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Nessun titolo diapositiva

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Title: Nessun titolo diapositiva Author: Comune di Misano Last modified by: Comune di Misano Created Date: 10/16/2000 9:01:39 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: Nessun titolo diapositiva


1
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
2
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 supplemento
ordinario n. 30/L del 20 febbraio 2001 sono stati
pubblicati 1) D. Lgs. 28-12-2000, n. 443
Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa 2) D.P.R.
28-12-2000, n.444 Disposizioni regolamentari in
materia di documentazione amministrativa 3) D.
P. R. 28-12-2000, n. 445 Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa Nelle
diapositive che seguono, quando parliamo di Testo
Unico, ci riferiamo esclusivamente al DPR 445 che
riunisce in un unico testo sia il D.lgs. 443 che
il DPR 444
3
Entrata in vigore Come ogni legge, per cui non è
espressamente previsto un termine diverso, a
norma dellart. 73, III comma, della
Costituzione, il Testo Unico è entrato in vigore
15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, cioè il 7 marzo 2001
4
  • Di cosa tratta il Testo Unico ?
  • Tutte le norme relative alla presentazione delle
    istanze alla Pubblica amministrazione e ai
    soggetti equiparati (gestori di servizi pubblici
    e privati che intendano avvalersi di dette
    prerogative)
  • Tutte le norme che prevedono attività di
    autenticazione e legalizzazione da parte di
    organi della Pubblica Amministrazione
  • Delle norme sul documento informatico, sulla
    firma elettronica, sulla carta didentità
    elettronica
  • Del protocollo elettronico

5
DEFINIZIONI Lart. 1 propone tutte le
definizioni delle singole fattispecie, di
particolare interesse sono le definizioni
relative alla differenza tra documento di
identità e di riconoscimento e quella della
legalizzazione di foto, fattispecie nuova
introdotta con la legge 127/1997 e completamente
ridefinita con il presente TU. Nelle prossime
diapositive presenteremo ogni singola
definizione.
6
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO Ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche
interni, delle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II,
sezione III del presente testo unico. DOCUMENTO
INFORMATICO La rappresentazione informatica del
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti.
7
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Ogni documento
munito di fotografia del titolare e rilasciato,
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente lidentificazione personale
del titolare. DOCUMENTO DIDENTITÀ La carta
di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dallamministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati,
con la finalità prevalente di dimostrare
lidentità personale del suo titolare.
DOCUMENTO DIDENTITÀ ELETTRONICO Il documento
analogo alla carta didentità elettronica
rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età.
8
CERTIFICATO Il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione e partecipazione a
terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE Il documento, sottoscritto
dallinteressato, prodotto in sostituzione dei
certificati DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO
DI NOTORIETA Il documento, sottoscritto
dallinteressato, concernente stati, qualità
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza
di questi, resa nelle forme previste dal presente
testo unico.
9
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE Lattestazione,
da parte di un pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dellidentità della persona
che sottoscrive. LEGALIZZAZIONE DI FIRMA
Lattestazione ufficiale della legale qualità di
chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché
dellautenticità della firma stessa.
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE Lattestazione,
da parte di una pubblica amministrazione
competente, che unimmagine fotografica
corrisponde alla persona dellinteressato.
10
AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI Le amministrazioni e,
nei rapporti con lutenza, i gestori di pubblici
servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive
o provvedono agli accertamenti dufficio AMMINIST
RAZIONI CERTIFICANTI Le amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi che detengono nei
propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni
procedenti GESTIONE DEI DOCUMENTI L'insieme
delle attività finalizzate alla registrazione di
protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei
documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di
classificazione d'archivio adottato essa è
effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati.
11
FIRMA DIGITALE Il risultato della procedura
informatica (validazione) basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al sottoscrittore tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e
lintegrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici. SISTEMA DI
GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI L'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle
reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per
la gestione dei documenti. SEGNATURA DI
PROTOCOLLO Lapposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente
e non modificabile delle informazioni riguardanti
il documento stesso.
12
Articolo 2 Oggetto 1. Le norme del presente
testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio, la tenuta, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della
pubblica amministrazione disciplinano altresì
la produzione di atti e documenti agli organi
della pubblica amministrazione nonché ai gestori
di pubblici servizi, nei rapporti con lutenza, e
ai privati che vi consentono. Le norme
concernenti i documenti informatici e la firma
digitale, contenute nel capo II, si applicano
anche nei rapporti tra privati.
13
COSA CAMBIA Larticolo 2 obbliga tutti gli
uffici della Pubblica amministrazione e dei
gestori di pubblici servizi ad avvalersi delle
norme di semplificazione. Nel progetto
preliminare era previsto un secondo comma che
estendeva queste misure anche allautorità
giudiziaria limitatamente ai procedimenti di
volontaria giurisdizione. Nel testo definitivo
non è stato riportato. Se ne desume che in nessun
caso lautorità giudiziaria è vincolata da queste
misure di semplificazione. I privati vi possono
consentire, per la firma elettronica vi sono
vincolati. Va posta attenzione agli enti ibridi
(es. PT che svolgono funzioni pubbliche e
attività bancaria privata).
14
Articolo 3 (R) Soggetti 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano ai cittadini
italiani e dellUnione europea, alle persone
giuridiche, alle pubbliche amministrazioni e agli
enti e alle associazioni aventi sede legale in
Italia o in uno dei Paesi dellUnione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti
allUnione regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina
dellimmigrazione e la condizione dello
straniero. 3. O QUALORA CI SIANO convenzioni
internazionali fra lItalia ed il Paese di
provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei
casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità
personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata
dallautorità consolare italiana che ne attesta
la conformità alloriginale, dopo aver ammonito
linteressato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.
15
  • COSA CAMBIA
  • Larticolo 3 presenta tre grosse novità
  • Al comma 1 prevede la possibilità di utilizzare
    le misure di semplificazione, oltre che per i
    cittadini italiani, anche a persone giuridiche o
    enti aventi sede in qualsiasi stato dellUE.
  • Al comma 2 è previsto che le autocertificazioni
    e le dichiarazioni sostitutive possono essere
    utilizzate anche dagli extracomunitari
    soggiornanti regolarmente (non necessariamente
    iscritti in anagrafe), rimangono fuori -almeno
    sul piano letterale- le istanze.
  • Al comma 4 è previsto che, fuori dalle
    convenzioni, ogni documento del paese dorigine
    riportante qualità personale, stato o fatto
    riguardante stranieri va prodotto con traduzione
    autenticata dalla nostra autorità consolare nel
    paese di origine (e non più dalla autorità
    consolare straniera in Italia).

