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Diapositiva 1

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Title: Diapositiva 1 Author * Last modified by: fedele.m Created Date: 10/1/2004 7:06:39 AM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1

ABIFORMAZIONE - Seminario di approfondimento  
NOVITA NORMATIVE E APPLICATIVE SUI CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO IMMOBILIARI CORPORATE E RETAIL
Roma Hotel Jolly Midas, 22 Marzo 2006
LE NUOVE PROBLEMATICHE ISTRUTTORIE Prestito
vitalizio ipotecario Trust di garanzia
Istruttoria societaria di Maurizio Fedele
Credito Fondiario e Industriale - FONSPA di
Roma

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  • BONVS ARGENTARIVS è un sito-community di
    informazione giuridica per giuristi e consulenti
    d'impresa pubblicato in rete da Maurizio Fedele e
    da Antonio U. Petraglia, tra gli autori de La
    nuova disciplina del credito fondiario,
    Bancaria, 1997 e di numerose altre pubblicazioni
    nel settore.
  • Per la community sono da rimarcare i contributi e
    le esperienze espresse da Riccardo Ricciardi,
    Consigliere del Cons. Nazionale del Notariato,
    Giorgio Mantovano, fondatore della banca dati
    bibliografica IUSIMPRESA , Ermanno Cappa, Pres.
    Ass. Italiana Giuristi dImpresa - Banca
    Regionale Europea - nonché di Fabio Fiorucci,
    addetto legale del FONSPA, autore del volume I
    finanziamenti di credito fondiario, Ed. Giuffrè,
    2004 e Stefano Martello, collaboratore della
    rivista Diritto Diritti di Brugaletta, autore
    del saggio "La Rete come facilitatore nella
    comprensione dei testi normativi da parte del
    cittadino", in Ciberspazio e diritto n. 3 /2004
    p. 263-272.
  • I documenti relativi a questa relazione saranno
    resi disponibili ai partecipanti del seminario
    che lo richiedano allindirizzo
    infoargentarius_at_gmail.com con possibilità di
    accedere anche ai futuri aggiornamenti che
    saranno pubblicati sul sito.

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  • Documentazione e studi sul credito fondiario
    sono disponibili nella sezione credito_fondiario,
    sia per integrare le relazioni tenute ai
    seminari, che per avviare uno scambio di
    conoscenze ed esperienze.

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Prestito vitalizio ipotecario
  • PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
  • Il Collegato alla Finanziaria 2006 prevede il
    prestito vitalizio ipotecario (mutuo agli over -
    65) per ... la concessione da parte di aziende
    ed istituti di credito, nonché da parte di
    intermediari finanziari, ... di finanziamenti a
    medio e lungo termine con capitalizzazione
    annuale di interessi e spese e rimborso integrale
    in unica soluzione alla scadenza, assistiti da
    ipoteca di primo grado su immobili residenziali,
    riservati a persone fisiche con età superiore ai
    65 anni compiuti (art. 11- quaterdecies della
    Legge 248/2005)
  • Banking Monitor, Servizio Studi e ricerche Banca
    Intesa, 1/2006

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Prestito vitalizio ipotecario
  • Nellintento del legislatore governativo, si
    intende introdurre anche in Italia la categoria
    finanziaria anglosassone dei lifetime mortgage
    inglesi e dei reverse mortgage statunitensi.
  • In realtà, la norma è direttamente riferibile al
    credito fondiario (ipoteca di primo grado
    immobili residenziali) e comunque mutui
    riconducibili alla categoria del c.d. lifetime
    mortgage erano possibili anche prima della
    Finanziaria 2006, in quanto gli artt. 38 e ss.
    del TUB non escludono che i finanziamenti
    fondiari prevedano ...rimborso integrale in
    unica soluzione alla scadenza
  • Lettera Circolare ABI CI00709 del 16.2.2006 -
    Prestito Ipotecario Vitalizio, p.2

6
Prestito vitalizio ipotecario
  • Per analisi condivisa, lunico aspetto realmente
    innovativo della norma (oltre al riferimento agli
    intermediari finanziari) è quindi dato
    dallinciso
  • con capitalizzazione annuale di interessi e
    spese
  • che, derogando espressamente al regime generale
    sullanatocismo, permette di operare la
    capitalizzazione di interessi e spese nel
    rimborso bullet alla scadenza del mutuo,
    secondo uno schema negoziale praticato con i
    lifetime mortgage britannici.
  • Prospetti informativi Equity release tratti
    dal Consumer website della FSA - Financial
    Services Autority (autorità di vigilanza inglese)
    - www.fsa.gov.uk/consumer

