Title: Contratti di acquisizione di partecipazioni societarie
1- Contratti di acquisizione di partecipazioni
societarie -
Carlo Monesi Avvocato in Milano
2 I. La prassi contrattuale delle acquisizioni - 1
- La mancanza di norme adeguate per la tutela ex
lege delle parti di acquisizioni di società ed
aziende, ed in particolare dellacquirente, è
stato il fattore che è principalmente alla base
delladozione a livello internazionale di formule
contrattuali complesse, poco comuni negli
ordinamenti giuridici di civil law, mutuate dai
sistemi giuridici anglosassoni. - Questi, infatti, in assenza di una codificazione
dei principi generali dei contratti, richiedono
comunque, anche in contratti diversi da quelli di
acquisizione, una dettagliata regolamentazione
dei diritti e degli obblighi dei contraenti. - Inoltre, lintervento nei contratti di
acquisizione di parti straniere, di studi legali
internazionali, di istituzioni finanziarie e di
società di revisione anchesse internazionali ha
comportato, anche in contratti di acquisizione
retti dalla legge italiana, il riferimento a
modelli ben noti alla prassi internazionale,
sviluppatasi soprattutto nei paesi anglosassoni.
3I. La prassi contrattuale delle acquisizioni - 2
- Ciò non riguarda solamente la struttura del
contratto e le singole clausole contrattuali ma
anche lintero percorso del processo di
acquisizione. - Fanno oramai parte di un modus operandi
comunemente seguito a livello globale - la documentazione delle trattative
- le verifiche dello stato patrimoniale, degli
altri parametri economico-finanziari e delle
capacità operative del target e dei potenziali
rischi per essi - le procedure per la gestione del target prima del
trasferimento delle azioni o quote della società
- i criteri per la determinazione e gli
aggiustamenti del prezzo - le garanzia a favore delle parti (e soprattutto
nellinteresse dellacquirente), e le modalità
del loro esercizio - le altre attività successive al trasferimento.
4The path of acquisition agreements
Time Line
Negotiations Start
Agreement is signed
Negotiations Continue
Closing
Price Adjustment
2nd Deadline for claims
1st Deadline for claims
- Claims Under RW
- Indemnification
- Letter of intent
- Confidentiality agreement
- Exclusive dealing
- Due Diligence Rules
- Data Room
- Due Diligence Performance
- Reference Balance Sheet
- Interim Management
- Notification to Authorities
- Other conditions
- First Installment Of Price Is Paid
- Management Change
- Balance Sheet As Of Closing
- Balance Of Price Is Paid
- Claims Under RW
- Indemnification
5II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 1Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
- La complessità delle trattative per
unacquisizione ed il loro frequente protrarsi
nel tempo fa sì che le parti sentano nella
maggior parte dei casi la necessità di
sottoscrivere documenti che fissino certe regole
per le trattative stesse e per le attività
precontrattuali svolte parallelamente ad esse. - Tali documenti non hanno di norma carattere
vincolante, nel senso che da essi non scaturisce
un obbligo di addivenire alla stipulazione del
contratto di acquisizione, pur contenendo
pattuizioni che sono impegnative per le parti
sotto altri profili. - A tale categorie di documenti appartengono quelli
comunemente denominati lettere dintenti, nei
quali si da atto dellinizio o dellesistenza
delle trattative e si dettano disposizioni che
possono essere le più diverse. - Nella prassi contrattualistica internazionale la
lettera dintenti (letter of intent) viene anche
chiamata memorandum of understanding.
6II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 2Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
- Tipicamente, le parti si impegnano, in una
lettera dintenti, a condurre le trattative in
buona fede. - Negli ordinamenti in cui lobbligo buona di
trattare in buona fede è già espressamente
stabilito per legge, come nel nostro (art. 1337
cc), o deriva da interpretazioni
giurisprudenziali, un tale impegno appare non
necessario. - Esso tuttavia risulta utile proprio per chiarire,
per contrasto, che quanto oggetto della lettera
dintenti non impegna le parti ad addivenire alla
conclusione del contratto di acquisizione, anche
se, oltre a ribadire lobbligo di trattare in
buona fede, può essere vincolante ad altri fini,
imponendo ad esempio ai partecipanti alle
trattative, obblighi di riservatezza. - Le trattative per un contratto vengono viste in
modo diverso dai sistemi di common law rispetto a
quelli di civil law.
