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EDILIZIA

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REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE Con il meccanismo del reverse charge Legislatore ha voluto arginare i fenomeni di evasione dell'imposta derivanti dal seguente ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: EDILIZIA


1
EDILIZIA REGIME IVA NOVITÀ
2
EDILIZIA
  • Al fine di una specifica trattazione del settore
    delledilizia si devono distinguere diverse
    nozioni
  • Nozione di area fabbricabile
  • Nozione di fabbricato
  • Fabbricati ad uso abitativo
  • Fabbricati strumentali
  • Pertinenze.

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AREA FABBRICABILE
  • Lart. 36, c. 2 del D.L. 223/06 specifica che a
    decorrere dal 4 luglio 2006 è tale larea
    utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
    strumento urbanistico generale adottato dal
    comune, indipendentemente dallapprovazione della
    regione e dalladozione di strumenti attuativi
    del medesimo
  • Viene quindi ad assumere rilievo larea
    fabbricabile potenziale

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GENERALITÀ - FABBRICATO
  • La Cir. Min. Lavori Pubblici 23.7.1960 n. 1820 e
    la RIS. Min. 26.5.1998 n. 46/E specificano che ai
    fini iva è considerato fabbricato QUALSIASI
    COSTRUZIONE COPERTA, isolata da vie o da spazi
    vuoti, oppure separata da altra costruzione
    mediante muri che si elevano, senza soluzione di
    continuità, dalle fondamenta al tetto, che
    disponga di uno o più liberi accessi sulla via e
    possa avere una o più scale autonome.

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GENERALITÀ
  • Per un corretto inquadramento delle disposizioni,
    la distinzione tra IMMOBILI AD USO ABITATIVO e
    IMMOBILI STRUMENTALI va operata sulla base della
    CLASSIFICAZIONE CATASTALE, a prescindere
    dalleffettivo utilizzo.

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IMMOBILI AD USO ABITATIVO
  • IMMOBILI AD USO ABITATIVO
  • La Cir. Min. 17.4.1981 n. 14 specifica che per
    casa di abitazione deve intendersi ogni
    costruzione destinata alla dimora delle persone e
    delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea
    a essere utilizzata ad alloggio stabile di
    singole persone o di nuclei familiari, a nulla
    rilevando la circostanza che la stessa sia
    abitata in via permanente o saltuaria

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IMMOBILI AD USO ABITATIVO
  • Sono quelli classificati nelle categorie
    catastali da A1 ad A9 e A11, inclusi gli immobili
    censiti in un'altra categoria catastale (ad
    esempio, box, cantina, ecc.) che costituiscono
    pertinenze di un fabbricato avente destinazione
    abitativa.
  • Ai fini iva non rileva leffettivo utilizzo ma la
    categoria catastale.

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IMMOBILI STRUMENTALI
  • IMMOBILI STRUMENTALI sono quelli che per le
    loro caratteristiche non sono suscettibili di
    diversa utilizzazione senza radicali
    trasformazioni classificati nelle categorie
    catastali A10, B, C, D ed E.
  • La Cir. Min. 1.3.2007 n. 12/E specifica che
    rientrano tra i beni strumentali le aree
    attrezzate con sovrastante impianto di
    autolavaggio, classificate nella categoria D/7 o
    C/3 se dotate di attrezzature semplici.

9
IMMOBILI STRUMENTALI
  • La Ris. Min. 3.4.2008 n. 126/E specifica che
    rientrano tra i beni strumentali le aree
    attrezzate per campeggio classificate nella
    categoria D/8.

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IMPRESA DI COSTRUZIONE
  • Si distinguono nella fattispecie dellimpresa di
    costruzioni
  • Impresa di costruzioni
  • Impresa che esegue interventi di recupero
  • Impresa che ha fatto costruire limmobile ma
    normalmente svolge altra attività
  • Società cooperativa edilizia.

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Impresa di costruzione
  • È definita di COSTRUZIONI l'impresa che
    provvede "DIRETTAMENTE" alla realizzazione
    dell'immobile. La costruzione può essere
    eventualmente appaltata in parte a terzi.
  • È considerata IMPRESA DI COSTRUZIONI anche
    quella che NON dispone di personale specializzato
    e appalta l'intera costruzione dell'immobile a
    terzi (Cir. Min. 2.8-1973 n. 45 e Cir. Min.
    4.8.2006, n. 27/E).

12
IMPRESA DI COSTRUZIONE
  • Come specificato nella Circolare n. 182/E
    dell11.7.1996, per IMPRESA DI COSTRUZIONI si
    intende anche quella che occasionalmente
    realizza la costruzione di immobili per la
    successiva vendita, a nulla influendo che la
    materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente
    da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre
    imprese.

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IMPRESA DI COSTRUZIONE
  • È IMPRESA CHE ESEGUE INTERVENTI DI RECUPERO
    quella che, anche tramite appalto, esegue gli
    interventi di recupero di cui alle lett. c), d)
    ed f) dellart. 3 del D.P.R. n. 380/2001 definito
    Testo Unico dellEdilizia.

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IMPRESA DI COSTRUZIONE
  • È SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA quella che
    costruisce gli alloggi direttamente o tramite
    imprese terze e gli alloggi sono successivamente
    ASSEGNATI AI SOCI.

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Impresa di compravendita immobiliare
  • È considerata IMPRESA DI COMPRAVENDITA quella
    che ha per oggetto esclusivo o principale la
    RIVENDITA dei fabbricati.

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Impresa di compravendita immobiliare
  • Secondo quanto precisato nelle Cir. n. 182/E
    11.7.1996 e Cir. n. 25 3.8.1979, per individuare
    lattività di compravendita immobiliare è
    necessario verificare lattività effettivamente
    svolta dal soggetto, non essendo sufficienti le
    generiche indicazioni contenute nellatto
    costitutivo/statuto, il codice attività
    comunicato all'Agenzia delle Entrate né
    l'indicazione in bilancio (immobilizzazioni o
    rimanenze) degli immobili (Cass. 12.1.1999
    n.236).

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IMPRESE DI MERO GODIMENTO
  • Sono IMPRESE DI MERO GODIMENTO quelle che
    acquistano gli immobili e si limitano al mero
    godimento degli stessi normalmente concedendoli
    in locazione.

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DISCIPLINA DELLE CESSIONI E DELLE LOCAZIONI
  • Il regime di tassazione delle operazioni attive
    ai fini IVA è contenuto nei nn. 8, 8-bis e 8-ter
    dellart. 10
  • Larticolata disciplina può essere schematizzata
    distinguendo il trattamento fiscale a seconda che
    loperazione abbia per oggetto
  • la cessione
  • la locazione
  • e in relazione alla tipologia di immobile, come
    di seguito specificato.