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Prestito vitalizio ipotecario
  • Nelle figure negoziali del lifetime mortgage e
    del reverse mortgage il beneficiario, avente il
    requisito delletà superiore a 50 o 60 anni
  • percepisce una rendita vitalizia o unerogazione
    di capitale oppure costituisce una linea di
    credito in conto corrente
  • conserva la proprietà dellabitazione di
    famiglia
  • si obbliga, con la sanzione della risoluzione,
    alle spese di conservazione, al pagamento delle
    imposte e dei premi assicurativi
  • garantisce il prestito col valore dellimmobile
  • offre una garanzia no negative equity che
    copre il rischio di squilibrio fra valore
    cauzionale e debito accumulato
  • soltanto col decesso o il trasferimento prevede
    il rimborso - from the proceeds of the sale of
    your home - cioè col ricavato della cessione
    dellimmobile cauzionale
  • contrae il prestito senza subire alcuna forma di
    imposizione fiscale indiretta

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Prestito vitalizio ipotecario
  • Possibili finalità socio-economiche del prestito
    vitalizio ipotecario
  • finanziare forme di integrazione pensionistica
  • sostenere i costi di terapie o degenze non
    coperti dal S.S.N.
  • sostenere costi di ristrutturazione
    dellimmobile occupato dalla famiglia
  • reperire risorse per rilevanti spese del nucleo
    familiare (es. studio e avviamento professionale
    di figli, acquisto di altri immobili, ecc)
  • ottenere capitale per investimenti daltro tipo
    dello stesso beneficiario (es. avvio di nuove
    attività economiche )
  • sostegno alle esigenze derivanti dagli spin-off
    immobiliari di enti pubblici e imprese
  • La VIA di casa di F. Ghisellini, Capo della
    Direzione Investimenti e Finanza del Comune di
    Roma

9
Prestito vitalizio ipotecario
  • Profili di rischio creditizio e legale del
    prestito vitalizio ipotecario
  • Rispetto alla situazione dei mercati anglosassoni
    sopra prospettata, in Italia si evidenziano
    divergenze che assumono il carattere di rischi
  • informazioni insufficienti sullandamento del
    mercato immobiliare italiano, specie in
    prospettiva di m.l.t. per tenuta limiti LTV
  • mancanza di procedure standardizzate e
    trasparenti per la valutazione degli immobili
    cauzionali
  • mancata previsione di forme di copertura
    assicurativa per gestire il rischio di forbice
    fra realizzo dellimmobile e credito accumulato
  • nonostante la denominazione vitalizio,
    incertezza sulla scadenza del prestito, definito
    genericamente a medio e lungo termine
  • --------------------------------------------
  • (1) In Quid Juris n.63-65/2000 cit. nei
    trasferimenti mortis causa, la trascrizione ha,
    in campo immobiliare, la stessa funzione che essa
    svolge negli atti inter vivos quella di renderli
    opponibili ai terzi

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Prestito vitalizio ipotecario
  • Profili di rischio creditizio e legale del
    prestito vitalizio ipotecario (segue)
  • (conseguentemente) incerta applicabilità del
    beneficio fiscale ex art. 15 DPR 601/73 - imposta
    sostitutiva
  • necessità di adeguare le attuali note di
    iscrizione ipotecaria con la possibilità di
    immettere il dato della capitalizzazione
  • contrasto con il regime degli elementi essenziali
    delle iscrizioni ipotecarie che impone di
    indicare una durata determinata (art.2839, co.2,
    n. 6 c.c.)
  • monitoraggio sullo stato manutentivo e su
    obblighi fiscali
  • legittimazione della banca a richiedere
    lintervento in contratto dei possibili e
    conoscibili futuri eredi del beneficiario
  • problema derivante dal divieto del patto
    commissorio (artt. 1963 e 2744 c.c.) da cui può
    derivare la sanzione della nullità di un
    eventuale mandato che sia conferito alla banca
    per lalienazione dellimmobile cauzionale
  • integrazioni alla normativa di vigilanza su
    limiti LTV, anche ai fini IAS e Basilea 2

11
Prestito vitalizio ipotecario
  • Profili di rischio creditizio e legale del
    prestito vitalizio ipotecario (segue)
  • necessità di normativa anche secondaria (in
    alternativa alla soluzione sul problema del
    mandato a vendere) che consenta un recupero del
    credito in tempi certi e non eccessivi
  • Il tutto, dopo una riunione interbancaria, è
    oggetto di una procedura di consultazione fra ABI
    e Ministero dellEconomia anche per consentire al
    sistema bancario di poter operare a fronte delle
    rilevanti implicazioni di tipo socio-economico
    connesse a questa tipologia di finanziamento.

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Prestito vitalizio ipotecario
  • Lo strumento ipotizzato per applicare in Italia
    lo standard del lifetime mortgage, per il
    recupero extra-giudiziale del credito scaduto
    potrebbe essere il mandato a vendere ex art.
    1723, 2 comma c.c. (irrevocabile)
  • Rischi giurisprudenziali sul negozio in frode
    alla legge per violazione degli artt. 1963 e 2744
    c.c. fra patto commissorio e patto marciano,
    differenze e ammissibilità di questultimo
  • Le problematiche del divieto dei patti
    successori (art. 478 c.c.) inammissibilità del
    mandato post mortem e mortis causa
  • La deroga codicistica del contratto a favore di
    terzo ex art. 1412 c.c.
  • Per una rassegna di giurisprudenza e dottrina
    favorevoli al mandato a vendere l'immobile in
    caso di mancato adempimento v. in F. Fiorentini,
    Garanzie reali atipiche, par. 6 lett. c) e d),
    http//www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Authors.htm
    l, 2000(P. De Martinis, Estensione del divieto
    del patto commissorio a fattispecie
    procedimentali, nota a Cass., 4 novembre 1996, n.
    9540, in Riv. notar., 1998, pp. 1022 ss., 1025 )
  • C. Romero, I limiti applicativi del patto
    commissorio autonomo, in Contratti, 6/2000, 553
  • D. Cenni, Mandato ad alienare a scopo di
    garanzia, in Notariato, 1/1998, 61
  • Cass. 16.2.1995 n. 1683, in Giust. Civ., 1995, I.
    1501
  • v. in G. Bonilini, Una valida ipotesi di mandato
    post mortem, Contratti, IPSOA, 12/2000, 1101, sub
    I limiti di validità del mandato post mortem

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Prestito vitalizio ipotecario
  • In conclusione, allo stato attuale del sistema
    giuridico italiano, il mandato a vendere a favore
    della banca che eroghi il prestito ipotecario
    vitalizio ex art. 11-quarterdecies, L. 248/2005,
    deriva da tre condizioni fondamentali
  • il finanziamento fondiario stipulato dal
    beneficiario e dai suoi futuri eredi, anche quali
    fideiussori (conosciuti e conoscibili al momento
    della stipula) deve essere scaduto (per decesso
    del beneficiario o scadenza naturale
    dellammortamento)
  • soltanto in quel momento, qualora i
    debitori/garanti non intendano rimborsare il
    mutuo la banca può attivare un mandato
    irrevocabile, eventualmente anche in forma di
    negozio fiduciario, per lalienazione
    dellimmobile ipotecato con obbligo di
    restituzione delleventuale eccedenza di prezzo
    rispetto al credito vantato
  • i fidejussori/eredi devono concorrere al buon
    esito del recupero del credito, anche con la
    cessione a terzi dellimmobile cauzionale
    stabilita col mandato a vendere trascrizione
    dellaccettazione delleredità.
  • Cass., 11.11.1988, n. 6083, Foro it., Rep. 1988,
    voce Successione, n. 31, contra Cass.,
    17.12.1990, n. 8355, Mass. Foro it., 1990, n.
    8355 Giust. civ., 1991, I, 953 - F. Pene
    Vidari, Patti successori e contratti post mortem,
    in Cardozo Law Bulletin, Vol. 7- 2001 -
    http//www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Year.html
  • Cass. Civ., sez. I, n. 394 dell11.1.2006 -
    ammissibilità della pattuizione che esclude la
    preventiva escussione del debitore principale ex
    art. 1956 c.c.
  • Sole 24 Ore, Affari Privati, 6.3.2006, I (pagina
    sul prestito vitalizio)