7II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 3Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
- La common law è caratterizzata dalla freedom to
contract, per cui, essenzialmente, le parti sono
libere di tenere qualsiasi comportamento fino a
che non si vincolino con un contratto. - La civil law si ispira alla tradizione
romanistico-germanica, per cui esiste un obbligo
di gestire le trattative in buona fede ed una
responsabilità per culpa in contraendo qualora si
violi tale obbligo. - La culpa in contraendo non genera mai
responsabilità da inadempimento contrattuale ma
solo lobbligo di corrispondere i cd. interessi
contrattuali negativi, cioè le spese incontrate
per i negoziati colpevolmente infruttuosi e i
danni per le opportunità mancate dalla parte
danneggiata dal comportamento di mala fede
dellaltra. - Anche in alcuni paesi di common law, e
soprattutto negli Stati Uniti, si fa strada
lobbligo di bargaining in good faith, così che
solo in Gran Bretagna il principio della freedom
to contract può dirsi ancora sostanzialmente
prevalente.
8II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 4Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
- Altri contenuti delle lettere dintenti possono
riguardare - la definizione delloggetto dellacquisizione
(di particolare rilevanza nel caso di
compravendita dellazienda o di un suo ramo) - leventuale carattere esclusivo delle trattative
con il possibile acquirente - una prima indicazione del prezzo o delle modalità
per la sua determinazione - i punti daccordo già raggiunti
- le modalità ed i tempi relativi alleffettuazione
della due diligence nellinteresse del possibile
acquirente - la gestione del target in pendenza delle
trattative - limpegno delle parti a mantenere riservate le
trattative stesse.
9II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 5Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
- Nelle lettere dintenti vengono spesso inserite
accordi circa le comunicazioni che le parti siano
tenute a fare ad autorità che si debbano
pronunciare sulla progettata acquisizione, quali
ad esempio quelle preposte alla tutela della
concorrenza (vedi infra), e, nel caso che
lacquisizione si riferisca ad unazienda o a un
suo ramo con più di quindici dipendenti, circa la
comunicazione alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori ai sensi dellart. 2 del d.lgs. 2
febbraio 2001, n. 18. - Anche se più spesso oggetto di separati accordi,
nelle lettere dintenti sono a volte comprese
clausole, aventi carattere vincolante, intese a
tutelare la riservatezza dei documenti e delle
informazioni venuti a conoscenza del possibile
acquirente e dei suoi incaricati nel corso della
due diligence o comunque scambiati tra le parti
in vista della possibile acquisizione.
10II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 6Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
- Le informazioni che le parti si scambiano nelle
trattative relative ad un contratto di
acquisizione di società o aziende, specie quelle
che il potenziale venditore deve fornire al
possibile acquirente, hanno un carattere molto
riservato. - Da ciò discende la necessità di tutelarsi, con un
apposito accordo o clausola, da rivelazioni delle
informazioni riservate. - Gli impegni di riservatezza hanno carattere
contrattuale e pienamente vincolante, anche se
inclusi in documenti i cui altri contenuti non lo
sono. - Gli impegni in questione, in caso di loro
violazione, possono essere fatti valere in modo
autonomo, indipendentemente dallesito della
trattativa.
11II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 7La due diligence
- Con due diligence gli operatori commerciali,
finanziari e legali designano le verifiche
effettuate su tutte le situazioni e tutti i fatti
che potrebbero comportare effetti negativi sulla
situazione patrimoniale di una società o di
unazienda. - È oramai prassi costante che in unoperazione
dacquisizione i possibili acquirenti effettuino
tali verifiche, per accertare la situazione del
target e mettersi al riparo da spiacevoli
sorprese e comunque per determinare la portata
delle eventuali misure da richiedere ai venditori
a garanzia del pagamento di eventuali indennizzi
in caso di minusvalenze che questi siano tenuti a
coprire. - Gli amministratori ed i dirigenti dellimpresa
acquirente che abbiano, appunto con la dovuta
diligenza, espletato le indagini in questione
possono inoltre evitare loro personali
responsabilità in caso di insorgenza di problemi
nel target, una volta che questo sia stato
trasferito.
