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Decreto Brunetta

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Title: Decreto Brunetta Ottimizzazione della produttivit del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – PowerPoint PPT presentation

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Title: Decreto Brunetta


1
Decreto Brunetta Ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
  • Decreto Legislativo n. 150 27 Ottobre 2009

2
Decreto Brunetta
  • Ovvero
  • Un attacco senza precedenti alle lavoratrici, ai
    lavoratori, al loro salario e al servizio
    pubblico.
  • I contratti di lavoro avranno cadenza triennale!!

3
Un po di storia
  • Il 4 marzo viene emanata la legge delega n. 15
    conosciuta come Legge Brunetta.
  • Si propone di riformare il lavoro pubblico e di
    modificare i criteri della contrattazione
    collettiva e decentrata.

4
Un po di storia
  • Tutto comincia il 22 gennaio 2009 in via
    sperimentale viene firmato un accordo-quadro
    della durata di quattro anni tra il governo e le
    parti sociali, Confindustria e Sindacati (eccetto
    la Cgil).
  • E il preludio alla Legge Brunetta

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Un po di storia
  • Laccordo dice di perseguire lobiettivo
  • dello sviluppo economico
  • della crescita occupazionale
  • laumento e il miglioramento della produttività,
    (sic!) e per quanto riguarda le pubbliche
    amministrazioni
  • la modifica delle regole e le procedure della
    negoziazione e della gestione della
    contrattazione collettiva, in sostituzione del
    regime vigente.

6
Un po di storia
  • Nel Pubblico Impiego significa la fine della
    contrattazione sugli aspetti salariali.
  • Le dinamiche retributive del lavoro dipendente
    pubblico e privato saranno esclusivamente
    delegate alla contrattazione
  • Contrattazione di I e II Livello!

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Un po di storia
  • La Cgil non ci sta e chiede che tutti lavoratori
    si esprimano attraverso un voto referendario per
    accettare o rifiutare i termini dellaccordo
    firmato dagli altri sindacati!
  • E intanto dichiara di preparare lo sciopero di
    marzo(?)

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Un po di storia
  • Ma nel mese di marzo non ci sarà nessuno
    sciopero. In compenso apre un blog di discussione
    sul proprio sito per consentire a migliaia di
    persone di dialogare sugli aspetti legati
    all'accordo separato e sulle regole contrattuali.
  • Il 4 marzo viene emanata la legge delega n. 15
    conosciuta come Legge Brunetta.

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Un po di storia
  • lattacco della Cgil al governo si fa allora più
    duro e
  • giovedì 7 maggio promuove un presidio a Palazzo
    Vidoni, sede del Ministero della Funzione
    pubblica dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
  • Senza nessuna resistenza

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Un po di storia
  • Dopo circa 8 mesi la legge delega attraverso una
    norma attuativa diventa decreto legislativo.
  • Il decreto n. 150/2009 è pubblicato sulla
    Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre.
  • La Legge Brunetta è legge dello Stato e entra
    in vigore dal 15 nov.

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Legge Delega 15/2009
Art. 1 comma 1
  • Ai contratti collettivi non sarà più consentita
    la delegificazione.
  • Sinora attraverso la contrattazione si potevano
    migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
    pubblici anche modificando parti di legge, o
    Regolamenti o Statuti. Adesso nessuna norma potrà
    essere modificata per via contrattuale a meno che
    la stessa legge non lo preveda in modo esplicito!

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DLgs 150/2009
Art. 1 comma 2 Oggetto e Finalità
  • Il decreto sancisce
  • Il furto del salario accessorio
  • Lazzeramento della contrattazione collettiva
  • La gerarchizzazione del personale
  • La modifica-accorpamento dei comparti pubblici
  • Linasprimento delle sanzioni disciplinari

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Legge Delega 15/2009
Artt. 2 - 3
  • E limitata lefficacia del contratto
    collettivo. Dora in poi le clausole contrattuali
    potranno essere dichiarate nulle per violazione
    di norme imperative.
  • Progressiva convergenza delle prescrizioni del
    lavoro pubblico a quello del lavoro privato.