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NOVITÀ
  • Lart. 9, DL n. 83/2012, c.d. DECRETO CRESCITA,
    ha apportato dal 26 giugno 2012 rilevanti
    modifiche al trattamento IVA delle locazioni e
    cessioni di fabbricati ad uso abitativo e
    strumentale introducendo, in generale, un
    ampliamento dei casi in cui è prevista, per
    norma o per opzione, lapplicazione dellIVA.
    Lintervento legislativo è stato motivato dalla
    volontà di non far perdere alle imprese del
    settore il diritto alla detrazione dellimposta
    relativa alla costruzione/ristrutturazione e di
    evitare quindi alle stesse laggravio, in termini
    di costi, a seguito dellindetraibilità dellIVA.

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DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
  • Normalmente vige il regime dellesenzione ma a
    seguito delle novità introdotte dal D.L. n.
    83/2012 esistono TRE IPOTESI di locazione in cui
    È CONSENTITO OPTARE per il regime di imponibilità
    iva in luogo dellesenzione.

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DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
  • 1) LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI POSTE IN
    ESSERE DALLE IMPRESE CHE LI HANNO COSTRUITI O
    RISTRUTTURATI.
  • Deve essere esercitata lopzione per
    lapplicazione delliva relativamente alla
    locazione degli immobili abitativi posti in
    essere da parte delle imprese che li hanno
    costruiti o che sugli stessi abbaino eseguito
    interventi di ristrutturazione.

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DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
  • 2) LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DESTINATI AD
    ALLOGGI SOCIALI
  • Sono esenti ma è possibile optare per
    limponibilità, per le locazioni di immobili
    abitativi, poste in essere da qualsiasi tipo di
    impresa destinati ad alloggi sociali.

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DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
  • Il D.M. 22 aprile 2008 ha individuato il termine
    alloggio sociale definendolo come lunità
    immobiliare adibita a uso residenziale in
    locazione permanente che svolge la funzione di
    interesse generale, nella salvaguardia della
    coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo
    di individui e nuclei familiari svantaggiati, che
    non sono in grado di accedere alla locazione di
    alloggi nel libero mercato. Lalloggio sociale si
    configura come elemento essenziale del sistema di
    edilizia residenziale sociale costituito
    dallinsieme dei servizi abitativi finalizzati al
    soddisfacimento delle esigenze primarie.
    Rientrano nella predetta definizione gli alloggi
    realizzati o recuperati da operatori pubblici e
    privati, con il ricorso a contributi o
    agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali,
    assegnazione di aree o immobili, fondi di
    garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico
    destinati alla locazione temporanea per almeno
    otto anni e anche alla proprietà.

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DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI
  • 3) LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI
  • A decorrere dal 26 giugno 2012 tutte le
    locazioni SONO ESENTI indipendentemente dalla
    qualifica o dalle caratteristiche del locatario.

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DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
  • LOCAZIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
  • (art. 10, n. 8)
  • ESENTI IN VIA GENERALE
  • POSSIBILITÀ DI OPTARE PER LIMPONIBILITÀ IVA 10
    ma ciò solamente nelle seguenti ipotesi
  • per le imprese costruttrici e per quelle che
    hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi
    di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed
    f), DPR n. 380/2001
  • per i contratti aventi ad oggetto fabbricati
    destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

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DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
IMMOBILI ABITATIVI
LOCATORE LOCATARIO REGIME IVA
Impresa costruttrice o di ristrutturazione Chiunque Esente o imponibile iva 10 per opzione
Altra impresa Destinatario di alloggi sociali Esente o imponibile iva 10 per opzione
Altra impresa Chiunque ma diverso dai destinatari di alloggi sociali Esente
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DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
  • LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI
  • (n. 8)
  • ESENTI, ma per opzione è possibile derogare per
    LIMPONIBILITÀ da parte del locatore.

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DISCIPLINA DELLE DELLE LOCAZIONI
IMMOBILI STRUMENTALI
LOCATORE LOCATARIO REGIME IVA
Qualsiasi impresa Chiunque Esente o imponibile iva 21 per opzione
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TAVOLE DI CONFRONTO IVA
TIPOLOGIA IMMOBILE LOCATORE LOCATARIO NORMATIVA FINO AL 25/6/2012 NORMATIVA DOPO IL 25/6/2012
FABBRICATO ABITATIVO Locatore impresa costruttrice o ristrutturatrice Esente Esente salva opzione per limponibilità
ALLOGGI SOCIALI Locatore qualunque impresa Esente salva opzione per limponibilità (dal 24.1.2012) Esente salva opzione per limponibilità
FABBRICATO STRUMENTALE Locatario con pro-rata di detrazione pari o inferiore al 25 o non soggetto iva Imponibile iva Esente salva opzione per limponibilità
FABBRICATO STRUMENTALE Locatario con pro-rata di detrazione superiore al 25 Esente salva opzione per limponibilità Esente salva opzione per limponibilità
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LOCAZIONI ESENTI
  • A decorrere dal 12.8.2006, ai sensi del D.L.
    4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni
    con la L. 4.8.2006, n. 248, che ha rinnovellato
    l'art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972, sono
    ESENTI LE LOCAZIONI dei seguenti immobili
  • TERRENI, aziende agricole e aree diverse da
    quelle destinate a parcheggio di veicoli, non
    suscettibili di destinazione edificatoria
  • FABBRICATI AD USO ABITATIVO comprese le
    pertinenze (garage, box, ecc.).

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LOCAZIONI ESENTI
  • Gli artt. 5, 17 e 40, co. 1 del D.P.R. 131/1986
    stabiliscono che i contratti di locazione
    RICADENTI NELL'AMBITO DELL'ESENZIONE IVA ex art.
    10, n. 8) del D.P.R. 633/1972 sono soggetti
    ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO
    (entro 30 giorni dalla data di stipula) e
    scontano l'imposta di registro sul totale dei
    canoni pattuiti con aliquota 2.

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IVA E REGISTRO
TIPOLOGIA IMMOBILE LOCATORE IVA REGISTRO
FABBRICATO ABITATIVO Impresa costruttrice o ristrutturatrice Imponibile iva per opzione 10 Imposta fissa 168,00
FABBRICATO ABITATIVO Impresa costruttrice o ristrutturatrice Esente 2
FABBRICATO ABITATIVO Chiunque Esente 2
ALLOGGI SOCIALI Chiunque Imponibile iva per opzione 10 Imposta fissa 168,00
ALLOGGI SOCIALI Chiunque Esente 2
FABBRICATO STRUMENTALE Chiunque Esente o Imponibile iva per opzione 1
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OPZIONE IMPONIBILITÀ IVA
  • Le novità in materia iva sulle locazioni trovano
    applicazione a decorrere dal 26.6.2012, ossia
    dalla data di entrata in vigore del DL n.
    83/2012. Il Decreto non prevede specifiche
    disposizioni transitorie per le situazioni in
    essere a tale data.