16
Articolo 4 Impedimento alla sottoscrizione e
alla dichiarazione 1. La dichiarazione di chi
non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico
ufficiale previo accertamento dellidentità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dallinteressato
facendo menzione, di seguito alla medesima, della
causa dellimpedimento a sottoscrivere. 2. La
dichiarazione nellinteresse di chi si trovi in
una situazione di impedimento temporaneo, per
ragioni connesse allo stato di salute, è
sostituita dalla dichiarazione, contenente
espressa indicazione dellesistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado, resa al pubblico ufficiale, previo
accertamento dellidentità del dichiarante. 3.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in materia di dichiarazioni
fiscali. Articolo 5 Rappresentanza legale 1.
Se linteressato è soggetto alla patria potestà,
a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dal presente testo unico sono
sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente la patria potestà, dal tutore, o
dallinteressato stesso con lassistenza del
curatore.
17
COSA CAMBIA Larticolo 4 sarà foriero di molti
equivoci. Infatti larticolo 1 nelle definizioni
parla di solo due tipi di dichiarazioni quelle
sostitutive di certificazioni e quelle
sostitutive di atto di notorietà I primi
commentatori dellarticolo hanno invece detto che
ora il coniuge o un parente fino al 3 grado
possono dichiarare di essere delegati
dallinvalido temporaneo (chi decide che è
temporaneo?) a riscuotere, ad esempio, la
pensione. A NOSTRO AVVISO QUESTA NON E UNA
DICHIARAZIONE MA UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA
CHE ESULA DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
PRESENTE NORMATIVA
18
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nel capo II
vengono riproposte le norme cosiddette di stile
dei documenti amministrativi (redazione,
cancellazioni, ecc.) e tutte le norme sul
documento informatico e sul suo trattamento. Non
si tratta di una novità assoluta (il DPR 513/1997
aveva previsto praticamente tutto) però in questo
contesto fanno apparire il documento informatico
come la norma dellattività della P.A. e il
documento cartaceo come leccezione tollerata
ancora per poco Di particolare interesse sono
le norme relative alla firma digitale che non
riporteremo pedissequamente, ma che abbiamo
schematizzato in alcune diapositive.
19
  • Articolo 6 Riproduzione di documenti
  • 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati
    hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti,
    i documenti dei propri archivi, le scritture
    contabili, la corrispondenza e gli altri atti di
    cui per legge o regolamento è prescritta la
    conservazione, con la loro riproduzione su
    supporto fotografico, su supporto ottico o con
    altro mezzo idoneo a garantire la conformità agli
    originali.
  • 2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione
    dei documenti di cui al comma 1 si intendono
    soddisfatti, sia ai fini amministrativi che
    probatori, anche se realizzati su supporto ottico
    quando le procedure utilizzate sono conformi alle
    regole tecniche dettate dallAutorità per
    linformatica nella pubblica amministrazione.
  • DOVRA ESSERE EMANATO UN DPR PER DISCIPLINARE LE
    MODALITA TECNICHE.
  • RIMANE INVARIATA LA COMPETENZA DELLE
    SOVRAINTENDENZE ARCHIVISTICHE PER GLI ARCHIVI
    STORICI.