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Trust di garanzia

  • IL TRUST PER LA TUTELA DELLE ESIGENZE FAMILIARI,
    DELLINTERDETTO, DELLINABILITATO E DELLE PERSONE
    PRIVE DI AUTONOMIA
  • Lesperienza sui settori di utilizzo del trust
    (Legge 364/1989 - Convenzione dell Aja 1985) e
    del nuovo 2645-ter C.C. - secondo studi del
    Notariato - riguarda anche le seguenti
    disposizioni dellautonomia privata
  • - assicurare la destinazione di somme di denaro
  • - funzione di garanzia di obbligazioni
    pecuniarie
  • - conservazione e gestione di beni di famiglia
  • - gestione unitaria di posizioni giuridiche
    appartenenti a diversi soggetti.
  • Casistica tratta da studi condotti presso
    Associazione Il Trust in Italia - Consulta
    nazionale sui trust (cui aderisce anche lABI)
  • AA.VV., Trust. Maggiori tutele al patrimonio con
    i nuovi strumenti del diritto civile, in Sole 24
    Ore, Norme e Tributi, 13.3.2006, p.30-31

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Trust di garanzia

Il nuovo articolo 2645-ter c.c. Il c.d.
decreto mille proroghe, comprende la seguente
disposizione Dopo larticolo 2645-bis del
codice civile è inserito il seguente         Art
. 2645-ter. - (Trascrizione di atti di
destinazione per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad
altri enti o persone fisiche) Gli atti
risultanti da atto pubblico, con cui beni
immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri sono destinati, per un periodo non
superiore a novanta anni o per la durata della
vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone
fisiche ai sensi dellarticolo 1322, secondo
comma, possono essere trascritti al fine di
rendere opponibile ai terzi il vincolo di
destinazione per la realizzazione di tali
interessi può agire, oltre al conferente,
qualsiasi interessato anche durante la vita del
conferente stesso. I beni conferiti e i loro
frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono
costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previsto dallarticolo 2915, primo comma, solo
per debiti contratti per tale scopo.
16
Trust di garanzia
  • realizzazione di interessi meritevoli di
    tutela riferibili a persone con disabilità o
    persone fisiche
  • lespressione ha maggiore ampiezza, rispetto a
    quella usata dal legislatore per il finanziamento
    agli over 65 (riservati a persone fisiche con
    età superiore ai 65 anni compiuti).
  • La norma appare formulata per essere riferibile
    anche ai c.d. soggetti deboli o alle esigenze
    familiari di
  • copertura delle spese di assistenza
    socio-sanitaria
  • sostegno di analoghe spese relative i figli e
    parenti (anche disabili)
  • ma anche
  • copertura dei costi relativi allimmobile del
    nucleo familiare
  • spese di mantenimento e istruzione dei figli /
    integrazione di acquisto di altri immobili
  • .

17
Trust di garanzia

atto pubblico, con cui beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri sono
destinati, per un periodo non superiore a novanta
anni o per la durata della vita della persona
fisica beneficiaria Ben diversamente dalla
norma sul prestito agli over 65 dove si parla
solamente di finanziamenti a medio e lungo
termine (con i problemi sopra accennati) la
norma si riferisce espressamente ad una durata
che si protrae per tutta la vita del disponente,
potendo andare anche ben oltre tale scadenza
utilizzando il termine di 90 anni. Idoneità
delloperazione sia per il disponente che per
parenti e figli.
18
Trust di garanzia
  • può agire, oltre al conferente, qualsiasi
    interessato anche durante la vita del conferente
    stesso
  • la norma prefigura lattività che può essere
    svolta anche da terzi - come una banca
    finanziatrice - che abbiano interesse alla piena
    realizzazione delle finalità meritevoli di
    tutela.
  • Lespressione agire, assieme ad anche durante
    la vita ... introduce ad uno schema simile al
    lifetime mortgage inglese che, oltre a durare per
    tutta la vita del beneficiario, prevede
    lutilizzo dei proventi derivanti dalla cessione
    dellimmobile per garantire il rischio di
    inadempimento del debitore .
  • D. Muritano, Trust e diritto italiano uno
    sguardo dinsieme (tra teoria e prassi), 2005,
    Studio Commissione Propositiva del CNN

