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AMBIENTE Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Il sistema sanzionatorio Il sistema sanzionatorio Caratteristiche: Parte precettiva staccata dal sistema ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: AMBIENTE


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AMBIENTE
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  • Il sistema sanzionatorio

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Il sistema sanzionatorio
  • Caratteristiche
  • Parte precettiva staccata dal sistema
    sanzionatorio
  • Depenalizzazione di alcune fattispecie penali
  • Aggravamento sanzioni penali
  • Frequente previsione dellobbligo del ripristino
  • Sanzioni accessorie
  • Introiti sanzioni amministrative devolute alle
    Province e vincolate di destinazione
    allesercizio delle funzioni di controllo in
    materia ambientale

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Il sistema sanzionatorio
  • Principali illeciti amministrativi
  • Abbandono di rifiuti da parte di privato
  • Sanzioni legate ai controlli c/o attività
    produttive e al trasporto (MUD, registri c/s,
    FIR)
  • Imballaggi
  • Sanzioni legate a particolari categorie di
    rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari,
    veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali
    e vegetali esausti, rifiuti di beni in
    polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali
    usati)

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Il sistema sanzionatorio
  • Principali illeciti penali
  • Abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa
  • Deposito incontrollato (tempo, prescrizioni
    tecniche)
  • Sanzioni da controlli c/o attività produttive e
    al trasporto (assenza FIR per rifiuti pericolosi,
    certificati di analisi falsi)
  • Sanzioni legate ai controlli delle attività
    gestione rifiuti (assenza Iscrizioni,
    Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle
    prescrizioni tecniche degli atti autorizzativi)
  • Realizzazione e gestione discarica non
    autorizzata
  • Sanzioni legate a particolari categorie di
    rifiuti
  • Traffico illecito rifiuti

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Illeciti legali allo smaltimento
Smaltimento irregolare
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Divieto di abbandono
  • Art. 192 (Divieto di abbandono)
  • Labbandono e il deposito incontrollati di
    rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  • E' altresì vietata limmissione di rifiuti di
    qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
    nelle acque superficiali e sotterranee.
  • Fatta salva lapplicazione delle sanzioni di cui
    agli artt.255 e 256, chiunque viola i divieti di
    cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
    rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al
    ripristino dello stato dei luoghi in solido con
    il proprietario e con i titolari di diritti reali
    o personali di godimento sullarea, ai quali tale
    violazione sia imputabile a titolo di dolo o
    colpa in base agli accertamenti effettuati, in
    contraddittorio con i soggetti interessati, dai
    soggetti preposti al controllo. Il Sindaco
    dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
    necessarie ed il termine entro cui provvedere,
    decorso il quale procede allesecuzione in danno
    dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
    anticipate.
  • 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito
    sia imputabile ad amministratori o rappresentanti
    di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti
    del comma 3 sono tenuti in solido la persona
    giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei
    diritti della persona stessa,secondo le
    previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di
    responsabilità delle giuridiche, delle società e
    delle associazioni.

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Abbandono di rifiuti
  • Art. 255 (Abbandono di rifiuti)
  • 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
    256, comma 2, chiunque, in violazione delle
    disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e
    2, 226 comma 2 e 231, commi 1 e 2 abbandona o
    deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque
    superficiali o sotterranee è punito con la
    sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque
    euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di
    rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi
    e non ingombranti si applica la sanzione
    amministrativa pecuniaria da lire venticinque
    euro a centocinquantacinque euro.
  • 2. Omissis
  • 3. Omissis.

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Attività di gestione rifiuti non autorizzata (I)
  • Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non
    autorizzata)
  • Chiunque effettua unattività di raccolta,
    trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
    intermediazione di rifiuti, in mancanza della
    prescritta autorizzazione, iscrizione o
    comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,
    211, 212, 214, 215 e 216 è punito
  • a) con la pena dellarresto da tre mesi ad un
    anno o con lammenda da
  • duemilaseicento euro a
    ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non
  • pericolosi
  • b) con la pena dellarresto da sei mesi a due
    anni e con lammenda da
  • duemilaseicento euro a
    ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
    pericolosi.
  • 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
    titolari di imprese ed ai responsabili di enti
    che abbandonano o depositano in modo
    incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono
    nelle acque superficiali e sotterranee, in
    violazione dellart. 192 comma 1 e 2.