12II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 8La due diligence
- Meno frequente, ma sempre più praticata, è la due
diligence fatta nellinteresse dei venditori, che
sono così in grado di valutare il rischio di
essere esposti al pagamento di indennizzi e di
trattare con gli acquirenti il rilascio di
garanzie contrattuali con piena conoscenza delle
situazioni di fatto e di diritto, di cui i
vertici aziendali non sono sempre informati
approfonditamente, soprattutto nelle imprese di
grandi dimensioni. - La due diligence è unattività multidisciplinare
e comporta lintervento di revisori contabili,
fiscalisti, giuristi, tecnici di produzione e
dellambiente ed altri esperti in materie
attinenti lattività esercitata dal target. - Le verifiche comportano che le persone incaricate
della loro effettuazione possano prendere visione
delle registrazioni contabili e dei documenti del
target ed abbiano accesso ai locali in cui
vengono esercitate le attività di questo. - Per ridurre limpatto che le verifiche possono
avere sulle normali operazioni del target stesso,
la documentazione rilevante viene spesso
conferita in una apposita data room, istituita
presso il target o presso suoi consulenti,
13II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 9La due diligence
- I maggiori studi legali e di commercialisti, le
società di revisione e quelle di verifica
ambientale dispongono di dettagliate check lists
delle materie oggetto di verifica presso il
target. - Tra tali materie figurano
- le deleghe di poteri in atto, la struttura
societaria e i libri sociali - i bilanci e le scritture contabili ed in
particolare quelli degli ultimi esercizi - i titoli di proprietà mobiliare ed immobiliare
- la situazione fiscale e le dichiarazioni
relative - lo stato degli immobili e delle attrezzature di
produzione e di vendita - i contratti di maggior rilievo
- i contratti collettivi ed individuali con il
personale, lo stato delle relazioni con le
rappresentanze dei dipendenti e le forme di
previdenza aziendale - le liti in atto o potenziali
- le eventuali esposizione ad interventi di
autorità - (segue)
14II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 10La due diligence
- (seguito)
- le autorizzazioni e le licenze richieste per
lesercizio dellattività e la situazione in
relazione alle norme a tutela dellambiente - ladempimento di obblighi derivanti da leggi e
regolamenti riguardanti lattività svolta. - Riguardo allultimo punto di cui sopra, hanno
assunto particolare rilievo le norme che hanno
introdotto nuove responsabilità a carico delle
imprese o hanno reso più rigorose preesistenti
responsabilità, quali il d.lgs 231/2001,
riguardante la responsabilità amministrativa
degli enti per reati commessi dai loro esponenti,
e le norme in materia di tutela di dati personali.
15III. Determinazione del prezzo - 1Criteri di
valutazione
- Nel corso delle trattative e dallesame dei conti
del target e delle sue prospettive reddituali le
parti pervengono di regola alla definizione di un
prezzo base, riferito peraltro ad una situazione
ad una determinata data anteriore a quella di
trasferimento. - Molti sono i modi di valutare unazienda e quindi
la società che ne è proprietaria e su di essi
esiste una ricca letteratura. Di quelli più usati
verranno dati qui brevi cenni. - Tra i criteri vi sono i multipli, e cioè
rapporti fra determinati indicatori economici del
target, da confrontare con quelli di altre
aziende dello stesso settore di attività, tra cui
ad esempio - Rapporto P/E (price-to-earnings) - Il valore del
target è considerato un multiplo dellutile netto
prodotto dal target stesso. - Rapporto P/S (price-to-sales) - Il valore del
target è considerato un multiplo del fatturato
prodotto dal target stesso.
16III. Determinazione del prezzo - 2Criteri di
valutazione
- Altri criteri
- DCF (discounted cash flow) - Il valore attuale
del target viene determinato in base alla stima
dei futuri flussi di cassa, scontati in base al
costo medio dei capitali per il target (WACC -
weighted average cost of capital) - EBIT (earnings before interest and taxes) -
Indicatore calcolato sottraendo la spese,
esclusi interessi e tasse, dai ricavi - EBITDA (earnings before interest, taxes,
amortization and depreciation), corrispondente
sostanzialmente allitaliano MOL (margine
operativo lordo) - Utile più ammortamenti più
accantonamenti più svalutazioni meno plusvalenze
più minusvalenze più oneri finanziari meno
proventi finanziari - NAV (net assets value), chiamato anche net worth,
in italiano valore patrimoniale netto Attività
meno passività.
17III. Determinazione del prezzo - 3Criteri di
valutazione
- Ciascuno dei criteri di valutazione presenta
vantaggi, svantaggi e difficoltà maggiori o
minori di determinazione, anche in relazione al
tipo di attività economica esercitata dal target. - I criteri vengono spesso utilizzati in
combinazione tra di loro, con luso anche di
correttivi (ad esempio, valore di mercato di
certi beni compresi nel patrimonio del target) - È ben noto ad economisti e giuristi che la
valutazione delle aziende è più unarte che una
scienza. - In ultima analisi, il valore di unazienda (e
quindi delle azioni della società che ne è
proprietaria) è quanto lacquirente è disposto a
pagare per acquistarla.
18IV. Principi contabili - 1
- Nelle trattative per lacquisizione di una
società e nei documenti, contrattuali e non,
relativi allacquisizione stessa, si fa spesso
riferimento ai principi contabili generalmente
accettatati (in sigla GAAP, generally accepted
accounting principles). - Infatti, scritture contabili, bilanci e conti
profitti e perdite non potrebbero essere
utilizzati per valutare unazienda o per
verificare la sua situazione finanziaria senza
prima sapere quali principi contabili siano stati
utilizzati nella loro preparazione. - I GAAP variano secondo i Paesi, in quanto essi
sono redatti o influenzati dalle leggi nazionali
in materia societaria e fiscale, dalle agenzie
che presiedono ai mercati finanziari, da
regolamenti locali e dagli ordini professionali. - Per esempio, gli US GAAP sono il risultato
congiunto dei lavori dello Federal Accounting
Standards Board (I cui principi sono noti come
FAS), dellAICPA (lorganizzazione professionale
dei revisori contabili statunitensi) e della
Securities Exchange Commission.
