Title: Diapositiva 1
1LA FRAMMENTAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE OR
IGINI E SOLUZIONI
2Uno dei problemi più importanti che ha coinvolto
i lavoratori negli ultimi 15 anni è sicuramente
quello della frammentazione delle posizioni
contributive. La stessa riforma del 1995, pur
prevedendo determinate soluzioni, paradossalmente
ha contribuito a complicare il quadro,
soprattutto per i lavoratori che si sono trovati
a metà del guado.
3- Le posizioni più complicate, nellordine, sono
quelle che riguardano - il mix fra lavoro privato e lavoro pubblico
- il mix fra lavoro dipendente e lavoro
parasubordinato - il mix fra lavoro dipendente e lavoro autonomo o
libero professionale.
4Nonostante le difficoltà, in estrema sintesi
erano possibili soluzioni di ricongiunzioni
gratuite (articolo 1 della legge n 29/79) o
relativamente onerose (articolo 2 della legge
29/79), ma anche trasferimenti gratuiti verso
INPS di posizioni giacenti presso altre Casse dei
lavoratori dipendenti (articolo unico legge
322/58).
5- Tutto questo scenario è stato sconvolto con la
manovra estiva del 2010 - (D.L. n 78/2010 convertito in
- legge n 122/2010), con la quale improvvisamente
è accaduto che - è stata abrogata la legge 322/58
- è stata resa onerosa la legge 29/79, articolo 1
- è diventata molto più onerosa la legge 29/79,
articolo 2.
6Dal 31 luglio 2010 sono quindi iniziati i drammi
raccontati in quasi tutti i talk-show televisivi
e nella pagine dei principali quotidiani, tutti
alla ricerca dei casi più eclatanti ai quali
venivano chieste somme particolarmente
consistenti per far dialogare fra di loro le
varie contribuzioni e per accedere a pensione.
7Il paradosso più rilevante che abbiamo vissuto è
rappresentato dalle difficoltà finanziarie
(manifestate dal MEF e dal Ministero del Lavoro)
di individuare soluzioni accettabili, quando la
relazione tecnica che ha accompagnato il varo
della manovra estiva del 2010 non aveva
evidenziato alcun impatto economico da parte
delle norme che ci si apprestava a varare (né
minori spese, né maggiori entrate).
8- Cè voluto il carrozzone della legge di
stabilità 2013 e lapprossimarsi della
consultazione elettorale per riuscire a trovare
una soluzione - si è finalmente stabilito che i lavoratori
cessati dal servizio fino al 30 luglio 2010
possono applicare la legge 322/58 - si sono allargate le maglie per lapplicazione
delle norme in materia di totalizzazione dei vari
periodi assicurativi.
9Le norme in questione sono contenute
nellarticolo 1, commi da 238 a 249, della legge
24 dicembre 2012, n 228
10Ma perché ci preoccupiamo delle frammentazioni
contributive? Per il semplice fatto che quando
avvengono su libera scelta del lavoratore è ovvio
che ciascuno dovrebbe assumere tali decisioni con
la consapevolezza delle eventuali ricadute
negative. Quando vengono invece provocate dai
datori di lavoro, magari anche con accordi
sindacali, la vicenda si complica.
11- Nellambito delle Amministrazioni Pubbliche
abbiamo tendenzialmente vissuto tre tipologie di
vicende - profonda evoluzione del sistema delle aziende
municipalizzate - creazione di consorzi o unioni di comuni per la
gestione di determinati servizi - costituzione di società di diritto privato,
ancorchè a capitale pubblico, cui viene affidata
la gestione di determinati servizi.
12Affrontiamo subito la vicenda meno complicata -
nella costituzione di consorzi o unioni di comuni
di norma il personale resta in carico a ciascuna
amministrazione con riparto dei costi, situazione
che non ha alcuna ricaduta sulle posizioni
individuali dei lavoratori nessun problema
previdenziale che meriti la nostra attenzione.
13La vicenda delle aziende municipalizzate ha
invece diversi risvolti degni di attenzione. Uno
dei passaggi fondamentali è rappresentato dalla
trasformazione di dette aziende in S.p.A. in modo
singolo o associato Tale processo di
privatizzazione, dal punto di vista
previdenziale, ha generato due mondi diversi.