19
Trust di garanzia
  • ...beni conferiti e i loro frutti possono
    essere impiegati solo per la realizzazione del
    fine di destinazione e possono costituire oggetto
    di esecuzione, salvo quanto previsto
    dallarticolo 2915, primo comma, solo per debiti
    contratti per tale scopo .
  • Subordinatamente al principio di priorità delle
    trascrizioni e inscrizioni, viene stabilito
    leffetto di segregazione tipico del trust che
    permette alla banca di
  • - vincolare il finanziamento a fini familiari,
    che come tali sono riconosciuti meritevoli di
    tutela
  • - nel contempo, impedire lesecuzione immobiliare
    da parte di creditori terzi non iscritti
    tempestivamente rispetto alla trascrizione del
    trust.
  • CNN Notizie, n.37 del 22.2.2006 Il trust
    diritto interno e Convenzione de LAja

20
Trust di garanzia
  • Alcune applicazioni studiate dal Notariato su
    atti positivamente rogati e trascritti dal 1997
    ad oggi
  • trust immobiliare in unico contesto, con
    beneficiario principale che è lo stesso
    disponente e i beneficiari finali che sono i
    figli
  • trust di coniugi e dei loro tre figli che
    vincola i loro beni fino a quando almeno uno di
    essi è in vita e comunque per non meno di 50 anni
  • disponente, debitore di banche, trasferisce al
    trustee alcuni beni immobili il cui reddito va
    alle banche stesse fino allestinzione dei loro
    crediti, con beneficiari finali i figli del
    disponente vendita dei beni a cura del trustee
    in caso di inadempimento del debito del
    disponente verso le banche diritto delle banche
    a vietare le vendite con prezzo non congruo (1)
  • D. Muritano, op.cit., casistica di atti
    istitutivi di trust dal 1997 al 2005, p. 4 e ss.
  • (1) Trust misto (protezione familiare e
    liquidazione creditori) che affronta il problema
    del divieto del patto commissorio (art. 2744
    c.c.) affidando al trustee il compito di
    distribuire il ricavato della vendita ai
    creditori (nellordine di preferenza) e
    restituendo leventuale eccedenza al disponente o
    ai suoi figli

21
Trust di garanzia
  • Regime fiscale del trust
  • Secit ha precisato anche che nel caso in cui
    latto di costituzione di trust non contempli la
    contemporanea attribuzione di un patrimonio,
    dovrebbe rendersi applicabile lart. 11 della
    Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131 del
    1986 (applicazione dellimposta di registro in
    misura fissa)
  • Latto istitutivo del trust con cui il
    disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni
    in trust al trustee, qualora abbia per oggetto
    beni o diritti per i quali sia prevista la forma
    dellatto pubblico o della scrittura privata
    autenticata imposta fissa di registro ex art.
    11, Tariffa parte prima, d.p.r. n. 131/86. Se il
    trasferimento avviene con lo stesso atto
    istitutivo di trust, limposta fissa di registro,
    secondo la normativa sopra indicata, sarà
    applicabile una volta sola.
  • Studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la
    Direzione delle Entrate dellEmilia Romagna -
    2003
  • Studio CNN - Comm. Studi Tributari n. 80/2003/T
    del 21 novembre 2003

22
Trust di garanzia
  • TRUST E RAPPORTI BANCARI
  • si osserva che lattenzione della banca alla
    materia in esame è duplice, nel senso che, da un
    lato, la banca può avere come cliente il trustee
    e, dallaltro, la banca stessa, o sue filiali
    specializzate, può svolgere funzioni del trustee
    la prospettiva di sviluppo del trust in banca
    presenta quindi potenzialità molto interessanti,
    che giustificano il crescente interesse del
    settore verso questo istituto.
  • -------------------------------------------
  • Fabrizio Maimeri - Consulta Nazionale sui Trust
    CD I trust interni , 2002
  • v. anche, Circolare ABI, Trust e rapporti
    bancari, 1996

23
Trust di garanzia
  • Seguendo figure contrattuali già sperimentate si
    può quindi pervenire ad una struttura negoziale
    così congegnata
  • stipula di un contratto di mutuo ex art. 38 TUB
    ed ai sensi dellart. 11- quarterdecies della
    L.248/2005 (per regime speciale del credito
    fondiario e capitalizzazione di interessi e
    spese) espressamente finalizzato alle esigenze
    del beneficiario over 65 e del suo nucleo
    familiare
  • costituzione di un trust ex art. 2645-ter c.c. -
    senza trasferimenti al trustee - avente lo scopo
    di
  • - assicurare la destinazione della somma mutuata
    al mutuatario e alla sua famiglia
  • - garantire ladempimento dellobbligazione
    pecuniaria derivante dal mutuo bancario alla
    scadenza del prestito ipotecario vitalizio
    (bullet)
  • -------------------------------------------
  • Trascrizioni di atti istitutivi di trust dal
    1997 al 2003 in Muritano, op. cit. - Pronunce
    Trib. Parma 21.10.2003 e 3.3.2005, Trib. Trento
    20.7.2004 e 7.4.2005, Trib. Brescia 12.10.2004,
    Trib. Roma - Sez. Fall 4.4.2003, Corte App.
    Milano 6.2.1998, Corte App. Firenze 9.8.2001 - P.
    Piccoli, Troppi timori in tema di trascrivibilità
    del "trust" in Italia, in Notariato, 1995, pp.
    616 ss.

