Title: La famiglia e il diritto
1La famiglia e il diritto
- La regolazione delle relazioni di coppia
2Stato e famiglia
- Lintervento dello Stato a favore della famiglia
è stato uno dei fattori che ha favorito
lemergere della famiglia moderna - Lo Stato è allo stesso tempo una fonte di
controllo e di norme che regolano la famiglia
come istituzione e le relazioni familiari - Lo Stato si pone in competizione con altre
fonti di regolazione della vita familiare, sia
esterne (parentela, comunità locali,chiese) che
interne (anziani rispetto ai giovani, genitori
rispetto ai figli, uomini rispetto alle donne)
3Le fonti di regolazione statale
- Costituzione
- Diritto di famiglia (norme del codice civile che
riguardano il matrimonio, gli obblighi di
mantenimento, le relazioni tra genitori e figli,
le successioni, la separazione personale dei
coniugi, ecc.) - Norme di natura assistenziale, previdenziale,
fiscale e vari interventi e politiche rivolti
alle famiglie (leggi a tutela delle madri
lavoratrici, detrazioni fiscali, sussidi
monetari, agevolazioni per laccesso ai servizi,
ecc. - Leggi ad hoc sulla famiglia (es. legge
sulladozione, legge sulla procreazione
assistita, ecc.)
4Excursus storico sulle fonti di regolazione del
matrimonio in Italia
- Codice Pisanelli (1865) il primo codice civile
dellItalia unita - Codice civile del 1942 il codice fascista
- Costituzione della Repubblica italiana (1948)
- Legge sul divorzio (1970)
- Riforma del diritto di famiglia (1975)
5Il codice Pisanelli
- Riprende limpianto del Codice Napoleonico
- Le norme contenute in questo codice disegnano una
famiglia fondata sullo status, cioè una famiglia
nella quale i diritti e i doveri derivano
dallappartenenza ad uno status ascritto letÃ
e il sesso e che pertanto si fonda su una
struttura gerarchica che vede al vertice il pater
familias e i figli e la moglie in posizione
subordinata
6La famiglia del codice Pisanelli
- Norme che enfatizzano le differenze di status
- Il capo famiglia detiene un potere di correzione
e disciplina quasi illimitato nei confronti di
moglie e figli - Si introduce la separazione per colpa
- Permane listituto dellautorizzazione maritale
(i beni della moglie vengono gestiti
indirettamente dal marito, la moglie deve di
fatto richiedere lautorizzazione del marito per
vendere i propri beni, cederli, ecc. Sono
previste deroghe in alcuni casi, come per le
donne commercianti) - Norme che temperano lautorità del capo famiglia
- Limitazione della patria potestà sulla prole
adulta - Uguaglianza di figli e figlie in materia di
successione divieto di costituzione di dote per
le figlie
7La regolazione della famiglia in epoca fascista
- Nel ventennio fascista la regolazione della
famiglia fu attuata a livelli diversi - - codice civile
- - Concordato con la Chiesa cattolica (Patti
lateranensi 1929) il matrimonio contratto con
rito religioso incorpora elementi del rito civile
e viene quindi riconosciuto dallo Stato) - - leggi a sostegno della fecondità (premi di
nuzialità e natalità , tassa sul celibato) e di un
modello di famiglia tradizionale e patriarcale
(leggi che scoraggiavano loccupazione femminile,
punivano la contraccezione e laborto) - - politiche sociali camere di allattamento,
misure a sostegno delle madri bisognose
(listituzione dellOpera nazionale maternità e
infanzia del 1925) - Le leggi fasciste contribuirono a rafforzare
limpianto gerarchico della famiglia ereditato
dal codice Pisanelli, sostenendo il ruolo
pubblico del capo famiglia e relegando le donne
alla sfera domestica. Le famiglie inoltre vennero
considerate degli strumenti per raggiungere fini
politici (ledificazione dello Stato totalitario)
8Le relazioni tra coniugi nel codice civile del
1942
- Disparità di diritti tra marito e moglie ma
parità di doveri (alla fedeltà , al rispetto, al
mantenimento) - Labbandono del tetto coniugale e ladulterio
venivano sanzionati più severamente nei confronti
della moglie che non del marito (doppia morale) - Permane il principio di indissolubilità del
matrimonio e la separazione per colpa (eccessi,
adulterio, abbandono, percosse, sevizie e
ingiurie gravi)
9La regolazione delle relazioni di coppia nella
Costituzione
- Riferimento al matrimonio (art. 29)
- Il matrimonio è ordinato sulluguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dellunità familiare gt
uguaglianza imperfetta o temperata - In altri articoli viene ripreso lo stesso
impianto - - art. 3 si stabilisce luguaglianza tra i
sessi - - art 37 stabilisce il diritto ad unuguale
trattamento retributivo per uomini e donne ma
subordina luguaglianza giuridica dei coniugi al
fatto che lattività extradomestica della donna
non interferisca con la sua essenziale funzione
familiare
10La riforma del diritto di famiglia (1975)
- Parità (quasi) perfetta tra i coniugi
- con il matrimonio si acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri (art. 143) - Elevata letà minima al matrimonio (a 18 anni per
uomini e donne) - Abolizione della figura del capo famiglia
- La potestà sui figli è esercitata da entrambi i
genitori che hanno i medesimi diritti e doveri
nei confronti dei figli - Svolta paritaria anche sul versante dei rapporti
patrimoniali passaggio dal regime di separazione
dei beni a quello di comunione dei beni
(riconoscimento del valore del lavoro familiare
della donna)
11Limitazioni alla perfetta parità tra i coniugi
- Lesercizio della potestà genitoriale spetta al
solo padre qualora debbano essere prese decisioni
urgenti nellinteresse dei figli, nel caso vi sia
contrasto tra i genitori e non vi sia il tempo di
ricorrere al giudice - Il cognome di famiglia è quello paterno i figli
assumono il cognome del padre
12Uguaglianza e solidarietÃ
- Tutela del coniuge economicamente svantaggiato
- - Pensione di reversibilitÃ
- - Diritto di successione
- - Diritto allassegno di mantenimento e agli
alimenti nei casi di separazione e divorzio
13Il passaggio ad un modello di divorzio incolpevole
- Passaggio dal modello di divorzio-sanzione al
modello di divorzio-rimedio - Le ragioni del divorzio non sono più la
violazione dei doveri derivanti dal matrimonio
(abbandono, adulterio, ecc.) ma la presenza di
differenze inconciliabili, la constatazione del
fallimento dellunione - Il divorzio diventa un rimedio al conflitto
coniugale
14Legge sul divorzio del 1970
- Ispirata ad un modello di divorzio rimedio
- Condizioni per ottenere il divorzio
- a) mancata consumazione del matrimonio
- b) condanna di uno dei coniugi ad un periodo di
detenzione - c) separazione legale dei coniugi per almeno
cinque anni (ridotti a tre con la riforma del
1987)
15Separazione (le norme del codice civile riformato)
- Separazione consensuale (i coniugi pervengono ad
un accordo con laiuto dei propri legali) - Separazione giudiziale (i coniugi non pervengono
ad un accordo e inizia un vero e proprio
processo) - Viene eliminato il concetto di colpa anche la
separazione giudiziale non è pronunciata a causa
della colpa di uno dei coniugi, ma poiché la
convivenza è diventata intollerabile ed entrambi
possono farne richiesta (non più solo quello
incolpevole) - Tuttavia il giudice, qualora ne ricorrano le
circostanze e sia richiesto, può stabilire a
quale dei due coniugi sia addebitata la
separazione
16Tendenze comuni della regolazione giuridica nei
paesi occidentali
- Deistituzionalizzazione del matrimonio e
degiuridificazione delle relazioni di coppia gtIl
diritto si astiene dal regolare in maniera troppo
rigida le relazioni tra adulti (coniugi e
partner) riconoscendo la loro autonomia in
materia di organizzazione e indirizzo della vita
familiare. Si limita a fissare principi generali
(uguaglianza, tutela del coniuge più debole) - Il diritto esprime invece un interesse a regolare
e controllare le relazioni tra adulti e bambini.
Linteresse del minore assume rilevanza pubblica
17Il riconoscimento giuridico delle unioni di fatto
- 2 risoluzioni del Parlamento europeo (del 1994 e
del 2000) sulla necessità di riconoscere
legalmente le unioni non matrimoniali e di
garantire pari diritti alle coppie eterosessuali
e omosessuali - A partire dalla metà degli anni Novanta quasi
tutti i paesi europei introducono qualche forma
di riconoscimento delle unioni di fatto,
utilizzando forme giuridiche differenti per le
unioni eterosessuali e omosessuali
18Il riconoscimento delle unioni di fatto
eterosessuali
- Nei paesi scandinavi il riconoscimento delle
coppie di fatto è avvenuto fin dagli anni 70.
