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Diapositiva 1

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Title: Diapositiva 1 Author. Last modified by: Valentina Zavatto Created Date: 11/14/2005 10:44:41 AM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


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Università degli Studi della Calabria Facoltà di
Economia
Corso di Diritto Privato
Situazioni di garanzia
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Fideiussione (artt. 1936 ss.)
  • Nozione meccanismo in virtú del quale il
    creditore insoddisfatto può aggredire i beni del
    patrimonio di un soggetto diverso dal debitore
  • modo di costituzione contratto o negozio
    unilaterale (soprattutto se gratuita)
  • natura dellobbligazione di garanzia
    obbligazione solidale con beneficium ordinis
    ovvero, se pattuito dalle parti, obbligazione
    sussidiaria con beneficium excussionis (art.
    1944)
  • caratteristiche dellobbligazione garantita
    ammissibilità della pattuizione della garanzia
    inerente ad una obbligazione futura o
    condizionale e ammissibilità della garanzia
    inerente ad una serie di obbligazioni future o
    condizionali, purché sia predeterminato limporto
    massimo garantito (cd. fideiussione omnibus)
    (art. 1938)

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Fideiussione (artt. 1936 ss.)
  • accessorietà dellobbligazione di garanzia
    rispetto allobbligazione garantita attitudine
    dellinefficacia dellobbligazione garantita a
    causare linefficacia della garanzia, salvo che
    discenda da annullamento del contratto per
    incapacità potere del garante di rifiutare
    ladempimento di una somma superiore al valore
    del debito garantito, ma ammissibilità della
    pattuizione della limitazione della garanzia ad
    una parte soltanto del debito principale (artt.
    1939 - 1941)
  • situazioni attive del fideiussore efficacia a
    favore del fideiussore che ha pagato della
    surrogazione nei diritti del creditore principale
    e del diritto di regresso nei confronti del
    debitore principale operatività a vantaggio del
    fideiussore che sta per pagare di un diritto ad
    essere liberato se il debitore garantito è
    divenuto insolvente e non presta una cauzione per
    assicurare il buon esito del regresso (cd.
    rilievo del fideiussore) (artt. 1949 ss.)
  • cause di estinzione - comportamento del
    creditore che impedisce il subingresso del
    fideiussore nei suoi diritti nei confronti del
    debitore principale ovvero dei creditori di
    questo - concessione di crediti futuri
    rientranti nella garanzia dopo che la condizioni
    patrimoniali del debitore principale sono
    notevolmente peggiorate - mancata proposizione
    delle istanze nei confronti del debitore
    principale entro 6 mesi dalla scadenza (art.
    1955)

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Figure riconducibiliAllo schema della promessa
del fatto del terzo (art. 1381)
  • Dinamica giuridica della promessa del fatto del
    terzo se un soggetto dichiara di volere un
    mutamento giuridico che comporti che un terzo
    assuma unobbligazione o compia un fatto a favore
    del destinatario della promessa, qualora il terzo
    rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto
    promessonatura e funzione della prestazione del
    promittente carattere di indennizzo e funzione
    assicurativa
  • tecniche di garanzia qualificabili giuridicamente
    per mezzo di questa categoria (cd.
    garantievertrag)
  • garanzia autonoma a prima richiesta obbligo del
    garante di pagare il valore della prestazione
    principale al creditore, anche laddove sia in
    grado di dimostrare linesistenza o linvalidità
    del titolo dellobbligazione principale e senza
    diritto di regresso in questo caso nei confronti
    del debitore principale natura di promessa del
    fatto del terzo consistente nelladempimento di
    un obbligazione preesistente
  • lettere di patronage obbligo della capogruppo
    (holding), che ha dichiarato formalmente che la
    controllante sarà in grado di adempiere, di
    pagare il valore della prestazione dovuta al
    creditore della società del grupponatura di
    promessa del fatto del terzo consistente
    nelladempimento di un obbligazione preesistente

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I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt.
2740 ss., 2910 ss.)
  • Caratteri
  • Beni assoggettati alla garanzia potere del
    creditore di far espropriare e vendere
    coattivamente tutti i beni presenti e futuri del
    proprio debitore (art. 2740)
  • Risultati conseguibili con la garanzia
  • attribuzione al creditore del ricavato della
    vendita forzata fino a concorrenza della somma
    dovuta sin dallorigine ovvero come risarcimento
    del danno per linadempimento o il ritardo
    (esecuzione generica artt. 2910 ss.)
  • attribuzione diretta al creditore di un bene
    appartenente al debitore, se coincide con il bene
    che si doveva trasferire (esecuzione specifica
    degli obblighi di consegna art. 2930)
  • attribuzione del ricavato della vendita forzosa
    ai terzi i quali hanno compiuto lattività dovuta
    al posto del debitore (esecuzione specifica degli
    obblighi di fare fungibile art. 2931) ovvero i
    quali hanno distrutto lopera che il debitore
    doveva non effettuare (esecuzione specifica degli
    obblighi di non fare art. 2933)
  • autonomia della garanzia patrimoniale dalla
    garanzia personale (trasformazione della
    prestazione
  • originaria nella prestazione di una somma di
    danaro idoea a risarcire il danno) attitudine
    della
  • garanzia patrimoniale a favorire, dove opera
    lesecuzione specifica, la realizzazione coattiva
  • dellutilità principale, anziché di quella
    equivalente a ricevere una somma di danaro
  • equivalente

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I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt.
2740 ss., 2910 ss.)
  • Concorso tra i creditori
  • Nozione meccanismo in virtú del quale, quando il
    ricavato della vendita forzosa dei
  • beni è inferiore al valore dei crediti,
  • esso si ripartisce proporzionalmente tra tutti i
    creditori e
  • se il bene è assoggettato ad una causa legittima
    di prelazione, si ripartisce tra i creditori la
    parte del ricavato che residua dallattribuzione
    al creditore con preferenza di una somma pari
    allintero valore del credito (art. 2741)
  • Riducibilità al principio del concorso tra i
    creditori (cd. par condicio creditorum) del
    divieto
  • del patto commissorio (art. 2744) discendenza
    dal meccanismo del trasferimento al
  • creditore della proprietà del bene in garanzia al
    momento dellinadempimento
  • dellinsussistenza del potere degli altri
    creditori di ricevere una quota della
  • differenza tra il maggior valore del bene ed il
    minor valore del credito corollario
  • efficacia di un meccanismo convenzionale in virtú
    del quale il trasferimento della
  • proprietà del bene in garanzia è subordinato al
    pagamento della differenza tra il
  • valore del bene secondo la stima effettuata al
    momento dellinadempimento e il
  • valore del credito (cd. patto marciano)

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I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt.
2740 ss., 2910 ss.)
  • Privilegi (artt. 2745 ss.)

Fisionomia potere del creditore di acquistare
anche per intero (senza dividere con gli altri)
fino a concorrenza del valore del proprio credito
il ricavato della vendita forzosa di alcune
categorie ovvero di singoli beni appartenenti al
creditore al momento dellinadempimento
(sussistenza di un diritto di preferenza, ma non
di un diritto di seguito). presupposto
previsione legislativa, in ragione della
particolare meritevolezza dellinteresse
soddisfatto dalla prestazione ovvero della
discendenza del credito da un fatto che ha
favorito lacquisto o la conservazione dei beni
medesimi. Tipologia Privilegi generali
preferenza nellattribuzione del ricavato della
vendita di tutti i mobili del debitore
Privilegi speciali preferenza nellattribuzione
del ricavato della vendita di singoli beni mobili
o immobili del debitore.
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segue, mezzi di conservazione
  • Azione revocatoria (art. 2901 ss.)

Essenza potere del creditore di far dichiarare
inefficaci nei suoi confronti gli atti del
debitore idonei a diminuire la garanzia
patrimoniale presupposti a) esistenza di un
credito, anche sottoposto a termine o condizione
b) atto del debitore che ha come conseguenza un
mutamento quantitativo o qualitativo dei beni sui
quali il creditore può agire esecutivamente, che
rende piú difficile il conseguimento di un
risultato utile dal procedimento esecutivo c)
incapienza del patrimonio del debitore rispetto
al valore dei crediti (cd. periculum damni) d)
conoscenza da parte del debitore del pregiudizio
ovvero dolosa preordinazione dellatto (cd.
consilium fraudis) se latto è a titolo oneroso,
e) consapevolezza da parte del terzo contraente
del pregiudizio ovvero partecipazione alla dolosa
preordinazione (cd. partecipatio
fraudis) condizioni di ammissibilità f)
estraneità allatto della natura e della finalità
di adempimento di un debito scaduto g) mancato
decorso del termine di prescrizione di 5 anni h)
inesistenza di atti del terzo contraente che
comportano lacquisto a titolo oneroso a favore
di altri terzi in buona fede di diritti sul bene
alienato con latto revocato (inopponibilità
dellazione ai terzi subacquirenti) effetti
potere del creditore che ha esercitato lazione
(se non riceve ladempimento spontaneo) di
ottenere il ricavato della vendita forzosa dei
beni oggetto dellatto ? se il debitore riceve
ladempimento spontaneo, salvezza dei diritti
acquistati dal beneficiario dellatto
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segue, mezzi di conservazione
  • Azione surrogatoria (art. 2900ss.)

Essenza potere del creditore di compiere gli
atti che comportano lacquisto di beni a favore
del debitore con il sacrificio spontaneo
(esercizio di diritti) ovvero con il sacrificio
coattivo di un terzo (esercizio delle azioni)
presupposti a) esistenza di un credito, anche
sottoposto a termine o condizione b) inerzia del
debitore nellesercizio dei diritti o delle
azioni che gli spettano verso i terzi c)
incapienza del patrimonio del debitore rispetto
al valore dei crediti da soddisfare (cd.
periculum damni) d) carattere patrimoniale dei
diritti o delle azioni e) sostituibilità del
titolare nellesercizio (carattere non intuitu
personæ) effetti acquisto del bene nel
patrimonio del debitore (con vantaggio indiretto
per tutti i creditori) ma attribuzione diretta
della somma o del bene prestato dal terzo al
creditore, se vi sono ragionevoli motivi di
ritenere che il debitore possa sottrarlo
allazione esecutiva
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segue, mezzi di conservazione
  • Sequestro conservativo (art. 2905 ss.)

