Title: Diapositiva 1
1 ABIFORMAZIONE - Seminario di approfondimento
NOVITA NORMATIVE E APPLICATIVE SUI CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO IMMOBILIARI CORPORATE E RETAIL
Roma Hotel Jolly Midas, 22 Marzo 2006
LE NUOVE PROBLEMATICHE ISTRUTTORIE Prestito
vitalizio ipotecario Trust di garanzia
Istruttoria societaria di Maurizio Fedele
Credito Fondiario e Industriale - FONSPA di
Roma
2- BONVS ARGENTARIVS è un sito-community di
informazione giuridica per giuristi e consulenti
d'impresa pubblicato in rete da Maurizio Fedele e
da Antonio U. Petraglia, tra gli autori de La
nuova disciplina del credito fondiario,
Bancaria, 1997 e di numerose altre pubblicazioni
nel settore. - Per la community sono da rimarcare i contributi e
le esperienze espresse da Riccardo Ricciardi,
Consigliere del Cons. Nazionale del Notariato,
Giorgio Mantovano, fondatore della banca dati
bibliografica IUSIMPRESA , Ermanno Cappa, Pres.
Ass. Italiana Giuristi dImpresa - Banca
Regionale Europea - nonché di Fabio Fiorucci,
addetto legale del FONSPA, autore del volume I
finanziamenti di credito fondiario, Ed. Giuffrè,
2004 e Stefano Martello, collaboratore della
rivista Diritto Diritti di Brugaletta, autore
del saggio "La Rete come facilitatore nella
comprensione dei testi normativi da parte del
cittadino", in Ciberspazio e diritto n. 3 /2004
p. 263-272. - I documenti relativi a questa relazione saranno
resi disponibili ai partecipanti del seminario
che lo richiedano allindirizzo
infoargentarius_at_gmail.com con possibilità di
accedere anche ai futuri aggiornamenti che
saranno pubblicati sul sito.
3- Documentazione e studi sul credito fondiario
sono disponibili nella sezione credito_fondiario,
sia per integrare le relazioni tenute ai
seminari, che per avviare uno scambio di
conoscenze ed esperienze.
4Prestito vitalizio ipotecario
- PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
- Il Collegato alla Finanziaria 2006 prevede il
prestito vitalizio ipotecario (mutuo agli over -
65) per ... la concessione da parte di aziende
ed istituti di credito, nonché da parte di
intermediari finanziari, ... di finanziamenti a
medio e lungo termine con capitalizzazione
annuale di interessi e spese e rimborso integrale
in unica soluzione alla scadenza, assistiti da
ipoteca di primo grado su immobili residenziali,
riservati a persone fisiche con età superiore ai
65 anni compiuti (art. 11- quaterdecies della
Legge 248/2005) - Banking Monitor, Servizio Studi e ricerche Banca
Intesa, 1/2006
5Prestito vitalizio ipotecario
- Nellintento del legislatore governativo, si
intende introdurre anche in Italia la categoria
finanziaria anglosassone dei lifetime mortgage
inglesi e dei reverse mortgage statunitensi. - In realtà, la norma è direttamente riferibile al
credito fondiario (ipoteca di primo grado
immobili residenziali) e comunque mutui
riconducibili alla categoria del c.d. lifetime
mortgage erano possibili anche prima della
Finanziaria 2006, in quanto gli artt. 38 e ss.