20
Articolo 7 Redazione e stesura di atti
pubblici 1. I decreti, gli atti ricevuti dai
notai, le certificazioni e tutti gli altri atti
pubblici sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantire la
conservazione nel tempo. 2. Il testo degli atti
pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua
straniera di uso comune. Qualora risulti
necessario apportare variazioni al testo, si
provvede in modo che la precedente stesura resti
leggibile.
21
Articolo 8 Documento informatico 1. Il
documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge,
se conformi alle disposizioni del presente testo
unico. 2. Le regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sentita lAutorità per linformatica
nella pubblica amministrazione e il Garante per
la protezione dei dati personali. Esse sono
adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale. 3. Con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definite le misure tecniche, organizzative e
gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento informatico
anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche. 4. Restano ferme le disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
22
Articolo 9 Documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni 1. Gli atti formati
con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale
da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge. 2. Nelle operazioni
riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e
telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti
con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto
che ha effettuato l'operazione. 3. Le pubbliche
amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge. 4.
Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione d'intesa con il Ministero per i
beni e le attività culturali e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della
difesa, dellinterno e delle finanze,
rispettivamente competenti.
23
Articolo 10 Forma ed efficacia del documento
informatico 1. Il documento informatico
sottoscritto con firma digitale, redatto in
conformità alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, soddisfa il
requisito legale della forma scritta e ha
efficacia probatoria ai sensi dellarticolo 2712
del Codice civile. 2. Gli obblighi fiscali
relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con decreto
del Ministro delle Finanze. 3. Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura
privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile. 4. Il documento informatico redatto in
conformità alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti
del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
24
  • E molto interessante vedere come il CODICE
    CIVILE, emanato nel 1942 (gli atti erano redatti
    ancora con la penna doca), vada ora
    reinterpretato in funzione dellinfor-matizzazione
    .
  • Gli articoli del CC citati allart. 10 del TU
    sono i seguenti
  • Art. 2712 le riproduzioni meccaniche fanno
    piena prova dei fatti e delle cose rappresentate,
    se colui contro cui sono presentate non ne
    disconosce la conformità.
  • Art. 2702 la scrittura privata fa piena prova,
    fino a querela di falso
  • Artt. 2214 e segg. parlano delle scritture
    contabili e dei registri obbligatori per legge,
    ad uso degli imprenditori.

25
  • I tre articoli che seguono introducono in modo
  • definitivo e vincolante anche per i privati
  • quattro istituti altamente innovativi
  • POSSIBILITA DI FARE CONTRATTI PER VIA
    TELEMATICA
  • USO DELLA FIRMA DIGITALE
  • POSSIBILITA DI ESEGUIRE PAGAMENTI ELETTRONICI
  • REPERTORI E LIBRI CONTABILI INFORMATICI
  • LA PUBBLICA AMMINITSRAZIONE PUO OGGI UTILIZZARE
    SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI (carte di
    credito - pos - smart card ecc.)

