Title: Diritto del lavoro
1Diritto del lavoro
- LUTILIZZAZIONE INDIRETTA DEI LAVORATORI
- (come ricevere una prestazione di lavoro da parte
di dipendenti altrui)
2Lalternativa allassunzione diretta
- LUTILIZZO DI FATTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO
RESE DA DIPENDENTI ALTRUI
3Un soggetto che intenda avvalersi una qualsiasi
prestazione di lavoro può affidare a terzi
- il compito di individuare, selezionare e avviare
lavoratori di cui ha bisogno? - Il compito di assumere forza lavoro che intende
poi utilizzare ai propri fini?
Linter-mediazione
Attraverso quali contratti?
Con quali problemi giuridici?
4I canali di collegamento tra il lavoratore e
lutilizzatore della sua prestazione
LAVORATORE (Offerta di lavoro)
1) Un soggetto pubblico CENTRI PER LIMPIEGO
UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE (Domanda di
lavoro)
2) Un soggetto privato AGENZIE PER IL LAVORO
3) Un altro datore di lavoro
5I problemi giuridici
- In che misura è possibile utilizzare prestazioni
di lavoro rese da dipendenti altrui? - E compatibile con lo schema codicistico della
subordinazione lo svolgimento della prestazione
alle dipendenze e sotto la direzione di un
soggetto diverso dal datore di lavoro?
6LAPPLICAZIONE DI UN PRINCIPIO
Principio di imputazione del rapporto di lavoro a
colui il quale effettivamente, e a prescindere da
ogni apparenza giuridico-formale, usufruisce
della prestazione.
- Il contratto di somministrazione di lavoro
- Lo staff leasing (oggi abrogato)
- Il contratto di appalto di servizi
- Il trasferimento di ramo dazienda
E LINCROCIO DI DIVERSE DISCIPLINE, TUTTE
RIFORMATE DAL D.LGS. 276/03 (Legge Biagi)
7Cosa deriva dal principio di necessaria
coincidenza tra titolarità formalee titolarità
sostanziale del rapporto di lavoro?
PER CHI UTILIZZA LA PRESTAZIONE Limpossibilità
di utilizzare lavoratori senza un adeguato
titolo giuridico
PER CHI ASSUME I LAVORATORI Limpossibilità di
indirizzare stabilmente la prestazione di propri
dipendenti a favore di un
terzo
LINTERPOSIZIONE ILLECITA NEI RAPPORTI DI LAVORO
8La disciplina normativa dellinterposizione nei
rapporti di lavoro
L. 196/1997 (Il lavoro interinale)
D. Lgs. 276/2003 (La somministrazione di lavoro)
L. 1369/1960 (Il divieto di interposizione)
9lart. 1 della l. 1369/1960
E vietato allimprenditore affidare in appalto,
subappalto o qualsiasi altra forma, lesecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di
manodopera assunta e retribuita dallappaltatore
o intermediario
lesecuzione di
mere prestazioni di lavoro
10Soggetto interposto
Titolarità formale del rapporto di lavoro
RAPPORTO DI INTERPOSIZIONE (ILLECITO)
Datore di lavoro che necessita di prestazioni
Lavoratori
Effettiva utilizzazione della prestazione
11La ratio del divietoEvitare fenomeni di
elusione fraudolenta delle normative di tutela
- Lesternalizzazione può essere uno strumento di
sostituzione di lavoratori dipendenti con altri
lavoratori - Strumento di ridimensionamento degli organici a
fini di sottrarsi alle normative - Può avere leffetto di ridurre le garanzie dei
dipendenti del terzo somministratore, normalmente
meno solido dellimpresa che esternalizza.