del TUB non escludono che i finanziamenti
fondiari prevedano ...rimborso integrale in
unica soluzione alla scadenza - Lettera Circolare ABI CI00709 del 16.2.2006 -
Prestito Ipotecario Vitalizio, p.2
6Prestito vitalizio ipotecario
- Per analisi condivisa, lunico aspetto realmente
innovativo della norma (oltre al riferimento agli
intermediari finanziari) è quindi dato
dallinciso - con capitalizzazione annuale di interessi e
spese - che, derogando espressamente al regime generale
sullanatocismo, permette di operare la
capitalizzazione di interessi e spese nel
rimborso bullet alla scadenza del mutuo,
secondo uno schema negoziale praticato con i
lifetime mortgage britannici. - Prospetti informativi Equity release tratti
dal Consumer website della FSA - Financial
Services Autority (autorità di vigilanza inglese)
- www.fsa.gov.uk/consumer
7Prestito vitalizio ipotecario
-
- Nelle figure negoziali del lifetime mortgage e
del reverse mortgage il beneficiario, avente il
requisito delletà superiore a 50 o 60 anni - percepisce una rendita vitalizia o unerogazione
di capitale oppure costituisce una linea di
credito in conto corrente - conserva la proprietà dellabitazione di
famiglia - si obbliga, con la sanzione della risoluzione,
alle spese di conservazione, al pagamento delle
imposte e dei premi assicurativi - garantisce il prestito col valore dellimmobile
- offre una garanzia no negative equity che
copre il rischio di squilibrio fra valore
cauzionale e debito accumulato - soltanto col decesso o il trasferimento prevede
il rimborso - from the proceeds of the sale of
your home - cioè col ricavato della cessione
dellimmobile cauzionale - contrae il prestito senza subire alcuna forma di
imposizione fiscale indiretta
8Prestito vitalizio ipotecario
- Possibili finalità socio-economiche del prestito
vitalizio ipotecario - finanziare forme di integrazione pensionistica
- sostenere i costi di terapie o degenze non
coperti dal S.S.N. - sostenere costi di ristrutturazione
dellimmobile occupato dalla famiglia - reperire risorse per rilevanti spese del nucleo
familiare (es. studio e avviamento professionale
di figli, acquisto di altri immobili, ecc) - ottenere capitale per investimenti daltro tipo
dello stesso beneficiario (es. avvio di nuove
attività economiche ) - sostegno alle esigenze derivanti dagli spin-off
immobiliari di enti pubblici e imprese - La VIA di casa di F. Ghisellini, Capo della
Direzione Investimenti e Finanza del Comune di
Roma
9Prestito vitalizio ipotecario
- Profili di rischio creditizio e legale del
prestito vitalizio ipotecario - Rispetto alla situazione dei mercati anglosassoni
sopra prospettata, in Italia si evidenziano
divergenze che assumono il carattere di rischi -
- informazioni insufficienti sullandamento del
mercato immobiliare italiano, specie in
prospettiva di m.l.t. per tenuta limiti LTV - mancanza di procedure standardizzate e
trasparenti per la valutazione degli immobili
cauzionali - mancata previsione di forme di copertura
assicurativa per gestire il rischio di forbice
fra realizzo dellimmobile e credito accumulato - nonostante la denominazione vitalizio,
incertezza sulla scadenza del prestito, definito
genericamente a medio e lungo termine - --------------------------------------------
- (1) In Quid Juris n.63-65/2000 cit. nei
trasferimenti mortis causa, la trascrizione ha,
in campo immobiliare, la stessa funzione che essa
svolge negli atti inter vivos quella di renderli
opponibili ai terzi
10Prestito vitalizio ipotecario
- Profili di rischio creditizio e legale del
prestito vitalizio ipotecario (segue) - (conseguentemente) incerta applicabilità del
beneficio fiscale ex art. 15 DPR 601/73 - imposta
sostitutiva - necessità di adeguare le attuali note di
iscrizione ipotecaria con la possibilità di
immettere il dato della capitalizzazione - contrasto con il regime degli elementi essenziali
delle iscrizioni ipotecarie che impone di
indicare una durata determinata (art.2839, co.2,
n. 6 c.c.) - monitoraggio sullo stato manutentivo e su
obblighi fiscali - legittimazione della banca a richiedere
lintervento in contratto dei possibili e
conoscibili futuri eredi del beneficiario - problema derivante dal divieto del patto
commissorio (artt. 1963 e 2744 c.c.) da cui può
derivare la sanzione della nullità di un
eventuale mandato che sia conferito alla banca
per lalienazione dellimmobile cauzionale - integrazioni alla normativa di vigilanza su
limiti LTV, anche ai fini IAS e Basilea 2
11Prestito vitalizio ipotecario
- Profili di rischio creditizio e legale del
prestito vitalizio ipotecario (segue) - necessità di normativa anche secondaria (in
alternativa alla soluzione sul problema del
mandato a vendere) che consenta un recupero del
credito in tempi certi e non eccessivi - Il tutto, dopo una riunione interbancaria, è
oggetto di una procedura di consultazione fra ABI
e Ministero dellEconomia anche per consentire al
sistema bancario di poter operare a fronte delle
rilevanti implicazioni di tipo socio-economico
connesse a questa tipologia di finanziamento. -
12Prestito vitalizio ipotecario
- Lo strumento ipotizzato per applicare in Italia
lo standard del lifetime mortgage, per il
recupero extra-giudiziale del credito scaduto
potrebbe essere il mandato a vendere ex art.
