Title: Decreto Brunetta
1Decreto Brunetta Ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
- Decreto Legislativo n. 150 27 Ottobre 2009
2Decreto Brunetta
- Ovvero
- Un attacco senza precedenti alle lavoratrici, ai
lavoratori, al loro salario e al servizio
pubblico. - I contratti di lavoro avranno cadenza triennale!!
3Un po di storia
- Il 4 marzo viene emanata la legge delega n. 15
conosciuta come Legge Brunetta. - Si propone di riformare il lavoro pubblico e di
modificare i criteri della contrattazione
collettiva e decentrata.
4Un po di storia
- Tutto comincia il 22 gennaio 2009 in via
sperimentale viene firmato un accordo-quadro
della durata di quattro anni tra il governo e le
parti sociali, Confindustria e Sindacati (eccetto
la Cgil). - E il preludio alla Legge Brunetta
5Un po di storia
- Laccordo dice di perseguire lobiettivo
- dello sviluppo economico
- della crescita occupazionale
- laumento e il miglioramento della produttività,
(sic!) e per quanto riguarda le pubbliche
amministrazioni - la modifica delle regole e le procedure della
negoziazione e della gestione della
contrattazione collettiva, in sostituzione del
regime vigente.
6Un po di storia
- Nel Pubblico Impiego significa la fine della
contrattazione sugli aspetti salariali. - Le dinamiche retributive del lavoro dipendente
pubblico e privato saranno esclusivamente
delegate alla contrattazione - Contrattazione di I e II Livello!
7Un po di storia
- La Cgil non ci sta e chiede che tutti lavoratori
si esprimano attraverso un voto referendario per
accettare o rifiutare i termini dellaccordo
firmato dagli altri sindacati! - E intanto dichiara di preparare lo sciopero di
marzo(?)
8Un po di storia
- Ma nel mese di marzo non ci sarà nessuno
sciopero. In compenso apre un blog di discussione
sul proprio sito per consentire a migliaia di
persone di dialogare sugli aspetti legati
all'accordo separato e sulle regole contrattuali. - Il 4 marzo viene emanata la legge delega n. 15
conosciuta come Legge Brunetta.
9Un po di storia
- lattacco della Cgil al governo si fa allora più
duro e - giovedì 7 maggio promuove un presidio a Palazzo
Vidoni, sede del Ministero della Funzione
pubblica dalle ore 10,00 alle ore 13,00. - Senza nessuna resistenza
10Un po di storia
- Dopo circa 8 mesi la legge delega attraverso una
norma attuativa diventa decreto legislativo. - Il decreto n. 150/2009 è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre. - La Legge Brunetta è legge dello Stato e entra
in vigore dal 15 nov.
11Legge Delega 15/2009
Art. 1 comma 1
- Ai contratti collettivi non sarà più consentita
la delegificazione. - Sinora attraverso la contrattazione si potevano
migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
pubblici anche modificando parti di legge, o
Regolamenti o Statuti. Adesso nessuna norma potrà
essere modificata per via contrattuale a meno che
la stessa legge non lo preveda in modo esplicito!
12DLgs 150/2009
Art. 1 comma 2 Oggetto e Finalità
- Il decreto sancisce
- Il furto del salario accessorio
- Lazzeramento della contrattazione collettiva
- La gerarchizzazione del personale
- La modifica-accorpamento dei comparti pubblici
- Linasprimento delle sanzioni disciplinari
13Legge Delega 15/2009
Artt. 2 - 3
- E limitata lefficacia del contratto
collettivo. Dora in poi le clausole contrattuali
potranno essere dichiarate nulle per violazione
di norme imperative. - Progressiva convergenza delle prescrizioni del
lavoro pubblico a quello del lavoro privato.
14DLgs 150/2009
Art. 3 - Principi generali - commi 2
6
- Ogni amministrazione pubblica è tenuta a
misurare ed a valutare la cosiddetta
performance - Le amministrazioni utilizzano a tale fine le
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
15DLgs 150/2009
Art. 4 Ciclo di gestione della
performance
- Le Amministrazioni
- definiscono e assegnano gli obiettivi che si
intendono raggiungere - Rapportano gli obiettivi alla distribuzione delle
risorse - Controllano che siano pertinenti altrimenti li
modificano in itinere - Misurano e valutano la performance sia
organizzativa che individuale.