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OPZIONE IMPONIBILITÀ IVA
  • LAgenzia delle Entrate nella Risoluzione
    4.1.2008, n. 2/E ha affrontato il caso di una
    società subentrata in alcuni contratti
    immobiliari stipulati da un soggetto privato. In
    tale situazione lAgenzia ha riconosciuto alla
    società istante la possibilità di optare per
    limponibilità mediante invio di raccomandata
    con ricevuta di ritorno allUfficio ...
    competente.

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OPZIONE IMPONIBILITÀ IVA
  • LAgenzia nella Risoluzione 12.12.2007, n. 364/E
    ha esaminato il caso di due contratti di leasing
    aventi ad oggetto due immobili abitativi per i
    quali successivamente è stato effettuato un
    cambio di destinazione duso (da abitazione ad
    ufficio).
  • LAgenzia dopo aver rilevato il mutamento del
    regime IVA applicabile alle locazioni in esame ha
    specificato che tanto al fine di esprimere
    validamente l'opzione per l'imponibilità ad Iva,
    quanto allo scopo di fornire un adeguato supporto
    documentale al cambio dell'aliquota di registro
    applicata, entrambi i contratti di leasing in
    discorso debbano essere integrati con un atto in
    cui venga evidenziata l'avvenuta modifica
    catastale e VENGA MANIFESTATA L'OPZIONE PER
    L'IMPONIBILITÀ AI FINI DELL'IVA. Tali atti
    integrativi, con allegato quelli originari,
    dovranno essere registrati entro il termine
    fisso di 30 giorni.

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  • DISCIPLINA DELLE CESSIONI

37
DISCIPLINA DELLE CESSIONI
  • CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
  • (art 10 n. 8-bis)
  • ESENTI con alcune eccezioni per le imprese di
    costruzione/ristrutturazione.
  • LIMPONIBILITÀ IVA è OBBLIGATORIAMENTE prevista
    per limpresa costruttrice/di ristrutturazione
  • - per norma, per le cessioni effettuate entro 5
    anni dalla data di ultimazione della
    costruzione/ristrutturazione
  • per opzione, da esprimere nellatto, per le
    cessioni effettuate trascorsi 5 anni dalla
    costruzione/ristrutturazione.

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DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
ESENTI
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DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO
IMPONIBILITÀ IVA OBBLIGATORIA
  • IMPRESA COSTRUTTRICE
  • DI RISTRUTTURAZIONE
  • PER OPZIONE, PER LE
  • CESSIONI
  • EFFETTUATE TRASCORSI 5 ANNI

IMPRESA COSTRUTTRICE DI RISTRUTTURAZIONE PER
NORMA, PER LE CESSIONI EFFETTUATE ENTRO 5 ANNI
40
DISCIPLINA DELLE CESSIONI
  • Ne consegue che
  • - le imprese costruttrici/di ristrutturazione
    hanno sempre la possibilità di assoggettare ad
    IVA la cessione dellimmobile abitativo, evitando
    così lindetraibilità dellimposta relativa agli
    acquisti di beni e servizi effettuati per la
    realizzazione/ristrutturazione

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DISCIPLINA DELLE CESSIONI
  • per le cessioni di immobili abitativi poste in
    essere dalle ALTRE IMPRESE trova sempre
    applicazione il regime di ESENZIONE IVA.
  • Per le altre imprese viene meno la possibilità
    di optate per limponibilità in caso di cessione
    di immobili locati per almeno 4 anni in
    attuazione di piani di edilizia convenzionata o
    destinanti ad alloggi sociali.

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DISCIPLINA DELLE DELLE CESSIONI
IMMOBILI ABITATIVI
CEDENTE ACQUIRENTE REGIME IVA
Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque Imponibile iva
Impresa costruttrice o di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque Esente o imponibile per opzione
Altra impresa Chiunque Esente
43
DISCIPLINA DELLE CESSIONI
  • CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI
  • (Art. 10 n. 8-ter)
  • Il regime obbligatorio prevede LIMPONIBILITÀ
    per norma delle cessioni effettuate
    dallimpresa costruttrice/di ristrutturazione
    poste in essere entro 5 anni dalla data di
    ultimazione della costruzione/ristrutturazione
    (in precedenza limponibilità era prevista per le
    cessioni effettuate nei primi 4 anni)

44
DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI
IMPONIBILITÀ IVA PER NORMA DELLE CESSIONI
EFFETTUATE DALLIMPRESA COSTRUTTRICE O DI
RISTRUTTURAZIONE POSTE IN ESSERE ENTRO 5 ANNI
45
DISCIPLINA DELLE CESSIONI
  • È confermato, in generale, il regime di esenzione
    IVA, al quale il cedente dopo 5 anni dalla fine
    dei lavori (impresa costruttrice/di
    ristrutturazione o ALTRA IMPRESA) può sempre
    derogare esercitando lopzione per
    limponibilità nellatto (come già in
    precedenza).
  • Non è più prevista limponibilità per norma
    delle cessioni effettuate a soggetti IVA con
    diritto alla detrazione (pro-rata) non superiore
    al 25 ovvero a soggetti privati.

46
DISCIPLINA DELLE CESSIONI
CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI
ESENTE O IMPONIBILE PER OPZIONE DELLE CESSIONI
EFFETTUATE DALLIMPRESA COSTRUTTRICE O DI
RISTRUTTURAZIONE POSTE IN ESSERE DOPO 5 ANNI
CIÒ VALE ANCHE PER LE ALTRE IMPRESE
47
DISCIPLINA DELLE DELLE CESSIONI
IMMOBILI STRUMENTALI
CEDENTE ACQUIRENTE REGIME IVA
Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque imponibile iva
Impresa costruttrice o di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori Chiunque Esente o imponibile per opzione
Altra impresa Chiunque Esente o imponibile per opzione
48
  • MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

49
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI
  • LAgenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007,
    n. 12/E ha specificato che il CONCETTO DI
    ULTIMAZIONE della costruzione o dellintervento
    di recupero va individuato con riferimento al
    momento in cui limmobile sia IDONEO ad espletare
    la sua funzione ovvero sia IDONEO AD ESSERE
    DESTINATO AL CONSUMO.