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Attività di gestione rifiuti non autorizzata
(II)
  • Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non
    autorizzata)
  • 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica
    non autorizzata è punito con la pena dellarresto
    da sei mesi a due anni e con lammenda da
    duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si
    applica la pena dellarresto da uno a tre anni e
    dellammenda da euro cinquemiladuecento a
    cinquantaduemila se la discarica è destinata,
    anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
    pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla
    decisione emessa ai sensi dellarticolo 444 del
    codice di procedura penale consegue la confisca
    dellarea sulla quale è realizzata la discarica
    abusiva se di proprietà dellautore o del
    compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi
    di bonifica o di ripristino dello stato dei
    luoghi.

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Bonifica
  • Art. 257 (Bonifica dei siti)
  • 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,
    del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
    acque sotterranee con il superamento delle
    concentrazioni soglia di rischio è punito con la
    pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
    l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila
    euro, se non provvede alla bonifica in conformità
    al progetto approvato dall'autorità competente
    nell'ambito del procedimento di cui agli articoli
    242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione
    della comunicazione di cui all'articolo 242, il
    trasgressore è punito con la pena dell'arresto da
    tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro
    a ventiseimila euro.
  • Si applica la pena dell'arresto da un anno a due
    anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento
    euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è
    provocato da sostanze pericolose.
  • Nella sentenza di condanna per la contravvenzione
    di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai
    sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
    penale, il beneficio della sospensione
    condizionale della pena può essere subordinato
    alla esecuzione degli interventi di emergenza,
    bonifica e ripristino ambientale.
  • 4. L'osservanza dei progetti approvati ai
    sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce
    condizione di non punibilità per i reati
    ambientali contemplati da altre leggi per il
    medesimo evento e per la stessa condotta di
    inquinamento di cui al comma 1.

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Traffico illecito
  • Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti)
  • Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
    costituente traffico illecito ai sensi dell'art.
    26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n.
    259, o effettua una spedizione di rifiuti
    elencati nell'Allegato II del citato regolamento
    in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere
    a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito
    con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinqua
    nta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino
    a due anni. La pena è aumentata in caso di
    spedizione di rifiuti pericolosi.
  • Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
    sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
    penale, per i reati relativi al traffico illecito
    di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui
    agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue
    obbligatoriamente la confisca del mezzo di
    trasporto.

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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito in modo incontrollato i propri rifiuti (non pericolosi/ pericolosi) sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque, da parte di privato Art. 192 comma 1 o 2 Art 255 c. 1 (abbandono o deposito) in rel. Art. 192 c. 1 Amministrativa da 105 a 620 (PMR 206,67) Ipotesi minore per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo da 25 a 155 (PMR 50) Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, allavvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sullarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa PROVINCIA/COMUNE Provincia competente a irrogare sanzione Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede allesecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Per omessa ottemperanza allordinanza è prevista la sanzione penale di cui allart. 255, 3 comma (arresto fino ad un anno). Con la sentenza di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nellordinanza e/o contenuto sostanzialmente nellobbligo stesso non attuato
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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti non pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente Art. 192 c. 1 o 2 Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui allart. 256 c. 1 lett. a) Penale con Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da 2.600 a 26.000 Oblazione ammessa (½ 26.000) Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, allavvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sullarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) Idem come sopra per Ordinanza
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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA ART. VIOLATO ART. SANZIONE SANZIONE PRINCIPALE SANZIONE ACCESSORIA COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente Art. 192 c. 1 o 2 Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui allart. 256 c. 1 lett. b) Penale con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 Oblazione non ammessa Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, allavvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sullarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) idem come sopra per Ordinanza
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Credits
Grafica template Il layout grafico, i pittogrammi
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