26
Articolo 11 Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica 1. I contratti
stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale
secondo le disposizioni del presente testo unico
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. 2. Ai contratti indicati al comma 1 si
applicano le vigenti disposizioni in materia di
contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali. Articolo 12 Pagamenti
informatici 1. Il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni
e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche definite col decreto
di cui all'articolo 8, comma 2. Articolo 13
Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le
scritture, ivi compresi quelli previsti dalla
legge sullordinamento del notariato e degli
archivi notarili, di cui sia obbligatoria la
tenuta possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente regolamento e secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2.
27
Articolo 15 Trasmissione del documento
informatico 1. Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e alle
regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e
9, comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La
trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge. Si faccia particolare attenzione a 1)
Se lamministrazione comunica un indirizzo
e-mail, ogni documento arrivato a detto indirizzo
deve essere prontamente protocollato e trattato
pertanto non comunicare indirizzi di posta
elettronica se non vengono controllati
quotidianamente. 2) Le modalità di trasmissione
di posta elettronica -qualificate- sono
opponibili a terzi ed equivalgono alle
raccomandate.
28
Articolo 14 Trasmissione dall'estero di atti
agli uffici di stato civile 1. In materia di
trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile o di dati concernenti la cittadinanza da
parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni
speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi 1. Al fine di
tutelare la riservatezza dei dati personali
sensibili, i certificati ed i documenti trasmessi
ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a
stati, fatti e qualità personali previste da
legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità per le quali
vengono acquisite. 2. Ai fini della
dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. 3. ...
29
Articolo 17 Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle
operazioni di trasmissione per via telematica di
atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo informazioni anche in forma sintetica o
per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti
di informazioni per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche. 2. Agli effetti del presente testo
unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti
del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a
che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

30
Articolo 18 Copie autentiche 1. Le copie
autentiche, totali o parziali, di atti e
documenti possono essere ottenute con qualsiasi
procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo
degli originali. 2. L'autenticazione delle copie
può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale
è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il
documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve
altresì indicare la data e il luogo del rilascio,
il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone
la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio. Per le copie di atti e documenti
informatici si applicano le disposizioni
contenute nellarticolo 20. 3. Nei casi in cui
l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi
copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su
esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può
essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
31
Articolo 19 Modalità alternative
allautenticazione di copie 1. La dichiarazione
sostitutiva dellatto di notorietà di cui
allarticolo 47 può riguardare anche il fatto che
la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio sono conformi
all'originale. Tale dichiarazione può altresì
riguardare la conformità alloriginale della
copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai
privati. Articolo 20 Copie di atti e documenti
informatici Le modalità tecniche previste dal TU
e dalle relative norme regolamentari permettono
la creazione di copie di documenti informatici e
copie informatiche di documenti cartacei con lo
stesso valore dei documenti originali.
32
Articolo 21 Autenticazione delle
sottoscrizioni 1. Lautenticità della
sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da
produrre agli organi della pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di servizi
pubblici è garantita con le modalità di cui
allart. 38 comma 2 e 3 (firma innanzi al
dipendente addetto o copia di documento di
identità). 2. Se listanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è presentata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o
a questi ultimi al fine della riscossione da
parte di terzi di benefici economici,
lautenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro
dipendente incaricato dal Sindaco in tale ultimo
caso, lautenticazione è redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che
autentica, attesta che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento
dellidentità del dichiarante, indicando le
modalità di identificazione, la data ed il luogo
di autenticazione, il proprio nome, cognome e la
qualifica rivestita, nonché apponendo la propria
firma e il timbro dellufficio.
33
QUANDO SI AUTENTICA LA FIRMA ?
34
LA FIRMA DIGITALE La sezione V del T.U. agli
articoli 22 - 29 introduce la firma digitale. Si
propongono di seguito alcuni schemi relativi al
suo funzionamento. Chiaramente ad un operatore
non informatico non serve sapere quali modalità
tecniche vengono utilizzate. La sottoscrizione (o
meglio) la criptatura del documento informatico
avviene con un meccanismo simile a quello delle
password ormai di uso comune per chi usa
strumenti informatici.
35
  • DEFINIZIONI RELATIVI ALLA FIRMA DIGITALE
  • ART 22
  • sistema di validazione
  • chiavi asimmetriche,
  • chiave privata,
  • chiave pubblica,
  • chiave biometrica,
  • certificazione informatica
  • certificatore
  • validazione temporale,
  • indirizzo elettronico

