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Diritto di sciopero

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Diritto di sciopero Chi pu indire uno sciopero La RSU Qualunque sindacato, rappresentativo o no. Quando si proclama uno sciopero A sostegno di una vertenza Per fare ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diritto di sciopero


1
Diritto di sciopero
2
Chi può indire uno sciopero
  • La RSU
  • Qualunque sindacato, rappresentativo o no.

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Quando si proclama uno sciopero
  • A sostegno di una vertenza
  • Per fare pressione sulla controparte in vista di
    un obiettivo rivendicativo
  • Per protestare contro contratti, accordi, leggi,
    decisioni giudicate lesive degli interessi dei
    lavoratori o insufficienti

4
Riferimenti normativi
  • Costituzione italiana (art. 40 Il diritto di
    sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che
    lo regolano.)
  • Legge 146/90 (regolamentazione dello sciopero nei
    servizi pubblici)
  • Legge 83/2000 (inserisce modifiche alla legge
    precedente)
  • Accordo nazionale 20 settembre 2001 per la
    regolamentazione del diritto di sciopero nel
    comparto del Servizio Sanitario Nazionale

5
CONCETTI CHIAVE
  • Servizi essenziali
  • Prestazioni indispensabili
  • Contingenti di personale

6
Servizi essenziali
  • Sono servizi essenziali quei servizi pubblici,
    gestiti dallo stato o dai privati in regime di
    concessione, che soddisfano diritti
    costituzionali.

7
Servizi essenziali
  • I servizi pubblici da considerare essenziali nel
    comparto del personale del S. S. N. sono i
    seguenti
  • a) assistenza sanitaria
  • b) igiene e sanità pubblica
  • c) veterinaria
  • d) protezione civile
  • e) distribuzione di energia, gestione e
    manutenzione di impianti tecnologici
  • f) erogazione di assegni e di indennità con
    funzioni di sostentamento. (art. 2 Accordo
    Nazionale)

8
Prestazioni indispensabili
  • Nellambito dei servizi essenziali devono essere
    assicurate prestazioni indispensabili (o servizi
    minimi essenziali) per assicurare il rispetto dei
    valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

9
Protocolli dintesa sullo Sciopero
  • In sede di contrattazione decentrata tra OO.SS.
    rappresentative, RSU ed Amministrazione, vengono
    stipulati appositi protocolli dintesa che
    individuano
  • - i servizi minimi essenziali di ogni singola
    azienda
  • - le diverse categorie e profili professionali
    addetti ai servizi minimi essenziali
  • - appositi contingenti di personale esonerato
    dallo sciopero per garantire la continuità delle
    relative prestazioni indispensabili. (art.3 comma
    1 e 2 )

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  • Lamministrazione non può richiedere prestazioni
    indispensabili diverse da quelle previste
    dallaccordo ( protocollo dintesa sullo
    sciopero) stipulato in sede di contrattazione
    decentrata in ogni singola Azienda ospedaliera o
    ASL.
  • Ogni violazione del protocollo da parte
    dellAmministrazione ravvisa un comportamento
    antisindacale e pertanto vanno avviate le
    procedure ex art.28 dello Statuto dei Lavoratori

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Contingenti di personale
  • Appositi contingenti di personale esonerato dallo
    sciopero per garantire la continuità delle
    relative prestazioni indispensabili, vengono
    individuate per diverse (non tutte) categorie e
    profili professionali. (art. 3 accordo nazionale)

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  • I protocolli dintesa sullo sciopero devono
    essere stipulati entro trenta giorni
    dallentrata in vigore dellaccordo (20
    settembre 2001) e comunque prima dellinizio del
    quadriennio di contrattazione integrativa (ora
    triennio). (art.3 comma 2)

13
  • La Direzione Generale dellazienda - ovvero
    lorgano ad essa corrispondente negli enti del
    comparto secondo i rispettivi ordinamenti -
    individua, in occasione di ogni sciopero, di
    norma con criteri di rotazione, i nominativi del
    personale incluso nei contingenti tenuti
    allerogazione delle prestazioni necessarie e
    perciò esonerato dalleffettuazione dello
    sciopero.(art.3 comma 3)

14
  • I nominativi sono comunicati alle organizzazioni
    sindacali locali ed ai singoli interessati, entro
    il 5 giorno precedente la data di effettuazione
    dello sciopero. (art.3 comma 3)

15
  • Il personale così individuato ha il diritto di
    esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della
    comunicazione, la volontà di aderire allo
    sciopero chiedendo la conseguente sostituzione
    nel caso sia possibile. (art.3 comma 3)

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  • Per le prestazioni indispensabili relative alla
    Assistenza sanitaria durgenza va mantenuto in
    servizio il personale delle diverse categorie e
    profili normalmente impiegato durante il turno in
    cui viene effettuato lo sciopero. (art.3 comma 3
    )

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  • Per i contingenti di personale da impiegare nelle
    altre prestazioni indispensabili, va fatto
    riferimento ai contingenti impiegati nei giorni
    festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente
    garantite in tali giorni. (art.3 comma 3)

