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Il processo di armonizzazione contabile

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Il processo di armonizzazione contabile Testo consigliato o altro materiale di riferimento: Dispensa n. 1 predisposta dal Prof. Risaliti * Armonizzazione contabile ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Il processo di armonizzazione contabile


1
Il processo di armonizzazione contabile
  • Testo consigliato o altro materiale di
    riferimento
  • Dispensa n. 1 predisposta dal Prof. Risaliti

2
Le origini del processo di armonizzazione
contabile
Esigenza di armonizzazione contabile a livello
internazionale
Impatto a livello di Unione Europea
Primo tentativo
Strumento giuridico Direttiva
Direttiva 78/660/Cee in materia di conti annuali
Direttiva 83/349/Cee in materia di conti
consolidati
Direttiva 91/474/Cee in materia di conti delle
imprese assicurative
Tentativo fallito
Normativa di recepimento dei vari Stati
(eterogenea)
Secondo tentativo Consiglio Europeo di Lisbona
del 23-24 marzo 2000
Strumento giuridico Regolamento
Nuovo corpus di principi
Adozione di principi esistenti
Soluzione adottata
Statunitensi US GAAP
Internazionali Ias/Ifrs
3
Lorganismo che emana i principi contabili
internazionali
I principi contabili internazionali sono emanati,
fin dal 1973, dallo IASC che, nel 2001, ha subito
una profonda riorganizzazione che ha portato a
questa complessa struttura
Monitoring Board (of public interest authorities)
3. Public accountability
Riferisce
Nomina, monitora
2. Governance and oversight
IFRS Foundation Trustees (governance)
Informa
Informa
Vigila, esamina lefficacia, nomina, finanzia
Nomina
1. Indipendent standard-setting and related
activities
IFRS Advisory Council
International Accounting Standard Board (IASB)
Fornisce consigli strategici
IFRS Interpretations Comittee
4
Il Monitoring Board
  • È stato introdotto successivamente (non esisteva
    nella riorganizzazione del 2001) con la finalità
    di creare un elemento di collegamento tra lo
    standard setter e le autorità di
    vigilanza/governative
  • È formato da rappresentanti di pubbliche autorità
    (esponenti apicali della Commissione Europea,
    della Japanese Financial Services Agency, della
    US Securities and Exchange Commission,
    dellEmerging Markets Committee dello Iosco
    (International Organization of Securities
    Commissions)
  • Lattività del MB consiste, principalmente
  • nel partecipare al processo di nomina dei
    Trustees dellIfrs Foundation e di approvare
    queste nomine in conformità alle linee guida
    stabilite nello statuto dellIfrs Foundation
  • nel fornire pareri ai Trustees in merito
    alladempimento dei loro doveri (i Trustees ogni
    anno devono presentare al Monitorng Board un
    rapporto scritto)
  • nel porre allattenzione dei Trustees
    problematiche contabili.
  • nel vigilare sui Trustees e sulla vigilanza da
    parte di questi sulle attività svolte
    dallInternational Accounting Standards Board
    (Iasb)

5
LIFRS Foundation
  • È il soggetto giuridico sotto il quale opera lo
    IASB (fino al 01/07/2010 si chiamava IASC
    Foundation)
  • È unorganizzazione privata senza fini di lucro,
    le cui principali finalità sono quelle di
    sviluppare un insieme unico di alta qualità,
    comprensibile, applicabile e globalmente
    accettato di principi contabili e di promuovere e
    facilitare ladozione dei principi contabili
    internazionali emanati dallo IASB

Amministrazione
22 Trustees
Sei rappresentanti dellArea Nord America
Scelti in modo tale da garantire una
rappresentanza omogena delle varie aree e delle
diverse professionalità (esperti di contabilità,
revisori, utilizzatori dei bilanci, accademici)
Amministrazione
22 Trustees
Sei rappresentanti dellArea Nord America
Sei rappresentanti dellArea Europa
Sei rappresentanti dellArea Europa
Sei rappresentanti dellArea Asia-Oceano Pacifico
Sei rappresentanti dellArea Asia-Oceano Pacifico
Un rappresentante dellArea Africa
Un rappresentante dellArea Africa
Un rappresentante dellArea Sud America
Un rappresentante dellArea Sud America
Due rappresentanti delle altre Aree geografiche
  • Compiti dei trustees
  • nominare i membri dello IASB, dellIFRS
    Interpretations Committee e dellIFRS Advisory
    Council
  • rivedere annualmente i piani strategici
    dellintera organizzazione
  • approvare con cadenza annuale il bilancio
    dellIFRS Foundation determinando la base per il
    finanziamento
  • esercitare, più in generale, tutti i poteri della
    fondazione, ad eccezione di quelli espressamente
    riservati allo Iasb, all International Financial
    Reporting Interpretations Committee e all IFRS
    Advisory Council
  • individuare e mantenere modalità di finanziamento
    adeguate.

6
LInternational Accounting Standards Board
(IASB)
Lo IASB, che con la ristrutturazione del 2001 ha
sostituito lInternational Accounting Standard
Committee, ha sede a Londra, ed è lorganismo
istituzionalmente preposto alla elaborazione e
alla approvazione dei principi contabili
internazionali Ias/Ifrs, nonché allo svolgimento
di una continua attività di collaborazione con
gli standard setter nazionali per favorire
lomogeneizzazione dei principi contabili in
tutti i Paesi del mondo.
!
Lo IASB si compone di 16 membri. I principali
requisiti per ambire a questo incarico sono le
competenze professionali e lesperienza
Nominano i 16 membri
Scelgono il Presidente e fino a un massimo di due
vicepresidenti
Ha la responsabilità per tutti gli aspetti
tecnici connessi alla emanazione di un nuovo
principio contabile (Ifrs) o per la ratifica di
un documento interpretativo (Ifrs Interpretation)

Trustees
Trustees
Quattro rappresentanti per le Aree Nord America,
Europa e Asia/Pacifico, un rappresentante per e
Aree Africa e Sud America, due rappresentanti per
le altre aree geografiche
7
LIFRS Interpretation Committee
È lorganismo con funzioni interpretative
dellIFRS Foundation
Il suo mandato è quello di rivedere
periodicamente problematiche contabili diffuse
sorte nel contesto degli Ifrs
Con riferimento a problematiche contabili
rispetto alle quali si sono diffuse
interpretazioni conflittuali o insoddisfacenti
Con riferimento a nuove problematiche contabili
non specificamente trattate negli Ifrs
Si compone di 14 membri nominati dai Trustees
8
LIFRS Advisory Council
È lorganismo tramite il quale organizzazioni e
individui, con un interesse nei principi
contabili internazionali possono fornire i propri
consigli ai Trustees e, soprattutto, allo IASB.
  • In particolari i compiti di questo organismo
    sono
  • fornire consulenza allo IASB sulla programmazione
    delle decisioni e sulla priorità delle decisioni
    da adottare
  • fornire informazioni allo IASB del punto di vista
    dei soggetti e delle organizzazioni che
    compongono lAdvisory Council sui più importanti
    progetti di definizione dei principi contabili
    internazionali
  • fornire altre consulenze allo IASB o ai Trustees.

Si compone di trenta o più membri, di diversi
contesti geografici e professionali, nominati dai
Trustees
9
Le nuove denominazioni dei principi e delle
interpretazioni
La profonda ristrutturazione avvenuta nel 2001
che ha dato origine alla struttura organizzativa
prima illustrata, ha condotto anche a una
modifica nella denominazione dei principi
contabili e delle interpretazioni
Oggetto Prima del 2001 Dal 2001
Principi contabili Ias Ifrs
Interpretazioni Sic Interpretations (Sic) Ifric Interpretation (Ifric)
Attualmente sono in vigore numerosi Ias/Ifrs e
Sic/Ifric, ma non tutti sono stati recepiti a
livello europeo
N.B.
10
Il processo di formazione ed emanazione degli
Ias/Ifrs
The due process (new standard or amendment to
an existig standard)
Research
Agenda Decision
Stakeholders
Discussion Paper (DP) (optional)
PROPOSALS
PROPOSALS
Extensive outreach activities
PUBLIC CONSULTATION
Exposure Draft (ED)
Input into standard setting process
PUBLIC CONSULTATION
Published IFRS
Feedback Statement
Jurisdictional adoption process
IASB two year post-implementation review
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Le sezioni di un nuovo principio (o di una
modifica a uno esistente)
Parte obbligatoria
  1. I principi e la relativa guida operativa
  2. Le definizioni dei termini
  3. La data di entrata in vigore e le disposizioni
    transitorie