19IV. Principi contabili - 2
- A livello internazionale la Commissione Europea
partecipa allo sviluppo dei principi contabili
internazionali noti come International Accounting
Standards (IAS), International Financial
Reporting Standards (IFRS) e delle
interpretazioni a loro relative (SIC-IFRIC)
formulate dallo International Accounting
Standards Board (IASB). Tali principi sono
introdotti nelle legislazioni degli Stati UE a
mezzo di direttive. - Al fine di evitare confusioni e malintesi le
parti di una operazione di acquisizione fanno
riferimento a specifici GAAP, che generalmente
sono quelli dello Stato dove ha sede il target o
altri GAAP conosciuti dalle parti. - È anche possibile tradurre un bilancio o altro
documento contabile redatto secondo determinati
GAAP in un analogo documento conforme ad un altro
GAAP, facendo le opportune variazioni. - Le parti possono anche pattuire di adottare
principi contabili diversi da quelli
nazionalmente o internazionalmente in vigore. In
tale caso si parla di principi contabili
convenzionali, che di norma vengono impiegati
solo per determinate voci specifiche delle
scritture contabili del target.
20V. Il ruolo delle autorità preposte alla tutela
della concorrenza - 1
- Da punto di vista del diritto della concorrenza,
unoperazione di acquisizione realizza una
concentrazione, nel senso che il passaggio del
target od delle sue azioni ad un nuovo
proprietario è potenzialmente atto a rafforzare
la posizione concorrenziale di questo. - Le norme dellUnione Europea (Regolamento (CEE)
n. 139/2004) e, sul piano nazionale, la legge 10
ottobre 1990, n. 287, vietano le concentrazioni
che comportino la costituzione o il rafforzamento
di una posizione dominante rispettivamente sul
mercato comune o sul mercato nazionale tale da
eliminare o ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza. - Sia a livello comunitario che a quello nazionale,
sussiste lobbligo di comunicare preventivamente
alle rispettive autorità (Commissione Europea e
AGCM) le operazioni di concentrazione. - Le comunicazioni devono essere fatte alluna o
allaltra delle due autorità a seconda delle
dimensioni delloperazione di concentrazione.
21V. Il ruolo delle autorità preposte alla tutela
della concorrenza - 2
- Le dimensioni che fanno scattare lobbligo di
notifica alla Commissione Europea sono piuttosto
alte e sono precisate nellart. 1, par. 3, del
Regolamento 139/2004. - Per la legge italiana 287/1990, le operazioni di
concentrazione devono essere preventivamente
comunicate allAGCM qualora il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall'insieme delle
imprese interessate sia superiore attualmente a
468 milioni di euro, ovvero qualora il fatturato
totale realizzato a livello nazionale
dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia
superiore attualmente a 47 milioni di euro (le
soglie in questione sono soggette a
rivalutazione annuale). - Se esiste la probabilità che la posizione
congiunta dellimpresa acquirente e del target
nel mercato rilevante possa essere considerata
dominante, con la conseguente possibilità che
lautorità competente vieti lacquisizione, le
parti delloperazione dovranno attendersi
unistruttoria da parte dellautorità stessa e
non potranno dare corso alloperazione stessa se
non a seguito di un provvedimento di nulla osta.
22V. Il ruolo delle autorità preposte alla tutela
della concorrenza - 3
- Sarà tal caso opportuno condizionare
sospensivamente la conclusione dellacquisizione
con una clausola da inserire nella lettera
dintenti o nel contratto preliminare di vendita
delle azioni o quote, del tipo l'eventuale
vendita delle Azioni è comunque soggetta al
verificarsi di tutte le seguenti condizioni (i)
assenza di provvedimenti di inizio di indagine,
sospensione o di divieto da parte di autorità
comunitarie o italiane competenti in materia di
norme sulla concorrenza (ii) - Nella maggior parte dei casi, la comunicazione
alle autorità garanti della concorrenza viene
predisposta e gestita dal possibile acquirente,
in quanto le eventuali limitazioni concorrenziali
risultanti dallacquisizione riguardano la
posizione di mercato di questi quale determinata
dallacquisizione stessa.