16DLgs 150/2009
Art. 4 Ciclo di gestione della
performance
- Le Amministrazioni quindi
- Utilizzeranno sistemi premianti secondo criteri
di valorizzazione del merito - Rendiconteranno dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, quindi al
Ministro, ai vertici delle amministrazioni, però
anche ai cittadini, agli utenti, persino al
Codacons
17DLgs 150/2009
Art. 5 Obiettivi e Indicatori
- Gli obiettivi sono programmati su base triennale
e sono definiti in coerenza con quelli di
bilancio indicati nei documenti programmatici e
il loro conseguimento costituisce condizione
inderogabile per l'erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa.
18DLgs 150/2009 Art. 7 Sistema di misurazione
e valutazione della performance
- Le amministrazioni pubbliche valuteranno
annualmente la performance organizzativa e
individuale attraverso ladozione di un Sistema
di misurazione e valutazione della performance. -
19DLgs 150/2009 Art. 7 Sistema di misurazione
e valutazione della performance
- La funzione di valutazione sarà svolta
- dagli Organismi indipendenti di valutazione
della performance per ogni struttura
amministrativa - dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche, e - dai dirigenti .
20DLgs 150/2009 Art. 10 Piano della
performance e Relazione sulla performance
- Le amministrazioni pubbliche, redigono
annualmente - a) entro il 31 gennaio, un documento
programmatico triennale, denominato Piano della
performance - b) entro il 30 giugno, la Relazione sulla
performance che evidenzia i risultati
organizzativi e individuali raggiunti con
rilevazione degli eventuali scostamenti.
21DLgs 150/2009 Art. 10 Piano della
performance e Relazione sulla performance
- Il Piano e la Relazione sulla Performance sono
trasmessi alla Commissione e al Ministero
dell'economia e delle finanze. - In caso di mancata adozione del Piano della
performance è fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti.
22DLgs 150/2009 Art. 11 Trasparenza
- Ogni amministrazione, adotta un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da
aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire un adeguato livello di
trasparenza - Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance nell'ambito di
apposite giornate della trasparenza, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23DLgs 150/2009 Art. 11 Trasparenza
- Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare
sul proprio sito istituzionale - Il Programma triennale per la trasparenza
- Il Piano e la Relazione di Performance
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti
24DLgs 150/2009 Art. 13 Commissione per la
valutazione
- La Commissione è lorgano collegiale composto
da cinque componenti nominati con mandato di sei
anni, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione - Per il suo funzionamento saranno stanziati 2
milioni di per il 2009 e 8 milioni di per il
2010.
25DLgs 150/2009 Art. 14 Organismo
indipendente di valutazione
- Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance. - E formato da 3 componenti nominati per tre anni.
- Al suo interno sarà costituita una Struttura
tecnica permanente
26DLgs 150/2009 Art. 74 Comma 4 Norme
finali e transitorie
- Per il momento resta esclusa la costituzione
dellOrganismo indipendente di valutazione della
performance nellambito del sistema scolastico.
Infatti, un prossimo decreto, di concerto con il
ministro dellistruzione delluniversità e della
ricerca e con quello delleconomia e delle
finanze, determinerà i limiti e le modalità di
applicazione dei titoli II (Merito e premi) e III
(Ordinamento del lavoro) del presente decreto al
personale docente della scuola.
27DLgs 150/2009 Art. 18 Criteri e modalità
per la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance
- Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito
e il miglioramento della performance
organizzativa e individuale, attraverso
l'utilizzo di sistemi premianti selettivi,
secondo logiche meritocratiche - È vietata la distribuzione in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi di
incentivi e premi collegati alla performance in
assenza delle verifiche.
28DLgs 150/2009 Art. 19 Criteri per la
differenziazione della valutazione
- In ogni amministrazione, l'Organismo
indipendente, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale
dirigenziale, distinto per livello generale e
non, e del personale non dirigenziale - il 25 del personale è collocato nella fascia di
merito alta, alla quale corrisponde
l'attribuzione del 50 delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale
29DLgs 150/2009 Art. 19 Criteri per la
differenziazione della valutazione
- il 50 è collocato nella fascia di merito
intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
del 50 delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance
individuale - il restante 25 è collocato nella fascia di
merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio
collegato alla performance individuale.