14I lavoratori che sono stati assunti direttamente
dalla S.p.A. vengono iscritti direttamente
allINPS come qualunque dipendente privato. I
lavoratori già in servizio al momento della
trasformazione dovrebbero essere iscritti
allINPS a loro volta, ma hanno il diritto di
optare per il mantenimento della pregressa
iscrizione previdenziale
15Detta opzione deve tuttavia essere esercitata, a
pena di decadenza, entro i 90 giorni successivi
alla data di modifica del rapporto
previdenziale. (Articolo 5 della legge 8 agosto
1991, n 274)
16Diverse di queste S.p.A. hanno poi dato corpo ad
ulteriori processi di fusione fino a generare
quelle mega aziende del tipo di HERA o IREN. Va
subito chiarito che tale ulteriore tappa non ha
modificato linquadramento previdenziale del
lavoratore, poiché sulla base di un principio di
ultrattività della opzione non muta liscrizione
previdenziale.
17Di tuttaltro tenore sono invece le vicende
accadute nelle mega utilities quando sono state
create al loro interno nuove aziende per le quali
è stato chiesto a dei lavoratori di cessare il
precedente rapporto di lavoro per intraprenderne
uno diverso con la nuova società in tale caso
liscrizione previdenziale nella nuova società è
esclusivamente INPS senza possibilità di scelta.
18Lultima vicende è quella della costituzione di
società di diritto privato, ancorchè a capitale
pubblico, cui viene affidata la gestione di
servizi. Per quanto finora accaduto abbiamo
assistito a due fasi una prima nella quale i
lavoratori della/le amministrazione/i vengono
comandati a prestare attività nella società, ed
una seconda in cui transitano alle dipendenze
della società stessa.
19In caso di comando, come già ricordato, non si
pone alcun problema poiché il lavoratore resta in
carico allamministrazione con il relativo
trattamento previdenziale. In caso di passaggio,
invece, si ripresenta lo stesso problema della
privatizzazione con conseguente iscrizione
allINPS, ma con possibilità di opzione (entro 90
giorni) per la pregressa iscrizione.
20Evidenziata la panoramica, va anche ricordato che
la parte previdenziale rappresenta un problema
soprattutto per le generazioni più anziane o per
quelle di mezzo, mentre per le giovani
generazioni la questione è molto più
semplice. Il sistema contributivo puro
(contributi dal 1996 in poi), infatti, presenta
problemi notoriamente inferiori.
21- Computo
- Cumulo
- Totalizzazione
22DM n 282/1996
NORMA DI LEGGE CHE REGOLA IL COMPUTO NELLA
GESTIONE SEPARATA, QUINDI NEL SISTEMA
ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO, TRAMITE LA FACOLTA
DI OPZIONE, DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ALTRE FORME
DI PREVIDENZA
23DM n 282/1996 - articolo 3
Regolamento recante la disciplina dellassetto
organizzativo e funzionale della gestione e del
rapporto assicurativo di cui allarticolo 2,
comma 32, della L. 8 agosto 1995, n 335
Articolo 3 1. Gli iscritti alla gestione separata
che possono far valere periodi contributivi
presso lassicurazione generale obbligatoria per
linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, le forme esclusive e
sostitutive della medesima, le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui
alla legge n 233 del 1990 hanno facoltà di
chiedere nellambito della gestione separata il
computo dei predetti contributi, ai fini del
diritto e della misura della pensione a carico
della gestione stessa, alle condizioni previste
per la facoltà di opzione di cui allarticolo 1,
comma 23, della legge n 335 del 1995.
Sono esclusi i liberi professionisti
24DM n 282/1996 - articolo 3
- Requisito
- 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 dopo il
31/12/1995 - possedere unanzianità contributiva inferiore a
18 anni al 31/12/1995 - Prestazioni del contributivo
- Calcolo contributivo
25D.Lgs. n 184/97
NORMA DI LEGGE CHE REGOLA IL CUMULO NEL SISTEMA
ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO
26D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1
Cumulo di periodi assicurativi 1. Per i
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più
forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che
non abbiano maturato in alcuna delle predette
forme il diritto al trattamento previdenziale, è
data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il
perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20
del predetto articolo 1, i periodi assicurativi
non coincidenti posseduti presso le predette
forme, ai fini del conseguimento della pensione
di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per
inabilità.
27D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1
- Larticolo 1 del decreto legislativo n 184/97
prevede la possibilità di cumulare la
contribuzione versata in vari fondi pensionistici
obbligatori, al fine di liquidare un unico
trattamento di pensione, se - in nessuno dei fondi sia stato raggiunto il
diritto autonomo a pensione - per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici
siano liquidati esclusivamente secondo il sistema
contributivo.
28LA TOTALIZZAZIONE
29LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006
LEGGE N 247/2007
DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N
214/2011
30Totalizzazione
La nuova disposizione esordisce con la conferma
delle vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione (legge n 29/1979 e legge n
45/1990) ed implicitamente delle stesse norme
relative allINPGI, allENPALS ed alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.