50
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI
  • A tal fine lAgenzia in tale Circolare richiama
    quanto già precisato nella Circolare 12.8.2005,
    n. 38/E, in materia di benefici prima casa e
    pertanto si deve considerare ULTIMATO sia
    limmobile per il quale sia intervenuta, da parte
    del direttore dei lavori, LATTESTAZIONE
    DELLULTIMAZIONE DEI LAVORI (di norma coincidente
    con la dichiarazione da rendere in Catasto ex
    artt. 23 e 24, DPR n. 380/2001), sia quello
    concesso in uso a terzi, con fisiologici
    contratti relativi

51
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI
  • allutilizzo dellimmobile, poiché lo stesso,
    PUR IN ASSENZA DELLA FORMALE ATTESTAZIONE DI
    ULTIMAZIONE rilasciata dal tecnico competente, si
    presume che, ESSENDO IDONEO AD ESSERE IMMESSO IN
    CONSUMO, presenti tutte le caratteristiche
    fisiche idonee a far ritenere lopera di
    costruzione o di ristrutturazione completata.

52
CESSIONE DI FABBRICATI NON ULTIMATI
  • La disposizione in esame non fa alcun riferimento
    AGLI IMMOBILI NON ULTIMATI, ossia a quelli IN
    CORSO DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE.
  • Dopo aver rilevato tale lacuna lAgenzia delle
    Entrate nella citata Circolare n. 12/E/2007 ha
    chiarito che la CESSIONE DI UN IMMOBILE NON
    ULTIMATO VA ASSOGGETTATA AD IVA.

53
CESSIONE DI FABBRICATI NON ULTIMATI
  • La cessione di un fabbricato effettuata da un
    SOGGETTO PASSIVO DIMPOSTA in un momento
    anteriore alla data di ultimazione del medesimo È
    ESCLUSA dallambito applicativo dei richiamati
    nn. 8-bis) e 8-ter) dellarticolo 10 del DPR n.
    633 del 1972 trattandosi di un bene ancora nel
    circuito produttivo, la cui cessione, pertanto,
    DEVE ESSERE IN OGNI CASO ASSOGGETTATA AD IVA.

54
IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
  • Con specifico riferimento agli immobili oggetto
    di RISTRUTTURAZIONE nella citata Circolare n.
    12/E/2007 è stato precisato che IL REGIME DI
    IMPONIBILITÀ IVA è subordinato al fatto che i
    lavori edili SIANO STATI EFFETTIVAMENTE
    REALIZZATI anche se in misura parziale.
  • Non è sufficiente, a tal fine, che limpresa
    abbia richiesto le autorizzazioni amministrative
    allesecuzione dello intervento.

55
IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
  • Infatti, se è stato richiesto o rilasciato il
    permesso a costruire o è stata presentata la
    denuncia di inizio attività ma non è stato dato
    inizio al cantiere, il fabbricato interessato NON
    PUÒ essere considerato, ai fini fiscali, come un
    immobile in corso di ristrutturazione e QUINDI È
    ESENTE IVA.
  • Recentemente la stessa Agenzia nella Circolare
    13.3.2009, n. 8/E ha precisato con riferimento
    agli immobili oggetto di ristrutturazione che la
    norma non richiede

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IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
  • che gli interventi di recupero siano collegati
    ad una condizione di degrado dellimmobile.
  • Per effetto di tale chiarimento IL REGIME DI
    IMPONIBILITÀ IVA è applicabile anche ai casi di
    CAMBI DI DESTINAZIONE DUSO non collegati al
    degrado del bene (fermo restando comunque
    leffettiva realizzazione dei lavori edili).

57
IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
  • Esaminando il caso della cessione di un complesso
    immobiliare sul quale erano iniziate opere di
    ristrutturazione (demolizioni, consolidamenti,
    rifacimento dellintonaco grezzo esterno)
    lAgenzia delle Entrate nella Risoluzione
    8.5.2007, n. 91/E sostiene lapplicazione del
    regime di imponibilità anche al caso in esame
    affermando che Trattandosi di fabbricato non
    ultimato lassoggettamento ad IVA si rende
    applicabile

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IMMOBILI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
  • a prescindere dalla destinazione catastale
    dellimmobile. Lassoggettamento della
    fattispecie in esame al regime di imponibilità
    IVA è subordinato, naturalmente, alla
    circostanza (da far constare anche in sede di
    eventuale controllo) che limmobile, , al
    momento della cessione sia effettivamente in fase
    di ristrutturazione, nel senso che su di esso
    siano stati concretamente eseguiti interventi
    significativi, il cui completamento si rende
    necessario per rendere il fabbricato idoneo al
    suo materiale utilizzo.

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ALIQUOTA IVA APPLICABILE
  • Dopo aver specificato che le cessioni di immobili
    oggetto di RISTRUTTURAZIONE SONO DA ASSOGGETTARE
    AD IVA lAgenzia delle Entrate nella citata
    Circolare n. 12/E/2007 sottolinea la possibilità
    di applicare alle stesse le previste ALIQUOTE
    AGEVOLATE.
  • Sul punto, allAgenzia delle Entrate nella citata
    Circolare n. 8/E 13.3.2009 è stato posto il
    quesito se per lapplicazione dellaliquota IVA
    del 10 sia necessario che i lavori di recupero
    siano ultimati o se è sufficiente che siano
    iniziati.

60
ALIQUOTA IVA APPLICABILE
  • Secondo lAgenzia poiché il n. 127-quinquiesdecies
    ) della Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 non
    tratta specificamente anche i fabbricati non
    ultimati la cessione di un immobile da parte di
    unimpresa che ha realizzato lintervento di
    ristrutturazione in un momento anteriore alla
    data di ultimazione del medesimo è esclusa
    dallambito applicativo del citato n.
    127-quinquiesdecies). Di conseguenza a tale
    cessione va applicata LALIQUOTA ORDINARIA DEL
    21.

61
ALIQUOTA IVA APPLICABILE
  • LALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 10 prevista dal
    citato n. 127-quinquiesdecies), Tabella A, parte
    III, DPR n. 633/72, potrà essere applicata
    soltanto nel caso in cui la cessione riguardi un
    fabbricato sul quale sono stati effettuati
    (ULTIMATI) interventi di recupero di cui allart.
    31, comma 1, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78
    ed il cedente sia limpresa che ha realizzato,
    anche mediante appalto a terzi, tali interventi
    di recupero.