In nessuna norma di legge, attualmente in vigore,
cè una concentrazione di termini
tecnico-informatici, dal contenuto innovativo
come in questo Testo Unico. Alcuni commentatori
hanno fatto notare come con il TU il documento
informatico è diventato la norma e il documento
cartaceo leccezione.
36
?
Il Signor Bianchi e il Signor Rossi devono
scambiarsi dei documenti, è necessario che
rimangano riservati, come possono fare ?
Rossi
Bianchi
37
Certificatore gestore delle chiavi
Intruso
Elenco chiavi pubbliche
Sia Bianchi che Rossi chiedono al gestore le loro
chiavi assimetriche, il gestore consegna una
chiave segreta ed una chiave pubblica che mette
nellelenco delle chiavi pubbliche
Rossi
Bianchi
38
Elenco chiavi pubbliche
Documento riservato di Bianchi e cifrato con la
chiave pubblica di Rossi
Documento riservato
Bianchi redige con il PC il suo documento
riservato. Lo cifra con la chiave pubblica di
Rossi che va ad acquisire dallelenco delle
chiavi pubbliche. Lo invia a Rossi con la posta
elettronica, solo la chiave privata di Rossi è in
grado di decifrare un documento cifrato con la
sua chiave pubblica
Rossi
Bianchi
39
Bianchi
Bianchi redige con il PC il suo documento
riservato. Lo cifra con la chiave pubblica di
Rossi che va ad acquisire dallelenco delle
chiavi pubbliche. Lo firma poi con la sua chiave
privata, leggibile solo con la sua chiave
pubblica. Lo invia a Rossi con la posta
elettronica, solo la chiave privata di Rossi è in
grado di decifrare un documento cifrato con la
sua chiave pubblica. Rossi una volta decifrato il
documento per avere la certezza che gli arriva da
Bianchi applica la chiave pubblica di Bianchi che
trova nellelenco in questo modo decifra la
firma elettronica
Elenco chiavi pubbliche
Documento riservato firmato elettroni-camente
Rossi
40
Le legalizzazione di firme e foto Accanto ai
nuovi istituti relativi al documento informatico,
permangono nel TU le legalizzazioni. Alla
tradizionale legalizzazione di firma, la legge
Bassanini aveva aggiunto la legalizzazione di
foto. Si tratta di una grossa novità che dovrebbe
avere definitivamente abrogato tutte quelle norme
e disposizioni regolamentari relative
allautentica di foto , istituto privo di ogni
previsione normativa.
41
La legalizzazione di firma
42
Articolo 30 Modalità per la legalizzazione di
firme 1. Nelle legalizzazioni devono essere
indicati il nome e il cognome di colui la cui
firma si legalizza. Il pubblico ufficiale
legalizzante deve indicare la data e il luogo
della legalizzazione, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 Atti non soggetti a
legalizzazione 1. Salvo quanto previsto negli
articoli 32 e 33, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico
ufficiale deve indicare la data e il luogo del
rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
43
Articolo 34 Legalizzazione di fotografie 1. Le
amministrazioni competenti per il rilascio di
documenti personali sono tenute a legalizzare le
prescritte fotografie presentate personalmente
dallinteressato. Su richiesta di questultimo le
fotografie possono essere, altresì, legalizzate
dal dipendente incaricato dal Sindaco. 2. La
legalizzazione delle fotografie prescritte per il
rilascio dei documenti personali non è soggetta
allobbligo del pagamento dell imposta di bollo
44
  • Documento e carta didentità elettronici
  • Il Testo Unico inserisce alcune norme relative
    alla carta didentità generica, stabilendo
    lequipollenza con (art. 35, 2 c.)
  • Passaporto
  • Patente di guida
  • Patente nautica
  • Libretto di pensione
  • Patentino di abilitazione alla conduzione di
    impianti termici
  • Porto darmi
  • Tessere di riconoscimento rilasciate da una P.A.
  • Ribadisce poi limportanza della Carta didentità
    elettronica e del documento di identità
    elettronico, tale normativa va raccordata con la
    normativa speciale (DPR 22/10/1999, n. 437)
  • Nelle due diapositive che seguono cè una
    sintesi della normativa attuale.