23VI. Le principali clausole contrattuali - 1
Premessa
- Nella prassi, i contratti di acquisizione seguano
lo schema dei contratti di tipo anglosassone. - Mancano però di solito le clausole di risoluzione
per inadempimento, non avendo di norma le parti
interesse a tale risoluzione e preferendo
piuttosto assicurarsi ladempimento delle
prestazioni monetarie delle controparti
(pagamento del prezzo da parte dellacquirente e
pagamento degli indennizzi da parte del
venditore) con opportuni strumenti di garanzia. - I contratti di acquisizione hanno in genere
natura di contratto preliminare, impegnandosi le
parti al trasferimento delle partecipazioni
societarie in un momento successivo (data di
trasferimento o closing) rispetto alla firma
del contratto. - Non mancano tuttavia esempi di trasferimento
contestuale alla firma del contratto, nel caso
che le attività di verifica della situazione del
target o laccertamento del verificarsi delle
condizioni per il trasferimento si siano concluse
prima della firma del contratto stesso.
24VI. Le principali clausole contrattuali - 2 La
determinazione e laggiustamento del prezzo
- Nel corso delle trattative e dallesame dei conti
del target e delle sue prospettive reddituali le
parti pervengono di regola alla definizione di un
prezzo base, riferito generalmente ad una
determinata situazione patrimoniale (generalmente
lultimo bilancio del target approvato) che viene
detta di norma situazione patrimoniale di
riferimento. - Si pone, allatto della firma del contratto, il
problema di come tener conto dei fatti e degli
atti economici intercorsi tra la data in cui è
stato definito il prezzo base e il momento in cui
avviene il trasferimento delle partecipazioni
nella società oggetto della cessione. - È quindi pratica comune prevedere un adeguamento,
chiamato di solito aggiustamento, del prezzo
base, vale a dire una sua modifica in aumento o
diminuzione in base a precisi criteri, che
riflettano appunto la variazione del valore della
società o dellazienda intervenuti
nellintervallo di tempo sopraindicato.
25VI. Le principali clausole contrattuali - 3 La
determinazione e laggiustamento del prezzo
- Un criterio molto usato è il confronto tra il
valore del patrimonio netto del target alla data
della definizione del prezzo base (e quindi
risultante dalla situazione patrimoniale di
riferimento) e quello alla data di trasferimento,
con conseguente adeguamento del prezzo in base
alla differenza tra i due valori. - Il confronto tra le situazioni patrimoniali viene
spesso demandato a consulenti delle parti, con la
determinazione finale dellammontare
dellaggiustamento affidata ad un ulteriore
consulente indipendente in caso di mancato
accordo tra i primi consulenti. - La clausola contrattuale relativa prevede spesso
tempi e modalità del lavoro dei consulenti, con
lindicazione dei principi contabili da impiegare
per la valutazione. - In altri casi, le parti possono non aver
concordato il prezzo base o una parte di esso. Si
rende quindi necessario pattuire nel contratto i
criteri per la determinazione del prezzo stesso o
della sua parte non definita. Le procedure
relative possono essere analoghe a quelle
previste per laggiustamento.
26VI. Le principali clausole contrattuali - 4 La
gestione ad interim del target e la modifica
degli organi sociali
- Lintervallo di tempo tra la sottoscrizione del
contratto (qualora questo abbia natura
preliminare) ed il trasferimento delle
partecipazioni richiede di norma che le parti
pattuiscano le modalità della gestione ad interim
del target, stabilendo obblighi di fare e di non
fare a carico dei venditori, prescrivendo ad
esempio - che determinate operazioni non possano essere
effettuate senza il consenso della parte
acquirente - che venga mantenuta lefficienza dei beni e
dellorganizzazione imprenditoriale del target - che venga preservato tutto quanto ne costituisce
lavviamento. - Il trasferimento del target a nuovi proprietari
rende poi opportuno che, allatto del
trasferimento stesso, i componenti degli organi
direttivi e di sorveglianza del target vengano
sostituiti da persone di fiducia degli
acquirenti. Sono quindi comuni le clausole che
prevedono le limpegno dei venditori di ottenere
le dimissioni dei vecchi componenti e di
convocare riunioni, da tenersi subito dopo il
trasferimento, degli organi deputati alla nomina
dei nuovi.
27VI. Le principali clausole contrattuali - 5 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Nel caso di trasferimento di partecipazioni
sociali, gli obblighi del venditore, previsti dal
codice civile, di far acquistare la proprietà
delle partecipazioni e di garantire il compratore
dallevizione, dai vizi e da mancanze di qualità
riguardano loggetto diretto della compravendita,
e cioè le azioni o le quote della società. - Si discute invece se tali obblighi possano
riferirsi anche alloggetto mediato del
contratto, costituito dal patrimonio della
società stessa. - Se si nega che lacquirente possa ricorrere alla
tutela prevista dal codice civile per vizi e
mancanze di qualità riguardanti il patrimonio
sociale, gli unici rimedi ex lege a favore
dellacquirente stesso sono lannullamento del
contratto per errore (aliud pro alio, come ad
esempio in caso di fallimento o di scioglimento
della società) o per dolo del venditore e la
rescissione per lesione.