18
  • Sulla base dei protocolli di intesa sono
    individuati i contingenti dei servizi essenziali
    di erogazione di assegni e di indennità con
    funzioni di sostentamento, non operanti nei
    giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come
    parametro di riferimento quelli eventualmente
    occorrenti se tali servizi funzionassero anche
    nei giorni festivi. (art.3 comma 4)

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  • Tale servizio deve essere garantito solo nel caso
    che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti
    dei servizi del personale per lintera giornata
    lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il
    15 di ogni mese. (art.2 lettera f)

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Mancata intesa sui protocolli
  • Nel caso in cui non si raggiunga lintesa sui
    protocolli da parte delle OO.SS. sono attivate
    le procedure di conciliazione presso i soggetti
    competenti
  • a) in caso di conflitto sindacale di rilievo
    nazionale, il Ministero del Lavoro
  • b) in caso di conflitto sindacale di rilievo
    regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione
  • c) in caso di conflitto sindacale di rilievo
    locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. (
    art. 3 comma 6)

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Modalità di effettuazione degli scioperi (art.4
Accordo Nazionale)
  • Le strutture e le rappresentanze sindacali che
    proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i
    servizi pubblici essenziali sono tenute a darne
    comunicazione alle aziende ed enti interessati
    con un preavviso non inferiore a 10 giorni
    precisando, in particolare, la durata
    dellastensione dal lavoro. (comma 1)

22
  • In caso di revoca di uno sciopero indetto in
    precedenza, le strutture e le rappresentanze
    sindacali devono darne tempestiva comunicazione
    alle amministrazioni. (art.4 comma 1)

23
A chi si deve comunicare lo sciopero?
  • -In caso di vertenza nazionale di comparto alla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri-
    Dipartimento per la Funzione Pubblica
  • -la proclamazione di scioperi relativi a vertenze
    regionali deve essere comunicata allAssessorato
    Regionale alla Sanità
  • -la proclamazione di scioperi nellambito di
    singole aziende ed enti deve essere comunicata
    alle amministrazioni interessate. (art.4 comma 2)

24
Cosa devono fare le Amministrazioni?
  • Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi
    resi allutenza, le aziende ed enti sono tenute a
    trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
    radiotelevisive pubbliche e private di maggiore
    diffusione nellarea interessata una
    comunicazione circa i tempi e le modalità
    dellazione di sciopero. Analoga comunicazione
    viene effettuata dalle stesse amministrazioni
    anche nellipotesi di revoca, sospensione o
    rinvio dello sciopero.(art.4 comma 2)

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Tempi e durata dello sciopero
  • Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di
    vertenza, non può superare, anche nelle strutture
    complesse ed organizzate per turni, la durata
    massima di unintera giornata (24 ore). (art.4
    comma 3 lettera a).

26
  • Gli scioperi successivi al primo per la medesima
    vertenza non supereranno le 48 ore consecutive.
    Nel caso in cui dovessero essere previsti a
    ridosso dei giorni festivi, la loro durata non
    potrà comunque superare le 24 ore (art.4 comma 3
    lettera b)

27
  • Gli scioperi della durata inferiore alla giornata
    di lavoro si svolgeranno in un unico e
    continuativo periodo, allinizio o alla fine di
    ciascun turno, secondo larticolazione
    dellorario prevista nellunità operativa di
    riferimento. (art.4 comma 3 lettera c)

28
  • Le OO.SS. garantiscono che eventuali scioperi
    riguardanti singole aree professionali e/o
    organizzative comunque non compromettano le
    prestazioni individuate come indispensabili. Sono
    comunque escluse manifestazioni di sciopero che
    impegnino singole unità operative,
    funzionalmente non autonome. Sono altresì
    escluse forme surrettizie di sciopero quali le
    assemblee permanenti o forme improprie di
    astensione dal lavoro (art.4 comma 3 lettera d)

29
  • In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della
    stessa che di altre OO.SS. , incidenti sullo
    stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
    utenza, lintervallo minimo tra leffettuazione
    di unazione di sciopero e la proclamazione della
    successiva è fissato in quarantotto ore, alle
    quali segue il preavviso non inferiore a 10
    giorni (quindi 1048 ore 12 giorni) (art.4
    comma 3 lettera e)

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Chi deve dare comunicazione dellesistenza di
scioperi nello stesso bacino dutenza?
  • Il bacino di utenza può essere nazionale,
    regionale e aziendale. La comunicazione
    dellesistenza di scioperi che insistono sul
    medesimo bacino di utenza è fornita
  • -nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento
    della Funzione Pubblica
  • -negli altri casi, dalle amministrazioni
    competenti per territorio
  • entro 24 ore dalla comunicazione delle OO.SS.
    interessate allo sciopero.

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Date in cui è vietato scioperare
  • -Nel mese di agosto
  • - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio
  • - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al
    martedì successivo.(art.4 comma 5)

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In ogni caso
  • Gli scioperi dichiarati o in corso di
    effettuazione si intendono immediatamente
    sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
    particolare gravità o di calamità naturali.
    (Art.4 comma 6)
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