31(No Transcript)
32Totalizzazione
L'esercizio della facoltà di totalizzazione
richiede che l'interessato faccia espressa
domanda di pensione con contestuale dichiarazione
che intende avvalersi dei regime della
totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al
D.lgs. n 42/2006.
33Totalizzazione
- Le prestazioni liquidabili
- pensione di vecchiaia
- pensione di anzianità con 40 anni di anzianità
contributiva - pensione di inabilità
- pensione indiretta ai superstiti
34Totalizzazione e DL n 201/2011 convertito in
legge n 214/2011
News!
E stato abrogato il requisito dei 3 anni, per
cui oggi sono utili tutte le diverse
contribuzioni in ciascuna cassa a prescindere
dalla loro consistenza.
35Totalizzazione per VO e ANZ
- La totalizzazione deve riguardare tutti e per
intero i periodi assicurativi. - La richiesta di restituzione dei contributi, ove
prevista, presentata successivamente alla data di
entrata in del decreto legislativo (2 marzo
2006), preclude il diritto allesercizio della
facoltà di totalizzazione - (e se fatta prima ??)
Un rimborso chiesto entro tale data, esclude
dalla totalizzazione solo la gestione
destinataria della richiesta di rimborso.
36Totalizzazione per VO e ANZ
- Requisiti di età e di contribuzione
- aver compiuto il 65 anno di età (uomini e
donne) e unanzianità contributiva almeno pari a
20 anni, - ovvero, indipendentemente dalletà anagrafica,
- possedere unanzianità contributiva non
inferiore a 40 anni
37Totalizzazione per inabilità
Facoltà estesa per la liquidazione dei
trattamenti pensionistici per inabilità assoluta
e permanente
Il diritto si consegue in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti nella
forma pensionistica nella quale il lavoratore è
iscritto al verificarsi dello stato inabilitante.
38Totalizzazione per inabilità
Il diritto si consegue in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti nella
forma pensionistica nella quale il lavoratore è
iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Anche la attribuzione della eventuale
maggiorazione segue le stesse regole
A tale fine sono totalizzabili tutti i periodi a
prescindere dalla loro entità (articolo 2, comma
2)
39Totalizzazione per inabilità
- Se lo stato inabilitante si verifica in costanza
di iscrizione allINPDAP il diritto è
riconosciuto in presenza di una inabilità - assoluta e permanente a qualsiasi attività
lavorativa ai sensi dellarticolo 2, comma 12,
legge n 335/95 - assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro ai sensi articolo 7, lettera a), legge n
379/55 o per il personale statale ai sensi
dellarticolo 42 del DPR n 1092/73.
40Totalizzazione per indiretta
La facoltà è riconosciuta per la liquidazione dei
trattamenti pensionistici ai superstiti di
assicurato ancorché questultimo sia deceduto
prima di aver acquisito il diritto a pensione
La nuova norma si applica solo per i decessi
avvenuti a decorrere dallentrata in vigore del
decreto legislativo (3 marzo 2006). Si devono
verificare i requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti nella forma pensionistica
nella quale il dante causa era iscritto al
momento della morte.
41Totalizzazione e ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione dei periodi
assicurativi presentata dal 3 marzo 2006 in poi e
perfezionata mediante accettazione da parte
dellinteressato, preclude il conseguimento dei
trattamenti pensionistici da totalizzazione di
cui al decreto legislativo.
42NOVITA PER TOTALIZZAZIONE
LINPS, con messaggio n 30218 del 29 dicembre
2009, previo parere del Ministero del Lavoro, ha
chiarito che lincompatibilità fra ricongiunzione
(legge n 29/79 e legge n 45/90) non trova
applicazione per le operazioni già definite al 3
marzo 2006. Per le definizioni successive,
invece, il problema rimane nella sua totale
attualità.
43Totalizzazione il calcolo
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento
pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati.
- La misura del trattamento a carico degli enti
previdenziali pubblici è determinata sulla base
della disciplina prevista dal D.lgs 30/4/97, n
180, in materia di opzione per la liquidazione
del trattamento pensionistico esclusivamente con
le regole del sistema contributivo.
44Totalizzazione il calcolo
- Nel caso in cui una quota di pensione sia
liquidabile con il diritto autonomo, possono
essere applicate le regole di calcolo della
singola gestione (retributive o miste). - Nota ministero del lavoro
45Totalizzazione il calcolo
- Diritto autonomo pensione pubblica
- Nel calcolare le relative quote di pensione
pubblica si applicano le regole generali
(retributivo e misto), determinando però
lanzianità contributiva al 31/12/1995 (18 anni)
mediante la sommatoria di tutti gli spezzoni di
contributi che concorrono alla totalizzazione.