Elementi addizioni non obbligatori (ma spesso
presenti)
  1. Una tavola dei contenuti
  2. Unintroduzione
  3. Gli elementi alla base delle conclusioni
  4. Le opinioni dissenzienti
  5. Una tavola delle relazioni tra vecchio e nuovo
    principio
  6. Una breve storia del principio contabile
  7. Alcuni esempi illustrativi

12
LOrganismo Italiano di Contabilità (OIC)
Lo standard setter italiano (principi senza
rilievo normativo)
27/11/2001 nasce lOIC
Commissione paritetica dei Consigli Nazionali dei
dottori Commercialisti e dei Ragionieri
Organismo Italiano di Contabilità
Discontinuità che deriva dal processo di
armonizzazione a livello internazionale
Funzioni dellOIC
  1. predisposizione di nuovi principi contabili per
    la redazione dei bilanci delle pubbliche
    amministrazioni, nazionali e locali, delle
    aziende non-profit e delle società private per le
    quali non è prevista lapplicazione dei principi
    contabili internazionali, e nellaggiornamento
    dei principi esistenti
  2. attività di supporto e di collaborazione nei
    confronti dello IASB
  3. formulazione delle note di commento ai principi
    contabili internazionali e segnalazione di
    eventuali incompatibilità fra la normativa
    nazionale, le Direttive europee e i principi
    contabili
  4. svolgimento di unintensa opera di
    sensibilizzazione del legislatore nazionale in
    ordine alla tempestiva emanazione di tutti i
    provvedimenti atti a garantire un rapido
    adeguamento del nostro ordinamento giuridico ai
    principi contabili internazionali.