1723, 2 comma c.c. (irrevocabile) - Rischi giurisprudenziali sul negozio in frode
alla legge per violazione degli artt. 1963 e 2744
c.c. fra patto commissorio e patto marciano,
differenze e ammissibilità di questultimo - Le problematiche del divieto dei patti
successori (art. 478 c.c.) inammissibilità del
mandato post mortem e mortis causa - La deroga codicistica del contratto a favore di
terzo ex art. 1412 c.c. - Per una rassegna di giurisprudenza e dottrina
favorevoli al mandato a vendere l'immobile in
caso di mancato adempimento v. in F. Fiorentini,
Garanzie reali atipiche, par. 6 lett. c) e d),
http//www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Authors.htm
l, 2000(P. De Martinis, Estensione del divieto
del patto commissorio a fattispecie
procedimentali, nota a Cass., 4 novembre 1996, n.
9540, in Riv. notar., 1998, pp. 1022 ss., 1025 ) - C. Romero, I limiti applicativi del patto
commissorio autonomo, in Contratti, 6/2000, 553 - D. Cenni, Mandato ad alienare a scopo di
garanzia, in Notariato, 1/1998, 61 - Cass. 16.2.1995 n. 1683, in Giust. Civ., 1995, I.
1501 - v. in G. Bonilini, Una valida ipotesi di mandato
post mortem, Contratti, IPSOA, 12/2000, 1101, sub
I limiti di validità del mandato post mortem
13Prestito vitalizio ipotecario
- In conclusione, allo stato attuale del sistema
giuridico italiano, il mandato a vendere a favore
della banca che eroghi il prestito ipotecario
vitalizio ex art. 11-quarterdecies, L. 248/2005,
deriva da tre condizioni fondamentali - il finanziamento fondiario stipulato dal
beneficiario e dai suoi futuri eredi, anche quali
fideiussori (conosciuti e conoscibili al momento
della stipula) deve essere scaduto (per decesso
del beneficiario o scadenza naturale
dellammortamento) - soltanto in quel momento, qualora i
debitori/garanti non intendano rimborsare il
mutuo la banca può attivare un mandato
irrevocabile, eventualmente anche in forma di
negozio fiduciario, per lalienazione
dellimmobile ipotecato con obbligo di
restituzione delleventuale eccedenza di prezzo
rispetto al credito vantato - i fidejussori/eredi devono concorrere al buon
esito del recupero del credito, anche con la
cessione a terzi dellimmobile cauzionale
stabilita col mandato a vendere trascrizione
dellaccettazione delleredità. - Cass., 11.11.1988, n. 6083, Foro it., Rep. 1988,
voce Successione, n. 31, contra Cass.,
17.12.1990, n. 8355, Mass. Foro it., 1990, n.