28VI. Le principali clausole contrattuali - 6 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Nella pratica si è conseguentemente fatto ricorso
alle garanzie convenzionali, spesso molto
complesse ed analitiche, anche a seguito
dellaffermarsi della tendenza a seguire modelli
anglosassoni, che si riferiscono al patrimonio (o
alla redditività) della società target e alle
circostanze influenti sullo stesso (chiamate
nella prassi anglosassone business warranties). - Si pone tuttavia la questione se anche esse
debbano ricondursi agli articoli 1490 e 1497 cc,
con applicazione del termine di decadenza di otto
giorni per la denuncia di vizi e difetti di
qualità e della prescrizione di un anno, che è
inderogabile ex art. 2936 cc, di cui allart.
1495 cc. - La maggioranza della dottrina nega che tali norme
del codice si applichino alle business warranties.
29VI. Le principali clausole contrattuali - 7 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Viene infatti osservato che, proprio per
lestraneità della società e della sua situazione
economica rispetto alloggetto della
compravendita (che è costituito dalle azioni o
quote del target) non possono essere considerate
come vizi o mancanza di qualità di quanto oggetto
della compravendita eventuali violazioni delle
garanzie convenzionalmente prestate dal venditore
circa il patrimonio e la redditività del target e
non possono quindi applicarsi gli artt. 1490,
1495 e 1497 cc. - Si rileva inoltre, e ciò vale anche per le
garanzie convenzionali inserite nei contratti di
acquisizione di aziende, che normalmente dalle
clausole di garanzia risulta la volontà, espressa
o implicita, di escludere lapplicazione degli
articoli del codice citati, anche mediante la
previsione di termini per far valere le garanzie
diversi (di solito temporalmente molto più
estesi) da quelli previsti dalla disciplina
codicistica. - .
30VI. Le principali clausole contrattuali - 8 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Anche parte della giurisprudenza ordinaria e la
totalità della giurisprudenza arbitrale
conosciuta si sono espresse a favore della
prevalenza delle garanzie convenzionali sugli
artt. 1490, 1495 e 1497 cc. - Una recente sentenza della Cassazione (20
febbraio 2004, n. 3370) ha accolto però la tesi
opposta, per cui le garanzie convenzionali
sarebbero soggette ai brevi termini di cui agli
articoli del cc citati. - Nello stesso senso si è espressa ancora più
recentemente la Corte dAppello di Milano (17
settembre 2008, n. 3138/08) annullando un lodo
arbitrale che aveva considerato le garanzie
convenzionali sottratte ai brevi termini della
disciplina codicistica. - La Corte di Appello di Milano afferma che le
garanzie convenzionali lungi dal porsi come
fonte di obbligazioni autonome rispetto al
contratto a cui ... accedono, realizzano invece
unestensione della garanzia legale (ex artt.
1490 e/o 1497 c.c.) .... In sostanza ... le
azioni (e le quote) delle società di capitali
costituiscono beni di secondo grado, in quanto
non sono del tutto distinti e separati da quelli
compresi nel patrimonio sociale .... (segue).
31VI. Le principali clausole contrattuali - 9 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- (seguito) Ne consegue che la differenza tra
leffettiva consistenza quantitativa del
patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel
contratto, incidendo sulla solidità economica e
sulla produttività della società, quindi sul
valore delle azioni o delle quote, può integrare
la mancanza delle qualità essenziali della cosa,
che rende ammissibile la risoluzione del
contratto ex art. 1497 cod. civ. Alla luce di
tale indirizzo ... le c.d. business warranties,
dovendo essere inquadrate nella garanzia legale
disciplinata in materia di vendita (artt. 1490
e/o 1497 c.c.) sono soggette al termine
prescrizionale annuale di cui allart. 1495 c.c.,
termine non derogabile dalle parti per previsione
espressa dellart. 2936 c.c.. - In una sentenza successiva il Tribunale di Milano
(26 agosto 2011, n. 10733), sposa invece la tesi
contraria, argomentando che le garanzie
pattiziamente stabilite in modo da regolare
esaurientamente la materia sono atte a derogare
alle norme codicistiche a fronte della non
contestabile autonomia delle parti in materia.
32VI. Le principali clausole contrattuali - 10 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Al fine di superare i limiti posti
dallorientamento giurisprudenziale, vengono
suggeriti alcuni accorgimenti, che non sempre
eliminano il rischio di applicazione delle norme
codicistiche - Specificare nel contratto che alle garanzie
prestate dal venditore si applica esclusivamente
la disciplina prevista nel contratto, con
esclusione di quella prevista dagli artt. 1490,
1495 e 1497 c.c. - Inserire una clausola compromissoria, visto il
diverso orientamento della giurisprudenza
arbitrale rispetto a quella ordinaria, tenuto
anche conto del testo novellato dellart. 829
c.p.c., terzo comma, per il quale Il lodo
arbitrale che applicasse la disciplina
convenzionale non sarebbe impugnabile qualora la
clausola compromissoria non prevedesse
espressamente limpugnabilità per la violazione
delle regole di diritto. - Prevedere lapplicazione pattizia, totale o
parziale, di un diritto straniero.