Nel modello svedese, di fatto non esistono
differenze giuridiche tra coppie sposate e non
sposate - Negli anni successivi gli altri paesi europei
hanno riconosciuto alle coppie di fatto gli
stessi doveri e buona parte dei diritti delle
coppie sposate (obbligo al mantenimento e
sostegno reciproco, la ripartizione delle
responsabilità genitoriali, diritti di
successione, patrimoniali, diritti sociali (es.
pensione di reversibilità , ecc.) e il diritto
alladozione
19Il trattamento delle coppie omosessuali
registered partnership
- Registered partnership o quasi matrimoni,
modello adottato dalla maggior parte dei paesi
europei (paesi scandinavi, Germania, Gran
Bretagna) riservato solo alle coppie
omosessuali - Lobiettivo politico è di ridurre la
discriminazione delle coppie omosessuali - - garantisce diritti uguali o di poco differenti
rispetto al matrimonio per quanto riguarda i
diritti patrimoniali, fiscali, sociali successori - - estensione limitata dei diritti genitoriali
(estensione della custodia genitoriale al
partner, adozione del figlio del partner e
adozione nazionale e internazionale
questultima solo in Svezia)
20Il trattamento delle coppie omosessuali il Pacs
- I Pacs (o simili) sono rivolti a tutte le coppie,
indipendentemente dal sesso e, nel caso francese,
anche dalla stessa convivenza - Si tratta di un patto di mutuo aiuto laccento è
sulla solidarietà reciproca e non
sullorientamento sessuale dei partner - I diritti riconosciuti possono essere decisi su
misura dalla coppia stessa e sono inferiori a
quelli del matrimonio (è esclusa ladozione, la
successione, la pensione di reversibilità - I Pacs sono stati istituiti in Francia, il Belgio
nel 2000 ha previsto un istituto simile la
cohabitation légale - La proposta dei Dico si ispirava al modello del
pacs francese con alcune differenze e prevedendo
però diritti ancora più limitati
21Il trattamento delle coppie omosessuali il
matrimonio civile
- Il primo paese ad istituirlo è stato lOlanda
(2001), seguito dal Belgio (2003) e dalla Spagna
(2005) - Le differenze tra matrimonio eterosessuale e
omosessuale sono minime (riguardano
limpossibilità di effettuare adozioni
internazionali e il divieto di presunzione di
paternità del figlio nato allinterno di un
matrimonio)
22Le unioni di fatto e il diritto in Italia
- I conviventi sono estranei per il codice
civile non sono previsti obblighi di
mantenimento e assistenza reciproca né diritti di
alcun tipo (sostegni di carattere economico,
pensione di reversibilità , successori a meno
che il defunto non avesse fatto esplicitamente
testamento) - Riconoscimento minimo nel diritto penale, in
alcune legislazioni regionali (in materia di
edilizia popolare) - Registri delle unioni civili istituiti da diverse
città non creano diritti e doveri riconosciuti
giuridicamente ma garantiscono la pubblicitÃ
dellunione e laccesso ad alcuni diritti a
livello locale (es. accesso alledilizia popolare)
23Quali sono le conseguenze in termini pratici
- se uno dei due partner ha bisogno di un
intervento medico urgente e rischioso, l'altro
non può autorizzarlo, visto che non figura come
parente. - Il convivente non può chiedere permessi di lavoro
se il partner si ammala. - Il convivente che collabora all'impresa
dell'altro non ha nessun diritto. - Se la convivenza termina, il convivente in stato
di bisogno non ha diritto a nessun sostegno
economico da parte dell'altro. - Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi
sono ancora minorenni nel caso in cui la
convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in
base al criterio dell'interesse del minore. Se vi
è disaccordo, l'affidamento è deciso dal
tribunale per i minorenni. Anche dopo la
cessazione della convivenza, il genitore ha
l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con
l'altro partner. In caso di maltrattamenti di un
convivente nei confronti dell'altro si configura
il reato di maltrattamenti in famiglia. - Se cessa la convivenza, il proprietario o
l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto
a restare nell'abitazione, salvo un diverso
accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito
"cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto
dovrà essere risolto dal giudice. - Se uno dei due conviventi muore e l'appartamento
era di sua proprietà , quest'ultimo spetta agli
eredi legittimi del defunto. Il convivente potrÃ
continuare ad abitarlo solo se l'altro ne aveva
disposto con testamento in suo favore se invece
la casa era in locazione, il convivente ha
diritto di subentrarvi nel contratto. - Se uno dei partner è extracomunitario non può
chiedere il rilascio/rinnovo del permesso o carta
di soggiorno per convivenza con il partner
italiano