8355 Giust. civ., 1991, I, 953 - F. Pene
Vidari, Patti successori e contratti post mortem,
in Cardozo Law Bulletin, Vol. 7- 2001 -
http//www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Year.html - Cass. Civ., sez. I, n. 394 dell11.1.2006 -
ammissibilità della pattuizione che esclude la
preventiva escussione del debitore principale ex
art. 1956 c.c. - Sole 24 Ore, Affari Privati, 6.3.2006, I (pagina
sul prestito vitalizio)
14Trust di garanzia
- IL TRUST PER LA TUTELA DELLE ESIGENZE FAMILIARI,
DELLINTERDETTO, DELLINABILITATO E DELLE PERSONE
PRIVE DI AUTONOMIA - Lesperienza sui settori di utilizzo del trust
(Legge 364/1989 - Convenzione dell Aja 1985) e
del nuovo 2645-ter C.C. - secondo studi del
Notariato - riguarda anche le seguenti
disposizioni dellautonomia privata - - assicurare la destinazione di somme di denaro
- - funzione di garanzia di obbligazioni
pecuniarie - - conservazione e gestione di beni di famiglia
- - gestione unitaria di posizioni giuridiche
appartenenti a diversi soggetti. - Casistica tratta da studi condotti presso
Associazione Il Trust in Italia - Consulta
nazionale sui trust (cui aderisce anche lABI) - AA.VV., Trust. Maggiori tutele al patrimonio con
i nuovi strumenti del diritto civile, in Sole 24
Ore, Norme e Tributi, 13.3.2006, p.30-31
15Trust di garanzia
Il nuovo articolo 2645-ter c.c. Il c.d.
decreto mille proroghe, comprende la seguente
disposizione Dopo larticolo 2645-bis del
codice civile è inserito il seguente Art
. 2645-ter. - (Trascrizione di atti di
destinazione per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad
altri enti o persone fisiche) Gli atti
risultanti da atto pubblico, con cui beni
immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri sono destinati, per un periodo non
superiore a novanta anni o per la durata della
vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone
fisiche ai sensi dellarticolo 1322, secondo
comma, possono essere trascritti al fine di
rendere opponibile ai terzi il vincolo di
destinazione per la realizzazione di tali
interessi può agire, oltre al conferente,
qualsiasi interessato anche durante la vita del
conferente stesso. I beni conferiti e i loro
frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono
costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previsto dallarticolo 2915, primo comma, solo
per debiti contratti per tale scopo.
16Trust di garanzia
- realizzazione di interessi meritevoli di
tutela riferibili a persone con disabilità o
persone fisiche - lespressione ha maggiore ampiezza, rispetto a
quella usata dal legislatore per il finanziamento
agli over 65 (riservati a persone fisiche con
età superiore ai 65 anni compiuti). - La norma appare formulata per essere riferibile
anche ai c.d. soggetti deboli o alle esigenze
familiari di - copertura delle spese di assistenza
socio-sanitaria - sostegno di analoghe spese relative i figli e
parenti (anche disabili) - ma anche
- copertura dei costi relativi allimmobile del
nucleo familiare - spese di mantenimento e istruzione dei figli /
integrazione di acquisto di altri immobili - .
17Trust di garanzia
atto pubblico, con cui beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri sono
destinati, per un periodo non superiore a novanta
anni o per la durata della vita della persona
fisica beneficiaria Ben diversamente dalla
norma sul prestito agli over 65 dove si parla
solamente di finanziamenti a medio e lungo
termine (con i problemi sopra accennati) la
norma si riferisce espressamente ad una durata
che si protrae per tutta la vita del disponente,
potendo andare anche ben oltre tale scadenza
utilizzando il termine di 90 anni. Idoneità
delloperazione sia per il disponente che per
parenti e figli.