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DLgs 150/2009
Art. 3 - Principi generali - commi 2
6
  • Ogni amministrazione pubblica è tenuta a
    misurare ed a valutare la cosiddetta
    performance
  • Le amministrazioni utilizzano a tale fine le
    risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica.

15
DLgs 150/2009
Art. 4 Ciclo di gestione della
performance
  • Le Amministrazioni
  • definiscono e assegnano gli obiettivi che si
    intendono raggiungere
  • Rapportano gli obiettivi alla distribuzione delle
    risorse
  • Controllano che siano pertinenti altrimenti li
    modificano in itinere
  • Misurano e valutano la performance sia
    organizzativa che individuale.

16
DLgs 150/2009
Art. 4 Ciclo di gestione della
performance
  • Le Amministrazioni quindi
  • Utilizzeranno sistemi premianti secondo criteri
    di valorizzazione del merito
  • Rendiconteranno dei risultati agli organi di
    indirizzo politico-amministrativo, quindi al
    Ministro, ai vertici delle amministrazioni, però
    anche ai cittadini, agli utenti, persino al
    Codacons

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DLgs 150/2009
Art. 5 Obiettivi e Indicatori
  • Gli obiettivi sono programmati su base triennale
    e sono definiti in coerenza con quelli di
    bilancio indicati nei documenti programmatici e
    il loro conseguimento costituisce condizione
    inderogabile per l'erogazione degli incentivi
    previsti dalla contrattazione integrativa.

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DLgs 150/2009 Art. 7 Sistema di misurazione
e valutazione della performance
  • Le amministrazioni pubbliche valuteranno
    annualmente la performance organizzativa e
    individuale attraverso ladozione di un Sistema
    di misurazione e valutazione della performance.

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DLgs 150/2009 Art. 7 Sistema di misurazione
e valutazione della performance
  • La funzione di valutazione sarà svolta
  • dagli Organismi indipendenti di valutazione
    della performance per ogni struttura
    amministrativa
  • dalla Commissione per la valutazione, la
    trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
    pubbliche, e
  • dai dirigenti .

20
DLgs 150/2009 Art. 10 Piano della
performance e Relazione sulla performance
  • Le amministrazioni pubbliche, redigono
    annualmente
  • a) entro il 31 gennaio, un documento
    programmatico triennale, denominato Piano della
    performance
  • b) entro il 30 giugno, la Relazione sulla
    performance che evidenzia i risultati
    organizzativi e individuali raggiunti con
    rilevazione degli eventuali scostamenti.

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DLgs 150/2009 Art. 10 Piano della
performance e Relazione sulla performance
  • Il Piano e la Relazione sulla Performance sono
    trasmessi alla Commissione e al Ministero
    dell'economia e delle finanze.
  • In caso di mancata adozione del Piano della
    performance è fatto divieto di erogazione della
    retribuzione di risultato ai dirigenti.

22
DLgs 150/2009 Art. 11 Trasparenza
  • Ogni amministrazione, adotta un Programma
    triennale per la trasparenza e l'integrità, da
    aggiornare annualmente, che indica le iniziative
    previste per garantire un adeguato livello di
    trasparenza
  • Ogni amministrazione presenta il Piano e la
    Relazione sulla performance nell'ambito di
    apposite giornate della trasparenza, senza nuovi
    o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23
DLgs 150/2009 Art. 11 Trasparenza
  • Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare
    sul proprio sito istituzionale
  • Il Programma triennale per la trasparenza
  • Il Piano e la Relazione di Performance
  • l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
    performance e l'ammontare dei premi
    effettivamente distribuiti

24
DLgs 150/2009 Art. 13 Commissione per la
valutazione
  • La Commissione è lorgano collegiale composto
    da cinque componenti nominati con mandato di sei
    anni, su proposta del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione
  • Per il suo funzionamento saranno stanziati 2
    milioni di per il 2009 e 8 milioni di per il
    2010.