45
La carta didentità elettronica
  • Il comune di residenza, o iscrizione AIRE,
    rilascia una carta didentità elettronica, che
    deve contenere
  • Dati identificativi della persona
  • Codice fiscale
  • Dati di residenza
  • Cittadinanza
  • Fotografia della persona
  • Eventuale indicazione della non validità per
    lespatrio
  • Numero, Comune di rilascio, data di rilascio e
    scadenza
  • Sottoscrizione del titolare o di uno degli
    esercenti la potestà/tutela

Questi dati vanno trasmessi alla questura
  • La carta didentità può contenere
  • Dati elettorali
  • Dati per la semplificazione amm.va
  • Dati SSN - Ministero della sanità (gruppo
    sanguigno, allergie ecc.)
  • Firma elettronica e chiave biometrica
  • Strumenti per effettuare pagamenti tra P.A. e
    cittadino

46
La carta didentità elettronica e il documento di
identità elettronico
  • La carta didentità elettronica ha validità per
    cinque anni ed è documento valido per lespatrio.
  • In sede di prima iscrizione anagrafica il comune
    rilascia un documento di identità elettronico -
    per i minori di 10 anni-
  • con foto e validità di due anni anche per
    lespatrio
  • senza foto con validità di 5 anni, senza
    validità per lespatrio

Alcuni decreti e regolamenti AIPA hanno definito
le regole per il supporto, la sicurezza, il
rilascio ecc. Nel frattempo alcuni comuni hanno
iniziato una sperimentazione, sottoponendo i
progetti al Ministero dellInterno COMITATO DI
MONITORAGGIO
47
REGIME FISCALE Il DPR 26/10/1972, n. 642, non è
stato né abrogato né modificato, quindi il testo
unico non ha innovato nulla per ciò che riguarda
lapplicazione dellimposta di bollo (art. 78 c.
1 lettera b)
48
ISTANZE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Modalità di
invio (art. 38) 1) Presentazione diretta vanno
sottoscritte davanti al dipendente addetto 2)
Invio per posta o recapito a mezzo incaricato
vanno sottoscritte dallinteressato e va allegata
copia semplice di un documento di identità
personale 3) Invio per fax vanno sottoscritte
dallinteressato e va allegata copia semplice di
un documento di identità personale, non serve
inviare loriginale (art. 43, 6 comma) 4) Invio
con mezzi informatici sottoscrizione con carta
didentità elettronica o firma digitale.
49
Articolo 39 Domande per la partecipazione a
concorsi pubblici 1. La sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le
pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali non è soggetta ad autenticazione.
50
Articolo 40 Certificazioni contestuali 1. Le
certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
ufficio in ordine a stati, qualità personali e
fatti, concernenti la stessa persona, nellambito
del medesimo procedimento, sono contenute in un
unico documento. Articolo 41 (L) Validità dei
certificati 1. I certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validità
superiore 2. I certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e
le copie integrali degli atti di stato civile
sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validità nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subìto variazioni
dalla data di rilascio. Il procedimento per il
quale gli atti certificativi sono richiesti deve
avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la
facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte. In caso
di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76.
51
  • ACCERTAMENTI DUFFICIO (art. 43)
  • Tutte le Pubbliche Amministrazioni e
  • i gestori di pubblici servizi
  • Non devono richiedere certificati o atti
    relativi a posizioni (stati e fatti) per le quali
    sia possibile fare le AUTOCERTIFICAZIONI
  • Non devono richiedere certificati o atti
    relativi a posizioni (stati e fatti) per le quali
    lamministrazione stessa deve rilasciare il
    corrispondente certificato
  • Devono accettare sempre le AUTOCERTIFICAZIONI
    prodotte
  • Attivarsi per
  • Consultazione diretta (telematica) del dato
    necessario presso lamministrazione certificante
  • Acquisire direttamente il dato (per fax o con
    modalità tradizionali) .