33VI. Le principali clausole contrattuali - 11 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Quale ulteriore alternativa per superare i limiti
di cui sopra, si potrebbe ipotizzare un approccio
diverso. - Come abbiamo detto, i contratti di compravendita
di azioni sono generalmente predisposti su
modelli contrattuali di tipo anglosassone - La trasposizione di tali forme contrattuali, in
particolare con riferimento alle representations
and warranties, nel nostro ordinamento può essere
all'origine delle difficoltà che incontra la
previsione di limiti temporali più estesi di
quelli previsti dal codice civile italiano in
tema di vizi e mancanza di qualità promesse
dell'oggetto della compravendita. - Infatti, lutilizzo di una terminologia mutuata
da forme contrattuali di tipo anglosassone ed in
particolare luso del concetto di garanzia e
delle sue articolazioni analitiche provoca spesso
una forzatura di quelli che sono i reali
interessi ed intenzioni delle parti di un
contratto di acquisizione.
34VI. Le principali clausole contrattuali - 12 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Ad esempio, il fatto che il venditore dichiari e
garantisca che la società target ha sempre
assolto i propri obblighi tributari e che la
violazione della garanzia comporta l'obbligo
del venditore di indennizzare l'acquirente
permette - alla luce di certa giurisprudenza - di
qualificare l'eventuale sopravvenire di una
minusvalenza fiscale come una mancanza nel target
di qualità promessa, con la conseguente
applicazione dei limiti temporali delle norme
codicistiche. - In realtà, nell'esempio fatto, nessun venditore è
in grado di promettere e garantire che non vi
saranno riprese fiscali e, nel caso che esse si
verifichino, il solo interesse dellacquirente è
in generale quello di ottenere un ammontare che
riequilibri il prezzo determinato e pagato a
fronte della situazione patrimoniale del target
quale si prospettava al momento del closing. - Tale esempio può valere anche per ogni altro caso
di evento coperto dalle business representations
and warranties.
35VI. Le principali clausole contrattuali - 13 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Potrebbe quindi essere il caso di evitare luso
dei termini garanzia e indennizzo a proposito
di business warranties e pattuire che l'insorgere
di minusvalenze a carico della società target,
dipendenti da atti o fatti anteriori al closing,
non previste o contabilizzate nellambito della
determinazione del prezzo, anziché essere
qualificate come violazioni o inadempimenti, si
limitino a far sorgere a carico del venditore
obblighi di pagamento che riequilibrino appunto
la situazione patrimoniale alterata dalle
minusvalenze stesse. - Anche il concetto di dichiarazioni andrebbe
rivisto o comunque meglio qualificato non si
tratterebbe, nellipotesi qui considerata, di
promesse, ma piuttosto della rappresentazione
di una situazione sulla base della quale è stato
determinato il prezzo della compravendita e che
potrebbe non corrispondere alla realtà
indipendentemente da qualsiasi dolo o colpa del
venditore che tale rappresentazione ha espresso.
36VI. Le principali clausole contrattuali - 14 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Daltra parte, listituto convenzionale del price
adjustment, normalmente previsto una tantum dai
contratti di acquisizione per adeguare il prezzo
base, concordato alla conclusione del contratto,
alla situazione patrimoniale della società target
al momento del closing, potrebbe, se così
pattuito, essere ripetuto periodicamente per il
periodo di tempo che le parti hanno concordato,
determinando reciproche o meno - in base alle
clausole relative - ragioni di dare ed avere tra
le parti. - Evitando la drammatizzazione delle formule di
derivazione anglosassone, si potrebbero quindi
opporre buone ragioni all'applicazione - in
contrasto con la disciplina convenzionale delle
limitazioni temporali della responsabilità del
venditore - delle norme del codice civile in
materia di vizi e mancanza di qualità promesse
della società target.