25
DLgs 150/2009 Art. 14 Organismo
indipendente di valutazione
  • Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
    associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica, si dota di un Organismo
    indipendente di valutazione della performance.
  • E formato da 3 componenti nominati per tre anni.
  • Al suo interno sarà costituita una Struttura
    tecnica permanente

26
DLgs 150/2009 Art. 74 Comma 4 Norme
finali e transitorie
  • Per il momento resta esclusa la costituzione
    dellOrganismo indipendente di valutazione della
    performance nellambito del sistema scolastico.
    Infatti, un prossimo decreto, di concerto con il
    ministro dellistruzione delluniversità e della
    ricerca e con quello delleconomia e delle
    finanze, determinerà i limiti e le modalità di
    applicazione dei titoli II (Merito e premi) e III
    (Ordinamento del lavoro) del presente decreto al
    personale docente della scuola.

27
DLgs 150/2009 Art. 18 Criteri e modalità
per la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance
  • Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito
    e il miglioramento della performance
    organizzativa e individuale, attraverso
    l'utilizzo di sistemi premianti selettivi,
    secondo logiche meritocratiche
  • È vietata la distribuzione in maniera
    indifferenziata o sulla base di automatismi di
    incentivi e premi collegati alla performance in
    assenza delle verifiche.

28
DLgs 150/2009 Art. 19 Criteri per la
differenziazione della valutazione
  • In ogni amministrazione, l'Organismo
    indipendente, compila una graduatoria delle
    valutazioni individuali del personale
    dirigenziale, distinto per livello generale e
    non, e del personale non dirigenziale
  • il 25 del personale è collocato nella fascia di
    merito alta, alla quale corrisponde
    l'attribuzione del 50 delle risorse destinate al
    trattamento accessorio collegato alla performance
    individuale

29
DLgs 150/2009 Art. 19 Criteri per la
differenziazione della valutazione
  • il 50 è collocato nella fascia di merito
    intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
    del 50 delle risorse destinate al trattamento
    accessorio collegato alla performance
    individuale
  • il restante 25 è collocato nella fascia di
    merito bassa, alla quale non corrisponde
    l'attribuzione di alcun trattamento accessorio
    collegato alla performance individuale.

30
DLgs 150/2009 Art. 19 Criteri per la
differenziazione della valutazione
  • La contrattazione collettiva integrativa prevede
    deroghe in misura non superiore al 5, in aumento
    o in diminuzione delle singole fasce e anche
    della loro composizione

31
DLgs 150/2009 Art. 20 Strumenti per
premiare il merito
  • Il Bonus annuale delle eccellenze
  • Il premio annuale per linnovazione
  • Le progressioni economiche
  • Le progressioni di carriera
  • Lattribuzione di incarichi e responsabilità
  • Laccesso ai percorsi di alta formazione e di
    crescita professionale.
  • Purché ci siano risorse disponibili!!

32
DLgs 150/2009 Art. 21 Bonus annuale delle
eccellenze
  • Al bonus annuale delle eccellenze concorre il
    5 del personale, dirigenziale e non, che si è
    collocato nella fascia di merito alta nelle
    rispettive graduatorie.

33
DLgs 150/2009 Art. 21 Bonus annuale delle
eccellenze
  • Il personale premiato con il bonus annuale può
    accedere agli strumenti premianti per
    linnovazione o per la progressione economica a
    condizione che rinunci al bonus stesso.
  • Entro il mese di aprile di ogni anno, le
    amministrazioni pubbliche, a conclusione del
    processo di valutazione della performance,
    assegnano al personale il bonus annuale relativo
    all'esercizio precedente.

34
DLgs 150/2009 Art. 22 Premio annuale per
linnovazione
  • Ogni amministrazione pubblica istituisce un
    premio annuale per l'innovazione, di valore pari
    all'ammontare del bonus annuale di eccellenza,
    per ciascun dipendente premiato.
  • Il premio viene assegnato al miglior progetto
    realizzato nell'anno, in grado di produrre un
    significativo cambiamento dei servizi offerti o
    dei processi interni di lavoro, con un elevato
    impatto sulla performance dell'organizzazione.