62
ALIQUOTA IVA APPLICABILE
  • Nel caso in cui la cessione riguarda un immobile
    in corso di costruzione o di ristrutturazione
  • se sussistono i requisiti prima casa (in
    particolare si rammenta che limmobile deve
    presentare le caratteristiche di abitazione non
    di lusso secondo quanto previsto dal DM 2.8.69)
  • Aliquota IVA applicabile 4

63
ALIQUOTA IVA APPLICABILE
  • Nel caso in cui la cessione riguarda un immobile
    in corso di costruzione o di ristrutturazione
  • se NON sussistono i requisiti prima casa
  • Aliquota IVA applicabile 10

64
ALIQUOTA IVA APPLICABILE
  • Nel caso in cui la cessione riguarda immobili in
    corso di costruzione ed sono situati in un
    edificio c.d. Tupini ex art. 13, Legge n.
    408/49 e il cedente è limpresa che sta
    costruendo il fabbricato
  • Aliquota IVA applicabile 10

65
ALIQUOTA IVA APPLICABILE
  • Nel caso in cui la cessione riguarda immobili in
    cui sono in corso INTERVENTI DI RECUPERO e quindi
    i lavori non sono terminati, di cui allart. 31,
    comma 1, lett. c), d) ed e), Legge n. 380/2001
    (Testo Unico dellEdilizia) ed il cedente è
    limpresa che sta realizzando, anche mediante
    appalto a terzi, tali interventi di recupero
  • Aliquota IVA applicabile 21

66
CESSIONI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
  • Imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • Le cessioni di immobili ad uso abitativo
    scontano
  • - le imposte in misura fissa per le cessioni
    soggette a IVA ( 168,00 x 3)
  • - le imposte in misura proporzionale in caso di
    cessioni esenti IVA, applicando gli eventuali
    benefici prima casa.

67
  • CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA

68
FABBRICATI STRUMENTALIPER NATURA
  • SOGGETTO VENDITORE
  • Potrà essere
  • impresa costruttrice
  • impresa ristrutturatrice
  • altro soggetto IVA (rivenditore).

69
FABBRICATI STRUMENTALIPER NATURA
  • ASPETTO TEMPORALE
  • Il tempo intercorso tra la costruzione o la
    ristrutturazione dell'immobile e la vendita dello
    stesso

70
cessioni immobili strumentali
  • Per quanto riguarda le cessioni di immobili
    strumentali, il n. 8-ter prevede in generale il
    REGIME DI ESENZIONE.
  • Il regime di esenzione è derogato in base alle
    quali le cessioni sono imponibili iva

71
cessioni immobili strumentali
  • APPLICABILITÀ DELLIVA
  • se effettuate, ENTRO 5 ANNI DALLULTIMAZIONE DEI
    LAVORI, dalle imprese di costruzione/ristrutturazi
    one di immobili.
  • per opzione DEL CEDENTE, da esprimere nellatto,
    da parte delle imprese di costruzione/ristrutturaz
    ione di immobili per le cessioni effettuate
    TRASCORSI 5 ANNI dalla costruzione/ristrutturazion
    e.

72
cessioni immobili strumentali
  • APPLICABILITÀ DELLIVA
  • se effettuate DA ALTRE IMPRESE LOPERAZIONE SARÀ
    ESENTE salvo opzione per limponibilità.

73
cessioni immobili strumentali
  • APPLICABILITÀ DELLIVA PRIMA DEL D.L.86/2012
  • se effettuate (da chiunque) nei confronti di
    soggetti passivi IVA il cui pro rata di
    detraibilità sugli acquisti È PARI O INFERIORE AL
    25 tale regime è obbligatorio e DIPENDE DAL PRO
    RATA DEL CESSIONARIO, così come dichiarato dallo
    stesso nellatto di cessione.

74
cessioni immobili strumentali
  • APPLICABILITÀ DELLIVA PRIMA DEL D.L.86/2012
  • se effettuate (da chiunque) nei confronti di
    soggetti che NON AGISCONO nellesercizio
    dellimpresa o di arti e professioni tale regime
    è obbligatorio e DIPENDE DALLA NATURA (privato,
    ente non commerciale) DEL CESSIONARIO il quale è
    tenuto a dichiarare tale circostanza nellatto di
    compravendita. Si tratta dei soggetti che
    rimangono incisi dall'lva, in quanto consumatori
    finali, senza poter dar luogo alla detrazione
    dell'imposta assolta a monte

75
cessioni immobili strumentali
  • APPLICABILITÀ DELLIVA PRIMA DEL D.L.86/2012
  • se viene ESERCITATA LOPZIONE NELLATTO DI
    COMPRAVENDITA. Tale caso riguarda le cessioni
    effettuate nei confronti di soggetti passivi che
    non subiscono limitazioni alla detrazione
    dellIVA, se non marginali (pro rata di
    detraibilità superiore al 25). Nei confronti di
    tali soggetti IL REGIME NATURALE È QUELLO DI
    ESENZIONE in quanto lassoggettamento dipende
    dalla manifestazione dellopzione. In questa
    ipotesi è operativa l'inversione contabile, o
    reverse charge.

76
Imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • Ai fini dellimposta di registro è prevista
    lapplicazione in MISURA FISSA PARI A 168,00
    sia per le cessioni soggette a IVA, sia per
    quelle esenti.
  • imposte ipotecaria e catastale in misura pari al
    4 su tutte le cessioni di immobili strumentali.

77
Cessioni di immobili strumentali
  • Le cessioni di fabbricati strumentali (se non
    esenti) scontano l'Iva in misura ordinaria (21).

78
AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
  • Lart. 2, comma 2, n. 5), DPR n. 633/72 considera
    cessioni di beni la destinazione di beni all'uso
    o al consumo personale o familiare
    dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano
    un'arte o una professione o ad altre finalità
    estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o
    della professione, anche se determinata da
    cessazione dell'attività, con esclusione di quei
    beni per i quali non è stata operata, all'atto
    dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui
    all'articolo 19.

79
AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
  • Lart. 13, comma 2, lett c.), DPR n. 633/72,
    nella riformulazione disposta dalla c.d.
    Comunitaria 2008, la base imponibile IVA in
    presenza di autoconsumo è individuata
  • non più con riferimento al valore normale
  • ma
  • con riferimento al prezzo di acquisto o, in
    mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni
    simili, determinati nel momento in cui si
    effettua loperazione.

80
AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
  • A seguito delle novità introdotte dal DL n.
    83/2012, lautoconsumo di un immobile strumentale
    dà luogo ad unoperazione esente IVA.
  • La presenza di operazioni esenti determina
    linsorgere di due specifiche questioni
  • lapplicazione del pro-rata ex art. 19, comma 5,
    DPR n. 633/72 di detraibilità dellIVA a credito
  • la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2,
    DPR n. 633/72.

81
AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
  • In merito allapplicazione del pro-rata si
    potrebbe negare loperatività del pro-rata in
    quanto nel caso di specie la cessione configura
    unoperazione occasionale.
  • Relativamente alla rettifica della detrazione ex
    art. 19-bis2, DPR n. 633/72 é necessario operare
    la rettifica della detrazione dellIVA a credito,
    relativamente ai decimi mancanti al compimento
    del decennio dallacquisto/ ultimazione/trasformaz
    ione/ampliamento.

