attingendo il suo
contenuto più significativo dai fatti del
possesso fondiario, ha le proprie forme
determinate essenzialmente dal costume - e
riceve la sua consacrazione e la sua
trasfigurazione dalla religione - B) il diritto societario che ha i propri
presupposti naturali nellordinamento
convenzionale del commercio e diventa valido e
regolarmente efficace soltanto in virtù della
volontà arbitraria sovrana e della potenza dello
Stato.
35LE TEORIE SOCIOLOGICHE
- Emile DURKHEIM
- La division du travail social (1893)
- Il diritto come simbolo visibile della
solidarietà sociale - La vita sociale dovunque ha una esistenza
duratura tende inevitabilmente a prendere una
forma definita e a organizzarsi il diritto non è
altro che questa medesima organizzazione in ciò
che ha di più stabile e di più preciso. La vita
generale della società non può estendersi in
nessun campo senza che la vita giuridica la segua
nel medesimo tempo e nei medesimi rapporti (86).
36Emile DURKHEIM
- Due tipi di solidarietà sociale e due diversi
tipi di struttura della società - A) Solidarietà meccanica
- implica una somiglianza tra gli individui ed è
possibile soltanto nella misura in cui la
personalità individuale è assorbita dalla
personalità collettiva - nellambito della struttura della societÃ
primitiva costituita da una ripetizione di
sentimenti simili e omogenei.
37Emile DURKHEIM
- B) Solidarietà organica
- implica una differenza tra gli individui, che
deriva dalla divisione del lavoro, ed è
possibile soltanto se ognuno ha un proprio campo
di azione e, di conseguenza, una personalità - nellambito della struttura delle società evolute
fondate sulla divisione del lavoro e costituite
da un sistema di organi differenti ognuno dei
quali ha un compito specifico e che sono forniti
essi stessi da parti differenti (143).
38Emile DURKHEIM
- La division du travail social (1893)
- Due corrispondenti diverse forme del diritto
- A) Regole con sanzioni repressive
-
- implicano il biasimo della società nel suo
complesso ed esigono quindi lespiazione.
39Emile DURKHEIM
- Diritto penale
- Reato, atto che offende gli strati forti e
definiti della coscienza collettiva - Pena, una reazione passionale, di intensitÃ
graduale che la società esercita mediante un
corpo costituito su quelli dei suoi membri che
hanno violato certe regole di condotta (116).
40Emile DURKHEIM
- B) Regole con sanzioni restitutive esprimono
lesigenza di ristabilire le cose nella loro
condizione originaria ed esigono una semplice
riparazione. - Diritti riferiti ai rapporti della persona con la
cosa proprietà , pegno, ipoteca, servitù,
usufrutto. - Diritti riferiti ai rapporti tra le persone il
diritto domestico, il diritto contrattuale, il
diritto commerciale, il diritto delle procedure,
il diritto amministrativo e costituzionale
(138).
41IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- LA RIVOLTA CONTRO IL FORMALISMO
- (fine 1800 e inizi 1900)
- contro il formalismo concettuale
- contro il formalismo legale
- contro il formalismo giurisprudenziale
42IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- a) Il pensiero giuridico contro il formalismo
concettuale - Rudolf von Jhering
- illusione dei concetti giuridici (il mondo
irreale del cielo dei concetti giuridici) - il diritto si forma nella battaglia per la
difesa del diritto violato contro larbitrio e
lillegalità e non come la lingua, senza scontri
sociali (critica della concezione della scuola
storica)
43IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- Julius H. von Kirchmann
- La mancanza di valore della giurisprudenza come
scienza (1848) contrasto tra la legge positiva
rigida e schematica, oggetto della scienza e il
diritto così come vive nel popolo e viene
attuato da ciascuno nella propria cerchia.
44IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- Hermann Kantorowicz
- La lotta per la scienza del diritto (1906) il
diritto libero come il diritto che vive
indipendentemente dal diritto dello Stato ed è
anzi il terreno da cui nasce il diritto dello
Stato. Gli stessi tribunali dello Stato si
riportano sempre più alla buona fede, ai buoni
costumi, al concetto della vita, allequità e
agli altri surrogati della legge.
45IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- Eugen Ehrlich
- il diritto vivente non formulato in
proposizioni giuridiche regola tutta la vita
sociale. - Anche nel tempo presente, come in ogni altra
epoca, il centro di gravità dello sviluppo del
diritto non si trova nella legislazione, né nella
scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma
nella società stessa.
46IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- Eugen Ehrlich
- La norma giuridica è condizionata dalla società .