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DLgs 150/2009 Art. 22 Premio annuale per
linnovazione
  • L'assegnazione del premio per l'innovazione
    compete all'Organismo indipendente di valutazione
    della performance sulla base di una valutazione
    comparativa delle candidature presentate da
    singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di
    lavoro.
  • Il progetto premiato è l'unico candidabile al
    Premio nazionale per l'innovazione nelle
    amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro
    per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

36
DLgs 150/2009 Art. 23 Progressioni
economiche
  • Le progressioni economiche sono attribuite in
    modo selettivo, ad una quota limitata di
    dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
    competenze professionali ed ai risultati
    individuali e collettivi rilevati dal sistema di
    valutazione.
  • La collocazione nella fascia di merito alta ai
    sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per
    tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità
    anche non consecutive, costituisce titolo
    prioritario ai fini dell'attribuzione delle
    progressioni economiche.

37
DLgs 150/2009 Art. 24 Progressioni di
carriera
  • A decorrere dal 1 gennaio 2010, la collocazione
    nella fascia di merito alta, di cui all'articolo
    19, comma 2, lettera a), per tre anni
    consecutivi, ovvero per cinque annualità anche
    non consecutive, costituisce titolo rilevante ai
    fini della progressione di carriera.

38
DLgs 150/2009 Art. 27 Premio ed efficienza
  • Una quota fino al 30 dei risparmi sui costi di
    funzionamento derivanti da processi di
    ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione
    all'interno delle pubbliche amministrazioni è
    destinata, in misura fino a due terzi, a
    premiare, secondo criteri generali definiti dalla
    contrattazione collettiva integrativa, il
    personale direttamente e proficuamente coinvolto
    e per la parte residua ad incrementare le somme
    disponibili per la contrattazione stessa.
  • Le risorse possono essere utilizzate solo se i
    risparmi sono stati documentati nella Relazione
    di performance, validati dall'Organismo di
    valutazione e verificati dal Ministero
    dell'economia e delle finanze.

39
DLgs 150/2009 Art. 37 Dirigenza pubblica
  • Il DS e il DSGA, come dirigenti pubblici, avranno
    un potere discrezionale che consentirà loro di
    stabilire i criteri di gestione e di valutazione
    individuale per riconoscere meriti e demeriti.
  • Piena autonomia nella gestione delle risorse
    umane (art. 34), nella distribuzione del salario
    accessorio e, nella conseguente gerarchizzazione
    del personale.

40
DLgs 150/2009 Art. 54 - Contrattazione
  • Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un
    accordo tra le parti lamministrazione - quindi
    il DS - è autorizzata a provvedere
    unilateralmente, in via provvisoria sino alla
    prossima contrattazione, essendo solo soggetta
    alle normali procedure di controllo dei Revisori
    dei conti.

41
DLgs 150/2009 Art. 69 comma 1 -
Disposizioni relative al procedimento
disciplinare
  • Il responsabile, con qualifica dirigenziale,
    quando ha notizia di comportamenti punibili con
    l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
    verbale ed inferiori alla sospensione dal
    servizio con privazione della retribuzione per
    più di dieci giorni, non oltre venti giorni
    contesta per iscritto l'addebito al dipendente
    medesimo e lo convoca per il contraddittorio a
    sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
    procuratore ovvero di un rappresentante sindacale
    cui il lavoratore conferisce mandato, con un
    preavviso di almeno dieci giorni.

42
DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 2 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
  • Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore
    attività istruttoria, il responsabile della
    struttura conclude il procedimento, con l'atto di
    archiviazione o di irrogazione della sanzione,
    entro sessanta giorni dalla contestazione
    dell'addebito. In caso di differimento superiore
    a dieci giorni del termine a difesa, per
    impedimento del dipendente, il termine per la
    conclusione del procedimento è prorogato. Il
    differimento può essere disposto per una sola
    volta nel corso del procedimento.

43
DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 3 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
  • Il responsabile della struttura, se non ha
    qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
    applicare è più grave del rimprovero verbale,
    trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla
    notizia del fatto, all'ufficio individuato ai
    sensi del comma 4, dandone contestuale
    comunicazione all'interessato.