46NOVITA RECENTISSIMA
News!
Messaggio INPS n 16583 del 12 ottobre 2012
Una volta effettuata la totalizzazione, nel caso
in cui esista il diritto autonomo a pensione in
una o più della casse coinvolte, ai fini del
calcolo di pensione il lavoratore ha diritto di
scegliere la formula di calcolo a lui più
favorevole.
47Totalizzazione la decorrenza
Non erano previste le finestre di accesso
- Le pensioni vecchiaia, anzianità e inabilità,
derivanti dalla totalizzazione decorrono dal 1
giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime
di totalizzazione.
48Totalizzazione la decorrenza
Articolo 12, comma 3, del D.L. n 78/2010 in
legge n 122/2010
Per i diritti maturati dal 1 gennaio 2011 in poi
vengono introdotte le finestre anche per le
pensioni di vecchiaia e di anzianità da
totalizzazione. Si applicano sempre le finestre
previste per i lavoratori autonomi 18 mesi dal
diritto
49Dal 1 gennaio 2012 che succede? D.L. n 98/2011
in Legge n 111/2011, (articolo 18 comma 22-ter)
Per chi accede a pensione con 40 anni la finestra
dei 12 o 18 mesi, viene allungata di 1 mese
nel 2012 2 mesi nel 2013 3 mesi dal
2014 Si applica alle totalizzazioni
50Dal 1 gennaio 2012 che succede? D.L. n 210/2011
in Legge n 214/2011,
News!
Letà di 65 anni è indicizzata alla speranza di
vita, come pure i 40 anni di requisito
contributivo, fermo restando che si continuerà ad
applicare la finestra di 18 mesi, con 1 mese in
più nel 2012, 1 ulteriore mese dal 2013 e 1
ulteriore mese dal 2014 in poi.
51LA LEGGE DI STABILITA' E LA NUOVA TOTALIZZAZIONE
52Come già ricordato la legge di stabilità ha
ripristinato la legge n 322/58 per chi ha
cessato lattività fino al 30 luglio 2010. Chi
ha fatto la ricongiunzione dopo la predetta data
e non ha ancora ottenuto la pensione, può
revocare la domanda entro 1 anno e accedere alla
totalizzazione.
53- La legge di stabilità ci ha consegnato anche una
nuova totalizzazione - nessun diritto autonomo a pensione in nessuna
cassa - solo pensione di vecchiaia con i nuovi requisiti
della legge Fornero (età 20 anni 1,5 volte
A.S.), o di quelli più elevati previsti in altre
Casse, nonché inabilità e indiretta - calcolo con le regole di ciascun ordinamento.
54LA VICENDA DEL TFS/TFR
55Al contrario di quanto accade ai fini
pensionistici, nella partita del TFS/TFR non sono
ammesse opzioni di sorta. Il lavoratore segue
quindi i diversi inquadramenti e trattamenti.
56Il problema si pone in particolare quando da un
regime di TFS o di TFR gestiti con logica
previdenziale dallINPDAP, si passa ad un regime
di TFR gestito direttamente dal datore di lavoro.
57In tal caso, cessando il rapporto assicurativo,
lINPDAP liquida al datore di lavoro la somma
precedentemente maturata, somma che compete al
lavoratore
58A fronte della mancata erogazione al lavoratore,
sulla base di vicende già avvenute, deve essere
escluso qualsiasi problema di prescrizione della
prestazione stessa, ma deve essere messo in conto
in capo al datore di lavoro lobbligo di
rivalutare la somma introitata con un meccanismo
similare a quello del Trattamento di Fine
Rapporto (ISTAT 75 1,5)
59AZIONI NECESSARIE
60Censimento delle situazioni esistenti Contattare
tutti i lavoratori cessati al 30 luglio
2010 Verificare le posizioni assicurative di
tutti i soggetti coinvolti Presentare o revocare
tutte le domande necessarie Tenere conto di
tutte le problematiche esposte nella gestione
delle situazioni future
61La prescrizione contributiva
(Articolo 3 legge n 335/1995)
9. Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e
non possono essere versate con il decorso dei
termini di seguito indicati a) dieci anni per le
contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarietà previsto dall'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 giugno 1991, n 166, ed esclusa ogni
aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta
alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1
gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni
salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi superstiti b) cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria. 10. I termini di
prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative al periodo precedenti
la data di entrata in vigore della presente
legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi già compiuti o di procedure iniziate
nel rispetto della normativa preesistente.