52
  • Cautele necessarie per gli accertamenti
  • Sia le amministrazioni che devono eseguire
    laccertamento che quelle che lo richiedono
    devono
  • Consentire senza oneri linterscambio
    informatico e telematico delle rispettive banche
    dati
  • Pur non necessitando del consenso esplicito,
    salvo che il trattamento non sia previsto dalla
    legge o eseguito per rilevanti finalità di ordine
    pubblico (D.Lgs. 135/1999), va eseguita
    linformativa relativa alla legge sulla
    Privacy.
  • Va sempre verificata la fonte di provenienza del
    dato e bisogna avere la certezza che il dato
    perviene dal soggetto titolato.

53
Articolo 44 Acquisizione di estratti degli atti
dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di
stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici
dello stato civile in Italia o dalle autorità
consolari italiane allestero, vengono acquisiti
d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui
al comma l le amministrazioni possono provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo
quando ciò sia indispensabile.
54
  • Attenzione !!!
  • Allo stato attuale della normativa è fatto
    divieto di richiedere certificati direttamente ai
    cittadini.
  • Nessuna norma però obbliga le amministrazioni
    certificanti a non rilasciare i certificati.
  • Dunque il rifiuto di rilasciare un certificato
    non ha alcuna giustificazione normativa
    letterale.
  • I certificati vanno sempre rilasciati in bollo
    (art. 1 tab. a - DPR 642/1972), salvo non sia
    espressamente prevista unesenzione di legge.

55
Articolo 45 comma 1 Documentazione mediante
esibizione 1. I dati relativi a cognome, nome,
luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo
stato civile e la residenza attestati in
documenti di riconoscimento in corso di validità,
possono essere comprovati mediante esibizione dei
documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di
identità o di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti
nel documento di riconoscimento esibito. È,
comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di.28
pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità o di
riconoscimento. (Segue)
56
Articolo 45 comma 2 e 3 comma Documentazione
mediante esibizione 2. Nei casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali
e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità, la
registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica non
autenticata del documento stesso. 3. Qualora
linteressato sia in possesso di un documento di
identità o di riconoscimento non in corso di
validità, gli stati, le qualità personali e i
fatti in esso contenuti possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purché
linteressato dichiari, in calce alla fotocopia
del documento, che i dati contenuti nel documento
non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
57
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art. 46 e 47) Schema
comparativo
Di certificazione (art. 46) E sufficiente la
dichiarazione sottoscritta dallinteressato. Deve
riguardare espressamente uno degli argomenti di
cui allelenco delle prossime diapositive. Non
serve alcuna modalità di autentica della firma.
Di atto di notorietà (art. 47) La sola
sottoscrizione dellinteressato non è suff. Deve
riguardare qualsiasi stato, qualità personale o
fatto a diretta conoscenza dellinteressato La
firma va autenticata o comprovata con i mezzi di
cui agli articoli 21 e 38 (vedi prossime
diapositive)
58
Stati, qualità personali e fatti
autocertificabili (art.46) a) data e il luogo di
nascita b) residenza c) cittadinanza d)
godimento dei diritti civili e politici e)
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero f) stato di famiglia g) esistenza in
vita h) nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente i)
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni l) appartenenza a
ordini professionali m) titolo di studio, esami
sostenuti
Segue 1/3
59
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica o)
situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali p) assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto q) possesso e numero
del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria r) stato di
disoccupazione s) qualità di pensionato e
categoria di pensione t) qualità di
studente u) qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili v) iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
Segue 2/3
60
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio aa) di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano lapplicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa bb) di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali cc)
qualità di vivenza a carico dd) tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile ee) di non trovarsi
in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
61
Stati, qualità personali e fatti oggetti di
dichiarazione sostitutiva dellatto di
notorietà 1) Tutti quelli non espressamente
previsti nelle tre diapositive precedenti, e non
vietati (art. 47 III comma) 2) Tutti quelli
riguardanti terze persone, ma a diretta
conoscenza dellinteressato (art. 47 II
comma) 3) Lo smarrimento del documento di
riconoscimento (non didentità) o attestante
stati, fatti e qualità personali (art. 47 IV
comma) 4) La conformità alloriginale di una
copia (art. 19) 5) Può essere resa dal coniuge,
dai figli e dai parenti entro il terzo grado,
della persona temporaneamente impedita (art. 4
II comma)
62
Articolo 48 Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono. 2. Le singole
amministrazioni predispongono i moduli necessari
per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.
Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni
inseriscono il richiamo alle sanzioni penali
previste dall'articolo 74, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa
di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (riservatezza dei dati).
63
Articolo 49 Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione 1. I certificati medici,
sanitari, veterinari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse
disposizioni della normativa di settore. 2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti
dalle istituzioni scolastiche ai fini della
pratica non agonistica di attività sportive da
parte dei propri alunni sono sostituiti con un
unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno
scolastico.
64
  • Sistemi di gestione informatica dei documenti
  • Gli articoli da 50 a 70 del Testo Unico trattano
    del c.d. PROTOCOLLO INFORMATICO, cioè di tutte
    quelle disposizioni di legge che, abrogando la
    normativa e le disposizioni (originarie
    dellordinamento Napoleonico e Asburgico) del
    passato introducono un nuovo sistema di
  • PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA DI ATTI
  • ACCESSO INFORMATICO AI PROCEDIMENTI
  • ARCHIVIO INFORMATICO
  • Dal 1 gennaio 2004 tutte le pubbliche
    amministrazioni dovranno utilizzare queste
    procedure

