Title: EDILIZIA
1 EDILIZIA REGIME IVA NOVITÀ
2EDILIZIA
- Al fine di una specifica trattazione del settore
delledilizia si devono distinguere diverse
nozioni - Nozione di area fabbricabile
- Nozione di fabbricato
- Fabbricati ad uso abitativo
- Fabbricati strumentali
- Pertinenze.
3AREA FABBRICABILE
- Lart. 36, c. 2 del D.L. 223/06 specifica che a
decorrere dal 4 luglio 2006 è tale larea
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal
comune, indipendentemente dallapprovazione della
regione e dalladozione di strumenti attuativi
del medesimo - Viene quindi ad assumere rilievo larea
fabbricabile potenziale
4GENERALITÀ - FABBRICATO
- La Cir. Min. Lavori Pubblici 23.7.1960 n. 1820 e
la RIS. Min. 26.5.1998 n. 46/E specificano che ai
fini iva è considerato fabbricato QUALSIASI
COSTRUZIONE COPERTA, isolata da vie o da spazi
vuoti, oppure separata da altra costruzione
mediante muri che si elevano, senza soluzione di
continuità, dalle fondamenta al tetto, che
disponga di uno o più liberi accessi sulla via e
possa avere una o più scale autonome.
5GENERALITÀ
- Per un corretto inquadramento delle disposizioni,
la distinzione tra IMMOBILI AD USO ABITATIVO e
IMMOBILI STRUMENTALI va operata sulla base della
CLASSIFICAZIONE CATASTALE, a prescindere
dalleffettivo utilizzo.
6IMMOBILI AD USO ABITATIVO
- IMMOBILI AD USO ABITATIVO
- La Cir. Min. 17.4.1981 n. 14 specifica che per
casa di abitazione deve intendersi ogni
costruzione destinata alla dimora delle persone e
delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea
a essere utilizzata ad alloggio stabile di
singole persone o di nuclei familiari, a nulla
rilevando la circostanza che la stessa sia
abitata in via permanente o saltuaria
7IMMOBILI AD USO ABITATIVO
- Sono quelli classificati nelle categorie
catastali da A1 ad A9 e A11, inclusi gli immobili
censiti in un'altra categoria catastale (ad
esempio, box, cantina, ecc.) che costituiscono
pertinenze di un fabbricato avente destinazione
abitativa. - Ai fini iva non rileva leffettivo utilizzo ma la
categoria catastale.
8IMMOBILI STRUMENTALI
- IMMOBILI STRUMENTALI sono quelli che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni classificati nelle categorie
catastali A10, B, C, D ed E. - La Cir. Min. 1.3.2007 n. 12/E specifica che
rientrano tra i beni strumentali le aree
attrezzate con sovrastante impianto di
autolavaggio, classificate nella categoria D/7 o
C/3 se dotate di attrezzature semplici.
9IMMOBILI STRUMENTALI
- La Ris. Min. 3.4.2008 n. 126/E specifica che
rientrano tra i beni strumentali le aree
attrezzate per campeggio classificate nella
categoria D/8.
10IMPRESA DI COSTRUZIONE
- Si distinguono nella fattispecie dellimpresa di
costruzioni - Impresa di costruzioni
- Impresa che esegue interventi di recupero
- Impresa che ha fatto costruire limmobile ma
normalmente svolge altra attività - Società cooperativa edilizia.
11Impresa di costruzione
- È definita di COSTRUZIONI l'impresa che
provvede "DIRETTAMENTE" alla realizzazione
dell'immobile. La costruzione può essere
eventualmente appaltata in parte a terzi. - È considerata IMPRESA DI COSTRUZIONI anche
quella che NON dispone di personale specializzato
e appalta l'intera costruzione dell'immobile a
terzi (Cir. Min. 2.8-1973 n. 45 e Cir. Min.
4.8.2006, n. 27/E).
12IMPRESA DI COSTRUZIONE
- Come specificato nella Circolare n. 182/E
dell11.7.1996, per IMPRESA DI COSTRUZIONI si
intende anche quella che occasionalmente
realizza la costruzione di immobili per la
successiva vendita, a nulla influendo che la
materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente
da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre
imprese.
13 IMPRESA DI COSTRUZIONE
- È IMPRESA CHE ESEGUE INTERVENTI DI RECUPERO
quella che, anche tramite appalto, esegue gli
interventi di recupero di cui alle lett. c), d)
ed f) dellart. 3 del D.P.R. n. 380/2001 definito
Testo Unico dellEdilizia.
14IMPRESA DI COSTRUZIONE
- È SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA quella che
costruisce gli alloggi direttamente o tramite
imprese terze e gli alloggi sono successivamente
ASSEGNATI AI SOCI.
15Impresa di compravendita immobiliare
- È considerata IMPRESA DI COMPRAVENDITA quella
che ha per oggetto esclusivo o principale la
RIVENDITA dei fabbricati.
16Impresa di compravendita immobiliare
- Secondo quanto precisato nelle Cir. n. 182/E
11.7.1996 e Cir. n. 25 3.8.1979, per individuare
lattività di compravendita immobiliare è
necessario verificare lattività effettivamente
svolta dal soggetto, non essendo sufficienti le
generiche indicazioni contenute nellatto
costitutivo/statuto, il codice attività
comunicato all'Agenzia delle Entrate né
l'indicazione in bilancio (immobilizzazioni o
rimanenze) degli immobili (Cass. 12.1.1999
n.236).
17IMPRESE DI MERO GODIMENTO
- Sono IMPRESE DI MERO GODIMENTO quelle che
acquistano gli immobili e si limitano al mero
godimento degli stessi normalmente concedendoli
in locazione.
18DISCIPLINA DELLE CESSIONI E DELLE LOCAZIONI
- Il regime di tassazione delle operazioni attive
ai fini IVA è contenuto nei nn. 8, 8-bis e 8-ter
dellart. 10 - Larticolata disciplina può essere schematizzata
distinguendo il trattamento fiscale a seconda che
loperazione abbia per oggetto - la cessione
- la locazione
- e in relazione alla tipologia di immobile, come
di seguito specificato.