12- Le conseguenze della violazione del divieto
13La ricomposizione della scissione tra titolarità
formale e titolarità sostanziale del rapporto di
lavoro
Datore di lavoro che necessita di prestazioni
Lavoratori
Effettiva utilizzazione della prestazione
e titolarità formale del rapporto
14La morte annunciata della l. 1369/1960
- Già nellottica della legge del 1960 cerano casi
in cui la somministrazione di manodopera svolgeva
una funzione economicamente apprezzabile poteva
non essere socialmente pericolosa. - Moltiplicandosi poi questi casi, è comprensibile
che anche giudici e ispettori del lavoro si siano
fatti carico dellesigenza di temperare gli
effetti del divieto. - Cè un regime di divieto formalmente assoluto, ma
temperato da una chiusura docchio selettiva da
parte di giudici e ispettori del
lavoro Ichino, 1999
15Le prime aperture normative dopo
lammorbidimento della giurisprudenza
- 1997 Il primo (parziale) superamento in via
legislativa del divieto di interposizione
La legge sul lavoro interinale
16Impresa fornitrice (lAgenzia)
Terzo interposto
Illecito
Lecito
Contratto commerciale di fornitura di manodopera
Titolarità del rapporto di lavoro
Impresa utilizzatrice
Lavoratore
Effettiva utilizzazione della prestazione
17Lutilizzo di fatto del precedente lavoro
interinale ( e dellattuale somministrazione a
tempo determinato) come sostituto funzionale di
altri istituti
- Sostitutivo di fatto dello straordinario
- Sostitutivo di fatto del periodo di prova
- Sostitutivo del contratto a tempo determinato,
specialmente prima della riforma del 2001 (d.
lgs. n. 368/2001)
18Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di
lavoro dopo la l. 196/97
Area del divieto di interposizione nei rapporti
di lavoro
Area della legittimità dellinterposizione
nel rapporto di lavoro Il lavoro interinale
19Il programma del Libro Bianco
- Le rigidità nellutilizzo della forza-lavoro
introdotte dalla legge n. 1369/1960, non trovano
pari nella legislazione degli altri Paesi.
Pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in
altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna), sono in Italia tuttora vietate.
Lanalisi
20- Il riferimento è, in particolare, allistituto
del c.d. leasing di manodopera una tecnica
innovativa di gestione del personale imperniata
su rapporti con agenzie specializzate nella
fornitura a carattere continuativo e a tempo
indeterminato (e non a termine, come nel lavoro
interinale) di parte della forza-lavoro di cui
lazienda ha bisogno
La proposta
21La scelta normativa conseguente
- Art. 85 - Abrogazioni
- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati - a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n.
264 - b) l'articolo 2.2, e l'articolo 3 della legge 19
gennaio 1955, n. 25 - c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369
- d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 - e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi
4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla
violazione degli obblighi di comunicazione, della
legge 28 novembre 1996, n. 608 - f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196 - g) l'articolo 4.3, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 72 - h) l'articolo 3 del DPR 7 luglio 2000, n. 442
- i) tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente
decreto.
22(No Transcript)
23A che punto eravamo rimasti
- Al fine di individuare i lavoratori che intende
utilizzare, un imprenditore oltre che rivolgersi - ad un ufficio pubblico (Servizio per limpiego) o
- ad un soggetto privato specializzato (Agenzia per
il lavoro), - PUÒ RICHIEDERE AD UN ALTRO IMPRENDITORE DI
FORNIRGLI LA MANODOPERA DI CUI HA BISOGNO?
24Necessaria coincidenza tra titolarità formale e
titolarità sostanziale del rapporto di lavoro
1
2
Divieto di utilizzare prestazioni di lavoro
rese da dipendenti altrui
Divieto di prestare dipendenti propri ad altri
soggetti utilizzatori
25La legge 196/1997 (lavoro interinale)
Divieto di utilizzare prestazioni di lavoro
rese da dipendenti altrui
Divieto di prestare dipendenti propri ad altri
soggetti utilizzatori
E lecito Divieto di
E lecito Divieto di
26?
- Esiste ancora unarea di interposizione illecita
nei rapporti di lavoro?
27Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di
lavoro dopo la l. 196/97
Area del divieto di interposizione nei rapporti
di lavoro
Area della legittimità dellinterposizione
nel rapporto di lavoro Il lavoro interinale
28- Video tratto da un servizio trasmesso
dallemittente LA7 nel corso della trasmissione
Exit dell8 ottobre 2008 - http//www.la7.it/approfondimento/dettaglio.asp?pr
opreplichevideo17596 - (dal minuto 3.25 al minuto 16.30 del video)
29Lutilizzo di prestazioni di lavoro rese da
dipendenti altrui quando il fornitore NON è
unagenzia di lavoro interinale (oggi di
somministrazione)
Interposizione illecita appalti,
esternalizzazioni, nellepoca della
disintegrazione verticale dellimpresa
30Il contesto organizzativo
31Limpresa tradizionale
32Limpresa segmentata
33La fisiologia dellesternalizzazione lappalto
di servizi
Art. 1655 c.c. Lappalto è il contratto con il
quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di unopera o di un servizio
- Lesternalizzazione non si traduce in una mera
fornitura di manodopera (che sarebbe illecita)
quando lappaltatore - è un vero imprenditore
- che si obbliga a realizzare un servizio
34Il problema principale, oggi
Attività il cui svolgimento non presuppone alcun
sostrato materiale e che possono dunque svolgersi
anche senza unazienda intesa come insieme di
beni idonei allesercizio di unimpresa (art.
