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La famiglia e il diritto

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La famiglia e il diritto La regolazione delle relazioni di coppia Stato e famiglia L intervento dello Stato a favore della famiglia stato uno dei fattori che ha ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La famiglia e il diritto


1
La famiglia e il diritto
  • La regolazione delle relazioni di coppia

2
Stato e famiglia
  • Lintervento dello Stato a favore della famiglia
    è stato uno dei fattori che ha favorito
    lemergere della famiglia moderna
  • Lo Stato è allo stesso tempo una fonte di
    controllo e di norme che regolano la famiglia
    come istituzione e le relazioni familiari
  • Lo Stato si pone in competizione con altre
    fonti di regolazione della vita familiare, sia
    esterne (parentela, comunità locali,chiese) che
    interne (anziani rispetto ai giovani, genitori
    rispetto ai figli, uomini rispetto alle donne)

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Le fonti di regolazione statale
  • Costituzione
  • Diritto di famiglia (norme del codice civile che
    riguardano il matrimonio, gli obblighi di
    mantenimento, le relazioni tra genitori e figli,
    le successioni, la separazione personale dei
    coniugi, ecc.)
  • Norme di natura assistenziale, previdenziale,
    fiscale e vari interventi e politiche rivolti
    alle famiglie (leggi a tutela delle madri
    lavoratrici, detrazioni fiscali, sussidi
    monetari, agevolazioni per laccesso ai servizi,
    ecc.
  • Leggi ad hoc sulla famiglia (es. legge
    sulladozione, legge sulla procreazione
    assistita, ecc.)

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Excursus storico sulle fonti di regolazione del
matrimonio in Italia
  • Codice Pisanelli (1865) il primo codice civile
    dellItalia unita
  • Codice civile del 1942 il codice fascista
  • Costituzione della Repubblica italiana (1948)
  • Legge sul divorzio (1970)
  • Riforma del diritto di famiglia (1975)

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Il codice Pisanelli
  • Riprende limpianto del Codice Napoleonico
  • Le norme contenute in questo codice disegnano una
    famiglia fondata sullo status, cioè una famiglia
    nella quale i diritti e i doveri derivano
    dallappartenenza ad uno status ascritto letà
    e il sesso e che pertanto si fonda su una
    struttura gerarchica che vede al vertice il pater
    familias e i figli e la moglie in posizione
    subordinata

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La famiglia del codice Pisanelli
  • Norme che enfatizzano le differenze di status
  • Il capo famiglia detiene un potere di correzione
    e disciplina quasi illimitato nei confronti di
    moglie e figli
  • Si introduce la separazione per colpa
  • Permane listituto dellautorizzazione maritale
    (i beni della moglie vengono gestiti
    indirettamente dal marito, la moglie deve di
    fatto richiedere lautorizzazione del marito per
    vendere i propri beni, cederli, ecc. Sono
    previste deroghe in alcuni casi, come per le
    donne commercianti)
  • Norme che temperano lautorità del capo famiglia
  • Limitazione della patria potestà sulla prole
    adulta
  • Uguaglianza di figli e figlie in materia di
    successione divieto di costituzione di dote per
    le figlie

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La regolazione della famiglia in epoca fascista
  • Nel ventennio fascista la regolazione della
    famiglia fu attuata a livelli diversi
  • - codice civile
  • - Concordato con la Chiesa cattolica (Patti
    lateranensi 1929) il matrimonio contratto con
    rito religioso incorpora elementi del rito civile
    e viene quindi riconosciuto dallo Stato)
  • - leggi a sostegno della fecondità (premi di
    nuzialità e natalità, tassa sul celibato) e di un
    modello di famiglia tradizionale e patriarcale
    (leggi che scoraggiavano loccupazione femminile,
    punivano la contraccezione e laborto)
  • - politiche sociali camere di allattamento,
    misure a sostegno delle madri bisognose
    (listituzione dellOpera nazionale maternità e
    infanzia del 1925)
  • Le leggi fasciste contribuirono a rafforzare
    limpianto gerarchico della famiglia ereditato
    dal codice Pisanelli, sostenendo il ruolo
    pubblico del capo famiglia e relegando le donne
    alla sfera domestica. Le famiglie inoltre vennero
    considerate degli strumenti per raggiungere fini
    politici (ledificazione dello Stato totalitario)

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Le relazioni tra coniugi nel codice civile del
1942
  • Disparità di diritti tra marito e moglie ma
    parità di doveri (alla fedeltà, al rispetto, al
    mantenimento)
  • Labbandono del tetto coniugale e ladulterio
    venivano sanzionati più severamente nei confronti
    della moglie che non del marito (doppia morale)
  • Permane il principio di indissolubilità del
    matrimonio e la separazione per colpa (eccessi,
    adulterio, abbandono, percosse, sevizie e
    ingiurie gravi)