24
Istruttoria societaria
  • Oltre alle disposizioni dei D. Lgs. 5 - 6/2003,
    nellistruttoria sono da valutare anche rischi
    derivanti dalla responsabilità amministrativa (di
    fatto penale) delle società ex D. Lgs. 231/2001,
    dalle nuove fattispecie del diritto penale
    societario introdotte con gli artt. 25-ter,
    25-quater e 25-quinques
  • Nellistruttoria della società richiedente il
    mutuo (o garante) è quindi opportuno
  • accertare ladozione dei modelli organizzativi di
    prevenzione degli illeciti (codice etico,
    organismo di controllo, ecc)
  • valutare se nel merito delloperazione da
    finanziare emergano problematiche attinenti alle
    figure dei nuovi artt. 2321 gt 2641 c.c.
  • applicare le procedure di gestione dei rischi
    relative alle misure di contrasto del terrorismo.
  • Linee guida dellABI sul D.Lgs. 231/2001, v.
    pag. 29-38
  • Cass. Pen., 30.1.2006 n. 3615, con commento di
    G. Negri, Società punite per interesse, in Sole
    24 Ore, 12.3.2006, 17


25
Istruttoria societaria
  • Anche per il credito fondiario, nellipotesi di
    fallimento della società garantita, si apre la
    vasta problematica della sottocapitalizzazione
    delle società nonché dei fenomeni di reperimento
    del capitale mediante finanziamenti (diretti, o
    indiretti tramite il rilascio di garanzie)
    mediante operazioni infragruppo .
  • Per tali operazioni societarie, listruttoria
    sopra vista e lanalisi delle motivazioni ex art.
    2497 è funzionale anche a prevenire controversie
    originate dalluso distorto del credito
    fondiario (anche estinzione passività pregresse)
    che possano esporre il buon esito del credito a
    giudizi argomentati con la simulazione e sul
    negozio in frode alla legge (artt.1414, 1344
    c.c.) strumentali alla revocatoria di garanzie e
    pagamenti (art. 67 L.Fall.) e il rischio penale
    della bancarotta preferenziale (art. 216 L.Fall.)
  • G. Sansone, Giudice presso Trib. Trieste, Le
    garanzie del credito nelle procedure concorsuali
    e nella fase esecutiva, in convegno
    Responsabilità patrimoniale e garanzie. C.S.M.,
    2.10.2002 in http//www.tribunaletrieste.it/docu
    menti/relazioni.htm - Corte Costituzionale ,
    Sent. n.175/2004

26
Istruttoria societaria
  • Accertare che loperazione conclusa con la
    società rientri nei poteri degli amministratori e
    nellambito delloggetto sociale.
  • Per i poteri di rappresentanza, listruttoria
    deve accertare la sussistenza delle seguenti
    condizioni
  • a) la società (anche datrice dipoteca) deve
    produrre statuto da cui risulti espressamente la
    possibilità di prestare garanzie reali o
    personali anche a favore di terzi e, in mancanza,
    assumere apposita delibera consiliare per variare
    lo statuto con la clausola La società potrà
    prestare garanzie personali e reali anche per
    debito altrui
  • b) secondo quanto disposto dagli artt. 2384-2475
    bis per SPA ed SRL, la stipula del mutuo e il
    rilascio della garanzia ipotecaria devono
    corrispondere ad un interesse effettivo delle
    società stesse che si considera rientrante
    nelloggetto sociale se e in quanto in concreto
    finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali
    o comunque preordinata ad un interesse economico
    della società ( criterio di c.d. normalità -
    Cass. 9572/2000. in Guida Norm. 170/2000, 43)
  • Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
    del diritto societario e istruttoria per
    l'erogazione del credito, par. 1