Essa non può sorgere se già nella società non
siano sorti gli istituti ai quali essa si
riconnettein tanto e fin tanto applicabile in
quanto e fino a che permanga il suo presupposto
sociale. - Le forze motrici del diritto sono i fatti
giuridici (norme di organizzazione
consuetudine dominio delluomo sulluomo
dominio delluomo sulla cosa dichiarazione di
volontà contratto e testamento norme di
decisione e di giudizio) e altre regole (morale,
religione, costume, moda).
47IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- b) Il pensiero giuridico contro il formalismo
legale - Rivolta contro la scuola dellesegesi
sviluppatasi in Francia dopo la codificazione
napoleonica. - F. Geny, Méthode dinterpretation et sources en
droit privé positif (1899) esigenza della
libera ricerca scientifica, di svolgere, al di
fuori e al di sotto dei testi legislativi lo
studio dei fenomeni sociali considerati in se
stessi, soprattutto quando le fonti formali del
diritto positivo, cioè la legge e la
consuetudine, risultano insufficienti per
scoprire gli elementi obbiettivi che determinano
tutte le soluzioni richieste dal diritto
positivo (invito alla ricerca sociologica).
48IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- F. Geny
- Méthode dinterpretation et sources en droit
privé positif (1899) - esigenza della libera ricerca scientifica, di
svolgere, al di fuori e al di sotto dei testi
legislativi lo studio dei fenomeni sociali
considerati in se stessi, soprattutto quando le
fonti formali del diritto positivo, cioè la legge
e la consuetudine, risultano insufficienti per
scoprire gli elementi obbiettivi che determinano
tutte le soluzioni richieste dal diritto
positivo (invito alla ricerca sociologica).
49IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- L. Duguit
- Létat, le droit positif et la loi positive
(1901) - la regola della morale diventa regola del
diritto solo quando giunge ad essere più
nettamente compresa da un più gran numero di
individui (socialmente sanzionata). - La regola del diritto è la condizione necessaria
per lesistenza della società ed è allo stesso
tempo un prodotto continuo e spontaneo della
società .
50IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- L. Duguit
- La legge positiva non è sostanzialmente altro che
la constatazione da parte dei governanti di una
regola di diritto oggettivo già esistente, che
la applicano e la rendono obbligatoria (parte
normativa della legislazione), e provvedono anche
a costruire un sistema per assicurare nella
misura del possibile lobbedienza della legge
stessa (parte costruttiva).
51IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- M. Hauriou, Aux sources du droit le pouvoir,
lordre et la liberté (1933) -
- il vero elemento oggettivo del sistema
giuridico è listituzione sono le istituzioni
a fare le regole di diritto e non sono tali
regole a fare le istituzioni.
52IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- c) Il pensiero giuridico contro il formalismo
giurisprudenziale - Negli Stati Uniti come rivolta contro il case
method (studio del diritto sulla base non dei
precedenti, ma di una selezione predisposta di
casi particolarmente importanti con un
attribuito carattere normativo). - O. W. Holmes (1881) la via del diritto non è la
logica, ma lesperienza giurisprudenziale (invito
alla economia e alla sociologia).
53IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- R. Pound (1923). 6 compiti del lavoro del
giurista della nuova generazione - 1. studio dei concreti effetti sociali degli
istituti e delle dottrine giuridiche, - 2. studio dei mezzi per rendere effettivamente
operanti le norme giuridiche, - 3. studio sociologico come attività preparatoria
della legiferazione, - 4. studio della metodologia giuridica,
- 5. elaborazione di una storia sociologica del
diritto, - 6. riconoscimento dellimportanza della soluzione
ragionevole ed equa dei casi singoli mentre la
generazione precedente si contentava
dellastratta giustizia delle norme considerate
in astratto.
54IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- Il movimento del realismo giuridico americano
(anni 30 N. Frank, K. Llewellin) - concezione del diritto e della società come
processi in continuo movimento, ma la seconda più
veloce del primo.
55IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE
- Listituzionalismo americano di John R. Commons,
Legal Foundation of Capitalism (1924) - Le transactions
-
- azioni collettive, istituzioni a cui partecipano
più persone e i cui obbiettivi proiettati nel
futuro si esprimono nelle regole di condotta che
guidano tutte le transazioni da cui traggono
origine i diritti, i doveri, le libertà , la
proprietà privata, gli ordinamenti statali e le
varie associazioni (46)
56IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons)
- Bargaining transactions
- in cui le parti sono giuridicamente uguali
anche se possono essere in posizione diversa dal
punto di vista economico - Managerial transactions
- rapporto ordine-obbedienza, tra parti non
giuridicamente uguali - Rationing transactions
- negoziazioni tra persone giuridicamente
- ineguali, ma con previsto accordo tra le
parti per ripartire carichi - o benefici di vario genere.
57IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons)
- I going concerns (organismi in funzione)
- strutture organizzate e complesse di gruppi o di
individui in cui si canalizza lazione
collettiva e in cui si esprimono attraverso una
lenta evoluzione, le norme che ne regolano il
funzionamento esistono prima del diritto. Di
tre tipi, in base al potere (fisico, economico e
morale)
58IL CONTRIBUTO DELLE DOTTRINE GIURIDICHE (Commons)
- a. lo Stato che si fonda sulla paura della
coercizione o della violenza fisica - b. le attività economiche, che sono basate sulla
paura delle conseguenze dellesercizio di qualche
tipo di potere economico (ossia la povertà ) - c. infine la grande varietà di organizzazioni
culturali, religiose, morali del mondo moderno,
tutte fondate sulla paura di qualche giudizio
negativo senza che a questo si accompagni la
minaccia della violenza o della povertà (124).
59SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- OGGETTO
- rapporti tra
- diritto (insieme più o meno strutturato di
regole, principi, decisioni) e - società (azioni individuali, di gruppi e di
istituzioni, nella sfera di influenza del diritto)
60SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- FONTI TEORICHE ED EMPIRICHE
- discipline
- diritto
- sociologia
- aree culturali
- paesi di common law
- paesi del diritto scritto
61SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- INTERESSE COMUNE PER LA QUESTIONE SOCIALE
(industrializzazione allorigine dello sviluppo
del diritto nelle sue diverse forme a metà XIX
secolo) - FRANCIA Durkheim, Geny, Duguit, Lambert, LAnnée
sociologique - GERMANIA Marx, Engels, Lassalle, Menger
- STATI UNITI giudici O. W. Holmes, R. Pound
62SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- DUE STORIE SEPARATE
- SOCIOLOGI (Weber, Gurvitch) fondare una
sociologia del diritto come ramo della
sociologia - GIURISTI preoccupati da un lato
dellappiattimento di tutto il diritto a norma
dallaltro lato, denuncia di extérioritè della
visione sociologica del diritto, condannata a
vedere del diritto sono lapparence, mentre solo
il giurista può accedere alla sua conoscenza
autentica (J. Charbonnier imperialismo
giuridico?).
63SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- DUE APPROCCI DIVERSI
- Differenze reali nel porre la questione dei
rapporti tra diritto e società - sociologia del diritto giuridica problemi dei
professionisti del diritto delle fonti del
diritto della effettività delle regole
delladattamento del diritto ai cambiamenti - sociologia del diritto sociologica problemi
relativi al contributo del diritto allordine
sociale allinfluenza del diritto sullazione
sociale alle condizioni di produzione delle
regole
64SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- DIVERSE DOMINANTI DISCIPLINARI
- teorie sociologiche del diritto sono le prime a
interrogarsi sui fondamenti sociali del diritto
(Ehrlich (1913), Lévy-Bruhl, Jorion) - studi giuridici affrontano più tardi la
sociologia del diritto come disciplina
(Charbonnier (1971), Arnaud (1981) in Francia
Luhmann (1972) in Germania Treves (1995) in
Italia Cotterell (1984) in Gran Bretagna, Perrin
(1997) in Svizzera) - studi sociologici Weber (1922) sulla
razionalizzazione del diritto Gurvitch (1940 e
1952) per una teoria dellordine sociale.
65SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- CONCEZIONI DIFFERENTI DELLE FONTI DEL DIRITTO
- DIRITTO ROMANO-GERMANICO le fonti formali del
diritto, la legislazione soprattutto il diritto
come sistema di regole di condotta - DIRITTO DI COMMON LAW le fonti giurisprudenziali
del diritto, della case law (il diritto dei
processi) il diritto come insieme di soluzioni
relative a conflitti specifici - DIRITTO COMUNITARIO verso nuove tendenze?
Superamento di questa contrapposizione (ipotesi
sostenuta soprattutto dai teorici del diritto)?
66SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
- Le differenti famiglie del diritto
- ROMANO-GERMANICA la scienza del diritto si è
formata sul modello romano concezione delle
regole del diritto come regole di condotta - COMMON LAW il diritto è forgiato dai giudici per
risolvere conflitti particolari - SOCIALISTA parte preponderante del diritto
pubblico fonte del diritto esclusivamente
statale - MISTA (ad esempio paesi scandinavi Danimarca,
Svezia, Norvegia, Finlandia) nella famiglia
romano-germanica per la precocità della
codificazione (XVII-XVIII secolo) ma anche
controllo giudiziario sulla costituzionalità da
parte dei tribunali