19NOVITÀ
- Lart. 9, DL n. 83/2012, c.d. DECRETO CRESCITA,
ha apportato dal 26 giugno 2012 rilevanti
modifiche al trattamento IVA delle locazioni e
cessioni di fabbricati ad uso abitativo e
strumentale introducendo, in generale, un
ampliamento dei casi in cui è prevista, per
norma o per opzione, lapplicazione dellIVA.
Lintervento legislativo è stato motivato dalla
volontà di non far perdere alle imprese del
settore il diritto alla detrazione dellimposta
relativa alla costruzione/ristrutturazione e di
evitare quindi alle stesse laggravio, in termini
di costi, a seguito dellindetraibilità dellIVA.
20DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
- Normalmente vige il regime dellesenzione ma a
seguito delle novità introdotte dal D.L. n.
83/2012 esistono TRE IPOTESI di locazione in cui
È CONSENTITO OPTARE per il regime di imponibilità
iva in luogo dellesenzione.
21DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
- 1) LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI POSTE IN
ESSERE DALLE IMPRESE CHE LI HANNO COSTRUITI O
RISTRUTTURATI. - Deve essere esercitata lopzione per
lapplicazione delliva relativamente alla
locazione degli immobili abitativi posti in
essere da parte delle imprese che li hanno
costruiti o che sugli stessi abbaino eseguito
interventi di ristrutturazione.
22DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
- 2) LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DESTINATI AD
ALLOGGI SOCIALI - Sono esenti ma è possibile optare per
limponibilità, per le locazioni di immobili
abitativi, poste in essere da qualsiasi tipo di
impresa destinati ad alloggi sociali.
23DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
- Il D.M. 22 aprile 2008 ha individuato il termine
alloggio sociale definendolo come lunità
immobiliare adibita a uso residenziale in
locazione permanente che svolge la funzione di
interesse generale, nella salvaguardia della
coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo
di individui e nuclei familiari svantaggiati, che
non sono in grado di accedere alla locazione di
alloggi nel libero mercato. Lalloggio sociale si
configura come elemento essenziale del sistema di
edilizia residenziale sociale costituito
dallinsieme dei servizi abitativi finalizzati al
soddisfacimento delle esigenze primarie.
Rientrano nella predetta definizione gli alloggi
realizzati o recuperati da operatori pubblici e
privati, con il ricorso a contributi o
agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali,
assegnazione di aree o immobili, fondi di
garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico
destinati alla locazione temporanea per almeno
otto anni e anche alla proprietà.
24DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
- 3) LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI
- A decorrere dal 26 giugno 2012 tutte le
locazioni SONO ESENTI indipendentemente dalla
qualifica o dalle caratteristiche del locatario.
25DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
- LOCAZIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
- (art. 10, n. 8)
- ESENTI IN VIA GENERALE
- POSSIBILITÀ DI OPTARE PER LIMPONIBILITÀ IVA 10
ma ciò solamente nelle seguenti ipotesi - per le imprese costruttrici e per quelle che
hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi
di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed
f), DPR n. 380/2001 - per i contratti aventi ad oggetto fabbricati
destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.
26 DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
IMMOBILI ABITATIVI
LOCATORE LOCATARIO REGIME IVA
Impresa costruttrice o di ristrutturazione Chiunque Esente o imponibile iva 10 per opzione
Altra impresa Destinatario di alloggi sociali Esente o imponibile iva 10 per opzione
Altra impresa Chiunque ma diverso dai destinatari di alloggi sociali Esente
27DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
- LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI
- (n. 8)
- ESENTI, ma per opzione è possibile derogare per
LIMPONIBILITÀ da parte del locatore.
28 DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
IMMOBILI STRUMENTALI
LOCATORE LOCATARIO REGIME IVA
Qualsiasi impresa Chiunque Esente o imponibile iva 21 per opzione
29TAVOLE DI CONFRONTO IVA
TIPOLOGIA IMMOBILE LOCATORE LOCATARIO NORMATIVA FINO AL 25/6/2012 NORMATIVA DOPO IL 25/6/2012
FABBRICATO ABITATIVO Locatore impresa costruttrice o ristrutturatrice Esente Esente salva opzione per limponibilità
ALLOGGI SOCIALI Locatore qualunque impresa Esente salva opzione per limponibilità (dal 24.1.2012) Esente salva opzione per limponibilità
FABBRICATO STRUMENTALE Locatario con pro-rata di detrazione pari o inferiore al 25 o non soggetto iva Imponibile iva Esente salva opzione per limponibilità
FABBRICATO STRUMENTALE Locatario con pro-rata di detrazione superiore al 25 Esente salva opzione per limponibilità Esente salva opzione per limponibilità
30LOCAZIONI ESENTI
- A decorrere dal 12.8.2006, ai sensi del D.L.
4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni
con la L. 4.8.2006, n. 248, che ha rinnovellato
l'art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972, sono
ESENTI LE LOCAZIONI dei seguenti immobili - TERRENI, aziende agricole e aree diverse da
quelle destinate a parcheggio di veicoli, non
suscettibili di destinazione edificatoria - FABBRICATI AD USO ABITATIVO comprese le
pertinenze (garage, box, ecc.).
31LOCAZIONI ESENTI
- Gli artt. 5, 17 e 40, co. 1 del D.P.R. 131/1986
stabiliscono che i contratti di locazione
RICADENTI NELL'AMBITO DELL'ESENZIONE IVA ex art.
10, n. 8) del D.P.R. 633/1972 sono soggetti
ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO
(entro 30 giorni dalla data di stipula) e
scontano l'imposta di registro sul totale dei
canoni pattuiti con aliquota 2.
32IVA E REGISTRO
TIPOLOGIA IMMOBILE LOCATORE IVA REGISTRO
FABBRICATO ABITATIVO Impresa costruttrice o ristrutturatrice Imponibile iva per opzione 10 Imposta fissa 168,00
FABBRICATO ABITATIVO Impresa costruttrice o ristrutturatrice Esente 2
FABBRICATO ABITATIVO Chiunque Esente 2
ALLOGGI SOCIALI Chiunque Imponibile iva per opzione 10 Imposta fissa 168,00
ALLOGGI SOCIALI Chiunque Esente 2
FABBRICATO STRUMENTALE Chiunque Esente o Imponibile iva per opzione 1
33OPZIONE IMPONIBILITÀ IVA
- Le novità in materia iva sulle locazioni trovano
applicazione a decorrere dal 26.6.2012, ossia
dalla data di entrata in vigore del DL n.