18Trust di garanzia
- può agire, oltre al conferente, qualsiasi
interessato anche durante la vita del conferente
stesso - la norma prefigura lattività che può essere
svolta anche da terzi - come una banca
finanziatrice - che abbiano interesse alla piena
realizzazione delle finalità meritevoli di
tutela. - Lespressione agire, assieme ad anche durante
la vita ... introduce ad uno schema simile al
lifetime mortgage inglese che, oltre a durare per
tutta la vita del beneficiario, prevede
lutilizzo dei proventi derivanti dalla cessione
dellimmobile per garantire il rischio di
inadempimento del debitore . - D. Muritano, Trust e diritto italiano uno
sguardo dinsieme (tra teoria e prassi), 2005,
Studio Commissione Propositiva del CNN
19Trust di garanzia
- ...beni conferiti e i loro frutti possono
essere impiegati solo per la realizzazione del
fine di destinazione e possono costituire oggetto
di esecuzione, salvo quanto previsto
dallarticolo 2915, primo comma, solo per debiti
contratti per tale scopo . - Subordinatamente al principio di priorità delle
trascrizioni e inscrizioni, viene stabilito
leffetto di segregazione tipico del trust che
permette alla banca di - - vincolare il finanziamento a fini familiari,
che come tali sono riconosciuti meritevoli di
tutela - - nel contempo, impedire lesecuzione immobiliare
da parte di creditori terzi non iscritti
tempestivamente rispetto alla trascrizione del
trust. - CNN Notizie, n.37 del 22.2.2006 Il trust
diritto interno e Convenzione de LAja -
20Trust di garanzia
- Alcune applicazioni studiate dal Notariato su
atti positivamente rogati e trascritti dal 1997
ad oggi - trust immobiliare in unico contesto, con
beneficiario principale che è lo stesso
disponente e i beneficiari finali che sono i
figli - trust di coniugi e dei loro tre figli che
vincola i loro beni fino a quando almeno uno di
essi è in vita e comunque per non meno di 50 anni - disponente, debitore di banche, trasferisce al
trustee alcuni beni immobili il cui reddito va
alle banche stesse fino allestinzione dei loro
crediti, con beneficiari finali i figli del
disponente vendita dei beni a cura del trustee
in caso di inadempimento del debito del
disponente verso le banche diritto delle banche
a vietare le vendite con prezzo non congruo (1) - D. Muritano, op.cit., casistica di atti
istitutivi di trust dal 1997 al 2005, p. 4 e ss. - (1) Trust misto (protezione familiare e
liquidazione creditori) che affronta il problema
del divieto del patto commissorio (art. 2744
c.c.) affidando al trustee il compito di
distribuire il ricavato della vendita ai
creditori (nellordine di preferenza) e
restituendo leventuale eccedenza al disponente o
ai suoi figli
21Trust di garanzia
- Regime fiscale del trust
- Secit ha precisato anche che nel caso in cui
latto di costituzione di trust non contempli la
contemporanea attribuzione di un patrimonio,
dovrebbe rendersi applicabile lart. 11 della
Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131 del
1986 (applicazione dellimposta di registro in
misura fissa) - Latto istitutivo del trust con cui il
disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni
in trust al trustee, qualora abbia per oggetto
beni o diritti per i quali sia prevista la forma
dellatto pubblico o della scrittura privata
autenticata imposta fissa di registro ex art.
11, Tariffa parte prima, d.p.r. n. 131/86. Se il
trasferimento avviene con lo stesso atto
istitutivo di trust, limposta fissa di registro,
secondo la normativa sopra indicata, sarà
applicabile una volta sola. - Studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la
Direzione delle Entrate dellEmilia Romagna -
2003 - Studio CNN - Comm. Studi Tributari n. 80/2003/T
del 21 novembre 2003
22Trust di garanzia
- TRUST E RAPPORTI BANCARI
- si osserva che lattenzione della banca alla
materia in esame è duplice, nel senso che, da un
lato, la banca può avere come cliente il trustee
e, dallaltro, la banca stessa, o sue filiali
specializzate, può svolgere funzioni del trustee
la prospettiva di sviluppo del trust in banca
presenta quindi potenzialità molto interessanti,
che giustificano il crescente interesse del
settore verso questo istituto. - -------------------------------------------
- Fabrizio Maimeri - Consulta Nazionale sui Trust
CD I trust interni , 2002 - v. anche, Circolare ABI, Trust e rapporti
bancari, 1996
23Trust di garanzia
- Seguendo figure contrattuali già sperimentate si
può quindi pervenire ad una struttura negoziale
così congegnata - stipula di un contratto di mutuo ex art. 38 TUB
ed ai sensi dellart. 11- quarterdecies della
L.248/2005 (per regime speciale del credito
fondiario e capitalizzazione di interessi e
spese) espressamente finalizzato alle esigenze
del beneficiario over 65 e del suo nucleo
familiare - costituzione di un trust ex art. 2645-ter c.c. -
senza trasferimenti al trustee - avente lo scopo
di - - assicurare la destinazione della somma mutuata
al mutuatario e alla sua famiglia - - garantire ladempimento dellobbligazione
pecuniaria derivante dal mutuo bancario alla
scadenza del prestito ipotecario vitalizio
(bullet) - -------------------------------------------
- Trascrizioni di atti istitutivi di trust dal
1997 al 2003 in Muritano, op. cit. - Pronunce
Trib. Parma 21.10.2003 e 3.3.2005, Trib. Trento
20.7.2004 e 7.4.2005, Trib. Brescia 12.10.2004,
Trib. Roma - Sez. Fall 4.4.2003, Corte App.