82
AUTOCONSUMO DELLIMMOBILE STRUMENTALE
  • Lautoconsumo di un immobile acquistato da un
    soggetto privato costituisce unoperazione
    esclusa dal campo di applicazione dellIVA, come
    chiarito dallAgenzia delle Entrate nella
    Risoluzione 17.6.2002, n. 194/E.
  • Deve comunque essere effettuata la rettifica
    della detrazione dellIVA a credito relativamente
    ai lavori di trasformazione/ampliamento eseguiti
    sullimmobile stesso.

83
  • CESSIONI DI IMMOBILI ED APPLICAZIONE DELLIVA

84
Cessionario non soggetto passivo d'imposta
  • Una IPOTESI di APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'IVA
    si ha quando il CESSIONARIO NON È UN SOGGETTO
    PASSIVO IVA, in quanto non agisce nell'esercizio
    di un'impresa, di un'arte o di una professione, e
    risulta pertanto un consumatore finale, che non
    ha diritto a detrarre l'imposta addebitatagli a
    titolo di rivalsa (C.M. 4.8.2006, n. 27/E).

85
Cessionario non soggetto passivo d'imposta
  • L'ipotesi ricorre quando in veste di cessionario
    ci sia
  • un privato
  • una società semplice
  • un soggetto non residente privo di una stabile
    organizzazione nel territorio dello Stato
  • un ente non commerciale.

86
Cessionario non soggetto passivo d'imposta
  • In questa fattispecie l'Iva viene applicata
    tassativamente e quindi non per opzione degli
    interessati. A tal fine, il cessionario deve
    dichiarare nell'atto di compravendita di non
    agire nell'esercizio di impresa, arte o
    professione.

87
  • REVERSE CHARGE

88
REVERSE CHARGE
  • Con il meccanismo del reverse charge Legislatore
    ha voluto arginare i fenomeni di evasione
    dell'imposta derivanti dal seguente
    comportamento
  • l'appaltatore subappalta in tutto o in parte i
    lavori di costruzione e ristrutturazione
    dell'immobile
  • il subappaltatore esegue i lavori, addebitando al
    proprio committente i corrispettivi con
    applicazione dell'Iva nei modi ordinari
    (l'aliquota dipende dalla tipologia di lavori
    eseguiti)

89
REVERSE CHARGE
  • il committente del subappaltatore riceve tale
    fattura, paga il corrispettivo e l'imposta, e
    procede alla detrazione dell'imposta ai sensi
    dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972
  • il subappaltatore, indipendentemente dalla
    complicità del committente non procede al
    versamento dell'imposta all'Erario, e dopo un
    certo periodo procede alla cessazione
    dell'attività, scomparendo dalla circolazione.

90
REVERSE CHARGE
  • A seguito di tale comportamento
  • resta fermo il diritto alla detrazione
    dell'imposta in capo al committente, in quanto
    tale diritto prescinde dall'effettuazione
    dell'imposta da parte del subappaltatore
  • l'Erario subisce un danno, in quanto a fronte
    della detrazione del committente, non incassa
    l'imposta a debito del subappaltatore, e si trova
    costretto ad eseguire una procedura di recupero
    particolarmente difficoltosa, sia per la
    irreperibilità del soggetto, sia per la probabile
    (anzi quasi certa) inconsistenza patrimoniale
    dello stesso

91
REVERSE CHARGE
  • Con il meccanismo del reverse charge, il danno
    evidenziato viene evitato, in quanto
  • il subappaltatore procede all'addebito del
    corrispettivo per la prestazione eseguita, senza
    addebito dell'imposta (emissione di fattura con
    aliquota zero)
  • il committente procede all'autofatturazione,
    applicando virtualmente l'imposta, in quanto
    procede alla doppia annotazione nel registro
    acquisti ed in quello delle fatture emesse,
    rendendo così neutro l'impatto.

92
REVERSE CHARGE
  • In altre parole, con il meccanismo
    dell'inversione contabile, non si ha esborso
    finanziario dell'imposta tra le parti, con la
    conseguenza che il committente procederà al
    pagamento della fattura del subappaltatore senza
    esborso d'imposta, in quanto l'Iva non è
    contenuta nel documento stesso.

93
REVERSE CHARGE
  • Presupposti applicativi
  • L'applicazione concreta della disposizioni di cui
    all'art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, dipende
    dal verificarsi simultaneamente di tutta una
    serie di condizioni. A tale proposito, la C.M.
    37/E/2006, ha fornito delle indicazioni,
    individuando una serie di requisiti consecutivi,
    la cui verifica positiva determina l'obbligo di
    applicazione del regime di inversione contabile.
    In particolare

94
REVERSE CHARGE
  • PRIMO REQUISITO è necessario verificare
    l'aspetto soggettivo, ossia la presenza di
    almeno tre soggetti coinvolti, in quanto la
    presenza di un subappaltatore richiede
    necessariamente la contemporanea presenza di
    almeno altri due soggetti, il committente
    (titolare della licenza edilizia) ed un
    appaltatore. In assenza di una catena di almeno
    tre soggetti, è necessario interrompere il
    percorso e procedere all'applicazione dell'Iva
    nei modi ordinari

95
REVERSE CHARGE
  • SECONDO REQUISITO è indispensabile verificare
    che l'operazione sia stata poste in essere nel
    settore edile, nel senso che la prestazione
    eseguita deve rientrare in quelle previste dal
    gruppo F (Costruzioni) dei vecchi codici di
    attività desumibile alle tabelle Atecofin 2004
    (contraddistinte dalle prime due cifre)
  • Se la prestazione eseguita non rientra tra quelle
    contemplate nel citato gruppo F, si deve
    procedere anche in questo caso all'applicazione
    dell'imposta nei modi ordinari

96
REVERSE CHARGE
  • La circolare n. 37/E del 29.12.2006, punto 2,
    specifica che i settori edili a cui è applicabile
    il reverse charge sono i seguenti
  • i nuovi lavori
  • le riparazioni
  • i rinnovo e restauri
  • le aggiunte e le alterazioni
  • la costruzione di edifici
  • la costruzione di strutture prefabbricate in
    cantiere
  • le costruzioni temporanee.

97
REVERSE CHARGE
  • LAgenzia delle Entrate con Circolare 37/E/2006
    specifica, inoltre, che sono tenuti
    allapplicazione del reverse charge
  • I subappaltatori che svolgono attività
    identificate dai codici ATECOFIN nella SEZIONE F
  • I subappaltatori che svolgono attività
    identificate dai codici ATECOFIN nella SEZIONE F
    anche se in via non esclusiva o prevalente
  • I subappaltatori che potrebbero avere un codice
    ATECOFIN diverso da quelli compresi nella SEZIONE
    F (Costruzioni).