83/2012. Il Decreto non prevede specifiche
disposizioni transitorie per le situazioni in
essere a tale data.
34OPZIONE IMPONIBILITÀ IVA
- LAgenzia delle Entrate nella Risoluzione
4.1.2008, n. 2/E ha affrontato il caso di una
società subentrata in alcuni contratti
immobiliari stipulati da un soggetto privato. In
tale situazione lAgenzia ha riconosciuto alla
società istante la possibilità di optare per
limponibilità mediante invio di raccomandata
con ricevuta di ritorno allUfficio ...
competente.
35OPZIONE IMPONIBILITÀ IVA
- LAgenzia nella Risoluzione 12.12.2007, n. 364/E
ha esaminato il caso di due contratti di leasing
aventi ad oggetto due immobili abitativi per i
quali successivamente è stato effettuato un
cambio di destinazione duso (da abitazione ad
ufficio). - LAgenzia dopo aver rilevato il mutamento del
regime IVA applicabile alle locazioni in esame ha
specificato che tanto al fine di esprimere
validamente l'opzione per l'imponibilità ad Iva,
quanto allo scopo di fornire un adeguato supporto
documentale al cambio dell'aliquota di registro
applicata, entrambi i contratti di leasing in
discorso debbano essere integrati con un atto in
cui venga evidenziata l'avvenuta modifica
catastale e VENGA MANIFESTATA L'OPZIONE PER
L'IMPONIBILITÀ AI FINI DELL'IVA. Tali atti
integrativi, con allegato quelli originari,
dovranno essere registrati entro il termine
fisso di 30 giorni.
36- DISCIPLINA DELLE CESSIONI
37DISCIPLINA DELLE CESSIONI
- CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
- (art 10 n. 8-bis)
- ESENTI con alcune eccezioni per le imprese di
costruzione/ristrutturazione. - LIMPONIBILITÀ IVA è OBBLIGATORIAMENTE prevista
per limpresa costruttrice/di ristrutturazione - - per norma, per le cessioni effettuate entro 5
anni dalla data di ultimazione della
costruzione/ristrutturazione - per opzione, da esprimere nellatto, per le
cessioni effettuate trascorsi 5 anni dalla
costruzione/ristrutturazione.
38DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
ESENTI
39DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
IMPONIBILITÀ IVA OBBLIGATORIA
- IMPRESA COSTRUTTRICE
- DI RISTRUTTURAZIONE
- PER OPZIONE, PER LE
- CESSIONI
- EFFETTUATE TRASCORSI 5 ANNI
IMPRESA COSTRUTTRICE DI RISTRUTTURAZIONE PER
NORMA, PER LE CESSIONI EFFETTUATE ENTRO 5 ANNI
40DISCIPLINA DELLE CESSIONI
- Ne consegue che
- - le imprese costruttrici/di ristrutturazione
hanno sempre la possibilità di assoggettare ad
IVA la cessione dellimmobile abitativo, evitando
così lindetraibilità dellimposta relativa agli
acquisti di beni e servizi effettuati per la
realizzazione/ristrutturazione
41DISCIPLINA DELLE CESSIONI
- per le cessioni di immobili abitativi poste in
essere dalle ALTRE IMPRESE trova sempre
applicazione il regime di ESENZIONE IVA. - Per le altre imprese viene meno la possibilità
di optate per limponibilità in caso di cessione
di immobili locati per almeno 4 anni in
attuazione di piani di edilizia convenzionata o
destinanti ad alloggi sociali.
42 DISCIPLINA DELLE DELLE CESSIONI
IMMOBILI ABITATIVI
CEDENTE ACQUIRENTE REGIME IVA
Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque Imponibile iva
Impresa costruttrice o di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque Esente o imponibile per opzione
Altra impresa Chiunque Esente
43DISCIPLINA DELLE CESSIONI
- CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI
- (Art. 10 n. 8-ter)
- Il regime obbligatorio prevede LIMPONIBILITÀ
per norma delle cessioni effettuate
dallimpresa costruttrice/di ristrutturazione
poste in essere entro 5 anni dalla data di
ultimazione della costruzione/ristrutturazione
(in precedenza limponibilità era prevista per le
cessioni effettuate nei primi 4 anni)
44DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI
IMPONIBILITÀ IVA PER NORMA DELLE CESSIONI
EFFETTUATE DALLIMPRESA COSTRUTTRICE O DI
RISTRUTTURAZIONE POSTE IN ESSERE ENTRO 5 ANNI
45DISCIPLINA DELLE CESSIONI
- È confermato, in generale, il regime di esenzione
IVA, al quale il cedente dopo 5 anni dalla fine
dei lavori (impresa costruttrice/di
ristrutturazione o ALTRA IMPRESA) può sempre
derogare esercitando lopzione per
limponibilità nellatto (come già in
precedenza). - Non è più prevista limponibilità per norma
delle cessioni effettuate a soggetti IVA con
diritto alla detrazione (pro-rata) non superiore
al 25 ovvero a soggetti privati.
46DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI
ESENTE O IMPONIBILE PER OPZIONE DELLE CESSIONI
EFFETTUATE DALLIMPRESA COSTRUTTRICE O DI
RISTRUTTURAZIONE POSTE IN ESSERE DOPO 5 ANNI
CIÒ VALE ANCHE PER LE ALTRE IMPRESE
47 DISCIPLINA DELLE DELLE CESSIONI
IMMOBILI STRUMENTALI
CEDENTE ACQUIRENTE REGIME IVA
Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque imponibile iva
Impresa costruttrice o di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque Esente o imponibile per opzione
Altra impresa Chiunque Esente o imponibile per opzione
48- MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
49INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI
- LAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007,
n. 12/E ha specificato che il CONCETTO DI
ULTIMAZIONE della costruzione o dellintervento
di recupero va individuato con riferimento al
momento in cui limmobile sia IDONEO ad espletare
la sua funzione ovvero sia IDONEO AD ESSERE
DESTINATO AL CONSUMO.
50INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI
- A tal fine lAgenzia in tale Circolare richiama
quanto già precisato nella Circolare 12.8.2005,
n. 38/E, in materia di benefici prima casa e
pertanto si deve considerare ULTIMATO sia
limmobile per il quale sia intervenuta, da parte
del direttore dei lavori, LATTESTAZIONE
DELLULTIMAZIONE DEI LAVORI (di norma coincidente
con la dichiarazione da rendere in Catasto ex
artt. 23 e 24, DPR n. 380/2001), sia quello
concesso in uso a terzi, con fisiologici
contratti relativi
51INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI
- allutilizzo dellimmobile, poiché lo stesso,
PUR IN ASSENZA DELLA FORMALE ATTESTAZIONE DI
ULTIMAZIONE rilasciata dal tecnico competente, si
presume che, ESSENDO IDONEO AD ESSERE IMMESSO IN
CONSUMO, presenti tutte le caratteristiche
fisiche idonee a far ritenere lopera di
costruzione o di ristrutturazione completata.
52CESSIONE DI FABBRICATI NON ULTIMATI
- La disposizione in esame non fa alcun riferimento
AGLI IMMOBILI NON ULTIMATI, ossia a quelli IN
CORSO DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE. - Dopo aver rilevato tale lacuna lAgenzia delle
Entrate nella citata Circolare n. 12/E/2007 ha
chiarito che la CESSIONE DI UN IMMOBILE NON
ULTIMATO VA ASSOGGETTATA AD IVA.
53CESSIONE DI FABBRICATI NON ULTIMATI
- La cessione di un fabbricato effettuata da un
SOGGETTO PASSIVO DIMPOSTA in un momento
anteriore alla data di ultimazione del medesimo È
ESCLUSA dallambito applicativo dei richiamati
nn. 8-bis) e 8-ter) dellarticolo 10 del DPR n.
633 del 1972 trattandosi di un bene ancora nel
circuito produttivo, la cui cessione, pertanto,
DEVE ESSERE IN OGNI CASO ASSOGGETTATA AD IVA.
54IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
- Con specifico riferimento agli immobili oggetto
di RISTRUTTURAZIONE nella citata Circolare n.
12/E/2007 è stato precisato che IL REGIME DI
IMPONIBILITÀ IVA è subordinato al fatto che i
lavori edili SIANO STATI EFFETTIVAMENTE
REALIZZATI anche se in misura parziale. - Non è sufficiente, a tal fine, che limpresa
abbia richiesto le autorizzazioni amministrative
allesecuzione dello intervento.
55 IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
- Infatti, se è stato richiesto o rilasciato il
permesso a costruire o è stata presentata la
denuncia di inizio attività ma non è stato dato
inizio al cantiere, il fabbricato interessato NON
PUÒ essere considerato, ai fini fiscali, come un
immobile in corso di ristrutturazione e QUINDI È
ESENTE IVA. - Recentemente la stessa Agenzia nella Circolare
13.3.2009, n. 8/E ha precisato con riferimento
agli immobili oggetto di ristrutturazione che la
norma non richiede
56 IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
- che gli interventi di recupero siano collegati
ad una condizione di degrado dellimmobile. - Per effetto di tale chiarimento IL REGIME DI
IMPONIBILITÀ IVA è applicabile anche ai casi di
CAMBI DI DESTINAZIONE DUSO non collegati al
degrado del bene (fermo restando comunque
leffettiva realizzazione dei lavori edili).
57IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
- Esaminando il caso della cessione di un complesso
immobiliare sul quale erano iniziate opere di
ristrutturazione (demolizioni, consolidamenti,
rifacimento dellintonaco grezzo esterno)
lAgenzia delle Entrate nella Risoluzione
8.5.2007, n. 91/E sostiene lapplicazione del
regime di imponibilità anche al caso in esame
affermando che Trattandosi di fabbricato non
ultimato lassoggettamento ad IVA si rende
applicabile
58IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
- a prescindere dalla destinazione catastale
dellimmobile. Lassoggettamento della
fattispecie in esame al regime di imponibilità
IVA è subordinato, naturalmente, alla
circostanza (da far constare anche in sede di
eventuale controllo) che limmobile, , al
momento della cessione sia effettivamente in fase
di ristrutturazione, nel senso che su di esso
siano stati concretamente eseguiti interventi
significativi, il cui completamento si rende
necessario per rendere il fabbricato idoneo al
suo materiale utilizzo.
59ALIQUOTA IVA APPLICABILE
- Dopo aver specificato che le cessioni di immobili
oggetto di RISTRUTTURAZIONE SONO DA ASSOGGETTARE
AD IVA lAgenzia delle Entrate nella citata
Circolare n. 12/E/2007 sottolinea la possibilità
di applicare alle stesse le previste ALIQUOTE
AGEVOLATE. - Sul punto, allAgenzia delle Entrate nella citata
Circolare n. 8/E 13.3.2009 è stato posto il
quesito se per lapplicazione dellaliquota IVA
del 10 sia necessario che i lavori di recupero
siano ultimati o se è sufficiente che siano
iniziati.
60ALIQUOTA IVA APPLICABILE
- Secondo lAgenzia poiché il n. 127-quinquiesdecies
) della Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 non
tratta specificamente anche i fabbricati non
ultimati la cessione di un immobile da parte di
unimpresa che ha realizzato lintervento di
ristrutturazione in un momento anteriore alla
data di ultimazione del medesimo è esclusa
dallambito applicativo del citato n.
127-quinquiesdecies). Di conseguenza a tale
cessione va applicata LALIQUOTA ORDINARIA DEL
21.
61ALIQUOTA IVA APPLICABILE
- LALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 10 prevista dal
citato n. 127-quinquiesdecies), Tabella A, parte
III, DPR n. 633/72, potrà essere applicata
soltanto nel caso in cui la cessione riguardi un
fabbricato sul quale sono stati effettuati
(ULTIMATI) interventi di recupero di cui allart.
31, comma 1, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78
ed il cedente sia limpresa che ha realizzato,
anche mediante appalto a terzi, tali interventi
di recupero.
