Title: Organizzazione del potere giudiziario
1Organizzazione del potere giudiziario
civili
Magistrati giudicanti (art. 102.1)
penali
Ordinamento giudiziario
Ordinari art. 102.1
Magistrati requirenti (art. 112)
giudici
T.A.R
Ufficio della Procura della Repubblica
Giurisdizione amministrativa
Consiglio di Stato
Speciali art. 103
Giurisdizione contabile
Corte dei conti
Giurisdizione militare
Tribunali militari
2Organizzazione del potere giudiziario
civili
Il C.S.M. è lorgano che ne garantisce lautonomia
Art.25.1 principio del giudice naturale
Magistrati giudicanti (art. 102.1)
penali
Ordinamento giudiziario
Ordinari art. 102.1
Magistrati requirenti (art. 112)
Appositi organi collegiali ne garantiscono
lautonomia
giudici
T.A.R
Ufficio della Procura della Repubblica
Giurisdizione amministrativa
Consiglio di Stato
Speciali art. 103
Giurisdizione contabile
Corte dei conti
Art. 102.2 divieto di istituire giudici
straordinari
Giurisdizione militare
Tribunali militari
art. 102.2 divieto di istituire nuovi
giudici speciali, diversi rispetto a quelli
elencati nellart. 103
3Art. 25.1 Cost. Principio del giudice naturale
- 1. Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge. - 2. Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso. - 3. Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. - Art. 102 Cost.
- 1. La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario. - 2. Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. - 3. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
4Principio di indipendenza del giudice
Art. 101 1. La giustizia è amministrata in nome
del popolo. 2. I giudici sono soggetti soltanto
alla legge. Art. 104 1. La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere. 2. Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. 3. Ne fanno parte di diritto il
primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione. 4. Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio...
5Principio di indipendenza del giudice
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art.
106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso. Art. 107. I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata
o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il
loro consenso. Il Ministro della giustizia ha
facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario. Art. 112. Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale.