Title: Diapositiva 1
1IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.
PRESENTAZIONE ALLE AGENZIE
Gennaio 2007
2IL RISARCIMENTO DIRETTO C.A.R.D.
Sommario
- LA NORMATIVA
- IL PROCESSO OPERATIVO
- IL SISTEMA DI ASSISTENZA ALLE AGENZIE
3IL RISARCIMENTO DIRETTO LA NORMATIVA
- Il risarcimento diretto nel Codice delle
Assicurazioni - Il regolamento attuativo della disciplina del
risarcimento diretto D.P.R. 254/2006
4Lart. 149 del Codice delle Assicurazioni
Lart. 149 del Codice delle Assicurazioni
Procedura di risarcimento diretto
- Sinistro tra due veicoli a motore identificati e
obbligatoriamente assicurati per la RCA - Veicoli immatricolati in Italia
Condizione applicativa
- Danni al veicolo
- Danni alle cose trasportate
- Lesioni personali al conducente entro il 9
I danni risarcibili
Limpresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato.
Limpresa provvede alla liquidazione dei danni
per conto dellimpresa del responsabile, ferma la
successiva regolazione dei rapporti fra le
compagnie
Destinatario della richiesta di risarcimento
Il coinvolgimento di terzi trasportati non
impedisce lapplicazione della procedura di
risarcimento diretto per i danni al veicolo o per
le lesioni di lieve entità del conducente
5L art. 149 del Codice delle Assicurazioni
Lart. 149 del Codice delle Assicurazioni - La
procedura di risarcimento diretto
La tempistica dellofferta
Previsioni di cui allart. 148
Azione diretta ex art. 145, 2 comma Codice
Assicurazioni Possibile intervento in giudizio
dellassicuratore del responsabile
Il contenzioso
6La definizione di sinistro
7Lambito di applicazionedel regolamento
Gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 254/2006
- Danni al veicolo (senza limiti)
- Danni alle cose trasportate di proprietario e
conducente (senza limiti), art. 149 del Codice - Lesioni conducente (entro il 9)
Art. 3 Ambito di applicazione
Applicabilità della procedura ai veicoli
immatricolati in Italia nella Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano (se assicurati con
imprese che esercitino la RCA ex artt. 23 e 24
del Codice e che abbiano aderito al risarcimento
diretto)
Art. 4 Veicoli Immatricolati allestero
8Le modalità di presentazionedella richiesta
Lart. 5 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
Il danneggiato (il proprietario o il conducente)
che si ritenga non responsabile, in tutto o in
parte
Legittimato alla richiesta
- Lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- Consegna a mano
- Telegramma
- Telefax
- In via telematica
Le formalità di presentazione della richiesta
In via telematica salvo esplicita esclusione
contrattuale di tale forma
9Le modalità di presentazione della richiesta
L art. 5 del D.P.R. 254/2006 pluralità di forme
per la presentazione della richiesta
Rendere più accessibile e più fluida la procedura
di risarcimento avviata nei confronti del proprio
assicuratore
La ratio della norma
10Le modalità di presentazionedella richiesta
Lart. 5 del D.P.R. 254/2006 comunicazione
allimpresa del responsabile o corresponsabile
ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO CHE HA RICEVUTO LA
RICHIESTA RISARCITORIA
Immediata comunicazione allimpresa
dellassicurato ritenuto, in tutto o in parte
responsabile del sinistro
- Oggetto esclusivo della comunicazione
- Informazioni necessarie per la verifica della
copertura assicurativa - Informazioni necessarie per laccertamento delle
modalità di accadimento del sinistro
RACCOLTA DELLA DENUNCIA (art.143 del Codice
Ass.ni)
11Il contenuto della richiesta
Lart. 6 del D.P.R. 254/2006 gli elementi che
debbono essere riportati nella richiesta
LESIONI SUBITE DAL CONDUCENTE
DANNI AL VEICOLO E ALLE COSE
Letà, lattività ed il reddito del
danneggiato Lentità delle lesioni subite dal
danneggiato La dichiarazione ex art. 142 C.A.
(spettanza di prestazioni gestite da
assicurazioni sociali obbligatorie) Lattestazione
medica comprovante lavvenuta guarigione, con o
senza postumi permanenti Leventuale consulenza
medica di parte e lindicazione del compenso
spettante al professionista
I nomi degli assicurati Le targhe dei due veicoli
coinvolti La denominazione delle rispettive
imprese La descrizione di circostanze e modalità
del sinistro Le generalità di eventuali testimoni
Lindicazione delleventuale intervento di
organi di polizia Luogo, giorni e ore per la
perizia sulle cose danneggiate
12Gli obblighi dellimpresa in caso di richiesta
incompleta
Lart. 7 del D.P.R. 254/2006 lintegrazione e
la regolarizzazione della richiesta
RICHIESTA INCOMPLETA
- INVITO AL DANNEGGIATO/ASSICURATO A FORNIRE
- INTEGRAZIONI
- CHIARIMENTI
- (necessari per regolarizzare la richiesta)
- TERMINE 30 giorni
- MODALITA ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA (ART
. 9 )
ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO
EFFETTI sospensione dei termini per lofferta
o per la comunicazione della mancata offerta sino
alla ricezione delle integrazioni e chiarimenti
richiesti
SOSPENSIONE A differenza della procedura
ordinaria di cui allart. 148 che prevede
linterruzione dei termini
13Gli obblighi di formalizzazione dellofferta
Lart. 8 del D.P.R. 254/2006 le determinazioni
dellimpresa
CONGRUA OFFERTA RISACITORIA (eventualmente in
forma specifica, se previsto dal contratto)
ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI CHE NON CONSENTONO DI
FORMULARE LOFFERTA
LESIONI 90 giorni VEICOLI O COSE
60 giorni CAI SOTTOSCRITTA DAI CONDUCENTI
30 giorni (veicoli/cose)
I TERMINI
14Gli obblighi di formalizzazione dellofferta
Lart. 149, 6 comma, del Codice delle
Assicurazioni azione diretta nei confronti
della propria impresa di assicurazione
CONTESTAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO MANCATA
OFFERTA MANCATO ACCORDO
ASSICURATO AZIONE DIRETTA
COMPAGNIA DELLASSICURATO
COMPAGNIA DEL RESPONSABILE
INTERVENTO ED ESTROMISSIONE
Previo riconoscimento della responsabilità da
parte dellassicuratore del responsabile e ferma
la successiva regolazione dei rapporti fra le
Compagnie
15Lobbligo di fornire assistenza informativa e
tecnica al danneggiato
Lart. 9 del D.P.R. 254/2006 assistenza tecnica
e informativa ai danneggiati
MIGLIORE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ASSICURATORE OBBLIGHI CONTRATTUALI DI
CORRETTEZZA E BUONA FEDE
ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA
PIENA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
DEL DANNO
16Lobbligo di fornire assistenza informativa e
tecnica al danneggiato
Lart. 9 del D.P.R. 254/2006 assistenza tecnica
e informativa ai danneggiati
RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI
SUPPORTO TECNICO NELLA COMPILAZIONE DELLA
RICHIESTA
IMPRESA ASSICURATRICE CONSULENZA E ASSISTENZA
CONTROLLO E INTEGRAZIONE DELLA RICHIESTA
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI RESPONSABILITA
(Allegato A del D.P.R. )
17Lobbligo di fornire assistenza informativa e
tecnica al danneggiato
Lart. 9 , 2 comma, del D.P.R. 254/2006
compensi per consulenza e assistenza professionale
ACCETTAZIONE DELLA SOMMA OFFERTA DALLA COMPAGNIA
DA PARTE DEL DANNEGGIATO
I COMPENSI PER CONSULENZA O ASSISTENZA
PROFESSIONALE NON SONO DOVUTI
AD ECCEZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLA
VALUTAZIONE MEDICO LEGALE PER DANNI ALLA PERSONA
18Gli obblighi dellimpresa in caso di
inapplicabilità del risarcimento diretto
Lart. 11 del D.P.R. 254/2006 sinistri esclusi
RICHIESTA AVANZATA PER SINISTRO ESCLUSO DAL
RISARCIMENTO DIRETTO
COMUNICAZIONE AL DANNEGGIATO CON RACCOMANDATA
ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO
TERMINE 30 GIORNI
TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA E DEGLI ATTI
ACQUISITI ALLIMPRESA DEL RESPONSABILE
19Criteri di determinazione del grado di
responsabilità
Lart. 12 del D.P.R. 254/2006
Allegato A art. 12 DPR
Criteri di determinazione del grado di
responsabilità
Schema di ripartizione delle responsabilità
In caso di non corrispondenza delle modalità del
sinistro ad alcuno dei casi previsti,
laccertamento della responsabilità è compiuto
con riferimento alla fattispecie concreta, nel
rispetto dei principi generali in tema di
circolazione dei veicoli
20Organizzazione e gestione del sistema di
risarcimento diretto
Lart. 13 del D.P.R. 254/2006
Convenzione le imprese stipulano una convenzione
per la regolazione dei rapporti organizzativi ed
economici del sistema del risarcimento
diretto. Rimborso a forfait (non integrale)
possibilità di differenziazione per macro aree
geografiche
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO
21Benefici agli assicurati. Entrata in vigore
Artt. 14 e 15 del D.P.R. 254/2006
- ottimizzazione gestione, controllo costi e
innovazione contratti (risarcimento in forma
specifica)
Art. 14 Benefici agli assicurati
- in vigore dal 1.1.2007 e si applica per i
sinistri verificatisi a partire dal 1 febbraio
2007
Art. 15 Entrata in vigore
22Risarcimento diretto schema
RICHIESTA DI RISARCIMENTODEL CLIENTE
COMPAGNIA GESTIONARIA
COMPAGNIA DEBITRICE
FORFAIT
RISARCIMENTO DIRETTO
LESIONI PERSONALI entro il 9
DANNI MATERIALI (SENZA LIMITI)
23La convenzione tra assicuratori per il
risarcimento diretto
La Convenzione regolamenta due specifiche
normative in materia di risarcimento diretto
(CID) trasportati (CTT)
Convenzione Indennizzo Diretto
CARD
Convenzione Terzi Trasportati
24Art. 15 Condizioni di Applicazione
Collisione tra 2 veicoli, senza coinvolgimento
di altri veicoli responsabili Sinistro
verificatosi in Italia (Rep. S.Marino e Città del
Vaticano) Veicoli identificati, assicurati
per la RCA e immatricolati in Italia (Rep.
S.Marino e Città del Vaticano) Danni al veicolo
e cose trasportate (senza limite) e lesioni al
conducente fino al 9
25Annullamento Procedura (art. 15)
Cause di annullamento della Procedura relativa a
tutto il sinistro no collisione sinistro con
più di due veicoli a motore coinvolti sinistro
tra due veicoli con responsabilità di terzo
sinistro non verificatosi in Italia
Cause di annullamento della Procedura relativa
ad una specifica partita di danno danno a
persona sup. al 9 cose danneggiate non sul
veicolo persona lesa non sul veicolo carenza
terzietà danneggiato
Se limpresa gestionaria rilevi la mancanza di
una delle condizioni di applicabilità, ne
da immediata comunicazione al danneggiato con
modalità di cui allart.11 d.p.r. 254. se la
causa di annullamento riguarda una sola partita
di danno, la gestionaria procede all
annullamento della sola gestione interessata
dalla causa di inapplicabilità
26Casistica di applicabilità della procedura di
Risarcimento Diretto CASO 1
La procedura dellIndennizzo Diretto si applica
Se il ciclomotore è munito della nuova targa
identificativa prevista dal DPR 153/06
Se la collisione avviene in territorio italiano
tra due veicoli immatricolati in Italia e
regolarmente assicurati
27Casistica di applicabilità della procedura di
Risarcimento Diretto CASO 2
La procedura dellIndennizzo Diretto NON si
applica
Se non vi è collisione tra i due veicoli (es A
per evitare linvasione di corsia di B esce di
strada)
Se la collisione avviene tra più di due
veicoli (es tamponamento a catena)
A
B
28Casistica di applicabilità della procedura di
Risarcimento Diretto CASO 3
La procedura dellIndennizzo Diretto si applica
anche in presenza di contemporanea applicabilità
della procedura di risarcimento ordinario e della
CTT
Dinamica il veicolo A tampona il veicolo B
che, a causa dellurto ricevuto, investe il pedone
- La lesione al pedone viene gestita con procedura
tradizionale dallassicuratore del veicolo A. - Il danno al veicolo B viene gestito con
procedura Risarcimento Diretto. - La lesione al trasportato sul veicolo B (T)
viene gestita dalla Compagnia del vettore secondo
attuale CTT
29Art. 16 Verifica delle coperture assicurative
La verifica della copertura assicurativa
(interrog. SIC) del veicolo del Responsabile è
requisito indispensabile per conseguire il
rimborso in stanza di compensazione E
necessaria la copertura di entrambi i veicoli
per loperatività del risarcimento diretto
Linterrogazione SIC equivale a conferma della
propria copertura KO dichiarazione ufficiale
di carenza di garanzia il veicolo, a termini di
Convenzione, si considera non assicurato
Limpresa gestionaria può ricorrere ad Ania
(fornendo idonei elementi oggettivi) per la
rettifica della risposta negativa SIC se ritiene
che tale risposta sia errata
30IL RISARCIMENTO DIRETTO IL PROCESSO OPERATIVO
(DALLAPERTURA ALLA LIQUIDAZIONE)
- Il sinistro e la denuncia
- La richiesta di risarcimento
- Lapertura del sinistro e la canalizzazione a
- periti
- CLD
- liquidazione centralizzata danni a cose
- La fase istruttoria
- La liquidazione del danno
- Il contenzioso
31Il sinistro e la denuncia (1/2)
Consegna a mano allAgenzia
SI
Denuncia
Invio allAgenzia per posta/fax/e-mail
situazione PASSIVA (lassicurato si ritiene
totalmente responsabile)
LAgenzia trasmette al Call Center via fax
(numero verde) quanto ricevuto, per lapertura
del danno
Il Call Center provvede ad aprire il danno
32Il sinistro e la denuncia (2/2)
- Il Call Center
- riceve segnalazione del sinistro dalla
Compagnia gestionaria - apre una posizione debitoria
- richiede la denuncia al Cliente
- ed allAgenzia
- contatta lAgenzia
- sollecita il Cliente
situazione PASSIVA (lassicurato si ritiene
totalmente responsabile)
Denuncia
NO
In caso di mancata presentazione della denuncia,
resta ferma la valutazione della responsabilità
comunicata dalla Gestionaria. Allassicurato,
oltre allapplicazione del malus, può essere
addebitato leventuale danno economico
conseguente alla mancata denuncia.
LAgenzia/il Cliente trasmette via fax (numero
verde) la denuncia al Call Center per
labbinamento al danno
33La richiesta di risarcimento (1/2) (CLIENTE IN
AGENZIA)
Consegnata a mano o redatta in Agenzia lAgenzia
assiste il cliente nella compilazione della
richiesta , e si avvale del supporto di GGL
(tramite il numero verde) per la verifica del
lapplicabilità del Risarcimento Diretto (uso del
vademecum e della check list)
situazione ATTIVA (lassicurato ritiene di aver
ragione in tutto o in parte)
Applicabile
- Se la C.A.R.D. non è applicabile (ad esempio 3
veicoli coinvolti) lAgenzia - informa lassicurato
- lo invita a indirizzare la richieste alla
Compagnia del responsabile - invia la comunicazione al Call Center per il
seguito, come da procedura tradizionale, e per la
formale comunicazione allassicurato a cura di
GGL .
- Se la C.A.R.D. è applicabile, lAgenzia
- assiste lassicurato
- nel compilare il modulo standard di
risarcimento, allegando la constatazione
amichevole di incidente a doppia firma o a firma
singola
34La richiesta di risarcimento (2/2) (A MEZZO
POSTA, FAX, ETC )
Richiesta
situazione ATTIVA (lassicurato ritiene di aver
ragione in tutto o in parte)
Inviata allAgenzia o allImpresa a mezzo posta,
fax, etc
Richiesta
- la documentazione è inoltrata al Call Center via
fax (numero verde)
35Modulo standard di risarcimento
Testo in bozza
36Lapertura del sinistro attivo e la
canalizzazione al gestore
L AGENZIA
CAI a doppia firma
CAI/Denuncia a firma singola o richiesta
Apertura telefonica e invio doc. a mezzo posta
Immediata trasmissione per fax ed originali per
posta
IL CALL CENTER
Verifica la copertura assicurativa del cliente e
della controparte e procede allapertura del danno
- Se la verifica della copertura è OK
- richiede leventuale integrazione di elementi
mancanti - dispone la canalizzazione del danno a
- Se la verifica della copertura è KO
- da immediato avviso allAssicurato e per
conoscenza allAgenzia - inoltra la documentazione ricevuta/acquisita
alla Compagnia del responsabile
PERITI
LIQ. ACC.
CLD
37La fase istruttoria (1/2)
- PERITI
- effettuano la perizia e, nei casi previsti (),
liquidano il sinistro in Pronta liquidazione
entro i limiti attribuiti - negli altri casi trasmettono la perizia alla
struttura liquidativa competente (LIQUIDAZIONE
CENTRALIZZATA DANNI A COSE o CLD)
LIQ.NE CENTRALIZZATA DANNI A COSE gestisce i
sinistri con soli danni materiali (per le
Mandanti Assitalia e Generali, nelle aree dove
già operativo)
CLD gestisce i sinistri con lesioni e misti
(lesioni danni materiali) ed i danni materiali
limitatamente ad alcune zone
- IL GESTORE DEL DANNO completa listruttoria
- richiedendo lintegrazione degli elementi
eventualmente mancanti - disponendo ulteriori attività di accertamento
(acquisizione di verbali, elementi di prova,
visite mediche, etc.)
() Ragione 100, danno solo a cose concordato,
fino a 2000
38La fase istruttoria (2/2)
ESITI DELLISTRUTTORIA
Il gestore del danno
1.
rileva un motivo di inoperatività totale della
C.A.R.D. (mancata collisione tra i veicoli, più
di due veicoli coinvolti)
- Ne da immediato avviso
- allassicurato e per conoscenza allAgenzia
- - Invia la documentazione
- allImpresa del responsabile
rileva un motivo di inoperatività parziale della
C.A.R.D. (lesioni superiori al 9)
2.
Invia allassicurato e per conoscenza allAgenzia
una comunicazione motivata di diniego del
risarcimento
rileva la totale responsabilità dellassicurato
nel causare il sinistro
3.
Procede alla liquidazione del danno
accerta la totale/parziale assenza di
responsabilità dellassicurato
39La liquidazione del danno
Il gestore effettua una valutazione del danno
sulla base degli elementi raccolti e formula una
congrua proposta di risarcimento
Se la proposta è rifiutata o non riscontrata,
provvede entro 15 giorni ad offerta reale, che
sarà imputata alla eventuale liquidazione
definitiva
Se la proposta è accettata, provvede al pagamento
entro 15 giorni
- MODALITA DI PAGAMENTO
- bonifico bancario o invio assegno al Cliente
- su richiesta, domiciliazione pagamento c/o
Agenzia
40Il contenzioso
In caso di mancata offerta o di offerta non
ritenuta congrua, lAssicurato può proporre
lazione diretta unicamente nei confronti della
propria Compagnia
Dopo 60 giorni dalla presentazione della
richiesta di risarcimento/invio delle
informazioni integrative nel caso di danni a
cose
Dopo 90 giorni dalla presentazione della
richiesta di risarcimento/invio delle
informazioni integrative nel caso di lesioni
personali
41Il sistema di assistenza alle Agenzie
Il sistema di Customer Care per le Agenzie
Help DESK GGL
AGENZIA
- Il rapporto e le comunicazioni con il CLD e gli
uffici di Liquidazione Centralizzata
- Il rapporto e le comunicazioni con il Call Center