62ALIQUOTA IVA APPLICABILE
- Nel caso in cui la cessione riguarda un immobile
in corso di costruzione o di ristrutturazione - se sussistono i requisiti prima casa (in
particolare si rammenta che limmobile deve
presentare le caratteristiche di abitazione non
di lusso secondo quanto previsto dal DM 2.8.69) - Aliquota IVA applicabile 4
63ALIQUOTA IVA APPLICABILE
- Nel caso in cui la cessione riguarda un immobile
in corso di costruzione o di ristrutturazione - se NON sussistono i requisiti prima casa
- Aliquota IVA applicabile 10
64ALIQUOTA IVA APPLICABILE
- Nel caso in cui la cessione riguarda immobili in
corso di costruzione ed sono situati in un
edificio c.d. Tupini ex art. 13, Legge n.
408/49 e il cedente è limpresa che sta
costruendo il fabbricato - Aliquota IVA applicabile 10
65ALIQUOTA IVA APPLICABILE
- Nel caso in cui la cessione riguarda immobili in
cui sono in corso INTERVENTI DI RECUPERO e quindi
i lavori non sono terminati, di cui allart. 31,
comma 1, lett. c), d) ed e), Legge n. 380/2001
(Testo Unico dellEdilizia) ed il cedente è
limpresa che sta realizzando, anche mediante
appalto a terzi, tali interventi di recupero - Aliquota IVA applicabile 21
66CESSIONI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
- Imposta di registro, ipotecaria e catastale
- Le cessioni di immobili ad uso abitativo
scontano - - le imposte in misura fissa per le cessioni
soggette a IVA ( 168,00 x 3) - - le imposte in misura proporzionale in caso di
cessioni esenti IVA, applicando gli eventuali
benefici prima casa.
67- CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA
68FABBRICATI STRUMENTALIPER NATURA
- SOGGETTO VENDITORE
- Potrà essere
- impresa costruttrice
- impresa ristrutturatrice
- altro soggetto IVA (rivenditore).
69FABBRICATI STRUMENTALIPER NATURA
- ASPETTO TEMPORALE
- Il tempo intercorso tra la costruzione o la
ristrutturazione dell'immobile e la vendita dello
stesso
70cessioni immobili strumentali
- Per quanto riguarda le cessioni di immobili
strumentali, il n. 8-ter prevede in generale il
REGIME DI ESENZIONE. - Il regime di esenzione è derogato in base alle
quali le cessioni sono imponibili iva
71cessioni immobili strumentali
- APPLICABILITÀ DELLIVA
- se effettuate, ENTRO 5 ANNI DALLULTIMAZIONE DEI
LAVORI, dalle imprese di costruzione/ristrutturazi
one di immobili. - per opzione DEL CEDENTE, da esprimere nellatto,
da parte delle imprese di costruzione/ristrutturaz
ione di immobili per le cessioni effettuate
TRASCORSI 5 ANNI dalla costruzione/ristrutturazion
e.
72cessioni immobili strumentali
- APPLICABILITÀ DELLIVA
- se effettuate DA ALTRE IMPRESE LOPERAZIONE SARÀ
ESENTE salvo opzione per limponibilità.
73cessioni immobili strumentali
- APPLICABILITÀ DELLIVA PRIMA DEL D.L.86/2012
- se effettuate (da chiunque) nei confronti di
soggetti passivi IVA il cui pro rata di
detraibilità sugli acquisti È PARI O INFERIORE AL
25 tale regime è obbligatorio e DIPENDE DAL PRO
RATA DEL CESSIONARIO, così come dichiarato dallo
stesso nellatto di cessione.
74cessioni immobili strumentali
- APPLICABILITÀ DELLIVA PRIMA DEL D.L.86/2012
- se effettuate (da chiunque) nei confronti di
soggetti che NON AGISCONO nellesercizio
dellimpresa o di arti e professioni tale regime
è obbligatorio e DIPENDE DALLA NATURA (privato,
ente non commerciale) DEL CESSIONARIO il quale è
tenuto a dichiarare tale circostanza nellatto di
compravendita. Si tratta dei soggetti che
rimangono incisi dall'lva, in quanto consumatori
finali, senza poter dar luogo alla detrazione
dell'imposta assolta a monte
75cessioni immobili strumentali
- APPLICABILITÀ DELLIVA PRIMA DEL D.L.86/2012
- se viene ESERCITATA LOPZIONE NELLATTO DI
COMPRAVENDITA. Tale caso riguarda le cessioni
effettuate nei confronti di soggetti passivi che
non subiscono limitazioni alla detrazione
dellIVA, se non marginali (pro rata di
detraibilità superiore al 25). Nei confronti di
tali soggetti IL REGIME NATURALE È QUELLO DI
ESENZIONE in quanto lassoggettamento dipende
dalla manifestazione dellopzione. In questa
ipotesi è operativa l'inversione contabile, o
reverse charge.
76Imposta di registro, ipotecaria e catastale
- Ai fini dellimposta di registro è prevista
lapplicazione in MISURA FISSA PARI A 168,00
sia per le cessioni soggette a IVA, sia per
quelle esenti. - imposte ipotecaria e catastale in misura pari al
4 su tutte le cessioni di immobili strumentali.
77Cessioni di immobili strumentali
- Le cessioni di fabbricati strumentali (se non
esenti) scontano l'Iva in misura ordinaria (21).
78AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
- Lart. 2, comma 2, n. 5), DPR n. 633/72 considera
cessioni di beni la destinazione di beni all'uso
o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano
un'arte o una professione o ad altre finalità
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o
della professione, anche se determinata da
cessazione dell'attività, con esclusione di quei
beni per i quali non è stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui
all'articolo 19.
79AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
- Lart. 13, comma 2, lett c.), DPR n. 633/72,
nella riformulazione disposta dalla c.d.
Comunitaria 2008, la base imponibile IVA in
presenza di autoconsumo è individuata - non più con riferimento al valore normale
- ma
- con riferimento al prezzo di acquisto o, in
mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni
simili, determinati nel momento in cui si
effettua loperazione.
80AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
- A seguito delle novità introdotte dal DL n.
83/2012, lautoconsumo di un immobile strumentale
dà luogo ad unoperazione esente IVA. - La presenza di operazioni esenti determina
linsorgere di due specifiche questioni - lapplicazione del pro-rata ex art. 19, comma 5,
DPR n. 633/72 di detraibilità dellIVA a credito - la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2,
DPR n. 633/72.
81AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
- In merito allapplicazione del pro-rata si
potrebbe negare loperatività del pro-rata in
quanto nel caso di specie la cessione configura
unoperazione occasionale. - Relativamente alla rettifica della detrazione ex
art. 19-bis2, DPR n. 633/72 é necessario operare
la rettifica della detrazione dellIVA a credito,
relativamente ai decimi mancanti al compimento
del decennio dallacquisto/ ultimazione/trasformaz
ione/ampliamento.
82AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
- Lautoconsumo di un immobile acquistato da un
soggetto privato costituisce unoperazione
esclusa dal campo di applicazione dellIVA, come
chiarito dallAgenzia delle Entrate nella
Risoluzione 17.6.2002, n. 194/E. - Deve comunque essere effettuata la rettifica
della detrazione dellIVA a credito relativamente
ai lavori di trasformazione/ampliamento eseguiti
sullimmobile stesso.
83- CESSIONI DI IMMOBILI ED APPLICAZIONE DELLIVA
84Cessionario non soggetto passivo d'imposta
- Una IPOTESI di APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'IVA
si ha quando il CESSIONARIO NON È UN SOGGETTO
PASSIVO IVA, in quanto non agisce nell'esercizio
di un'impresa, di un'arte o di una professione, e
risulta pertanto un consumatore finale, che non
ha diritto a detrarre l'imposta addebitatagli a
titolo di rivalsa (C.M. 4.8.2006, n. 27/E).
85Cessionario non soggetto passivo d'imposta
- L'ipotesi ricorre quando in veste di cessionario
ci sia - un privato
- una società semplice
- un soggetto non residente privo di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato - un ente non commerciale.
86Cessionario non soggetto passivo d'imposta
- In questa fattispecie l'Iva viene applicata
tassativamente e quindi non per opzione degli
interessati. A tal fine, il cessionario deve
dichiarare nell'atto di compravendita di non
agire nell'esercizio di impresa, arte o
professione.
87 88REVERSE CHARGE
- Con il meccanismo del reverse charge Legislatore
ha voluto arginare i fenomeni di evasione
dell'imposta derivanti dal seguente
comportamento - l'appaltatore subappalta in tutto o in parte i
lavori di costruzione e ristrutturazione
dell'immobile - il subappaltatore esegue i lavori, addebitando al
proprio committente i corrispettivi con
applicazione dell'Iva nei modi ordinari
(l'aliquota dipende dalla tipologia di lavori
eseguiti)
89REVERSE CHARGE
- il committente del subappaltatore riceve tale
fattura, paga il corrispettivo e l'imposta, e
procede alla detrazione dell'imposta ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972 - il subappaltatore, indipendentemente dalla
complicità del committente non procede al
versamento dell'imposta all'Erario, e dopo un
certo periodo procede alla cessazione
dell'attività, scomparendo dalla circolazione.
90REVERSE CHARGE
- A seguito di tale comportamento
- resta fermo il diritto alla detrazione
dell'imposta in capo al committente, in quanto
tale diritto prescinde dall'effettuazione
dell'imposta da parte del subappaltatore - l'Erario subisce un danno, in quanto a fronte
della detrazione del committente, non incassa
l'imposta a debito del subappaltatore, e si trova
costretto ad eseguire una procedura di recupero
particolarmente difficoltosa, sia per la
irreperibilità del soggetto, sia per la probabile
(anzi quasi certa) inconsistenza patrimoniale
dello stesso
91REVERSE CHARGE
- Con il meccanismo del reverse charge, il danno
evidenziato viene evitato, in quanto - il subappaltatore procede all'addebito del
corrispettivo per la prestazione eseguita, senza
addebito dell'imposta (emissione di fattura con
aliquota zero) - il committente procede all'autofatturazione,
applicando virtualmente l'imposta, in quanto
procede alla doppia annotazione nel registro
acquisti ed in quello delle fatture emesse,
rendendo così neutro l'impatto.
92REVERSE CHARGE
- In altre parole, con il meccanismo
dell'inversione contabile, non si ha esborso
finanziario dell'imposta tra le parti, con la
conseguenza che il committente procederà al
pagamento della fattura del subappaltatore senza
esborso d'imposta, in quanto l'Iva non è
contenuta nel documento stesso.
93REVERSE CHARGE
- Presupposti applicativi
- L'applicazione concreta della disposizioni di cui
all'art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, dipende
dal verificarsi simultaneamente di tutta una
serie di condizioni. A tale proposito, la C.M.
37/E/2006, ha fornito delle indicazioni,
individuando una serie di requisiti consecutivi,
la cui verifica positiva determina l'obbligo di
applicazione del regime di inversione contabile.
In particolare
94REVERSE CHARGE
- PRIMO REQUISITO è necessario verificare
l'aspetto soggettivo, ossia la presenza di
almeno tre soggetti coinvolti, in quanto la
presenza di un subappaltatore richiede
necessariamente la contemporanea presenza di
almeno altri due soggetti, il committente
(titolare della licenza edilizia) ed un
appaltatore. In assenza di una catena di almeno
tre soggetti, è necessario interrompere il
percorso e procedere all'applicazione dell'Iva
nei modi ordinari
95REVERSE CHARGE
- SECONDO REQUISITO è indispensabile verificare
che l'operazione sia stata poste in essere nel
settore edile, nel senso che la prestazione
eseguita deve rientrare in quelle previste dal
gruppo F (Costruzioni) dei vecchi codici di
attività desumibile alle tabelle Atecofin 2004
(contraddistinte dalle prime due cifre) - Se la prestazione eseguita non rientra tra quelle
contemplate nel citato gruppo F, si deve
procedere anche in questo caso all'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari
96REVERSE CHARGE
- La circolare n. 37/E del 29.12.2006, punto 2,
specifica che i settori edili a cui è applicabile
il reverse charge sono i seguenti - i nuovi lavori
- le riparazioni
- i rinnovo e restauri
- le aggiunte e le alterazioni
- la costruzione di edifici
- la costruzione di strutture prefabbricate in
cantiere - le costruzioni temporanee.