30DLgs 150/2009 Art. 19 Criteri per la
differenziazione della valutazione
- La contrattazione collettiva integrativa prevede
deroghe in misura non superiore al 5, in aumento
o in diminuzione delle singole fasce e anche
della loro composizione
31DLgs 150/2009 Art. 20 Strumenti per
premiare il merito
- Il Bonus annuale delle eccellenze
- Il premio annuale per linnovazione
- Le progressioni economiche
- Le progressioni di carriera
- Lattribuzione di incarichi e responsabilità
- Laccesso ai percorsi di alta formazione e di
crescita professionale. - Purché ci siano risorse disponibili!!
32DLgs 150/2009 Art. 21 Bonus annuale delle
eccellenze
- Al bonus annuale delle eccellenze concorre il
5 del personale, dirigenziale e non, che si è
collocato nella fascia di merito alta nelle
rispettive graduatorie.
33DLgs 150/2009 Art. 21 Bonus annuale delle
eccellenze
- Il personale premiato con il bonus annuale può
accedere agli strumenti premianti per
linnovazione o per la progressione economica a
condizione che rinunci al bonus stesso. - Entro il mese di aprile di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche, a conclusione del
processo di valutazione della performance,
assegnano al personale il bonus annuale relativo
all'esercizio precedente.
34DLgs 150/2009 Art. 22 Premio annuale per
linnovazione
- Ogni amministrazione pubblica istituisce un
premio annuale per l'innovazione, di valore pari
all'ammontare del bonus annuale di eccellenza,
per ciascun dipendente premiato. - Il premio viene assegnato al miglior progetto
realizzato nell'anno, in grado di produrre un
significativo cambiamento dei servizi offerti o
dei processi interni di lavoro, con un elevato
impatto sulla performance dell'organizzazione.
35DLgs 150/2009 Art. 22 Premio annuale per
linnovazione
- L'assegnazione del premio per l'innovazione
compete all'Organismo indipendente di valutazione
della performance sulla base di una valutazione
comparativa delle candidature presentate da
singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di
lavoro. - Il progetto premiato è l'unico candidabile al
Premio nazionale per l'innovazione nelle
amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
36DLgs 150/2009 Art. 23 Progressioni
economiche
- Le progressioni economiche sono attribuite in
modo selettivo, ad una quota limitata di
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze professionali ed ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione. - La collocazione nella fascia di merito alta ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per
tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità
anche non consecutive, costituisce titolo
prioritario ai fini dell'attribuzione delle
progressioni economiche.
37DLgs 150/2009 Art. 24 Progressioni di
carriera
- A decorrere dal 1 gennaio 2010, la collocazione
nella fascia di merito alta, di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualità anche
non consecutive, costituisce titolo rilevante ai
fini della progressione di carriera.
38DLgs 150/2009 Art. 27 Premio ed efficienza
- Una quota fino al 30 dei risparmi sui costi di
funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione
all'interno delle pubbliche amministrazioni è
destinata, in misura fino a due terzi, a
premiare, secondo criteri generali definiti dalla
contrattazione collettiva integrativa, il
personale direttamente e proficuamente coinvolto
e per la parte residua ad incrementare le somme
disponibili per la contrattazione stessa. - Le risorse possono essere utilizzate solo se i
risparmi sono stati documentati nella Relazione
di performance, validati dall'Organismo di
valutazione e verificati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
39DLgs 150/2009 Art. 37 Dirigenza pubblica
- Il DS e il DSGA, come dirigenti pubblici, avranno
un potere discrezionale che consentirà loro di
stabilire i criteri di gestione e di valutazione
individuale per riconoscere meriti e demeriti. - Piena autonomia nella gestione delle risorse
umane (art. 34), nella distribuzione del salario
accessorio e, nella conseguente gerarchizzazione
del personale.
40DLgs 150/2009 Art. 54 - Contrattazione
- Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un
accordo tra le parti lamministrazione - quindi
il DS - è autorizzata a provvedere
unilateralmente, in via provvisoria sino alla
prossima contrattazione, essendo solo soggetta
alle normali procedure di controllo dei Revisori
dei conti.
41DLgs 150/2009 Art. 69 comma 1 -
Disposizioni relative al procedimento
disciplinare
- Il responsabile, con qualifica dirigenziale,
quando ha notizia di comportamenti punibili con
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per
più di dieci giorni, non oltre venti giorni
contesta per iscritto l'addebito al dipendente
medesimo e lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante sindacale
cui il lavoratore conferisce mandato, con un
preavviso di almeno dieci giorni.
42DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 2 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
- Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore
attività istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore
a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato. Il
differimento può essere disposto per una sola
volta nel corso del procedimento.
43DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 3 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
- Il responsabile della struttura, se non ha
qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare è più grave del rimprovero verbale,
trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla
notizia del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
44DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 4 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
- Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa e istruisce e conclude il
procedimento. La violazione dei termini di cui al
presente articolo comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
45DLgs 150/2009 Art. 69 Comma 7 -
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
- Il lavoratore dipendente o il dirigente, che,
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, rifiuta,
senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorità disciplinare procedente
ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è
soggetto all'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla
gravità dell'illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
46Assenze per malattia Art. 71 legge 133
06/08/2008
- Per i periodi di assenza per malattia, di
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni nei primi dieci giorni di
assenza verrà corrisposto solo lo stipendio base
tabellare, e non qualsiasi altro salario
aggiuntivo (accessorio) di cui godono. - La norma dei 10 giorni opera per ogni singolo
episodio di assenza di qualsiasi durata.
47Assenze per malattia
- La parte di salario accessorio riservato ai
docenti si chiama RPD (Retribuzione Professionale
Docente) mentre quella riservata al personale ATA
prende il nome di CIA (Compenso Individuale
Accessorio). - Fanno parte del compenso aggiuntivo anche le ore
eccedenti, le funzioni strumentali, gli incarichi
aggiuntivi, il Fondo dIstituto, la Legge 440,
ecc. Ma su questi importi non è stata ancora
stabilita la modalità di decurtazione.
48Assenze per malattia
- La decurtazione non avviene se le assenze sono
dovute ad infortunio sul lavoro, ricovero
ospedaliero, day hospital, patologie gravi
(circolare n. 8/2008 - Brunetta) per le quali si
prevede il trattamento economico di maggior
favore del CCNL, cioè lapplicazione dellart.
17, comma 8, lettera a) che dispone la non
decurtazione della RPD e del CIA e, con parere n.
53/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
la non decurtazione anche dei periodi di
convalescenza post-ricovero ospedaliero.
49Assenze per malattia
- Sono escluse inoltre dalla decurtazione del
salario accessorio le assenze dovute al congedo
per maternità e paternità. - Per il comparto sicurezza e difesa, e il
comparto dei vigili del fuoco, sono esclusi dalle
ritenute per malattia tutti gli emolumenti a
carattere continuativo. - Anche la RPD e il CIA nella scuola ha carattere
continuativo!!!
50Assenze per malattia
- Per periodi superiori ai 10 giorni lassenza
viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata
da struttura pubblica, quindi anche dal medico di
famiglia. - LAmministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel caso di assenza di un solo giorno.
51Assenze per malattia
- Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore,
entro le quali devono essere fatte le visite
mediche di controllo, al momento sono dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di
tutti i giorni, compresi i non lavorativi e
festivi. - Qualora ci si debba allontanare nelle fasce di
reperibilità bisogna darne preventiva
comunicazione alla scuola di appartenenza.
52P.A. - Giornate di assenza per malattiadel
personale a tempo indeterminato
Fonte Ragioneria centrale dello Stato 2005 2006
Servizio Sanitario Nazionale 24,9 17,5
Enti Pubblici Non Economici 25,5 17,0
Enti di Ricerca 25,0 23,8
Regioni e Autonomie Locali 20,3 16,1
Ministeri 22,9 18,7
Agenzie 27,0 19,5
Presidenza del Consiglio 15,0 9,7
Scuola 12,6 10,3
Corpi di Polizia 14,2 16,9