37VI. Le principali clausole contrattuali - 15Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- Per i sostenitori della prevalenza delle garanzie
convenzionali rispetto alle norme codicistiche,
le prime avrebbero carattere autonomo rispetto
alla compravendita delle partecipazioni sociali e
sarebbero rette dalle norme generali sulle
obbligazioni o da quelle più specifiche relative
alle obbligazioni di garanzia. - Anche per evitare discussioni sulla natura delle
obbligazioni derivanti dalle garanzie
convenzionali e sugli effetti delle violazioni
delle garanzie stesse, è opportuno che i
contratti di acquisizione prevedano - quale sia la rilevanza della conoscenza o
conoscibilità da parte dellacquirente della non
corrispondenza al vero di quanto garantito o di
fatti che possono comunque dar luogo a
minusvalenze, in modo che siano ben definite le
situazioni che fanno scattare le garanzie ed i
conseguenti obblighi dindennizzo (prevedendo, ad
esempio, che solo le situazioni portate a
conoscenza dellacquirente per iscritto prima
della conclusione del contratto, come eccezioni
alle dichiarazioni di garanzia, valgano ad
esonerare il venditore da responsabilità) - i criteri di determinazione dellindennizzo (segu
e)
38VI. Le principali clausole contrattuali - 16 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- (seguito)
- la durata delle garanzie, graduata a seconda
degli eventi coperti, ed i termini per
denunciare gli eventi stessi - I contratti di acquisizione prevedono, con una
certa frequenza - eventuali franchigie per evitare di discutere di
somme magari non rilevanti o per attenuare la
portata delle garanzie - che lindennizzo sia dovuto al target anziché
allacquirente e che lindennizzo stesso tenga
conto delleventuale vantaggio fiscale derivante
al target dalle minusvalenze o danni oggetto
delle garanzie. - Gli eventi che fanno scattare le garanzie
verranno normalmente a conoscenza
dellacquirente, oramai immesso nella gestione
del target, con conseguente obbligo di renderli
noti al venditore, cui compete leventuale
responsabilità. - Non essendo improbabile che qualche pretesa di
terzi possa essere manifestata ancora nei
confronti del venditore, è opportuno prevedere
che anche il venditore sia tenuto a comunicare
allacquirente il verificarsi di eventi coperti
dalle garanzie.
39VI. Le principali clausole contrattuali - 17 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
- È usuale prevedere la facoltà per il venditore
di gestire le controversie che possano derivare
dagli eventi coperti dalle garanzie, tenuto conto
che al venditore stesso fa capo la responsabilità
per le eventuali conseguenze negative allesito
delle controversie medesime, con la facoltà
dellacquirente di affiancare la difesa.
40VI. Le principali clausole contrattuali - 17
Strumenti di garanzia del pagamento del prezzo e
degli indennizzi
- È prassi comune stipulare nei contratti di
acquisizione che gli obblighi di pagamento
previsti siano assistiti da garanzie. Tra le
varie forme di garanzia utilizzabili, sono
spesso usati nella pratica lo escrow (deposito
presso un terzo di una somma di danaro, da
corrispondere allaltra parte al verificarsi di
determinate condizioni) e le fideiussioni
bancarie o assicurative. - Le garanzie a favore del venditore si riferiscono
di solito al pagamento del prezzo o di una sua
parte dilazionato ad un momento successivo al
trasferimento delle azioni o quote del target.
Quelle a favore dellacquirente sono invece
rivolte ad assicurare il pagamento degli
indennizzi conseguenti ad eventuali violazioni
delle garanzie prestate dal venditore. - Le garanzie dei pagamenti a favore
dellacquirente hanno di solito una durata
particolarmente estesa, determinata in relazione
alla durata delle garanzie convenzionali prestate
dal venditore.
41VI. Le principali clausole contrattuali - 18
Strumenti di garanzia del pagamento del prezzo e
degli indennizzi
- In particolare, la garanzia convenzionale
relativa alla posizione fiscale del target è di
solito a sua volta temporalmente commisurata alla
prescrizione degli accertamenti relativi alle
dichiarazioni fiscali presentati dal target sotto
la gestione del venditore e ancora soggette a
revisione da parte del Fisco allatto del
trasferimento delle partecipazioni nel target. - Lammontare della garanzia del pagamento degli
indennizzi può essere periodicamente diminuita
man mano che decrescono i rischi del verificarsi
di eventi che comportino perdite per il target di
cui il venditore ha assunto la responsabilità.
Tipicamente, una garanzia fideiussoria viene
ridotta annualmente al compiersi della
prescrizione dellaccertamento delle imposte per
ciascuno degli anni per cui la responsabilità è
prevista a carico del venditore.
42Nota bibliografica
- AAVV, a cura di F. Bonelli e M. De Andrè -
Acquisizioni di società e di pacchetti azionari
di riferimento - Giuffrè Editore, Milano, 1990 - AAVV, a cura di U. Draetta e C. Monesi - I
contratti di acquisizione di società e aziende -
Giuffrè Editore, Milano, 2007 - F. Bonelli - Acquisizioni di società e di
pacchetti azionari di riferimento le garanzie
del venditore, in Diritto del Commercio
Internazionale, Fasc. 2, 2007 - P. Corigliano - Dichiarazioni e garanzie un
nuovo capitolo di una storia infinita? - Nota a
Tribunale Milano 26 agosto 2011, n. 10733, in Le
società 2/2012, pag. 145