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Istruttoria societaria
  • Lincompatibilità delloperazione o della
    garanzia con loggetto sociale si verifica quando
    non cè un rapporto di mezzo a fine con
    lattività, facilmente riscontrabile perché la
    nuova normativa societaria impone che lattività
    sia espressamente indicata nelloggetto sociale
    (artt. 2463, co. 2, n. 3 e 2328. co. 2, n. 3 per
    SRL e SPA).
  • La strumentalità dellatto al perseguimento
    dellattività nelloggetto sociale deve essere
    valutata in concreto. L oggetto sociale e
    linclusa attività non sono un limite alla
    capacità delle società, ma piuttosto un
    presupposto di efficacia degli atti degli
    amministratori.
  • Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
    del diritto societario e istruttoria per
    l'erogazione del credito, par. 1

28
Istruttoria societaria
  • Per le SRL, particolare attenzione va anche posta
    alla possibilità che una decisione di un organo
    collegiale sia assunta mediante consultazione
    scritta, ovvero sulla base di un consenso scritto
    (art. 2475 4 comma).
  • In tale evenienza ai fini dellistruttoria si
    pone il problema di accertare che tutti i
    componenti lorganismo collegiale siano stati
    informati della decisione da assumere ed abbiano
    avuto tempo e modo per esprimere la loro
    decisione.
  • E quindi sempre consigliabile acquisire i
    documenti contenenti lespressione di volontà di
    tutti i membri dellorgano collegiale e non solo
    della maggioranza degli stessi, ovvero acquisire
    la prova documentale della convocazione di tutti
    gli amministratori.
  • Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
    del diritto societario e istruttoria per
    l'erogazione del credito, par. 2.1

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Istruttoria societaria
  • Il nuovo art.2391 impone allamministratore della
    SPA in conflitto di interessi di darne notizia al
    agli amministratori e sindaci precisando la
    natura, i termini e la portata dellinteresse. La
    delibera deve motivare le ragioni e la
    convenienza per la società nelloperazione, e non
    è opponibile ai terzi in buona fede anche se
    assunta con il voto determinante
    dellamministratore portatore dellinteresse.
  • Verificare che la delibera in tali casi sia
    assunta secondo il nuovo procedimento che prevede
    il coinvolgimento del consiglio e dei sindaci
    nella valutazione della conflittualità
    dellinteresse manifestato da un consigliere
  • Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
    del diritto societario e istruttoria per
    l'erogazione del credito, par. 3

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Istruttoria societaria
  • Per le SRL lart. 2475 ter non indica alcun
    procedimento teso a prevenire o depotenziare il
    conflitto di interessi, ma si limita ad affermare
    che i contratti conclusi dagli amministratori in
    conflitto di interessi possono essere annullati
    su domanda della società se il conflitto era
    conosciuto o riconoscibile dal terzo.
  • In sede di istruttoria è consigliabile, nei casi
    in cui emerga un ragionevole dubbio di conflitto
    di interessi, al fine di prevenire le conseguenze
    di una delibera assunta con il voto favorevole di
    chi versa in conflitto di interessi, verificare
    che lamministratore portatore di un interesse,
    abbia preventivamente informato il consiglio e si
    astenga dalla discussione e votazione.
  • Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
    del diritto societario e istruttoria per
    l'erogazione del credito, par. 3.1

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Istruttoria societaria
  • Nellistruttoria, le modalità di esercizio
    dellattività di direzione e coordinamento devono
    essere valutate anche al fine di prevenire il
    rischio che, ai sensi dellart. 2497, la Banca
    possa essere coinvolta solidalmente nella
    responsabilità per i danni commessi
    nellinteresse imprenditoriale altrui, violando
    i principi di corretta gestione societaria e
    imprenditoriale.
  • Infatti, è in ogni caso responsabile in solido
    chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e
    chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
    La lettura del comma 2 dellart. 2497, non
    consente quindi di escludere la responsabilità
    della banca finanziatrice.
  • La S. C., già prima della riforma, statuiva che
    lappartenenza della società ad un gruppo non
    legittima lesercizio di qualunque attività
    estranea alloggetto sociale solo perché a favore
    del gruppo (Cass. 8159/2000)
  • Circolare ABI Prot. OF/000296 28.1.2004, Riforma
    del diritto societario e istruttoria per
    l'erogazione del credito, par. 10
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