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La regolazione delle relazioni di coppia nella
Costituzione
  • Riferimento al matrimonio (art. 29)
  • Il matrimonio è ordinato sulluguaglianza morale
    e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
    dalla legge a garanzia dellunità familiare gt
    uguaglianza imperfetta o temperata
  • In altri articoli viene ripreso lo stesso
    impianto
  • - art. 3 si stabilisce luguaglianza tra i
    sessi
  • - art 37 stabilisce il diritto ad unuguale
    trattamento retributivo per uomini e donne ma
    subordina luguaglianza giuridica dei coniugi al
    fatto che lattività extradomestica della donna
    non interferisca con la sua essenziale funzione
    familiare

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La riforma del diritto di famiglia (1975)
  • Parità (quasi) perfetta tra i coniugi
  • con il matrimonio si acquistano gli stessi
    diritti e assumono i medesimi doveri (art. 143)
  • Elevata letà minima al matrimonio (a 18 anni per
    uomini e donne)
  • Abolizione della figura del capo famiglia
  • La potestà sui figli è esercitata da entrambi i
    genitori che hanno i medesimi diritti e doveri
    nei confronti dei figli
  • Svolta paritaria anche sul versante dei rapporti
    patrimoniali passaggio dal regime di separazione
    dei beni a quello di comunione dei beni
    (riconoscimento del valore del lavoro familiare
    della donna)

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Limitazioni alla perfetta parità tra i coniugi
  • Lesercizio della potestà genitoriale spetta al
    solo padre qualora debbano essere prese decisioni
    urgenti nellinteresse dei figli, nel caso vi sia
    contrasto tra i genitori e non vi sia il tempo di
    ricorrere al giudice
  • Il cognome di famiglia è quello paterno i figli
    assumono il cognome del padre

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Uguaglianza e solidarietà
  • Tutela del coniuge economicamente svantaggiato
  • - Pensione di reversibilità
  • - Diritto di successione
  • - Diritto allassegno di mantenimento e agli
    alimenti nei casi di separazione e divorzio

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Il passaggio ad un modello di divorzio incolpevole
  • Passaggio dal modello di divorzio-sanzione al
    modello di divorzio-rimedio
  • Le ragioni del divorzio non sono più la
    violazione dei doveri derivanti dal matrimonio
    (abbandono, adulterio, ecc.) ma la presenza di
    differenze inconciliabili, la constatazione del
    fallimento dellunione
  • Il divorzio diventa un rimedio al conflitto
    coniugale

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Legge sul divorzio del 1970
  • Ispirata ad un modello di divorzio rimedio
  • Condizioni per ottenere il divorzio
  • a) mancata consumazione del matrimonio
  • b) condanna di uno dei coniugi ad un periodo di
    detenzione
  • c) separazione legale dei coniugi per almeno
    cinque anni (ridotti a tre con la riforma del
    1987)

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Separazione (le norme del codice civile riformato)
  • Separazione consensuale (i coniugi pervengono ad
    un accordo con laiuto dei propri legali)
  • Separazione giudiziale (i coniugi non pervengono
    ad un accordo e inizia un vero e proprio
    processo)
  • Viene eliminato il concetto di colpa anche la
    separazione giudiziale non è pronunciata a causa
    della colpa di uno dei coniugi, ma poiché la
    convivenza è diventata intollerabile ed entrambi
    possono farne richiesta (non più solo quello
    incolpevole)
  • Tuttavia il giudice, qualora ne ricorrano le
    circostanze e sia richiesto, può stabilire a
    quale dei due coniugi sia addebitata la
    separazione

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Tendenze comuni della regolazione giuridica nei
paesi occidentali
  • Deistituzionalizzazione del matrimonio e
    degiuridificazione delle relazioni di coppia gtIl
    diritto si astiene dal regolare in maniera troppo
    rigida le relazioni tra adulti (coniugi e
    partner) riconoscendo la loro autonomia in
    materia di organizzazione e indirizzo della vita
    familiare. Si limita a fissare principi generali
    (uguaglianza, tutela del coniuge più debole)
  • Il diritto esprime invece un interesse a regolare
    e controllare le relazioni tra adulti e bambini.
    Linteresse del minore assume rilevanza pubblica

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Il riconoscimento giuridico delle unioni di fatto
  • 2 risoluzioni del Parlamento europeo (del 1994 e
    del 2000) sulla necessità di riconoscere
    legalmente le unioni non matrimoniali e di
    garantire pari diritti alle coppie eterosessuali
    e omosessuali
  • A partire dalla metà degli anni Novanta quasi
    tutti i paesi europei introducono qualche forma
    di riconoscimento delle unioni di fatto,
    utilizzando forme giuridiche differenti per le
    unioni eterosessuali e omosessuali