44
DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 4 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
  • Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
    ordinamento, individua l'ufficio competente per i
    procedimenti disciplinari contesta l'addebito al
    dipendente, lo convoca per il contraddittorio a
    sua difesa e istruisce e conclude il
    procedimento. La violazione dei termini di cui al
    presente articolo comporta, per
    l'amministrazione, la decadenza dall'azione
    disciplinare ovvero, per il dipendente,
    dall'esercizio del diritto di difesa.

45
DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 7 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
  • Il lavoratore dipendente o il dirigente, che,
    essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di
    servizio di informazioni rilevanti per un
    procedimento disciplinare in corso, rifiuta,
    senza giustificato motivo, la collaborazione
    richiesta dall'autorità disciplinare procedente
    ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è
    soggetto all'applicazione della sanzione
    disciplinare della sospensione dal servizio con
    privazione della retribuzione, commisurata alla
    gravità dell'illecito contestato al dipendente,
    fino ad un massimo di quindici giorni.

46
Assenze per malattia Art. 71 legge 133
06/08/2008
  • Per i periodi di assenza per malattia, di
    qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
    amministrazioni nei primi dieci giorni di
    assenza verrà corrisposto solo lo stipendio base
    tabellare, e non qualsiasi altro salario
    aggiuntivo (accessorio) di cui godono.
  • La norma dei 10 giorni opera per ogni singolo
    episodio di assenza di qualsiasi durata.

47
Assenze per malattia
  • La parte di salario accessorio riservato ai
    docenti si chiama RPD (Retribuzione Professionale
    Docente) mentre quella riservata al personale ATA
    prende il nome di CIA (Compenso Individuale
    Accessorio).
  • Fanno parte del compenso aggiuntivo anche le ore
    eccedenti, le funzioni strumentali, gli incarichi
    aggiuntivi, il Fondo dIstituto, la Legge 440,
    ecc. Ma su questi importi non è stata ancora
    stabilita la modalità di decurtazione.

48
Assenze per malattia
  • La decurtazione non avviene se le assenze sono
    dovute ad infortunio sul lavoro, ricovero
    ospedaliero, day hospital, patologie gravi
    (circolare n. 8/2008 - Brunetta) per le quali si
    prevede il trattamento economico di maggior
    favore del CCNL, cioè lapplicazione dellart.
    17, comma 8, lettera a) che dispone la non
    decurtazione della RPD e del CIA e, con parere n.
    53/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
    la non decurtazione anche dei periodi di
    convalescenza post-ricovero ospedaliero.

49
Assenze per malattia
  • Sono escluse inoltre dalla decurtazione del
    salario accessorio le assenze dovute al congedo
    per maternità e paternità.
  • Per il comparto sicurezza e difesa, e il
    comparto dei vigili del fuoco, sono esclusi dalle
    ritenute per malattia tutti gli emolumenti a
    carattere continuativo.
  • Anche la RPD e il CIA nella scuola ha carattere
    continuativo!!!

50
Assenze per malattia
  • Per periodi superiori ai 10 giorni lassenza
    viene giustificata esclusivamente mediante
    presentazione di certificazione medica rilasciata
    da struttura pubblica, quindi anche dal medico di
    famiglia.
  • LAmministrazione dispone il controllo in ordine
    alla sussistenza della malattia del dipendente
    anche nel caso di assenza di un solo giorno.

51
Assenze per malattia
  • Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore,
    entro le quali devono essere fatte le visite
    mediche di controllo, al momento sono dalle ore
    10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di
    tutti i giorni, compresi i non lavorativi e
    festivi.
  • Qualora ci si debba allontanare nelle fasce di
    reperibilità bisogna darne preventiva
    comunicazione alla scuola di appartenenza.

52
P.A. - Giornate di assenza per malattiadel
personale a tempo indeterminato
Fonte Ragioneria centrale dello Stato 2005 2006
Servizio Sanitario Nazionale 24,9 17,5
Enti Pubblici Non Economici 25,5 17,0
Enti di Ricerca 25,0 23,8
Regioni e Autonomie Locali 20,3 16,1
Ministeri 22,9 18,7
Agenzie 27,0 19,5
Presidenza del Consiglio 15,0 9,7
Scuola 12,6 10,3
Corpi di Polizia 14,2 16,9
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