Essenza potere del creditore di agire
immediatamente dopo la condanna in via esecutiva
sui beni alienati dal debitore durante il
procedimento in forza del quale il giudice
accerta linadempimento e pronuncia la
condanna presupposti a) accertamento sommario
dellesistenza di un credito immediatamente
esigibile (cd. fumus boni iuris) b) pendenza o
imminenza di un procedimento giudiziale diretto
alla condanna del debitore c) rischio che il
debitore alieni nel periodo antecedente alla
condanna i beni necessari per la soddisfazione
coattiva del creditore (cd. periculum in
mora) effetti (se il giudice pronuncia la
condanna) conversione del sequestro in
pignoramento e potere del creditore di ricevere
il ricavato della vendita dei beni alienati dal
debitore nel periodo antecedente alla condanna
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Situazioni di garanzia reali
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PEGNO (ART. 2784 SS.)
Sostrato potere del creditore insoddisfatto di
ottenere lintero ricavato della vendita forzosa
di un determinato bene mobile fino a concorrenza
del valore del credito senza doverlo dividere con
gli altri creditori (diritto di preferenza) ed
anche se il debitore ha alienato la cosa a terzi
(diritto di séguito) modo di costituzione
accordo consegna della cosa al debitore
(contratto reale) figure tipiche in virtú delle
quali la garanzia si costituisce in mancanza
dello spossessamentopegno anomalo caratteri 1)
subordinazione alla vigenza dellobbligazione
garantita (cd. accessorietà) 2) persistenza
senza riduzioni anche se lobbligazione garantita
è stata estinta parzialmente (cd. indivisibilità
del pegno) oggetto proprietà, quota della
comunione o diritti reali su beni mobili o
universalità di mobili e diritti di credito
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PEGNO (ART. 2784 SS.)
tutela nei confronti dei terzi azioni
possessorie azione di rivendicazione tutela nei
confronti del debitore diritto di ritenzione
della cosa finché non sono adempiute anche le
obbligazioni diverse da quelle garantite
situazioni passive del creditore pignoratizio
divieto di modificare la destinazione economica
delle universalità di mobili obbligo di
restituire i frutti insussistenza di un potere di
godimento o di disposizione della cosa, salvo che
vi sia il consenso del debitore responsabilità
per la custodia del bene pegno irregolare
trasferimento al debitore della proprietà della
cosa, con lobbligo al momento delladempimento
della prestazione principale di restituire
altrettante cose dello stesso genere e
qualità cause di estinzione rinuncia del
creditore pignoratizio estinzione
dellobbligazione garantita perimento della cosa
ovvero estinzione del diritto dati in garanzia
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IPOTECA (ART. 2808 SS.)
Sostrato potere del creditore insoddisfatto di
ottenere lintero ricavato della vendita forzosa
di un determinato bene immobile o di un bene
mobile registrato fino a concorrenza del valore
del credito senza doverlo dividere con gli altri
creditori (diritto di preferenza) ed anche se il
debitore ha alienato la cosa a terzi (diritto di
séguito) modo di costituzione iscrizione nei
pubblici registri titolo per liscrizione fatto
predeterminato dalla legge (ipoteca legale)
sentenza del giudice di condanna al pagamento di
una somma di danaro (ipoteca giudiziale)
contratto o negozio unilaterale (ipoteca
volontaria)
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IPOTECA (ART. 2808 SS.)
rilevanza della priorità delliscrizione
esclusione della natura di condizione di validità
(ammissibilità di una pluralità di iscrizioni),
ma natura di condizione perché si produca un
risultato utile (il creditore ipotecario non ha
alcun diritto sul ricavato della vendita forzosa
finché non siano interamente soddisfatti i
creditori che hanno iscritto anteriormente)
ordine cronologico delle iscrizioni grado
dellipoteca meccanismi che comportano che un
creditore ipotecario sfrutti il diritto di
preferenza spettante ad altro creditore
ipotecario cessione del grado a favore di altro
creditore che ha ipoteca posteriore sui medesimi
beni surrogazione per pagamento effettuato da un
creditore ipotecario a favore di altro creditore
che ha ipoteca di grado anteriore sui medesimi
beni potere di un creditore che aveva ipoteca su
di un bene esecutato a favore di altro creditore
con ipoteca anteriore di esercitare lazione
ipotecaria di questi su altri beni purché gli
altri creditori che hanno ipoteca su tali beni
non labbiano iscritta anteriormente alla sua sui
beni esecutati (cd. surrogazione del creditore
perdente)
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IPOTECA (ART. 2808 SS.)
  • diritti del terzo datore dipoteca potere
    dimpedire lespropriazione, se paga direttamente
    i creditori ipotecari surrogazione nei diritti
    del creditore soddisfatto e regresso nei
    confronti del debitore e degli altri garanti, se
    ha pagato ovvero è stato espropriato (art. 2868
    ss.)
  • condizioni per lopponibilità dellipoteca ai
    terzi aventi causa dal debitore (diritto di
    séguito) anteriorità del momento delliscrizione
    dellipoteca rispetto a quello della trascrizione
    dellatto di alienazione del bene conseguenze
    dellopponibilità negative per lacquirente
    perdita del bene ovvero perdita delle somme
    necessarie per pagare i creditori ipotecari
    ovvero perdita di una somma pari al prezzo
    offerto forfettariamente dallacquirente in
    mancanza di offerte superiori (cd. purgazione)
    conseguenze dellopponibilità positive per
    lacquirente diritto ad essere indennizzato dal
    debitore dante causa
  • vicende
  • riduzione (diminuzione dellammontare del
    credito garantito ovvero dei beni in garanzia),
    su richiesta degli interessati
  • estinzione a causa dellestinzione del credito
    garantito, della decorrenza del termine, del
    comportamento del creditore che precluda la
    surrogazione del terzo nei suoi diritti
  • rinnovazione da parte del creditore prima del
    decorso di venti anni dalla data delliscrizione
    (art. 2872 ss.)
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