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Il riconoscimento delle unioni di fatto
eterosessuali
  • Nei paesi scandinavi il riconoscimento delle
    coppie di fatto è avvenuto fin dagli anni 70.
    Nel modello svedese, di fatto non esistono
    differenze giuridiche tra coppie sposate e non
    sposate
  • Negli anni successivi gli altri paesi europei
    hanno riconosciuto alle coppie di fatto gli
    stessi doveri e buona parte dei diritti delle
    coppie sposate (obbligo al mantenimento e
    sostegno reciproco, la ripartizione delle
    responsabilità genitoriali, diritti di
    successione, patrimoniali, diritti sociali (es.
    pensione di reversibilità, ecc.) e il diritto
    alladozione

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Il trattamento delle coppie omosessuali
registered partnership
  • Registered partnership o quasi matrimoni,
    modello adottato dalla maggior parte dei paesi
    europei (paesi scandinavi, Germania, Gran
    Bretagna) riservato solo alle coppie
    omosessuali
  • Lobiettivo politico è di ridurre la
    discriminazione delle coppie omosessuali
  • - garantisce diritti uguali o di poco differenti
    rispetto al matrimonio per quanto riguarda i
    diritti patrimoniali, fiscali, sociali successori
  • - estensione limitata dei diritti genitoriali
    (estensione della custodia genitoriale al
    partner, adozione del figlio del partner e
    adozione nazionale e internazionale
    questultima solo in Svezia)

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Il trattamento delle coppie omosessuali il Pacs
  • I Pacs (o simili) sono rivolti a tutte le coppie,
    indipendentemente dal sesso e, nel caso francese,
    anche dalla stessa convivenza
  • Si tratta di un patto di mutuo aiuto laccento è
    sulla solidarietà reciproca e non
    sullorientamento sessuale dei partner
  • I diritti riconosciuti possono essere decisi su
    misura dalla coppia stessa e sono inferiori a
    quelli del matrimonio (è esclusa ladozione, la
    successione, la pensione di reversibilità
  • I Pacs sono stati istituiti in Francia, il Belgio
    nel 2000 ha previsto un istituto simile la
    cohabitation légale
  • La proposta dei Dico si ispirava al modello del
    pacs francese con alcune differenze e prevedendo
    però diritti ancora più limitati

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Il trattamento delle coppie omosessuali il
matrimonio civile
  • Il primo paese ad istituirlo è stato lOlanda
    (2001), seguito dal Belgio (2003) e dalla Spagna
    (2005)
  • Le differenze tra matrimonio eterosessuale e
    omosessuale sono minime (riguardano
    limpossibilità di effettuare adozioni
    internazionali e il divieto di presunzione di
    paternità del figlio nato allinterno di un
    matrimonio)

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Le unioni di fatto e il diritto in Italia
  • I conviventi sono estranei per il codice
    civile non sono previsti obblighi di
    mantenimento e assistenza reciproca né diritti di
    alcun tipo (sostegni di carattere economico,
    pensione di reversibilità, successori a meno
    che il defunto non avesse fatto esplicitamente
    testamento)
  • Riconoscimento minimo nel diritto penale, in
    alcune legislazioni regionali (in materia di
    edilizia popolare)
  • Registri delle unioni civili istituiti da diverse
    città non creano diritti e doveri riconosciuti
    giuridicamente ma garantiscono la pubblicità
    dellunione e laccesso ad alcuni diritti a
    livello locale (es. accesso alledilizia popolare)

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Quali sono le conseguenze in termini pratici
  • se uno dei due partner ha bisogno di un
    intervento medico urgente e rischioso, l'altro
    non può autorizzarlo, visto che non figura come
    parente.
  • Il convivente non può chiedere permessi di lavoro
    se il partner si ammala.
  • Il convivente che collabora all'impresa
    dell'altro non ha nessun diritto.
  • Se la convivenza termina, il convivente in stato
    di bisogno non ha diritto a nessun sostegno
    economico da parte dell'altro.
  • Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi
    sono ancora minorenni nel caso in cui la
    convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in
    base al criterio dell'interesse del minore. Se vi
    è disaccordo, l'affidamento è deciso dal
    tribunale per i minorenni. Anche dopo la
    cessazione della convivenza, il genitore ha
    l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con
    l'altro partner. In caso di maltrattamenti di un
    convivente nei confronti dell'altro si configura
    il reato di maltrattamenti in famiglia.
  • Se cessa la convivenza, il proprietario o
    l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto
    a restare nell'abitazione, salvo un diverso
    accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito
    "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto
    dovrà essere risolto dal giudice.
  • Se uno dei due conviventi muore e l'appartamento
    era di sua proprietà, quest'ultimo spetta agli
    eredi legittimi del defunto. Il convivente potrà
    continuare ad abitarlo solo se l'altro ne aveva
    disposto con testamento in suo favore se invece
    la casa era in locazione, il convivente ha
    diritto di subentrarvi nel contratto.
  • Se uno dei partner è extracomunitario non può
    chiedere il rilascio/rinnovo del permesso o carta
    di soggiorno per convivenza con il partner
    italiano
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