Milano 6.2.1998, Corte App. Firenze 9.8.2001 - P.
Piccoli, Troppi timori in tema di trascrivibilità
del "trust" in Italia, in Notariato, 1995, pp.
616 ss.
24Istruttoria societaria
- Oltre alle disposizioni dei D. Lgs. 5 - 6/2003,
nellistruttoria sono da valutare anche rischi
derivanti dalla responsabilità amministrativa (di
fatto penale) delle società ex D. Lgs. 231/2001,
dalle nuove fattispecie del diritto penale
societario introdotte con gli artt. 25-ter,
25-quater e 25-quinques - Nellistruttoria della società richiedente il
mutuo (o garante) è quindi opportuno - accertare ladozione dei modelli organizzativi di
prevenzione degli illeciti (codice etico,
organismo di controllo, ecc) - valutare se nel merito delloperazione da
finanziare emergano problematiche attinenti alle
figure dei nuovi artt. 2321 gt 2641 c.c. - applicare le procedure di gestione dei rischi
relative alle misure di contrasto del terrorismo. - Linee guida dellABI sul D.Lgs. 231/2001, v.
pag. 29-38 - Cass. Pen., 30.1.2006 n. 3615, con commento di
G. Negri, Società punite per interesse, in Sole
24 Ore, 12.3.2006, 17
25Istruttoria societaria
- Anche per il credito fondiario, nellipotesi di
fallimento della società garantita, si apre la
vasta problematica della sottocapitalizzazione
delle società nonché dei fenomeni di reperimento
del capitale mediante finanziamenti (diretti, o
indiretti tramite il rilascio di garanzie)
mediante operazioni infragruppo . - Per tali operazioni societarie, listruttoria
sopra vista e lanalisi delle motivazioni ex art.
2497 è funzionale anche a prevenire controversie
originate dalluso distorto del credito
fondiario (anche estinzione passività pregresse)
che possano esporre il buon esito del credito a
giudizi argomentati con la simulazione e sul
negozio in frode alla legge (artt.1414, 1344
c.c.) strumentali alla revocatoria di garanzie e
pagamenti (art. 67 L.Fall.) e il rischio penale
della bancarotta preferenziale (art. 216 L.Fall.) - G. Sansone, Giudice presso Trib. Trieste, Le
garanzie del credito nelle procedure concorsuali
e nella fase esecutiva, in convegno
Responsabilità patrimoniale e garanzie. C.S.M.,
2.10.2002 in http//www.tribunaletrieste.it/docu
menti/relazioni.htm - Corte Costituzionale ,
Sent. n.175/2004
26Istruttoria societaria
- Accertare che loperazione conclusa con la
società rientri nei poteri degli amministratori e
nellambito delloggetto sociale. - Per i poteri di rappresentanza, listruttoria
deve accertare la sussistenza delle seguenti
condizioni - a) la società (anche datrice dipoteca) deve
produrre statuto da cui risulti espressamente la
possibilità di prestare garanzie reali o
personali anche a favore di terzi e, in mancanza,
assumere apposita delibera consiliare per variare
lo statuto con la clausola La società potrà
prestare garanzie personali e reali anche per
debito altrui - b) secondo quanto disposto dagli artt. 2384-2475
bis per SPA ed SRL, la stipula del mutuo e il
rilascio della garanzia ipotecaria devono
corrispondere ad un interesse effettivo delle
società stesse che si considera rientrante
nelloggetto sociale se e in quanto in concreto
finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali
o comunque preordinata ad un interesse economico
della società ( criterio di c.d. normalità -
Cass. 9572/2000. in Guida Norm. 170/2000, 43) - Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
del diritto societario e istruttoria per
l'erogazione del credito, par. 1
27Istruttoria societaria
-
- Lincompatibilità delloperazione o della
garanzia con loggetto sociale si verifica quando
non cè un rapporto di mezzo a fine con
lattività, facilmente riscontrabile perché la
nuova normativa societaria impone che lattività
sia espressamente indicata nelloggetto sociale
(artt. 2463, co. 2, n. 3 e 2328. co. 2, n. 3 per
SRL e SPA). - La strumentalità dellatto al perseguimento