98
REVERSE CHARGE
  • In via generale non rientrano nel sistema del
    reverse charge le prestazioni rese da
    subappaltatori svolgenti attività comprese nella
    SEZIONE F ATECOFIN 2007 - ad appaltatori che
    non svolgono tali attività.
  • Sono quindi escluse le attività
  • fabbricazione dei materiali di costruzione
    (codice 16.22)
  • gestione dei progetti di costruzione (codice
    71.1)
  • lottizzazione non connessa con lurbanizzazione
    (codice 68.1)

99
REVERSE CHARGE
  • servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni
    per lestrazione di altri minerali (codice 09.9)
  • installazione di macchine ed attrezzature
    industriali (codice 33.2)
  • trivellazione di pozzi di produzione di petrolio
    e gas (codici 06.1 06.2)
  • esplorazione di giacimenti di petrolio e gas
  • prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche
    (codice 71.1)
  • costruzioni di linee di comunicazione e di linee
    elettriche (codice 42.22)

100
REVERSE CHARGE
  • il monitoraggio ed il controllo a distanza di
    sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi
    di allarme antifurto e antincendio (codice
    80.2)
  • installazione di impianti luci, audio e di
    amplificazione per manifestazioni, concerti, ecc.
    (codice 90.02)
  • consulenza e design per decorazione di interni
    (codice 74.10)
  • pulizie allinterno di immobili ed altre
    strutture (codici 81.21 - 81.22)
  • trasporto con betoniera (codice 49.41)

101
REVERSE CHARGE
  • noleggio di macchine e attrezzature per
    costruzione senza operatore c.d. nolo a freddo
    (codice 77.32)
  • noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio
    (codice 77.32)
  • installazione e manutenzione di impianti di
    irrigazione per prati e giardini (codice
    43.22.05)
  • studi di architettura, ingegneria ed altri studi
    tecnici (divisione 71.1)
  • realizzazione di impianti industriali.
  • Viene specificatamente esclusa lapplicazione del
    reverse charge alle prestazioni dopera
    intellettuale rese da professionisti in quanto
    non possono essere definite prestazioni di
    manodopera.

102
REVERSE CHARGE
  • TERZO REQUISITO l'ultimo passaggio è quello
    relativo al contenuto giuridico dell'accordo che
    lega il subappaltatore con l'appaltatore
    principale, in quanto l'Agenzia delle Entrate,
    sul presupposto che la norma SI RENDE APPLICABILE
    ALLE SOLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, ha precisato
    che l'accordo contrattuale deve rientrare nelle
    fattispecie del contratto d'opera o nella
    prestazione d'opera, restando invece sempre
    escluse le cessioni di beni con posa in opera, in
    quanto tale ultima operazione costituisce ai fini
    Iva una cessione di beni e non una prestazione di
    servizi.

103
REVERSE CHARGE
  • LAgenzia delle Entrate con le risoluzioni
    n.148/E, n. 164/E e n. 220/E del 2007 in merito
    alla configurazione delle ipotesi di fornitura
    con posa in opera o di prestazione di servizi ha
    precisato che si tratta di fornitura con posa in
    opera se il programma negoziale posto in essere
    tra le parti ha quale scopo principale la
    cessione di un bene e lesecuzione dellopera sia
    esclusivamente diretta ad adattare il bene alle
    esigenze del cliente, senza modificarne la natura

104
REVERSE CHARGE
  • Si tratta, invece, di una prestazione di servizi
    se la volontà contrattuale è quella di ottenere
    un risultato diverso e nuovo rispetto al
    complesso di beni utilizzati per lesecuzione
    dellopera
  • In ogni caso si deve sempre fare riferimento alla
    specifica volontà delle parti e agli effetti
    prodotti dal contratto quando sussistano
    contemporaneamente cessioni di beni e prestazioni
    di servizi al fine di individuare lobbligazione
    prevalente (di dare o di fare) e non al nomen
    iuris.

105
REVERSE CHARGE
  • Una volta verificati tutti i suddetti requisiti
  • il subappaltatore emette fattura senza addebito
    d'imposta ai sensi dell'art. 17, co. 6, del
    D.P.R. 633/1972
  • l'appaltatore integra la fattura con
    l'indicazione dell'aliquota e della relative
    imposta, annotandola, nei termini ordinari, sia
    nel registro degli acquisti di cui all'art. 25,
    sia nel registro delle fatture emesse di cui
    all'art. 23 o nel registro dei corrispettivi di
    cui all'art. 24, così da neutralizzare
    l'imposta in sede di liquidazione periodica.

106
REVERSE CHARGE
  • APPLICAZIONE IMPROPRIA DEL MECCANISMO DEL
    REVERSE CHARGE O DEL REGIME DI IMPONIBILITÀ
  • A) Lemissione di fatture da parte del cedente o
    prestatore con iva per operazioni soggette al
    reverse charge e il mancato versamento
    dellimposta viene punito con la sanzione
    amministrativa compresa fra il 100 e il 200
    dellimposta regolarmente addebitata con un
    minimo di . 258,00.

107
REVERSE CHARGE
  • B) Lemissione di fatture da parte del cedente o
    prestatore con iva per operazioni soggette al
    reverse charge é punita con la sanzione
    amministrativa pari al 3 dellimposta
    irregolarmente addebitata con un minimo di .
    258,00 e comunque non oltre . 10.000,00.
  • In via generale é prevista la solidarietà di
    entrambi i soggetti obbligati allapplicazione
    del reverse charge per limposta e le sanzioni

108
REVERSE CHARGE
  • Il D.L. n. 83/2012, c.d. Decreto Crescita, ha
    modificato la disciplina in materia di
    responsabilità nellambito dei contratti di
    appalto e subappalto di opere e servizi.
  • Lart. 13 del citato Decreto in vigore dal
    12.8.2012, ha sostituito il comma 28 dellart.
    35, DL n. 223/2006 e introdotto i nuovi commi
    28-bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente,
    la responsabilità dellappaltatore, quella del
    committente ed il profilo oggettivo e soggettivo
    della nuova disciplina.

109
RESPONSABILITÀ
  • Il citato nuovo comma 28-ter prevede che la
    disciplina relativa alla responsabilità nei
    contratti di appalto / subappalto
  • È applicabile ai contratti di appalto /
    subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
    da
  • soggetti che pongono in essere operazioni
    rilevanti ai fini IVA
  • soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di
    capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.)
  • Non è applicabile alle stazioni appaltanti ex
    art. 3, commi 32 e 33, D.Lgs. n. 163/2006

110
RESPONSABILITÀ
  • Il citato nuovo comma 28 prevede che, in caso di
    appalto di opere o servizi, lappaltatore, nel
    limite del corrispettivo dovuto, è solidalmente
    responsabile con il subappaltatore dei
    versamenti, a carico di questultimo per le
    prestazioni effettuate nellambito del contratto,
    relativi
  • alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
  • allIVA.