13
Larticolazione organizzativa dellOIC
Assolve la funzione di indirizzo e di controllo.
Si compone di 16 membri 6/professione contabile,
5/preparers, 2/users, 1/Borsa Italiana,
1/Dipartimento Ragioneria dello Stato,
1/Unioncamere
Sono gruppi di lavoro con funzione consultiva
creati con la finalità di supportare il Comitato
Tecnico Scientifico nei singoli progetti in corso
Vedi slide successiva
È lorgano deputato allattività tecnica e
gestoria, nomina i membri del Comitato Tecnico
Scientifico, approva i principi contabili
nazionali e le linee di indirizzo da seguire nei
confronti del lavoro degli organismi
internazionali ed europei che si occupano di
contabilità. Si compone di nove membri, nominati
dal Consiglio di sorveglianza, esperti negli
specifici settori economici cui sono destinati i
principi contabili.
Vigila sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e accerta la regolare tenuta
della contabilità, la corrispondenza del bilancio
alle risultanze delle scritture contabili,
losservanza dei principi di redazione del
bilancio. Si compone di tre membri
Presidente/Unioncamere, membro/professione
contabile, membro/Borsa Italiana users.
Elabora i principi contabili nazionali, assumendo
un ruolo pro-attivo nel processo di formazione
dei principi contabili internazionali
(rapportandosi con lo IASB e con lEFRAG). Si
compone di nove membri scelti, dal Consiglio di
gestione, tra persone di provata esperienza,
competenza e indipendenza.
14
Larticolazione organizzativa dellOIC (segue)
il Collegio dei fondatori
Collegio dei fondatori
Composizione
In rappresentanza della professione
contabile CNDCEC, Assirevi
In rappresentanza dei preparers Abi, Andaf,
Ania, Assilea, Assonime, Confapi, Confindustria,
Confcommercio, Confcooperative, Lega delle
Cooperative
In rappresentanza degli users Aiaf,
Assogestioni, Cerved Group
In rappresentanza dei mercati mobiliari Borsa
Italiana
Funzioni
Al Collegio dei fondatori è devoluto il compito
di sostenere finanziariamente lintera
organizzazione nelle forme e nei modi che esso
stesso provvede a definire, ne sovrintende
lattività istituzionale, di cui è chiamato a
garantire la conformità rispetto agli obiettivi,
ed è responsabile della nomina dei componenti del
Consiglio di Sorveglianza e del Collegio dei
Revisori.
15
Larmonizzazione a livello europeo il quadro
normativo di riferimento
Per realizzare il processo di armonizzazione
contabile lUE ha individuato due diversi
percorsi
Per le aziende con titoli quotati
Per le altre aziende
Modernizzazione delle originarie direttive
contabili
Allineamento ai principi contabili internazionali
Direttiva n. 2001/65/Ce
Regolamento n. 1606/2002/Ce
Regolamenti omologativi
Direttiva n. 2003/51/Ce
Strumento giuridico regolamento
Strumento giuridico direttiva
16
Il Regolamento n. 1606/2002/Ce
Regolamento n. 1606/2002/Ce
Rinviabile al 2007 per le aziende con soli titoli
di debito quotati e per le aziende quotate in
mercati extra-europei che già adottavano principi
riconosciuti a livello internazionale
A partire dallesercizio avente inizio il 1
gennaio 2005
Obbligo
Facoltà
per le aziende quotate in uno Stato membro di
redigere
per i singoli Stati membri di consentire o
prescrivere la redazione
i bilanci consolidati
i bilanci di esercizio
In conformità ai principi contabili internazionali
17
I regolamenti omologativi
Anche quando ladozione degli standard
interazionali è obbligatoria, non è previsto un
utilizzo automatico e indiscriminato di tutti i
principi e le interpretazioni emanate dallo IASB,
dovendosi adottare soltanto quelli che
Rispettano il principio del quadro fedele della
situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico
Rispondono a criteri di comprensibilità,
pertinenza, affidabilità e comparabilità
dellinformativa finanziaria
Per questa valutazione è previsto un processo di
omologazione (o endorsment) svolto a livello di
Unione Europea con lintervento di tre organismi
Organismo Compiti Attività nel processo di omologazione
EFRAG Tecnici Esprime un parere di compatibilità dei principi elaborati dallo Iasb rispetto alle direttive comunitarie
ARC Politici Si esprime sulla congruità degli standard rispetto allintera struttura normativa comunitaria
SARG Consultivi Esprime il proprio parere in merito alla obiettività e alla neutralità delloperato dellEfrag
18
Modernizzazione Direttiva n. 2001/65/Ce
(Direttiva fair value)
Ambito di intervento Provvedimento
Criteri di valutazione Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere a tutte le società o a talune categorie, nella formazione dei bilanci di esercizio e/o consolidati lutilizzo del far value nella valutazione degli strumenti finanziari.
Informazioni integrative Specifiche indicazioni da inserire in Nota Integrativa, sia nel caso in cui il fair value sia utilizzato, sia nel caso contrario Specifiche indicazioni da inserire nella Relazione sulla Gestione in relazione allutilizzo di strumenti finanziari, in merito agli obiettivi e alle politiche e allesposizione dellazienda in materia di gestione del rischio di credito, di prezzo, di liquidità.
19
Modernizzazione Direttiva n. 2003/51/Ce
(Direttiva modernizzazione)
Ambito di intervento Provvedimento
Documenti che compongo il bilancio Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere linclusione nei conti annuali di altri documenti (rendiconto finanziario) lutilizzo di schemi di stato patrimoniale che accolgano la distinzione tra voci di carattere corrente e voci di carattere non corrente La presentazione in luogo del conto economico di un rendiconto delle prestazioni.
Principi generali Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere la presentazione del bilancio in base alla sostanza delloperazione piuttosto che in base alla forma legale (substance over form).
Criteri di valutazione Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere la rivalutazione volontaria delle immobilizzazioni materiali, oltre che di quelle immateriali Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere che anche altre attività diverse dagli strumenti finanziari (anche soltanto nei consolidati), siano valutate in base al fair value Ridefinizione degli accantonamenti per rischi e oneri .
Informazioni integrative Specifiche indicazioni da inserire nella Relazione sulla gestione affinché fornisca un fedele resoconto dellandamento dei risultati degli affari della società e della sua situazione e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.
20
La normativa italiana il quadro delle leggi di
recepimento delle direttive
Oggetto
Legge italiana
Norma comunitaria recepita
D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394
Parziale recepimento
Direttiva n. 2001/65/Ce
Regolamento n. 1606/2002/Ce
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
Esercizio di una facoltà
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
Parziale recepimento
Direttiva n. 2003/51/Ce
Cosa manca? il recepimento della parte
opzionale delle direttive n. 2001/65/Ce e
2003/51/ce
21
IL D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e il principio
contabile nazionale OIC 3
Con il D.Lgs. n. 394/2003 è stato recepito il
contenuto obbligatorio della Direttiva fair
value, in tema di informazioni integrative,
introducendo le seguenti modifiche al codice
civile
Introduzione dellart. 2427-bis
  • Nuove informazioni da inserire in Nota
    Integrativa
  • per ciascuna categoria di strumenti finanziari
    derivati, occorre fornire informazioni in merito
    a fair value, entità e natura
  • per le immobilizzazioni finanziarie escluse le
    partecipazioni in società controllate e collegate
    e in joint ventures - iscritte a un valore
    superiore al loro fair value occorre fornire
    informazioni in merito a valore contabile, fair
    value e elementi dai quali si trae il
    convincimento che il maggior valore sarà
    recuperato .

