Title: AMBIENTE
1AMBIENTE
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Il sistema sanzionatorio
2Il sistema sanzionatorio
- Caratteristiche
- Parte precettiva staccata dal sistema
sanzionatorio - Depenalizzazione di alcune fattispecie penali
- Aggravamento sanzioni penali
- Frequente previsione dellobbligo del ripristino
- Sanzioni accessorie
- Introiti sanzioni amministrative devolute alle
Province e vincolate di destinazione
allesercizio delle funzioni di controllo in
materia ambientale
3Il sistema sanzionatorio
- Principali illeciti amministrativi
- Abbandono di rifiuti da parte di privato
- Sanzioni legate ai controlli c/o attività
produttive e al trasporto (MUD, registri c/s,
FIR) - Imballaggi
- Sanzioni legate a particolari categorie di
rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari,
veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali
e vegetali esausti, rifiuti di beni in
polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali
usati)
4Il sistema sanzionatorio
- Principali illeciti penali
- Abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa
- Deposito incontrollato (tempo, prescrizioni
tecniche) - Sanzioni da controlli c/o attività produttive e
al trasporto (assenza FIR per rifiuti pericolosi,
certificati di analisi falsi) - Sanzioni legate ai controlli delle attività
gestione rifiuti (assenza Iscrizioni,
Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle
prescrizioni tecniche degli atti autorizzativi) - Realizzazione e gestione discarica non
autorizzata - Sanzioni legate a particolari categorie di
rifiuti - Traffico illecito rifiuti
5Illeciti legali allo smaltimento
Smaltimento irregolare
6Divieto di abbandono
- Art. 192 (Divieto di abbandono)
- Labbandono e il deposito incontrollati di
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. - E' altresì vietata limmissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali e sotterranee. - Fatta salva lapplicazione delle sanzioni di cui
agli artt.255 e 256, chiunque viola i divieti di
cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con
il proprietario e con i titolari di diritti reali
o personali di godimento sullarea, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai
soggetti preposti al controllo. Il Sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede allesecuzione in danno
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate. - 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito
sia imputabile ad amministratori o rappresentanti
di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti
del comma 3 sono tenuti in solido la persona
giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei
diritti della persona stessa,secondo le
previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di
responsabilità delle giuridiche, delle società e
delle associazioni.
7Abbandono di rifiuti
- Art. 255 (Abbandono di rifiuti)
- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
256, comma 2, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e
2, 226 comma 2 e 231, commi 1 e 2 abbandona o
deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque
superficiali o sotterranee è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque
euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di
rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi
e non ingombranti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venticinque
euro a centocinquantacinque euro. - 2. Omissis
- 3. Omissis.
8Attività di gestione rifiuti non autorizzata (I)
- Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non
autorizzata) - Chiunque effettua unattività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti, in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,
211, 212, 214, 215 e 216 è punito - a) con la pena dellarresto da tre mesi ad un
anno o con lammenda da - duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non - pericolosi
- b) con la pena dellarresto da sei mesi a due
anni e con lammenda da - duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi. - 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono
nelle acque superficiali e sotterranee, in
violazione dellart. 192 comma 1 e 2.
9Attività di gestione rifiuti non autorizzata
(II)
- Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non
autorizzata) - 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica
non autorizzata è punito con la pena dellarresto
da sei mesi a due anni e con lammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si
applica la pena dellarresto da uno a tre anni e
dellammenda da euro cinquemiladuecento a
cinquantaduemila se la discarica è destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla
decisione emessa ai sensi dellarticolo 444 del
codice di procedura penale consegue la confisca
dellarea sulla quale è realizzata la discarica
abusiva se di proprietà dellautore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi
di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi.
10Bonifica
- Art. 257 (Bonifica dei siti)
- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,
del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con la
pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila
euro, se non provvede alla bonifica in conformità
al progetto approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli
242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione
della comunicazione di cui all'articolo 242, il
trasgressore è punito con la pena dell'arresto da
tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro
a ventiseimila euro. - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due
anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento
euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è
provocato da sostanze pericolose. - Nella sentenza di condanna per la contravvenzione
di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato
alla esecuzione degli interventi di emergenza,
bonifica e ripristino ambientale. - 4. L'osservanza dei progetti approvati ai
sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce
condizione di non punibilità per i reati
ambientali contemplati da altre leggi per il
medesimo evento e per la stessa condotta di
inquinamento di cui al comma 1.
11Traffico illecito
- Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti)
- Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'art.
26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n.
259, o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato regolamento
in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere
a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito
con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinqua
nta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino
a due anni. La pena è aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi. - Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per i reati relativi al traffico illecito
di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui
agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.
12Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito in modo incontrollato i propri rifiuti (non pericolosi/ pericolosi) sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque, da parte di privato Art. 192 comma 1 o 2 Art 255 c. 1 (abbandono o deposito) in rel. Art. 192 c. 1 Amministrativa da 105 a 620 (PMR 206,67) Ipotesi minore per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo da 25 a 155 (PMR 50) Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, allavvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sullarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa PROVINCIA/COMUNE Provincia competente a irrogare sanzione Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede allesecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Per omessa ottemperanza allordinanza è prevista la sanzione penale di cui allart. 255, 3 comma (arresto fino ad un anno). Con la sentenza di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nellordinanza e/o contenuto sostanzialmente nellobbligo stesso non attuato
13Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti non pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente Art. 192 c. 1 o 2 Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui allart. 256 c. 1 lett. a) Penale con Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da 2.600 a 26.000 Oblazione ammessa (½ 26.000) Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, allavvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sullarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) Idem come sopra per Ordinanza
14Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente Art. 192 c. 1 o 2 Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui allart. 256 c. 1 lett. b) Penale con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Oblazione non ammessa Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, allavvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sullarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) idem come sopra per Ordinanza
15Credits
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