97REVERSE CHARGE
- LAgenzia delle Entrate con Circolare 37/E/2006
specifica, inoltre, che sono tenuti
allapplicazione del reverse charge - I subappaltatori che svolgono attività
identificate dai codici ATECOFIN nella SEZIONE F - I subappaltatori che svolgono attività
identificate dai codici ATECOFIN nella SEZIONE F
anche se in via non esclusiva o prevalente - I subappaltatori che potrebbero avere un codice
ATECOFIN diverso da quelli compresi nella SEZIONE
F (Costruzioni).
98REVERSE CHARGE
- In via generale non rientrano nel sistema del
reverse charge le prestazioni rese da
subappaltatori svolgenti attività comprese nella
SEZIONE F ATECOFIN 2007 - ad appaltatori che
non svolgono tali attività. - Sono quindi escluse le attività
- fabbricazione dei materiali di costruzione
(codice 16.22) - gestione dei progetti di costruzione (codice
71.1) - lottizzazione non connessa con lurbanizzazione
(codice 68.1)
99REVERSE CHARGE
- servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni
per lestrazione di altri minerali (codice 09.9) - installazione di macchine ed attrezzature
industriali (codice 33.2) - trivellazione di pozzi di produzione di petrolio
e gas (codici 06.1 06.2) - esplorazione di giacimenti di petrolio e gas
- prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche
(codice 71.1) - costruzioni di linee di comunicazione e di linee
elettriche (codice 42.22)
100REVERSE CHARGE
- il monitoraggio ed il controllo a distanza di
sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi
di allarme antifurto e antincendio (codice
80.2) - installazione di impianti luci, audio e di
amplificazione per manifestazioni, concerti, ecc.
(codice 90.02) - consulenza e design per decorazione di interni
(codice 74.10) - pulizie allinterno di immobili ed altre
strutture (codici 81.21 - 81.22) - trasporto con betoniera (codice 49.41)
101REVERSE CHARGE
- noleggio di macchine e attrezzature per
costruzione senza operatore c.d. nolo a freddo
(codice 77.32) - noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio
(codice 77.32) - installazione e manutenzione di impianti di
irrigazione per prati e giardini (codice
43.22.05) - studi di architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici (divisione 71.1) - realizzazione di impianti industriali.
- Viene specificatamente esclusa lapplicazione del
reverse charge alle prestazioni dopera
intellettuale rese da professionisti in quanto
non possono essere definite prestazioni di
manodopera.
102REVERSE CHARGE
- TERZO REQUISITO l'ultimo passaggio è quello
relativo al contenuto giuridico dell'accordo che
lega il subappaltatore con l'appaltatore
principale, in quanto l'Agenzia delle Entrate,
sul presupposto che la norma SI RENDE APPLICABILE
ALLE SOLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, ha precisato
che l'accordo contrattuale deve rientrare nelle
fattispecie del contratto d'opera o nella
prestazione d'opera, restando invece sempre
escluse le cessioni di beni con posa in opera, in
quanto tale ultima operazione costituisce ai fini
Iva una cessione di beni e non una prestazione di
servizi.
103REVERSE CHARGE
- LAgenzia delle Entrate con le risoluzioni
n.148/E, n. 164/E e n. 220/E del 2007 in merito
alla configurazione delle ipotesi di fornitura
con posa in opera o di prestazione di servizi ha
precisato che si tratta di fornitura con posa in
opera se il programma negoziale posto in essere
tra le parti ha quale scopo principale la
cessione di un bene e lesecuzione dellopera sia
esclusivamente diretta ad adattare il bene alle
esigenze del cliente, senza modificarne la natura
104REVERSE CHARGE
- Si tratta, invece, di una prestazione di servizi
se la volontà contrattuale è quella di ottenere
un risultato diverso e nuovo rispetto al
complesso di beni utilizzati per lesecuzione
dellopera - In ogni caso si deve sempre fare riferimento alla
specifica volontà delle parti e agli effetti
prodotti dal contratto quando sussistano
contemporaneamente cessioni di beni e prestazioni
di servizi al fine di individuare lobbligazione
prevalente (di dare o di fare) e non al nomen
iuris.
105REVERSE CHARGE
- Una volta verificati tutti i suddetti requisiti
- il subappaltatore emette fattura senza addebito
d'imposta ai sensi dell'art. 17, co. 6, del
D.P.R. 633/1972 - l'appaltatore integra la fattura con
l'indicazione dell'aliquota e della relative
imposta, annotandola, nei termini ordinari, sia
nel registro degli acquisti di cui all'art. 25,
sia nel registro delle fatture emesse di cui
all'art. 23 o nel registro dei corrispettivi di
cui all'art. 24, così da neutralizzare
l'imposta in sede di liquidazione periodica.
106REVERSE CHARGE
- APPLICAZIONE IMPROPRIA DEL MECCANISMO DEL
REVERSE CHARGE O DEL REGIME DI IMPONIBILITÀ - A) Lemissione di fatture da parte del cedente o
prestatore con iva per operazioni soggette al
reverse charge e il mancato versamento
dellimposta viene punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il 100 e il 200
dellimposta regolarmente addebitata con un
minimo di . 258,00.
107REVERSE CHARGE
- B) Lemissione di fatture da parte del cedente o
prestatore con iva per operazioni soggette al
reverse charge é punita con la sanzione
amministrativa pari al 3 dellimposta
irregolarmente addebitata con un minimo di .
258,00 e comunque non oltre . 10.000,00. - In via generale é prevista la solidarietà di
entrambi i soggetti obbligati allapplicazione
del reverse charge per limposta e le sanzioni
108REVERSE CHARGE
- Il D.L. n. 83/2012, c.d. Decreto Crescita, ha
modificato la disciplina in materia di
responsabilità nellambito dei contratti di
appalto e subappalto di opere e servizi. - Lart. 13 del citato Decreto in vigore dal
12.8.2012, ha sostituito il comma 28 dellart.
35, DL n. 223/2006 e introdotto i nuovi commi
28-bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente,
la responsabilità dellappaltatore, quella del
committente ed il profilo oggettivo e soggettivo
della nuova disciplina.