111
RESPONSABILITÀ
  • La responsabilità è esclusa qualora i versamenti,
    scaduti alla data di pagamento del corrispettivo,
    siano stati regolarmente effettuati.
  • A tal fine lappaltatore deve acquisire, prima
    del pagamento del corrispettivo, la
    documentazione comprovante che il subappaltatore
    ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti.

112
RESPONSABILITÀ
  • La documentazione può essere rilasciata anche
    tramite unasseverazione resa da un
  • CAF Imprese
  • professionista abilitato, ex art. 3, comma 3,
    lett. a), DPR n. 322/98 (dottore commercialista,
    ragioniere e perito commerciale, consulente del
    lavoro).
  • Lappaltatore può sospendere il pagamento del
    corrispettivo fino allesibizione della suddetta
    documentazione.

113
RESPONSABILITÀ
  • Il comma 28-bis prevede che il COMMITTENTE deve
    acquisire, prima del pagamento del corrispettivo
    dovuto allappaltatore, la documentazione da
    questultimo resa, comprovante che i suddetti
    versamenti, scaduti alla data del pagamento, sono
    stati regolarmente effettuati dallappaltatore e
    dagli eventuali subappaltatori.
  • Anche il committente può sospendere il pagamento
    del corrispettivo fino allesibizione della
    suddetta documentazione.

114
RESPONSABILITÀ
  • Il comma 28-bis prevede che Linosservanza delle
    modalità di pagamento previste a carico del
    committente è punita con la sanzione
    amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
    200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non
    sono stati correttamente eseguiti
    dallappaltatore e dal subappaltatore. Ai fini
    della predetta sanzione si applicano le
    disposizioni previste per la violazione commessa
    dallappaltatore.

115
RESPONSABILITÀ
  • LAgenzia delle Entrate, a seguito di una serie
    di problematiche sorte tra gli operatori del
    settore in merito allinterpretazione della
    disciplina che hanno comportato anche una
    temporanea sospensione dei pagamenti, ha fornito,
    con la Circolare 8.10.2012, n. 40/E, alcuni
    chiarimenti relativamente
  • allentrata in vigore della nuova disciplina
  • alla modalità di acquisizione della
    documentazione attestante la regolarità dei
    versamenti da parte dellappaltatore /
    subappaltatore.

116
RESPONSABILITÀ
  • La Circolare n. 40/E in merito allentrata in
    vigore della disciplina precisa che il
    committente / appaltatore deve richiedere, a
    partire dall11.10.2012, la documentazione
    attestante la regolarità dei versamenti
    effettuati, rispettivamente, dallappaltatore /
    subappaltatore con riferimento soltanto alle
    prestazioni rese nellambito di contratti
    stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in
    vigore della legge di conversione del DL n.
    83/2012).

117
RESPONSABILITÀ
  • La data dell11.10.2012 è stata individuata
    facendo riferimento allart. 3, comma 2, Legge n.
    212/2000 (Statuto del contribuente). Infatti,
    poiché lart. 13-ter ha natura tributaria, lo
    stesso entra in vigore a partire dal
    sessantesimo giorno successivo a quello di
    entrata in vigore della norma .

118
RESPONSABILITÀ
  • La Cir. 40/E specifica inoltre che la
    certificazione di regolarità dei versamenti
    effettuati dallappaltatore / subappaltatore può
    essere rilasciata oltre che tramite
    unasseverazione resa dal responsabile di un CAF
    Imprese / professionista abilitato (dottore
    commercialista, ragioniere e perito commerciale,
    consulente del lavoro) anche tramite una
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa direttamente
    dallappaltatore / subappaltatore ai sensi del
    DPR n. 445/2000.

119
RESPONSABILITÀ
  • Ciò perché il comma 28 dispone espressamente che
    lattestazione dellavvenuto adempimento degli
    obblighi può essere rilasciata anche attraverso
    unasseverazione dei soggetti ex artt. 35, comma
    1, D.Lgs. n. 241/97 e 3, comma 3, lett. a), DPR
    n. 322/98.

120
RESPONSABILITÀ
  • La dichiarazione sostitutiva deve contenere
  • - lindicazione del periodo di liquidazione
    dellIVA relativa alle fatture emesse
    dallappaltatore / subappaltatore con riferimento
    alle prestazioni effettuate nellambito del
    contratto di appalto /subappalto. In particolare
    è necessario specificare se
  • - per le suddette operazioni è stato applicato il
    reverse charge o il regime IVA per cassa, ex
    art. 7, DL n. 185/2008

121
RESPONSABILITÀ
  • - la liquidazione IVA ha comportato un versamento
    dimposta. In tal caso vanno riportati gli
    estremi del relativo mod. F24
  • - lindicazione del periodo nel quale le ritenute
    sui redditi di lavoro dipendente sono state
    versate, mediante scomputo totale / parziale. In
    tal caso vanno riportati gli estremi del relativo
    mod. F24
  • - lattestazione che i versamenti effettuati
    includono lIVA e le ritenute riferibili al
    contratto di appalto / subappalto per il quale la
    dichiarazione viene resa.

122
REVERSE CHARGE
  • Il reverse charge riguarda alcune fattispecie
    come previsto dallart. 17,c. 6, lett. a bis)
  • Cessione di fabbricati strumentali ed abitativi
  • Reverse charge applicabile in caso di opzione.

123
REVERSE CHARGE
  • Cessione di fabbricati strumentali ed abitativi
  • Rientrano nellambito del reverse charge oltre
    alle cessioni dei fabbricati strumentali anche le
    cessioni di fabbricati abitativi nel caso in cui
    tali cessioni rientrino nel campo iva.

124
REVERSE CHARGE
  • REVERSE CHARGE APPLICABILE IN CASO DI OPZIONE
  • Il reverse charge si applica solamente alle
    cessioni con iva a seguito di opzione e non a
    quelle per le quali il cedente è tenuto ad
    applicare liva nei modi tradizionali con
    lesercizio della rivalsa. Ne consegue che
  • A) limpresa costruttrice o ristrutturatrice di
    fabbricati abitativi o strumentali che cede gli
    immobili entro i 5 anni dal completamento dei
    lavori essendo tenuta ad applicare liva dovrà
    esporla nel documento, incassarla dal cessionario
    e versarla.

125
REVERSE CHARGE
  • b) La cessione in iva per opzione comporta
    lapplicazione del reverse charge in tutte le
    situazioni
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