2555)
- Gli appalti di servizi continuativi a
bassa intensità organizzativa (o servizi
personali)
35- In questi casi, come si fa a distinguere la
fornitura del servizio (lecito) dalla mera
fornitura di personale (illecito)?
- Nel caso dei servizi a bassa intensità
organizzativa, - lattività si identifica essenzialmente con la
manodopera utilizzata per svolgerla
36Non più dipendenti dallimpresa
Appalto di servizi di amministrazione aziendale (a
rt. 1655)
Trasferimento di ramo dazienda (art. 2112
c.c.)
Società di service fornitrice di servizi di
amministrazione aziendale
Società di service fornitrice di servizi di
amministrazione aziendale
37Un possibile criterio indicato in giurisprudenza
- Gli appalti leciti di servizi sono quelli che
- pur espletabili con mere prestazioni di mano
dopera, - costituiscano un servizio in sé, svolto con
gestione autonoma dellappaltatore e purché
lintervento di controllo dellappaltante si
esplichi - sullattività dellappaltatore e non sulle
persone da questo dipendenti
Lelemento distintivo tra appalto di servizi e
fornitura di manodopera è lesercizio del potere
direttivo
38La riforma (art. 29)
Lelemento distintivo è lesercizio del potere
direttivo
- Il contratto di appalto si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore
che può anche risultare - in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto - dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori
39La fattispecie si realizza attraverso due
contratti collegati
Il contratto di somministrazione di lavoro può
essere concluso da ogni soggetto, denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro
soggetto, denominato somministratore, a ciò
autorizzato (Art. 20 D.lgs.276/03)
(1) Un contratto di somministrazione concluso
fra lagenzia di somministrazione e limpresa
utilizzatrice
- (2) Un contratto di
- lavoro subordinato
- concluso fra
- lagenzia
- di
- somministrazione
- e il lavoratore
40Lo schema del lavoro interinale nel 1997
Contratto di fornitura (necessariamente
temporaneo)
Impresa utilizzatrice
Agenzia di lavoro temporaneo
Contratto di lavoro
Missione
Lavoratore
41Le innovazioni della Riforma Biagi (2003)
Contratto di fornitura (necessariamente
temporaneo)
Impresa utilizzatrice
Contratto di somministrazione (anche a tempo
indeterminato)
Agenzia di lavoro temporaneo
Agenzia di somministra- zione
Contratto di lavoro
Missione
Lavoratore
42- Lo staff leasing risponde nel nostro ordinamento
ad una duplice funzione economica. - 1) Da una parte, il ricorso alla somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato può ricondursi
alle prassi di c.d. esternalizzazione delle
attività non rientranti in quello che le imprese
considerano il core business. - 2) Dallaltra, lo stesso istituto può risultare
funzionale, sia pure in ipotesi estreme, alla
realizzazione dellidea, sino ad oggi relegabile
nella sfera del sogno, della fabbrica senza
dipendenti - M. Roccella
esternalizzazione
fabbrica senza dipendenti
43Le innovazioni della Finanziaria 2008 (2007)
Impresa utilizzatrice
Contratto di somministrazione (anche a tempo
indeterminato)
Agenzia di lavoro temporaneo
Agenzia di somministra- zione
Contratto di lavoro
Missione
Lavoratore
44(1) Il contratto di somministrazione
- PUÒ ESSERE A TERMINE
- per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore - POTEVA ESSERE A TEMPO INDETERMINATO (ALCUNI
ESEMPI) - a) per servizi di consulenza e assistenza nel
settore informatico - b) per servizi di pulizia, custodia, portineria
- f) per attività di marketing, analisi di mercato,
- g) per la gestione di call-center, nonché per
l'avvio di nuove imprese nelle aree Obiettivo 1
di cui al RegCE n. 1260/1999
45Somministrazione a termineSomministrazione a
tempo indeterminato
Manca un esplicito divieto di reiterare contratti
temporanei di somministrazione
La somministrazione di lavoro a tempo
determinato è ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria
attività dell'utilizzatore
- La possibile equivalenza funzionale delle due
modalità di somministrazione per ricoprire posti
di lavoro stabili?
anche se
riferibili all'ordinaria
attività dell'utilizzatore
46Forma del contratto di somministrazione
Difficoltà per il lavoratore di venire a
conoscenza della mancata pattuizione in forma
scritta del contratto di somministrazione, al
quale lui è estraneo
- Forma scritta richiesta ad substantiam
- L'assenza di forma scritta determina la nullità
del contratto di somministrazione e
l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore - (art. 21, co. 4)
47Linserimento dei lavoratori somministrati
nellimpresa (I)
QUANTI?
- NELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
- La individuazione di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato è affidata ai contratti collettivi
stipulati da sindacati comparativamente più
rappresentativi
- NELLA ABROGATA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO NON CERA ALCUN LIMITE QUANTITATIVO
48Linserimento dei lavoratori somministrati
nellimpresa (II)
- In caso di contratto di somministrazione, il
prestatore di lavoro non è computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione per quelle relative
alla materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro (Art. 22.5)
CON QUALI EFFETTI SULLA DIMENSIONSIONE GIURIDICA
DELLIMPRESA?
49Linserimento dei lavoratori somministrati
nellimpresa (III)
QUANDO NON SI PUO?
- Il contratto di somministrazione di lavoro è
vietato - a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero
- b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni, ovvero
nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni - c) da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del
decreto 626/94
50(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO,
CONCLUSO FRA LAGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE E
IL LAVORATORE
- PUÒ ESSERE A TERMINE
- In caso di somministrazione a tempo determinato
il rapporto di lavoro tra somministratore e
prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 368/2001, per
quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3
e 4. - Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il
consenso del lavoratore e per atto scritto
51(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO,
CONCLUSO FRA LAGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE E
IL LAVORATORE
- PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO
- In caso di somministrazione a tempo indeterminato
i rapporti di lavoro tra somministratore e
prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui
al codice civile e alle leggi speciali. - Anche part-time, inserimento, ripartito,
intermittente, etc?
52Un utilizzo indiretto di lavoratori adibiti a
postazioni stabili potrebbe essere realizzato
1) con una serie contratti di somministrazioni a
tempo determinato cui lagenzia faccia fronte con
un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato
2) con una serie di contratti di somministrazioni
a tempo determinato, cui lagenzia faccia fronte
con una serie di rapporti a termine con il
medesimo lavoratore
53Il consolidamento del rapporto di lavoro con
lutilizzatore
La disposizione non trova applicazione nel caso
in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennità, secondo quanto stabilito dal contratto
collettivo applicabile al somministratore.
- In caso di somministrazione di lavoro a tempo
determinato è nulla ogni clausola diretta a
limitare, la facoltà dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore
54Il trattamento dei lavoratori somministrati
L'utilizzatore è obbligato in solido con il
somministratore
- 1. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno diritto a un trattamento economico e
normativo complessivamente non inferiore a quello
dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore,
a parità di mansioni svolte. - 2. La disposizione non trova applicazione con
riferimento ai contratti di somministrazione
conclusi da soggetti autorizzati nell'ambito di
specifici programmi di formazione, inserimento
e riqualificazione professionale erogati a
favore dei lavoratori svantaggiati
Il problema del lavoratore comparabile
Unidea di fondo della riforma accrescere
loccupabilità di categorie deboli attraverso una
deviazione dal principio di uguaglianza
55Le sanzioni
- in mancanza delle causali di ammissibilità
- in situazioni nelle quali essa era vietata
- effettuata da impresa non autorizzata
- per un numero di lavoratori eccedenti quelli
indicati nel contratto - con violazione degli obblighi di valutazione dei
rischi
- Art. 27. - Somministrazione irregolare
- Quando la somministrazione di lavoro avvenga al
di fuori dei limiti
il lavoratore può chiedere la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze
dellutilizzatore
56Le sanzioni
- Art. 28. - Somministrazione fraudolenta
- Quando la somministrazione di lavoro è posta in
essere con la specifica finalità di eludere norme
inderogabili, somministratore e utilizzatore sono
puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun
lavoratore coinvolto e ciascun giorno di
somministrazione.
57Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di
lavoro dopo le riforme del 2003-2007
Area del divieto di interposizione nei rapporti
di lavoro
Area della legittimità dellinterposizione
nel rapporto di lavoro la somministrazione
Area della legittimità dellinterposizione
nel rapporto di lavoro dopo la l. 196/97 Il
lavoro interinale