Per gli aspetti tecnici connessi alla corretta
individuazione dei dati utili per soddisfare il
nuovo fabbisogno informativo è intervenuto l
OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti
finanziari da includere nella nota integrativa e
nella relazione sulla gestione
Introduzione del n. 6-bis), nellart. 2428
Nella Relazione sulla gestione, in merito agli
strumenti finanziari impiegati nella gestione,
devono essere illustrati gli obiettivi, le
politiche in materia di gestione del rischio
finanziario, nonché lesposizione dellazienda al
rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di
variazione dei flussi finanziari
22
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 le società
Ias/Ifrs adopter in Italia
Tipo società Bilancio consolidato Bilancio desercizio
Società quotate Obbligatoria Obbligatoria
Società con strumenti finanziari diffusi Obbligatoria Obbligatoria
Banche e intermediari finanziari vigilati Obbligatoria Obbligatoria
Imprese di assicurazione    
Quotate e tenute alla presentazione del bilancio consolidato Obbligatoria Esclusa
Quotate non tenute alla presentazione del bilancio consolidato - Obbligatoria
Non quotate Obbligatoria Esclusa
Società controllate o collegate incluse nel consolidato delle società di cui alle lettere da (A) ad (D), diverse dalle società minori Facoltativa Facoltativa
Società diverse da quelle di cui alle lettere da (A) a (E) e dalle società minori, tenute al consolidato Facoltativa Facoltativa ()
Società diverse da quelle di cui alle lettere da (A) a (E) e dalle società minori, non tenute al consolidato    
Incluse nel consolidato delle società di cui alla lettera (F) - Facoltativa
Altre - Facoltativa ()
Società minori (ossia, quelle che possono presentare il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.) Esclusa Esclusa
() La facoltà è subordinata alladozione
degli stessi nella redazione del bilancio
consolidato () La facoltà è subordinata
allemanazione di uno specifico decreto del
Ministero dellEconomia e del Ministero della
Giustizia
23
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 le altre
disposizioni
Art. 4, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater
Mitigazione degli effetti che derivano
dallimmediata applicazione dei principi
contabili in virtù del regolamento omologativo
Art. 5
Disapplicazione di eventuali disposizioni
contenute nei principi contabili internazionali
se incompatibili con la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico
Art. 6
Imputazione a riserva non distribuibile né
disponibile di eventuali plusvalenze derivanti
dallapplicazione del fair value o del metodo del
patrimonio netto
Imputazione delle variazioni di patrimonio netto
derivanti dalla prima applicazione dei principi
contabili internazionali
Art. 6
24
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.32
Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stato recepito il
contenuto obbligatorio della (cosiddetta)
Direttiva di modernizzazione, in tema di
informazioni integrative, da rendere nella
Relazione sulla gestione.
Per effetto delle modifiche apportate allart.
2428 c.c., la Relazione sulla gestione deve ora
contenere anche
  • un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
    della situazione della società e dell'andamento e
    del risultato della gestione
  • una descrizione dei principali rischi ed
    incertezze cui la società è esposta
  • indicatori di risultato finanziari e, se del
    caso, quelli non finanziari pertinenti
    all'attività specifica della società, comprese le
    informazioni attinenti all'ambiente e al
    personale.

La relazione sulla gestione, il cui fine ultimo
deve essere quello di fornire unanalisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della
società, del suo andamento e dei risultati
economici conseguiti, si arricchisce di nuovi
elementi dedicati, soprattutto, alla
illustrazione dei rischi e delle incertezze che
lazienda si trova ad affrontare.
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