65
Parlando della documentazione amministrativa, in
più occasioni, abbiamo segnalato come il
documento elettronico diventerà la norma e quello
cartaceo leccezione. Da questa premessa sorge
una domanda Come deve essere registrato,
protocollato e archiviato il documento
elettronico? Il testo unico e il D.P.C.M.
31/10/2000 (G.U. 272 del 21/11/2000) danno tutte
le indicazioni pratiche e metodologiche
necessarie per rispondere alla domanda.
66
  • Principi generali del protocollo elettronico
  • La P.A. dovrà gestire gli archivi e il
    protocollo solo in forma elettronica tramite un
    sistema di gestione informatica dei documenti
  • Le registrazioni di protocollo sia su documenti
    cartacei che su quelli elettronici avviene
    tramite la segnatura di protocollo, una sorta di
    timbro elettronico permanente e non modificabile
  • Larchiviazione elettronica del documento deve
    permettere, di norma, laccesso esterno e quello
    di altre pubbliche amministrazioni al documento
    in via telematica

67
  • CONTROLLI (art. 71, 72 e 75)
  • Entro trenta giorni dalla richiesta di altra
    P.A. o dei privati che utilizzano le
    autocertificazioni è necessario rispondere,
    altrimenti si incorre nella violazione dei doveri
    dufficio.
  • I controlli, a campione o ogni qualvolta sorga
    il dubbio sulle dichiarazioni dei cittadini, può
    avvenire anche in modalità informatica, a tal
    fine è prevista la possibilità di accesso
    diretto, tra P.A. agli archivi in via telematica
  • Verificata lirregolarità della dichiarazione,
    previo invito ad uneventuale rettifica - solo se
    non si tratta di falsità-, il procedimento è
    sospeso.
  • Qualora dal controllo emerga la non veridicità
    di quanto dichiarato, fermo restando la
    responsabilità penale, il dichiarante decade
    immediatamente dai benefici ottenuti in virtù di
    detta dichiarazione

68
  • SANZIONI AMMINISTRATIVE
  • (art. 73-74)
  • La pubblica amministrazione che emana
    provvedimenti in relazione a dichiarazioni false
    o a documenti falsi, non ha alcuna responsabilità
    salvo dolo o colpa grave dei propri dipendenti.
  • Sono violazione dei doveri dufficio
  • Richiesta di certificati, quando sostituibili da
    autocertificazioni
  • Non accettazione del documento di riconoscimento
    come attestazione di stati e qualità personali
  • Uso del certificato di assistenza al parto per
    formare atto di nascita

69
  • SANZIONI PENALI (art. 73-74)
  • La falsità di dichiarazioni e luso di atti
    falsi o di atti non più rispondenti a verità
    costituiscono illecito penale.
  • Le autocertificazioni e le dichiarazioni
    sostitutive dellatto di notorietà si intendono
    sempre fatte a pubblici ufficiali
  • I reati di falso se commessi per ottenere una
    nomina ad un pubblico ufficio o per
    lautorizzazione ad arte o mestiere determinano
    la pena accessoria dellinterdizione temporanea
    dai pubblici uffici.
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