dellattività nelloggetto sociale deve essere
valutata in concreto. L oggetto sociale e
linclusa attività non sono un limite alla
capacità delle società, ma piuttosto un
presupposto di efficacia degli atti degli
amministratori. - Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
del diritto societario e istruttoria per
l'erogazione del credito, par. 1
28Istruttoria societaria
- Per le SRL, particolare attenzione va anche posta
alla possibilità che una decisione di un organo
collegiale sia assunta mediante consultazione
scritta, ovvero sulla base di un consenso scritto
(art. 2475 4 comma). - In tale evenienza ai fini dellistruttoria si
pone il problema di accertare che tutti i
componenti lorganismo collegiale siano stati
informati della decisione da assumere ed abbiano
avuto tempo e modo per esprimere la loro
decisione. - E quindi sempre consigliabile acquisire i
documenti contenenti lespressione di volontà di
tutti i membri dellorgano collegiale e non solo
della maggioranza degli stessi, ovvero acquisire
la prova documentale della convocazione di tutti
gli amministratori. - Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
del diritto societario e istruttoria per
l'erogazione del credito, par. 2.1
29Istruttoria societaria
- Il nuovo art.2391 impone allamministratore della
SPA in conflitto di interessi di darne notizia al
agli amministratori e sindaci precisando la
natura, i termini e la portata dellinteresse. La
delibera deve motivare le ragioni e la
convenienza per la società nelloperazione, e non
è opponibile ai terzi in buona fede anche se
assunta con il voto determinante
dellamministratore portatore dellinteresse. - Verificare che la delibera in tali casi sia
assunta secondo il nuovo procedimento che prevede
il coinvolgimento del consiglio e dei sindaci
nella valutazione della conflittualità
dellinteresse manifestato da un consigliere - Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
del diritto societario e istruttoria per
l'erogazione del credito, par. 3
30Istruttoria societaria
- Per le SRL lart. 2475 ter non indica alcun
procedimento teso a prevenire o depotenziare il
conflitto di interessi, ma si limita ad affermare
che i contratti conclusi dagli amministratori in
conflitto di interessi possono essere annullati
su domanda della società se il conflitto era
conosciuto o riconoscibile dal terzo. - In sede di istruttoria è consigliabile, nei casi
in cui emerga un ragionevole dubbio di conflitto
di interessi, al fine di prevenire le conseguenze
di una delibera assunta con il voto favorevole di
chi versa in conflitto di interessi, verificare
che lamministratore portatore di un interesse,
abbia preventivamente informato il consiglio e si
astenga dalla discussione e votazione. - Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
del diritto societario e istruttoria per
l'erogazione del credito, par. 3.1
31Istruttoria societaria
- Nellistruttoria, le modalità di esercizio
dellattività di direzione e coordinamento devono
essere valutate anche al fine di prevenire il
rischio che, ai sensi dellart. 2497, la Banca
possa essere coinvolta solidalmente nella
responsabilità per i danni commessi
nellinteresse imprenditoriale altrui, violando
i principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale. - Infatti, è in ogni caso responsabile in solido
chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e
chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
La lettura del comma 2 dellart. 2497, non
consente quindi di escludere la responsabilità
della banca finanziatrice. - La S. C., già prima della riforma, statuiva che
lappartenenza della società ad un gruppo non
legittima lesercizio di qualunque attività
estranea alloggetto sociale solo perché a favore
del gruppo (Cass. 8159/2000) - Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
del diritto societario e istruttoria per
l'erogazione del credito, par. 10