Ammortizzatori Sociali in deroga - PowerPoint PPT Presentation

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Ammortizzatori Sociali in deroga

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Title: Presentazione di PowerPoint Author: Regione Toscana Last modified by: Marchetiello Document presentation format: Presentazione su schermo (4:3) – PowerPoint PPT presentation

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Title: Ammortizzatori Sociali in deroga


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  • Ammortizzatori Sociali in deroga
  • Nuove regole di concessione per gli anni
    2014-2015
  • Firenze, 11 dicembre 2014

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  • Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto
    2014
  • Circolare Regione Toscana del 4 agosto 2014
  • Circolare Ministero del lavoro n.19 del
    11/09/2014
  • Accordo Quadro Regione Toscana e Parti Sociali
    del 05/11/2014
  • Nota MLPS del 24/11/2014
  • DGR n.1120 del 1 dicembre 2014.

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  • Tra le principali novità si segnala
  • Possono richiedere la CIGD solo le imprese di cui
    allart.2082 del codice civile
  • In nessun caso il trattamento di CIGD può essere
    concesso in caso di cessazione dellattività
    dellimpresa o di parte della stessa
  • Lanzianità aziendale minima dei lavoratori per
    poter accedere alla cassa integrazione passa da
    90gg a 8 mesi nel 2014 e 12 mesi a partire dal
    2015
  • Lazienda deve aver previamente utilizzato gli
    strumenti ordinari di flessibilità ferie residue
    e maturate, permessi, banca ore ecc., sono da
    escludersi le ferie programmate che coincidono ad
    esempio con le chiusure aziendali

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  • E obbligatorio stipulare il verbale di esame
    congiunto fra l'azienda e i rappresentanti
    sindacali antecedentemente all'inizio del periodo
    di CIGD richiesto
  • Nel caso in cui non si realizzi la consultazione
    sindacale per mancata presentazione delle parti,
    non potrà essere presentata richiesta di CIGD.
    Lazienda potrà però chiedere alla Provincia la
    convocazione al fine della sottoscrizione
    dellesame congiunto in sede istituzionale
  • Nel caso in cui la consultazione sindacale si
    concluda con un verbale di "mancato accordo"
    lazienda potrà presentare domanda di cig in
    Regione, la quale provvederà ad approfondire e
    valutare le motivazioni del mancato accordo
    tramite convocazione delle parti in sede
    istituzionale. Per lapprovazione della domanda
    sarà comunque necessario il raggiungimento
    dellaccordo.

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  • Viene reintrodotta la possibilità di scegliere
    anche la modalità di pagamento "a conguaglio"
  • In relazione a ciascuna unità produttiva, il
    trattamento salariale in deroga può essere
    concesso per un periodo complessivo non superiore
    a 11 mesi nell'anno 2014 (corrispondenti a giorni
    334 di calendario) e 5 mesi nell'anno
    2015 (corrispondenti a giorni 148 di calendario)
  • Per limprese soggette alla disciplina CIGO, CIGS
    e fondi bilaterali, il ricorso alla deroga è
    disposto solo in casi di eccezionalità, legati
    alla necessità di salvaguardia dei livelli
    occupazionali e in presenza di concrete
    prospettive di ripresa dellattività produttiva.

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  • Per la gestione del periodo transitorio, relativo
    ad accordi stipulati tra il 4 di agosto ed il 9
    di novembre 2014, il limite massimo degli 11 mesi
    concedibili nel corso del 2014 per singola unità
    produttiva, viene conteggiato sommando tutti i
    periodi effettivamente fruiti dallazienda nel
    corso del 2014.
  • Per gli accordi stipulati a partire dal 10 di
    novembre 2014 si fa riferimento ai periodi
    complessivamente concessi nel corso dellanno e
    non più ai periodi effettivamente fruiti.

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  • La domanda di CIGD deve essere presentata, in
    via telematica, allInps e alla Regione,
    corredata dellaccordo, entro 20 giorni dalla
    data in cui ha avuto inizio la sospensione o
    riduzione dellorario di lavoro. In caso di
    presentazione tardiva della domanda, il
    trattamento di CIGD decorre dallinizio della
    settimana anteriore alla data di presentazione
    della domanda.
  • Limpresa deve presentare mensilmente allInps i
    modelli per lerogazione del trattamento entro e
    non oltre il 25 giorno del mese successivo a
    quello di fruizione del trattamento.

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  • Possono accedere alla mobilità in deroga i
    lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs 181/00,
    che risultino privi dei requisiti per accedere ai
    trattamenti di mobilità ordinaria, alle indennità
    ASpI e MiniASpi, allIndennità di disoccupazione
    agricola con requisiti ordinari e ridotti.
  • Non è più possibile accedere alla mobilità in
    deroga a seguito della conclusione dei
    trattamenti di mobilità ordinaria, ASpI, MiniASpI
    e disoccupazione agricola.

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  • Per i lavoratori che hanno già beneficiato della
    mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre
    anni o che non ne hanno mai beneficiato la durata
    del trattamento massima è di 7 mesi nell'anno
    2014 e 6 mesi negli anni 2015 e 2016. Per coloro
    invece che hanno già beneficiato del trattamento
    per almeno tre anni, la limitazione è di massimo
    5 mesi nel 2014, e non potranno  più accedere
    alla mobilità in deroga dall'anno 2015.
  • A decorrere dal 1 gennaio 2017 il trattamento di
    mobilità in deroga non può essere più concesso.

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  • I lavoratori interessati devono presentare, a
    pena di decadenza, la relativa istanza alla
    Regione e ad Inps entro 60 giorni dalla data di
    licenziamento o dalla scadenza della precedente
    prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla
    data del decreto di concessione della
    prestazione.

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Dal 4 maggio 2009 al 10 dicembre 2014 risultano
elaborate ed inserite nel sistema informativo
regionale 73,702 richieste di CIG in deroga, che
registrano un calo nel 2014 dopo I picchi
registrati nei due anni precedenti.
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Anche per le ore di CIGD richieste, che
complessivamente ammontano a più di 91 milioni
dal 2009 ad oggi, si registra una notevole
diminuzione nel 2014 rispetto ai tre anni
precedenti.
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