109RESPONSABILITÀ
- Il citato nuovo comma 28-ter prevede che la
disciplina relativa alla responsabilità nei
contratti di appalto / subappalto - È applicabile ai contratti di appalto /
subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
da - soggetti che pongono in essere operazioni
rilevanti ai fini IVA - soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di
capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.) - Non è applicabile alle stazioni appaltanti ex
art. 3, commi 32 e 33, D.Lgs. n. 163/2006
110RESPONSABILITÀ
- Il citato nuovo comma 28 prevede che, in caso di
appalto di opere o servizi, lappaltatore, nel
limite del corrispettivo dovuto, è solidalmente
responsabile con il subappaltatore dei
versamenti, a carico di questultimo per le
prestazioni effettuate nellambito del contratto,
relativi - alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
- allIVA.
111RESPONSABILITÀ
- La responsabilità è esclusa qualora i versamenti,
scaduti alla data di pagamento del corrispettivo,
siano stati regolarmente effettuati. - A tal fine lappaltatore deve acquisire, prima
del pagamento del corrispettivo, la
documentazione comprovante che il subappaltatore
ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti.
112RESPONSABILITÀ
- La documentazione può essere rilasciata anche
tramite unasseverazione resa da un - CAF Imprese
- professionista abilitato, ex art. 3, comma 3,
lett. a), DPR n. 322/98 (dottore commercialista,
ragioniere e perito commerciale, consulente del
lavoro). - Lappaltatore può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino allesibizione della suddetta
documentazione.
113RESPONSABILITÀ
- Il comma 28-bis prevede che il COMMITTENTE deve
acquisire, prima del pagamento del corrispettivo
dovuto allappaltatore, la documentazione da
questultimo resa, comprovante che i suddetti
versamenti, scaduti alla data del pagamento, sono
stati regolarmente effettuati dallappaltatore e
dagli eventuali subappaltatori. - Anche il committente può sospendere il pagamento
del corrispettivo fino allesibizione della
suddetta documentazione.
114RESPONSABILITÀ
- Il comma 28-bis prevede che Linosservanza delle
modalità di pagamento previste a carico del
committente è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non
sono stati correttamente eseguiti
dallappaltatore e dal subappaltatore. Ai fini
della predetta sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione commessa
dallappaltatore.
115RESPONSABILITÀ
- LAgenzia delle Entrate, a seguito di una serie
di problematiche sorte tra gli operatori del
settore in merito allinterpretazione della
disciplina che hanno comportato anche una
temporanea sospensione dei pagamenti, ha fornito,
con la Circolare 8.10.2012, n. 40/E, alcuni
chiarimenti relativamente - allentrata in vigore della nuova disciplina
- alla modalità di acquisizione della
documentazione attestante la regolarità dei
versamenti da parte dellappaltatore /
subappaltatore.
116RESPONSABILITÀ
- La Circolare n. 40/E in merito allentrata in
vigore della disciplina precisa che il
committente / appaltatore deve richiedere, a
partire dall11.10.2012, la documentazione
attestante la regolarità dei versamenti
effettuati, rispettivamente, dallappaltatore /
subappaltatore con riferimento soltanto alle
prestazioni rese nellambito di contratti
stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in
vigore della legge di conversione del DL n.
83/2012).
117RESPONSABILITÀ
- La data dell11.10.2012 è stata individuata
facendo riferimento allart. 3, comma 2, Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente). Infatti,
poiché lart. 13-ter ha natura tributaria, lo
stesso entra in vigore a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della norma .
118RESPONSABILITÀ
- La Cir. 40/E specifica inoltre che la
certificazione di regolarità dei versamenti
effettuati dallappaltatore / subappaltatore può
essere rilasciata oltre che tramite
unasseverazione resa dal responsabile di un CAF
Imprese / professionista abilitato (dottore
commercialista, ragioniere e perito commerciale,
consulente del lavoro) anche tramite una
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa direttamente
dallappaltatore / subappaltatore ai sensi del
DPR n. 445/2000.
119RESPONSABILITÀ
- Ciò perché il comma 28 dispone espressamente che
lattestazione dellavvenuto adempimento degli
obblighi può essere rilasciata anche attraverso
unasseverazione dei soggetti ex artt. 35, comma
1, D.Lgs. n. 241/97 e 3, comma 3, lett. a), DPR
n. 322/98.
120RESPONSABILITÀ
- La dichiarazione sostitutiva deve contenere
- - lindicazione del periodo di liquidazione
dellIVA relativa alle fatture emesse
dallappaltatore / subappaltatore con riferimento
alle prestazioni effettuate nellambito del
contratto di appalto /subappalto. In particolare
è necessario specificare se - - per le suddette operazioni è stato applicato il
reverse charge o il regime IVA per cassa, ex
art. 7, DL n. 185/2008
121RESPONSABILITÀ
- - la liquidazione IVA ha comportato un versamento
dimposta. In tal caso vanno riportati gli
estremi del relativo mod. F24 - - lindicazione del periodo nel quale le ritenute
sui redditi di lavoro dipendente sono state
versate, mediante scomputo totale / parziale. In
tal caso vanno riportati gli estremi del relativo
mod. F24 - - lattestazione che i versamenti effettuati
includono lIVA e le ritenute riferibili al
contratto di appalto / subappalto per il quale la
dichiarazione viene resa.
122REVERSE CHARGE
- Il reverse charge riguarda alcune fattispecie
come previsto dallart. 17,c. 6, lett. a bis) - Cessione di fabbricati strumentali ed abitativi
- Reverse charge applicabile in caso di opzione.
123REVERSE CHARGE
- Cessione di fabbricati strumentali ed abitativi
- Rientrano nellambito del reverse charge oltre
alle cessioni dei fabbricati strumentali anche le
cessioni di fabbricati abitativi nel caso in cui
tali cessioni rientrino nel campo iva.
124REVERSE CHARGE
- REVERSE CHARGE APPLICABILE IN CASO DI OPZIONE
- Il reverse charge si applica solamente alle
cessioni con iva a seguito di opzione e non a
quelle per le quali il cedente è tenuto ad
applicare liva nei modi tradizionali con
lesercizio della rivalsa. Ne consegue che - A) limpresa costruttrice o ristrutturatrice di
fabbricati abitativi o strumentali che cede gli
immobili entro i 5 anni dal completamento dei
lavori essendo tenuta ad applicare liva dovrà
esporla nel documento, incassarla dal cessionario
e versarla.
125REVERSE CHARGE
- b) La cessione in iva per opzione comporta
lapplicazione del reverse charge in tutte le
situazioni